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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 16/12/2025, n. 2090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2090 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cagliari
SEZIONE SECONDA
R.G. 7443/2021
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, SEZIONE SECONDA, in persona del dott. NO VA, giudice applicato a distanza ex art. 3 D.L. 117/2025, giusta delibera del C.S.M. del 01 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado tra
(C.F. Parte_1
), assistito e difeso dall'Avv. CAU GIACOMO e dall'avv. P.IVA_1
MASSIMILIANO OD attore e
(C.F. , Controparte_1 C.F._1
(C.F. , CP_2 C.F._2 CP_3
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._3 CP_4
), assistiti e difesi dall'Avv. PISANU GIUSEPPE C.F._4
convenuti
CONCLUSIONI: per parte attrice: “Si contesta, per quanto di diritto, ancora una volta, contenuto e fondamento dell'avversa comparsa di costituzione e risposta. Rilevato, altresì, che sono pendenti altri contenziosi con medesima parte attrice e diverse parti convenute, ( R.G. n.7459/2021 contro , 7452/2021 contro , n.7456/2021
contro
CP_5 Parte_2 e n.7454/2021 contro , chiamati per Controparte_6 Controparte_7
l'udienza del 13.11.2023 nonché n.7451/2021 contro , Parte_3
n.7450/2021 contro , n. 7458/2021 contro ) CP_8 Controparte_9
e rilevato, altresì, come in detti contenziosi venivano depositate, da parte dell'ing. , le consulenze CTU che, in buona sintesi, rilevavano ed CP_10
appuravano come i diversi convenuti fossero debitori dell'odierna attrice delle relative somme così come indicate in atto di citazione, ovvero così come accertate dal medesimo CTU, e rilevato, in ultimo, come nel presente contenzioso siano state le perizie acquisite, si conclude affinché l'Ill.mo sig. Giudice adito, voglia accertare l'inadempimento dei convenuti e, per
l'effetto, condannarli al pagamento , in favore dell'attrice, delle somme così come in atti, ovvero in quell'altra maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione.
Vittoria nelle spese”; per parte convenuta: “Chiede che l'Ill.mo Giudice di Pace adito voglia: In via principale: - Accertare e dichiarare la nullità dello statuto sociale per difetto di causa o impossibilità originaria dell'oggetto, in quanto afferente alla gestione e manutenzione di beni di titolarità pubblica. - Accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia delibera statuente sui costi e gli importi odiernamente richiesti. - Accertare e dichiarare l'inefficacia e/o la nullità di qualsivoglia delibera statuente sui costi e gli importi odiernamente richiesti, per difetto di regolare convocazione di parte convenuta. - Condannare, se del caso, parte attrice ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c. Per l'effetto, rigettare integralmente le domande avverse”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pag. 2/7 Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1
evocava in giudizio innanzi il Giudice di Pace di Cagliari
[...]
GN MA GI, chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 646,67, a titolo di quota sociale annua dovuta per l'annualità
2014/2015 per un importo di € 202,65 e per l'annualità 2015/2016 per un importo di € 444,02, non versate, per i servizi resi dall'associazione a favore degli immobili siti nel comparto A della località marittima
[...]
– Comune di Arbus, o di quella maggiore o minore che Parte_1
dovesse risultare dovuta in corso di causa, oltre ad interessi, rivalutazioni e risarcimento del danno.
Si costituiva in giudizio la parte convenuta resistendo alla domanda.
A seguito della dichiarazione di incompetenza per materia del Giudice di
Pace, la causa veniva riassunta davanti al Tribunale di Cagliari, il quale disponeva la riunione al presente giudizio di quelli distinti dai numeri R.G.
