Rigetto
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 12/06/2025, n. 5083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5083 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 05083/2025REG.PROV.COLL.
N. 04391/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4391 del 2022, proposto da
IU PA, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Martello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cercola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Erik Furno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Terza) n. 06844/2021, resa tra le parti, sul ricorso per l’annullamento dell’ordinanza n. 72 del 22 settembre 2016 con cui il Comune di Napoli ordinava la demolizione di opere abusive da lui realizzate nel Comune di Cercola, al viale Mazzini n. 5.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cercola;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 giugno 2025 il Cons. Maria Grazia Vivarelli e uditi per le parti gli avvocati Salvatore Martello ed Erik Furno ;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso al TAR Campania, Napoli il ricorrente impugnava l’ordinanza n. 72 del 22 settembre 2016 con cui il Comune di Napoli ordinava la demolizione di opere abusive da lui realizzate nel Comune di Cercola, al viale Mazzini n. 5.
2. Si trattava, in buona sostanza, della realizzazione di un immobile della consistenza di 72 mq, adibito ad abitazione di necessità, in totale difformità del permesso di costruire n. 10 del 20 aprile 2011 con cui veniva autorizzata unicamente la “sistemazione di un’area scoperta, previo abbassamento della quota di terreno della particella 2286 del foglio 5, realizzazione di un muretto divisorio con sovrastante ringhiera in ferro, apertura di un varco di accesso con apposizione di un cancello, realizzazione di pensilina a copertura di posti auto e pavimentazione dell’area”
3. Con sentenza n. 6844/2021 il TAR Campania ha respinto il ricorso condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in E. 1.500,00.
4. Il signor PA ha, pertanto, interposto appello avverso la pronuncia.
5. Si è costituito in giudizio il Comune di Cercola con memoria difensiva chiedendo la conferma della sentenza di primo grado con vittoria di spese di lite.
DIRITTO
1. Con il primo motivo di gravame deduce l’appellante che la sentenza gravata non avrebbe tenuto conto del fatto che la mancata partecipazione al procedimento, sfociato nell’ordinanza di demolizione, avrebbe consentito al ricorrente di apportare utili elementi di valutazione e condurre il Comune nella direzione opposta rispetto all’atto adottato. In particolare, il ricorrente avrebbe potuto dimostrare l’assenza del regime vincolistico di cui al DM 05.08.1961 citato nel provvedimento. Deduce altresì difetto di motivazione dell’atto impugnato che non contiene adeguata indicazione del regime urbanistico che si assume leso.
Le censure sono infondate. Correttamente i giudici di primo grado hanno affermato, sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale, che anche il ricorrente afferma di ben conoscere, che la natura vincolata e sanzionatoria dell’ordine di demolizione rende superfluo che venga preceduto da comunicazione di avvio del procedimento (Consiglio di Stato 26 gennaio 2024, n. 825).
Peraltro, l’appellante non si avvede del fatto che l’ordine di demolizione risulta essere stato emesso nei suoi confronti in quanto le opere realizzate sono totalmente abusive, ossia prive di titolo.
Né l’appellante deduce alcunché in merito.
Non solo, ma le medesime si trovano – come esplicitato nel verbale del Comando di Polizia Urbana n. 84 del 27.7.2016 e nella relazione dell’ufficio tecnico comunale n. 8859 del 26.7.2016 – richiamati nel provvedimento impugnato - in area soggetta a vincolo ex art. 146 D.Lgs. 42/04 e L. R. 21/2003 (zona rossa), oltrechè ex L. 1497/1939 e DM 05.08.196; inoltre, l’intero territorio del Comune di Cercola ricade in zona sismica ed in PRG è classata come zona 4/M1-CRE Unità di spazio complessa: tessuti ad isolato. In buona sostanza, il provvedimento risulta correttamente motivato.
2. Con il secondo motivo ha dedotto erroneità della sentenza là dove ha qualificato le opere sanzionate come in difformità totale dall’originario permesso di costruire.
La censura è infondata posto che il manufatto è evidentemente in totale difformità del permesso di costruire n. 10 del 20 aprile 2011 con cui veniva autorizzata unicamente la “sistemazione di un’area scoperta, previo abbassamento della quota di terreno della particella 2286 del foglio 5, realizzazione di un muretto divisorio con sovrastante ringhiera in ferro, apertura di un varco di accesso con apposizione di un cancello, realizzazione di pensilina a copertura di posti auto e pavimentazione dell’area”. Pertanto, con il citato titolo edilizio erano assentiti solo gli interventi relativi alla sistemazione di un’area scoperta, mentre il provvedimento sanzionatorio oggetto di gravame dispone la demolizione di un’immobile di circa 72,00 mq, destinato a civile abitazione.
Né poteva trovare applicazione, come auspicato dall’interessato, l’art. 34 d.P.R. 380/2001 in caso di opere del tutto diverse da quelle poi materialmente erette e contestate dal Comune.
3. Con il terzo motivo di appello ha dedotto l’erroneità della sentenza impugnata che non avrebbe tenuto conto che l’impugnato provvedimento non aveva neppure indicato l’eventuale ulteriore area su cui ricadrebbe l’eventuale provvedimento di acquisizione dell’area.
La censura è infondata. L’obbligo della precisa individuazione di un’area ulteriore da acquisire, per giurisprudenza conforme, attiene solo al provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio del comune e non all’ordinanza di demolizione (Cons. Stato, Sez. VI, 02/07/2024, n. 5825 “Nell’ordine di demolizione di un’opera abusiva, in generale, non è necessario che vengano individuati tutti gli elementi compresa l’area di sedime da acquisire gratuitamente al patrimonio comunale per il caso di inerzia, potendo tale individuazione avvenire col successivo atto con cui si accerta l'inottemperanza all'ordine impartito”)
4. Conseguentemente, l’appello deve essere respinto in quanto infondato. Le spese possono essere compensate per giusti motivi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025, tenutasi da remoto, con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Giordano Lamberti, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Grazia Vivarelli | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO