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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 13/02/2025, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5763/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Innocenza Vono Presidente dott.ssa Lisa Torresan Giudice relatore dott. Fabio Doro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5763/2020 promossa da:
rappr e dif. dall'Avv. PEZZIN GIOVANNI elettivamente domiciliata come da PA procura in atti presso l'indirizzo pec giusta procura in atti Email_1
- parte attrice - contro
, Controparte_1 Controparte_2 CP_3
,
[...] Controparte_4 CP_5 CP_6 Controparte_7
, tutti rappr. e dif. dall'Avv. Parte_2 CP_5 Parte_3
GIGLIOTTI SAVERIO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Vicenza, Strada di Casale n.
98
, rappr e dif . dagli avv. Federico Casa e Fabio Sebastiano e con domicilio Parte_4 eletto presso lo studio dell'avv. Silvia Rosina in Mestre-Venezia, alla via Mestrina n. 6,
- convenuti - con la chiamata in causa di
1 rappr. e dif. dall'Avv. CHERSEVANI PAOLO MARIA ed elettivamente Controparte_8 domiciliata presso il di lui studio in Venezia – Mestre, Piazza Ferretto n. 4
- terza chiamata -
Conclusioni di parte attrice
- Respingere integralmente le domande ed eccezioni, anche preliminari di tutte le parti convenute, per i motivi esposti e perché infondate in fatto e in diritto;
- accertare e dichiarare la responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2497 c.c. dei convenuti tutti verso il socio in persona del legale rappresentante pro tempore, per i fatti tutti commissivi ed PA omissivi quali indicati in atti e per gli ulteriori che dovessero emergere in istruttoria;
- condannare conseguentemente i convenuti tutti, in solido tra loro ovvero secondo il grado di accertata responsabilità, a risarcire a in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, il danno PA da detti fatti derivato, liquidandone l'ammontare nella somma complessiva che si indica fin da ora di €
1.969.266,20 o in quella comunque diversa anche superiore che si determinerà in corso di causa;
- condannare i convenuti a risarcire interessi e rivalutazione monetaria;
- condannare i convenuti a rifondere all'attrice in persona del proprio legale rappresentante PA pro tempore gli oneri del giudizio.
In via istruttoria: ai sensi dell'art. 210 cpc, si chiede:
- Ordinarsi a Euroventilatori International s.r.l. di esibire il o i contratti di locazione in essere alla data di acquisto degli immobili (17/2/2017) e disporsi l'acquisizione degli stessi;
CP_
- ordinarsi a di di esibire il o i contratti di locazione in essere alla data di acquisto Parte_3 degli immobili (2/5/2017) e disporsi l'acquisizione degli stessi, disporsi CTU sul seguente quesito:
- esaminati gli atti e i documenti di causa, acquisiti i documenti di cui all'istanza ex art. 210 c.p.c., accerti il CTU, considerati i valori degli immobili di cui alle perizie del geom. , e considerati i valori Per_1 contabili, e i prezzi di cessione, accerti e quantifichi la perdita patrimoniale, economica, subita dalla società a seguito delle cessioni intervenute nel 2017 e dei rimborsi finanziamenti, Parte_5 accerti e quantifichi il pregiudizio subito a seguito del mancato incasso dei canoni di locazione, e, in ogni
2 caso accerti e quantifichi il pregiudizio arrecato alla redditività e al valore della partecipazione sociale di a seguito dei fatti contestati, e determini per ogni fatto la quota di danno cagionato;
PA
- infine, respingersi le istanze istruttorie avverse.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove e/o comunque modificate dalle controparti e si chiede che vengano assegnati i termini massimi di legge ex art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle relative memorie di replica.
Conclusioni dei convenuti , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
CP_
, Euroventilatori International srl, CP_4 CP_6 Controparte_9
Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis,
- dichiarare che l'attrice è priva della legittimazione attiva ovvero della titolarità dell'azione esercitata e pertanto dichiarare inammissibile l'azione svolta,
e comunque
- rigettare nel merito tutte le domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto con conseguente condanna al pagamento delle spese, competenze e onorari del presente giudizio, con aggravio ex art. 96
u.c. c.p.c.
In via istruttoria:
- si chiede l'ammissione della prova sui capitoli da 1 a 3 di cui alla memoria 183 n. 2 c.p.c.
1. le predette vendite sono state realizzate dopo diversi tentativi infruttuosi sul libero mercato;
Co
2. l'organo amministrativo di si rivolse ad un advisor specializzato, di Milano, il quale già CP_11 nell'anno 2013 metteva in luce la estrema difficoltà di collocare sul mercato i beni di una siffatta iniziativa immobiliare nello specifico contesto vicentino (doc. 20); Co
3. nel marzo 2015, stipulò con l'esperto immobiliare, sig. un contratto di Persona_2
Co consulenza avente ad oggetto, tra l'altro, la vendita delle unità immobiliari del complesso , e furono fatti reiterati, pluriennali, tentativi infruttuosi di vendita delle unità immobiliari del , ivi Controparte_12 comprese le unità compravendute poi con i negozi de quo agitur. con i testi e . Persona_2 Testimone_1
3 - si chiede venga ordinata l'esibizione della cessione del credito giudiziario azionato dal fallimento IPA nei confronti dell'organo amministrativo, finalizzata a comprendere se vi sia stata una transazione della quale possano, senza nulla riconoscere, approfittare i convenuti.
Conclusioni di : Parte_4
Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis
1) per le ragioni di cui in atti, dichiarare l'inammissibilità delle domande formulate da nei PA confronti del dott. e/o la carenza di legittimazione attiva di per quanto occorrer
Pt_4 Pt_1 possa, comunque dichiararsi la litispendenza e/o connessione oggettiva dell'azione proposta dalla curatela Ipa nei confronti di ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 l.fall. (Tribunale delle Imprese
Pt_4 di Venezia, R.G. n. 7185/2019, Giudice dottor Boccuni – oggi in tale giudizio il dott. non è
Pt_4 più parte) nonché la litispendenza e/o connessione soggettiva dell'azione proposta da PA sempre nei confronti di (Tribunale delle Imprese di Venezia, R.G. n. 12757/2019, Giudice
Pt_4 dott.ssa Torresan – giudizio già concluso con sentenza del 6.10.2021);
2) in via subordinata sub 1), accertata la validità e applicabilità alla presente controversia della clausola compromissoria prevista dall'art. 50 dello statuto di Ipa, accertare e dichiarare l'incompetenza del
Tribunale adìto in favore del Collegio arbitrale;
3) in ogni caso, rigettare tutte le domande attoree, in quanto inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto per tutto quanto esposto negli atti di causa;
4) nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande formulate dall'attrice in ogni caso: - accertare la validità e l'efficacia della polizza assicurativa n. n. 254606926 r.c. professionale in atti e conseguentemente condannare
Conclusioni della terza chiamata
Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Venezia:
Nel merito: a) respingere, per i motivi dedotti, la domanda risarcitoria formulata nei PA confronti del dott. , poiché infondata, in fatto ed in diritto, e non provata, e per gli Parte_4 effetti respingere la domanda di garanzia formulata da quest'ultimo nei confronti di;
Controparte_8
4 b) accertata la non operatività, nel caso in esame, della polizza assicurativa n. 254606926 stipulata dal dott. con , rigettare la domanda di garanzia dallo stesso formulata Parte_4 Controparte_8 perché infondata, in fatto ed in diritto;
c) accertata la non operatività, nel caso in esame, della polizza assicurativa n. 350493344 stipulata dal dott. con , rigettare la domanda di garanzia dallo stesso formulata Parte_4 Controparte_8 perché infondata, in fatto ed in diritto;
Nel merito in via subordinata: a) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di garanzia formulata dal dott. , dichiarare tenuta a garantire lo stesso nei Parte_4 Controparte_8 limiti contrattualmente previsti della polizza n. 254606926 ed in particolare entro il limite del massimale di € 5.000.000,00 per ogni sinistro ed in ogni caso decurtare da quanto eventualmente dovuto lo scoperto del 10%, con un minimo assoluto dell'1 per mille del massimale annuo di polizza per ogni terzo danneggiato e comunque non inferiore ad euro 5.000,00, nonché, a secondo rischio rispetto alla polizza n. 254606926, dichiarare tenuta a garantire lo stesso nei limiti Controparte_8 contrattualmente previsti della polizza n. 350493344 ed in particolare entro il limite del massimale di €
500.000,00.
Nel merito in via ulteriormente subordinata: accertare e dichiarare il grado responsabilità ascrivibile al dott. nella causazione dei danni ex adverso lamentati, per gli effetti dichiarare tenuta Parte_4
a tenere indenne il proprio assicurato nei limiti del grado di responsabilità allo stesso Controparte_8 ascrivibile, di cui si chiede venga dichiarata in maniera espressa la percentuale, ed in ogni caso dichiarare tenuta a garantire il proprio assicurato entro i limiti delle polizza contrattualmente Controparte_8 previsti.
In ogni caso: spese di lite integralmente rifuse.
Ragioni della decisione Co
professatasi socia di (di seguito ), ha evocato in giudizio i PA Parte_6 convenuti in epigrafe indicati proponendo, nei loro confronti, azione di responsabilità ex art. 2497, primo comma, cc. Co A fondamento della domanda, parte attrice, dopo avere esposto che è stata dichiarata fallita dal
Tribunale di Vicenza con sentenza n. 43/2018 del 04/06/2018, ha precisato che, prima del fallimento,
5 la compagine sociale risultava composta da (30,35%), -di seguito Pt_1 Controparte_1
C anche - (63,75%) e (5,9%) e che l'amministrazione era stata attribuita, dal Controparte_14
27/12/2013, all'Amministratore UN , poi divenuto anche liquidatore con atto del Parte_4
26/07/2018; l'oggetto sociale era dato dalla costruzione, ristrutturazione, manutenzione di immobili e gestione immobiliare in generale;
il principale progetto della società riguardava costruzione di un immobile denominato , in Vicenza. Controparte_12
Premesso quanto sopra, parte attrice adduceva che la gestione di specialmente nell'ultimo Pt_1 periodo, era stata finalizzata ad avvantaggiare il socio di maggioranza, il cui capitale sociale era detenuto, CP_ con pari quote, dalle sorelle e e da a sua volta partecipata al CP_3 Controparte_4 CP_6
10% dal fratello di e , il quale ne era anche usufruttuario CP_3 CP_4 Controparte_2 al 60%, oltre che amministratore unico.
Dopo aver esposto che era riconducibile alla una holding di fatto, Controparte_1
Co sostanzialmente del sig. e dei suoi familiari, allegava che la gestione di Controparte_2 Pt_1 era stata preordinata a svuotare la società stessa, mediante cessione dei suoi più importanti assets, C nell'interesse esclusivo di della di lui famiglia, nonché di e società del c.d. Controparte_2
“Gruppo Peretti”, in danno alla società fallita e agli altri soci.
