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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/09/2025, n. 2561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2561 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12509/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
II^ Sezione Civile
Il G.O.P., Avv. Carmela Convertini, in funzione di giudice monocratico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 12509\2018 R.G.AA.CC., discussa oralmente e decisa ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 17.09.2025 promossa da:
, titolare della ditta RAB CAFE', rappresentata e difesa dall'Avv. Giulio Parte_1
Farachi, con domicilio eletto presso il suo studio, come da mandato in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con istanza di chiamata di terzo
OPPONENTE
CONTRO
ING. , rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo Panico, con domicilio eletto presso lo CP studio dello stesso, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTO
NONCHE'
DOTT. , rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto De Mitri, con domicilio Controparte_2 eletto presso lo studio dello stesso, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta
TERZO CHIAMATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto del fatto che la presente sentenza viene redatta in maniera concisa ai sensi dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., così come modificato dalla L. n. 69/09.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1
n.2435/18, emesso dal Tribunale di Lecce e conveniva in giudizio l'Ing. davanti all'intestato CP Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “dichiarare il difetto di legittimazione passiva della opponente sig.ra per le ragioni spiegate in narrativa, dichiarare inammissibile, illegittima e, per Parte_1
l'effetto, revocare l'ingiunzione di pagamento opposta, meglio indicata in epigrafe;
in accoglimento del presente atto di opposizione, accertare e dichiarare l'assoluta illegittimità ed infondatezza, per le causali di cui in narrativa, del decreto ingiuntivo impugnato e, pertanto, revocarlo;
nel merito, per le ragioni di cui in narrativa, dichiarare tenuto e conseguentemente condannare il dott. al pagamento delle somme portate dalla ingiunzione di Controparte_2 pagamento, ovvero quelle minori o maggiori ritenute dovute a tale titolo e, comunque, in subordine a garantire e comunque manlevare e tenere indenne la sig.ra per tutte le somme che quest'ultima dovesse essere Parte_1 condannata a pagare sulla base dei titoli dedotti nella ingiunzione di pagamento. In via subordinata e gradata, ridurre le somme ingiunte, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta in favore della deducente. Dichiarare tenuto e conseguentemente condannare il convenuto ed il dott. al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente CP_2 giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, come per legge e comunque sulla base dei parametri vigenti, ovvero liquidate dal Giudice;
dichiarare comunque il dott. tenuto a garantire, manlevare e tenere indenne il deducente CP_2 per tutte le somme che quest'ultimo dovesse essere condannato a pagare a tale titolo”.
Esponeva di non aver conferito, personalmente, l'incarico all'Ing. e che quest'ultimo, invece, era CP stato contattato dal dott. , proprietario dell'immobile in Lecce alla Via Sturzo n. 32, al fine di eseguire CP_2 gli interventi necessari di adeguamento alla normativa vigente igienico sanitaria e di sicurezza, atteso che l'immobile versava in condizioni di degrado, che non ne consentiva l'uso per la destinazione di bar, cui la opponente intendeva adibirlo.
Sosteneva che vi erano stati diversi contatti con il proprietario ed i tecnici, volti alla definizione dell'accordo,
e che con il locatore era stato raggiunto l'accordo, quanto ai lavori da eseguire, secondo il quale la conduttrice avrebbe corrisposto solo le spese per la realizzazione di un secondo bagno, mentre all'onorario dell'Ing. avrebbe provveduto il locatore. CP
Aggiungeva che alcun progetto architettonico per la realizzazione del locale era stato redatto dall'Ing. CP essendosi avvalsa dei tecnici della ditta Savoia Arredamenti ed alle maestranze della stessa ditta.
Evidenziava, infine, che il dott. nella missiva del 03.07.17, aveva dichiarato di aver già corrisposto CP_2
l'onorario all'Ing. per tutti i lavori eseguiti per suo conto, per cui non comprendeva quali compensi CP professionali diversi da quelli indicati nella richiesta monitoria avesse pagato il . CP_2
Contestava comunque il quantum richiesto.
