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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 28/01/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
Il Tribunale di Pavia riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente relatore
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3651 /2023 R.G. proposta da
, C.F. , con l'Avv. POMA Parte_1 C.F._1
ANDREA CARLO con domicilio eletto presso il suo studio in Pavia (PV), corso Mazzini n. 10,
RICORRENTE
nei confronti di
C.F. con l'Avv. DELLA CP_1 C.F._2
RISCIA DANIELA con domicilio eletto presso il C.F._3
suo studio in Stradella (PV), Via Cesare Battisti n. 28
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto Conclusioni congiunte sullo status
Parte attrice ha domandato la pronuncia di sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio, parte convenuta non si è opposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve pertanto essere accolta.
Infatti, risulta evidente dalle dichiarazioni delle parti e dagli atti che dopo la separazione, pronunciata dal Tribunale di Pavia con sentenza n. 983/2022 del 7.07.2022, le parti non hanno più ripreso la convivenza.
Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della
L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
La causa deve essere rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio attinente alle questioni ancora controverse, in merito alle quali deve essere svolta attività istruttoria.
Le spese di lite dovranno essere regolamentate con la sentenza definitiva.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, non definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e da in Fortunago il giorno 22/08/2009 (atto n. 12, CP_1
parte II, serie C, anno 2009);
Pag. 2 di 3 2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dispone la prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione della causa dinanzi al giudice istruttore, come da separata ordinanza;
4. riserva la decisione sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso nella camera di consiglio del 22/01/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
Il Tribunale di Pavia riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente relatore
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3651 /2023 R.G. proposta da
, C.F. , con l'Avv. POMA Parte_1 C.F._1
ANDREA CARLO con domicilio eletto presso il suo studio in Pavia (PV), corso Mazzini n. 10,
RICORRENTE
nei confronti di
C.F. con l'Avv. DELLA CP_1 C.F._2
RISCIA DANIELA con domicilio eletto presso il C.F._3
suo studio in Stradella (PV), Via Cesare Battisti n. 28
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto Conclusioni congiunte sullo status
Parte attrice ha domandato la pronuncia di sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio, parte convenuta non si è opposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve pertanto essere accolta.
Infatti, risulta evidente dalle dichiarazioni delle parti e dagli atti che dopo la separazione, pronunciata dal Tribunale di Pavia con sentenza n. 983/2022 del 7.07.2022, le parti non hanno più ripreso la convivenza.
Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della
L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
La causa deve essere rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio attinente alle questioni ancora controverse, in merito alle quali deve essere svolta attività istruttoria.
Le spese di lite dovranno essere regolamentate con la sentenza definitiva.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, non definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e da in Fortunago il giorno 22/08/2009 (atto n. 12, CP_1
parte II, serie C, anno 2009);
Pag. 2 di 3 2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dispone la prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione della causa dinanzi al giudice istruttore, come da separata ordinanza;
4. riserva la decisione sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso nella camera di consiglio del 22/01/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 3 di 3