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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 11/07/2025, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
R.G. 2836/2021
Verbale di udienza del 11/7/2025
È presente per il ricorrente l'Avv. Umberto Ferrajolo, il quale si riporta a tutte le proprie difese in atti e chiede che la causa sia decisa;
evidenzia che il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato e, pertanto, chiede che la liquidazione delle spese legali sia effettuata in conformità dell'istituto.
Il giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, all'esito della camera di consiglio, provvede come da sentenza ex art.429 c.p.c., mandando la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
1 TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito della odierna udienza di discussione ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 2836/2021 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: retribuzione;
TRA
(c.f. indicato ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Umberto Ferrajolo, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato in Avellino alla via Annarumma n.22 (pec indicata:
; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), titolare della ditta “Bar la Sfogliatella”, CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 5.11.2021 la parte in epigrafe indicata adiva il
Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo di “condannare
al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di Euro CP_1
87.406,57, al lordo delle trattenute di legge, per i seguenti titoli: - Euro 69.768,52, a titolo di differenze retributive;
- Euro 2.685,29, per ferie maturate e non fruite;
- Euro
2.848,95, per Trattamento di Fine Rapporto;
- Euro 12.406,57, per la mancata fruizione dei giorni di riposo settimanale;
o alle diverse somme che dovessero risultare dovute in corso di causa o comunque decise dal Giudice, anche secondo
2 equità; - condannare parte resistente al pagamento delle spese di lite;
- liquidare le spese di lite al sottoscritto procuratore, giusta ammissione al patrocinio a spese dello
Stato del 03.09.2021”.
A sostegno del ricorso il sig. esponeva di aver lavorato alle Parte_1 dipendenze e con vincolo di subordinazione per il pubblico esercizio “Bar la
Sfogliatella”, di cui la resistente è titolare, dal 3.08.2015 al 28.07.2017.
Riferiva di aver svolto, durante tale periodo di lavoro, le mansioni di barista unico e unico addetto all'esercizio commerciale, occupandosi di servire il pubblico nella somministrazione di tutte le consumazioni offerte dall'esercizio, incassando i soldi ed emettendo il relativo scontrino con il registratore di cassa.
Precisava di aver lavorato dal 3.08.2015 al 9.08.2016 “in nero” e dal 10.08.2016 con un fittizio contratto part time di venti ore settimanali, evidenziando che l'orario di lavoro che effettivamente svolgeva andava dalle ore 7:00 alle ore 19:00 di ogni giorno, sette giorni a settimana, senza fruizione del giorno di riposo.
Soggiungeva di aver percepito per l'intero rapporto di lavoro la seguente retribuzione: euro 500,00 mensili da agosto 2015 ad aprile 2017; euro 475,00 per il mese di maggio
2017; euro 0,00 per i mesi di giugno e luglio 2017.
Lamentava, per il periodo di lavoro svolto -compreso quello “in nero”- il diritto alla differenza retributiva tra quanto gli spettava in base alla retribuzione minima, proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost., garantita dal CCNL applicabile, e la minore somma invece percepita e indicava come CCNL di riferimento quello per il
Settore Turismo – Pubblici Esercizi per la 3^ qualifica professionale - tenuto conto che ai sensi dell'art.104 del menzionato contratto, tra le declaratorie del 3° livello è espressamente contemplata la mansione del “barista unico”.
Lamentava altresì di non aver percepito, per l'intero rapporto di lavoro, la 13^ mensilità, le ferie, le festività, i permessi orari, il TFR, la maggiorazione per il lavoro prestato in orario straordinario e/o festivo, il giorno di riposo settimanale.
Quantificava il proprio credito, in base ai conteggi incorporati al ricorso, nel complessivo importo di € 87.406,57.
Riferiva di aver risolto il rapporto di lavoro per giusta causa a seguito del mancato pagamento delle mensilità di giugno e luglio 2017.
Aggiungeva di aver denunciato in data 19.04.2018 all' il Controparte_2 comportamento del proprio datore di lavoro, persistendo l'inadempimento di quest'ultimo.
3 Vani il tentativo di conciliazione monocratica innanzi all' Avellino e la formale CP_3 messa in mora al datore di lavoro da parte del costituito procuratore della parte ricorrente.
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, formulando le suestese conclusioni.
2. Ritualmente instaurato il contraddittorio a seguito di rinnovazione della notificazione, non si costituiva, sebbene ritualmente convenuta in giudizio. CP_1
Acquisita la documentazione prodotta ed espletata l'istruttoria orale, all'esito della discussione orale la causa veniva è stata decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. In via preliminare, in rito, va dichiarata la contumacia della parte resistente, non costituitasi in giudizio ad onta di rituale notificazione degli atti introduttivi.
4. Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, va accolto nei limiti appresso segnati e per le ragioni che di seguito si esporranno.