Si costituiva l'Ing. che, a sua volta, rassegnava le seguenti conclusioni: “concedere, ai sensi e per CP gli effetti dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo 2435/18, oggetto dell'opposizione, poiché questa, oltre ad essere palesemente ingiustificata, non é fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
nel merito, rigettare integralmente l'opposizione proposta, perché infondata in fatto e in diritto e, in conseguenza, previa conferma del decreto ingiuntivo n. 2435/18 in ogni sua parte, accertare e dichiarare che l'Ing. é creditore di CP [...]
, già socia illimitatamente responsabile di AB , delle somme con esso Parte_1 CP_3 Parte_1 ingiunte e – in ogni caso – condannare la debitrice al pagamento delle stesse, oltre agli ulteriori interessi maturati e maturandi;
in ogni caso, rigettare tutte le eccezioni e richieste formulate dall'opponente, perché infondate in fatto ed in diritto, oltre che non provate, per le ragioni espresse nel presente atto;
per l'effetto, condannare la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze giudiziali, con gli accessori di legge”.
Riconosceva il contenuto delle mail prodotte dalla opponente e sosteneva che l'incarico gli era stato conferito a seguito della sua mail del 28.07.2016 in cui aveva indicato le attività necessarie ed i compensi, CP_ puntualizzando che la prevedeva la realizzazione di tramezzature interne e di impianti tecnologici e che Part erano state commissionate la richiesta di parere all la direzione dei lavori e la pratica autorizzatoria per le insegne.
Si costituiva, altresì, il dott. , terzo chiamato, che rassegnava le seguenti conclusioni: Controparte_2
“in via preliminare, accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione passiva del dott. e, per l'effetto, ordinarsi CP_2
l'estromissione di questi dal procedimento;
in via preliminare nel merito, visti i fatti di cui in narrativa, accertarsi e dichiararsi che il contratto é stato posto in essere tra attrice/opponente e convenuto/opposto e pertanto il dott. CP_2 non é tenuto a manlevare e/o corrispondere alcuna somma all'ing. per l'attività svolta in favore della sig.ra CP [...]
in ogni caso con condanna alle spese”. Pt_1
Riteneva che lo svolgimento dei fatti era ricavabile dal carteggio presente nel fascicolo dell'opponente e sosteneva di aver fatto svolgere all'ing. i lavori necessari di adeguamento dell'immobile per poter CP essere locato, nonché di aver proposto alla conduttrice di rivolgersi allo stesso professionista per i lavori necessari all'allestimento del bar.
Tentata più volte la conciliazione della lite, concessi i termini per memorie, espletate le prove orali e disposta
CTU, precisate le conclusioni, la causa veniva infine trattenuta per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
* * *
L'opposizione è parzialmente fondata e, pertanto, andrà accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Va premesso che il giudizio inizialmente ha subito diversi rinvii finalizzati al tentativo di conciliazione, atteso che agli atti, a supporto della domanda di pagamento formulata dall'Ing. non sussisteva alcun formale CP accordo in ordine ai compensi e/o incarico formale della e che quest'ultima, a sua volta, ha Parte_1 sostenuto che l'incarico allo stesso ingegnere era stato conferito dal locatore-proprietario dell'immobile, dott.
, che si era espressamente obbligato ad eseguire i lavori di adeguamento alla normativa Controparte_2 vigente dell'immobile ed a provvedere al pagamento dei relativi compensi al detto professionista.
A sostegno di tale assunto la ha prodotto la mail del 23.09.2016, inviata dal dott. all'Ing. Parte_1 CP_2
da cui emerge che il proprietario dell'immobile in oggetto ha proposto all'ingegnere nelle CP CP more che la decidesse come realizzare il bar, di fare la SCIA e procedere a tutti i lavori che lo Parte_1 riguardavano, per consegnare un locale immobiliare idoneo all'uso: “...io propongo, considerato che come proprietario devo fare i lavori per rimetterlo a norma e se i sigg.ri ancora non hanno deciso come fare il Parte_1 bar e da chi farsi seguire per il progetto e per le relative pratiche necessarie, procediamo noi, facciamo scia e tutti i lavori che a me competono e lo consegniamo per come dobbiamo consegnare un locale immobiliare idoneo all'uso. Poi toccherà ai sigg.ri adeguarlo per farlo diventare la loro attività con le dovute autorizzazioni, che si tratti di un bar o di altro......Quindi cortesemente ing. incontrati con i sigg.ri e arrivate ad una soluzione concordata che tenga conto CP delle reciproche esigenze e ditemi quando possiamo procedere con i lavori in modo tale che io incontro le ditte tecniche delle maestranze e firmo i preventivi”
D'altronde dal contratto di locazione sottoscritto tra la ditta opponente ed il dott. , al punto n.6, risulta CP_2 che quest'ultimo si era impegnato ad eseguire i lavori di ristrutturazione dell'immobile dandone incarico all'Ing.