7446/2021, 7447/2021 e 7449/2021, aventi analogo contenuto perché relativi alle pretese di pagamento dell , verso singoli associati, Parte_1
relative alle quote concernenti gli esercizi 2014-2015 e 2015-2016 nei confronti di e Su CP_4 Controparte_3 CP_2
istanza di parte, veniva consentita l'acquisizione della C.T.U. esperita nel giudizio R.G. 7452/2021, avente analogo oggetto, e, all'esito, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 17 maggio 2027, da svolgere nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., successivamente anticipata dal giudice applicato a distanza, a seguito dell'assegnazione allo stesso del fascicolo, a quella del 5 novembre 2025.
Nel termine all'uopo assegnato, ambo le parti hanno depositato note di precisazione delle rispettive conclusioni. Precisate le conclusioni, la causa è
pag. 3/7 stata trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.pc. di 20 giorni per deposito di conclusionali e di ulteriori 20 giorni per repliche.
Nei detti termini le parti hanno depositato i rispettivi scritti conclusivi.
Va preliminarmente esaminata, e rigettata, la domanda con la quale parte convenuta invoca la nullità dello statuto sociale per difetto di causa o impossibilità originaria dell'oggetto, in quanto afferente alla gestione e manutenzione di beni di titolarità pubblica. La stessa, infatti, riconosce di essere proprietaria di un immobile sito nell'ambito della lottizzazione denominata e che l omonima assume le Parte_1 Parte_1
fattezze del consorzio di urbanizzazione. Come tale, non è necessario, ai fini della prova dell'appartenenza del singolo, un atto di volontà specifico, essendo sufficiente l'acquisto della proprietà immobiliare situata all'interno del comparto di riferimento. Né si configura alcuna ipotesi di nullità dello statuto associativo poiché all'esito dell'indagine svolta, come si vedrà infra, è stato accertato che non tutti i servizi comuni sono stati trasferiti al o alla e dunque persiste una funzione, sia pur CP_11 Per_1
residua, dell'Associazione di cui anzidetto.
Ciò detto, la domanda di parte attrice è solo parzialmente fondata.
Nella relazione di C.T.U. acquisita agli atti del presente giudizio, esperita nell'ambito del diverso giudizio di cui anzidetto, avente ad oggetto la pretesa di pagamento, proposta dall Parte_1
nei confronti dei singoli associati, proprietari dei lotti compresi
[...]
nella lottizzazione, delle somme pretese dalla per le quote Parte_1
relative agli esercizi 2014-2015 e 2015-2016, l'ausiliario, dopo aver ricostruito i vari atti relativi alla lottizzazione nel cui ambito si collocano gli immobili degli associati, elencato le opere eseguite e non eseguite,
pag. 4/7 apprezzato le relative spese e indicato il criterio di riparto delle stesse tra gli associati, ha concluso affermando che negli esercizi 2014-2015 e 2015-
2016 “… non vi fossero proprietà comuni ai componenti dell Parte_1
attrice in quanto la stragrande maggioranza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria erano state trasferite in capo al Comune di Arbus”
(cfr. pagg. 34 e 35 della relazione peritale). Ha poi affermato che “Sebbene come rimarcato nel precedente punto, tutte le opere oggetto di urbanizzazione primaria e secondaria fossero state eseguite e trasferite al
tuttavia, per quanto esposto in premessa, relativamente CP_11
agli esercizi oggetto della richiesta, permanevano in capo alla società lottizzante ancora una serie di attività che, seppure formalmente passate in gestione al sono state svolte dalla a beneficio CP_11 Parte_1
dell'intera collettività. Le voci di credito rilevate sono riepilogate nelle tabelle contenute nell'allegato 13 e riepilogate di seguito: • Disinfestazione
Villaggio • Materiale di consumo per la pulizia generale • Affitto locali
Guardia Medica • Utenza Elettrica fogne … Sono presenti, inoltre, una serie di voci che possono essere riconosciute in parte in quanto funzionali all'esecuzione delle voci precedenti. Queste sono rispettivamente: • Salari
e Stipendi del Personale • Contributi INPS-INAIL • Spese Bancarie • Spese amministrazione -postali ecc. • Spese Telefoniche • Spese Carburante e
Manutenzione Mezzi • Assicurazione e Bollo Mezzi • Accantonamento
Personale • Acquisto Divise Personale” (cfr. ancora pagg. 35 e 36 della relazione), per un totale di € 34.132,33 per il 2014/2015 e di € 23.516,60 per il 2015/2016. Considerato poi che il 9.7.1980, a seguito di regolare collaudo eseguito il 23.1.1980, erano state trasferite al le CP_11
opere di urbanizzazione primaria del comparto “A” della lottizzazione pag. 5/7 Torre di Flumentorgiu, che con certificato di collaudo del 19.6.1995 sono state collaudate le opere di urbanizzazione del comparto “C”, e che nel
2006 il depuratore è stato trasferito in gestione ad l'ausiliario ha Per_1
concluso che rimane in capo alla gestione dell il solo Parte_1
completamento delle opere accessorie di alcuni tratti marginali della rete fognaria (cfr. pag. 39 della C.T.U.), per la quale il perito, rapportando la spesa totale annua alle uscite relative alle attività effettivamente ancora di competenza dell , ha calcolato la quota dovuta in € 0 per il Parte_1
2014-2015 ed in € 36,94 per il 2015-2016.
