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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 30/06/2025, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3546/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Marchesini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3546/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 CALCATERRA MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in VIA TERTULLIANO N. 37 MILANO presso il difensore avv. CALCATERRA MASSIMILIANO
ATTORE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIELLO ANGELO e dell'avv. CP_1 P.IVA_1 SIBANI FRANCESCO ( ) Indirizzo Telematico;
POZZOLI CESARE C.F._2 ( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in C/O AVV.MARIA C.F._3 COSTANZA BAZZOCCHI VIA PAOLO COSTA, 22/24 48100 RAVENNA presso il difensore avv. CHIELLO ANGELO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 02-10-2024, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 dinanzi al Tribunale di Bologna in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro. Affermava di essere stato assunto dalla società convenuta, in data 07-12-2021 con decorrenza dal pagina 1 di 5 14-12-2021, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato fino al 31-01-2022, part time al 37,5%, pari a 15 ore settimanali, con inquadramento al Livello 2° C.C.N.L. Multiservizi e Qualifica di Operaio addetto alle Pulizie, Personale Viaggiante. Precisava che allo scadere del termine del 31-01-2022, il rapporto di lavoro era stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Precisava altresì che le mansioni in concreto svolte si sostanziavano nella pulizia dei bagni dei treni in movimento, durante il viaggio del treno, e che occasionalmente tale intervento di pulizia poteva estendersi anche agli scompartimenti, nel caso in cui vi fossero stati sversamenti accidentali da parte dei viaggiatori. Proseguiva affermando che, a far data dal marzo 2022, l'orario di lavoro svolto aveva sempre ecceduto grandemente le 15 ore settimanali, superando frequentemente le 160 ore mensili, e tali ore eccedenti erano state qualificate dalla società convenuta come ore di lavoro straordinario e supplementare, e come tali retribuite. Precisava che l'orario di lavoro contrattuale, come previsto dall'art. 30 del C.C.N.L di riferimento, era di 40 ore settimanali. Sulla base di tali presupposti fattuali, chiedeva che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, accertasse e dichiarasse che il rapporto di lavoro part time esistente tra le parti, si era trasformato per factia concludentia, in rapporto di lavoro a tempo pieno, a far data dal marzo 2022, e per l'effetto condannasse la società convenuta a corrispondere le relative differenze retributive, quantificate in Euro 1.320,34 con rifermento alle differenze retributive in senso stretto, ed in Euro 1.555,78 per quelle vantate a titolo di TFR. Il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat. Affermava ancora che durante l'attività di pulizia come sopra descritta, il ricorrente, al pari dei colleghi, era tenuto ad indossare una divisa aziendale, costituita tra l'altro da maglia, pantaloni, felpa e giubbotto, che seppure non qualificati espressamente come Dispositivi di Protezione Individuale, svolgevano in sostanza la stessa funzione, ossia quella di evitare il rischio di contatto del lavoratore, con agenti biologici e batterici, tra cui il prodotto utilizzato per igienizzare le superfici delle toilette dei treni, denominato Infyniti Voleè, Allegava che i sopradetti indumenti di lavoro non venivano lavati dall'azienda convenuta, nonostante l'obbligo normativo in capo alla stessa di provvedere al lavaggio dei Dispositivi di Protezione Individuale ed il lavaggio degli stessi era completamente a carico di ciascun lavoratore, che vi dedicava un tempo medio di circa un'ora alla settimana. Sulla base di tali presupposti fattuali, chiedeva che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, qualificati i capi di vestiario della divisa lavorativa come Dispositivi di Protezione Individuale, condannasse l' convenuta al risarcimento del danno conseguente all'avere CP_2 addossato ai lavoratori le attività di lavaggio dei suddetti indumenti, quantificando il risarcimento sul parametro di un'ora di lavoro straordinario alla settimana. Il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat. Allegava ancora che il ricorrente, come i colleghi di lavoro, prima di salire sul treno ove avrebbe svolto la propria prestazione lavorativa, doveva ritirare presso l'ufficio di partenza, un Trolley contenente i prodotti necessari per l'espletamento del servizio, e doveva altresì ritirare la documentazione di viaggio da compilare e consegnare al . Parte_2 Precisava sul punto che l'Ufficio della società convenuta ove bisognava