circostanza confermata in sede di interrogatorio formale dal quale emerge che, nel corso di un CP sopralluogo presso l'immobile, si era impegnato a rendere l'immobile adatto all'uso, incaricando l'Ing. CP riconoscendo pure il seguente messaggio whatsap: “Buon pomeriggio sig. Spero ing. le abbia Parte_1 CP dato le info corrette in merito ai lavori, Voi comunque doveste solo sostenere le spese del secondo nuovo bagno. Quanto all'onorario dell'ing. provvedo io.....”. CP
Alla luce di tutti i messaggi e mail intercorse tra le parti e delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio, atteso che anche l'ing. ha ammesso che durante un incontro presso il suo Studio - cui avevano CP partecipato la ed il dott. - vi fu una ripartizione delle spese tra proprietario e potenziale Parte_1 CP_2 conduttore,
il tentativo di conciliazione della vicenda in esame, si rendeva quantomai necessaria, anche al fine di evitare ulteriori spese tecniche, essendo emerso in modo evidente che il locatore, dott. , si era impegnato ad CP_2 eseguire i lavori di ristrutturazione e relativi costi, mentre la nella sua qualità di titolare dell'attività Parte_1 commerciale avrebbe eseguito tutti i lavori di adeguamento dell'immobile alla sua specifica attività e del secondo bagno.
Tuttavia alle sollecitazioni formulate da questo giudicante alle parti all'udienza del 05.12.2019, finalizzate ad individuare una soluzione transattiva, solo la all'udienza del 16.12.2019, ha offerto in banco Parte_1 iudicis all'Ing. che ha rifiutato, la somma di Euro 2.000,00, a saldo delle pretese dallo stesso avanzate, CP per cui si é reso necessario, all'esito della prova testi, disporre CTU tecnica al fine di distinguere, con riguardo alle competenze richieste con il decreto ingiuntivo opposto, l'attività svolta dall'Ing. ai fini della CP ristrutturazione, ricadente sul dott. , da quella finalizzata all'allestimento del bar, ricadente sulla CP_2 opponente, essendo emerso dall'esame della prova testi che l'allestimento del bar é stato eseguito dalla ditta
Savoia e che il ha eseguito le opere sulla base del progetto di detta ditta, mentre il progetto dell'impianto CP_5 elettrico é stato eseguito dall'Ing. e la SCIA commerciale é stata presentata dal dott. Controparte_6 CP_7
, mentre il dott. si era impegnato ad eseguire le opere di ristrutturazione necessarie a rendere
[...] CP_2
l'immobile idoneo all'uso commerciale.
Ebbene, va richiamata al riguardo, con riferimento alla determinazione dell'onorario spettante all'Ing. CP la CTU redatta dall'Ing. che, invero, ha stimato il compenso del detto professionista in Euro Persona_1
4.400,00 oltre accessori di legge, importo sicuramente inferiore a quello richiesto con il decreto ingiuntivo, specificando il compenso per le singole attività in Euro 2.000,00 per la progettazione e pratica di SCIA, Euro
400,00 per l'autorizzazione all'installazione delle insegne luminose, Euro 1.200,00 per la Direzione dei lavori,
Euro 400,00 per l'Agibilità ed Euro 400,00 per la diversa distribuzione degli spazi interni e ristrutturazione. Il CTU, inoltre, al secondo quesito “distingua, anche accedendo ai pubblici uffici, l'attività dallo stesso svolta
e finalizzata alla ristrutturazione dell'immobile, per renderlo idoneo all'uso commerciale, da quella finalizzata all'esercizio di bar, indicando il compenso per ogni singola attività”, nell'elaborato del 20.10.2022 ha sostenuto in un primo momento che tutta l'attività era volta a rendere l'immobile idoneo a bar, limitandosi a valutare semplicemente l'intitolazione delle pratiche amministrative e non già, anche, la finalità del quesito, costruito sulle emergenze probatorie, probabilmente apparso non chiaramente specificato al CTU, e che era indubbiamente rivolto alla distinzione delle opere finalizzate alla ristrutturazione da quelle specifiche finalizzate all'esercizio di bar.
