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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/09/2025, n. 6478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6478 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dr. Elisa Tomassi, in esito al decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dato atto delle note scritte pervenute dai procuratori delle parti, in sostituzione dell'udienza del 23.09.2025ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 110/2025 Ruolo Generale Previdenza
TRA
, nata a [...] l'[...], e ivi residente in [...]
Meis n. 551, rappresentata e difesa dagli avvocati Patrizia Basilio e D'Onofrio Lisetta, elettivamente domiciliata come in atti in Napoli, Piazza Principe Umberto n.4.
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente e legale Controparte_1
rappresentante pro tempore rapp.to e difeso dall'avv. Diodata Ardolino, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura in Napoli, via de Gasperi n.55. CP_1
RESISTENTE contumace oggetto: opposizione ATP
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 3.1.2025 l'epigrafata ricorrente ha esposto di avere presentato all in data 14.6.2023 la domanda finalizzata ad accertare la sua invalidità per CP_1 ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e/o dell'assegno; l riconosceva all'istante un'invalidità pari al 56%; di possedere i CP_1
requisiti reddituali e sanitari richiesti dalla legge per ottenere la prestazione assistenziale richiesta;
di avere proposto il giudizio di cognizione mediante accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445/bis; che il CTU non ha riconosciuto l'invalidità necessaria per poter beneficiare dell'indennità di accompagnamento né pensione e/o assegno di invalidità; di avere depositato in data
12.12.2024 la dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU.
Ha concluso chiedendo di “1) accogliere il presente ricorso e, per lo effetto , accertare
e dichiarare l'istante in primis inabile e bisognevole di assistenza continua e di accompagnamento con decorrenza dalla domanda inoltrata dall' (14.06.2023 ) CP_1
ovvero dalla diversa successiva epoca che emergerà dagli atti processuali , in subordine dichiarare l'istante invalida con diritto all'assegno di invalidità , onde ottenere la liquidazione delle provvidenze di cui alle citate leggi, previo riconoscimento del requisito sanitario 2) - per effetto di tale declaratoria, condannare l' in CP_1
persona del legale rapp.te p.t., a corrispondere alla ricorrente l'indennità di accompagnamento a decorrere dalla data della domanda (21.12.2017) o da quella data successiva che riterrà equa stabilire;
3) - Condannare il convenuto al CP_1
pagamento dei compensi spettanti ai sottoscritti procuratori per l'attività prestata nella presente fase di giudizio, oltre spese, oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo
(L. 27/12) o, in subordine, alle spese, diritti ed onorari di causa, spese generali (D.M.
127/04), il tutto oltre IVA e CPA con attribuzione ai sottoscritti procuratori che se ne dichiarano anticipatari”.
L , nonostante la rituale notifica del ricorso (pec pervenuta in data 12/05/2025 ), CP_1
non si è costituito in giudizio e, pertanto ne va dichiarata la contumacia. Preliminarmente va osservato che il deposito del ricorso è tempestivo, essendo avvenuto entro il trentesimo giorno dalla presentazione del dissenso, risalendo quest'ultimo al 12.12.2024 e il deposito del ricorso al 3.1.25.
Quanto al merito, la domanda è infondata poiché non ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta.
Ed invero, in ordine ai requisiti sanitari necessari per ottenere il riconoscimento del diritto a percepire la indennità di accompagnamento, oggetto della domanda principale, va ricordato che – per quanto previsto dalle L. n. 18/80 e 508/88 – occorre che il soggetto totalmente inabile per affezioni fisiche o psichiche ovvero avente difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della sua età, se ultrasessantacinquenne o infradiciottenne, si trovi nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o sia nella incapacità di attendere agli atti quotidiani della vita senza un'assistenza continua. Ai fini del riconoscimento del diritto in esame è sufficiente la sola sussistenza dei requisiti sanitari appena indicati, per come sopra indicato.
Inoltre, non occorre che l'invalido versi in determinate condizioni economiche (come
è invece richiesto per la concessione dell'assegno di invalidità e della pensione di inabilità ai sensi degli artt. 12 e 13 della L. 118/71) atteso che “la finalità del beneficio
è quella di incoraggiare le famiglie a tenere in casa i soggetti minorati, evitandone il ricovero e la conseguente emarginazione e pertanto è giustificato anche nei confronti delle famiglie non povere e contribuisce a sollevare lo Stato da un onere più gravoso”
(Cass., n. 10480 del 7.12.94; Cass., n. 4641 del 16.4.92).