In particolare, esponeva che, nel corso dell'esercizio 2015, si erano verificate delle significative perdite, determinate dalla svalutazione del patrimonio immobiliare garantito da ipoteca, a causa delle quali, in data 27.04.2016, la società aveva deliberato di azzerare completamente il capitale sociale e ricostruirlo ad euro 10.000,00; in tale occasione, aveva versato la quota di propria competenza e sottoscritto Pt_1 le quote rimaste inoptate;
l'anno seguente si erano verificate nuove perdite e dunque era stata convocata, in data 21.04.2017, l'assemblea per l'assunzione dei provvedimenti previsti dagli art. 2482 ter e ss cc, più volte rinviata o andata deserta e tenutasi, in quarta convocazione, il 26.07.2017; all'esito di detta assemblea, la società era stata messa in liquidazione. Solo in tale occasione, aveva appreso che, Pt_1
Co nel mese di febbraio 2017, la parte più rilevante del compendio immobiliare di era stata ceduta a società riconducibili a ad un prezzo largamente inferiore a quello risultante da una perizia CP_2 di stima del 2015, senza che di ciò fosse stato informato il socio di minoranza e senza operare le adeguate svalutazioni nelle relative poste di bilancio;
inoltre, nel corso di tale assemblea non Pt_1
6 era stata informata che, nel maggio 2017, era stato venduto anche un altro immobile, anch'esso a condizioni inique, ad altra società riconducibile a CP_2
A detta di parte attrice, tali condotte costituivano espressione dell'attività di direzione e coordinamento della holding di poste in essere in violazione dei principi di corretta gestione societaria, ed erano CP_2
Co contrarie all'interesse imprenditoriale di . Co Quale ulteriore condotta rilevante ai sensi dell'art. 2497 cc, allegava che nel marzo 2017 Pt_1
CP_ aveva provveduto a rimborsare alla società fin un finanziamento fruttifero di iniziali euro
120.000,00, ed esponeva di avere appreso il fatto solo dalla lettura del bilancio al 31.12.2017. Co Premesso quanto sopra, deduceva che, a causa di tali condotte, si era trovata in stato di Pt_1 insolvenza ed era stata dichiarata fallita. CP_ ha dunque prospettato la responsabilità di Pt_1 Controparte_1 CP_6 [...]
e , quali compartecipi della holding di fatto del sig. Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
e della di lui famiglia, ed altresì la responsabilità di Euroventilatori International srl, e CP_2 CP_9
CP_ fin nonché di quali concorrenti nel fatto dannoso (le prime poiché beneficiarie Parte_4 della cessione, il secondo quale amministratore di IPA all'epoca dei fatti e autore materiale delle operazioni gestorie contestate in esecuzione delle direttive impartitegli da quest'ultima).
Ha quindi chiesto il risarcimento del danno diretto avente ad oggetto la perdita di redditività e al valore della propria partecipazione, che viene quantificato in euro 1.771.917, pari ad un finanziamento che Co essa stessa aveva versato nei confronti di e che non le era stato restituito, essendo stato ammesso al passivo, quale credito chirografario, per il minor importo di euro 1.044.060,00.
* * * CP_ Si sono costituiti i convenuti Controparte_2 Controparte_1 CP_6 [...]
CP_
, , CP_4 Controparte_3 Controparte_9 Controparte_15 rappresentati da un unico difensore, eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva di la quale, pur allegando di avere proposto l'azione del socio ex art. 2497 cc, avrebbe Pt_1 sostanzialmente fatto valere l'azione dei creditori, per la quale sussisteva la legittimazione esclusiva del curatore;
un tanto si evinceva dal fatto che il danno di cui chiedeva il risarcimento non era il Pt_1 danno diretto dato dalla lesione della redditività o del valore della sua partecipazione, ma il diverso
7 danno dato dal mancato recupero del proprio credito a titolo di finanziamento soci, e quindi la lesione di un diritto di credito.
I convenuti hanno in ogni caso contestato recisamente la domanda, adducendo che le deduzioni di parte attrice in ordine ai presupposti di cui all'art. 2497 cc erano del tutto generiche e comunque infondate e non provate. In particolare, dopo avere negato la stessa esistenza della holding di fatto e contestato sussistere alcuna attività di direzione e coordinamento, i convenuti hanno dedotto che le cessioni immobiliari di cui si doleva parte attrice erano avvenute ad un prezzo congruo, come dimostrato da una perizia di stima effettuata in epoca concomitante alla cessione e corroborato dal fatto che la stessa banca finanziatrice, creditrice ipotecaria, aveva dato assenso alla cancellazione dell'ipoteca; hanno poi CP_ osservato che il finanziamento rimborsato a in era un finanziamento fruttifero e pertanto non postergato, a differenza del finanziamento del socio Hanno poi eccepito che non ricorreva la Pt_1 condizione di cui all'art. 2497, terzo comma, cc, posto che parte attrice era stata insinuata al passivo quantomeno per una parte del credito e non aveva dimostrato non vi fossero risorse sufficienti per essere soddisfatta.
Hanno quindi chiesto il rigetto delle domande proposte nei loro confronti.
* * *
Si è costituito , eccependo anch'egli il difetto di legittimazione attiva di per Parte_4 Pt_1 le medesime ragioni prospettate dagli altri convenuti.
Ha poi eccepito la litispendenza o comunque la connessione oggettiva con altri procedimenti pendenti innanzi all'intestato tribunale e, in particolare;
- con l'azione ex art. 146 L. Fall proposta dal fallimento nei confronti dello stesso , ove Pt_4 venivano invocate le medesime condotte dannose allegate nel presente giudizio, e chiesto il risarcimento del danno ex art. 2486 cc, dato dalla lesione patrimoniale alla massa dei creditori, e comprensivo, dunque, del danno da mancata restituzione del finanziamento che chiedeva nell'ambito del Pt_1 presente procedimento;
- con la domanda proposta da nei confronti di ai sensi dell'art. 2395 cc, per averla Pt_1 Pt_4 indotta ad aderire all'aumento di capitale del 2016 illustrandole un bilancio falso.
Ha poi sollevato eccezione di compromesso, ai sensi dell'art. 50 dello statuto.
8 Ha poi contestato nel merito la domanda, proclamando la propria estraneità, ancorché a titolo di concorso, a qualsivoglia attività di direzione e coordinamento, i cui presupposti sono stati in ogni caso recisamente contestati;
ha affermato di avere agito secondo diligenza e professionalità, nel perseguimento dell'interesse sociale.
è stato poi autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice, Parte_4
, ed ha proposto, nei suoi confronti, domanda di manleva. Controparte_8
* * *
Si è costituita la terza chiamata, eccependo l'inoperatività della polizza e contestando, in fatto e in diritto, la domanda proposta nei confronti di . Pt_4
La causa è stata istruita solo documentalmente.
1. Sul difetto di legittimazione attiva di PA
L'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalle parti convenute è infondata, per le ragioni che seguono.
La "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore.
Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, che si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. Civ. n. 14468/2008). La legittimazione ad agire, quale condizione all'azione, è dunque da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'azione, essendo invece questione di merito quella attinente ai concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, alla fondatezza o meno delle prospettazione di chi agisce.
Ciò posto, va ora rilevato che, nel caso in esame, parte attrice, nell'atto introduttivo, dopo aver prospettato le condotte illecite ascritte all'ente controllante, ha affermato di chiedere il risarcimento del danno patito alla redditività della propria partecipazione sociale in conseguenza di tali condotte, così facendo chiaramente intendere la volontà di proporre l'azione del socio di cui all' art. 2497, primo
9 comma, prima parte, cc (cfr. ad es. pag. 2 e pagg. 17 – 19 dell'atto di citazione, ove si è soffermata sulla enunciazione del danno di cui chiede il risarcimento).
Il bene giuridico di cui l'attrice ha dunque chiesto il ristoro è quello previsto dall'art. 2497, primo comma, prima parte, cc ed è a tale oggetto che deve farsi riferimento nel valutare la legittimazione attorea.
La circostanza che nel prosieguo dell'atto introduttivo, abbia identificato detto danno in Pt_1 misura pari al finanziamento perduto, non induce il Tribunale ad una diversa qualificazione della domanda, posto che, sia in citazione (pag. 19), sia nella prima memoria ex art. 183, VI comma, n. l, cpc, parte attrice ha precisato che il riferimento al finanziamento perduto veniva introdotto come elemento di valutazione da sottoporre al Giudice ai fini della quantificazione del danno subito alla redditività della propria partecipazione societaria, danno che l'attrice assume debba essere necessariamente essere ricostruito, unitamente ad altri indici, mediante CTU tecnico – contabile.
La questione circa l'esatta consistenza e quantificazione del pregiudizio lamentato, il cui onere probatorio spetta indubbiamente a è dunque attinente alla fondatezza della domanda, e potrà Pt_1 condurre alla reiezione della pretesa risarcitoria nel merito, ove il Tribunale ritenga errato il criterio di liquidazione proposto da parte attrice ovvero ritenga la domanda non adeguatamente provata (cfr. in senso conforme, in fattispecie analoga alla presente, Trib. Milano, sent. n. 1560/2023)
Così qualificata l'azione, sussiste dunque la legittimazione ad agire di essendo pacifico, oltre Pt_1 che confermato dalla giurisprudenza più recente (Cass. Civ. n. 15196/2024), che la legittimazione esclusiva attribuita al curatore, dopo la dichiarazione di fallimento della società soggetta ad altrui direzione e coordinamento, riguarda solo la diversa azione dei creditori, come sancito dall'art. 2497, quarto comma, cc.
2. Sulla litispendenza.
Va poi rigettata l'eccezione di litispendenza sollevata dal convenuto , posto che, come già Pt_4 osservato dal Giudice istruttore nell'ordinanza del 20/05/2021, la presente azione si fonda su una causa petendi diversa rispetto agli altri giudizi già proposti, anche tra soggetti diversi, innanzi all'intestato
Tribunale; segnatamente, la prima domanda era stata promossa dal Fallimento RE Ponte Alto
10 ex art. 146 L. Fall nei confronti dell'amministratore , e la seconda da nei confronti Pt_4 PA di ai sensi dell'art. 2395 cod. civ., per fatti diversi. Pt_4
A ciò si aggiunga che parte attrice ha documentato che l'azione di responsabilità ex art. 146 l. fall è stata ceduta dal fallimento ad un soggetto terzo (cfr. doc. n. 30 ; ha poi allegato, sul punto non Pt_1 smentita, che la causa è stata successivamente cancellata dal ruolo, avendo peraltro lo stesso Pt_4 confermato di non esserne più parte (cfr. conclusioni rassegnate in data 06/05/2024).