L'equivoco é emerso dalle osservazioni formulate alla CTU dal difensore della opponente e dalla risposta del
CTU, per cui si é reso necessario riformulare il secondo quesito con un supplemento alla CTU, relativamente al quale l'Ing. ha precisato che “emerge indubitabilmente che il locale oggetto di giudizio Persona_1 necessitasse di lavori indispensabili per renderlo idoneo ad uso commerciale a norma di legge” e, dopo essersi soffermato sulla corrispondenza intercorsa tra le parti ed aver evidenziato la necessità delle opere di adeguamento del locatore, ha pure evidenziato che “sarebbe stato poco conveniente, in termini economici e di tempo, procedere dapprima con una pratica edilizia per effettuare i lavori di adeguamento come locale commerciale, per rimetterlo a norma, consegnare un locale idoneo all'uso con relativa agibilità e, in seguito, presentare un'altra specifica pratica per destinarlo all'esercizio dell'attività di bar e conseguire una nuova agibilità”.
Conseguentemente ha indicato le competenze relativamente alla SCIA (€ 2.000,00), alla direzione dei lavori
(€ 1.200,00) e all'agibilità (€400,00) ripartibili tra il proprietario dell'immobile e la opponente - che pertanto saranno attribuiti al 50% a carico di ciascuno - indicando, invece, il compenso per l'autorizzazione all'installazione delle insegne (€ 400,00) e la variazione catastale (€ 400,00) interamente riferibili alla sola opponente.
La , pertanto, sarà tenuta a corrispondere all'Ing. la somma di Euro 2.600,00, oltre Parte_1 CP accessori di legge, importo notevolmente inferiore a quello preteso dal detto professionista con il decreto ingiuntivo opposto.
Al fine di disporre sulla regolamentazione delle spese, si osserva che nel corso del giudizio solo la Parte_1 si é dichiarata disponibile alla definizione transattiva della lite, offrendo all'Ing. l'importo di Euro CP
2.000,00, mentre alcuna somma é mai stata offerta dal dott. , il quale si é appiattito sulla circostanza, CP_2 sfornita di prova, di aver già corrisposto all'Ing. gli onorari, per cui delle due l'una, o l'Ing. CP CP ha percepito il compenso dal dott. ed ha illegittimamente chiesto le medesime somme di spettanza del CP_2 locatore anche alla oppure il dott. non ha mai corrisposto alcunché, confidando, sulla Parte_1 CP_2 scorta del rapporto continuativo con il detto professionista, che le spettanze a quest'ultimo dovute sarebbero state dallo stesso ingiustamente fatte ricadere sulla odierna opponente. A corroborare detta circostanza, vi é che da parte del dott. non é stata mai prodotta la prova dell'asserito pagamento dei compensi all'Ing. CP_2 quest'ultimo non ha mai preso posizione nei confronti del terzo chiamato e mai alcuna controproposta CP
é stata formulata alla opponente per la definizione del giudizio.
Alla luce di tali valutazioni, le spese di lite andranno interamente compensate tra le parti, mentre le spese di
CTU, stante l'esito, vengono poste a carico di parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto n.2435/18, emesso dal Tribunale di Lecce;
2) accertato un minor credito dell'opposto, condanna la sig.ra al pagamento in favore Parte_1 dell'Ing. dell'importo di Euro 2.600,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
CP
3) Compensa interamente le spese di lite tra tutte le parti.
4) Spese di CTU come in motivazione.
La presente sentenza, contenuta nel verbale di udienza del 17.09.2025 è stata letta sia nel dispositivo che nella motivazione in udienza ex art.281 sexies c.p.c. si intende pubblicata con la sottoscrizione del giudice ed il deposito in Cancelleria.
