Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 10/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 10/01/2025, alle ore 12.25 compare il procuratore della parte ricorrente l'Avv. TOVOLI LEONARDO, anche in sostituzione degli avv.ti Ganci e Miceli
È pure presente il funzionario UPP Dott.ssa CP_1
, che provvede all'assistenza del magistrato e
[...] all'odierna verbalizzazione
IL GIUDICE Invita la parte a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c.
Il difensore si riporta ai propri atti ed alle conclusioni ivi formulate e discute oralmente la causa. L'Avv. Tovoli dichiara che la docente è ancora precaria e di aver depositato Pt_1 il contratto per l'a.s. 2024/2025 in data 3 gennaio 2025.
L' termina la propria attività alle ore 12.30. Per_1
Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta della parte di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Erminia Agostini all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di Lavoro proc. n. 420/2023 promossa da: assistito dagli Avv.ti TOVOLI LEONARDO MICELI Parte_2
WALTER e GANCI FABIO
1
Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
premettendo di aver lavorato alle dipendenze Parte_2 del come insegnante a Controparte_2 tempo determinato con profilo professionale e mansioni pienamente equiparabili a quelle dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato, senza ricevere il bonus carta docente istituito con la L. 107/2015, in contrasto sia con la normativa nazionale, così come riconosciuto dal Consiglio di
Stato con sent. 1482 del 2022, sia con quella comunitaria, così come riconosciuto dalla CEDU con ordinanza del
18/05/2022, presentava ricorso al fine di richiedere il riconoscimento della Carta docente per gli a.s. dal 2019 al
2023.
Il ricorso veniva notificato all'Avvocatura di Firenze anziché
a quella di Genova ed alla prima udienza il Giudice rinviava la causa concedendo termine per il rinnovo della notifica.
Parte ricorrente notificava nei termini correttamente il ricorso ma il non si Controparte_2 costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia all'udienza del 16/02/2024.
****
I – PRESUPPOSTI DI FATTO
Dalla documentazione versata in atti (contratti di lavoro doc.
n. 1 del ricorso introduttivo) è emerso che la docente Pt_2
ha lavorato, negli anni scolastici indicati in
[...] ricorso, in forza di molteplici contratti di supplenza ed in particolare:
- nell'a.s. 2017/2018: dal 1/09/2017 al 30/06/2028 con contratto di supplenza fino al termine delle lezioni, nella scuola d'infanzia, Direzione didattica di Aulla, per 16 ore settimanali, come insegnante di religione e per ulteriori
2 5 h presso la scuola primaria di Follo, su posto comune, con contratti di supplenza breve e temporanea dal
18/09/2017 al 20/09/2017, dal 21/09/2017 al 21/01/2018 e dal 22/01/2018 al 7/02/2018;
- nell'a.s. 2018/2019 dal 13/09/2018 al 30/06/2019, con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche, su posto comune nella scuola primaria di
Arcola, per 12 ore settimanali;
- nell'a.s. 2019/2020 dal 21/09/2019 al 30/06/2020, su incarico di docente di religione, nell'Istituto Superiore
Meucci, per 6 ore settimanali;
- nell'a.s. 2020/2021 con contratto di supplenza dal
7/09/2020 al 6/01/2021, su insegnamento di religione presso la scuola primaria di Marina di Massa, per 11 ore settimanali e con contratto dal 19/01/2020 al 10/06/2021, su sostegno psicofisico, presso l'I.p.s.s.e.o.a. Minuto per
9 h settimanali e per ulteriori 4 h settimanali presso il medesimo istituto con contratti dal 26/02/2020 al
10/03/2021 e dal 11/03/2021 al 25/03/2021;
- nell'a.s. 2021/2022 con contratto di supplenza dal
1/09/2022 al 31/08/2023 su insegnamento di religione presso l'Istituto Magistrale-Liceo linguistico Psicopedagogico
“Montessori”, per 7 ore settimanali, con contratto dal
1/09/2021 al 31/08/2022 per ulteriori 3 ore settimanali, su insegnamento di religione, presso l'I.p.s.s.e.o.a. Minuto e sempre con contratto dal 1/09/2022 al 31/08/2023 presso la scuola di primo grado Carducci-Tenerani, su insegnamento di religione, per 2 ore settimanali e con i contratti dal
28/09/2021 al 23/12/2021 e dal 11/03/2022 al 18/03/2022, su posto comune, per 3 ore settimanali presso l'I.S.
