Rigetto
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 25/11/2025, n. 9210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9210 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09210/2025REG.PROV.COLL.
N. 05994/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5994 del 2024, proposto da
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
OR DI, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Pignatiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 1611/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di OR DI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2025 il Cons. IO NE e udito per parte appellata l’avv. Francesco Pignatiello;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. In data 20 maggio 2020 OR DI, nato il [...], ha presentato domanda per la partecipazione al concorso pubblico, per esame e titoli, per l'assunzione di 1.350 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza – del 13.5.2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4° serie speciale – “Concorsi ed Esami”, del 15.5.2020, disposto dal Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato – Servizio Concorsi.
1.1 Nel bando di detta procedura concorsuale è stato previsto, all’art. 3, comma 1, lett. d), come requisito di partecipazione, l’“aver compiuto il 18° anno di età” e come limite e causa di esclusione il “non aver compiuto il 26° anno di età”, con la precisazione che “Quest’ultimo limite è elevato, fino ad un massimo di tre anni, in relazione all’effettivo servizio militare prestato dai candidati”.
Il bando ha, altresì, previsto che le domande di partecipazione al concorso dovevano essere compilate e trasmesse entro il termine perentorio di 30 giorni decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del Bando sulla G.U.R.I (quindi a partire dal 16 maggio 2020 ed entro il 15 giugno 2020).
1.2 OR DI ha preso parte al concorso superando la prova d’esame scritta con il punteggio di 9,005 e tutti gli accertamenti previsti (efficienza fisica, psico-fisici, attitudinali) ed ha, pertanto, ricevuto, in data 17 maggio 2021, la comunicazione di idoneità.
1.3 In data 22 giugno 2021, il Ministero dell’Interno ha, tuttavia, comunicato al predetto l’esclusione dal concorso “poiché non in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, del requisito dell'età, previsto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del bando di concorso, in considerazione del periodo del servizio militare prestato”.
OR DI ha, quindi, avanzato istanza di autotutela deducendo a sostegno della stessa di aver prestato servizio da VFP1 presso il 2° Reggimento Aviazione dell’Esercito “Sirio” di Lamezia Terme (CZ) Aeroporto Martucci, Via Gino Cuglietta dal 20 marzo 2012 al 19 marzo 2014, per un totale di 730 giorni e che l’amministrazione avrebbe dovuto prendere in considerazione tale periodo ai fini dell’elevazione del limite di età massimo per la partecipazione alla procedura de qua.
Con nota prot. 0020948 del 29 giugno 2021, il Ministero ha comunicato la conferma del proprio provvedimento, integrata con successiva nota prot. 0024446 del 23.7.2021, in cui ha precisato “che quest’Amministrazione, nel calcolo dell’elevazione dell’età dichiarata dal signor DI, ha già tenuto conto dei due anni (730 giorni) da lui espletati quale volontario in ferma prefissata di un anno nelle Forze armate. Il servizio militare prestato dal signor DI, pertanto, non è risultato sufficiente in quanto sarebbe stato necessario che lo stesso avesse espletato 2 anni e 22 giorni di servizio militare per acquisire l’elevazione dell’età necessaria per la partecipazione al concorso in argomento”.
2. Con ricorso notificato l’11 agosto 2021 e depositato il 12 agosto 2021 OR DI ha impugnato dinanzi al T.A.R. per il Lazio- sede di Roma, chiedendone l’annullamento, il suddetto provvedimento di esclusione, il successivo provvedimento di conferma la nota integrativa di quest’ultimo. Ha, altresì, impugnato:
- il decreto n. 333-b/12E.11.20 del Direttore Centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato del 23.6.2021, pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell’Interno, Supplemento Straordinario n. 1/18 del 25.6.2021, con relativo avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4° Serie Speciale “Concorsi ed esami” n. 50 del 25.6.2021, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiararti i vincitori del concorso, nella parte in cui non compare il suo nominativo, nonché la graduatoria stessa;
- il Bando di concorso di cui al Decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza – del 13.5.2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4° Serie Speciale “Concorsi ed esami”, del 15.5.2020, con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per esame e titoli, per l’assunzione di 1350 allievi agenti della Polizia di Stato riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo, (di seguito il “Bando”), (i) nella parte in cui prevede all’art. 3, comma 3, che “i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso”, senza fare una distinzione con riferimento alla causa di esclusione relativa al superamento del limite di età, e (ii), per quanto occorrer possa, nella parte in cui prevede all’art. 3, comma 1, lett. d), quale requisito di partecipazione il “limite” di non aver compiuto il 26° anno d’età, salva l’elevazione di cui all’art. 2049 del d. lgs. 15.03.2010 n. 66 secondo cui “(...) il limite massimo di età richiesto è elevato di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che hanno prestato servizio militare”;
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 13.7.2018, n. 103, nella parte in cui prevede all’art. 5 che “I requisiti anagrafici di cui al presente decreto devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso”, e, per quanto occorrer possa, nella parte in cui prevede all’art. 1 che “la partecipazione al concorso pubblico per la nomina ad allievo agente e ad allievo agente tecnico della Polizia di stato è soggetta al limite massimo di età di anni ventisei”, nonché per quanto occorrer possa l’art. 3 del Decreto del Ministero dell’Interno del 22.2.2006;
- ogni ulteriore atto agli stessi connessi, presupposti o consequenziali.