effettuare il suddetto ritiro, era collocato all'esterno della stazione Termini di Roma, sotto il livello stradale, e che per effettuare le operazioni di ritiro del materiale e della documentazione, il ricorrente, come i colleghi, impiegava circa 20 minuti al giorno, che la società convenuta non retribuiva, in violazione dell'art. 1 comma 2 del Dlgs N°66/2003, e chiedeva che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, qualificato il tempo in oggetto come tempo lavorativo, condannasse la società convenuta a corrispondere la relativa pagina 2 di 5 retribuzione, commisurata alla retribuzione per lavoro straordinario, per l'importo quantificato in ricorso. Il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat. Chiedeva infine la condanna della società convenuta al pagamento delle spese processuali del giudizio. Si costituiva in giudizio affermando l'infondatezza delle domande di parte attrice, per le CP_1 ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta. In particolare, sulla problematica inerente l'orario di lavoro in concreto svolto dal ricorrente e la domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da part time a full time, eccepiva che non poteva esservi una novazione oggettiva dell'intesa negoziale per facta concludentia, e che la trasformazione del rapporto di lavoro da part time a full time, avrebbe richiesto una manifestazione di volontà formale ed espressa delle parti, che non era mai intervenuta. Non contestava la circostanza che dal mese marzo 2022, l'orario di lavoro svolto dal ricorrente, aveva sempre ecceduto le 15 ore settimanali, superando frequentemente le 160 ore mensili. Precisava che tali ore eccedenti erano state qualificate dalla società convenuta come ore di lavoro straordinario e supplementare, e come tali integralmente retribuite, e precisava altresì che lo spread tra le ore contrattuali e le ore effettivamente svolte dal dipendente, era conseguente alle difficoltà di programmazione dell'attività cui era addetto il ricorrente, come specificate in comparsa di costituzione e risposta. Chiedeva pertanto la reiezione della domanda. Sulla problematica inerente la qualificazione dei capi di vestiario della divisa lavorativa come Dispositivi di Protezione Individuale, rilevava che i capi di vestiario oggetto della domanda di parte attrice, non erano Dispositivi di Protezione Individuale come definiti dall'art. 74 comma 1° del Dlgs N°81/2008, come integrato dal Dlgs N°17/2009, bensì erano indumenti ordinari, ossia pantaloni, magliette e felpe con i colori ed il Logo aziendale, e non svolgevano, né direttamente né indirettamente, alcuna funzione di protezione dei lavoratori che li indossavano, da particolari rischi. Chiedeva pertanto la reiezione della domanda. Sulla problematica inerente il tempo di recupero e riconsegna del Trolley, rilevava che la stessa era semplicemente un'attività propedeutica e preparatoria all'attività lavorativa vera e propria dei pulitori viaggianti, al pari dello spostamento necessario per recarsi sul luogo di lavoro, per la preparazione della propria persona, svolta in assenza di eterodirezione del datore di lavoro, che non rientrava quindi nei tempi di lavoro in senso proprio. Aggiungeva che comunque, il tempo necessario al ritiro ed alla riconsegna del trolley e dei fogli di viaggio, non era superiore a pochi minuti, stante la circostanza che l'ufficio della società convenuta si trovava dentro la stazione di termini, a pochi minuti dai binari. Chiedeva pertanto la reiezione anche di tale domanda. Il tutto con vittoria di spese di giudizio. Il processo si svolgeva alle udienze del 07-04-2025, 23-04-2025, 16-05-2025, 23-06-2025. Venivano sentiti come testi e . Testimone_1 Testimone_2 Venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda la domanda di parte attrice, inerente l'orario di lavoro in concreto svolto dal ricorrente a far data dal mese di marzo 2022, osserva il Tribunale che la stessa è fondata e viene accolta. Infatti, dalla documentazione depositata è emerso ed è incontestato che il ricorrente,
pagina 3 di 5 a far data dal marzo 2022, ha sempre svolto la propria attività lavorativa per circa 160 ore mensili e frequentemente superando tale soglia, nonostante che il contratto di lavoro prevedesse un orario part time di 15 ore settimanali. E' poi emerso ed è incontestato che le ore eccedenti l'orario contrattualmente previsto, sono state qualificate dalla società convenuta come ore di lavoro straordinario e supplementare, e come tali retribuite. E' ancora emerso ed è parimenti incontestato che l'orario di lavoro contrattuale previsto dall'art. 30 del C.C.N.L di riferimento, è di 40 ore settimanali. Ciò posto in fatto, osserva il Tribunale che per costante insegnamento della Suprema Corte di Cassazione “la