Montessori- Repetti e per ulteriori 2 ore settimanali presso l'I.p.s.s.e.o.a. Minuto, su posto comune con i contratti dal 24/03/2022 al 13/04/2022; dal 14/04/2022 al
23/04/2022 e dal 24/04/2022 al 28/04/2022;
3 - nell'a.s. 2022/2023 con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche dal 7/09/2022 al
30/06/2023, su posto comune presso l'I.S. Leonardo da
Vinci, per 13 h settimanali.
Dal contratto di lavoro a tempo determinato relativo all'anno scolastico 2024/2025, depositato in data 3/01/2025, risulta inoltre che la è ancora nel sistema scolastico. Pt_1
II – INSEGNAMENTO DI RELIGIONE
La docente rivendica il diritto alla carta docente Pt_1 anche in relazione al ruolo di docente di religione che presenta alcune peculiarità rispetto all'insegnamento delle altre materie, soprattutto in relazione alle modalità con cui si ottiene l'incarico e si mantiene.
Sul punto si evidenzia che l'art. 1, comma 2, legge 18 luglio
2003, n. 186 ha statuito l'applicabilità agli insegnanti di religione cattolica delle norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni.
Il D.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751 intitolato “Esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche” al punto 2.5 prevede che la nomina degli insegnanti di religione venga effettuata dalle competenti autorità scolastiche “d'intesa con l'ordinario diocesano” che indica i nominativi delle persone idonee e in possesso dei titoli di qualificazione professionali necessari;
il successivo punto 4) dispone che “b) detto insegnamento deve essere impartito in conformità alla dottrina della Chiesa da insegnanti riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica
e in possesso di qualificazione professionale adeguata”.
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza del 9 giugno
2022, n. 18698 in merito alle norme suindicate ha chiarito che
4 “Dette intese prevedono tutte in estrema sintesi che: a)
l'affidamento dell'incarico avviene da parte dell'autorità scolastica, su proposta (scuole superiori) dell'ordinario diocesano o sentito quest'ultimo (scuole materne ed elementari) a personale munito di idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano;
b) il riconoscimento di idoneità all'insegnamento della religione cattolica ha effetto permanente salvo revoca da parte dell'ordinario diocesano;
c) gli insegnanti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti. Sono altresì indicati i titoli necessari per
l'insegnamento, ma non le modalità del reclutamento che restano, quindi, disciplinate dalle disposizioni normative succedutesi nel tempo”.
In conclusione, anche il docente di religione cattolica a tempo determinato, al pari degli insegnanti di altre materie, ha diritto alla attribuzione della carta docente, laddove sussista la sovrapponibilità delle sue prestazioni a quelle del docente di ruolo.
III - LA C.D. CARTA DOCENTE. L'EVOLUZIONE GIURISPRUDENZALE
La L. n. 107/2015 ha introdotto l'istituto della Carta
Docente, prevedendo, all'art. 1, co. 121: «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle
5 competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il a Controparte_3 corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124».
La norma precisa che «la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
La Corte di Giustizia Europea con ordinanza del 18/5/2022 ha statuito: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo Controparte_2 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_2 finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master
6 universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Il recente intervento normativo di cui all'art. 15 d.l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023 ha esteso il beneficio «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto supplenza annuale su posto vacante e disponibile».
A seguito di rinvio pregiudiziale, la Cass Sez. L. con la sentenza n. 29961 del 27/10/2023 ha statuito che la carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del
2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore.
7 L'azione di adempimento in forma specifica volta ad ottenere la carta del docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, comma 4, c.c., decorrente dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito (per i casi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico o, se posteriore, da quella in cui il sistema telematico consentiva annualmente la registrazione sulla piattaforma telematica); invece, l'azione risarcitoria, stante la sua natura contrattuale, si prescrive in dieci anni, decorrenti dalla data di uscita dell'insegnante dal sistema scolastico.