Vale premettere che costituisce principio generale, applicabile anche al caso in esame, quello in base al quale il creditore di una prestazione (nel caso di specie il lavoratore creditore del pagamento) deve allegare e provare il titolo del credito, lo svolgimento della propria controprestazione (nel caso di specie lo svolgimento dell'attività lavorativa) e limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore. Spetta a quest'ultimo
(nel caso di specie il datore di lavoro) dedurre e fornire la prova di avere esattamente adempiuto la prestazione richiesta.
Inoltre, sempre in tema di onere della prova “Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca.
Ne consegue che soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico”
(Sez. 6 -3, Ordinanza n. 19039 del 16/07/2019).
5. Nel caso di specie il ricorrente ha chiesto il pagamento di differenze retributive a titolo di retribuzione per l'intero periodo lavorativo, incluso quello “in nero” (dal
3.08.2015 al 28.07.2017), allegando che a tale titolo erano stati pagati l'importo di 500 euro per le mensilità da agosto 2015 ad aprile 2017 e l'importo di 475 euro per la mensilità di maggio 2017.
4 Dalla documentazione prodotta in atti e, segnatamente, dalla comunicazione Unilav allegata è emerso che il ricorrente risulta essere stato assunto a tempo indeterminato
– part time orizzontale (20h) dal 10/08/2016 presso la ditta con CP_1 qualifica di barista (cfr. all. 9 in produzione di parte ricorrente).
Alla luce della documentazione prodotta, non v'è dubbio che tra le parti in giudizio sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato, circostanza che si ricava anche dalle risultanze dell'istruttoria orale, in base alle quali è possibile ricostruire modalità e tempistiche di espletamento del rapporto.
Il testimone ha dichiarato quanto segue: “Conosco Testimone_1 Parte_1
perché andavo a fare colazione tutti i giorni al bar la Sfogliatella a
[...]
Mercogliano, in quanto abitavo a circa 200/300 metri da detto bar. Io ho abitato a via Torrette n. 43 a Mercogliano dal 2015 al 2018. Non conosco personalmente
so che è, insieme col padre, la titolare di questo bar. Tanto so perché CP_1 ricordo che faceva la chiusura della Cassa. Non sento più da tanto tempo CP_1
, almeno da cinque o sei anni, da quando hanno chiuso il bar la Parte_1 sfogliatella e mi sono trasferito e non l'ho più visto né sentito. Io sono imbianchino.
Ricordo che nel bar la sfogliatella era barista e si occupava anche Parte_1 della preparazione dei panini. Ricordo che faceva tutto lui. Io andavo a fare colazione al bar la sfogliatella tutti i giorni di prima mattina, verso le 7:00/8:00 del mattino e ricordo che già era dietro al bancone del bar. Ritornavo al bar quando finivo Pt_1 di lavorare verso le 17/18:00 di ogni pomeriggio per consumare un panino o una birra e mi serviva sempre . In quel periodo io lavoravo tutta la settimana Per_1 dal lunedì al sabato. Di regola non mi recavo al bar di domenica. Ricordo che il bar era aperto ma non so dire chi fosse addetto al servizio di domenica. Null'altro posso riferire.”
Siffatte dichiarazioni devono ritenersi coerenti e provenienti da soggetto attendibile, privo di qualsiasi interesse, anche di mero fatto, alla presente vicenda processuale.
Di conseguenza, la testimonianza raccolta risulta credibile e idonea a fondare il convincimento del giudicante, con specifico riferimento alla ricostruzione dell'effettivo orario di lavoro espletato da , nonché dei conseguenti obblighi Parte_1 retributivi facenti capo al datore di lavoro e della congruità della retribuzione percepita.
Alla luce del compendio probatorio raccolto, deve concludersi che il ricorrente abbia intrattenuto un rapporto di lavoro subordinato con orario full time con la parte
5 resistente e che esso non abbia ricevuto una retribuzione proporzionata alla quantità del lavoro prestato.
Risulta, in specie, provato lo svolgimento di attività lavorativa a tempo pieno. In base alle dichiarazioni del testimone, è da ritenersi dimostrato che il ricorrente abbia lavorato con un orario articolato su almeno 40 ore settimanali.
Difatti, secondo quanto riferito dal teste, l'orario di lavoro quotidiano aveva inizio almeno alle ore 7:00/8:00 e terminava non prima delle ore 17:00/18:00, giacché, in tali orari, il teste ha riferito di aver costantemente osservato il ricorrente intento a lavorare.
È evidente che tale quadro orario non possa trovare corrispondenza nelle retribuzioni mensili, per € 500,00 netti, indicate nel ricorso introduttivo, in termini di sufficienza e proporzionalità della retribuzione.
Tuttavia, deve considerarsi che il testimone non ha saputo indicare se il ricorrente svolgesse l'attività lavorativa anche nella giornata di domenica, infatti ha riferito di non recarsi al bar in tale giorno.
Sotto tale profilo, l'assenza di prova impone di escludere che il ricorrente lavorasse anche durante le giornate festive come si vedrà meglio appresso.
6. Resta da stabilire il momento a partire dal quale tale attività lavorativa è stata espletate, che, secondo la ricorrente, risale alla data del 3.08.2015.