2.1 Ha, in ultimo, domandato:
- l’accertamento del proprio diritto ad essere inserito nella graduatoria di merito e dunque nell’elenco dei vincitori del concorso, atteso il conseguimento nella prova scritta del punteggio di 9,005 e considerato che l’ultimo concorrente dichiarato vincitore ha conseguito il punteggio totale di 8,802, previa valutazione dei propri titoli e assegnazione del relativo punteggio, nonché della sussistenza dei presupposti di legge per l’avvio al 215° Corso di formazione per allievi agenti di Polizia di Stato e del conseguente diritto del ad essere inserito nell’elenco dei soggetti che possano partecipare a tale Corso di formazione o al primo Corso di formazione per allievi agenti di Polizia di Stato utile;
- in ogni caso, la condanna, dell’amministrazione resistente a inserire nella graduatoria di merito e dunque nell’elenco dei vincitori del concorso il proprio nominativo, previa valutazione dei relativi titoli, e, in ogni caso, ad avviarlo al 215° Corso di formazione per allievi agenti di Polizia di Stato o al primo Corso di formazione per allievi agenti di Polizia di Stato utile.
2.2 A sostegno del ricorso di primo grado ha dedotto i motivi così rubricati:
1) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 co. 1 lett. d) e art. 3 co. 3 e 3, co. 4, del bando di concorso; 3, 4, 10, 97 e 117, co. 1 cost; 1 e 3 l. 241/1990; 10 del TFUE; 16 e 21 della carta di Nizza; dell’art. 3, l. n. 127/1997, degli artt. 2 e 3 del d.lgs. 9 8 luglio 2003 n. 216 attuativo della direttiva 2000/78, della direttiva 2000/78/ce., dell’art. 62 co. 2 d.m. n. 129 del 2005. violazione e/o falsa applicazione dei principi di uguaglianza, di non discriminazione, imparzialità, ragionevolezza, par condicio tra i partecipanti, favor admissionis. eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, disparità di trattamento. travisamento dei presupposti in fatto e in diritto. erroneità, illogicità della motivazione. sviamento di potere. ingiustizia manifesta ;
2) violazione e falsa applicazione degli artt. 3 co. 1 lett. d) e art. 3 co. 3, e 3, co. 4, del bando di concorso; 62 co. 2 d.m. n. 129 del 2005; 3, 4, 10, 97 e 117, co. 1 cost; 1 e 3 l. 241/1990; 10 del TFUE; 16 e 21 della carta di Nizza; 2 e 3 del d.lgs. 9 luglio 2003 n. 216 attuativo della direttiva 2000/78/ce, dell’art. 3, l. n. 127/1997. violazione e/o falsa applicazione dei principi di uguaglianza, imparzialità, ragionevolezza, par condicio tra i partecipanti, favor admissionis, proporzionalità, legittimo affidamento. eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, disparità di trattamento. travisamento dei fatti e presupposti in fatto e in diritto. erroneità, illogicità della motivazione. sviamento di potere. ingiustizia manifesta ;
3) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, l. n. 127/1997, della direttiva 2000/78/ce del consiglio del 27.11.2000, degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 216/2003 attuativo della direttiva 2000/78; degli artt. 10 del TFUE e 21 della carta di Nizza; degli artt. 1, 2, 3, 4, 76, 97 e 117 della costituzione, violazione e/o falsa applicazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, non discriminazione, imparzialità, parità di trattamento, massima partecipazione. illegittimità costituzionale e incompatibilità con il diritto dell’unione europea. eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta, travisamento dei presupposti in fatto e in diritto .
