Ordinanza cautelare 29 novembre 2022
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 26/11/2025, n. 21229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21229 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21229/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12573/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12573 del 2022, proposto dalla sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianfranco Balugani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto del Ministro dell’Interno n. -OMISSIS- del 17.8.2022, notificato in data 8.9.2022, di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dall’interessata il 25.8.2018 ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della l. 5 febbraio 1992, n. 91.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025, svoltasi in modalità da remoto sulla piattaforma Teams , il dott. AR RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha impugnato il decreto indicato in epigrafe, con cui il Ministero dell’Interno ha respinto la sua istanza di concessione della cittadinanza italiana ex art. 9, comma 1, lett. f), della l. n. 91/1992, fondato, da un lato, sulla situazione penale dell’interessata e, da altro lato, sul fatto che la stessa, “ all’atto della presentazione dell’istanza, ha autocertificato di non aver riportato condanne penali condotta ”, ciò “ che potrebbe andare a configurare una nuova ipotesi di reato ”.
1.1. Il ricorso è stato affidato al seguente motivo:
I) “ violazione di legge ed eccesso di potere per l’adozione del provvedimento al di fuori dei presupposti di legge, nonché carenza di motivazione in relazione alla pericolosità sociale del ricorrente ”.
Secondo la ricorrente con il provvedimento gravato si impedirebbe “ ad una persona pienamente e puntualmente radicata nel nostro territorio di divenire cittadina italiana, sulla base di un precedente penale di dieci anni fa e oggetto di richiesta di estinzione del reato ”. Non si comprenderebbe “ per quale ragione la ricorrente debba essere ritenuta persona pericolosa per il nostro territorio, laddove detta asserzione dovrebbe fondarsi su uno stile di vita improntato alla violazione dei dettami del nostro ordinamento ”, mentre l’istante “ è stata protagonista di un accadimento del tutto isolato e che ha perso l'intero proprio disvalore penale ”.
1.2. Si è costituito per resistere il Ministero intimato, il quale ha depositato documenti e una relazione sui fatti di causa.
1.3. Con ordinanza cautelare n. 7295 del 29.11.2022 è stata respinta l’istanza cautelare.
1.4. All’udienza straordinaria di smaltimento del 14 novembre 2025, svoltasi in modalità da remoto sulla piattaforma Teams , la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Il Collegio reputa utile, in funzione dello scrutinio delle doglianze formulate nell’atto introduttivo del giudizio, una premessa di carattere teorico in ordine al potere attribuito all’Amministrazione in materia, all’interesse pubblico protetto e alla natura del relativo provvedimento alla luce della giurisprudenza in materia, nonché dei precedenti dalla Sezione (cfr., ex multis , TAR Lazio, Roma, Sez. V bis , n. 2943, 2944, 2945, 3018, 3471, 4280 e 5130 del 2022 e 20023 del 2023).
Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91 del 1992, la cittadinanza italiana “può” essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
L'utilizzo dell'espressione evidenziata sta ad indicare che la residenza nel territorio per il periodo minimo indicato è solo un presupposto per proporre la domanda a cui segue “ una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall'appartenenza alla comunità nazionale ” (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato sez. III, 23/07/2018 n. 4447).
Il conferimento dello status civitatis , cui è collegata una capacità giuridica speciale, si traduce in un apprezzamento di opportunità sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del richiedente nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta (Consiglio di Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; n. 52 del 10 gennaio 2011; Tar Lazio, sez. II quater , n. 3547 del 18 aprile 2012).
L'interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante (Tar Lazio, sez. II quater , n. 5565 del 4 giugno 2013), atteso che, lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l'assenza di fattori ostativi, rappresenta il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all'interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell'attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri.
In altri termini, il provvedimento di concessione della cittadinanza in esame “ è atto squisitamente discrezionale di ‘alta amministrazione', condizionato all'esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno ‘ status illesae dignitatis ' (morale e civile) di colui che lo richiede ” (Consiglio di Stato, sez. III, 07/01/2022, n. 104).
Pertanto, l'anzidetta valutazione discrezionale può essere sindacata in questa sede nei ristretti ambiti del controllo estrinseco e formale; il sindacato del giudice, infatti, non si estende al merito della valutazione compiuta dall'Amministrazione, non potendo dunque spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (cfr., ex multis , Consiglio di Stato sez. III, 16 novembre 2020, n. 7036; nonché, TAR Lazio, sez. V bis , n. 2944/2022 su prospettive e limiti dell'applicazione del principio di proporzionalità in tale materia).