Tal prospettazione, però, non è fondata, in quanto priva di riscontro probatorio.
Dall'analisi testimoniale non emerge alcun elemento certo circa l'inizio del rapporto lavorativo del ricorrente.
Infatti, il teste ha dichiarato quanto segue: “Conosco Tes_1 Parte_1 perché andavo a fare colazione tutti i giorni al bar la Sfogliatella a Mercogliano, in quanto abitavo a circa 200/300 metri da detto bar. Io ho abitato a via Torrette n. 43
a Mercogliano dal 2015 al 2018.” Ha, quindi, indicato in maniera generica gli anni in cui abitava nelle vicinanze del bar la cui titolare è l'odierna resistente, senza nulla dire sull'inizio esatto, circostanziandolo quantomeno nel mese, dell'attività lavorativa svolta dall'odierna parte ricorrente.
Non risultando altrimenti provato, si deve considerare la decorrenza del rapporto lavorativo del ricorrente dalla data di sottoscrizione del contratto (10.08.2016).
In sintesi, anche secondo il dato ricavabile dalla comune esperienza, utilizzabile da questo giudicante ex art. 115 co. 2 c.p.c. ai fini del decidere, ossia secondo l'id quod
6 plerumque accidit, deve ritenersi che l'orario normale ed effettivo di lavoro della ricorrente fosse articolato su 40 ore settimanali.
È, quindi, corretto fare affidamento su una quantificazione oraria media di almeno 160 ore mensili, in corrispondenza ad un orario di lavoro full time, rispetto al quale è di palmare evidenzia l'esiguità della retribuzione corrisposta dal datore di lavoro ed indicata in ricorso.
Giova rammentare che la norma di portata immediatamente precettiva ex art. 36 Cost. impone al giudice di ponderare sufficienza e proporzionalità della retribuzione nella sua globalità, a prescindere dalle singole componenti enucleate dal contratto collettivo.
Del resto, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice del merito può anche prescindere dagli elementi retributivi accessori stabiliti dalle parti sociali, purché proceda ad un apprezzamento che comunque permetta di riscontrare un'entità retributiva sufficiente alle esigenze personali e familiari del lavoratore e proporzionata rispetto alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato (Cassazione civile, sez. lav.,
25/06/2020, n. 12624: “La valutazione di adeguatezza della retribuzione ai principi dettati dall' art. 36 Cost. non comporta il riferimento a tutti gli elementi e gli istituti contrattuali che confluiscono nel trattamento economico globale fissato dalla contrattazione collettiva, ma soltanto a quelli che concorrono alla formazione del detto minimo costituzionale, minimo che, quanto al rispetto della proporzionalità e adeguatezza della retribuzione, va riferito non già alle singole componenti della retribuzione, ma alla globalità di questa”; Cassazione civile, sez. lav., 08/01/2009, n.
162: “La tutela apprestata dall'art. 36 Cost. a favore del lavoratore subordinato non si riferisce a singoli elementi retributivi ma al trattamento economico globale attribuito”).
Alla luce di quanto precede non vi è dubbio che al ricorrente spetti la retribuzione prevista dal CCNL di settore, prodotto in atti (cfr. all. 8 in produzione di parte ricorrente), relativamente a tutto il periodo in cui ha prestato la propria attività lavorativa in favore della resistente.
7. A questo punto, è possibile procedere al conteggio della retribuzione spettante al lavoratore in via differenziale, sulla scorta di quella prevista per il livello di inquadramento 5 - barista (cfr. allegato 2 in produzione di parte ricorrente) per il periodo di lavoro contrattualizzato (dal 10.08.2016 al 28.07.2017).
7 Giova premettere che lo scrivente ritiene di non poter condividere la quantificazione operata in ricorso poiché basata su un livello di inquadramento differente rispetto a quello di assunzione.
Il lavoratore ha il diritto di percepire la retribuzione corrispondente al proprio livello di inquadramento secondo quanto stabilito dal C.C.N.L., in atti, del 2.08.2012, vigente al momento dell'assunzione e secondo quanto risultante dalle tabelle in atti (cfr. allegato 8 in produzione di parte ricorrente).
Queste ultime fissano la paga base mensile lorda, per il lavoratore di livello 5, in €
1.191,00.
Trattasi dei minimali retributivi che garantiscono l'osservanza dei criteri di proporzionalità e sufficienza della retribuzione ex art. 36 Cost., fungendo da apposito parametro per l'applicazione di tale norma, di immediata portata precettiva.
A tale somma, va aggiunta la voce riguardante l'elemento perequativo (20), l'indennità mensile di mancata contrattazione (32,98), l'indennità annua mancata contrattazione
(32,98), l'indennità di cassa ex art. 144 ccnl (59,55) per una retribuzione mensile complessiva di €1336,51.
A tale somma, considerata per tutta la durata del rapporto di lavoro contrattualizzato
(dodici mensilità), aggiunta la quota relativa alla 13˄ mensilità (di importo corrispondente a una retribuzione mensile).