La seconda domanda è invece stata definita con sentenza del 06.10.2021, ove l'intestato Tribunale si è dichiarato incompetente in favore del Collegio arbitrale, ma nulla è stato allegato circa l'eventuale prosecuzione del giudizio o della sua riassunzione innanzi all'organo competente, non ravvisandosi dunque allo stato la permanenza della situazione di litispendenza.
3. Sull'eccezione di incompetenza.
L'eccezione di incompetenza sollevata da è fondata. Parte_4
Va premesso che l'eccezione è stata proposta da parte convenuta per l'ipotesi, subordinata in rito, che il
Giudice ritenesse sussistere la legittimazione attiva di a proporre la domanda risarcitoria, Pt_1 ipotesi che il convenuto escludeva per la domanda ex art. 2497 cc -sul presupposto che avesse Pt_1 sostanzialmente esercitato l' azione del creditore- e che riteneva plausibile solo qualificando la domanda come proposta ex art 2476 cc ovvero ex art. 2395 cc.
Il convenuto fondava in ogni caso l'eccezione sull'assunto che la domanda attenesse ai rapporti sociali e pertanto la sua eccezione, dalla lettura complessiva della comparsa di costituzione e degli atti successivi, deve ritenersi estesa anche all'ipotesi in cui la domanda di sia sussunta nell'azione del socio ex Pt_1 art. 2497, primo comma, cc, come ben chiarito nella comparsa conclusionale.
Ciò premesso, va ora rilevato che l'art. 50 dello statuto di IPA così recita:
“qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero dovrà essere risolta da un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri tutti nominati dal Presidente dell'Ordine
[...] del Distretto nel cui ambito ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni CP_17 dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. …. ….Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori e componenti dell'Organo di Controllo ovvero quelle promosse nei loro confronti,
11 che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni Part del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n.5” (cfr. doc. n. 36 ago).
La clausola in esame deve essere intesa come riferita non solo alle ipotesi di responsabilità contrattuale derivanti dall'assunzione della carica di amministratore o di sindaco, ma anche a tutte le controversie che traggano origine dal rapporto societario ed abbiano ad oggetto diritti disponibili.
Tra queste va certamente compresa l'azione risarcitoria proposta dal socio ai sensi dell'art. 2497 cc, poiché la causa petendi (ossia il concorso del convenuto nei fatti attributi all'ente controllante) si Pt_4 fonda sul compimento di condotte poste in essere dall'amministratore, nell'esercizio della carica, e postula il risarcimento di diritti patrimoniali strettamente connessi alla posizione di socio.
In tal senso si è pronunciata, di recente, la suprema Corte, affermando che “La clausola compromissoria, contenuta nello statuto di una società, la quale preveda la devoluzione ad arbitri delle controversie connesse al contratto sociale, deve ritenersi estesa alla controversia riguardante il recesso del socio dalla società, alla domanda di accertamento dell'inadempimento dell'amministratore agli obblighi di comunicazione ai soci accomandanti del bilancio e del conto dei profitti e perdite, ai sensi dell'art. 2320, comma 3, c.c., e alla connessa domanda di condanna dell'amministratore al risarcimento del danno ex art. 2395 c.c., rientrando i correlativi diritti nella disponibilità del socio che se ne vanti titolare”
(Cass. civ. ord n. 15697/ 2019). Se è vero che tale pronuncia non menziona esplicitamente la domanda ex art. 2497 cc, ritiene il Tribunale che i principi ivi espressi possano attagliarsi al caso in esame, posto che la domanda proposta nei confronti di , seppur quale concorrente nel fatto lesivo attribuito Pt_4 ad un altro soggetto, trova la sua ragion d'essere nel rapporto societario.
La circostanza che la condotta contestata abbia ad oggetto la violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale, che parte attrice sostiene essere inderogabili, non rileva, poiché la presente causa non ha ad oggetto l'impugnativa della deliberazione di bilancio e nemmeno la tutela di interessi pubblicistici involgenti diritti indisponibili, ma riguarda la violazione di diritti patrimoniali del socio, pacificamente disponibili.
Dalla lettura delle conclusioni di parte convenuta emerge inoltre chiaramente che la chiamata in causa della propria Compagnia Assicuratrice è stata chiesta per la sola ipotesi in cui l'eccezione preliminare di incompetenza non venga accolta, non essendovi pertanto alcun ostacolo alla declaratoria di incompetenza.
12 In ragione di tutto quanto sin qui esposto, va dichiarata l'incompetenza del Tribunale adito in relazione alla domanda proposta da nei confronti di , in favore del Collegio PA Parte_4
Pa Arbitrale, da nominarsi ai sensi dell'art. 50 dello Statuto di IPA con conseguente assorbimento della domanda di manleva proposta nei confronti di . Controparte_8
L'attrice, soccombente, va condannata a rifondere le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del
DM 55/2014 e successive modifiche, in favore del convenuto.
In relazione alla terza chiamata, va ricordato che, secondo l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità, “In caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, purché non vi sia stata estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato” (Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 6144 del 07/03/2024).
Nel caso in esame, a fronte della documentazione prodotta dal convenuto e delle repliche da lui svolte alle eccezioni di inoperatività della polizza (si veda, a titolo meramente esemplificativo, il doc. n. 38, pag.
83, il quale, secondo parte attrice, ha ad oggetto l'estensione della polizza alla carica di amministratore di Co
e che sottende dunque una questione interpretativa non di pronta soluzione) ritiene il Tribunale che la chiamata in causa di non possa ritenersi, per quel che rileva ai fini delle spese, Pt_4 manifestamente infondata o arbitraria.
Da ciò consegue che parte attrice, secondo il principio di causalità, è tenuta a rifondere le spese anche nei confronti della terza chiamata, la cui citazione in giudizio è stata determinata dalla domanda attorea, che ha convenuto innanzi ad un Giudice incompetente. Pt_4
4. Sulle domande proposte nei confronti dei convenuti , Controparte_1 CP_3
[...] Controparte_4 Controparte_2 CP_5 CP_6 Controparte_9
, Euroventilatori International srl.
[...]
Venendo quindi al merito delle domande proposte nei confronti degli altri convenuti, osserva il
Tribunale che l'accoglimento dell'azione ex art. 2497 cc presuppone l'accertamento della pluralità di requisiti di seguito elencati:
- la sussistenza di una holding di fatto riconducibile alla figura di CP_2
13 C Co
- l'esercizio, da parte di tale ente, per il tramite di , socio di maggioranza di , di attività di direzione e coordinamento sulla controllata;
- l'accertamento che le condotte denunciate costituiscano espressione di tale attività di direzione e coordinamento e siano state poste in essere in violazione dei principi di corretta gestione imprenditoriale e in perseguimento dio un interesse proprio dell'ente o di soggetti terzi;
- l'esistenza e la quantificazione di un danno alla redditività o al valore della partecipazione sociale di eziologicamente riconducibile a tali condotte. Pt_1
Anche a voler prescindere dal dibattito dottrinale e giurisprudenziale circa la natura, contrattuale o extra contrattuale, dell'azione proposta, e a voler considerare il regime probatorio proprio dell'azione contrattuale, più favorevole a chi agisce, era certamente onere di parte attrice quello di allegare ed identificare in modo chiaro e specifico i presupposti della domanda, ed altresì di provare il titolo sul quale la domanda si fonda (ossia l'esercizio di attività di direzione coordinamento), il danno patito, e la sussistenza del nesso causale tra il danno e le condotte antigiuridiche attribuite ai convenuti (Cfr. in tal senso, Trib. Milano, sent. 2575/2016).
Ebbene, ritiene il Tribunale che tale onere non sia stato assolto.
Secondo l'indirizzo assunto dalla Suprema Corte, la holding di fatto di tipo personale può assumere anche la veste di una società di persone di fatto, composta dunque da due o più persone fisiche, ed esiste per il sol fatto di esser stata costituita tra i soci col fine della direzione unitaria delle società commerciali figlie, vale a dire per l'effettivo esercizio dell'attività di direzione e controllo esplicitamente considerata dagli artt. 2497 e seg. cod. civ., per essere stati i soci animati dall'intento di far operare le singole società eterodirette "come strumenti strategici per un interesse sovradimensionato", corrispondente all'interesse della (Cass. n. 5520 del 2017). Pt_7
L' di tipo personale (che abbia assunto la veste di società di fatto), agisce dunque in nome Pt_7 proprio per il perseguimento di un risultato economico da ottenersi attraverso l'attività svolta, professionalmente, con l'organizzazione ed il coordinamento dei fattori produttivi del proprio gruppo d'imprese. Deve trattarsi, cioè, di una stabile organizzazione volta a determinare l'indirizzo, il controllo ed il coordinamento di altre società (non limitandosi al mero esercizio dei poteri inerenti alla qualità di socio): il che, appunto, ne consente la configurabilità come un'autonoma impresa assoggettabile a
14 fallimento sia quando la suddetta attività si esplichi nella sola gestione del gruppo, sia quando abbia natura ausiliaria o finanziaria (cfr. , di nuovo, Cass. n. 5520 del 2017; nonché Cass civ n. 15346/2916,
Cass. n. 23334 del 2010; Cass. n. 3724 del 2003, Cass. n. 12113 del 2002).
In quest'ottica, allora, le società coordinate devono risultare destinate a realizzare un medesimo scopo economico non corrispondente con quello proprio ed autonomo di ciascuna di queste esse, né coincidente con un mero godimento degli utili eventualmente prodotti dalle medesime. Peraltro, se è pacifico che, in caso di attività di direzione e coordinamento abusiva, l'holder miri a realizzare un fine di lucro tendenzialmente distinto da quello perseguito dalle singole società eterodirette, esso può, tuttavia, anche coincidere con quest'ultimo, allorquando il profitto conseguito rifluisce nel patrimonio dell'imprenditore capogruppo. Non occorre, per converso, che l'attività di direzione risulti idonea a far conseguire al gruppo vantaggi economici diversi ed ulteriori rispetto a quelli realizzabili in mancanza dell'opera di coordinamento, né che le attività di servizi realizzate dall'holder disvelino un'economicità autonoma rispetto a quella propria delle attività svolte dalle società controllate. (Cfr., in tal senso, Cass. civ n. 4784/2023).
Trattandosi di società occulta, l'esistenza della stessa non può essere ricercata nelle risultanze formali dei pubblici registri, ma è dimostrata alla presenza di alcuni elementi sintomatici individuati dalla dottrina e giurisprudenza, quali , a titolo esemplificativo, l'identità (anche parziale) delle compagini sociali e delle sedi delle società eterodirette;
la presenza dei soci della di fatto, con funzione di gestione, nelle Pt_7 medesime società; la identità dell'oggetto sociale tra le società del gruppo;
l'esistenza di rapporti infragruppo quali ad esempio, cessioni di ramo aziendale;
finanziamenti infragruppo o spostamenti di flussi di denaro intercorsi tra le tre società appartenenti al gruppo. Si deve tuttavia trattare di indizi sufficientemente circostanziati e dotati di un indice di serietà tale da poter dimostrare, complessivamente mente valutati, l'esistenza della holding.
* * *
Nel caso in esame ritiene il Tribunale che le deduzioni di parte attrice siano oltremodo generiche e, in ogni caso, insufficienti a dimostrare l'esistenza di una holding di fatto, per le ragioni che si vanno ad esporre.
15 nel proprio atto introduttivo, ha allegato che si sarebbe trattato di una holding riconducibile Pt_1 sostanzialmente a e ai suoi familiari (cfr. pag. 12 13), senza tuttavia individuare in Controparte_2 modo specifico il ruolo assunto nella dagli altri componenti della famiglia. Pt_7
A sostegno delle proprie allegazioni, parte attrice si è limitata ad evidenziare che era Controparte_2 titolare di partecipazioni societarie, direttamente o indirettamente, in tutte le società coinvolte, e ad allegare che lo stesso o i membri della sua famiglia, rivestivano la carica di amministratore nelle CP_2 società stesse.
Ha prodotto uno schema dal quale si evincerebbero i vari legami tra le società asseritamente riconducibili a ed i suoi congiunti o familiari (doc. n. 3). Controparte_2
Da tale prospetto emerge una sorta di costellazione di società, partecipate, in misura più o meno rilevante, da uno o più soggetti appartenenti alla famiglia ma anche da soggetti terzi. CP_2
Ebbene, ritiene il Tribunale che tali allegazioni non possano ritenersi sufficienti a sostenere che tali società, pur avendo dei soci in comune, appartengano ad una società di fatto che svolga il ruolo di ed eserciti attività di direzione e coordinamento del gruppo asseritamente formato dalle società Pt_7 stesse.
Nulla è stato infatti allegato circa di altri elementi sintomatici dell'esistenza di un gruppo societario, quali l'identità di oggetto sociale, la comunanza di sede l'esistenza di significativi rapporti contrattuali ed economici o flussi di denaro infragruppo, o di altri indici dell'esistenza di una politica di gruppo o di un interesse superiore, proprio della holding e distinto da quello delle società appartenenti al gruppo.
Nemmeno vi è concreta allegazione, prima ancora che idonea prova, che e la di lui Controparte_2 famiglia esercitassero attività di direzione e coordinamento sulle varie società del presunto gruppo e tantomeno, tramite , sulla società fallita. Controparte_1
Va ricordato che le caratteristiche qualificanti l'attività eterodirezione (che non trova una espressa definizione legislativa) non possono desumersi dalla mera gestione di diverse imprese societarie o dalla titolarità di diverse partecipazioni sociali, essendo comunque necessaria, per la realizzazione della fattispecie, la sistematicità di condotte di direzione e coordinamento. Il concetto di direzione e coordinamento costituisce infatti un quid pluris rispetto al concetto di controllo societario ex art. 2359 cc e non si esaurisce in esso, essendo espressione di un potere di ingerenza più intenso, consistente nel
16 flusso costante di istruzioni impartite dalla società controllante e trasposte all'interno delle decisioni assunte dagli organi della controllata, aventi ad oggetto momenti significativi della vita della società etero diretta.
Segnatamente, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza formatasi in materia ,
“l'attività di direzione consiste nell'esercizio di una pluralità sistematica e costante atti di indirizzo idonei ad incidere sulle decisioni gestorie dell'impresa ossia sulle scelte strategiche ed operative di carattere finanziario, industriale, commerciale che attengono alla conduzione degli affari sociali“(Trib. Milano 10.11.2014).
Non bastano dunque singoli e sporadici atti di esercizio del controllo;
non basta l'espressione del diritto di voto in assemblea: una relazione di controllo rende possibile l'esercizio di attività di direzione e coordinamento in sé lecita, ma non è detto che ove vi sia controllo ricorra sempre anche la eterodirezione.
Richiamando quanto autorevolmente espresso dalla giurisprudenza di merito,“Vi deve essere qualcosa di più del controllo statico, superandosi la tesi della coincidenza tra controllo e gruppo e richiedendosi che l'influenza dominante potenziale sia concretamente esercitata incidendo sulle principali funzioni gestorie delle società eterodirette: quindi, una pluralità di atti in un contesto di sistematico e duraturo coordinamento gestionale ove il coordinamento enfatizza la pluralità degli interessi dei diversi soggetti giuridici considerati” ( Trib Roma 21.06.2023).
Ne discende che la presunzione di cui all'art. 2497 sexies cc soccorre il regime probatorio in punto soggezione ad altrui attività di direzione e coordinamento ma non vale ad imputare alla holding ogni diminuzione del valore e della redditività delle partecipazioni societarie, essendo necessario assolvere agli oneri di allegazione e prova in merito all'esistenza delle direttive pregiudizievoli e della violazione dei doveri di corretta gestione societaria e imprenditoriale.
Ciò posto in linea generale, tornando al caso in esame va rilevato che RE LO (IM) risulta partecipata in pari quote da , e nessuno dei quali detiene una CP_4 Parte_8 Parte_9 partecipazione di controllo ex art. 2359 n. 1 cc , non potendo dunque nemmeno operare, nei rapporti C tra i soci di e la società stessa, la presunzione di cui all'art. 2497 sexies cpc. In difetto di qualsivoglia C allegazione specifica circa il ruolo di direzione unitaria assunta congiunta da soci di sulla società C partecipata, non può dunque sostenersi che sia sottoposta ad attività di direzione e coordinamento
17 C da parte di un ente superiore, dato dalla holding costituita dalla famiglia e tantomeno che CP_2 abbia agito, in concorso con detta holding, nel perseguimento dell'interesse delle società del gruppo,
Ritiene inoltre il Tribunale che, alla luce della genericità delle allegazioni di parte attrice e degli elementi C addotti da parte convenuta, possa escludersi che il socio di controllo esercitasse attività di direzione Co e coordinamento sulla partecipata , potendosi dunque ritenere superata la presunzione di cui all'art. 2497 sexies cc. Co In tal senso, va osservato, in primo luogo che la società , dal 2013, era amministrata da Parte_4
, soggetto terzo rispetto alla famiglia e ai soci di , nominato
[...] CP_2 Controparte_1 dall'assemblea quando deteneva una partecipazione pari al 49,43% del capitale sociale e Pt_1
il 38,44%; (cfr. Verbale 27.12.2013 - doc. n. 4 di parte convenuta-). Controparte_1
Può dunque desumersi che la scelta dell'amministratore sia stata condivisa da tutti i soci e non sia espressione del volere di , che ha acquistato il pacchetto di maggioranza solo Controparte_1 successivamente.
Non sono stati allegati concreti elementi che inducano a ritenere che l'amministratore fosse sottoposto a continue e sistematiche direttive o ad atti di indirizzo da parte del socio di controllo.
Inoltre, le vendite immobiliari di cui si duole parte attrice sono solo due, avvenute peraltro in epoca in cui la società era sottoposta a liquidazione, donde le operazioni contestate sono del tutto compatibili con l'oggetto sociale e con l'ottica liquidatoria della società e non possono essere ricondotte ad una strategia di svuotamento immobiliare proveniente dal socio di maggioranza. Co Va poi rilevato che, nel corso della sua attività, ha proceduto a cedere immobili sociali non solo a Per_ società riconducibili alla famigli ma anche alla famiglia , seguendo il medesimo modus CP_2 operandi.
Si fa riferimento alla vendita del 5 Aprile 2016 ( cf. doc. n. 12 e 13 delle convenute), preceduta anch'essa da una perizia che ha comportato una svalutazione immobiliare generante una minusvalenza nel bilancio, redatta da parte del medesimo professionista che ha redatto le perizie funzionali alle vendite contestate da parte attrice, della cui terzietà non vi sono ragioni di dubitare.
18 La circostanza che le due operazioni contestate non siano state deliberate dall'assemblea, anziché indebolire la tesi della convenuta, la rafforza, posto che esclude un diretto intervento del socio di controllo nelle scelte gestorie.
Il quadro probatorio porta dunque ad escludere che il socio di controllo esercitasse attività di eterodirezione sulla società controllata.
Quanto, poi al finanziamento restituito da , deve rilevarsi che la restituzione è avvenuta in Pt_4
CP_ Co favore di fin, che era socia di ma non di;
inoltre, a differenza dei Controparte_1 finanziamenti soci di cui lamenta la mancata restituzione, si trattava di un finanziamento Pt_1
Co fruttifero, produttivo quindi di interessi a carico di (cfr. doc. n. 14 parte convenuta).
Non si vede dunque quale potrebbe essere il trattamento sfavorevole subito dal socio e Pt_1 nemmeno può ritenersi che tale condotta appaia riconducibile ad una strategia del socio di maggioranza e tantomeno contraria all'interesse imprenditoriale.
In ragione di tutto quanto sin qui esposto, le domande proposte da contro i convenuti Pt_1
, Euroventilatori International srl, Controparte_1 Parte_4 Controparte_2
CP_
, , vanno
[...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_9 CP_6 rigettate. va condannata a rifondere, in favore dei convenuti, le spese di lite, che si liquidano secondo i Pt_1 valori medi, salvo per la fase istruttoria, ridotta del 50% in ragione della natura documentale della causa, con un aumento del 20% in ragione della difesa di pluralità di parti.
Non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta dai convenuti ex art. 96 cpc, non ravvisandosi profili di mala fede o colpa grave, attesa la complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda od eccezione respinta o disattesa, così provvede:
- Dichiara l'incompetenza del Tribunale adito sulla domanda proposta da nei confronti di PA
, in favore del Collegio Arbitrale, da nominarsi ai sensi dell'art. 50 dello Statuto di Parte_4
con conseguente assorbimento della domanda di manleva proposta nei confronti di Pt_10 [...]
; CP_8
19 - Rigetta le domande proposte nei confronti degli altri convenuti;
- Condanna a rifondere, in favore di e di , le spese di PA Parte_4 Controparte_8 lite, che liquida in euro 22.426,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e cpa, in favore di ciascuna parte;
- Condanna a rifondere, in favore di , PA Controparte_1 Parte_4
Euroventilatori International srl, , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 [...]
CP_
, le spese di lite, che liquida in complessivi euro 26.911,00 per Controparte_9 CP_6 compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e cpa
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Lisa Torresan dott. Innocenza Vono
20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Innocenza Vono Presidente dott.ssa Lisa Torresan Giudice relatore dott. Fabio Doro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5763/2020 promossa da:
rappr e dif. dall'Avv. PEZZIN GIOVANNI elettivamente domiciliata come da PA procura in atti presso l'indirizzo pec giusta procura in atti Email_1
- parte attrice - contro
, Controparte_1 Controparte_2 CP_3
,
[...] Controparte_4 CP_5 CP_6 Controparte_7
, tutti rappr. e dif. dall'Avv. Parte_2 CP_5 Parte_3
GIGLIOTTI SAVERIO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Vicenza, Strada di Casale n.
98
, rappr e dif . dagli avv. Federico Casa e Fabio Sebastiano e con domicilio Parte_4 eletto presso lo studio dell'avv. Silvia Rosina in Mestre-Venezia, alla via Mestrina n. 6,
- convenuti - con la chiamata in causa di
1 rappr. e dif. dall'Avv. CHERSEVANI PAOLO MARIA ed elettivamente Controparte_8 domiciliata presso il di lui studio in Venezia – Mestre, Piazza Ferretto n. 4
- terza chiamata -
Conclusioni di parte attrice
- Respingere integralmente le domande ed eccezioni, anche preliminari di tutte le parti convenute, per i motivi esposti e perché infondate in fatto e in diritto;
- accertare e dichiarare la responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2497 c.c. dei convenuti tutti verso il socio in persona del legale rappresentante pro tempore, per i fatti tutti commissivi ed PA omissivi quali indicati in atti e per gli ulteriori che dovessero emergere in istruttoria;
- condannare conseguentemente i convenuti tutti, in solido tra loro ovvero secondo il grado di accertata responsabilità, a risarcire a in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, il danno PA da detti fatti derivato, liquidandone l'ammontare nella somma complessiva che si indica fin da ora di €
1.969.266,20 o in quella comunque diversa anche superiore che si determinerà in corso di causa;
- condannare i convenuti a risarcire interessi e rivalutazione monetaria;
- condannare i convenuti a rifondere all'attrice in persona del proprio legale rappresentante PA pro tempore gli oneri del giudizio.
In via istruttoria: ai sensi dell'art. 210 cpc, si chiede:
- Ordinarsi a Euroventilatori International s.r.l. di esibire il o i contratti di locazione in essere alla data di acquisto degli immobili (17/2/2017) e disporsi l'acquisizione degli stessi;
CP_
- ordinarsi a di di esibire il o i contratti di locazione in essere alla data di acquisto Parte_3 degli immobili (2/5/2017) e disporsi l'acquisizione degli stessi, disporsi CTU sul seguente quesito:
- esaminati gli atti e i documenti di causa, acquisiti i documenti di cui all'istanza ex art. 210 c.p.c., accerti il CTU, considerati i valori degli immobili di cui alle perizie del geom. , e considerati i valori Per_1 contabili, e i prezzi di cessione, accerti e quantifichi la perdita patrimoniale, economica, subita dalla società a seguito delle cessioni intervenute nel 2017 e dei rimborsi finanziamenti, Parte_5 accerti e quantifichi il pregiudizio subito a seguito del mancato incasso dei canoni di locazione, e, in ogni
2 caso accerti e quantifichi il pregiudizio arrecato alla redditività e al valore della partecipazione sociale di a seguito dei fatti contestati, e determini per ogni fatto la quota di danno cagionato;
PA
- infine, respingersi le istanze istruttorie avverse.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove e/o comunque modificate dalle controparti e si chiede che vengano assegnati i termini massimi di legge ex art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle relative memorie di replica.
Conclusioni dei convenuti , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
CP_
, Euroventilatori International srl, CP_4 CP_6 Controparte_9
Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis,
- dichiarare che l'attrice è priva della legittimazione attiva ovvero della titolarità dell'azione esercitata e pertanto dichiarare inammissibile l'azione svolta,
e comunque
- rigettare nel merito tutte le domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto con conseguente condanna al pagamento delle spese, competenze e onorari del presente giudizio, con aggravio ex art. 96
u.c. c.p.c.
In via istruttoria:
- si chiede l'ammissione della prova sui capitoli da 1 a 3 di cui alla memoria 183 n. 2 c.p.c.
1. le predette vendite sono state realizzate dopo diversi tentativi infruttuosi sul libero mercato;
Co
2. l'organo amministrativo di si rivolse ad un advisor specializzato, di Milano, il quale già CP_11 nell'anno 2013 metteva in luce la estrema difficoltà di collocare sul mercato i beni di una siffatta iniziativa immobiliare nello specifico contesto vicentino (doc. 20); Co
3. nel marzo 2015, stipulò con l'esperto immobiliare, sig. un contratto di Persona_2
Co consulenza avente ad oggetto, tra l'altro, la vendita delle unità immobiliari del complesso , e furono fatti reiterati, pluriennali, tentativi infruttuosi di vendita delle unità immobiliari del , ivi Controparte_12 comprese le unità compravendute poi con i negozi de quo agitur. con i testi e . Persona_2 Testimone_1
3 - si chiede venga ordinata l'esibizione della cessione del credito giudiziario azionato dal fallimento IPA nei confronti dell'organo amministrativo, finalizzata a comprendere se vi sia stata una transazione della quale possano, senza nulla riconoscere, approfittare i convenuti.
Conclusioni di : Parte_4
Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis
1) per le ragioni di cui in atti, dichiarare l'inammissibilità delle domande formulate da nei PA confronti del dott. e/o la carenza di legittimazione attiva di per quanto occorrer
Pt_4 Pt_1 possa, comunque dichiararsi la litispendenza e/o connessione oggettiva dell'azione proposta dalla curatela Ipa nei confronti di ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 l.fall. (Tribunale delle Imprese
Pt_4 di Venezia, R.G. n. 7185/2019, Giudice dottor Boccuni – oggi in tale giudizio il dott. non è
Pt_4 più parte) nonché la litispendenza e/o connessione soggettiva dell'azione proposta da PA sempre nei confronti di (Tribunale delle Imprese di Venezia, R.G. n. 12757/2019, Giudice
Pt_4 dott.ssa Torresan – giudizio già concluso con sentenza del 6.10.2021);
2) in via subordinata sub 1), accertata la validità e applicabilità alla presente controversia della clausola compromissoria prevista dall'art. 50 dello statuto di Ipa, accertare e dichiarare l'incompetenza del
Tribunale adìto in favore del Collegio arbitrale;
3) in ogni caso, rigettare tutte le domande attoree, in quanto inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto per tutto quanto esposto negli atti di causa;
4) nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande formulate dall'attrice in ogni caso: - accertare la validità e l'efficacia della polizza assicurativa n. n. 254606926 r.c. professionale in atti e conseguentemente condannare
Conclusioni della terza chiamata
Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Venezia:
Nel merito: a) respingere, per i motivi dedotti, la domanda risarcitoria formulata nei PA confronti del dott. , poiché infondata, in fatto ed in diritto, e non provata, e per gli Parte_4 effetti respingere la domanda di garanzia formulata da quest'ultimo nei confronti di;
Controparte_8
4 b) accertata la non operatività, nel caso in esame, della polizza assicurativa n. 254606926 stipulata dal dott. con , rigettare la domanda di garanzia dallo stesso formulata Parte_4 Controparte_8 perché infondata, in fatto ed in diritto;
c) accertata la non operatività, nel caso in esame, della polizza assicurativa n. 350493344 stipulata dal dott. con , rigettare la domanda di garanzia dallo stesso formulata Parte_4 Controparte_8 perché infondata, in fatto ed in diritto;
Nel merito in via subordinata: a) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di garanzia formulata dal dott. , dichiarare tenuta a garantire lo stesso nei Parte_4 Controparte_8 limiti contrattualmente previsti della polizza n. 254606926 ed in particolare entro il limite del massimale di € 5.000.000,00 per ogni sinistro ed in ogni caso decurtare da quanto eventualmente dovuto lo scoperto del 10%, con un minimo assoluto dell'1 per mille del massimale annuo di polizza per ogni terzo danneggiato e comunque non inferiore ad euro 5.000,00, nonché, a secondo rischio rispetto alla polizza n. 254606926, dichiarare tenuta a garantire lo stesso nei limiti Controparte_8 contrattualmente previsti della polizza n. 350493344 ed in particolare entro il limite del massimale di €
500.000,00.
Nel merito in via ulteriormente subordinata: accertare e dichiarare il grado responsabilità ascrivibile al dott. nella causazione dei danni ex adverso lamentati, per gli effetti dichiarare tenuta Parte_4
a tenere indenne il proprio assicurato nei limiti del grado di responsabilità allo stesso Controparte_8 ascrivibile, di cui si chiede venga dichiarata in maniera espressa la percentuale, ed in ogni caso dichiarare tenuta a garantire il proprio assicurato entro i limiti delle polizza contrattualmente Controparte_8 previsti.
In ogni caso: spese di lite integralmente rifuse.
Ragioni della decisione Co
professatasi socia di (di seguito ), ha evocato in giudizio i PA Parte_6 convenuti in epigrafe indicati proponendo, nei loro confronti, azione di responsabilità ex art. 2497, primo comma, cc. Co A fondamento della domanda, parte attrice, dopo avere esposto che è stata dichiarata fallita dal
Tribunale di Vicenza con sentenza n. 43/2018 del 04/06/2018, ha precisato che, prima del fallimento,
5 la compagine sociale risultava composta da (30,35%), -di seguito Pt_1 Controparte_1
C anche - (63,75%) e (5,9%) e che l'amministrazione era stata attribuita, dal Controparte_14
27/12/2013, all'Amministratore UN , poi divenuto anche liquidatore con atto del Parte_4
26/07/2018; l'oggetto sociale era dato dalla costruzione, ristrutturazione, manutenzione di immobili e gestione immobiliare in generale;
il principale progetto della società riguardava costruzione di un immobile denominato , in Vicenza. Controparte_12
Premesso quanto sopra, parte attrice adduceva che la gestione di specialmente nell'ultimo Pt_1 periodo, era stata finalizzata ad avvantaggiare il socio di maggioranza, il cui capitale sociale era detenuto, CP_ con pari quote, dalle sorelle e e da a sua volta partecipata al CP_3 Controparte_4 CP_6
10% dal fratello di e , il quale ne era anche usufruttuario CP_3 CP_4 Controparte_2 al 60%, oltre che amministratore unico.
Dopo aver esposto che era riconducibile alla una holding di fatto, Controparte_1
Co sostanzialmente del sig. e dei suoi familiari, allegava che la gestione di Controparte_2 Pt_1 era stata preordinata a svuotare la società stessa, mediante cessione dei suoi più importanti assets, C nell'interesse esclusivo di della di lui famiglia, nonché di e società del c.d. Controparte_2
“Gruppo Peretti”, in danno alla società fallita e agli altri soci.