Ne consegue che la domanda di pagamento deve essere accolta, nei confronti di ciascun convenuto, limitatamente alla suindicata somma, sulla quale competono gli interessi dalla domanda al saldo.
Va invece rigettata la domanda risarcitoria proposta dall' , Parte_1
perché non provata né nell'an né nel quantum, non oggetto di specifica rinuncia.
In ragione della reciproca soccombenza, le spese del presente giudizio sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
, Controparte_1 CP_4
e la accoglie parzialmente, Controparte_3 CP_2
condannando ciascuno dei predetti convenuti al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 36,94 con interessi dalla domanda al saldo.
Rigetta ogni altra domanda.
Compensa tra le parti per intero le spese del presente giudizio.
pag. 6/7 Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE SECONDA, in data
16/12/2025.
Il giudice
NO VA
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cagliari
SEZIONE SECONDA
R.G. 7443/2021
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, SEZIONE SECONDA, in persona del dott. NO VA, giudice applicato a distanza ex art. 3 D.L. 117/2025, giusta delibera del C.S.M. del 01 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado tra
(C.F. Parte_1
), assistito e difeso dall'Avv. CAU GIACOMO e dall'avv. P.IVA_1
MASSIMILIANO OD attore e
(C.F. , Controparte_1 C.F._1
(C.F. , CP_2 C.F._2 CP_3
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._3 CP_4
), assistiti e difesi dall'Avv. PISANU GIUSEPPE C.F._4
convenuti
CONCLUSIONI: per parte attrice: “Si contesta, per quanto di diritto, ancora una volta, contenuto e fondamento dell'avversa comparsa di costituzione e risposta. Rilevato, altresì, che sono pendenti altri contenziosi con medesima parte attrice e diverse parti convenute, ( R.G. n.7459/2021 contro , 7452/2021 contro , n.7456/2021
contro
CP_5 Parte_2 e n.7454/2021 contro , chiamati per Controparte_6 Controparte_7
l'udienza del 13.11.2023 nonché n.7451/2021 contro , Parte_3
n.7450/2021 contro , n. 7458/2021 contro ) CP_8 Controparte_9
e rilevato, altresì, come in detti contenziosi venivano depositate, da parte dell'ing. , le consulenze CTU che, in buona sintesi, rilevavano ed CP_10
appuravano come i diversi convenuti fossero debitori dell'odierna attrice delle relative somme così come indicate in atto di citazione, ovvero così come accertate dal medesimo CTU, e rilevato, in ultimo, come nel presente contenzioso siano state le perizie acquisite, si conclude affinché l'Ill.mo sig. Giudice adito, voglia accertare l'inadempimento dei convenuti e, per
l'effetto, condannarli al pagamento , in favore dell'attrice, delle somme così come in atti, ovvero in quell'altra maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione.
