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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 02/12/2025, n. 3549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3549 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, all'udienza del 2 dicembre
2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4122/2022 R.G., avente ad oggetto ”Risarcimento
Danni” e vertente tra rappresentato e difeso dagli Avv.ti Monica Laura Gravante e Parte_1
AL VA,
- Attore - contro CP
, in persona del Sindaco rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. Luigi Di Leo,
- Convenuto -
Fatto e Diritto
Con atto di citazione del 13.05.2022, ritualmente notificato, Pt_1
evocava in giudizio il in persona del l.r. p.t.
[...] Controparte_1 CP_3
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) in via principale, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 c.c., del CP_1
in persona del Sindaco p.t., in ordine alla produzione del sinistro descritto
[...] in premessa e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento di tutti i conseguenti danni - patrimoniali e non - patiti dal Sig. , pari a complessivi Parte_1
Euro 13.930,10 (di cui Euro 4.252,45 a titolo di danno patrimoniale ed Euro
9.677,65 a titolo di danno non patrimoniale, nelle sue voci di danno biologico e
1 morale, come descritti al punto sub 7) della premessa fattuale), ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
2) in via subordinata e gradata, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità, ai sensi dell'art. 2043
c.c., del in persona del Sindaco p.t., in ordine alla produzione Controparte_1
del sinistro descritto in premessa e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento di tutti i conseguenti danni - patrimoniali e non- patiti dal Sig. , pari Parte_1
a complessivi Euro 13.930,10 (di cui Euro 4.252,45 a titolo di danno patrimoniale ed Euro 9.677,65 a titolo di danno non patrimoniale, nelle sue voci di danno biologico e morale, come descritti al punto sub 7) della premessa fattuale), ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
3) in ogni caso, condannare il in persona del Sindaco p.t., al pagamento Controparte_1
di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da quantificare ai sensi del
D.M. n. 55/2014 e ss. mm. (come da apposita nota spese che verrà prodotta entro
i termini di legge), con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”.
L'attore esponeva che in data 23.11.2020, alle ore 12:30 circa, era alla guida del proprio motociclo, modello Honda Silver Wind 400, targato DP03715, assicurato per la con polizza n. 00528249027 presso la Compagnia CP_4
mentre percorreva Via Madonna di Leuca, in Maglie (LE), in CP_5 direzione dell'incrocio con Via Vecchia Comunale Corigliano-Maglie, nel seguire la curva a destra immediatamente precedente allo svincolo su indicato, si imbatteva in un “dosso” presente sulla propria corsia di marcia che gli faceva perdere improvvisamente il controllo del mezzo, sbalzandolo rovinosamente al suolo.
Il assumeva che il dissesto stradale in questione non risultava Pt_1
segnalato in alcun modo e, nonostante la giornata soleggiata, non era visibile e/o prevedibile, ovvero evitabile.
Intervenivano sul posto una pattuglia della Polizia Stradale del Commissariato di nonché gli agenti della Polizia Municipale di i quali redigevano CP_1 CP_1 apposito verbale di intervento, oltre ad un'ambulanza del 118.
Quindi, l'odierno attore veniva immediatamente condotto presso il Pronto
2 Soccorso dell'Ospedale di Scorrano (LE), i cui sanitari, all'esito dei necessari accertamenti, gli diagnosticavano un trauma contusivo al torace, con frattura composta dell'arco ascellare di IV e V costa di destra e dell'arco anteriore della III costa omolaterale, oltre ad escoriazioni multiple al volto e alle mani, con prognosi iniziale di 25 giorni di riposo assoluto e terapia medica (cfr. doc. in atti).
Il subiva, altresì, danni patrimoniali per spese mediche, riparazione Pt_1
del motociclo e sostituzione smartphone.
Rimasti infruttuosi i tentativi di comporre la lite in sede extragiudiziale (anche a seguito di negoziazione assistita), l'attore adiva codesto Tribunale al fine di sentirsi riconoscere il diritto al risarcimento dei danni subiti.
Con comparsa di costituzione e risposta del 23/09/2022 si costituiva il in persona del Sindaco l.r. p.t., al fine di impugnare e contestare Controparte_1
integralmente la domanda attorea e chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via principale e nel merito: rigettare ogni avversa domanda in quanto totalmente infondata in fatto e diritto per le motivazioni illustrate in narrativa;
per l'effetto, condannare l'attore alla rifusione delle spese e delle competenze di lite. In via subordinata e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della presente domanda, accertare e dichiarare la ricorrenza del concorso di responsabilità tra il signor e l'odierno convenuto, in relazione Pt_1
all'evento dannoso dedotto in contesa, ponendo quindi ogni eventuale emananda pronuncia, ancorché per gli importi inferiori che, se del caso, saranno accertati in corso di causa, a carico percentuale di entrambi;
per l'effetto, sussistendone giusti motivi, dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.”.
La causa veniva istruita mediante la produzione documentale, l'interrogatorio formale dell'attore, la prova testimoniale la consulenza medica d'ufficio.
Quindi, all'odierna udienza, previa precisazione delle conclusioni, si perveniva alla definizione del giudizio, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
§§§§§§§§§§§
La domanda attorea può essere accolta nei seguenti termini.
Appare opportuno, in primis, compendiare le risultanze di prova in atti.
L'attore, in sede di interpello, ha sostanzialmente confermato la versione dei fatti per come già esposta sin dall'atto introduttivo del giudizio, ribadendo, in
3 particolare, che nel giorno del sinistro vi erano normali condizioni di luce, clima e traffico, che il dosso si trovava sul lato destro della corsia di marcia percorsa, in prossimità del tratto curvilineo di detta via, nonché di trovarsi solo al momento della caduta (cfr. dich. , verb. ud. 25.10.2023). Parte_1
Il teste , indifferente, premesso di essere sopraggiunto sul Testimone_1
luogo del sinistro immediatamente dopo il suo verificarsi, ha dichiarato di essersi prontamente fermato per prestare i primi soccorsi al . Quindi, dichiarava Pt_1 quanto segue: “Ho potuto vedere il dosso in questione che invadeva la carreggiata percorsa dal sig. e vi erano sull'asfalto delle striature di trascinamento Pt_1 che indicavano il percorso dello scooter dell'attore dal dosso in avanti, verso
l'incrocio …. Preciso che il telefono dell'attore si era sicuramente danneggiato, tanto che ho dovuto usare il mio per contattare la moglie del sig. . Vero Pt_1
che, a seguito del sinistro, intervenivano sul posto una pattuglia della Polizia
Stradale ed una della Polizia Municipale di nonché un'ambulanza del CP_1
Pronto Soccorso. Era una giornata soleggiata. … non l'intera carreggiata era occupata dal dosso, ma solo una parte della corsia di marcia percorsa dal sig.
. Sono stato il primo a giungere sul posto e il sig. era solo. … Posso Pt_1 Pt_1
solo dire che al momento in cui sono giunto sui luoghi non vi era traffico veicolare.” (cfr. dich. teste , verb. ud. 25.10.2023). Tes_1
Il teste , Comandante della Polizia Locale del Comune di Testimone_2
ha reso le seguenti dichiarazioni: “Posso dire che a pochi metri dalla CP_1 intersezione di via Madonna di Leuca con via Vecchia Comunale, vi è una leggera deformazione della sede stradale, consistente in un dosso. Solitamente, dopo ogni denuncia di sinistro stradale, invio comunicazione all'Ufficio Tecnico per le determinazioni di loro competenza.”.
Quindi, il teste confermava di aver dato specifica comunicazione/segnalazione agli uffici comunali come da mail esibitagli, dallo stesso riconosciuta e confermata.
