Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 14/05/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CHIETI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Francesco Turco, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 407 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2024 TRA (C.F.: ), elettivamente domiciliato RT C.F._1 presso la PEC dell'Avv. Paolo Cacciagrano, che lo Email_1 rappresenta e difende, come da procura in atti;
ATTORE/OPPONENTE E (C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore e, per essa, (C.F.: Controparte_2
), elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Velasca n. 8, presso lo P.IVA_2 studio dell'Avv. Roberto Pietro Sidoti, che la rappresenta e difende come da procura ina atti;
CONVENUTA/OPPOSTA OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo. CONCLUSIONI: per parte attrice: nel merito, - accertare e dichiarare che l'opponente nulla deve all'opposta e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- con ogni consequenziale pronuncia sulle spese di lite da distrarsi. Per parte convenuta: IN VIA PRINCIPALE 1) respingere integralmente le domande ex adverso formulate anche in quanto infondate in fatto e diritto, e, per l'effetto, 2) confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto ingiuntivo n. 51/2024 del Tribunale di Chieti. IN VIA SUBORDINATA Nella denegata ipotesi di revoca dell'opposto d.i. ed in ogni caso: 3) accertare e dichiarare la debenza, in forza della cessione di crediti di cui in narrativa, a carico del Sig. RT ed in favore di , della somma di € 10.203,23 oltre interessi Controparte_1 di mora al tasso legale dalla data del monitorio al saldo, o della diversa somma che sarà accertata come dovuta all'esito del presente giudizio e, per l'effetto, 4) condannare il Sig. al pagamento in favore di RT [...]
, della somma complessiva di € 10.203,23 oltre interessi di mora al CP_1 tasso legale dalla data monitorio al saldo, o della diversa somma che sarà accertata come dovuta all'esito del presente giudizio. Con vittoria di compensi professionali e spese di lite. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 7.2.2024 e, per essa, Controparte_1 [...]
ha chiesto ingiungersi, al sig. il pagamento Controparte_2 RT della somma di € 10.203,23 oltre interessi e spese del giudizio monitorio, in virtù del contratto di credito al consumo stipulato con la Compass Banca s.p.a. e poi ceduto alla ricorrente. Il decreto ingiuntivo è stato opposto dal sig. il quale ha eccepito RT
l'omesso esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria e l'inesistenza del contratto per non esservi stata l'effettiva consegna del denaro oltre a disconoscere la conformità del contratto all'originale e le sottoscrizioni.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) Rigetta l'opposizione;
2) Dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 51/2024 emesso dal Tribunale di Chieti il 09/02/2024;
3) condanna (C.F.: ) alla RT C.F._1 rifusione delle spese di lite, in favore di Controparte_1
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore e, per essa, (C.F.: ) Controparte_2 P.IVA_2 che liquida in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge. Così deciso in Chieti, 14.5.2025. IL GIUDICE Dott. Francesco Turco