reiterazione della prestazione lavorativa secondo le modalità del tempo pieno, attesta una implicita modifica di fatto della volontà negoziale delle parti sul punto, e può determinare la trasformazione dell'originario contratto part time in un contratto full time, senza che necessiti una specifica dichiarazione negoziale in tal senso” (Cass. N°20209/2019, N°8658/2019, N°10746/2024). Pertanto viene dichiarata la nullità della clausola di tempo parziale apposta al contratto di lavoro tra le parti, l'avvenuta trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, con decorrenza dal marzo 2022. Per l'effetto, viene condannata a corrispondere le differenze retributive conseguenti alla CP_1 trasformazione. Tali differenze ammontano, come da conteggi di parte attrice non oggetto di contestazione intrinseca e specifica, ad Euro 1320,34 quale somma da corrispondere ed a Euro 1555,78 quale Tfr da accantonare, alla data del deposito del ricorso introduttivo. Per quanto riguarda la domanda di parte attrice inerente la qualificazione dei capi di vestiario della divisa lavorativa come Dispositivi di Protezione Individuale, al fine di accertare un obbligo degli stessi in capo alla società datrice di lavoro, osserva il Tribunale che dalla documentazione depositata e dalle testimonianze di e è emerso che i capi di vestiario oggetto della Testimone_1 Testimone_2 domanda di parte attrice, sono Dispositivi di Protezione Individuale come definiti dall'art. 74 comma 1° del Dlgs N°81/2008, come integrato dal Dlgs N°17/2009, bensì sono indumenti ordinari, ossia pantaloni, magliette e felpe con i colori ed il Logo aziendale. E' poi emerso che tali indumenti ordinari, non svolgono, né direttamente né indirettamente, alcuna funzione di protezione dei lavoratori che li indossano, da particolari e specifici rischi. Infatti, i pulitori viaggianti pe lo svolgimento della loro attività lavorativa, non utilizzano prodotti nocivi o pericolosi, bensì ordinari prodotti per la pulizia delle superfici, che non necessitano neppure di risciacquo e lavorano in ambienti del treno quali bagni e vestiboli, che non presentano particolari rischi di contaminazione, e che sono frequentati anche dai comuni viaggiatori, con i comuni capi di vestiario. In buona sostanza, i capi di vestiario comune, pantaloni, magliette felpe e giubbotti, indossati dai pulitori viaggianti nell'espletamento della loro attività lavorativa, hanno la funzione comune di riparare dal freddo e dal caldo propria di ogni capo di vestiario, e di identificare i suddetti lavoratori come dipendenti della società convenuta. Tra l'altro, ma solo per inciso, è emerso ed è incontestato che la società convenuta provvede direttamente alla sostituzione, a domanda, dei suddetti capi, quando sono usurati. Pertanto la relativa domanda è infondata e viene respinta. Per quanto riguarda la domanda di parte attrice inerente il tempo di recupero e riconsegna del Trolley, al fine di accertarne la natura di tempo lavorativo ai fini retributivi, osserva il Tribunale che dalla documentazione depositata e dalle testimonianze di e è Testimone_1 Testimone_2 emerso che l'ufficio della società convenuta con annessi magazzini, ove avvengono la consegna e riconsegna del Trolley contenente gli strumenti necessari alla pulizia dei treni, si trova all'interno della stazione Termini, in un sotterraneo cui si accede dall'entrata della stazione, ad una distanza di due/trecento metri dai binari a seconda del binario di destinazione. pagina 4 di 5 E' poi emerso che nella maggior parte dei casi, il Trolley è già pronto e viene consegnato al pulitore, da un collega addetto alla consegna, e solo in alcune occasioni, in assenza dell'addetto alla consegna, viene rifornito dei prodotti necessari, direttamente dal lavoratore. Tale attività, ad un esame approssimativo e deduttivo, difficilmente può richiedere più di dieci minuti, ma in ogni caso, tale attività non può che essere qualificata come attività propedeutica e preparatoria all'attività lavorativa vera e propria dei pulitori viaggianti, al pari dello spostamento necessario per ciascun lavoratore, in ogni attività, per recarsi sul luogo di lavoro, del tempo necessario per la preparazione della propria persona. Si tratta di attività palesemente svolta in assenza di eterodirezione da parte del datore di lavoro, che non rientra quindi nei tempi di lavoro in senso proprio. Pertanto anche tale domanda viene respinta. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono parzialmente compensate nella misura del 50%, in considerazione della parziale soccombenza reciproca. Per l'effetto, viene condannata alla rifusione del restante 50% delle spese processuali a CP_1 favore del ricorrente, liquidato in Euro 800,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa.
P. Q. M.
Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, dichiara la nullità della clausola a tempo parziale, apposta al contratto di lavoro subordinato tra le parti, e dichiara che il suddetto rapporto di lavoro si è trasformato in rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, a far data dal 01-03-2022. Condanna a corrispondere al ricorrente le conseguenti differenze retributive, liquidate CP_1 rispettivamente in Euro 1.320,34 da corrispondere ed in Euro 1.555,78 a titolo di TFR da accantonare, alla data del deposito del ricorso introduttivo, con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat, dalla mora al saldo. Respinge ogni altra domanda tra le parti. Compensa parzialmente le spese di giudizio nella misura del 50%, e per l'effetto condanna CP_1 alla rifusione del restante 50% a favore del ricorrente, liquidato in Euro 800,00 per compensi professionali, oltre spese generali iva e cpa, con distrazione al Procuratore Antistatario. Riserva nel termine di gg. 60, il deposito della motivazione.
Bologna 23-06-2025
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Marchesini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Marchesini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3546/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 CALCATERRA MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in VIA TERTULLIANO N. 37 MILANO presso il difensore avv. CALCATERRA MASSIMILIANO
ATTORE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIELLO ANGELO e dell'avv. CP_1 P.IVA_1 SIBANI FRANCESCO ( ) Indirizzo Telematico;
POZZOLI CESARE C.F._2 ( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in C/O AVV.MARIA C.F._3 COSTANZA BAZZOCCHI VIA PAOLO COSTA, 22/24 48100 RAVENNA presso il difensore avv. CHIELLO ANGELO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 02-10-2024, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 dinanzi al Tribunale di Bologna in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro. Affermava di essere stato assunto dalla società convenuta, in data 07-12-2021 con decorrenza dal pagina 1 di 5 14-12-2021, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato fino al 31-01-2022, part time al 37,5%, pari a 15 ore settimanali, con inquadramento al Livello 2° C.C.N.L. Multiservizi e Qualifica di Operaio addetto alle Pulizie, Personale Viaggiante. Precisava che allo scadere del termine del 31-01-2022, il rapporto di lavoro era stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Precisava altresì che le mansioni in concreto svolte si sostanziavano nella pulizia dei bagni dei treni in movimento, durante il viaggio del treno, e che occasionalmente tale intervento di pulizia poteva estendersi anche agli scompartimenti, nel caso in cui vi fossero stati sversamenti accidentali da parte dei viaggiatori. Proseguiva affermando che, a far data dal marzo 2022, l'orario di lavoro svolto aveva sempre ecceduto grandemente le 15 ore settimanali, superando frequentemente le 160 ore mensili, e tali ore eccedenti erano state qualificate dalla società convenuta come ore di lavoro straordinario e supplementare, e come tali retribuite. Precisava che l'orario di lavoro contrattuale, come previsto dall'art. 30 del C.C.N.L di riferimento, era di 40 ore settimanali. Sulla base di tali presupposti fattuali, chiedeva che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, accertasse e dichiarasse che il rapporto di lavoro part time esistente tra le parti, si era trasformato per factia concludentia, in rapporto di lavoro a tempo pieno, a far data dal marzo 2022, e per l'effetto condannasse la società convenuta a corrispondere le relative differenze retributive, quantificate in Euro 1.320,34 con rifermento alle differenze retributive in senso stretto, ed in Euro 1.555,78 per quelle vantate a titolo di TFR. Il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat. Affermava ancora che durante l'attività di pulizia come sopra descritta, il ricorrente, al pari dei colleghi, era tenuto ad indossare una divisa aziendale, costituita tra l'altro da maglia, pantaloni, felpa e giubbotto, che seppure non