Il teste aggiungeva “Posso dire che è stato eseguito sopralluogo al fine di verificare lo stato dei luoghi. …. È vero che la deformazione stradale posta a ridosso di una intersezione, era causata dalla presenza di un albero. Non so dire se fosse stata segnalata detta deformazione del manto stradale posta a ridosso di
4 detta intersezione. Posso affermare che, a seguito della segnalazione dell'Ufficio di Polizia Locale, l'Ufficio Tecnico provvede ad effettuare tutti gli interventi posti in posti in evidenza su tutto il territorio comunale. … riconosco i luoghi oggetto del giudizio.” (cfr. dich. teste , verb. ud. 14.02.2024). Tes_2
La teste , Sovrintendente Capo presso il Commissariato di Testimone_3
Polizia Stradale di Otranto e responsabile della pattuglia intervenuta sul luogo dell'incidente, ha dichiarato quanto segue: “… di pattugliamento con l'equipaggio della Polizia Stradale di mentre eravamo in transito per rientrare in CP_1
caserma, passando dall'intersezione con via Madonna di Leuca, venivamo fermati da un utente che richiedeva il nostro intervento. Ricordo che siamo immediatamente intervenuti e il sig. era ancora a terra sul luogo del Pt_1 sinistro;
dopo averlo soccorso e messo in sicurezza e identificato, abbiamo effettuato i rilievi necessari. … posso affermare che sulla strada indicata vi era un rialzamento dell'asfalto che andava dal margine destro verso il centro della carreggiata, come descritto nel verbale di accertamento redatto nell'occasione, che mi viene esibito. Vero che il dosso su menzionato si trovava a brevissima distanza da un albero di pino posto al lato della corsia di marcia percorsa dal sig.
. Vero che il dosso in questione sporgeva per circa 15 cm dal suolo, era Pt_1 dello stesso colore del manto stradale e risultava visibile solo a brevissima distanza dallo stesso. Il rialzamento in questione non era segnalato in alcun modo
e risultava poco visibile. … posso confermare l'impatto avendo rilevato un'incisione sul rigonfiamento dell'asfalto. … sul luogo dell'incidente sopraggiungeva anche una pattuglia della Polizia Locale di e CP_1 un'ambulanza per il trasporto del Sig. presso il Pronto Soccorso a causa Pt_1
delle ferite riportate. Riconosco che le foto esibitemi corrispondono ai luoghi per cui è causa. Vi erano condizioni di luce e clima normali e il traffico era regolare.”
(cfr. dich. teste , verb. ud. 4.04.2024). Tes_3
Il teste Arch. , responsabile del settore Lavori Pubblici e Testimone_4
Manutenzione del Comune di ha reso le seguenti dichiarazioni: CP_1
“Confermo la presenza del dosso indicato da parte attrice derivante dalle radici di un albero, ragion per cui, successivamente, ho adottato determina dirigenziale verso la fine del 2021, finalizzata alla manutenzione della strada interessata in più
5 punti, tra cui il luogo dell'evento. Qualcuno mi ha segnalato la presenza del predetto dosso, motivo per il quale sono intervenuto. Ho effettuato dei sopralluoghi sul posto per accertare lo stato dei luoghi e conseguentemente ho assunto la predetta determina per rimuovere il dosso …. Ricordo che il dosso era dello stesso colore dell'asfalto, bitume su bitume. L'incarico che ho conferito era finalizzato alla rimozione della situazione di pericolo rappresentata dal dosso che limitava le condizioni di fruibilità della strada. … riconosco nelle foto allegate al fascicolo attoreo i luoghi in questione, prima e dopo gli interventi manutentivi.”
(cfr. dich. teste verb. ud. 9.07.2024). Tes_4
Orbene, così compendiate le risultanze di prova in atti, a parere della scrivente, può senza dubbio ritenersi accertata la circostanza che la denunciata anomalia esistente sul tratto di strada teatro del sinistro de quo, ha costituito la causa esclusiva dell'evento lesivo per cui è causa;
invero, come emerso in sede di istruttoria orale e come si evince inequivocabilmente dalla documentazione (anche fotografica) acquisita agli atti, il dosso venutosi a creare su quel tratto di via
Madonna di Leuca, nell'abitato di era oggettivamente imprevedibile ed CP_1 invisibile per l'utente della strada che si accingeva a percorrere quella sede viaria, in quanto ubicato strettamente a ridosso di un tratto curvilineo e dello stesso colore dell'asfalto circostante.