Lecce, 17.09.2025
Il GOP
Avv. Carmela Convertini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
II^ Sezione Civile
Il G.O.P., Avv. Carmela Convertini, in funzione di giudice monocratico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 12509\2018 R.G.AA.CC., discussa oralmente e decisa ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 17.09.2025 promossa da:
, titolare della ditta RAB CAFE', rappresentata e difesa dall'Avv. Giulio Parte_1
Farachi, con domicilio eletto presso il suo studio, come da mandato in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con istanza di chiamata di terzo
OPPONENTE
CONTRO
ING. , rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo Panico, con domicilio eletto presso lo CP studio dello stesso, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTO
NONCHE'
DOTT. , rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto De Mitri, con domicilio Controparte_2 eletto presso lo studio dello stesso, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta
TERZO CHIAMATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto del fatto che la presente sentenza viene redatta in maniera concisa ai sensi dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., così come modificato dalla L. n. 69/09.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1
n.2435/18, emesso dal Tribunale di Lecce e conveniva in giudizio l'Ing. davanti all'intestato CP Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “dichiarare il difetto di legittimazione passiva della opponente sig.ra per le ragioni spiegate in narrativa, dichiarare inammissibile, illegittima e, per Parte_1
l'effetto, revocare l'ingiunzione di pagamento opposta, meglio indicata in epigrafe;
in accoglimento del presente atto di opposizione, accertare e dichiarare l'assoluta illegittimità ed infondatezza, per le causali di cui in narrativa, del decreto ingiuntivo impugnato e, pertanto, revocarlo;
nel merito, per le ragioni di cui in narrativa, dichiarare tenuto e conseguentemente condannare il dott. al pagamento delle somme portate dalla ingiunzione di Controparte_2 pagamento, ovvero quelle minori o maggiori ritenute dovute a tale titolo e, comunque, in subordine a garantire e comunque manlevare e tenere indenne la sig.ra per tutte le somme che quest'ultima dovesse essere Parte_1 condannata a pagare sulla base dei titoli dedotti nella ingiunzione di pagamento. In via subordinata e gradata, ridurre le somme ingiunte, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta in favore della deducente. Dichiarare tenuto e conseguentemente condannare il convenuto ed il dott. al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente CP_2 giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, come per legge e comunque sulla base dei parametri vigenti, ovvero liquidate dal Giudice;
dichiarare comunque il dott. tenuto a garantire, manlevare e tenere indenne il deducente CP_2 per tutte le somme che quest'ultimo dovesse essere condannato a pagare a tale titolo”.
Esponeva di non aver conferito, personalmente, l'incarico all'Ing. e che quest'ultimo, invece, era CP stato contattato dal dott. , proprietario dell'immobile in Lecce alla Via Sturzo n. 32, al fine di eseguire CP_2 gli interventi necessari di adeguamento alla normativa vigente igienico sanitaria e di sicurezza, atteso che l'immobile versava in condizioni di degrado, che non ne consentiva l'uso per la destinazione di bar, cui la opponente intendeva adibirlo.
Sosteneva che vi erano stati diversi contatti con il proprietario ed i tecnici, volti alla definizione dell'accordo,
e che con il locatore era stato raggiunto l'accordo, quanto ai lavori da eseguire, secondo il quale la conduttrice avrebbe corrisposto solo le spese per la realizzazione di un secondo bagno, mentre all'onorario dell'Ing. avrebbe provveduto il locatore. CP
Aggiungeva che alcun progetto architettonico per la realizzazione del locale era stato redatto dall'Ing. CP essendosi avvalsa dei tecnici della ditta Savoia Arredamenti ed alle maestranze della stessa ditta.
Evidenziava, infine, che il dott. nella missiva del 03.07.17, aveva dichiarato di aver già corrisposto CP_2
l'onorario all'Ing. per tutti i lavori eseguiti per suo conto, per cui non comprendeva quali compensi CP professionali diversi da quelli indicati nella richiesta monitoria avesse pagato il . CP_2
Contestava comunque il quantum richiesto.
