Rigetto
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 22/12/2025, n. 10168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10168 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10168/2025REG.PROV.COLL.
N. 01859/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1859 del 2025, proposto dalla signora -OMISSIS-rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Patelmo e Federica Patelmo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , ed il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per il Lazio, Sezione I Stralcio, n. -OMISSIS- resa inter partes , concernente un concorso interno per titoli ed esami, per l’ammissione al 25º corso di qualificazione di 1000 allievi vicebrigadieri del ruolo Sovrintendenti dell’Arma dei Carabinieri.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 dicembre 2025 il consigliere VA AB e viste le istanze di passaggio in decisione degli avvocati Paolo Patelmo e Federica Patelmo nonché dell’avvocato dello Stato Vincenzo Rago;
Nessuno è comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso n. 3880 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto innanzi al T.a.r. Lazio, la signora -OMISSIS-aveva chiesto l’annullamento:
a ) della Determina di esclusione dal concorso interno per titoli ed esami, per l’ammissione al 25º corso di qualificazione di 1000 allievi vicebrigadieri del ruolo sovrintendenti dell’Arma dei Carabinieri in data 9 maggio 2020, n. 173 /6-2-1-2019 di Protocollo, con la quale la ricorrente è stata esclusa dal concorso interno poiché priva del requisito di partecipazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera “a” del relativo bando, che prevedeva che i candidati:
<<… abbiano riportato nell’ultimo biennio, in sede di valutazione caratteristica, una qualifica non inferiore a “nella media” o giudizio equivalente …>>;
b ) di ogni altro atto ad essa connesso, presupposto o conseguente, ivi compreso il bando di concorso indetto con Decreto Dirigenziale n. 16553 del 15 gennaio 2020, pubblicato nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa numero 2 del 20 gennaio 2020, in parte qua , laddove all’articolo 2, comma 1, lettera a), prevede la esclusione dal concorso per i candidati che nell’ultimo biennio, in sede di valutazione caratteristica, abbiano riportato una qualifica “ inferiore alla media ”;
c ) della determina di esclusione dal concorso interno per titoli ed esami per l’ammissione al 25° corso di qualificazione di 1000 allievi vicebrigadieri del ruolo Sovrintendenti dell’Arma dei Carabinieri del 9 maggio 2020 n.173/6-2-1- 2019 di protocollo e di ogni altro atto ad essa connesso presupposto o conseguente ivi compreso il bando di concorso indetto con decreto dirigenziale n.16553 del 15 gennaio 2020 (atto impugnato con i motivi aggiunti).
2. A sostegno dei suddetti gravami la -OMISSIS- aveva dedotto l’inadeguatezza del rapporto informativo, per il suo stesso tenore, a suffragare la valutazione di inferiore alla media e di avere subito “ gravissime molestie sessuali ” da parte del superiore gerarchico che ha redatto la scheda di valutazione. Con il ricorso per motivi aggiunti ha dedotto, altresì, che nel rapporto informativo n. 4 del 30 marzo 2020 non figura il giudizio di “ inferiore alla media ”.
3. Con ordinanza n. -OMISSIS- 2020, confermata con ordinanza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS- 2020, la domanda cautelare è stata respinta.
4. Nella resistenza dell’Amministrazione, il Tribunale adìto (Sezione I Stralcio) ha così deciso nel merito il gravame al suo esame:
- ha dichiarato assorbite le eccezioni di inammissibilità/improcedibilità sollevate da parte resistente;
- ha respinto il ricorso;
- ha compensato le spese di lite.
4.1. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che:
- “ il periodo temporale in trattazione deve ritenersi afferente non solo alle valutazioni riportate nelle mere schede di valutazione ma anche nei rapporti informativi, poiché quest’ultimi sono – in ogni caso – rivelatori del livello dell’attività espletata dal concorrente nel corso del biennio stesso ”;
- non sarebbe provato il mobbing asseritamente subìto dal Comandante, con conseguente insussistenza dell’obbligo di astensione;
- la valutazione circa la legittimità del provvedimento non può che basarsi “ sullo stato dei fatti esistente alla data di adozione di esso in osservanza del principio “tempus regit actum”” e “ i giudizi riportati nel decennio di servizio precedente si rivelano del tutto ininfluenti ”.