La Cassazione ha precisato sul punto (v. sent. n. 7273 del 30/03/2011) che “Le condizioni previste dall'art. 1 della legge n. 18 del 1980 per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza;
ai fini della valutazione di dette situazioni non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano (quale per esempio il portarsi fuori dalla propria abitazione), ovvero alla necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana” .
Ed ancora, (v. Cass., ord. n. 26092 del 23/12/2010): “In tema di indennità di accompagnamento e con riferimento alla sua spettanza, l'art. 1 della legge 11 febbraio
1980, n. 18, richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della legge 30 marzo
1971, n. 118 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità)”.
Pertanto, occorre che le condizioni globali di salute della parte rendano impossibile la deambulazione autonoma o il compimento degli atti della vita quotidiana o entrambi.
Quanto alla domanda subordinata, avente a oggetto il riconoscimento del presupposto sanitario per la fruizione dell'assegno di invalidità, come noto tale requisito necessita quanto meno l'accertamento della percentuale invalidante del 74%.
Nella specie, la ricorrente - onde motivare la contestazione - ha sostenuto che il c.t.u. ha effettuato una errata valutazione del quadro patologico e che le patologie di cui soffre in parte non sono state valutate dal c.t.u. e in parte, pur valutate, non lo sono state adeguatamente e ne ha specificato i motivi;
in particolare ha evidenziato, quale patologia più invalidante, la cardiopatia ischemica di II classe NYHA, sostenendo che dall'ultimo controllo emergerebbe non solo la sopravvenienza della patologia diabetica ma anche l'aggravamento della patologia cardiologica (v. allegato 2); ha rimarcato pertanto che per quest'ultima patologia la correttezza dell'applicazione del cod. 6443 in luogo di quello n. 6442, con una percentuale dell'80%. Tanto premesso, nella fattispecie che occupa, in ordine ai requisiti sanitari, il primo
C.T.U. nominato, ha accertato che la ricorrente è affetta dalle patologie così come descritte nella relazione di consulenza tecnica ed in particolare da: “ Cardiopatia ischemica II (seconda) classe NYHA: cod. 6442= 50%; insufficienza venosa cronica arti inferiori: non valutabile perché al di sotto della soglia del 10% prevista dalla normativa vigente;
diabete mellito in trattamento con antidiabetici orali con dislipidemia: valutabile, per analogia, con la percentuale di invalidità del 20%; nevrosi ansiosa: cod. 2207= 15%”.
Il c.t.u., pertanto, ha ritenuto che tali stati patologici, valutati alla luce delle tabelle per la determinazione del grado di invalidità civile in vigore alla data di presentazione della domanda amministrativa (D.M. Ministero della sanità del 25.7.80 ed a decorrere dal
12.3.92 D.M. Ministero Sanità del 5.2.92) nel rispetto dei criteri di determinazione delle percentuali di invalidità indicati negli artt. 3,4 e 5 del D.lgs. n. 508/88 o in precedenza dal D.M. 25.7.80 – relativi al calcolo in percentuale delle minorazioni concorrenti o coesistenti nonché alla valutazione della incidenza delle patologie diagnosticate sulle attitudini lavorative del soggetto e sulla eventuale attività lavorativa svolta –, cagionino una invalidità in misura pari al 57% dalla domanda amministrativa del 14.6.2023 e pari al 66% dalla visita medica peritale del 22.6.2024, senza difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e compiti propri della sua età (L509/88-124/98), senza diritto all'accompagnamento.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico di talché meritano di essere condivise da questo giudicante.
Si condivide, pertanto, quanto dal c.t.u. asserito in relazione al complesso morboso di cui è affetta parte ricorrente;
emerge dal contenuto della relazione peritale che il ctu ha dato conto delle motivazioni, poste a base della percentuale, ritenute complete e coerenti, oltre che scientificamente ineccepibili.
Devono essere superate le censure mosse nell'odierno giudizio che fa seguito all'espletamento dell In particolare, irrilevante ai fini del presente giudizio di CP_2 opposizione si palesa il certificato medico allegato dalla ricorrente nel presente procedimento, relativo ad una visita cardiologica tenuta presso l'Asl in data CP_3
03.12.2024, posteriore al giudizio di ATP e alla relativa consulenza tecnica d'ufficio, in quanto detta certificazione si limita a ribadire la patologia cardiologica già individuata dal ctu all'atto della visita medica e menzionata nella relazione, indicando anche un “buon compenso emodinamico”.
Né peraltro tutti gli ulteriori certificati medici allegati al ricorso in esito al dissenso, relativi ad accertamenti svolti tra il luglio e il settembre 2024 – richiesti dallo stesso c.t.u. – risultano rilevanti ai fini di una rivalutazione della condizione patologica della ricorrente, posto che sono stati espressamente menzionati e valutati nella determinazione del range di invalidità da parte dello stesso c.t.u..
Non sussistono, pertanto, i sufficienti elementi medico-legali previsti dalla legge per riconoscere il requisito sanitario posto a fondamento del diritto all'assegno di invalidità; né del resto, in presenza di range di attribuzione delle percentuali invalidanti, a fronte della singole patologie individuate, sono state esposte motivazioni atte a sostenere, sul piano scientifico, la correttezza delle attribuzioni di percentuali invalidanti maggiori rispetto a quelle valutate dal c.t.u. in esito alla propria visita medico legale e all'esame della documentazione medica in atti.
Le affermazioni contenute in ricorso sono state, pertanto, provate.
Quanto alle spese di giudizio, alla luce dell'attuale formulazione dell'art. 152 disp. att.
c.p.c., applicabile nella fattispecie, parte ricorrente, stante la soccombenza e tenuto conto della mancata avvenuta autocertificazione inerente la sussistenza a suo carico dei requisiti reddituali previsti ex lege non può essere ritenuta esente dal relativo pagamento;
tuttavia, alla luce della complessiva condizione patologica riscontrata dal c.t.u. e della percentuale invalidante comunque rilevante, ne appare corretta la compensazione tra le parti;
le spese del c.t.u. sono state poste a carico dell , come CP_1
da separati provvedimenti.
P.Q.M.
a) Rigetta la domanda e per l'effetto dichiara che la ricorrente di cui in epigrafe è persona per la quale non sussistono i requisiti medico legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita autonomamente e di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore né per il riconoscimento del requisito medico legale dell'assegno di invalidità, presentando una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura inferiore al 74% e pari al 57% dalla data della domanda amministrativa (14/06/2023)
e al 66% dalla data della visita medica peritale (22/06/2024).
b) dichiara compensato tra le parti il pagamento delle spese di lite, ponendo quelle del c.t.u. nominato a carico dell , come da separato decreto. CP_1
Si comunichi.
Napoli, 23.09.2025
Il G.L.
Dr. Elisa Tomassi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dr. Elisa Tomassi, in esito al decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dato atto delle note scritte pervenute dai procuratori delle parti, in sostituzione dell'udienza del 23.09.2025ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 110/2025 Ruolo Generale Previdenza
TRA
, nata a [...] l'[...], e ivi residente in [...]
Meis n. 551, rappresentata e difesa dagli avvocati Patrizia Basilio e D'Onofrio Lisetta, elettivamente domiciliata come in atti in Napoli, Piazza Principe Umberto n.4.
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente e legale Controparte_1
rappresentante pro tempore rapp.to e difeso dall'avv. Diodata Ardolino, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura in Napoli, via de Gasperi n.55. CP_1
RESISTENTE contumace oggetto: opposizione ATP
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 3.1.2025 l'epigrafata ricorrente ha esposto di avere presentato all in data 14.6.2023 la domanda finalizzata ad accertare la sua invalidità per CP_1 ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e/o dell'assegno; l riconosceva all'istante un'invalidità pari al 56%; di possedere i CP_1
requisiti reddituali e sanitari richiesti dalla legge per ottenere la prestazione assistenziale richiesta;
di avere proposto il giudizio di cognizione mediante accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445/bis; che il CTU non ha riconosciuto l'invalidità necessaria per poter beneficiare dell'indennità di accompagnamento né pensione e/o assegno di invalidità; di avere depositato in data
12.12.2024 la dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU.
Ha concluso chiedendo di “1) accogliere il presente ricorso e, per lo effetto , accertare
e dichiarare l'istante in primis inabile e bisognevole di assistenza continua e di accompagnamento con decorrenza dalla domanda inoltrata dall' (14.06.2023 ) CP_1
ovvero dalla diversa successiva epoca che emergerà dagli atti processuali , in subordine dichiarare l'istante invalida con diritto all'assegno di invalidità , onde ottenere la liquidazione delle provvidenze di cui alle citate leggi, previo riconoscimento del requisito sanitario 2) - per effetto di tale declaratoria, condannare l' in CP_1
persona del legale rapp.te p.t., a corrispondere alla ricorrente l'indennità di accompagnamento a decorrere dalla data della domanda (21.12.2017) o da quella data successiva che riterrà equa stabilire;
3) - Condannare il convenuto al CP_1
pagamento dei compensi spettanti ai sottoscritti procuratori per l'attività prestata nella presente fase di giudizio, oltre spese, oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo
(L. 27/12) o, in subordine, alle spese, diritti ed onorari di causa, spese generali (D.M.
127/04), il tutto oltre IVA e CPA con attribuzione ai sottoscritti procuratori che se ne dichiarano anticipatari”.
L , nonostante la rituale notifica del ricorso (pec pervenuta in data 12/05/2025 ), CP_1
non si è costituito in giudizio e, pertanto ne va dichiarata la contumacia. Preliminarmente va osservato che il deposito del ricorso è tempestivo, essendo avvenuto entro il trentesimo giorno dalla presentazione del dissenso, risalendo quest'ultimo al 12.12.2024 e il deposito del ricorso al 3.1.25.
Quanto al merito, la domanda è infondata poiché non ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta.
Ed invero, in ordine ai requisiti sanitari necessari per ottenere il riconoscimento del diritto a percepire la indennità di accompagnamento, oggetto della domanda principale, va ricordato che – per quanto previsto dalle L. n. 18/80 e 508/88 – occorre che il soggetto totalmente inabile per affezioni fisiche o psichiche ovvero avente difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della sua età, se ultrasessantacinquenne o infradiciottenne, si trovi nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o sia nella incapacità di attendere agli atti quotidiani della vita senza un'assistenza continua. Ai fini del riconoscimento del diritto in esame è sufficiente la sola sussistenza dei requisiti sanitari appena indicati, per come sopra indicato.
Inoltre, non occorre che l'invalido versi in determinate condizioni economiche (come
è invece richiesto per la concessione dell'assegno di invalidità e della pensione di inabilità ai sensi degli artt. 12 e 13 della L. 118/71) atteso che “la finalità del beneficio
è quella di incoraggiare le famiglie a tenere in casa i soggetti minorati, evitandone il ricovero e la conseguente emarginazione e pertanto è giustificato anche nei confronti delle famiglie non povere e contribuisce a sollevare lo Stato da un onere più gravoso”
(Cass., n. 10480 del 7.12.94; Cass., n. 4641 del 16.4.92).
La Cassazione ha precisato sul punto (v. sent. n. 7273 del 30/03/2011) che “Le condizioni previste dall'art. 1 della legge n. 18 del 1980 per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza;
ai fini della valutazione di dette situazioni non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano (quale per esempio il portarsi fuori dalla propria abitazione), ovvero alla necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana” .
Ed ancora, (v. Cass., ord. n. 26092 del 23/12/2010): “In tema di indennità di accompagnamento e con riferimento alla sua spettanza, l'art. 1 della legge 11 febbraio
1980, n. 18, richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della legge 30 marzo
1971, n. 118 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità)”.
Pertanto, occorre che le condizioni globali di salute della parte rendano impossibile la deambulazione autonoma o il compimento degli atti della vita quotidiana o entrambi.
Quanto alla domanda subordinata, avente a oggetto il riconoscimento del presupposto sanitario per la fruizione dell'assegno di invalidità, come noto tale requisito necessita quanto meno l'accertamento della percentuale invalidante del 74%.
Nella specie, la ricorrente - onde motivare la contestazione - ha sostenuto che il c.t.u. ha effettuato una errata valutazione del quadro patologico e che le patologie di cui soffre in parte non sono state valutate dal c.t.u. e in parte, pur valutate, non lo sono state adeguatamente e ne ha specificato i motivi;
in particolare ha evidenziato, quale patologia più invalidante, la cardiopatia ischemica di II classe NYHA, sostenendo che dall'ultimo controllo emergerebbe non solo la sopravvenienza della patologia diabetica ma anche l'aggravamento della patologia cardiologica (v. allegato 2); ha rimarcato pertanto che per quest'ultima patologia la correttezza dell'applicazione del cod. 6443 in luogo di quello n. 6442, con una percentuale dell'80%. Tanto premesso, nella fattispecie che occupa, in ordine ai requisiti sanitari, il primo
C.T.U. nominato, ha accertato che la ricorrente è affetta dalle patologie così come descritte nella relazione di consulenza tecnica ed in particolare da: “ Cardiopatia ischemica II (seconda) classe NYHA: cod. 6442= 50%; insufficienza venosa cronica arti inferiori: non valutabile perché al di sotto della soglia del 10% prevista dalla normativa vigente;
diabete mellito in trattamento con antidiabetici orali con dislipidemia: valutabile, per analogia, con la percentuale di invalidità del 20%; nevrosi ansiosa: cod. 2207= 15%”.