Vittoria nelle spese”; per parte convenuta: “Chiede che l'Ill.mo Giudice di Pace adito voglia: In via principale: - Accertare e dichiarare la nullità dello statuto sociale per difetto di causa o impossibilità originaria dell'oggetto, in quanto afferente alla gestione e manutenzione di beni di titolarità pubblica. - Accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia delibera statuente sui costi e gli importi odiernamente richiesti. - Accertare e dichiarare l'inefficacia e/o la nullità di qualsivoglia delibera statuente sui costi e gli importi odiernamente richiesti, per difetto di regolare convocazione di parte convenuta. - Condannare, se del caso, parte attrice ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c. Per l'effetto, rigettare integralmente le domande avverse”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pag. 2/7 Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1
evocava in giudizio innanzi il Giudice di Pace di Cagliari
[...]
GN MA GI, chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 646,67, a titolo di quota sociale annua dovuta per l'annualità
2014/2015 per un importo di € 202,65 e per l'annualità 2015/2016 per un importo di € 444,02, non versate, per i servizi resi dall'associazione a favore degli immobili siti nel comparto A della località marittima
[...]
– Comune di Arbus, o di quella maggiore o minore che Parte_1
dovesse risultare dovuta in corso di causa, oltre ad interessi, rivalutazioni e risarcimento del danno.
Si costituiva in giudizio la parte convenuta resistendo alla domanda.
A seguito della dichiarazione di incompetenza per materia del Giudice di
Pace, la causa veniva riassunta davanti al Tribunale di Cagliari, il quale disponeva la riunione al presente giudizio di quelli distinti dai numeri R.G.
7446/2021, 7447/2021 e 7449/2021, aventi analogo contenuto perché relativi alle pretese di pagamento dell , verso singoli associati, Parte_1
relative alle quote concernenti gli esercizi 2014-2015 e 2015-2016 nei confronti di e Su CP_4 Controparte_3 CP_2
istanza di parte, veniva consentita l'acquisizione della C.T.U. esperita nel giudizio R.G. 7452/2021, avente analogo oggetto, e, all'esito, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 17 maggio 2027, da svolgere nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., successivamente anticipata dal giudice applicato a distanza, a seguito dell'assegnazione allo stesso del fascicolo, a quella del 5 novembre 2025.
Nel termine all'uopo assegnato, ambo le parti hanno depositato note di precisazione delle rispettive conclusioni. Precisate le conclusioni, la causa è
pag. 3/7 stata trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.pc. di 20 giorni per deposito di conclusionali e di ulteriori 20 giorni per repliche.
Nei detti termini le parti hanno depositato i rispettivi scritti conclusivi.
Va preliminarmente esaminata, e rigettata, la domanda con la quale parte convenuta invoca la nullità dello statuto sociale per difetto di causa o impossibilità originaria dell'oggetto, in quanto afferente alla gestione e manutenzione di beni di titolarità pubblica. La stessa, infatti, riconosce di essere proprietaria di un immobile sito nell'ambito della lottizzazione denominata e che l omonima assume le Parte_1 Parte_1
fattezze del consorzio di urbanizzazione. Come tale, non è necessario, ai fini della prova dell'appartenenza del singolo, un atto di volontà specifico, essendo sufficiente l'acquisto della proprietà immobiliare situata all'interno del comparto di riferimento. Né si configura alcuna ipotesi di nullità dello statuto associativo poiché all'esito dell'indagine svolta, come si vedrà infra, è stato accertato che non tutti i servizi comuni sono stati trasferiti al o alla e dunque persiste una funzione, sia pur CP_11 Per_1
residua, dell'Associazione di cui anzidetto.
Ciò detto, la domanda di parte attrice è solo parzialmente fondata.