Quanto, in particolare, all'onere motivazionale, la giurisprudenza ha più volte precisato che l'ampiezza e la profondità dell'obbligo di motivazione del provvedimento di diniego della concessione della cittadinanza devono correlarsi allo stadio del procedimento penale, alla natura del reato commesso, nonché alla circostanza che esso sia stato commesso a distanza di tempo dal momento in cui l'istanza di concessione della cittadinanza viene proposta. Questi profili incidono anche sul livello di discrezionalità dell'amministrazione per la quale la valutazione della condotta penalmente rilevante deve costituire, a norma di legge, uno degli elementi rilevanti ai fini della decisione sulla concessione della cittadinanza, con la conseguenza che, “ nel caso di sentenza penale e, a fortiori, di sentenza passata in giudicato l'ampiezza e l'intensità dell'obbligo motivazionale relativo al diniego di concessione di cittadinanza può essere minore rispetto a quello che deve, invece, caratterizzare un diniego in presenza di una mera comunicazione di notizia di reato o di una denuncia, della quale il ricorrente potrebbe non essere al corrente ” (Consiglio di Stato sez. I, 04/04/2022, n. 713; cfr., in senso conforme, Cons. Stato, Sez. II, 31 maggio 2021, n. 4151).
2.2. Ciò premesso, e calando le coordinate ermeneutiche in tal modo evidenziate nel caso di specie, deve osservarsi che la documentazione versata in atti dimostra che, all’atto della presentazione della domanda di rilascio della cittadinanza, la ricorrente ha dichiarato di non annoverare precedenti penali (cfr. istanza allegata alla produzione del Ministero resistente); gli accertamenti in seguito esperiti dall’Autorità procedente hanno, tuttavia, evidenziato che l’istante aveva riportato le condanne di cui si è detto (cfr. provvedimento impugnato, in allegato alla produzione della parte resistente).
La giurisprudenza ha, sul punto, condivisibilmente osservato che la dichiarazione non veritiera resa dallo straniero, nella domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, in ordine alla sussistenza di un precedente penale è suscettibile di determinare la reiezione della domanda anche a prescindere dalla sussistenza del reato di falso, ai sensi dell'art. 75, d.P.R. n. 445/2000, essendo indicativa di una non compiuta integrazione e conoscenza dei principi che informano anche il procedimento in questione, che il richiedente ha il dovere di acquisire (in tal senso: T.A.R. , Roma , sez. V, 03/11/2023, n. 16276; T.A.R. , Roma , sez. V , 27/10/2022 , n. 13910).
Il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile (salvi i casi di revoca normativamente previsti), si fonda infatti su determinazioni che rappresentano un'esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Cons. Stato, Sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104) e, pertanto, presuppone che “ nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda ” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657).
D’altronde, la particolare cautela con cui l’Amministrazione valuta la rilevanza di condotte antigiuridiche è compensata dalla facoltà di reiterazione dell’istanza, che l’ordinamento riconosce al richiedente una volta mutate le condizioni oggettive sottese all’esito negativo originario.
Quanto detto sopra è già sufficiente ai fini del rigetto del gravame.
Peraltro, osserva il Collegio che, come già rilevato nella fase cautelare, il provvedimento di rigetto appare correttamente e congruamente motivato anche con il richiamo ai precedenti penali a carico della ricorrente.
Dagli atti di causa, infatti, risulta a carico della stessa la seguente situazione penale:
- sentenza del 29.10.2013 di applicazione della pena su richiesta delle parti (artt. 444 e 445 c.p.p.) del Tribunale in composizione monocratica di Verona, divenuta irrevocabile il 28.11.2013, per i seguenti reati: 1°) falsa attestazione a un pubblico ufficiale sulla identità propria in concorso commesso il 28.10.2013 in LE (artt. 110, 495 comma 1 c.p. e art. 61 n. 2 c.p.); 2°) falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici tentato in concorso, commesso il 28.10.2013 in LE (artt. 56, 110, 479 c.p., art. 48 c.p., art. 69, comma 2, c.p. e art. 62 bis c.p.).
Anche per tale ragione, dunque, resiste alle censure dedotte il provvedimento con cui l’Amministrazione ha negato all’interessata il riconoscimento della cittadinanza, giacché quest’ultimo, come visto sopra, si fonda infatti su determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Cons. Stato, Sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104) e presuppone che “ nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda ” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657).
2.3. In definitiva, il ricorso va respinto siccome infondato.
2.4. Le spese del giudizio, nondimeno, possono essere compensate tra le parti in considerazione del complesso della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025, svoltasi in modalità da remoto sulla piattaforma Teams , con l'intervento dei magistrati:
AR RO, Presidente FF, Estensore
Antonino Scianna, Primo Referendario
Virginia Arata, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AR RO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.