Si costituiva l'Ing. che, a sua volta, rassegnava le seguenti conclusioni: “concedere, ai sensi e per CP gli effetti dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo 2435/18, oggetto dell'opposizione, poiché questa, oltre ad essere palesemente ingiustificata, non é fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
nel merito, rigettare integralmente l'opposizione proposta, perché infondata in fatto e in diritto e, in conseguenza, previa conferma del decreto ingiuntivo n. 2435/18 in ogni sua parte, accertare e dichiarare che l'Ing. é creditore di CP [...]
, già socia illimitatamente responsabile di AB , delle somme con esso Parte_1 CP_3 Parte_1 ingiunte e – in ogni caso – condannare la debitrice al pagamento delle stesse, oltre agli ulteriori interessi maturati e maturandi;
in ogni caso, rigettare tutte le eccezioni e richieste formulate dall'opponente, perché infondate in fatto ed in diritto, oltre che non provate, per le ragioni espresse nel presente atto;
per l'effetto, condannare la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze giudiziali, con gli accessori di legge”.
Riconosceva il contenuto delle mail prodotte dalla opponente e sosteneva che l'incarico gli era stato conferito a seguito della sua mail del 28.07.2016 in cui aveva indicato le attività necessarie ed i compensi, CP_ puntualizzando che la prevedeva la realizzazione di tramezzature interne e di impianti tecnologici e che Part erano state commissionate la richiesta di parere all la direzione dei lavori e la pratica autorizzatoria per le insegne.
Si costituiva, altresì, il dott. , terzo chiamato, che rassegnava le seguenti conclusioni: Controparte_2
“in via preliminare, accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione passiva del dott. e, per l'effetto, ordinarsi CP_2
l'estromissione di questi dal procedimento;
in via preliminare nel merito, visti i fatti di cui in narrativa, accertarsi e dichiararsi che il contratto é stato posto in essere tra attrice/opponente e convenuto/opposto e pertanto il dott. CP_2 non é tenuto a manlevare e/o corrispondere alcuna somma all'ing. per l'attività svolta in favore della sig.ra CP [...]
in ogni caso con condanna alle spese”. Pt_1
Riteneva che lo svolgimento dei fatti era ricavabile dal carteggio presente nel fascicolo dell'opponente e sosteneva di aver fatto svolgere all'ing. i lavori necessari di adeguamento dell'immobile per poter CP essere locato, nonché di aver proposto alla conduttrice di rivolgersi allo stesso professionista per i lavori necessari all'allestimento del bar.
Tentata più volte la conciliazione della lite, concessi i termini per memorie, espletate le prove orali e disposta
CTU, precisate le conclusioni, la causa veniva infine trattenuta per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
* * *
L'opposizione è parzialmente fondata e, pertanto, andrà accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Va premesso che il giudizio inizialmente ha subito diversi rinvii finalizzati al tentativo di conciliazione, atteso che agli atti, a supporto della domanda di pagamento formulata dall'Ing. non sussisteva alcun formale CP accordo in ordine ai compensi e/o incarico formale della e che quest'ultima, a sua volta, ha Parte_1 sostenuto che l'incarico allo stesso ingegnere era stato conferito dal locatore-proprietario dell'immobile, dott.
, che si era espressamente obbligato ad eseguire i lavori di adeguamento alla normativa Controparte_2 vigente dell'immobile ed a provvedere al pagamento dei relativi compensi al detto professionista.
A sostegno di tale assunto la ha prodotto la mail del 23.09.2016, inviata dal dott. all'Ing. Parte_1 CP_2
da cui emerge che il proprietario dell'immobile in oggetto ha proposto all'ingegnere nelle CP CP more che la decidesse come realizzare il bar, di fare la SCIA e procedere a tutti i lavori che lo Parte_1 riguardavano, per consegnare un locale immobiliare idoneo all'uso: “...io propongo, considerato che come proprietario devo fare i lavori per rimetterlo a norma e se i sigg.ri ancora non hanno deciso come fare il Parte_1 bar e da chi farsi seguire per il progetto e per le relative pratiche necessarie, procediamo noi, facciamo scia e tutti i lavori che a me competono e lo consegniamo per come dobbiamo consegnare un locale immobiliare idoneo all'uso. Poi toccherà ai sigg.ri adeguarlo per farlo diventare la loro attività con le dovute autorizzazioni, che si tratti di un bar o di altro......Quindi cortesemente ing. incontrati con i sigg.ri e arrivate ad una soluzione concordata che tenga conto CP delle reciproche esigenze e ditemi quando possiamo procedere con i lavori in modo tale che io incontro le ditte tecniche delle maestranze e firmo i preventivi”
D'altronde dal contratto di locazione sottoscritto tra la ditta opponente ed il dott. , al punto n.6, risulta CP_2 che quest'ultimo si era impegnato ad eseguire i lavori di ristrutturazione dell'immobile dandone incarico all'Ing.