Nella relazione di C.T.U. acquisita agli atti del presente giudizio, esperita nell'ambito del diverso giudizio di cui anzidetto, avente ad oggetto la pretesa di pagamento, proposta dall Parte_1
nei confronti dei singoli associati, proprietari dei lotti compresi
[...]
nella lottizzazione, delle somme pretese dalla per le quote Parte_1
relative agli esercizi 2014-2015 e 2015-2016, l'ausiliario, dopo aver ricostruito i vari atti relativi alla lottizzazione nel cui ambito si collocano gli immobili degli associati, elencato le opere eseguite e non eseguite,
pag. 4/7 apprezzato le relative spese e indicato il criterio di riparto delle stesse tra gli associati, ha concluso affermando che negli esercizi 2014-2015 e 2015-
2016 “… non vi fossero proprietà comuni ai componenti dell Parte_1
attrice in quanto la stragrande maggioranza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria erano state trasferite in capo al Comune di Arbus”
(cfr. pagg. 34 e 35 della relazione peritale). Ha poi affermato che “Sebbene come rimarcato nel precedente punto, tutte le opere oggetto di urbanizzazione primaria e secondaria fossero state eseguite e trasferite al
tuttavia, per quanto esposto in premessa, relativamente CP_11
agli esercizi oggetto della richiesta, permanevano in capo alla società lottizzante ancora una serie di attività che, seppure formalmente passate in gestione al sono state svolte dalla a beneficio CP_11 Parte_1
dell'intera collettività. Le voci di credito rilevate sono riepilogate nelle tabelle contenute nell'allegato 13 e riepilogate di seguito: • Disinfestazione
Villaggio • Materiale di consumo per la pulizia generale • Affitto locali
Guardia Medica • Utenza Elettrica fogne … Sono presenti, inoltre, una serie di voci che possono essere riconosciute in parte in quanto funzionali all'esecuzione delle voci precedenti. Queste sono rispettivamente: • Salari
e Stipendi del Personale • Contributi INPS-INAIL • Spese Bancarie • Spese amministrazione -postali ecc. • Spese Telefoniche • Spese Carburante e
Manutenzione Mezzi • Assicurazione e Bollo Mezzi • Accantonamento
Personale • Acquisto Divise Personale” (cfr. ancora pagg. 35 e 36 della relazione), per un totale di € 34.132,33 per il 2014/2015 e di € 23.516,60 per il 2015/2016. Considerato poi che il 9.7.1980, a seguito di regolare collaudo eseguito il 23.1.1980, erano state trasferite al le CP_11
opere di urbanizzazione primaria del comparto “A” della lottizzazione pag. 5/7 Torre di Flumentorgiu, che con certificato di collaudo del 19.6.1995 sono state collaudate le opere di urbanizzazione del comparto “C”, e che nel
2006 il depuratore è stato trasferito in gestione ad l'ausiliario ha Per_1
concluso che rimane in capo alla gestione dell il solo Parte_1
completamento delle opere accessorie di alcuni tratti marginali della rete fognaria (cfr. pag. 39 della C.T.U.), per la quale il perito, rapportando la spesa totale annua alle uscite relative alle attività effettivamente ancora di competenza dell , ha calcolato la quota dovuta in € 0 per il Parte_1
2014-2015 ed in € 36,94 per il 2015-2016.
Ne consegue che la domanda di pagamento deve essere accolta, nei confronti di ciascun convenuto, limitatamente alla suindicata somma, sulla quale competono gli interessi dalla domanda al saldo.
Va invece rigettata la domanda risarcitoria proposta dall' , Parte_1
perché non provata né nell'an né nel quantum, non oggetto di specifica rinuncia.
In ragione della reciproca soccombenza, le spese del presente giudizio sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
, Controparte_1 CP_4
e la accoglie parzialmente, Controparte_3 CP_2
condannando ciascuno dei predetti convenuti al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 36,94 con interessi dalla domanda al saldo.
Rigetta ogni altra domanda.
Compensa tra le parti per intero le spese del presente giudizio.
pag. 6/7 Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE SECONDA, in data
16/12/2025.
Il giudice
NO VA
pag. 7/7