Il c.t.u., pertanto, ha ritenuto che tali stati patologici, valutati alla luce delle tabelle per la determinazione del grado di invalidità civile in vigore alla data di presentazione della domanda amministrativa (D.M. Ministero della sanità del 25.7.80 ed a decorrere dal
12.3.92 D.M. Ministero Sanità del 5.2.92) nel rispetto dei criteri di determinazione delle percentuali di invalidità indicati negli artt. 3,4 e 5 del D.lgs. n. 508/88 o in precedenza dal D.M. 25.7.80 – relativi al calcolo in percentuale delle minorazioni concorrenti o coesistenti nonché alla valutazione della incidenza delle patologie diagnosticate sulle attitudini lavorative del soggetto e sulla eventuale attività lavorativa svolta –, cagionino una invalidità in misura pari al 57% dalla domanda amministrativa del 14.6.2023 e pari al 66% dalla visita medica peritale del 22.6.2024, senza difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e compiti propri della sua età (L509/88-124/98), senza diritto all'accompagnamento.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico di talché meritano di essere condivise da questo giudicante.
Si condivide, pertanto, quanto dal c.t.u. asserito in relazione al complesso morboso di cui è affetta parte ricorrente;
emerge dal contenuto della relazione peritale che il ctu ha dato conto delle motivazioni, poste a base della percentuale, ritenute complete e coerenti, oltre che scientificamente ineccepibili.
Devono essere superate le censure mosse nell'odierno giudizio che fa seguito all'espletamento dell In particolare, irrilevante ai fini del presente giudizio di CP_2 opposizione si palesa il certificato medico allegato dalla ricorrente nel presente procedimento, relativo ad una visita cardiologica tenuta presso l'Asl in data CP_3
03.12.2024, posteriore al giudizio di ATP e alla relativa consulenza tecnica d'ufficio, in quanto detta certificazione si limita a ribadire la patologia cardiologica già individuata dal ctu all'atto della visita medica e menzionata nella relazione, indicando anche un “buon compenso emodinamico”.
Né peraltro tutti gli ulteriori certificati medici allegati al ricorso in esito al dissenso, relativi ad accertamenti svolti tra il luglio e il settembre 2024 – richiesti dallo stesso c.t.u. – risultano rilevanti ai fini di una rivalutazione della condizione patologica della ricorrente, posto che sono stati espressamente menzionati e valutati nella determinazione del range di invalidità da parte dello stesso c.t.u..
Non sussistono, pertanto, i sufficienti elementi medico-legali previsti dalla legge per riconoscere il requisito sanitario posto a fondamento del diritto all'assegno di invalidità; né del resto, in presenza di range di attribuzione delle percentuali invalidanti, a fronte della singole patologie individuate, sono state esposte motivazioni atte a sostenere, sul piano scientifico, la correttezza delle attribuzioni di percentuali invalidanti maggiori rispetto a quelle valutate dal c.t.u. in esito alla propria visita medico legale e all'esame della documentazione medica in atti.
Le affermazioni contenute in ricorso sono state, pertanto, provate.
Quanto alle spese di giudizio, alla luce dell'attuale formulazione dell'art. 152 disp. att.
c.p.c., applicabile nella fattispecie, parte ricorrente, stante la soccombenza e tenuto conto della mancata avvenuta autocertificazione inerente la sussistenza a suo carico dei requisiti reddituali previsti ex lege non può essere ritenuta esente dal relativo pagamento;
tuttavia, alla luce della complessiva condizione patologica riscontrata dal c.t.u. e della percentuale invalidante comunque rilevante, ne appare corretta la compensazione tra le parti;
le spese del c.t.u. sono state poste a carico dell , come CP_1
da separati provvedimenti.
P.Q.M.
a) Rigetta la domanda e per l'effetto dichiara che la ricorrente di cui in epigrafe è persona per la quale non sussistono i requisiti medico legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita autonomamente e di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore né per il riconoscimento del requisito medico legale dell'assegno di invalidità, presentando una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura inferiore al 74% e pari al 57% dalla data della domanda amministrativa (14/06/2023)
e al 66% dalla data della visita medica peritale (22/06/2024).
b) dichiara compensato tra le parti il pagamento delle spese di lite, ponendo quelle del c.t.u. nominato a carico dell , come da separato decreto. CP_1
Si comunichi.
Napoli, 23.09.2025
Il G.L.
Dr. Elisa Tomassi