5. Avverso tale pronuncia la signora -OMISSIS-ha interposto l’appello in trattazione, notificato e depositato il 05/03/2025, lamentando, attraverso n. 2 motivi di gravame (pagine 17-33), quanto di seguito sintetizzato:
I) il T.a.r. non avrebbe preso in considerazione la sentenza del 18 gennaio 2023, valorizzata in sede di motivi aggiunti, con la quale era stato annullato il decreto di rigetto del ricorso gerarchico avverso il rapporto informativo relativo al periodo 1° maggio 2019-1° luglio 2019, stante la denuncia per violenza sessuale inoltrata da parte della ricorrente nei riguardi del suo Comandante; l’atto sarebbe peraltro assistito da “ motivazione apparente ” anche per la mancata considerazione dei documenti all’uopo prodotti dall’odierna appellante;
II) l’Amministrazione, si deduce, non poteva ampliare la portata letterale dei criteri del bando di concorso ed in particolare aggiungere un ulteriore requisito, dovendo fare riferimento soltanto alle schede di valutazione invece che anche ai rapporti informativi ; soggiunge che i concorsi devono espletarsi in base alla normativa vigente alla data di emanazione del bando.
6. L’appellante ha concluso chiedendo, in riforma dell’impugnata sentenza, l’accoglimento del ricorso di primo grado anche ai fini della riconvocazione della commissione del bando di concorso e dell’ammissione con riserva alla procedura concorsuale.
7. In data 7 marzo 2025 il Ministero della difesa si è costituito in giudizio.
8. In data 13 marzo 2025 parte appellata ha depositato memoria al fine di riproporre le eccezioni in rito dichiarate assorbite del giudice di prime cure e comunque invocare il rigetto dell’avverso gravame. Evidenzia, in particolare, la utilizzabilità della documentazione caratteristica prodotta a prescindere che si tratti di scheda valutativa o rapporto informativo.
9. In data 27 ottobre 2025 parte appellante ha depositato memoria insistendo per l’accoglimento del gravame.
10. La causa, chiamata per la discussione all’udienza del 9 dicembre 2025, è stata trattenuta in decisione.
11. L’appello, per le ragioni di cui infra , è da reputare infondato.
12. L’infondatezza del gravame consente di reputare assorbite le eccezioni in rito sollevate da parte appellata.
13. Infondato è il primo motivo, con il quale si lamenta che il giudice di prime cure non avrebbe preso in considerazione la sentenza del T.a.r. Veneto del -OMISSIS- afferente all’esclusione dal medesimo concorso interno per titoli ed esami per l’ammissione al 25º corso di qualificazione dei 1000 allievi vicebrigadieri.
Tale pronuncia viene valorizzata nei suoi passaggi lessicali afferenti, in particolare, sia al fatto che il report informativo impugnato riguarda un periodo di servizio inferiore a quello minimo di 60 giorni sia perché non avrebbe dovuto essere compilato dal maresciallo ordinario -OMISSIS- per i dissidi intercorsi con la -OMISSIS- inoltre si evidenzia che “ l’avviso di conclusione delle indagini, relative al procedimento penale avviato a seguito della denuncia presentata dalla ricorrente nei confronti dei suoi superiori, conferma tali contrasti, dall’altro, la sentenza numero -OMISSIS- passata in giudicato, con cui il Tribunale Militare Verona ha assolto la ricorrente per il reato di "disobbedienza aggravata e continuata perché il fatto non sussiste ”. L’appellante valorizza anche la sentenza assolutoria del T.a.r. Veneto, Sez. I, relativa al ricorso n. 1085/2020 (sentenza n.-OMISSIS- passata in giudicato) di guisa che sarebbe incorso in errore il giudice di prime cure laddove “ afferma non esservi stata prova dell’esito dell’impugnativa ”. Conclude parte appellante affermando che “ tutte le iniziative poste in essere dai superiori gerarchici della odierna ricorrente, sono state tutte annullate dalle Autorità giudiziarie, ordinaria ed amministrative, denotando come le catene di comando della stazione e del gruppo Forestale di Treviso avessero abusato delle loro funzioni, al solo precipuo scopo di danneggiare la Carabiniera scelta -OMISSIS- ”.
Orbene, circa la rilevanza della sentenza che ha annullato il decreto di rigetto del ricorso gerarchico avverso il rapporto informativo, occorre evidenziare che la richiamata pronuncia (n. -OMISSIS-) discorre genericamente di un procedimento penale in corso per “ dissidi ” tra la -OMISSIS- e il suo diretto superiore. In particolare si riporta soltanto, in punto di fatto, che i superiori Mar. -OMISSIS- e Col. -OMISSIS- avrebbero assunto nei suoi riguardi un atteggiamento vessatorio con la conseguente attivazione di un procedimento penale sfociato in “ avviso di conclusione delle indagini ”, per cui, da quanto in essa riportato, non si evince alcuna definizione di detto procedimento con apposita pronunzia di condanna, circostanza questa comunque non risultante dalla documentazione in atti.
Inoltre la sentenza di condanna n. 19/2023, confermata in appello (sentenza n. 27/2024), riguarda il collega dell’odierna appellante (-OMISSIS-) invece che i suoi superiori e pertanto non ha alcuna refluenza sulla dinamica procedimentale che ha condotto allo sfavorevole giudizio valutativo in ordine al rendimento lavorativo dell’odierna appellante.
Per quanto poi attiene alla sentenza assolutoria n. -OMISSIS- richiamata in seno alla pronuncia n.-OMISSIS- essa riguarda i fatti specifici che hanno condotto alla contestazione, nei confronti dell’odierna appellante, del reato di “ disobbedienza aggravata e continuata ” per condotte risalenti ad un periodo successivo al 9 luglio 2019 e pertanto non collimanti con il lasso temporale della scheda personale della ricorrente cui si riferisce l’atto impugnato in prime cure (1° maggio 2019 – 1° luglio 2019). Tale periodo risulta peraltro non inferiore ai prescritti sessanta giorni senza che si possa dare rilievo al pronunciamento di questo Consiglio di Stato con la sentenza n.-OMISSIS- in quanto l’individuazione di tale lasso temporale è frutto della ricompilazione del rapporto informativo n. 4 del 30/3/2020 come disposto dalla Direzione Generale per il Personale Militare con la determinazione n. 114368 del 09/03/2020. Ebbene, come osservato da questo Consiglio di Stato, Sez. IV, con l’ordinanza n. 5128 del 31/8/2020, risulta per tabulas “ che tale rapporto non sia stato annullato o sospeso ”.
Infondato è anche quanto contestato da parte appellante laddove deduce che “ quanto affermato a pagina otto della sentenza, la ove si legge che il dedotto obbligo di astensione del Comandante della Stazione è da ritenersi non provato ” sarebbe “ smentito ” dalla testé richiamata sentenza del T.a.r. Veneto n.-OMISSIS- atteso che in questa, come rilevato, si discorre genericamente di “ dissidi che vanno oltre le ordinarie dinamiche del rapporto di servizio ”.
Per quanto poi riguarda la mancata considerazione da parte del T.a.r. dell’esito favorevole del giudizio incardinato avverso le sanzioni disciplinari emesse nei riguardi della -OMISSIS-, tale circostanza, sebbene suffragata dagli atti di causa (v. doc. 13 prodotto in prime cure), è priva di specifica refluenza sull’esito del giudizio avendo il giudice di prime cure semplicemente evidenziato, peraltro soltanto per incidens , la mancata esatta valorizzazione in seno agli atti difensivi di tale specifico intervento giurisprudenziale.
Da tanto deriva l’infondatezza anche di quanto dedotto a proposito della pretesa carenza motivazionale da cui sarebbe affetto l’atto impugnato in prime cure, essendo le ragioni poste a suo fondamento adeguatamente esplicitate attraverso il riferimento all’insufficiente rendimento dimostrato. Si specifica, in particolare, che “ dall’esame del documento caratteristico ... emerge inequivocabilmente una valutazione non riconducibile ad un giudizio almeno “nella media”, bensì inferiore ”. Si afferma, infatti, che la -OMISSIS- “ svolge in maniera non sempre adeguata i compiti che le vengono assegnati ”.
14. Infondato si palesa altresì il secondo motivo, col quale si contesta la equiparazione della scheda valutativa al rapporto informativo e si evidenzia che in quest’ultimo << non è stato espresso alcun giudizio di “inferiore alla media”, così come erroneamente riportato nel provvedimento di esclusione >>.
Invero, circa la non afferenza delle schede di valutazione rispetto alla disciplina del bando occorre rilevare che l’art. 6 dello stesso esattamente discorre di “ scheda valutativa o rapporto informativo ”, dando così ad entrambi espressa rilevanza.
Al riguardo parte appellante riporta il punto 2.2 della sentenza impugnata, che così si esprime: “ … in sede di valutazione caratteristica di una qualifica non inferiore alla media o giudizio equivalente, non può non investirsi qualsiasi valutazione resa nel corso del biennio di interesse nei confronti di ogni concorrente, pena un restringimento dello stesso biennio ossia una riduzione temporale di esso. In altri termini, il periodo temporale in trattazione deve ritenersi afferente non solo alle valutazioni riportate nelle mere schede di valutazione, ma anche nei rapporti informativi, però poiché questi ultimi sono rivelatori del livello dell'attività espletata dal concorrente nel corso del biennio stesso…”.
Ebbene tale passaggio motivazionale della sentenza impugnata è suscettibile di conferma in questa sede di giudizio stante l’espressa assimilazione, contenuta nel bando, tra schede di valutazione e rapporti informativi.
Inoltre, come condivisibilmente osservato da questo Consiglio di Stato all’esito del giudizio cautelare di primo grado, “ l’art. 2 del bando di concorso non richiede espressamente che la valutazione del militare, di cui si debba tenere conto, sia espressa in una “scheda valutativa”, così come opinato dall’interessata, facendo riferimento ad un giudizio esternato “in sede di valutazione caratteristica”;
a.1) le valutazioni caratteristiche, ai sensi dell’art. 1025, comma 3, cod. ord. mil., sono racchiuse oltre che nella scheda valutativa e nel foglio di comunicazione, nel rapporto informativo; ... il rapporto informativo, pur essendo privo della qualifica formale, si conclude con l’espressione di un giudizio finale ex art. 692, comma 1, lett. b), t.u. ord. mil. n. 90 del 2010; ”.
La chiara formula della disciplina di bando comporta l’inconferenza al caso di specie della giurisprudenza richiamata da parte appellante (pag. 27 dell’atto d’appello) appunto perché inerente al diverso caso di “ clausole del bando ambigue e suscettibili di più possibili e ugualmente plausibili letture da parte dell’interprete ”. Per le medesime ragioni va esclusa ogni portata additiva dell’intervento dell’Amministrazione rispetto a quanto derivante dal quadro lessicale del bando.
Nemmeno può configurarsi un profilo di contrasto tra il bando e la disciplina di riferimento, in quanto il primo ne riporta esattamente i relativi estremi (vedi pagg. 1-3 del bando).
Parte appellante ulteriormente contesta quanto evidenziato dal giudice di prime cure laddove richiama il principio “ tempus regit actum, con piena salvezza di ulteriori interventi dell’amministrazione ove la sussistenza degli stessi fatti presi in considerazione ai fini del provvedimento gravato dovesse venire meno ”. Argomenta, anche richiamando una specifica pronuncia di questo Consiglio di Stato (n. 4441 del 1° giugno 2022), nel senso che “ le norme sopravvenienti, per le quali non è configurabile alcun rinvio implicito nella lex specialis, non modificano, di regola, i concorsi già banditi ” (cfr. pag. 31 dell’atto di appello).
In realtà il contestato passaggio motivazionale della impugnata sentenza costituisce un’articolazione argomentativa meramente accessoria e dalla rilevanza puramente eventuale, avendo il T.a.r. evidenziato soltanto la possibilità di “ ulteriori interventi dell’Amministrazione ”, in realtà mai posti in essere.
Quanto al riguardo dedotto è privo, quindi, di ogni refluenza sull’esito di questo giudizio non inerendo né al provvedimento impugnato in prime cure né ad ulteriori iniziative assunte dall’Amministrazione.
15. Tanto premesso, l’appello deve essere respinto.
16. Le spese di giudizio, stante l’assoluta particolarità della vicenda, sono da compensare.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 1859/2025), lo respinge.
Spese di grado compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante ed ogni altra persona menzionata in sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
BI RM, Presidente
VA AB, Consigliere, Estensore
Cecilia Altavista, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA AB | BI RM |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.