3. Ad esito del relativo giudizio, dopo aver disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri concorrenti utilmente collocati in graduatoria, l’adito T.A.R., con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto il ricorso di primo grado ritenendo fondato il suo primo motivo, con assorbimento dei restanti. Ha, quindi, per l’effetto, annullato gli atti gravati e ordinato “alla p.a. di provvedere all’inserimento del ricorrente in graduatoria a pieno titolo e senza riserva”.
In particolare, il primo giudice ha osservato che “Il ricorso è fondato con riferimento al primo motivo con cui si deduce, in sostanza, che l’amministrazione ha errato nell’escludere il ricorrente, reputandolo carente del requisito di non aver superato il 26° anno di età, avuto riguardo al termine per la scadenza della presentazione delle domande e non al giorno della presentazione della sua domanda di partecipazione”.
Ancor più segnatamente ha fatto leva sulle peculiarità in fatto della fattispecie in decisione evidenziando che nel caso di specie:
- “l’odierno ricorrente è riuscito a presentare la propria domanda in data il 20.05.20, momento in cui, in effetti, non aveva ancora compiuto il 28° anno di età”;
- “Dopo aver presentato correttamente la propria domanda egli ha preso regolarmente parte al concorso, superando la prova d’esame scritta con il punteggio di 9,005 e tutti gli accertamenti previsti (efficienza fisica, psico-fisici, attitudinali); pertanto in data 17.5.2021 ha ricevuto la comunicazione di idoneità”;
- “Solo in data 22.6.2021, l’amministrazione ha comunicato all’odierno ricorrente l’esclusione dal concorso «poiché non in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, del requisito dell'età, previsto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del bando di concorso, in considerazione del periodo del servizio militare prestato», precisando con la nota del 23.7.2021 «che quest’Amministrazione, nel calcolo dell’elevazione dell’età dichiarata dal signor DI, ha già tenuto conto dei due anni (730 giorni) da lui espletati quale volontario in ferma prefissata di un anno nelle Forze armate. Il servizio militare prestato dal signor DI, pertanto, non è risultato sufficiente in quanto sarebbe stato necessario che lo stesso avesse espletato 2 anni e 22 giorni di servizio militare per acquisire l’elevazione dell’età necessaria per la partecipazione al concorso in argomento»”;
- “La vicenda, quindi, differisce da quella esaminata dal Consiglio di Stato con la citata pronuncia in cui il ricorrente aveva avuto immediata contezza dell’assenza del requisito dell’età, essendo stato bloccato immediatamente nella fase di presentazione della domanda ed essendo stato ammesso a partecipare al concorso soltanto in esito alla decisione del Tar che aveva accolto la sua istanza cautelare”;
- “La condotta dell’amministrazione, infatti, in questo caso ha ingenerato nel ricorrente l’affidamento circa il possesso dei requisiti, in contrasto con il principio di buona fede oggettiva di cui l’affidamento risulta espressione, facendolo partecipare a tutte le prove del concorso – poi regolarmente superate – con evidente, altrimenti ingiustificato, dispendio di sforzi ed energie, per poi escluderlo soltanto prima della pubblicazione della graduatoria finale oltre un anno dopo la presentazione della domanda”;
- “Dal che deriva la sproporzionata ed irragionevole decisione dell’amministrazione che, dopo aver implicitamente reputato il ricorrente munito dei requisiti per la partecipazione al concorso, consentendogli di presentare la domanda e sottoponendolo a tutte le relative prove, solo dopo oltre un anno dalla presentazione della domanda ha ravvisato una causa di esclusione”;
- “Proprio la valorizzazione della precipua vicenda in cui il ricorrente è stato coinvolto – che si precisa è stato riammesso al concorso da questo Tribunale in accoglimento dell’istanza cautelare confermata dal Consiglio di Stato in sede di appello e attualmente è in servizio presso la Questura di Milano – conduce, quindi, all’accoglimento del ricorso”.
4. Con ricorso notificato il 22 luglio 2024 e depositato il 23 luglio 2024 il Ministero dell’Interno ha proposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendone la riforma con conseguente reiezione del ricorso di primo grado in quanto infondato.
5. In data 20 settembre 2024 OR DI ha depositato memorie difensive eccependo in limine l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi e chiedendo, nel merito, la reiezione del gravame.