Ebbene, la retribuzione riconoscibile in favore del ricorrente, in base a quanto sinora osservato, ammonta alla complessiva somma lorda di € 17.374,63.
Da tale importo vanno detratte le somme che il ricorrente ha ammesso di aver percepito nel corso del rapporto di lavoro per il complessivo importo lordo di € 4975
(importo desunto dalle dichiarazioni contenute nel ricorso).
A siffatte ammissioni può conferirsi valenza probatoria, soprattutto considerando che, in tema, trova applicazione la regola di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697
c.c., in forza della quale è il debitore, nei cui confronti sia proposta una domanda di pagamento, a dover dimostrare il fatto estintivo, modificativo o impeditivo del vantato diritto di credito, e, nella specie, di aver già corrisposto il pagamento, indicando il relativo importo
Ebbene, nel caso di specie, l'elemento probatorio da adottare, al fine di individuare i pagamenti avvenuti in corso di rapporto, è costituito unicamente dalle ammissioni della parte costituita, in assenza di altre allegazioni e prove da parte del datore, che ha preferito rimanere contumace.
8 Di conseguenza, il credito riconoscibile in favore del lavoratore, a titolo di differenze retributive, risulta pari ad € 12.399,63 lordi.
A tale somma va aggiunto il T.F.R., il cui importo si determina ai sensi dell'art. 2120 co. 1 c.c..
In applicazione di siffatto criterio, il T.F.R. spettante alla lavoratrice assomma al complessivo importo lordo di € 1287,00.
Le somme liquidate vanno intese al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali applicabili per legge, in virtù di pacifico indirizzo giurisprudenziale (Cassazione civile, sez. lav., 09/03/2020, n. 6639).
Le somme medesime vanno maggiorate, ai sensi dell'art. 429 co. 3 c.p.c., degli interessi legali sugli importi annualmente rivalutati, con decorrenza dalla data di maturazione delle singole componenti del credito al saldo.
8. Va rigettata ogni altra domanda proposta dal lavoratore.
Deve ritenersi infondata la domanda di pagamento di somme a titolo di lavoro straordinario, non essendo emerso, come già anticipato, alcun elemento di prova che consenta di verificare e quantificare lo svolgimento di attività di lavoro oltre l'orario effettivo sopra indicato, qualificabile come orario ordinario (Cassazione civile, sez. lav.,
19/06/2018, n. 16150: “Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice”; Tribunale di Roma, sez. lav., 29/07/2021, n. 6326: “Sul lavoratore che agisca per la corresponsione di emolumenti relativi allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario incombe il rigoroso onere di provare il numero di ore in cui ha effettivamente lavorato”). È noto, del resto, che gli sconfinamenti in eccesso dall'orario di lavoro costituiscono l'oggetto precipuo dell'onere probatorio a carico del lavoratore, il quale deduca di aver svolto la propria attività lavorativa oltre il normale orario, ai fini del pagamento del lavoro straordinario. A fronte dell'assoluta assenza di prova sul punto, e per di più alla luce della totale carenza assertiva nel ricorso introduttivo, che non contiene alcuna specificazione degli orari in cui si sarebbe svolto il lavoro straordinario, la domanda va rigettata.
Identica osservazione va articolata in riferimento alle pretese indennità per ferie non godute, per permessi non fruiti e per lavoro festivo, giacché il teste nulla ha Tes_1 riferito circa la prestazione di attività lavorativa da parte del sig. nel periodo Parte_1
9 deputato al riposo ordinario o feriale oppure in giornate festive, sicché difetta la relativa prova, oltre che la puntuale allegazione in ricorso delle relative circostanze di fatto (Cassazione civile, sez. lav., 26/05/2020, n. 9791: “Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento. Analogo onere probatorio sussiste a carico del lavoratore in ordine alla pretesa di compenso per lavoro straordinario e reperibilità”).
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D. M. 55/2014 con distrazione ex art. 133 T.U.S.G..
P. Q. M.
Il Tribunale di Avellino, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela di
Gennaro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
con ricorso depositato in data 5.11.2021 nei confronti di ogni
[...] CP_1 altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, reietta e/o assorbita, così provvede:
1) dichiara la contumacia di quale titolare della ditta “Bar la CP_1
Sfogliatella”;
2) Condanna al pagamento in favore di della CP_1 Parte_1 complessiva somma lorda di euro 13.686,63
(eurotredicimilaseicentoottantasei/63), di cui € 12.399,63 lordi per differenze retributive ed € 1287,00 (euromilleduecentottantasette/00) lordi a titolo di T.F.R., oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma periodicamente rivalutata dalle singole scadenze al saldo ex art. 429 c.p.c.;
3) condanna l'impresa individuale , in persona della titolare, al CP_1 pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.540,00 (euroduemilacinquecento quaranta/00), oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
4) dispone la distrazione delle spese liquidate al punto che precede in favore dello
Stato ai sensi dell'art. 133 TUSG.
Così deciso in Avellino, lì 11/7/2025.
