Articolo 1657 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1656Articolo 1658
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9 ottobre 2010
Art. 1657. Obblighi del personale di assistenza 1. Tutti gli arruolati nel personale di assistenza dell'associazione seguono un corso di:
a) istruzione sui servizi speciali e sui materiali della Croce rossa italiana; b) istruzione militare e disciplina militare. 2. Dal corso di cui al comma 1, lettera b) sono dispensati i militari che hanno prestato servizio effettivo sotto le armi per un periodo non inferiore a tre mesi e che danno prova di conoscere le norme disciplinari e l'istruzione militare. 3. I corsi di cui al comma 1 hanno la durata e i programmi che sono stabiliti dalla presidenza nazionale dell'Associazione.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010