Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 13/06/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
R.V.G. 330/2025
Riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso congiuntamente da
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
e da
, (C.F. ); Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. BRACCI MARINELLA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in AS (PV), Piazza Repubblica n. 22;
CONCLUSIONI
“1)- la casa coniugale di proprietà dei genitori del signor sita in Dorno (PV), Pt_1
Via Conte Cesare Bonacossa n. 138, verrà assegnata con ogni sua pertinenza e con tutto ciò che la arreda e correda (fatti salvi i beni di cui in premessa di pertinenza della signora
) al signor che continuerà ad abitarvi unitamente al figlio Pt_2 Parte_3
, affidato in regime di affido condiviso a entrambi i genitori e collocato presso il Per_1
padre;
2)- la signora , entro una settimana dalla data di sottoscrizione del presente Pt_2
ricorso, provvederà a trasferire la propria residenza in AS (PV), Via Siberia n.
10/2;
3)- la signora potrà vedere e tenere con sé due giorni infrasettimanali Pt_2 Per_1
(da concordarsi tra i genitori con congruo anticipo, in base ai turni di lavoro della madre e agli impegno scolastici e sportivi del minore), dall'uscita dalla scuola alle ore 14.00
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l'abitazione di Dorno del padre;
4)- I genitori potranno trascorrere unitamente al figlio un periodo di vacanze Per_1
estive di giorni 15 (anche non consecutivi), secondo accordi assunti tra gli stessi entro il giorno 15 giugno di ogni anno. Per le vacanze natalizie e pasquali, per il compleanno di nonché per le altre festività e ricorrenze, si seguirà il principio dell'alternanza. Per_1
Per l'anno 2024, trascorrerà il 25 dicembre con il padre e il giorno di S.ST Per_1
con la madre;
5)- la signora provvederà al 50% delle spese straordinarie come individuate dal Pt_2
Protocollo del Tribunale di Pavia. L'assegno unico, a far tempo dal gennaio 2025, verrà interamente percepito dal signor;
Pt_1
6)- i ricorrenti si impegnano a comunicarsi gli eventuali cambi di residenza e dichiarano che, con la previsione e l'adempimento puntuale di cui al presente ricorso, hanno disciplinato e risolto con reciproca soddisfazione ogni rapporto inerente la loro passata convivenza”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso ex art 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle Parti in data 30.1.2025 per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
rilevato che le Parti hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di recepire l'accordo tra loro raggiunto circa le condizioni di affido e mantenimento del figlio minore nato Per_1
il 16.9.2011 in Voghera (PV); Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e, con successive note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno reciprocamente rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art.473 bis,12 III comma c.p.c.;
Infine, hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti e che le condiziono siano rispondenti all'interesse della prole;
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ritenuto che
nulla vada disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
- recepisce integralmente le condizioni come sopra indicate, da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Così deciso in Pavia, il 06.5.2025
La Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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