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
10
Settore Lavoro e Previdenza
R.G. 2836/2021
Verbale di udienza del 11/7/2025
È presente per il ricorrente l'Avv. Umberto Ferrajolo, il quale si riporta a tutte le proprie difese in atti e chiede che la causa sia decisa;
evidenzia che il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato e, pertanto, chiede che la liquidazione delle spese legali sia effettuata in conformità dell'istituto.
Il giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, all'esito della camera di consiglio, provvede come da sentenza ex art.429 c.p.c., mandando la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
1 TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito della odierna udienza di discussione ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 2836/2021 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: retribuzione;
TRA
(c.f. indicato ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Umberto Ferrajolo, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato in Avellino alla via Annarumma n.22 (pec indicata:
; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), titolare della ditta “Bar la Sfogliatella”, CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 5.11.2021 la parte in epigrafe indicata adiva il
Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo di “condannare
al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di Euro CP_1
87.406,57, al lordo delle trattenute di legge, per i seguenti titoli: - Euro 69.768,52, a titolo di differenze retributive;
- Euro 2.685,29, per ferie maturate e non fruite;
- Euro
2.848,95, per Trattamento di Fine Rapporto;
- Euro 12.406,57, per la mancata fruizione dei giorni di riposo settimanale;
o alle diverse somme che dovessero risultare dovute in corso di causa o comunque decise dal Giudice, anche secondo
2 equità; - condannare parte resistente al pagamento delle spese di lite;
- liquidare le spese di lite al sottoscritto procuratore, giusta ammissione al patrocinio a spese dello
Stato del 03.09.2021”.
A sostegno del ricorso il sig. esponeva di aver lavorato alle Parte_1 dipendenze e con vincolo di subordinazione per il pubblico esercizio “Bar la
Sfogliatella”, di cui la resistente è titolare, dal 3.08.2015 al 28.07.2017.
Riferiva di aver svolto, durante tale periodo di lavoro, le mansioni di barista unico e unico addetto all'esercizio commerciale, occupandosi di servire il pubblico nella somministrazione di tutte le consumazioni offerte dall'esercizio, incassando i soldi ed emettendo il relativo scontrino con il registratore di cassa.
Precisava di aver lavorato dal 3.08.2015 al 9.08.2016 “in nero” e dal 10.08.2016 con un fittizio contratto part time di venti ore settimanali, evidenziando che l'orario di lavoro che effettivamente svolgeva andava dalle ore 7:00 alle ore 19:00 di ogni giorno, sette giorni a settimana, senza fruizione del giorno di riposo.
Soggiungeva di aver percepito per l'intero rapporto di lavoro la seguente retribuzione: euro 500,00 mensili da agosto 2015 ad aprile 2017; euro 475,00 per il mese di maggio
2017; euro 0,00 per i mesi di giugno e luglio 2017.
Lamentava, per il periodo di lavoro svolto -compreso quello “in nero”- il diritto alla differenza retributiva tra quanto gli spettava in base alla retribuzione minima, proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost., garantita dal CCNL applicabile, e la minore somma invece percepita e indicava come CCNL di riferimento quello per il
Settore Turismo – Pubblici Esercizi per la 3^ qualifica professionale - tenuto conto che ai sensi dell'art.104 del menzionato contratto, tra le declaratorie del 3° livello è espressamente contemplata la mansione del “barista unico”.
Lamentava altresì di non aver percepito, per l'intero rapporto di lavoro, la 13^ mensilità, le ferie, le festività, i permessi orari, il TFR, la maggiorazione per il lavoro prestato in orario straordinario e/o festivo, il giorno di riposo settimanale.
Quantificava il proprio credito, in base ai conteggi incorporati al ricorso, nel complessivo importo di € 87.406,57.
Riferiva di aver risolto il rapporto di lavoro per giusta causa a seguito del mancato pagamento delle mensilità di giugno e luglio 2017.
Aggiungeva di aver denunciato in data 19.04.2018 all' il Controparte_2 comportamento del proprio datore di lavoro, persistendo l'inadempimento di quest'ultimo.
3 Vani il tentativo di conciliazione monocratica innanzi all' Avellino e la formale CP_3 messa in mora al datore di lavoro da parte del costituito procuratore della parte ricorrente.
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, formulando le suestese conclusioni.
2. Ritualmente instaurato il contraddittorio a seguito di rinnovazione della notificazione, non si costituiva, sebbene ritualmente convenuta in giudizio. CP_1
Acquisita la documentazione prodotta ed espletata l'istruttoria orale, all'esito della discussione orale la causa veniva è stata decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. In via preliminare, in rito, va dichiarata la contumacia della parte resistente, non costituitasi in giudizio ad onta di rituale notificazione degli atti introduttivi.
4. Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, va accolto nei limiti appresso segnati e per le ragioni che di seguito si esporranno.