La Corte ha evidenziato: <…Si tratta, in entrambi i casi
(supplenze al 31 agosto ed al 30 giugno, ndr), di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
7.7 In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico- temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento. L'adeguamento del diritto interno al diritto eurounitario.
8. L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non
8 obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019,
n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011,
Rosado Santana, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di
Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170).
Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico
Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio. In altre parole,
l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L.
124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio….>
IV – LE SUPPLENZE TEMPORANEE. GLI SPEZZONI DI ORARIO
La S.C., cit., ha rilevato, tra l'altro: “5.4 È al contempo errato fare leva sulla Carta Docente come unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico.
9 La Carta, infatti - rileva il collegio - non esaurisce l'ambito dei possibili interventi formativi, essendo previsto dalle norme un più ampio novero di misure destinabili dal datore di lavoro alle varie tipologie di dipendenti, non rilevando qui - in quanto del tutto estranee alla disamina giuridica di un dato istituto
- eventuali carenze nelle iniziative del Ministero datore di lavoro su tale diverso piano.”
La S.C. non ha valutato le ipotesi di supplenze temporanee e dei c.d. spezzoni di orario, considerata l'irrilevanza di tali questioni rispetto al thema decidendum del giudice remittente, ma ha indicato qualche spunto di riflessione circa il non automatico riconoscimento del beneficio ad ogni tipologia di supplenza e di orario, ricordando “che, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione dell'art. 3
Cost. (principio di uguaglianza) solo «qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili» (ex plurimis, Corte Costituzionale 24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del
2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe”.
La S.C. ha lasciato irrisolta l'alternativa tra il non riconoscere nulla e l'applicazione del principio del “pro rata temporis” di cui all'art.
4.2 dell'Accordo, in modo da calibrare la misura del beneficio in ragione del ridursi dei periodi di insegnamento e dell'incidenza di esso sulla didattica, fino ad eventualmente ad essere annullata nel caso di durate minime dei rapporti (e degli orari di lavoro, pare di doversi aggiungere).
La clausola 4 dell'Accordo prevede:
1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno
10 favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis”.
In caso di supplenze temporanee il beneficio può essere riconosciuto in proporzione al periodo lavorativo svolto, allorché si rilevi la piena comparabilità ai docenti a tempo indeterminato “dei docenti a tempo determinato che lavorino sul medesimo piano didattico-temporale”, escluse, quindi, le supplenze brevi e saltuarie che non abbiano consentito né la programmazione di un'effettiva formazione, né un apporto didattico rilevante.
Quanto agli spezzoni di orario, valgono considerazioni analoghe. Anche il trattamento del lavoratore a tempo parziale può essere riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa con riferimento all'importo sia della retribuzione globale, sia delle singole componenti di essa.
Da evidenziare che, sebbene il legislatore abbia specificato che il beneficio non costituisca retribuzione accessoria né reddito imponibile, viene comunque in rilievo una prestazione pecuniaria che può essere modulata tenendo conto delle circostanze del caso concreto (come, per es., un rimborso spese).
Peraltro, anche in questo caso c'è da chiedersi se in ipotesi di orario minimo (magari associato ad una supplenza breve) ricorrano le finalità dell'istituto de quo e le ragioni della disapplicazione.
In via generale possono considerarsi senz'altro equiparabili gli spezzoni di orario pari o superiori al 50% dell'orario di cattedra, considerato che ai docenti a tempo indeterminato part-time (che per legge e per CCNL devono assicurare,
11 appunto, almeno il 50% dell'orario di cattedra) il beneficio viene riconosciuto.
Infatti, il DPCM 28.11.2016 recante la “Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” prevede che
“La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale…”, senza operare alcuna decurtazione del beneficio.