qualificati espressamente come Dispositivi di Protezione Individuale, svolgevano in sostanza la stessa funzione, ossia quella di evitare il rischio di contatto del lavoratore, con agenti biologici e batterici, tra cui il prodotto utilizzato per igienizzare le superfici delle toilette dei treni, denominato Infyniti Voleè, Allegava che i sopradetti indumenti di lavoro non venivano lavati dall'azienda convenuta, nonostante l'obbligo normativo in capo alla stessa di provvedere al lavaggio dei Dispositivi di Protezione Individuale ed il lavaggio degli stessi era completamente a carico di ciascun lavoratore, che vi dedicava un tempo medio di circa un'ora alla settimana. Sulla base di tali presupposti fattuali, chiedeva che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, qualificati i capi di vestiario della divisa lavorativa come Dispositivi di Protezione Individuale, condannasse l' convenuta al risarcimento del danno conseguente all'avere CP_2 addossato ai lavoratori le attività di lavaggio dei suddetti indumenti, quantificando il risarcimento sul parametro di un'ora di lavoro straordinario alla settimana. Il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat. Allegava ancora che il ricorrente, come i colleghi di lavoro, prima di salire sul treno ove avrebbe svolto la propria prestazione lavorativa, doveva ritirare presso l'ufficio di partenza, un Trolley contenente i prodotti necessari per l'espletamento del servizio, e doveva altresì ritirare la documentazione di viaggio da compilare e consegnare al . Parte_2 Precisava sul punto che l'Ufficio della società convenuta ove bisognava effettuare il suddetto ritiro, era collocato all'esterno della stazione Termini di Roma, sotto il livello stradale, e che per effettuare le operazioni di ritiro del materiale e della documentazione, il ricorrente, come i colleghi, impiegava circa 20 minuti al giorno, che la società convenuta non retribuiva, in violazione dell'art. 1 comma 2 del Dlgs N°66/2003, e chiedeva che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, qualificato il tempo in oggetto come tempo lavorativo, condannasse la società convenuta a corrispondere la relativa pagina 2 di 5 retribuzione, commisurata alla retribuzione per lavoro straordinario, per l'importo quantificato in ricorso. Il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat. Chiedeva infine la condanna della società convenuta al pagamento delle spese processuali del giudizio. Si costituiva in giudizio affermando l'infondatezza delle domande di parte attrice, per le CP_1 ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta. In particolare, sulla problematica inerente l'orario di lavoro in concreto svolto dal ricorrente e la domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da part time a full time, eccepiva che non poteva esservi una novazione oggettiva dell'intesa negoziale per facta concludentia, e che la trasformazione del rapporto di lavoro da part time a full time, avrebbe richiesto una manifestazione di volontà formale ed espressa delle parti, che non era mai intervenuta. Non contestava la circostanza che dal mese marzo 2022, l'orario di lavoro svolto dal ricorrente, aveva sempre ecceduto le 15 ore settimanali, superando frequentemente le 160 ore mensili. Precisava che tali ore eccedenti erano state qualificate dalla società convenuta come ore di lavoro straordinario e supplementare, e come tali integralmente retribuite, e precisava altresì che lo spread tra le ore contrattuali e le ore effettivamente svolte dal dipendente, era conseguente alle difficoltà di programmazione dell'attività cui era addetto il ricorrente, come specificate in comparsa di costituzione e risposta. Chiedeva pertanto la reiezione della domanda. Sulla problematica inerente la qualificazione dei capi di vestiario della divisa lavorativa come Dispositivi di Protezione Individuale, rilevava che i capi di vestiario oggetto della domanda di parte attrice, non erano Dispositivi di Protezione Individuale come definiti dall'art. 74 comma 1° del Dlgs N°81/2008, come integrato dal Dlgs N°17/2009, bensì erano indumenti ordinari, ossia