Vale premettere che costituisce principio generale, applicabile anche al caso in esame, quello in base al quale il creditore di una prestazione (nel caso di specie il lavoratore creditore del pagamento) deve allegare e provare il titolo del credito, lo svolgimento della propria controprestazione (nel caso di specie lo svolgimento dell'attività lavorativa) e limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore. Spetta a quest'ultimo
(nel caso di specie il datore di lavoro) dedurre e fornire la prova di avere esattamente adempiuto la prestazione richiesta.
Inoltre, sempre in tema di onere della prova “Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca.
Ne consegue che soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico”
(Sez. 6 -3, Ordinanza n. 19039 del 16/07/2019).
5. Nel caso di specie il ricorrente ha chiesto il pagamento di differenze retributive a titolo di retribuzione per l'intero periodo lavorativo, incluso quello “in nero” (dal
3.08.2015 al 28.07.2017), allegando che a tale titolo erano stati pagati l'importo di 500 euro per le mensilità da agosto 2015 ad aprile 2017 e l'importo di 475 euro per la mensilità di maggio 2017.
4 Dalla documentazione prodotta in atti e, segnatamente, dalla comunicazione Unilav allegata è emerso che il ricorrente risulta essere stato assunto a tempo indeterminato
– part time orizzontale (20h) dal 10/08/2016 presso la ditta con CP_1 qualifica di barista (cfr. all. 9 in produzione di parte ricorrente).
Alla luce della documentazione prodotta, non v'è dubbio che tra le parti in giudizio sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato, circostanza che si ricava anche dalle risultanze dell'istruttoria orale, in base alle quali è possibile ricostruire modalità e tempistiche di espletamento del rapporto.
Il testimone ha dichiarato quanto segue: “Conosco Testimone_1 Parte_1
perché andavo a fare colazione tutti i giorni al bar la Sfogliatella a
[...]
Mercogliano, in quanto abitavo a circa 200/300 metri da detto bar. Io ho abitato a via Torrette n. 43 a Mercogliano dal 2015 al 2018. Non conosco personalmente
so che è, insieme col padre, la titolare di questo bar. Tanto so perché CP_1 ricordo che faceva la chiusura della Cassa. Non sento più da tanto tempo CP_1
, almeno da cinque o sei anni, da quando hanno chiuso il bar la Parte_1 sfogliatella e mi sono trasferito e non l'ho più visto né sentito. Io sono imbianchino.
Ricordo che nel bar la sfogliatella era barista e si occupava anche Parte_1 della preparazione dei panini. Ricordo che faceva tutto lui. Io andavo a fare colazione al bar la sfogliatella tutti i giorni di prima mattina, verso le 7:00/8:00 del mattino e ricordo che già era dietro al bancone del bar. Ritornavo al bar quando finivo Pt_1 di lavorare verso le 17/18:00 di ogni pomeriggio per consumare un panino o una birra e mi serviva sempre . In quel periodo io lavoravo tutta la settimana Per_1 dal lunedì al sabato. Di regola non mi recavo al bar di domenica. Ricordo che il bar era aperto ma non so dire chi fosse addetto al servizio di domenica. Null'altro posso riferire.”
Siffatte dichiarazioni devono ritenersi coerenti e provenienti da soggetto attendibile, privo di qualsiasi interesse, anche di mero fatto, alla presente vicenda processuale.
Di conseguenza, la testimonianza raccolta risulta credibile e idonea a fondare il convincimento del giudicante, con specifico riferimento alla ricostruzione dell'effettivo orario di lavoro espletato da , nonché dei conseguenti obblighi Parte_1 retributivi facenti capo al datore di lavoro e della congruità della retribuzione percepita.
Alla luce del compendio probatorio raccolto, deve concludersi che il ricorrente abbia intrattenuto un rapporto di lavoro subordinato con orario full time con la parte
5 resistente e che esso non abbia ricevuto una retribuzione proporzionata alla quantità del lavoro prestato.
Risulta, in specie, provato lo svolgimento di attività lavorativa a tempo pieno. In base alle dichiarazioni del testimone, è da ritenersi dimostrato che il ricorrente abbia lavorato con un orario articolato su almeno 40 ore settimanali.
Difatti, secondo quanto riferito dal teste, l'orario di lavoro quotidiano aveva inizio almeno alle ore 7:00/8:00 e terminava non prima delle ore 17:00/18:00, giacché, in tali orari, il teste ha riferito di aver costantemente osservato il ricorrente intento a lavorare.
È evidente che tale quadro orario non possa trovare corrispondenza nelle retribuzioni mensili, per € 500,00 netti, indicate nel ricorso introduttivo, in termini di sufficienza e proporzionalità della retribuzione.
Tuttavia, deve considerarsi che il testimone non ha saputo indicare se il ricorrente svolgesse l'attività lavorativa anche nella giornata di domenica, infatti ha riferito di non recarsi al bar in tale giorno.
Sotto tale profilo, l'assenza di prova impone di escludere che il ricorrente lavorasse anche durante le giornate festive come si vedrà meglio appresso.
6. Resta da stabilire il momento a partire dal quale tale attività lavorativa è stata espletate, che, secondo la ricorrente, risale alla data del 3.08.2015.