In particolare, esponeva che, nel corso dell'esercizio 2015, si erano verificate delle significative perdite, determinate dalla svalutazione del patrimonio immobiliare garantito da ipoteca, a causa delle quali, in data 27.04.2016, la società aveva deliberato di azzerare completamente il capitale sociale e ricostruirlo ad euro 10.000,00; in tale occasione, aveva versato la quota di propria competenza e sottoscritto Pt_1 le quote rimaste inoptate;
l'anno seguente si erano verificate nuove perdite e dunque era stata convocata, in data 21.04.2017, l'assemblea per l'assunzione dei provvedimenti previsti dagli art. 2482 ter e ss cc, più volte rinviata o andata deserta e tenutasi, in quarta convocazione, il 26.07.2017; all'esito di detta assemblea, la società era stata messa in liquidazione. Solo in tale occasione, aveva appreso che, Pt_1
Co nel mese di febbraio 2017, la parte più rilevante del compendio immobiliare di era stata ceduta a società riconducibili a ad un prezzo largamente inferiore a quello risultante da una perizia CP_2 di stima del 2015, senza che di ciò fosse stato informato il socio di minoranza e senza operare le adeguate svalutazioni nelle relative poste di bilancio;
inoltre, nel corso di tale assemblea non Pt_1
6 era stata informata che, nel maggio 2017, era stato venduto anche un altro immobile, anch'esso a condizioni inique, ad altra società riconducibile a CP_2
A detta di parte attrice, tali condotte costituivano espressione dell'attività di direzione e coordinamento della holding di poste in essere in violazione dei principi di corretta gestione societaria, ed erano CP_2
Co contrarie all'interesse imprenditoriale di . Co Quale ulteriore condotta rilevante ai sensi dell'art. 2497 cc, allegava che nel marzo 2017 Pt_1
CP_ aveva provveduto a rimborsare alla società fin un finanziamento fruttifero di iniziali euro
120.000,00, ed esponeva di avere appreso il fatto solo dalla lettura del bilancio al 31.12.2017. Co Premesso quanto sopra, deduceva che, a causa di tali condotte, si era trovata in stato di Pt_1 insolvenza ed era stata dichiarata fallita. CP_ ha dunque prospettato la responsabilità di Pt_1 Controparte_1 CP_6 [...]
e , quali compartecipi della holding di fatto del sig. Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
e della di lui famiglia, ed altresì la responsabilità di Euroventilatori International srl, e CP_2 CP_9
CP_ fin nonché di quali concorrenti nel fatto dannoso (le prime poiché beneficiarie Parte_4 della cessione, il secondo quale amministratore di IPA all'epoca dei fatti e autore materiale delle operazioni gestorie contestate in esecuzione delle direttive impartitegli da quest'ultima).
Ha quindi chiesto il risarcimento del danno diretto avente ad oggetto la perdita di redditività e al valore della propria partecipazione, che viene quantificato in euro 1.771.917, pari ad un finanziamento che Co essa stessa aveva versato nei confronti di e che non le era stato restituito, essendo stato ammesso al passivo, quale credito chirografario, per il minor importo di euro 1.044.060,00.
* * * CP_ Si sono costituiti i convenuti Controparte_2 Controparte_1 CP_6 [...]
CP_
, , CP_4 Controparte_3 Controparte_9 Controparte_15 rappresentati da un unico difensore, eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva di la quale, pur allegando di avere proposto l'azione del socio ex art. 2497 cc, avrebbe Pt_1 sostanzialmente fatto valere l'azione dei creditori, per la quale sussisteva la legittimazione esclusiva del curatore;
un tanto si evinceva dal fatto che il danno di cui chiedeva il risarcimento non era il Pt_1 danno diretto dato dalla lesione della redditività o del valore della sua partecipazione, ma il diverso
7 danno dato dal mancato recupero del proprio credito a titolo di finanziamento soci, e quindi la lesione di un diritto di credito.
I convenuti hanno in ogni caso contestato recisamente la domanda, adducendo che le deduzioni di parte attrice in ordine ai presupposti di cui all'art. 2497 cc erano del tutto generiche e comunque infondate e non provate. In particolare, dopo avere negato la stessa esistenza della holding di fatto e contestato sussistere alcuna attività di direzione e coordinamento, i convenuti hanno dedotto che le cessioni immobiliari di cui si doleva parte attrice erano avvenute ad un prezzo congruo, come dimostrato da una perizia di stima effettuata in epoca concomitante alla cessione e corroborato dal fatto che la stessa banca finanziatrice, creditrice ipotecaria, aveva dato assenso alla cancellazione dell'ipoteca; hanno poi CP_ osservato che il finanziamento rimborsato a in era un finanziamento fruttifero e pertanto non postergato, a differenza del finanziamento del socio Hanno poi eccepito che non ricorreva la Pt_1 condizione di cui all'art. 2497, terzo comma, cc, posto che parte attrice era stata insinuata al passivo quantomeno per una parte del credito e non aveva dimostrato non vi fossero risorse sufficienti per essere soddisfatta.
Hanno quindi chiesto il rigetto delle domande proposte nei loro confronti.
* * *
Si è costituito , eccependo anch'egli il difetto di legittimazione attiva di per Parte_4 Pt_1 le medesime ragioni prospettate dagli altri convenuti.
Ha poi eccepito la litispendenza o comunque la connessione oggettiva con altri procedimenti pendenti innanzi all'intestato tribunale e, in particolare;
- con l'azione ex art. 146 L. Fall proposta dal fallimento nei confronti dello stesso , ove Pt_4 venivano invocate le medesime condotte dannose allegate nel presente giudizio, e chiesto il risarcimento del danno ex art. 2486 cc, dato dalla lesione patrimoniale alla massa dei creditori, e comprensivo, dunque, del danno da mancata restituzione del finanziamento che chiedeva nell'ambito del Pt_1 presente procedimento;
- con la domanda proposta da nei confronti di ai sensi dell'art. 2395 cc, per averla Pt_1 Pt_4 indotta ad aderire all'aumento di capitale del 2016 illustrandole un bilancio falso.
Ha poi sollevato eccezione di compromesso, ai sensi dell'art. 50 dello statuto.
8 Ha poi contestato nel merito la domanda, proclamando la propria estraneità, ancorché a titolo di concorso, a qualsivoglia attività di direzione e coordinamento, i cui presupposti sono stati in ogni caso recisamente contestati;
ha affermato di avere agito secondo diligenza e professionalità, nel perseguimento dell'interesse sociale.
è stato poi autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice, Parte_4
, ed ha proposto, nei suoi confronti, domanda di manleva. Controparte_8
* * *
Si è costituita la terza chiamata, eccependo l'inoperatività della polizza e contestando, in fatto e in diritto, la domanda proposta nei confronti di . Pt_4
La causa è stata istruita solo documentalmente.
1. Sul difetto di legittimazione attiva di PA
L'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalle parti convenute è infondata, per le ragioni che seguono.
La "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore.
Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, che si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. Civ. n. 14468/2008). La legittimazione ad agire, quale condizione all'azione, è dunque da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'azione, essendo invece questione di merito quella attinente ai concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, alla fondatezza o meno delle prospettazione di chi agisce.
Ciò posto, va ora rilevato che, nel caso in esame, parte attrice, nell'atto introduttivo, dopo aver prospettato le condotte illecite ascritte all'ente controllante, ha affermato di chiedere il risarcimento del danno patito alla redditività della propria partecipazione sociale in conseguenza di tali condotte, così facendo chiaramente intendere la volontà di proporre l'azione del socio di cui all' art. 2497, primo
9 comma, prima parte, cc (cfr. ad es. pag. 2 e pagg. 17 – 19 dell'atto di citazione, ove si è soffermata sulla enunciazione del danno di cui chiede il risarcimento).
Il bene giuridico di cui l'attrice ha dunque chiesto il ristoro è quello previsto dall'art. 2497, primo comma, prima parte, cc ed è a tale oggetto che deve farsi riferimento nel valutare la legittimazione attorea.
La circostanza che nel prosieguo dell'atto introduttivo, abbia identificato detto danno in Pt_1 misura pari al finanziamento perduto, non induce il Tribunale ad una diversa qualificazione della domanda, posto che, sia in citazione (pag. 19), sia nella prima memoria ex art. 183, VI comma, n. l, cpc, parte attrice ha precisato che il riferimento al finanziamento perduto veniva introdotto come elemento di valutazione da sottoporre al Giudice ai fini della quantificazione del danno subito alla redditività della propria partecipazione societaria, danno che l'attrice assume debba essere necessariamente essere ricostruito, unitamente ad altri indici, mediante CTU tecnico – contabile.
La questione circa l'esatta consistenza e quantificazione del pregiudizio lamentato, il cui onere probatorio spetta indubbiamente a è dunque attinente alla fondatezza della domanda, e potrà Pt_1 condurre alla reiezione della pretesa risarcitoria nel merito, ove il Tribunale ritenga errato il criterio di liquidazione proposto da parte attrice ovvero ritenga la domanda non adeguatamente provata (cfr. in senso conforme, in fattispecie analoga alla presente, Trib. Milano, sent. n. 1560/2023)
Così qualificata l'azione, sussiste dunque la legittimazione ad agire di essendo pacifico, oltre Pt_1 che confermato dalla giurisprudenza più recente (Cass. Civ. n. 15196/2024), che la legittimazione esclusiva attribuita al curatore, dopo la dichiarazione di fallimento della società soggetta ad altrui direzione e coordinamento, riguarda solo la diversa azione dei creditori, come sancito dall'art. 2497, quarto comma, cc.
2. Sulla litispendenza.
Va poi rigettata l'eccezione di litispendenza sollevata dal convenuto , posto che, come già Pt_4 osservato dal Giudice istruttore nell'ordinanza del 20/05/2021, la presente azione si fonda su una causa petendi diversa rispetto agli altri giudizi già proposti, anche tra soggetti diversi, innanzi all'intestato
Tribunale; segnatamente, la prima domanda era stata promossa dal Fallimento RE Ponte Alto
10 ex art. 146 L. Fall nei confronti dell'amministratore , e la seconda da nei confronti Pt_4 PA di ai sensi dell'art. 2395 cod. civ., per fatti diversi. Pt_4
A ciò si aggiunga che parte attrice ha documentato che l'azione di responsabilità ex art. 146 l. fall è stata ceduta dal fallimento ad un soggetto terzo (cfr. doc. n. 30 ; ha poi allegato, sul punto non Pt_1 smentita, che la causa è stata successivamente cancellata dal ruolo, avendo peraltro lo stesso Pt_4 confermato di non esserne più parte (cfr. conclusioni rassegnate in data 06/05/2024).
La seconda domanda è invece stata definita con sentenza del 06.10.2021, ove l'intestato Tribunale si è dichiarato incompetente in favore del Collegio arbitrale, ma nulla è stato allegato circa l'eventuale prosecuzione del giudizio o della sua riassunzione innanzi all'organo competente, non ravvisandosi dunque allo stato la permanenza della situazione di litispendenza.
3. Sull'eccezione di incompetenza.
L'eccezione di incompetenza sollevata da è fondata. Parte_4
Va premesso che l'eccezione è stata proposta da parte convenuta per l'ipotesi, subordinata in rito, che il
Giudice ritenesse sussistere la legittimazione attiva di a proporre la domanda risarcitoria, Pt_1 ipotesi che il convenuto escludeva per la domanda ex art. 2497 cc -sul presupposto che avesse Pt_1 sostanzialmente esercitato l' azione del creditore- e che riteneva plausibile solo qualificando la domanda come proposta ex art 2476 cc ovvero ex art. 2395 cc.
Il convenuto fondava in ogni caso l'eccezione sull'assunto che la domanda attenesse ai rapporti sociali e pertanto la sua eccezione, dalla lettura complessiva della comparsa di costituzione e degli atti successivi, deve ritenersi estesa anche all'ipotesi in cui la domanda di sia sussunta nell'azione del socio ex Pt_1 art. 2497, primo comma, cc, come ben chiarito nella comparsa conclusionale.
Ciò premesso, va ora rilevato che l'art. 50 dello statuto di IPA così recita:
“qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero dovrà essere risolta da un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri tutti nominati dal Presidente dell'Ordine
[...] del Distretto nel cui ambito ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni CP_17 dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. …. ….Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori e componenti dell'Organo di Controllo ovvero quelle promosse nei loro confronti,
11 che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni Part del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n.5” (cfr. doc. n. 36 ago).
La clausola in esame deve essere intesa come riferita non solo alle ipotesi di responsabilità contrattuale derivanti dall'assunzione della carica di amministratore o di sindaco, ma anche a tutte le controversie che traggano origine dal rapporto societario ed abbiano ad oggetto diritti disponibili.
Tra queste va certamente compresa l'azione risarcitoria proposta dal socio ai sensi dell'art. 2497 cc, poiché la causa petendi (ossia il concorso del convenuto nei fatti attributi all'ente controllante) si Pt_4 fonda sul compimento di condotte poste in essere dall'amministratore, nell'esercizio della carica, e postula il risarcimento di diritti patrimoniali strettamente connessi alla posizione di socio.
In tal senso si è pronunciata, di recente, la suprema Corte, affermando che “La clausola compromissoria, contenuta nello statuto di una società, la quale preveda la devoluzione ad arbitri delle controversie connesse al contratto sociale, deve ritenersi estesa alla controversia riguardante il recesso del socio dalla società, alla domanda di accertamento dell'inadempimento dell'amministratore agli obblighi di comunicazione ai soci accomandanti del bilancio e del conto dei profitti e perdite, ai sensi dell'art. 2320, comma 3, c.c., e alla connessa domanda di condanna dell'amministratore al risarcimento del danno ex art. 2395 c.c., rientrando i correlativi diritti nella disponibilità del socio che se ne vanti titolare”
(Cass. civ. ord n. 15697/ 2019). Se è vero che tale pronuncia non menziona esplicitamente la domanda ex art. 2497 cc, ritiene il Tribunale che i principi ivi espressi possano attagliarsi al caso in esame, posto che la domanda proposta nei confronti di , seppur quale concorrente nel fatto lesivo attribuito Pt_4 ad un altro soggetto, trova la sua ragion d'essere nel rapporto societario.
La circostanza che la condotta contestata abbia ad oggetto la violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale, che parte attrice sostiene essere inderogabili, non rileva, poiché la presente causa non ha ad oggetto l'impugnativa della deliberazione di bilancio e nemmeno la tutela di interessi pubblicistici involgenti diritti indisponibili, ma riguarda la violazione di diritti patrimoniali del socio, pacificamente disponibili.
Dalla lettura delle conclusioni di parte convenuta emerge inoltre chiaramente che la chiamata in causa della propria Compagnia Assicuratrice è stata chiesta per la sola ipotesi in cui l'eccezione preliminare di incompetenza non venga accolta, non essendovi pertanto alcun ostacolo alla declaratoria di incompetenza.
12 In ragione di tutto quanto sin qui esposto, va dichiarata l'incompetenza del Tribunale adito in relazione alla domanda proposta da nei confronti di , in favore del Collegio PA Parte_4
Pa Arbitrale, da nominarsi ai sensi dell'art. 50 dello Statuto di IPA con conseguente assorbimento della domanda di manleva proposta nei confronti di . Controparte_8
L'attrice, soccombente, va condannata a rifondere le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del
DM 55/2014 e successive modifiche, in favore del convenuto.
In relazione alla terza chiamata, va ricordato che, secondo l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità, “In caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, purché non vi sia stata estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato” (Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 6144 del 07/03/2024).
Nel caso in esame, a fronte della documentazione prodotta dal convenuto e delle repliche da lui svolte alle eccezioni di inoperatività della polizza (si veda, a titolo meramente esemplificativo, il doc. n. 38, pag.
83, il quale, secondo parte attrice, ha ad oggetto l'estensione della polizza alla carica di amministratore di Co
e che sottende dunque una questione interpretativa non di pronta soluzione) ritiene il Tribunale che la chiamata in causa di non possa ritenersi, per quel che rileva ai fini delle spese, Pt_4 manifestamente infondata o arbitraria.
Da ciò consegue che parte attrice, secondo il principio di causalità, è tenuta a rifondere le spese anche nei confronti della terza chiamata, la cui citazione in giudizio è stata determinata dalla domanda attorea, che ha convenuto innanzi ad un Giudice incompetente. Pt_4
4. Sulle domande proposte nei confronti dei convenuti , Controparte_1 CP_3
[...] Controparte_4 Controparte_2 CP_5 CP_6 Controparte_9
, Euroventilatori International srl.
[...]
Venendo quindi al merito delle domande proposte nei confronti degli altri convenuti, osserva il
Tribunale che l'accoglimento dell'azione ex art. 2497 cc presuppone l'accertamento della pluralità di requisiti di seguito elencati:
- la sussistenza di una holding di fatto riconducibile alla figura di CP_2
13 C Co
- l'esercizio, da parte di tale ente, per il tramite di , socio di maggioranza di , di attività di direzione e coordinamento sulla controllata;
- l'accertamento che le condotte denunciate costituiscano espressione di tale attività di direzione e coordinamento e siano state poste in essere in violazione dei principi di corretta gestione imprenditoriale e in perseguimento dio un interesse proprio dell'ente o di soggetti terzi;
- l'esistenza e la quantificazione di un danno alla redditività o al valore della partecipazione sociale di eziologicamente riconducibile a tali condotte. Pt_1
Anche a voler prescindere dal dibattito dottrinale e giurisprudenziale circa la natura, contrattuale o extra contrattuale, dell'azione proposta, e a voler considerare il regime probatorio proprio dell'azione contrattuale, più favorevole a chi agisce, era certamente onere di parte attrice quello di allegare ed identificare in modo chiaro e specifico i presupposti della domanda, ed altresì di provare il titolo sul quale la domanda si fonda (ossia l'esercizio di attività di direzione coordinamento), il danno patito, e la sussistenza del nesso causale tra il danno e le condotte antigiuridiche attribuite ai convenuti (Cfr. in tal senso, Trib. Milano, sent. 2575/2016).
Ebbene, ritiene il Tribunale che tale onere non sia stato assolto.
Secondo l'indirizzo assunto dalla Suprema Corte, la holding di fatto di tipo personale può assumere anche la veste di una società di persone di fatto, composta dunque da due o più persone fisiche, ed esiste per il sol fatto di esser stata costituita tra i soci col fine della direzione unitaria delle società commerciali figlie, vale a dire per l'effettivo esercizio dell'attività di direzione e controllo esplicitamente considerata dagli artt. 2497 e seg. cod. civ., per essere stati i soci animati dall'intento di far operare le singole società eterodirette "come strumenti strategici per un interesse sovradimensionato", corrispondente all'interesse della (Cass. n. 5520 del 2017). Pt_7
L' di tipo personale (che abbia assunto la veste di società di fatto), agisce dunque in nome Pt_7 proprio per il perseguimento di un risultato economico da ottenersi attraverso l'attività svolta, professionalmente, con l'organizzazione ed il coordinamento dei fattori produttivi del proprio gruppo d'imprese. Deve trattarsi, cioè, di una stabile organizzazione volta a determinare l'indirizzo, il controllo ed il coordinamento di altre società (non limitandosi al mero esercizio dei poteri inerenti alla qualità di socio): il che, appunto, ne consente la configurabilità come un'autonoma impresa assoggettabile a
14 fallimento sia quando la suddetta attività si esplichi nella sola gestione del gruppo, sia quando abbia natura ausiliaria o finanziaria (cfr. , di nuovo, Cass. n. 5520 del 2017; nonché Cass civ n. 15346/2916,
Cass. n. 23334 del 2010; Cass. n. 3724 del 2003, Cass. n. 12113 del 2002).
In quest'ottica, allora, le società coordinate devono risultare destinate a realizzare un medesimo scopo economico non corrispondente con quello proprio ed autonomo di ciascuna di queste esse, né coincidente con un mero godimento degli utili eventualmente prodotti dalle medesime. Peraltro, se è pacifico che, in caso di attività di direzione e coordinamento abusiva, l'holder miri a realizzare un fine di lucro tendenzialmente distinto da quello perseguito dalle singole società eterodirette, esso può, tuttavia, anche coincidere con quest'ultimo, allorquando il profitto conseguito rifluisce nel patrimonio dell'imprenditore capogruppo. Non occorre, per converso, che l'attività di direzione risulti idonea a far conseguire al gruppo vantaggi economici diversi ed ulteriori rispetto a quelli realizzabili in mancanza dell'opera di coordinamento, né che le attività di servizi realizzate dall'holder disvelino un'economicità autonoma rispetto a quella propria delle attività svolte dalle società controllate. (Cfr., in tal senso, Cass. civ n. 4784/2023).
Trattandosi di società occulta, l'esistenza della stessa non può essere ricercata nelle risultanze formali dei pubblici registri, ma è dimostrata alla presenza di alcuni elementi sintomatici individuati dalla dottrina e giurisprudenza, quali , a titolo esemplificativo, l'identità (anche parziale) delle compagini sociali e delle sedi delle società eterodirette;
la presenza dei soci della di fatto, con funzione di gestione, nelle Pt_7 medesime società; la identità dell'oggetto sociale tra le società del gruppo;
l'esistenza di rapporti infragruppo quali ad esempio, cessioni di ramo aziendale;
finanziamenti infragruppo o spostamenti di flussi di denaro intercorsi tra le tre società appartenenti al gruppo. Si deve tuttavia trattare di indizi sufficientemente circostanziati e dotati di un indice di serietà tale da poter dimostrare, complessivamente mente valutati, l'esistenza della holding.
* * *
Nel caso in esame ritiene il Tribunale che le deduzioni di parte attrice siano oltremodo generiche e, in ogni caso, insufficienti a dimostrare l'esistenza di una holding di fatto, per le ragioni che si vanno ad esporre.
15 nel proprio atto introduttivo, ha allegato che si sarebbe trattato di una holding riconducibile Pt_1 sostanzialmente a e ai suoi familiari (cfr. pag. 12 13), senza tuttavia individuare in Controparte_2 modo specifico il ruolo assunto nella dagli altri componenti della famiglia. Pt_7
A sostegno delle proprie allegazioni, parte attrice si è limitata ad evidenziare che era Controparte_2 titolare di partecipazioni societarie, direttamente o indirettamente, in tutte le società coinvolte, e ad allegare che lo stesso o i membri della sua famiglia, rivestivano la carica di amministratore nelle CP_2 società stesse.
Ha prodotto uno schema dal quale si evincerebbero i vari legami tra le società asseritamente riconducibili a ed i suoi congiunti o familiari (doc. n. 3). Controparte_2
Da tale prospetto emerge una sorta di costellazione di società, partecipate, in misura più o meno rilevante, da uno o più soggetti appartenenti alla famiglia ma anche da soggetti terzi. CP_2
Ebbene, ritiene il Tribunale che tali allegazioni non possano ritenersi sufficienti a sostenere che tali società, pur avendo dei soci in comune, appartengano ad una società di fatto che svolga il ruolo di ed eserciti attività di direzione e coordinamento del gruppo asseritamente formato dalle società Pt_7 stesse.
Nulla è stato infatti allegato circa di altri elementi sintomatici dell'esistenza di un gruppo societario, quali l'identità di oggetto sociale, la comunanza di sede l'esistenza di significativi rapporti contrattuali ed economici o flussi di denaro infragruppo, o di altri indici dell'esistenza di una politica di gruppo o di un interesse superiore, proprio della holding e distinto da quello delle società appartenenti al gruppo.
Nemmeno vi è concreta allegazione, prima ancora che idonea prova, che e la di lui Controparte_2 famiglia esercitassero attività di direzione e coordinamento sulle varie società del presunto gruppo e tantomeno, tramite , sulla società fallita. Controparte_1
Va ricordato che le caratteristiche qualificanti l'attività eterodirezione (che non trova una espressa definizione legislativa) non possono desumersi dalla mera gestione di diverse imprese societarie o dalla titolarità di diverse partecipazioni sociali, essendo comunque necessaria, per la realizzazione della fattispecie, la sistematicità di condotte di direzione e coordinamento. Il concetto di direzione e coordinamento costituisce infatti un quid pluris rispetto al concetto di controllo societario ex art. 2359 cc e non si esaurisce in esso, essendo espressione di un potere di ingerenza più intenso, consistente nel
16 flusso costante di istruzioni impartite dalla società controllante e trasposte all'interno delle decisioni assunte dagli organi della controllata, aventi ad oggetto momenti significativi della vita della società etero diretta.
Segnatamente, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza formatasi in materia ,
“l'attività di direzione consiste nell'esercizio di una pluralità sistematica e costante atti di indirizzo idonei ad incidere sulle decisioni gestorie dell'impresa ossia sulle scelte strategiche ed operative di carattere finanziario, industriale, commerciale che attengono alla conduzione degli affari sociali“(Trib. Milano 10.11.2014).
Non bastano dunque singoli e sporadici atti di esercizio del controllo;
non basta l'espressione del diritto di voto in assemblea: una relazione di controllo rende possibile l'esercizio di attività di direzione e coordinamento in sé lecita, ma non è detto che ove vi sia controllo ricorra sempre anche la eterodirezione.
Richiamando quanto autorevolmente espresso dalla giurisprudenza di merito,“Vi deve essere qualcosa di più del controllo statico, superandosi la tesi della coincidenza tra controllo e gruppo e richiedendosi che l'influenza dominante potenziale sia concretamente esercitata incidendo sulle principali funzioni gestorie delle società eterodirette: quindi, una pluralità di atti in un contesto di sistematico e duraturo coordinamento gestionale ove il coordinamento enfatizza la pluralità degli interessi dei diversi soggetti giuridici considerati” ( Trib Roma 21.06.2023).
Ne discende che la presunzione di cui all'art. 2497 sexies cc soccorre il regime probatorio in punto soggezione ad altrui attività di direzione e coordinamento ma non vale ad imputare alla holding ogni diminuzione del valore e della redditività delle partecipazioni societarie, essendo necessario assolvere agli oneri di allegazione e prova in merito all'esistenza delle direttive pregiudizievoli e della violazione dei doveri di corretta gestione societaria e imprenditoriale.
Ciò posto in linea generale, tornando al caso in esame va rilevato che RE LO (IM) risulta partecipata in pari quote da , e nessuno dei quali detiene una CP_4 Parte_8 Parte_9 partecipazione di controllo ex art. 2359 n. 1 cc , non potendo dunque nemmeno operare, nei rapporti C tra i soci di e la società stessa, la presunzione di cui all'art. 2497 sexies cpc. In difetto di qualsivoglia C allegazione specifica circa il ruolo di direzione unitaria assunta congiunta da soci di sulla società C partecipata, non può dunque sostenersi che sia sottoposta ad attività di direzione e coordinamento
17 C da parte di un ente superiore, dato dalla holding costituita dalla famiglia e tantomeno che CP_2 abbia agito, in concorso con detta holding, nel perseguimento dell'interesse delle società del gruppo,
Ritiene inoltre il Tribunale che, alla luce della genericità delle allegazioni di parte attrice e degli elementi C addotti da parte convenuta, possa escludersi che il socio di controllo esercitasse attività di direzione Co e coordinamento sulla partecipata , potendosi dunque ritenere superata la presunzione di cui all'art. 2497 sexies cc. Co In tal senso, va osservato, in primo luogo che la società , dal 2013, era amministrata da Parte_4
, soggetto terzo rispetto alla famiglia e ai soci di , nominato
[...] CP_2 Controparte_1 dall'assemblea quando deteneva una partecipazione pari al 49,43% del capitale sociale e Pt_1
il 38,44%; (cfr. Verbale 27.12.2013 - doc. n. 4 di parte convenuta-). Controparte_1
Può dunque desumersi che la scelta dell'amministratore sia stata condivisa da tutti i soci e non sia espressione del volere di , che ha acquistato il pacchetto di maggioranza solo Controparte_1 successivamente.
Non sono stati allegati concreti elementi che inducano a ritenere che l'amministratore fosse sottoposto a continue e sistematiche direttive o ad atti di indirizzo da parte del socio di controllo.
Inoltre, le vendite immobiliari di cui si duole parte attrice sono solo due, avvenute peraltro in epoca in cui la società era sottoposta a liquidazione, donde le operazioni contestate sono del tutto compatibili con l'oggetto sociale e con l'ottica liquidatoria della società e non possono essere ricondotte ad una strategia di svuotamento immobiliare proveniente dal socio di maggioranza. Co Va poi rilevato che, nel corso della sua attività, ha proceduto a cedere immobili sociali non solo a Per_ società riconducibili alla famigli ma anche alla famiglia , seguendo il medesimo modus CP_2 operandi.
Si fa riferimento alla vendita del 5 Aprile 2016 ( cf. doc. n. 12 e 13 delle convenute), preceduta anch'essa da una perizia che ha comportato una svalutazione immobiliare generante una minusvalenza nel bilancio, redatta da parte del medesimo professionista che ha redatto le perizie funzionali alle vendite contestate da parte attrice, della cui terzietà non vi sono ragioni di dubitare.
18 La circostanza che le due operazioni contestate non siano state deliberate dall'assemblea, anziché indebolire la tesi della convenuta, la rafforza, posto che esclude un diretto intervento del socio di controllo nelle scelte gestorie.
Il quadro probatorio porta dunque ad escludere che il socio di controllo esercitasse attività di eterodirezione sulla società controllata.
Quanto, poi al finanziamento restituito da , deve rilevarsi che la restituzione è avvenuta in Pt_4
CP_ Co favore di fin, che era socia di ma non di;
inoltre, a differenza dei Controparte_1 finanziamenti soci di cui lamenta la mancata restituzione, si trattava di un finanziamento Pt_1
Co fruttifero, produttivo quindi di interessi a carico di (cfr. doc. n. 14 parte convenuta).
Non si vede dunque quale potrebbe essere il trattamento sfavorevole subito dal socio e Pt_1 nemmeno può ritenersi che tale condotta appaia riconducibile ad una strategia del socio di maggioranza e tantomeno contraria all'interesse imprenditoriale.
In ragione di tutto quanto sin qui esposto, le domande proposte da contro i convenuti Pt_1
, Euroventilatori International srl, Controparte_1 Parte_4 Controparte_2
CP_
, , vanno
[...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_9 CP_6 rigettate. va condannata a rifondere, in favore dei convenuti, le spese di lite, che si liquidano secondo i Pt_1 valori medi, salvo per la fase istruttoria, ridotta del 50% in ragione della natura documentale della causa, con un aumento del 20% in ragione della difesa di pluralità di parti.
Non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta dai convenuti ex art. 96 cpc, non ravvisandosi profili di mala fede o colpa grave, attesa la complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda od eccezione respinta o disattesa, così provvede:
- Dichiara l'incompetenza del Tribunale adito sulla domanda proposta da nei confronti di PA
, in favore del Collegio Arbitrale, da nominarsi ai sensi dell'art. 50 dello Statuto di Parte_4
con conseguente assorbimento della domanda di manleva proposta nei confronti di Pt_10 [...]
; CP_8
19 - Rigetta le domande proposte nei confronti degli altri convenuti;
- Condanna a rifondere, in favore di e di , le spese di PA Parte_4 Controparte_8 lite, che liquida in euro 22.426,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e cpa, in favore di ciascuna parte;
- Condanna a rifondere, in favore di , PA Controparte_1 Parte_4
Euroventilatori International srl, , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 [...]
CP_
, le spese di lite, che liquida in complessivi euro 26.911,00 per Controparte_9 CP_6 compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e cpa
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Lisa Torresan dott. Innocenza Vono
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