Nel caso di specie la docente nell'a.s. 2017/2018 ha Pt_1 lavorato, tra l'altro, con contratto di supplenza su spezzone d'orario di 16 ore settimanali. Per tale anno scolastico, quindi, la docente ha lavorato per un monte ore superiore a quello previsto per il part time, pari al 50% dell'orario completo della scuola d'infanzia che è di 25 h settimanali. Nell'anno scolastico 2018/2019 la ricorrente ha lavorato nella scuola primaria con contratto dal 13/09/2018 sino al 30/06/2019 su spezzone d'orario di 12 ore settimanali, equivalenti all'orario (minimo) part time del docente di ruolo nella scuola primaria (almeno il 50% dell'orario completo che
è di 24 ore settimanali). In relazione ai predetti anni scolastici, quindi, la ricorrente ha svolto attività pienamente equiparabile a quella di un docente a tempo indeterminato con contratto part time a cui il DPCM
28.11.2016 riconosce il diritto al bonus senza alcuna decurtazione.
A diversa conclusione deve giungersi in relazione all'anno scolastico 2019/2020 in quanto la ricorrente ha lavorato per tutto l'anno scolastico nella scuola secondaria di secondo grado, ma per sole 6 ore settimanali.
Considerando che un docente di ruolo part time per legge e per
CCNL deve assicurare almeno il 50% dell'orario di cattedra e che nella scuola secondaria di secondo grado tale orario è
12 pari a 18 ore settimanali, il servizio prestato dalla Pt_1 nell'anno scolastico 2019/2020, sensibilmente inferiore anche a quello del docente di ruolo part time, ad avviso della decidente non è equiparabile a quello svolto dagli altri insegnanti, pertanto il diritto non può essere riconosciuto in relazione al sopradetto a.s.
Nell'a.s. 2020/2021 la docente ha lavorato con soluzioni di continuità in ragione di diverse supplenze temporanee su spezzoni di orario, in due diversi istituti e con insegnamenti diversi (uno di sostegno), non garantendo così, in termini di programmazione e di didattica, un servizio sovrapponibile a quello dei docenti a tempo indeterminato.
In relazione agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 la
Carta Docenti deve essere riconosciuta in quanto la docente ha lavorato per un orario settimanale superiore a Pt_3 quello minimo previsto per il part time: nell'a.s. 2021/2022, infatti, la predetta ha lavorato per 12 ore settimanali, di cui 10 ore negli Istituti superiori, ove l'orario minimopart time di docente di ruolo è pari a 9 ore settimanali, con incremento di tre ore dal 28/09/ al 23/12/2021 e dal 11/03 al
18/03/2022 e di due ore dal 24/03 al 28/04/2022.
Nell'anno scolastico 2022/2023 la ricorrente ha lavorato presso l'Istituto superiore per 13 ore settimanali, ancora una volta superiori al 50% dell'orario completo (18 ore) osservato dal personale di ruolo nella scuola superiore.
Pertanto, ai fini della fruizione del beneficio di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, la posizione della predetta, per gli anni scolastici sopra indicati, risulta senz'altro pienamente comparabile con quella del docente di ruolo, con conseguente accoglimento della domanda.
V - CONCLUSIONI
Sulla base della giurisprudenza della CGUE e della S.C. la norma scrutinata deve essere parzialmente disapplicata in
13 quanto confliggente con la norma euro-unitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'Accordo Quadro.
Poiché la ricorrente è ancora nel sistema scolastico, è possibile l'adempimento in forma specifica.
Segue conforme condanna.
Quanto alle spese, considerata l'essenzialità di alcune statuizioni nomofilattiche della sopravvenuta pronunzia della
S.C., le stesse possono essere compensate nella misura del
50%.
Scaglione fino a € 5200,00, compensi al minimo, stante la serialità della causa, esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte,
1) parzialmente disapplicato l'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 per violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato,
2) accerta il diritto della ricorrente Parte_2 all'attribuzione della Carta Docente con riguardo agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2021/2022 e 2022/2023.
3) Dichiara tenuto e condanna il convenuto ad CP_2 assegnare alla ricorrente la Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa previsto per i docenti a tempo indeterminato, nonché ad accreditarvi l'importo di € 500,00 per i predetti anni scolastici per un totale di € 2000,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n.
724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto fino all'accredito alla concreta attribuzione.
4) Condanna il alla rifusione del 50% delle spese di CP_2 lite sostenute dalla ricorrente che liquida in tale frazione in € 515,00, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con compensazione del rimanente 50% e distrazione in favore del difensore antistatario.
14 5) Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Massa, 10/01/2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Agostini
15