Tal prospettazione, però, non è fondata, in quanto priva di riscontro probatorio.
Dall'analisi testimoniale non emerge alcun elemento certo circa l'inizio del rapporto lavorativo del ricorrente.
Infatti, il teste ha dichiarato quanto segue: “Conosco Tes_1 Parte_1 perché andavo a fare colazione tutti i giorni al bar la Sfogliatella a Mercogliano, in quanto abitavo a circa 200/300 metri da detto bar. Io ho abitato a via Torrette n. 43
a Mercogliano dal 2015 al 2018.” Ha, quindi, indicato in maniera generica gli anni in cui abitava nelle vicinanze del bar la cui titolare è l'odierna resistente, senza nulla dire sull'inizio esatto, circostanziandolo quantomeno nel mese, dell'attività lavorativa svolta dall'odierna parte ricorrente.
Non risultando altrimenti provato, si deve considerare la decorrenza del rapporto lavorativo del ricorrente dalla data di sottoscrizione del contratto (10.08.2016).
In sintesi, anche secondo il dato ricavabile dalla comune esperienza, utilizzabile da questo giudicante ex art. 115 co. 2 c.p.c. ai fini del decidere, ossia secondo l'id quod
6 plerumque accidit, deve ritenersi che l'orario normale ed effettivo di lavoro della ricorrente fosse articolato su 40 ore settimanali.
È, quindi, corretto fare affidamento su una quantificazione oraria media di almeno 160 ore mensili, in corrispondenza ad un orario di lavoro full time, rispetto al quale è di palmare evidenzia l'esiguità della retribuzione corrisposta dal datore di lavoro ed indicata in ricorso.
Giova rammentare che la norma di portata immediatamente precettiva ex art. 36 Cost. impone al giudice di ponderare sufficienza e proporzionalità della retribuzione nella sua globalità, a prescindere dalle singole componenti enucleate dal contratto collettivo.
Del resto, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice del merito può anche prescindere dagli elementi retributivi accessori stabiliti dalle parti sociali, purché proceda ad un apprezzamento che comunque permetta di riscontrare un'entità retributiva sufficiente alle esigenze personali e familiari del lavoratore e proporzionata rispetto alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato (Cassazione civile, sez. lav.,
25/06/2020, n. 12624: “La valutazione di adeguatezza della retribuzione ai principi dettati dall' art. 36 Cost. non comporta il riferimento a tutti gli elementi e gli istituti contrattuali che confluiscono nel trattamento economico globale fissato dalla contrattazione collettiva, ma soltanto a quelli che concorrono alla formazione del detto minimo costituzionale, minimo che, quanto al rispetto della proporzionalità e adeguatezza della retribuzione, va riferito non già alle singole componenti della retribuzione, ma alla globalità di questa”; Cassazione civile, sez. lav., 08/01/2009, n.
162: “La tutela apprestata dall'art. 36 Cost. a favore del lavoratore subordinato non si riferisce a singoli elementi retributivi ma al trattamento economico globale attribuito”).
Alla luce di quanto precede non vi è dubbio che al ricorrente spetti la retribuzione prevista dal CCNL di settore, prodotto in atti (cfr. all. 8 in produzione di parte ricorrente), relativamente a tutto il periodo in cui ha prestato la propria attività lavorativa in favore della resistente.
7. A questo punto, è possibile procedere al conteggio della retribuzione spettante al lavoratore in via differenziale, sulla scorta di quella prevista per il livello di inquadramento 5 - barista (cfr. allegato 2 in produzione di parte ricorrente) per il periodo di lavoro contrattualizzato (dal 10.08.2016 al 28.07.2017).
7 Giova premettere che lo scrivente ritiene di non poter condividere la quantificazione operata in ricorso poiché basata su un livello di inquadramento differente rispetto a quello di assunzione.
Il lavoratore ha il diritto di percepire la retribuzione corrispondente al proprio livello di inquadramento secondo quanto stabilito dal C.C.N.L., in atti, del 2.08.2012, vigente al momento dell'assunzione e secondo quanto risultante dalle tabelle in atti (cfr. allegato 8 in produzione di parte ricorrente).
Queste ultime fissano la paga base mensile lorda, per il lavoratore di livello 5, in €
1.191,00.
Trattasi dei minimali retributivi che garantiscono l'osservanza dei criteri di proporzionalità e sufficienza della retribuzione ex art. 36 Cost., fungendo da apposito parametro per l'applicazione di tale norma, di immediata portata precettiva.
A tale somma, va aggiunta la voce riguardante l'elemento perequativo (20), l'indennità mensile di mancata contrattazione (32,98), l'indennità annua mancata contrattazione
(32,98), l'indennità di cassa ex art. 144 ccnl (59,55) per una retribuzione mensile complessiva di €1336,51.
A tale somma, considerata per tutta la durata del rapporto di lavoro contrattualizzato
(dodici mensilità), aggiunta la quota relativa alla 13˄ mensilità (di importo corrispondente a una retribuzione mensile).