5.1 Ha, quindi, riproposto ex art. 101, comma 2, c.p.a. i seguenti motivi non esaminati ovvero assorbiti dal primo giudice:
1) Sull’illegittimità dell’art. 3, co. 3 del Bando di concorso, secondo cui “i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso” ;
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 co. 1 lett. d) e art. 3 co. 3, e 3, co. 4, del Bando di concorso; 62 co. 2 D.M. n. 129 del 2005; 3, 4, 10, 97 e 117, co. 1 Cost; 1 e 3 L. 241/1990; 10 del TFUE; 16 e 21 della Carta di Nizza; 2 e 3 del D.lgs. 9 luglio 2003 n. 216 attuativo della direttiva 2000/78/CE, dell’art. 3, L. n. 127/1997. Violazione e/o falsa applicazione dei principi di uguaglianza, imparzialità, ragionevolezza, par condicio tra i partecipanti, favor admissionis, proporzionalità, legittimo affidamento. Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, disparità di trattamento. travisamento dei fatti e presupposti in fatto e in diritto. Erroneità, illogicità della motivazione. Sviamento di potere. Ingiustizia manifesta ;
3) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, L. n. 127/1997, della direttiva 2000/78/CE del consiglio del 27.11.2000, degli artt. 2 e 3 del D.lgs. n. 216/2003 attuativo della direttiva 2000/78; degli artt. 10 del TFUE e 21 della Carta di Nizza; degli artt. 1, 2, 3, 4, 76, 97 e 117 della Costituzione, Violazione e/o falsa applicazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, non discriminazione, imparzialità, parità di trattamento, massima partecipazione. Illegittimità costituzionale e incompatibilità con il diritto dell’Unione Europea. Eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta, travisamento dei presupposti in fatto e in diritto. Sull’illegittimità dell’art. 3, co. 1, lett. d) del Bando di concorso, nella parte in cui prevede, tra i requisiti di partecipazione e le cause di esclusione il limite di “non aver compiuto il 26° anno di età” ;
4) Riproposizione dell’istanza di rinvio pregiudiziale alla C.G.U.E.; Riproposizione dell’Istanza di rimessione della q.l.c. degli artt. 6, co. 1, lett. b) del d.P.R. n. 335/1982, come modificato dall’art. 1, co. 1, lett. e), del D. Lgs. n. 95/2017, oltre che degli artt. 1 e 5 del D.M. 103/2018, per violazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 76 , 97 e 117 Cost. .
6. All’udienza pubblica del 6 novembre 2025 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
1. L’appello è infondato.
1.1 In limine va, peraltro, disattesa, l’eccezione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità del gravame sollevata da difesa di parte appellata. E ciò in quanto le doglianze svolte a mezzo dell’atto di gravame risultano ex art. 101 c.p.a. sufficientemente specifiche ed indirizzate avverso capi della sentenza puntualmente individuati.
2. Con l’unico motivo di appello si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto il primo motivo del ricorso di primo grado ritenendo che, anche in ragione del legittimo affidamento maturato dall’odierno appellante in conseguenza della sua originaria ammissione alla procedura, il rispetto del limite di età di 26 anni fissato dal bando (elevato in ragione del periodo di servizio civile precedentemente prestato), dovesse essere posseduto al momento della presentazione della domanda (e non anche alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione).
Secondo parte appellante detta statuizione sarebbe errata in quanto:
- l’art. 3 del bando di concorso in argomento (rubricato “requisiti di partecipazione e cause di esclusione”) elenca i requisiti che devono possedere i candidati per partecipare alla procedura concorsuale in questione e al comma 1, lettera d) precisa che per partecipare occorre “aver compiuto il 18° anno di età e non aver compiuto il 26° anno di età. Quest’ultimo limite è elevato, fino ad un massimo di tre anni, in relazione all'effettivo servizio militare prestato dai candidati”; mentre al comma 3 si specifica che il requisito dell’età deve essere posseduto “alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso”;
- l’art. 2049 (“elevazione del limite di età per la partecipazione ai concorsi pubblici”) del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 (Codice dell’ordinamento militare) stabilisce che, per la partecipazione ai pubblici concorsi, il limite massimo di età richiesto può essere elevato di un periodo pari all’effettivo servizio militare prestato dal candidato e comunque non superiore a tre anni;
- il d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, recante il “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e 5 delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi” stabiliva, nella versione ratione temporis applicabile, all’art. 2, comma 7, che “i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel Bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione”; comma al quale, peraltro, fa rinvio anche il d.m. 28 aprile 2005, n. 129 recante il “Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato”;
- nel caso di specie, il sig. OR DI, alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso in esame (15 giugno 2020), aveva un’età anagrafica di 28 anni 0 mesi e 22 giorni a fronte di un periodo di servizio militare prestato pari a 2 anni 0 mesi e 0 giorni (730 giorni), periodo insufficiente per avvalersi dell’elevazione del limite di età, posto che il ricorrente al 15 giugno 2020 avrebbe dovuto aver maturato un periodo di servizio militare uguale o superiore a 2 anni, 0 mesi, 22 giorni;
- l’orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa, richiamato anche dalla sentenza che si appella, chiarisce che “i requisiti soggettivi di ammissione all’impiego debbono essere indefettibilmente posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel Bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione” (cfr. Cons. Stato, sez. II, 30 gennaio 2023, n.1030; Cons. Stato, sez. II. 27 settembre 2019, n. 6465);
- non sarebbe in ogni caso configurabile un affidamento tutelabile del sig. DI atteso che nel bando di concorso de quo , all’art. 7, comma 3, risulta espressamente inserita una clausola di salvaguardia secondo cui: “i candidati, nelle more della verifica del possesso dei requisiti, partecipano alle suddette procedure concorsuali con riserva”.