circostanza confermata in sede di interrogatorio formale dal quale emerge che, nel corso di un CP sopralluogo presso l'immobile, si era impegnato a rendere l'immobile adatto all'uso, incaricando l'Ing. CP riconoscendo pure il seguente messaggio whatsap: “Buon pomeriggio sig. Spero ing. le abbia Parte_1 CP dato le info corrette in merito ai lavori, Voi comunque doveste solo sostenere le spese del secondo nuovo bagno. Quanto all'onorario dell'ing. provvedo io.....”. CP
Alla luce di tutti i messaggi e mail intercorse tra le parti e delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio, atteso che anche l'ing. ha ammesso che durante un incontro presso il suo Studio - cui avevano CP partecipato la ed il dott. - vi fu una ripartizione delle spese tra proprietario e potenziale Parte_1 CP_2 conduttore,
il tentativo di conciliazione della vicenda in esame, si rendeva quantomai necessaria, anche al fine di evitare ulteriori spese tecniche, essendo emerso in modo evidente che il locatore, dott. , si era impegnato ad CP_2 eseguire i lavori di ristrutturazione e relativi costi, mentre la nella sua qualità di titolare dell'attività Parte_1 commerciale avrebbe eseguito tutti i lavori di adeguamento dell'immobile alla sua specifica attività e del secondo bagno.
Tuttavia alle sollecitazioni formulate da questo giudicante alle parti all'udienza del 05.12.2019, finalizzate ad individuare una soluzione transattiva, solo la all'udienza del 16.12.2019, ha offerto in banco Parte_1 iudicis all'Ing. che ha rifiutato, la somma di Euro 2.000,00, a saldo delle pretese dallo stesso avanzate, CP per cui si é reso necessario, all'esito della prova testi, disporre CTU tecnica al fine di distinguere, con riguardo alle competenze richieste con il decreto ingiuntivo opposto, l'attività svolta dall'Ing. ai fini della CP ristrutturazione, ricadente sul dott. , da quella finalizzata all'allestimento del bar, ricadente sulla CP_2 opponente, essendo emerso dall'esame della prova testi che l'allestimento del bar é stato eseguito dalla ditta
Savoia e che il ha eseguito le opere sulla base del progetto di detta ditta, mentre il progetto dell'impianto CP_5 elettrico é stato eseguito dall'Ing. e la SCIA commerciale é stata presentata dal dott. Controparte_6 CP_7
, mentre il dott. si era impegnato ad eseguire le opere di ristrutturazione necessarie a rendere
[...] CP_2
l'immobile idoneo all'uso commerciale.
Ebbene, va richiamata al riguardo, con riferimento alla determinazione dell'onorario spettante all'Ing. CP la CTU redatta dall'Ing. che, invero, ha stimato il compenso del detto professionista in Euro Persona_1
4.400,00 oltre accessori di legge, importo sicuramente inferiore a quello richiesto con il decreto ingiuntivo, specificando il compenso per le singole attività in Euro 2.000,00 per la progettazione e pratica di SCIA, Euro
400,00 per l'autorizzazione all'installazione delle insegne luminose, Euro 1.200,00 per la Direzione dei lavori,
Euro 400,00 per l'Agibilità ed Euro 400,00 per la diversa distribuzione degli spazi interni e ristrutturazione. Il CTU, inoltre, al secondo quesito “distingua, anche accedendo ai pubblici uffici, l'attività dallo stesso svolta
e finalizzata alla ristrutturazione dell'immobile, per renderlo idoneo all'uso commerciale, da quella finalizzata all'esercizio di bar, indicando il compenso per ogni singola attività”, nell'elaborato del 20.10.2022 ha sostenuto in un primo momento che tutta l'attività era volta a rendere l'immobile idoneo a bar, limitandosi a valutare semplicemente l'intitolazione delle pratiche amministrative e non già, anche, la finalità del quesito, costruito sulle emergenze probatorie, probabilmente apparso non chiaramente specificato al CTU, e che era indubbiamente rivolto alla distinzione delle opere finalizzate alla ristrutturazione da quelle specifiche finalizzate all'esercizio di bar.