Ebbene, la retribuzione riconoscibile in favore del ricorrente, in base a quanto sinora osservato, ammonta alla complessiva somma lorda di € 17.374,63.
Da tale importo vanno detratte le somme che il ricorrente ha ammesso di aver percepito nel corso del rapporto di lavoro per il complessivo importo lordo di € 4975
(importo desunto dalle dichiarazioni contenute nel ricorso).
A siffatte ammissioni può conferirsi valenza probatoria, soprattutto considerando che, in tema, trova applicazione la regola di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697
c.c., in forza della quale è il debitore, nei cui confronti sia proposta una domanda di pagamento, a dover dimostrare il fatto estintivo, modificativo o impeditivo del vantato diritto di credito, e, nella specie, di aver già corrisposto il pagamento, indicando il relativo importo
Ebbene, nel caso di specie, l'elemento probatorio da adottare, al fine di individuare i pagamenti avvenuti in corso di rapporto, è costituito unicamente dalle ammissioni della parte costituita, in assenza di altre allegazioni e prove da parte del datore, che ha preferito rimanere contumace.
8 Di conseguenza, il credito riconoscibile in favore del lavoratore, a titolo di differenze retributive, risulta pari ad € 12.399,63 lordi.
A tale somma va aggiunto il T.F.R., il cui importo si determina ai sensi dell'art. 2120 co. 1 c.c..
In applicazione di siffatto criterio, il T.F.R. spettante alla lavoratrice assomma al complessivo importo lordo di € 1287,00.
Le somme liquidate vanno intese al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali applicabili per legge, in virtù di pacifico indirizzo giurisprudenziale (Cassazione civile, sez. lav., 09/03/2020, n. 6639).
Le somme medesime vanno maggiorate, ai sensi dell'art. 429 co. 3 c.p.c., degli interessi legali sugli importi annualmente rivalutati, con decorrenza dalla data di maturazione delle singole componenti del credito al saldo.
8. Va rigettata ogni altra domanda proposta dal lavoratore.
Deve ritenersi infondata la domanda di pagamento di somme a titolo di lavoro straordinario, non essendo emerso, come già anticipato, alcun elemento di prova che consenta di verificare e quantificare lo svolgimento di attività di lavoro oltre l'orario effettivo sopra indicato, qualificabile come orario ordinario (Cassazione civile, sez. lav.,
19/06/2018, n. 16150: “Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice”; Tribunale di Roma, sez. lav., 29/07/2021, n. 6326: “Sul lavoratore che agisca per la corresponsione di emolumenti relativi allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario incombe il rigoroso onere di provare il numero di ore in cui ha effettivamente lavorato”). È noto, del resto, che gli sconfinamenti in eccesso dall'orario di lavoro costituiscono l'oggetto precipuo dell'onere probatorio a carico del lavoratore, il quale deduca di aver svolto la propria attività lavorativa oltre il normale orario, ai fini del pagamento del lavoro straordinario. A fronte dell'assoluta assenza di prova sul punto, e per di più alla luce della totale carenza assertiva nel ricorso introduttivo, che non contiene alcuna specificazione degli orari in cui si sarebbe svolto il lavoro straordinario, la domanda va rigettata.
Identica osservazione va articolata in riferimento alle pretese indennità per ferie non godute, per permessi non fruiti e per lavoro festivo, giacché il teste nulla ha Tes_1 riferito circa la prestazione di attività lavorativa da parte del sig. nel periodo Parte_1
9 deputato al riposo ordinario o feriale oppure in giornate festive, sicché difetta la relativa prova, oltre che la puntuale allegazione in ricorso delle relative circostanze di fatto (Cassazione civile, sez. lav., 26/05/2020, n. 9791: “Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento. Analogo onere probatorio sussiste a carico del lavoratore in ordine alla pretesa di compenso per lavoro straordinario e reperibilità”).
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D. M. 55/2014 con distrazione ex art. 133 T.U.S.G..
P. Q. M.
Il Tribunale di Avellino, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela di
Gennaro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
con ricorso depositato in data 5.11.2021 nei confronti di ogni
[...] CP_1 altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, reietta e/o assorbita, così provvede:
1) dichiara la contumacia di quale titolare della ditta “Bar la CP_1
Sfogliatella”;
2) Condanna al pagamento in favore di della CP_1 Parte_1 complessiva somma lorda di euro 13.686,63
(eurotredicimilaseicentoottantasei/63), di cui € 12.399,63 lordi per differenze retributive ed € 1287,00 (euromilleduecentottantasette/00) lordi a titolo di T.F.R., oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma periodicamente rivalutata dalle singole scadenze al saldo ex art. 429 c.p.c.;
3) condanna l'impresa individuale , in persona della titolare, al CP_1 pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.540,00 (euroduemilacinquecento quaranta/00), oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
4) dispone la distrazione delle spese liquidate al punto che precede in favore dello
Stato ai sensi dell'art. 133 TUSG.
Così deciso in Avellino, lì 11/7/2025.
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
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