2.1 Il motivo non coglie nel segno seppur per ragioni parzialmente diverse da quelle indicate dal giudice di prime cure nella sentenza impugnata.
Infatti, in disparte dalla possibilità di configurare un affidamento giuridicamente rilevante dell’appellato (circostanza che sembra da escludere in ragione della previsione, all’art. 7, comma 3, del bando, di un meccanismo di ammissione con riserva), l’indubbia peculiarità del caso (l’odierno appellato è, infatti, riuscito a presentare la propria domanda in data il 20 maggio 2020, momento in cui, in effetti, non aveva ancora superato il limite massimo di età), pure evidenziata dal T.A.R., porta a ritenere che l’esclusione per carenza del requisito dell’età disposta dall’amministrazione sia stata comunque illegittima.
In particolare, il Collegio è del meditato avviso che, come prospettato già in primo grado e ribadito in sede di memorie di costituzione dalla difesa di parte appellata, vada seguita, anche discostandosi dal precedente di segno opposto di altra Sezione di questo Consiglio (Cons. Stato, sez. II, 30 gennaio 2023, n. 1030, punto 31, relativo peraltro ad una fattispecie concreta sensibilmente diversa da quella in esame in cui il bando stabiliva expressis verbis che “i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda”) un’interpretazione costituzionalmente orientata della versione qui ratione temporis applicabile dell’art. 2, comma 7, del d.P.R. n. 487 del 1994 (“I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione”), ispirata a canoni di ragionevolezza nonché lumeggiata dalla ratio della disposizione.
Infatti, come già è stato osservato in giurisprudenza (Cons. Stato, sez. IV, 24 dicembre 2008, n. 6536) la finalità di detta disposizione era unicamente quella “di vietare in modo assoluto che il possesso dei requisiti generali di ammissione possa essere fissato dall’amministrazione in epoca posteriore”.
Del resto, v’è, alla base dell’individuazione come barriera temporale della “data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda”, un evidente favor ammissionis , volto ad ampliare la platea dei partecipanti per assicurare, nell’interesse dell’amministrazione, una selezione dei candidati più efficace perché operata su un maggior numero di partecipanti.
Ebbene, un simile favor è riscontrabile sul piano logico solo per quei requisiti che possono maturare col passare del tempo (come, ad esempio, l’anzianità di servizio) e non anche in relazione a quelli (come l’età massima) che per lo stesso scorrere del tempo possono eventualmente venire meno.
Ciò impone, per mettere al riparo la norma da dubbi di costituzionalità per irragionevolezza, di interpretare l’art. 2, comma 7, del d.P.R. n. 487 del 1994, nella versione qui ratione temporis applicabile, come riferito solo alla prima delle due tipologie di requisiti sopra descritte.
Ne discende che, per i requisiti che per lo scorrere del tempo possono eventualmente venire meno (come nel caso di specie l’età massima), vale la diversa regola che essi devono essere posseduti al momento della effettiva presentazione della domanda (restando invece irrilevante che i medesimi possano venire meno nel lasso di tempo residuo tra l’effettiva presentazione della domanda e scadenza del termine previsto dal bando).
3. Per le ragioni esposte l’appello è infondato e va respinto.
L’accertata infondatezza del gravame esonera, peraltro, dallo scrutinio dei motivi riproposti in via di subordine da parte appellata ex art. 101, comma 2, c.p.a..
4. Sussistono, anche in ragione della peculiarità della vicenda, giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN ET, Presidente
Dario Simeoli, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
IO NE, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO NE | AN ET |
IL SEGRETARIO