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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 193/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 05/03/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VENTURA EZIO, Presidente
LEGGIO GIUSEPPA, EL
ALICATA GIUSEPPE, Giudice
in data 05/03/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3394/2023 depositato il 29/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29720229002300240000 IRPEF IRAP, IVA 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Conclusioni come infra precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato, chiedendone l'annullamento, l'intimazione di pagamento n. 29720229002300240000, notificata in data 08.05.2023, dell'importo complessivo di € 10.683,69, relativa a due cartelle di pagamento presupposte:
n. 29720110002258906000, per tributi erariali (IRAP, IRPEF, IVA), e n. 29720110008747470000, per diritto annuale della Camera di Commercio, che l'atto impugnato indica come notificate rispettivamente in data 10.06.2011 e 14.09.2011.
Il ricorrente ha esposto ed illustrato nell'atto introduttivo i motivi di doglianza (a cui si rimanda) e ha concluso come da “petitum”, lamentando la mancata notifica delle cartelle e rilevando, in particolare,
l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria, atteso che, anche ove le cartelle sopraindicate fossero state notificate, in mancanza di atti interruttivi della prescrizione sarebbe comunque decorso un altro termine prescrizionale prima della notifica dell'intimazione impugnata.
Ha, infine, dedotto la nullità dell'intimazione per violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000, in ragione della mancata allegazione della copia notificata delle cartelle presupposte.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, chiedendo il rigetto del ricorso.
La resistente ha documentato la regolare notifica delle cartelle di pagamento, avvenuta nel 2011, e ha contestato l'eccezione di prescrizione, invocando i periodi di sospensione dei termini previsti dalla legge di stabilità del 2014 e dalla normativa emergenziale COVID-19.
Il ricorrente ha prodotto memoria in vista dell'odierna udienza di trattazione.
All'udienza del 05.03.2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La Corte, esaminata la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, ritiene fondata la censura relativa alla intervenuta prescrizione.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha documentato sì la notifica delle cartelle di pagamento in data
10.06.2011 (per tributi erariali) e 14.09.2011 (per diritto camerale), tuttavia non ha prodotto, e nemmeno indicato, atti interruttivi della prescrizione notificati tra la data di notifica delle cartelle e l'8 maggio 2023, data di notifica dell'atto di intimazione quivi impugnato.
Contrariamente a quanto ritenuto da Agenzia-Riscossione, l'omessa impugnazione delle cartelle presupposte non preclude la possibilità di eccepire la prescrizione del credito che sia maturata successivamente alla notifica delle cartelle e prima della notifica dell'atto successivo, quale l'intimazione di pagamento impugnata.
Nel caso di specie, l'intimazione impugnata risulta essere il primo atto notificato dopo la notifica delle cartelle nel 2011, di tal che tra la notifica della cartella n. 29720110002258906000 ( per tributi erariali e con prescrizione decennale) avvenuta il 10 giugno 2011 e la data dell'8 maggio 2023 (notifica dell'impugnata intimazione) risulta trascorso un lasso di tempo superiore al termine decennale di prescrizione, e tra la notifica della cartella n. 29720110008747470000 (per diritto camerale e con prescrizione quinquennale) avvenuta il 14 settembre 2011 e l'8 maggio 2023 risulta trascorso un lasso di tempo superiore al termine quinquennale.
Né possono trovare condivisione le argomentazioni di parte resistente in ordine all'applicazione dei periodi di sospensione dei termini di riscossione previsti dalla L. n. 147/2013 e dalla normativa emergenziale ID (art. 68 D.L. n. 18/2020 e successive modifiche), perché non applicabili al caso di specie ratione temporis, essendo state le cartelle notificate nel 2011.
Come correttamente evidenziato nella memoria di parte ricorrente depositata in vista dell'udienza odierna, la normativa di cui alla legge di stabilità 2014 (comma 623), richiamata da controparte, non è applicabile al caso di specie, tanto ratione temporis, in quanto tale legge fa riferimento a somme dovute entro il 28.2.2014 (mentre le cartelle sono state notificate nel 2011), quanto ratione materiae, avendo la norma ad oggetto crediti per cui si è proceduto all'estinzione in forma agevolata, come peraltro affermato dalla stessa parte resistente.
Non può trovare applicazione neanche la sospensione dei termini di cui alla normativa emergenziale
ID, in quanto applicabile esclusivamente ai carichi relativi ad entrate tributarie e non, affidate all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione ID -19 e fino al 31.12.2021, come tale non applicabile a cartelle notificate nel 2011, i cui ruoli sono stati affidati al concessionario della riscossione in data precedente alla notifica delle cartelle stesse.
Ne consegue conclusivamente che, non risultando notificati al contribuente, nel periodo intermedio, atti interruttivi della prescrizione, il diritto di credito dell'Amministrazione si è estinto.
Per quanto esposto il ricorso deve essere accolto, con assorbimento di ogni altra doglianza dedotta dal ricorrente e con l'annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori del ricorrente, che si sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Ragusa, Sezione 2, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 29720229002300240000.