pantaloni, magliette e felpe con i colori ed il Logo aziendale, e non svolgevano, né direttamente né indirettamente, alcuna funzione di protezione dei lavoratori che li indossavano, da particolari rischi. Chiedeva pertanto la reiezione della domanda. Sulla problematica inerente il tempo di recupero e riconsegna del Trolley, rilevava che la stessa era semplicemente un'attività propedeutica e preparatoria all'attività lavorativa vera e propria dei pulitori viaggianti, al pari dello spostamento necessario per recarsi sul luogo di lavoro, per la preparazione della propria persona, svolta in assenza di eterodirezione del datore di lavoro, che non rientrava quindi nei tempi di lavoro in senso proprio. Aggiungeva che comunque, il tempo necessario al ritiro ed alla riconsegna del trolley e dei fogli di viaggio, non era superiore a pochi minuti, stante la circostanza che l'ufficio della società convenuta si trovava dentro la stazione di termini, a pochi minuti dai binari. Chiedeva pertanto la reiezione anche di tale domanda. Il tutto con vittoria di spese di giudizio. Il processo si svolgeva alle udienze del 07-04-2025, 23-04-2025, 16-05-2025, 23-06-2025. Venivano sentiti come testi e . Testimone_1 Testimone_2 Venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda la domanda di parte attrice, inerente l'orario di lavoro in concreto svolto dal ricorrente a far data dal mese di marzo 2022, osserva il Tribunale che la stessa è fondata e viene accolta. Infatti, dalla documentazione depositata è emerso ed è incontestato che il ricorrente,
pagina 3 di 5 a far data dal marzo 2022, ha sempre svolto la propria attività lavorativa per circa 160 ore mensili e frequentemente superando tale soglia, nonostante che il contratto di lavoro prevedesse un orario part time di 15 ore settimanali. E' poi emerso ed è incontestato che le ore eccedenti l'orario contrattualmente previsto, sono state qualificate dalla società convenuta come ore di lavoro straordinario e supplementare, e come tali retribuite. E' ancora emerso ed è parimenti incontestato che l'orario di lavoro contrattuale previsto dall'art. 30 del C.C.N.L di riferimento, è di 40 ore settimanali. Ciò posto in fatto, osserva il Tribunale che per costante insegnamento della Suprema Corte di Cassazione “la reiterazione della prestazione lavorativa secondo le modalità del tempo pieno, attesta una implicita modifica di fatto della volontà negoziale delle parti sul punto, e può determinare la trasformazione dell'originario contratto part time in un contratto full time, senza che necessiti una specifica dichiarazione negoziale in tal senso” (Cass. N°20209/2019, N°8658/2019, N°10746/2024). Pertanto viene dichiarata la nullità della clausola di tempo parziale apposta al contratto di lavoro tra le parti, l'avvenuta trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, con decorrenza dal marzo 2022. Per l'effetto, viene condannata a corrispondere le differenze retributive conseguenti alla CP_1 trasformazione. Tali differenze ammontano, come da conteggi di parte attrice non oggetto di contestazione intrinseca e specifica, ad Euro 1320,34 quale somma da corrispondere ed a Euro 1555,78 quale Tfr da accantonare, alla data del deposito del ricorso introduttivo. Per quanto riguarda la domanda di parte attrice inerente la qualificazione dei capi di vestiario della divisa lavorativa come Dispositivi di Protezione Individuale, al fine di accertare un obbligo degli stessi in capo alla società datrice di lavoro, osserva il Tribunale che dalla documentazione depositata e dalle testimonianze di e è emerso che i capi di vestiario oggetto della Testimone_1 Testimone_2 domanda di parte attrice, sono Dispositivi di Protezione Individuale come definiti dall'art. 74 comma 1° del Dlgs N°81/2008, come integrato dal Dlgs N°17/2009, bensì sono indumenti ordinari, ossia pantaloni, magliette e felpe con i colori ed il Logo aziendale. E' poi emerso che tali indumenti ordinari, non svolgono, né direttamente né indirettamente, alcuna funzione di protezione dei lavoratori che li indossano, da particolari e specifici rischi. Infatti, i pulitori