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Sentenza 5 gennaio 2025
Sentenza 5 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 05/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale del Lavoro di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del magistrato
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, ha pronunciato e pubblicato, a seguito dell'udienza del
14.11.2024, svoltasi mediante trattazione scritta ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c. la seguente
.
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n. 1403/2023 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , residente a Parte_1 C.F._1
Lamezia Terme alla Via del Mare n. 93, nella qualità di ex socio della società F.LL De ZI NC
(partita iva rappresentato e difeso, dall'avv. Teresa Guadagnuolo (C.F. P.IVA_1
) e dall'avv. Roberto BattimeLL (c.f. ) del foro di C.F._2 C.F._3
Lamezia Terme, con domicilio eletto presso il loro studio in Lamezia Terme, alla via Federico
Nicotera n. 29, giusta procura in atti.
-Ricorrente-
, C.F./P.IVA , con sede a Roma in via Giuseppe Controparte_1 P.IVA_2 Grezar n. 14, rappresentata e difesa dall'Avvocato Silvana Dolei, (c.f. ), del C.F._4
Foro di Catania, presso il cui studio sito in Catania, Piazza Trento n. 2, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
-Resistente-
(C.F. , Controparte_2 P.IVA_3
P. i.v.a. ) Sede di Catanzaro, in persona del Direttore Regionale per la Calabria in carica P.IVA_4
“pro tempore” Dott.ssa , elettivamente domiciliato in Catanzaro via Vittorio Veneto n. Persona_1
60 presso lo studio dell'Avv. TI OL dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti in atti.
-Resistente-
OGGETTO: cartella esattoriale n. 03020220008343274000, notificata il 06/11/2023 con riferimento a premio anno 2020, rate premio rate 2021, di importo pari ad euro 1.110,26 CP_2 CP_2
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10.11.2023, proponeva opposizione avverso la Parte_1 cartella esattoriale in oggetto indicata, assumendo che la società facente capo allo stesso, denominata
F.LL De ZI NC, non era più attiva già dal 1996 essendo intervenuta la sentenza dichiarativa del faLLmento n. 19/96, emessa dal Tribunale di Lamezia Terme, con la quale veniva, altresì, dichiarato il faLLmento dei singoli soci, tra cui il De ZI medesimo.
Precisava, al riguardo, che con decorrenza dall'anno 2000 la stessa società F.LL De ZI NC aveva cessato la Partita Iva, attesa la sua inattività commerciale.
Deduceva, pertanto, che il pagamento dei premi richiesti in relazione agli anni 2020 -2021 CP_2 dovevano ritenersi correlati al rischio dell'attività lavorativa, alla sistematicità dell'opera lavorativa svolta ed alla percezione e/o produzione di un reddito e, conseguentemente , atteso che l'impresa non aveva svolto più alcuna attività dalla data del faLLmento, venivano a mancare i requisiti soggettivi ed oggettivi per il pagamento del premio medesimo.
Concludeva, quindi, chiedendo l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore dei procuratori costituiti.
2. In data 8.3.2024, si costituiva l' che rilevava l'illegittimità Controparte_1 della pretesa del ricorrente e, in ogni caso, il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione ai motivi di opposizione riguardanti unicamente l'Ente impositore I.N.A.I.L., non essendo dedotti vizi della procedura esecutiva.
Chiedeva, pertanto, in via principale il rigetto del ricorso nel merito e, in subordine, la declaratoria di difetto di legittimazione passiva di on vittoria di spese di lite. CP_3
3. In data 1.10.2024, si costituiva l' che affermava che la cartella impugnata risultava CP_2 interamente “discaricata” in data 16.01.2024 a seguito della cancellazione della Ditta da parte della
Sede di CZ, con decorrenza dal 08.07.2008, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 247/2004 CP_2
(“Cancellazione d'ufficio di imprese individuali e società di persone”).
Precisava al riguardo, che dalla documentazione esaminata dall'Istituto, era emerso che la ditta era cessata in data 08.07.2008 ma soltanto in data 16.01.2024 l' era venuto a conoscenza di tale CP_2 circostanza non avendo la ditta effettuato le comunicazioni previste dalla legge. Parte_1
Concludeva, quindi, chiedendo la cessazione della materia del contendere, con compensazione di spese di lite.
4. Con le note di udienza depositate in data 30.10.2024 parte ricorrente precisava che la cessazione della attività era stata conseguenziale a una procedura concorsuale e che l' si era insinuata al CP_2 passivo faLLmentare, avendo quindi piena contezza delle sorti dell'azienda. Insisteva pertanto nell'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese di lite.
5. All'esito dell'udienza del 14.11.2024, lette le note di udienza depositate dalle parti, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
6. Orbene, tenuto conto dell'avvenuto e pacifico sgravio della cartella impugnata, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
7. Le spese di lite del presente giudizio, vengono integralmente compensate tra tutte le parti, in quanto, seppur, da un lato, risulta dalla cartella di pagamento impugnata che il ruolo era stato reso esecutivo in data 25-06-2022 e consegnato il 10-07-2022, quindi, a distanza di molti anni dalla sentenza dichiarativa di faLLmento e dalla cancellazione della partita Iva, con la conseguenza che sia che l' avrebbero ben potuto verificare, tramite le Banche Dati (ad.es Infocamere) lo CP_3 CP_2 stato di attività/ inattività della Società, risulta tuttavia, dall'altro lato, che parte ricorrente non ha provveduto alla necessaria comunicazione della cessazione ex art. 12 del DPR 30.06.1965, n.1124
(Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) che prevede al comma 3 che “i datori di lavoro debbono, altresì, denunciare all'Istituto Assicuratore le successive modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto dall'assicurazione e la cessazione della lavorazione non oltre l'ottavo giorno da quello in cui le modificazioni o variazioni suddette si sono verificate”, né ha comunicato la chiusura della partita
IVA.
Inoltre, parte ricorrente, pur deducendo nelle note depositate il 30.10.2024 che l' si era CP_2 insinuata nel passivo faLLmentare, ha omesso di documentare tale circostanza, con conseguente insussistenza del presupposti per l'applicazione del principio di soccombenza virtuale.
Sul punto la Corte di Cassazione ha stabilito che “la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale” (Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza n. 14939/2020; depositata il 14 luglio).
PQM
Il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
a) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla cartella esattoriale n.
03020220008343274000, notificata il 06/11/2023 per avvenuto sgravio e annullamento della stessa;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi
Lamezia Terme, 5.01.2025
Il GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara