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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 04/07/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1253/2025 SEPARAZIONE PERSONALE SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta DONELLI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 1253/2025, promossa con ricorso depositato il 28.03.2025 da:
1) Parte_1
(C.F. , cittadino italiano, C.F._1
nato a [...] il [...],
residente in [...]
e
2) Parte_2
(C.F. ), C.F._2
nata a [...] il [...]
residente in [...]
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Elena Sara Falvo.
i quali hanno contratto matrimonio concordatario a Lonate Ceppino in data 29 giugno 2013
(anno 2013 atto n. 3 parte II serie A) con i seguenti figli minorenni:
nata il [...] a [...]_1 pagina1 di 5 nato il [...] a [...]_3
nata il [...] in [...]. Persona_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 28.03.2025, chiedevano di omologare la separazione legale dei coniugi e successivamente, decorsi i termini di legge, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1.Autorizzare le parti a vivere separate a mensa et a talamo nel reciproco rispetto;
2.Omologare la separazione legale dei coniugi e successivamente, decorsi i termini di legge, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Lonate Ceppino in data 29.6.2013 trascritto nei Registri di Atto di Matrimonio del medesimo Comune ANNO 2013 PARTE II SERIE A N.3 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lonate Ceppino di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio delle parti e alle ulteriori incombenze di cui al DPR 396/2000 e successive modifiche;
3. In ogni caso affidare i figli minori- non ricorrendo motivi ostativi in tal senso - congiuntamente ad entrambi i genitori, ai quali è pertanto rimesso il diritto - dovere di educarli, istruirli e mantenerli, con collocazione prevalente presso la madre;
4. Assegnare la casa coniugale (con gli arredi e corredi in essa contenuta) sita in Lonate Ceppino (VA), Via Vittorio Veneto n.56 (in comproprietà indivisa tra i coniugi) alla madre che la abiterà insieme ai figli (all.5 atto di compravendita) sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica degli stessi. Il pagamento del mutuo avverrà in misura pari al 50% tra le parti.
5. Il padre – che ha già lasciato l'abitazione familiare - avrà facoltà di vedere e tenere con sé i minori secondo le seguenti modalità, salvo diverso accordo compatibilmente con le esigenze e le necessità dei genitori e dei minori stessa: nella settimana in cui il weekend sarà di competenza della madre, per due giorni infrasettimanali - il martedì e il giovedì – dalle ore 18 o (ove possibile per il padre) dall'uscita da scuola sino al giorno successivo (per la giornata del martedì su mercoledì) quando provvederà a riaccompagnarli a scuola alle ore 7.30 o (o presso l'abitazione della madre in periodo di sospensione scolastica). Mentre nella giornata di giovedì li riaccompagnerà presso la casa della madre entro le ore 21.15.
b) nella settimana in cui il weekend sarà di competenza del padre, un giorno infrasettimanale – indicativamente il martedì - dalle ore 18 o (ove possibile per il padre) dall'uscita da scuola sino al giorno successivo sino al giorno successivo, quando provvederà a riaccompagnarla a scuola alle ore 7.30 o (o presso l'abitazione della madre in periodo di sospensione scolastica).
c) a week-end alterni, dal venerdì dall'uscita da scuola dalle ore 18 o (ove possibile per il padre) dall'uscita da scuola alla domenica sera entro le ore 18.30 quando li accompagnerà dalla madre.
pagina2 di 5 per quindici giorni - anche non consecutivi - durante le vacanze estive. Ogni genitore avrà cura di comunicare all'altro il periodo di ferie che intende trascorrere con i minori e la località prescelta entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno.
e) durante le vacanze natalizie, in via alternata i genitori trascorreranno con i minori il periodo di sospensione scolastica seguendo la normale calendarizzazione avendo cura di alternarsi nei giorni di Natale, S. EF, 31 dicembre e primo dell'anno. Di tal che per l'anno 2024 il giorno di Natale sarà trascorso dai minori con il papà che preleverà i figli dall'abitazione materna al mattino dopo le ore 10 e li riaccompagnerà il mattino seguente sempre entro le ore 10. Conseguentemente il giorno di S. EF verrà trascorso con la madre, il 31 nuovamente con la madre ed il 1 dell'anno con il padre che preleverà i minori entro le ore 10 per poi riaccompagnarli dalla madre il mattino seguente entro le ore 10 (o ove non possibile per il padre entro le ore 21.30 del 1 gennaio). La seguente alternanza verrà mantenuta di anno in anno.
f) durante le festività pasquali i minori trascorreranno - ad anni alterni - il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno dell'Angelo con l'altro, mentre i ponti e gli altri periodi di vacanza dei figli, secondo gli accordi che verranno assunti di volta in volta dai genitori nel rispetto dei criteri di pariteticità e alternanza.
g) il giorno del compleanno dei bambini verrà trascorso con il genitore che ha con sé il minore come da calendario. Tutte le ricorrenze religiose e non (Comunione/Cresima/Premiazioni sportive/Cerimonie…) verranno trascorse con entrambi i genitori che sosterranno ogni costo relativo ai festeggiamenti in misura pari al 50% ciascuno.
I ricorrenti terranno sempre accesa la propria utenza telefonica mobile quando si troveranno con i figli minori ed informeranno previamente l'altro genitore qualora intenderanno portarli lontano da casa ed ivi non trascorreranno la notte nei periodi in cui i medesimi sono da loro collocati.
Verranno garantite le telefonate quotidiane con entrambi i genitori compatibilmente con le abitudini dei minori.
Nel caso di impegni dei genitori in coincidenza dei periodi di rispettiva competenza, gli stessi valuteranno prioritariamente la possibilità che i minori resti con l'altro genitore che si sarà reso disponibile.
I giorni non goduti dovranno essere recuperati entro 30 giorni previo accordo con l'altro genitore.
I ricorrenti si impegnano - con il massimo spirito collaborativo - a mantenere tra loro relazioni improntate al rispetto ed alla considerazione reciproca, collaborando attivamente alla crescita dei figli al fine di assicurare che detta crescita avvenga in un ambiente equilibrato e sereno. Essi si si impegnano, altresì, a consultarsi l'uno con l'altro in merito ad ogni decisione che coinvolga la vita e l'educazione dei figli a seguire principi educativi comuni in modo da non creare confusione nei rapporti tra i minori e ciascuno dei genitori ed a tenerli alieni da ogni ipotesi di conflittualità.
pagina3 di 5 I genitori riconoscono come propria necessaria ed indefettibile priorità quella di assicurare ai minori la continuità dell'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita della famiglia. Anche per tale ragione, entrambi i genitori si impegnano ad inserire con gradualità nella vita dei figli eventuali nuove figure affettive, nonché ad adottare di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per gli stessi (scelte scolastiche, trasferimenti di residenza, ecc.), allo scopo di non comprometterne lo sviluppo psico- fisico;
-il Sig. corrisponderà alla Sig.ra , a titolo di contributo per il Parte_1 Parte_2 mantenimento dei tre figli - sino a quando quest'ultimi non saranno economicamente autosufficienti - la somma mensile di Euro 700,00 (ossia Euro 233,33 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat costo vita.
La sopraindicata somma sarà corrisposta alla Sig.ra in via anticipata entro e Parte_2 non oltre il giorno 20 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della medesima ( ). Controparte_1
L'Assegno Unico Universale sarà percepito da entrambi i genitori in misura pari al 50%. Il sig. consegnerà senza indugio ogni documento necessario alla sig.ra Parte_1
per la presentazione della domanda. Parte_2
La deduzione per i figli a carico sarà effettuata al 50% tra i genitori, così come la detrazione delle spese straordinarie.
Il costo della mensa scolastica sarà suddiviso al 50% tra i genitori così come i costi relativi ai centri estivi.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole andranno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie;
6. le spese straordinarie afferenti ai minori saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo lo schema e conformemente a quanto previsto da Protocollo del Tribunale di Varese 2018 che si allega (all.6 Protocollo Spese straordinarie).
7. Quanto al cane di proprietà del sig. le parti concordano di sostenerne i Parte_1 costi per la gestione (spese mediche/assicurazione etc) in misura pari al 50% (escluse le spese per l'alimentazione che vengono sostenute dai genitori della sig.ra Parte_2 presso cui è custodito). Le parti si occuperanno del cane quando ognuno di loro sarà via per lunghi periodi.
8. I coniugi dichiarano di aver regolato con il presente atto ogni loro rapporto e/o pendenza, anche patrimoniale ed economico/a sino alla data della sottoscrizione presente atto, ad eccezione di quanto in quest'ultimo regolato;
per l'effetto, i coniugi sempre ferme le obbligazioni di cui ai precedenti punti, dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra per qualsivoglia titolo o ragione anche se a tutt'oggi non azionato e/o eccepito, ivi includendo la rinuncia a qualsivoglia rivendicazione anche in ordine a eventuali conferimenti offerti negli anni per l'acquisto di beni immobili oggi nella titolarità esclusiva dell'uno o dell'altro. pagina4 di 5 -Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
La causa deve essere rimessa in istruttoria come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, non definendo il giudizio:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in Lonate Ceppino in data 29.06.2013 trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Lonate Ceppino (anno 2013 atto n. 3 parte II serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
DISPONE con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione alle ulteriori domande. Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 19 giugno 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta DONELLI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 1253/2025, promossa con ricorso depositato il 28.03.2025 da:
1) Parte_1
(C.F. , cittadino italiano, C.F._1
nato a [...] il [...],
residente in [...]
e
2) Parte_2
(C.F. ), C.F._2
nata a [...] il [...]
residente in [...]
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Elena Sara Falvo.
i quali hanno contratto matrimonio concordatario a Lonate Ceppino in data 29 giugno 2013
(anno 2013 atto n. 3 parte II serie A) con i seguenti figli minorenni:
nata il [...] a [...]_1 pagina1 di 5 nato il [...] a [...]_3
nata il [...] in [...]. Persona_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 28.03.2025, chiedevano di omologare la separazione legale dei coniugi e successivamente, decorsi i termini di legge, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1.Autorizzare le parti a vivere separate a mensa et a talamo nel reciproco rispetto;
2.Omologare la separazione legale dei coniugi e successivamente, decorsi i termini di legge, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Lonate Ceppino in data 29.6.2013 trascritto nei Registri di Atto di Matrimonio del medesimo Comune ANNO 2013 PARTE II SERIE A N.3 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lonate Ceppino di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio delle parti e alle ulteriori incombenze di cui al DPR 396/2000 e successive modifiche;
3. In ogni caso affidare i figli minori- non ricorrendo motivi ostativi in tal senso - congiuntamente ad entrambi i genitori, ai quali è pertanto rimesso il diritto - dovere di educarli, istruirli e mantenerli, con collocazione prevalente presso la madre;
4. Assegnare la casa coniugale (con gli arredi e corredi in essa contenuta) sita in Lonate Ceppino (VA), Via Vittorio Veneto n.56 (in comproprietà indivisa tra i coniugi) alla madre che la abiterà insieme ai figli (all.5 atto di compravendita) sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica degli stessi. Il pagamento del mutuo avverrà in misura pari al 50% tra le parti.
5. Il padre – che ha già lasciato l'abitazione familiare - avrà facoltà di vedere e tenere con sé i minori secondo le seguenti modalità, salvo diverso accordo compatibilmente con le esigenze e le necessità dei genitori e dei minori stessa: nella settimana in cui il weekend sarà di competenza della madre, per due giorni infrasettimanali - il martedì e il giovedì – dalle ore 18 o (ove possibile per il padre) dall'uscita da scuola sino al giorno successivo (per la giornata del martedì su mercoledì) quando provvederà a riaccompagnarli a scuola alle ore 7.30 o (o presso l'abitazione della madre in periodo di sospensione scolastica). Mentre nella giornata di giovedì li riaccompagnerà presso la casa della madre entro le ore 21.15.
b) nella settimana in cui il weekend sarà di competenza del padre, un giorno infrasettimanale – indicativamente il martedì - dalle ore 18 o (ove possibile per il padre) dall'uscita da scuola sino al giorno successivo sino al giorno successivo, quando provvederà a riaccompagnarla a scuola alle ore 7.30 o (o presso l'abitazione della madre in periodo di sospensione scolastica).
c) a week-end alterni, dal venerdì dall'uscita da scuola dalle ore 18 o (ove possibile per il padre) dall'uscita da scuola alla domenica sera entro le ore 18.30 quando li accompagnerà dalla madre.
pagina2 di 5 per quindici giorni - anche non consecutivi - durante le vacanze estive. Ogni genitore avrà cura di comunicare all'altro il periodo di ferie che intende trascorrere con i minori e la località prescelta entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno.
e) durante le vacanze natalizie, in via alternata i genitori trascorreranno con i minori il periodo di sospensione scolastica seguendo la normale calendarizzazione avendo cura di alternarsi nei giorni di Natale, S. EF, 31 dicembre e primo dell'anno. Di tal che per l'anno 2024 il giorno di Natale sarà trascorso dai minori con il papà che preleverà i figli dall'abitazione materna al mattino dopo le ore 10 e li riaccompagnerà il mattino seguente sempre entro le ore 10. Conseguentemente il giorno di S. EF verrà trascorso con la madre, il 31 nuovamente con la madre ed il 1 dell'anno con il padre che preleverà i minori entro le ore 10 per poi riaccompagnarli dalla madre il mattino seguente entro le ore 10 (o ove non possibile per il padre entro le ore 21.30 del 1 gennaio). La seguente alternanza verrà mantenuta di anno in anno.
f) durante le festività pasquali i minori trascorreranno - ad anni alterni - il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno dell'Angelo con l'altro, mentre i ponti e gli altri periodi di vacanza dei figli, secondo gli accordi che verranno assunti di volta in volta dai genitori nel rispetto dei criteri di pariteticità e alternanza.
g) il giorno del compleanno dei bambini verrà trascorso con il genitore che ha con sé il minore come da calendario. Tutte le ricorrenze religiose e non (Comunione/Cresima/Premiazioni sportive/Cerimonie…) verranno trascorse con entrambi i genitori che sosterranno ogni costo relativo ai festeggiamenti in misura pari al 50% ciascuno.