viaggianti pe lo svolgimento della loro attività lavorativa, non utilizzano prodotti nocivi o pericolosi, bensì ordinari prodotti per la pulizia delle superfici, che non necessitano neppure di risciacquo e lavorano in ambienti del treno quali bagni e vestiboli, che non presentano particolari rischi di contaminazione, e che sono frequentati anche dai comuni viaggiatori, con i comuni capi di vestiario. In buona sostanza, i capi di vestiario comune, pantaloni, magliette felpe e giubbotti, indossati dai pulitori viaggianti nell'espletamento della loro attività lavorativa, hanno la funzione comune di riparare dal freddo e dal caldo propria di ogni capo di vestiario, e di identificare i suddetti lavoratori come dipendenti della società convenuta. Tra l'altro, ma solo per inciso, è emerso ed è incontestato che la società convenuta provvede direttamente alla sostituzione, a domanda, dei suddetti capi, quando sono usurati. Pertanto la relativa domanda è infondata e viene respinta. Per quanto riguarda la domanda di parte attrice inerente il tempo di recupero e riconsegna del Trolley, al fine di accertarne la natura di tempo lavorativo ai fini retributivi, osserva il Tribunale che dalla documentazione depositata e dalle testimonianze di e è Testimone_1 Testimone_2 emerso che l'ufficio della società convenuta con annessi magazzini, ove avvengono la consegna e riconsegna del Trolley contenente gli strumenti necessari alla pulizia dei treni, si trova all'interno della stazione Termini, in un sotterraneo cui si accede dall'entrata della stazione, ad una distanza di due/trecento metri dai binari a seconda del binario di destinazione. pagina 4 di 5 E' poi emerso che nella maggior parte dei casi, il Trolley è già pronto e viene consegnato al pulitore, da un collega addetto alla consegna, e solo in alcune occasioni, in assenza dell'addetto alla consegna, viene rifornito dei prodotti necessari, direttamente dal lavoratore. Tale attività, ad un esame approssimativo e deduttivo, difficilmente può richiedere più di dieci minuti, ma in ogni caso, tale attività non può che essere qualificata come attività propedeutica e preparatoria all'attività lavorativa vera e propria dei pulitori viaggianti, al pari dello spostamento necessario per ciascun lavoratore, in ogni attività, per recarsi sul luogo di lavoro, del tempo necessario per la preparazione della propria persona. Si tratta di attività palesemente svolta in assenza di eterodirezione da parte del datore di lavoro, che non rientra quindi nei tempi di lavoro in senso proprio. Pertanto anche tale domanda viene respinta. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono parzialmente compensate nella misura del 50%, in considerazione della parziale soccombenza reciproca. Per l'effetto, viene condannata alla rifusione del restante 50% delle spese processuali a CP_1 favore del ricorrente, liquidato in Euro 800,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa.
P. Q. M.
Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, dichiara la nullità della clausola a tempo parziale, apposta al contratto di lavoro subordinato tra le parti, e dichiara che il suddetto rapporto di lavoro si è trasformato in rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, a far data dal 01-03-2022. Condanna a corrispondere al ricorrente le conseguenti differenze retributive, liquidate CP_1 rispettivamente in Euro 1.320,34 da corrispondere ed in Euro 1.555,78 a titolo di TFR da accantonare, alla data del deposito del ricorso introduttivo, con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat, dalla mora al saldo. Respinge ogni altra domanda tra le parti. Compensa parzialmente le spese di giudizio nella misura del 50%, e per l'effetto condanna CP_1 alla rifusione del restante 50% a favore del ricorrente, liquidato in Euro 800,00 per compensi professionali, oltre spese generali iva e cpa, con distrazione al Procuratore Antistatario. Riserva nel termine di gg. 60, il deposito della motivazione.
Bologna 23-06-2025
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Marchesini
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