Articolo 48 della Legge 18 gennaio 1994, n. 59
Articolo 47Articolo 49
Versione
11 febbraio 1994
Art. 48. Decisione sul ricorso 1. La decisione sul ricorso contiene il cognome e il nome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione, i motivi sui quali la decisione stessa si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui e' pronunciata, la sottoscrizione del presidente e del segretario. 2. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio dell'ordine nazionale. In caso di parita' di voti prevale quello del presidente o di chi ne fa le veci, salvo che in materia disciplinare, nella quale si applica il disposto dell'articolo 40, comma 2. 3. La decisione e' depositata in originale presso la segreteria del consiglio dell'ordine nazionale ed in copia presso la segreteria dell'ordine di appartenenza; e' notificata, nel termine di trenta giorni dal deposito, al ricorrente nel domicilio eletto o, in mancanza, presso il domicilio risultante dall'albo, ed al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo) di regione ove ha sede l'ordine di appartenenza dell'interessato.
Entrata in vigore il 11 febbraio 1994