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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/09/2025, n. 6154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6154 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 10/09/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 1191/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
VERBENA CLAUDIO e STEFANIA CAPOBIANCO, con elezione di domicilio in VIA D. MANIN 8, NAPOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
, con il patrocinio dell'avv. MARIA PIA TEDESCHI, con elezione di CP_2 domicilio in VIA A. DE GASPERI N. 55 NAPOLI;
RESISTENTE OGGETTO: opp ATPO CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 17-1-2024, parte ricorrente ha instaurato il giudizio ex art. 445 bis, c.p.c., co.6, contestando l'esito dell'accertamento tecnico preventivo a seguito del quale il CTU ha escluso la sussistenza del requisito sanitario utile ai fini della prestazione dell'assegno di invalidità, di cui alla domanda amministrativa del 12-5-2021; ha chiesto, pertanto, l'accertamento giudiziale del diritto alla prestazione richiesta. L' si costituiva contestando la ammissibilità dell'opposizione e la CP_2 fondatezza nel merito.
***** L'art 445 bis cpc prevede: Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. La domanda è tempestiva perché azionata nel termine di trenta giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso di cui al comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c.. Essa è, altresì, ammissibile. L'onere di specificità dei motivi della contestazione deve ritenersi assolto allorquando, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, l'atto introduttivo del giudizio prospetti un vizio dell'elaborato peritale vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato astrattamente idoneo a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU in quanto scientificamente errate o perché non rispondenti alla condizione patologica risultante dalla documentazione medica posta a sostegno della pretesa. Nella specie deve ritenersi soddisfatto il requisito richiesto ai fini dell'ammissibilità della domanda avendo parte attrice lamentato l'omessa valutazione di diverse patologie: fibromialgia, associabile all'artrite reumatoide e documentata nei certificati dell'8-3-2023, del 28-5-2023 e del 3-11-2023; tiroidite cronica di hashimoto, come da certificati del 24-3-2023 e del 9-3-2023; sindrome del tunnel carpale, come da certificati de 28-5-2023 e 6-10-2023).
Le censure, nel merito, tuttavia, sono infondate. Rispetto alle censure mosse alla perizia da parte attrice, innanzitutto, non risultano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Cass. lav., n. 11054/2003; Cass. lav., n. 7341/2004), sicchè non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (Cass. lav., n. 2151/2004).
Gli è, però, che, il CTU, dott. nei chiarimenti resi nel Persona_1 presente giudizio, premesso che la perizianda è affetta da “ spondilodiscoartrosi con ernie lombari in esiti chirurgici di erniectomia c5-c6 con impianto di cage intersomatico in cardonio: esiti chirurgici spalla sx per lesione cuffia dei rotatori- s. ansioso-depressiva- ipoacusia (perdita di 150 e 180 dB)”, ha ulteriormente precisato: quanto alla sussistenza della fibromialgia che, al di là di una menzione nel certificato on line, poi riportato in sede di verbale, non vi è una storia probatoria consolidata di gravità; che i due certificati del 2023, depositati a supporto, non trovano riscontro clinico nella rimanente documentazione depositata;
quanto alla presunta Tiroidite di OT vi è una obiettività clinica di iperplasia nodulare senza necessità di terapia opoterapica visto che non vi è documentazione laboratoristica né visite endocrinologiche e/o prescrizioni;
quanto, infine, al Tunnel carpale non vi è documentazione probatoria depositata ed in ogni caso l'obiettività neurologica non la conferma. Ha, quindi, concluso per il riconoscimento della complessiva riduzione della capacità lavorativa nella misura del 67%. Le conclusioni del CTU trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
2 Ne consegue il rigetto del ricorso. Nulla per le spese ex art. 152 disp att. C.p.c.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunziando: a) rigetta il ricorso;
b) nulla per le spese Così deciso in data 10/09/2025 .
3
il Giudice Dott. Giovanna Picciotti
SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 10/09/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 1191/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
VERBENA CLAUDIO e STEFANIA CAPOBIANCO, con elezione di domicilio in VIA D. MANIN 8, NAPOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
, con il patrocinio dell'avv. MARIA PIA TEDESCHI, con elezione di CP_2 domicilio in VIA A. DE GASPERI N. 55 NAPOLI;
RESISTENTE OGGETTO: opp ATPO CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 17-1-2024, parte ricorrente ha instaurato il giudizio ex art. 445 bis, c.p.c., co.6, contestando l'esito dell'accertamento tecnico preventivo a seguito del quale il CTU ha escluso la sussistenza del requisito sanitario utile ai fini della prestazione dell'assegno di invalidità, di cui alla domanda amministrativa del 12-5-2021; ha chiesto, pertanto, l'accertamento giudiziale del diritto alla prestazione richiesta. L' si costituiva contestando la ammissibilità dell'opposizione e la CP_2 fondatezza nel merito.
***** L'art 445 bis cpc prevede: Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. La domanda è tempestiva perché azionata nel termine di trenta giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso di cui al comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c.. Essa è, altresì, ammissibile. L'onere di specificità dei motivi della contestazione deve ritenersi assolto allorquando, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, l'atto introduttivo del giudizio prospetti un vizio dell'elaborato peritale vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato astrattamente idoneo a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU in quanto scientificamente errate o perché non rispondenti alla condizione patologica risultante dalla documentazione medica posta a sostegno della pretesa. Nella specie deve ritenersi soddisfatto il requisito richiesto ai fini dell'ammissibilità della domanda avendo parte attrice lamentato l'omessa valutazione di diverse patologie: fibromialgia, associabile all'artrite reumatoide e documentata nei certificati dell'8-3-2023, del 28-5-2023 e del 3-11-2023; tiroidite cronica di hashimoto, come da certificati del 24-3-2023 e del 9-3-2023; sindrome del tunnel carpale, come da certificati de 28-5-2023 e 6-10-2023).
Le censure, nel merito, tuttavia, sono infondate. Rispetto alle censure mosse alla perizia da parte attrice, innanzitutto, non risultano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Cass. lav., n. 11054/2003; Cass. lav., n. 7341/2004), sicchè non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (Cass. lav., n. 2151/2004).
Gli è, però, che, il CTU, dott. nei chiarimenti resi nel Persona_1 presente giudizio, premesso che la perizianda è affetta da “ spondilodiscoartrosi con ernie lombari in esiti chirurgici di erniectomia c5-c6 con impianto di cage intersomatico in cardonio: esiti chirurgici spalla sx per lesione cuffia dei rotatori- s. ansioso-depressiva- ipoacusia (perdita di 150 e 180 dB)”, ha ulteriormente precisato: quanto alla sussistenza della fibromialgia che, al di là di una menzione nel certificato on line, poi riportato in sede di verbale, non vi è una storia probatoria consolidata di gravità; che i due certificati del 2023, depositati a supporto, non trovano riscontro clinico nella rimanente documentazione depositata;
quanto alla presunta Tiroidite di OT vi è una obiettività clinica di iperplasia nodulare senza necessità di terapia opoterapica visto che non vi è documentazione laboratoristica né visite endocrinologiche e/o prescrizioni;
quanto, infine, al Tunnel carpale non vi è documentazione probatoria depositata ed in ogni caso l'obiettività neurologica non la conferma. Ha, quindi, concluso per il riconoscimento della complessiva riduzione della capacità lavorativa nella misura del 67%. Le conclusioni del CTU trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
2 Ne consegue il rigetto del ricorso. Nulla per le spese ex art. 152 disp att. C.p.c.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunziando: a) rigetta il ricorso;
b) nulla per le spese Così deciso in data 10/09/2025 .
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il Giudice Dott. Giovanna Picciotti