I ricorrenti terranno sempre accesa la propria utenza telefonica mobile quando si troveranno con i figli minori ed informeranno previamente l'altro genitore qualora intenderanno portarli lontano da casa ed ivi non trascorreranno la notte nei periodi in cui i medesimi sono da loro collocati.
Verranno garantite le telefonate quotidiane con entrambi i genitori compatibilmente con le abitudini dei minori.
Nel caso di impegni dei genitori in coincidenza dei periodi di rispettiva competenza, gli stessi valuteranno prioritariamente la possibilità che i minori resti con l'altro genitore che si sarà reso disponibile.
I giorni non goduti dovranno essere recuperati entro 30 giorni previo accordo con l'altro genitore.
I ricorrenti si impegnano - con il massimo spirito collaborativo - a mantenere tra loro relazioni improntate al rispetto ed alla considerazione reciproca, collaborando attivamente alla crescita dei figli al fine di assicurare che detta crescita avvenga in un ambiente equilibrato e sereno. Essi si si impegnano, altresì, a consultarsi l'uno con l'altro in merito ad ogni decisione che coinvolga la vita e l'educazione dei figli a seguire principi educativi comuni in modo da non creare confusione nei rapporti tra i minori e ciascuno dei genitori ed a tenerli alieni da ogni ipotesi di conflittualità.
pagina3 di 5 I genitori riconoscono come propria necessaria ed indefettibile priorità quella di assicurare ai minori la continuità dell'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita della famiglia. Anche per tale ragione, entrambi i genitori si impegnano ad inserire con gradualità nella vita dei figli eventuali nuove figure affettive, nonché ad adottare di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per gli stessi (scelte scolastiche, trasferimenti di residenza, ecc.), allo scopo di non comprometterne lo sviluppo psico- fisico;
-il Sig. corrisponderà alla Sig.ra , a titolo di contributo per il Parte_1 Parte_2 mantenimento dei tre figli - sino a quando quest'ultimi non saranno economicamente autosufficienti - la somma mensile di Euro 700,00 (ossia Euro 233,33 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat costo vita.
La sopraindicata somma sarà corrisposta alla Sig.ra in via anticipata entro e Parte_2 non oltre il giorno 20 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della medesima ( ). Controparte_1
L'Assegno Unico Universale sarà percepito da entrambi i genitori in misura pari al 50%. Il sig. consegnerà senza indugio ogni documento necessario alla sig.ra Parte_1
per la presentazione della domanda. Parte_2
La deduzione per i figli a carico sarà effettuata al 50% tra i genitori, così come la detrazione delle spese straordinarie.
Il costo della mensa scolastica sarà suddiviso al 50% tra i genitori così come i costi relativi ai centri estivi.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole andranno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie;
6. le spese straordinarie afferenti ai minori saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo lo schema e conformemente a quanto previsto da Protocollo del Tribunale di Varese 2018 che si allega (all.6 Protocollo Spese straordinarie).
7. Quanto al cane di proprietà del sig. le parti concordano di sostenerne i Parte_1 costi per la gestione (spese mediche/assicurazione etc) in misura pari al 50% (escluse le spese per l'alimentazione che vengono sostenute dai genitori della sig.ra Parte_2 presso cui è custodito). Le parti si occuperanno del cane quando ognuno di loro sarà via per lunghi periodi.
8. I coniugi dichiarano di aver regolato con il presente atto ogni loro rapporto e/o pendenza, anche patrimoniale ed economico/a sino alla data della sottoscrizione presente atto, ad eccezione di quanto in quest'ultimo regolato;
per l'effetto, i coniugi sempre ferme le obbligazioni di cui ai precedenti punti, dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra per qualsivoglia titolo o ragione anche se a tutt'oggi non azionato e/o eccepito, ivi includendo la rinuncia a qualsivoglia rivendicazione anche in ordine a eventuali conferimenti offerti negli anni per l'acquisto di beni immobili oggi nella titolarità esclusiva dell'uno o dell'altro. pagina4 di 5 -Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
La causa deve essere rimessa in istruttoria come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, non definendo il giudizio:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in Lonate Ceppino in data 29.06.2013 trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Lonate Ceppino (anno 2013 atto n. 3 parte II serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
DISPONE con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione alle ulteriori domande. Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 19 giugno 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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