L'equivoco é emerso dalle osservazioni formulate alla CTU dal difensore della opponente e dalla risposta del
CTU, per cui si é reso necessario riformulare il secondo quesito con un supplemento alla CTU, relativamente al quale l'Ing. ha precisato che “emerge indubitabilmente che il locale oggetto di giudizio Persona_1 necessitasse di lavori indispensabili per renderlo idoneo ad uso commerciale a norma di legge” e, dopo essersi soffermato sulla corrispondenza intercorsa tra le parti ed aver evidenziato la necessità delle opere di adeguamento del locatore, ha pure evidenziato che “sarebbe stato poco conveniente, in termini economici e di tempo, procedere dapprima con una pratica edilizia per effettuare i lavori di adeguamento come locale commerciale, per rimetterlo a norma, consegnare un locale idoneo all'uso con relativa agibilità e, in seguito, presentare un'altra specifica pratica per destinarlo all'esercizio dell'attività di bar e conseguire una nuova agibilità”.
Conseguentemente ha indicato le competenze relativamente alla SCIA (€ 2.000,00), alla direzione dei lavori
(€ 1.200,00) e all'agibilità (€400,00) ripartibili tra il proprietario dell'immobile e la opponente - che pertanto saranno attribuiti al 50% a carico di ciascuno - indicando, invece, il compenso per l'autorizzazione all'installazione delle insegne (€ 400,00) e la variazione catastale (€ 400,00) interamente riferibili alla sola opponente.
La , pertanto, sarà tenuta a corrispondere all'Ing. la somma di Euro 2.600,00, oltre Parte_1 CP accessori di legge, importo notevolmente inferiore a quello preteso dal detto professionista con il decreto ingiuntivo opposto.
Al fine di disporre sulla regolamentazione delle spese, si osserva che nel corso del giudizio solo la Parte_1 si é dichiarata disponibile alla definizione transattiva della lite, offrendo all'Ing. l'importo di Euro CP
2.000,00, mentre alcuna somma é mai stata offerta dal dott. , il quale si é appiattito sulla circostanza, CP_2 sfornita di prova, di aver già corrisposto all'Ing. gli onorari, per cui delle due l'una, o l'Ing. CP CP ha percepito il compenso dal dott. ed ha illegittimamente chiesto le medesime somme di spettanza del CP_2 locatore anche alla oppure il dott. non ha mai corrisposto alcunché, confidando, sulla Parte_1 CP_2 scorta del rapporto continuativo con il detto professionista, che le spettanze a quest'ultimo dovute sarebbero state dallo stesso ingiustamente fatte ricadere sulla odierna opponente. A corroborare detta circostanza, vi é che da parte del dott. non é stata mai prodotta la prova dell'asserito pagamento dei compensi all'Ing. CP_2 quest'ultimo non ha mai preso posizione nei confronti del terzo chiamato e mai alcuna controproposta CP
é stata formulata alla opponente per la definizione del giudizio.
Alla luce di tali valutazioni, le spese di lite andranno interamente compensate tra le parti, mentre le spese di
CTU, stante l'esito, vengono poste a carico di parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto n.2435/18, emesso dal Tribunale di Lecce;
2) accertato un minor credito dell'opposto, condanna la sig.ra al pagamento in favore Parte_1 dell'Ing. dell'importo di Euro 2.600,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
CP
3) Compensa interamente le spese di lite tra tutte le parti.
4) Spese di CTU come in motivazione.
La presente sentenza, contenuta nel verbale di udienza del 17.09.2025 è stata letta sia nel dispositivo che nella motivazione in udienza ex art.281 sexies c.p.c. si intende pubblicata con la sottoscrizione del giudice ed il deposito in Cancelleria.
Lecce, 17.09.2025
Il GOP
Avv. Carmela Convertini