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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 01/07/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA - Presidente
Patrizia NIGRI - Giudice
Anna CARBONARA - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 1552/2025 R.G.V.G. dell'anno 2025, avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. DONVITO PAOLA Parte_1
ANTONIA, come da mandato in atti,
E rappresentato e difeso dall'avv. DONVITO Parte_2
PAOLA ANTONIA, come da mandato in atti,
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato congiuntamente il 07/05/2025, Parte_1
e premesso di aver contratto matrimonio in Parte_2
AG (Ta) in data 27/05/2000, che dalla loro unione erano nate le figlie a OL (Ta) il 24/09/2002 e, a Taranto Persona_1 Persona_2
(Ta) il 28/10/2009 e, che in data 07/12/2023 con Sentenza n. 2981/2023 era TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
stata omologata loro separazione personale, adivano questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che all'udienza del 11/06/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., le parti, con espressa rinuncia a comparire, hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni indicate nel ricorso.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con Sentenza n.
2981/2023 emessa il 07/12/2023.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno di comparizione degli stessi nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali ed i rapporti relativi alla prole, secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso e alle successive note scritte, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge e all'interesse della prole impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato congiuntamente il 07/05/2025 da e Parte_1 così provvede: Parte_2
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
27/05/2000 in AG (Ta) da , nata a Parte_1
2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
MOTTOLA (TA) il 19/05/1980 e nato a Parte_2
MASSAFRA (TA) il 02/02/1975, trascritto negli atti dello stato civile del
Comune di AG (Ta) dell'anno 2000, parte 2, serie A, numero 10;
2. DISPONE che i rapporti economici tra le parti ed i rapporti relativi alla prole siano disciplinati secondo le condizioni da costoro concordate, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di AG
(Ta) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 16/06/2025.
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara
3
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA - Presidente
Patrizia NIGRI - Giudice
Anna CARBONARA - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 1552/2025 R.G.V.G. dell'anno 2025, avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. DONVITO PAOLA Parte_1
ANTONIA, come da mandato in atti,
E rappresentato e difeso dall'avv. DONVITO Parte_2
PAOLA ANTONIA, come da mandato in atti,
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato congiuntamente il 07/05/2025, Parte_1
e premesso di aver contratto matrimonio in Parte_2
AG (Ta) in data 27/05/2000, che dalla loro unione erano nate le figlie a OL (Ta) il 24/09/2002 e, a Taranto Persona_1 Persona_2
(Ta) il 28/10/2009 e, che in data 07/12/2023 con Sentenza n. 2981/2023 era TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
stata omologata loro separazione personale, adivano questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che all'udienza del 11/06/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., le parti, con espressa rinuncia a comparire, hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni indicate nel ricorso.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con Sentenza n.
2981/2023 emessa il 07/12/2023.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno di comparizione degli stessi nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali ed i rapporti relativi alla prole, secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso e alle successive note scritte, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge e all'interesse della prole impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato congiuntamente il 07/05/2025 da e Parte_1 così provvede: Parte_2
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
27/05/2000 in AG (Ta) da , nata a Parte_1
2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
MOTTOLA (TA) il 19/05/1980 e nato a Parte_2
MASSAFRA (TA) il 02/02/1975, trascritto negli atti dello stato civile del
Comune di AG (Ta) dell'anno 2000, parte 2, serie A, numero 10;
2. DISPONE che i rapporti economici tra le parti ed i rapporti relativi alla prole siano disciplinati secondo le condizioni da costoro concordate, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di AG
(Ta) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 16/06/2025.
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara
3