Condanna l'Agenzia delle Entrate – Riscossione al pagamento delle spese di lite, che liquida in
€ 1.500,00 (mille/500), oltre oneri di legge, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 05/03/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VENTURA EZIO, Presidente
LEGGIO GIUSEPPA, EL
ALICATA GIUSEPPE, Giudice
in data 05/03/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3394/2023 depositato il 29/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29720229002300240000 IRPEF IRAP, IVA 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Conclusioni come infra precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato, chiedendone l'annullamento, l'intimazione di pagamento n. 29720229002300240000, notificata in data 08.05.2023, dell'importo complessivo di € 10.683,69, relativa a due cartelle di pagamento presupposte:
n. 29720110002258906000, per tributi erariali (IRAP, IRPEF, IVA), e n. 29720110008747470000, per diritto annuale della Camera di Commercio, che l'atto impugnato indica come notificate rispettivamente in data 10.06.2011 e 14.09.2011.
Il ricorrente ha esposto ed illustrato nell'atto introduttivo i motivi di doglianza (a cui si rimanda) e ha concluso come da “petitum”, lamentando la mancata notifica delle cartelle e rilevando, in particolare,
l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria, atteso che, anche ove le cartelle sopraindicate fossero state notificate, in mancanza di atti interruttivi della prescrizione sarebbe comunque decorso un altro termine prescrizionale prima della notifica dell'intimazione impugnata.
Ha, infine, dedotto la nullità dell'intimazione per violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000, in ragione della mancata allegazione della copia notificata delle cartelle presupposte.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, chiedendo il rigetto del ricorso.
La resistente ha documentato la regolare notifica delle cartelle di pagamento, avvenuta nel 2011, e ha contestato l'eccezione di prescrizione, invocando i periodi di sospensione dei termini previsti dalla legge di stabilità del 2014 e dalla normativa emergenziale COVID-19.
Il ricorrente ha prodotto memoria in vista dell'odierna udienza di trattazione.
All'udienza del 05.03.2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La Corte, esaminata la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, ritiene fondata la censura relativa alla intervenuta prescrizione.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha documentato sì la notifica delle cartelle di pagamento in data
10.06.2011 (per tributi erariali) e 14.09.2011 (per diritto camerale), tuttavia non ha prodotto, e nemmeno indicato, atti interruttivi della prescrizione notificati tra la data di notifica delle cartelle e l'8 maggio 2023, data di notifica dell'atto di intimazione quivi impugnato.
Contrariamente a quanto ritenuto da Agenzia-Riscossione, l'omessa impugnazione delle cartelle presupposte non preclude la possibilità di eccepire la prescrizione del credito che sia maturata successivamente alla notifica delle cartelle e prima della notifica dell'atto successivo, quale l'intimazione di pagamento impugnata.
Nel caso di specie, l'intimazione impugnata risulta essere il primo atto notificato dopo la notifica delle cartelle nel 2011, di tal che tra la notifica della cartella n. 29720110002258906000 ( per tributi erariali e con prescrizione decennale) avvenuta il 10 giugno 2011 e la data dell'8 maggio 2023 (notifica dell'impugnata intimazione) risulta trascorso un lasso di tempo superiore al termine decennale di prescrizione, e tra la notifica della cartella n. 29720110008747470000 (per diritto camerale e con prescrizione quinquennale) avvenuta il 14 settembre 2011 e l'8 maggio 2023 risulta trascorso un lasso di tempo superiore al termine quinquennale.
Né possono trovare condivisione le argomentazioni di parte resistente in ordine all'applicazione dei periodi di sospensione dei termini di riscossione previsti dalla L. n. 147/2013 e dalla normativa emergenziale ID (art. 68 D.L. n. 18/2020 e successive modifiche), perché non applicabili al caso di specie ratione temporis, essendo state le cartelle notificate nel 2011.
Come correttamente evidenziato nella memoria di parte ricorrente depositata in vista dell'udienza odierna, la normativa di cui alla legge di stabilità 2014 (comma 623), richiamata da controparte, non è applicabile al caso di specie, tanto ratione temporis, in quanto tale legge fa riferimento a somme dovute entro il 28.2.2014 (mentre le cartelle sono state notificate nel 2011), quanto ratione materiae, avendo la norma ad oggetto crediti per cui si è proceduto all'estinzione in forma agevolata, come peraltro affermato dalla stessa parte resistente.
Non può trovare applicazione neanche la sospensione dei termini di cui alla normativa emergenziale
ID, in quanto applicabile esclusivamente ai carichi relativi ad entrate tributarie e non, affidate all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione ID -19 e fino al 31.12.2021, come tale non applicabile a cartelle notificate nel 2011, i cui ruoli sono stati affidati al concessionario della riscossione in data precedente alla notifica delle cartelle stesse.
Ne consegue conclusivamente che, non risultando notificati al contribuente, nel periodo intermedio, atti interruttivi della prescrizione, il diritto di credito dell'Amministrazione si è estinto.
Per quanto esposto il ricorso deve essere accolto, con assorbimento di ogni altra doglianza dedotta dal ricorrente e con l'annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori del ricorrente, che si sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Ragusa, Sezione 2, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 29720229002300240000.
Condanna l'Agenzia delle Entrate – Riscossione al pagamento delle spese di lite, che liquida in
€ 1.500,00 (mille/500), oltre oneri di legge, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.