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21 giugno 1964
21 giugno 1964
Art. 2. Dopo l' articolo 2 della legge 4 novembre 1963, n. 1457 , e' inserito il seguente
"Art. 2-bis. - Gli interventi di cui alle lettere a), c) e d) del precedente articolo 2 possono essere effettuati anche nelle localita' prescelte per il trasferimento totale o parziale degli abitati, nonche' nell'ambito degli abitati esistenti da non trasferire in attuazione delle indicazioni dei piani comprensoriali approvati ai sensi del successivo articolo 3.
Gli Istituti autonomi per le case popolari di Udine e di Belluno sono autorizzati a sostituirsi nella costruzione degli alloggi ai proprietari che ne facciano richiesta, dietro cessione dei diritti loro riconosciuti dai successivi articoli 4 e 5.
Con decreto del Ministro per i lavori pubblici saranno stabilite le modalita' cui i detti Istituti dovranno attenersi nella progettazione ed esecuzione dei lavori di ricostruzione, nonche' i criteri cui dovranno uniformarsi le convenzioni tra gli Istituti stessi ed i proprietari. I relativi progetti sono approvati dai competenti uffici del Genio civile.
L'approvazione dei progetti comporta la dichiarazione di pubblica utilita', di indifferibilita' ed urgenza dei lavori a tutti gli effetti di legge.
La ricostruzione degli edifici e delle opere previste dalla lettera c) del precedente articolo 2 puo' essere affidata dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro, a Enti pubblici che risultino tecnicamente idonei".
"Art. 2-bis. - Gli interventi di cui alle lettere a), c) e d) del precedente articolo 2 possono essere effettuati anche nelle localita' prescelte per il trasferimento totale o parziale degli abitati, nonche' nell'ambito degli abitati esistenti da non trasferire in attuazione delle indicazioni dei piani comprensoriali approvati ai sensi del successivo articolo 3.
Gli Istituti autonomi per le case popolari di Udine e di Belluno sono autorizzati a sostituirsi nella costruzione degli alloggi ai proprietari che ne facciano richiesta, dietro cessione dei diritti loro riconosciuti dai successivi articoli 4 e 5.
Con decreto del Ministro per i lavori pubblici saranno stabilite le modalita' cui i detti Istituti dovranno attenersi nella progettazione ed esecuzione dei lavori di ricostruzione, nonche' i criteri cui dovranno uniformarsi le convenzioni tra gli Istituti stessi ed i proprietari. I relativi progetti sono approvati dai competenti uffici del Genio civile.
L'approvazione dei progetti comporta la dichiarazione di pubblica utilita', di indifferibilita' ed urgenza dei lavori a tutti gli effetti di legge.
La ricostruzione degli edifici e delle opere previste dalla lettera c) del precedente articolo 2 puo' essere affidata dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro, a Enti pubblici che risultino tecnicamente idonei".
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/02/2002, n. 2532Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MICHELE CANTILLO - Presidente - Dott. ENRICO PAPA - Consigliere - Dott. ANTONIO MERONE - Consigliere - Dott. ACHILLE MELONCELLI - rel. Consigliere - Dott. FRANCESCO TIRELLI - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto: dalla LT ALLUMINIO PA, in persona del legale rappresentante rag. NC FO, rappresentata e difesa dagli avv. Victor Uckmar, Gianni Marongiu e Francesco D'Ayala Valva, in virtù di delega in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesco D'Ayala Valva, in Roma, Via Boccioni, n. 4; - ricorrente - contro MINISTERO DELLE FINANZE - Ufficio delle imposte dirette …Leggi di più...
- spettanza del beneficio·
- requisiti·
- ampliamento di impianto gia' esistente·
- condizioni.·
- ampliamento di impianto già esistente·
- condizioni·
- esenzioni ed agevolazioni·
- esenzioni ed agevolazioni (benefici): in genere·
- tributi (in generale)·
- in genere