Nel verbale di accertamenti redatto dagli agenti della Polizia Stradale intervenuti sul luogo del sinistro, in merito alla dinamica, si legge quanto segue:
“… Giunto nei pressi della Chiesetta Madonna di Leuca e diretto verso
l'intersezione stradale con via Lecce, improvvisamente impattava in un dosso acuto dell'asfalto, lungo circa metri 2,60, largo metri 1,60 e alto circa metri 0,20 rispetto al piano stradale, verosimilmente causato dalle radici di un albero aghiforme posto in un'aiuola sul lato destro della carreggiata. A seguito dell'urto il motoveicolo si piegava sul lato destro, lasciando segni di scarrocciamento sull'asfalto lunghi metri due, per poi cadere sempre sul lato destro, incidendo sull'asfalto un solco di mt 15,500. Il motoveicolo terminava la corsa ruotando su se stesso di 180° e trovava posizione di quiete al centro della corsia di canalizzazione per Lecce dell'intersezione stradale appoggiato sul lato destro, con
6 il manubrio rivolto verso il centro abitato di in senso opposto a quello di CP_1
marcia. …” (cfr. doc. in atti)
Quanto all'addebito di responsabilità, si ritiene opportuno fare alcune osservazioni sul punto.
È fuor di dubbio che sugli enti locali grava un obbligo di manutenzione e sicurezza delle strade e di tutte le altre aree urbane calpestabili previsto da disposizioni normative specifiche.
E, proprio in quanto proprietario, il è anche custode di tali beni, e, CP_1
quindi, è gravato degli oneri tipici del "buon custode".
Dal principio secondo cui la pubblica amministrazione risponde civilmente per violazione dell'obbligo di manutenzione e sicurezza conseguono i seguenti effetti: 1) innanzitutto il superamento della tesi sostenuta anche dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale l'art. 2043 c.c. costituisce l'unica norma in grado di gestire i sinistri in questione;
2) in secondo luogo, questo principio rende inutile la regola in virtù della quale la pubblica amministrazione non risponde dei danni subiti dal cittadino nei casi in cui non ricorra un'insidia o un trabocchetto.
La Corte Costituzionale ha riconosciuto l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. anche alla P.A., aderendo alla tesi, sostenuta anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “alla pubblica amministrazione non è applicabile il citato articolo, [solo] quando sul bene di sua proprietà non sia possibile − per la notevole estensione di esso e le modalità d'uso, diretto e generale, da parte dei terzi − un continuo, efficace controllo, idoneo a impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti".
Ciò premesso, l'art. 2051 non richiede altri specifici presupposti, oltre alla sussistenza del nesso di causalità tra la cosa e il danno;
quindi, la pubblica amministrazione può fornire la prova liberatoria dimostrando che l'ente non è stato in grado di adempiere il suo onere di manutenzione delle strade a causa di circostanze che escludevano la possibilità di un controllo reale sul bene.
7 Invero, anche secondo una recentissima pronuncia “In tema di azione ex art.
2051 c.c. l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e
l'evento lesivo compete alla parte attrice mentre il convenuto/proprietario deve fornire evidenza di un fattore estraneo quale alterazione dello stato dei luoghi imprevista o non segnalabile in tempo - idoneo a interrompere il nesso causale”
(Trib. Udine, 7.11.2011).
Quindi, al danneggiato spetta dimostrare la riconducibilità del suo pregiudizio a un difetto di manutenzione della strada e sostenere l'applicabilità del disposto dell'art. 2051 c.c. Tale norma non richiede che la p.a. fornisca la prova di avere correttamente adempiuto il suo obbligo di manutenzione e controllo, al fine di andare esente da responsabilità. La disposizione richiede qualcosa di più, cioè la prova del caso fortuito, la forza maggiore o il fatto del terzo o del danneggiato.
A tal proposito, la giurisprudenza ha affermato che il fatto della vittima interruttivo del nesso causale deve costituire l'unica ed esclusiva causa dell'evento dannoso, in modo da privare dell'efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante, il precedente comportamento dell'autore dell'illecito (pubblica amministrazione). Questo presupposto non può ricorrere in tutti i casi in cui le violazioni o le omissioni imputabili all'amministrazione risultano provate sulla base del principio secondo cui l'ente pubblico, perché custode, è tenuto ad attivarsi per evitare il danno. In sostanza, l'obbligo di manutenzione, impone all'amministrazione di attivarsi proprio per evitare l'accadimento di danni, per cui non sarebbe ammissibile ritenere irrilevante la condotta omissiva della pubblica amministrazione.
Secondo un'impostazione rigorosa il concorso di colpa del danneggiato non rileva in tutte le ipotesi in cui, sul piano causale, risulta provato il mancato adempimento da parte dell'amministrazione ai propri doveri, quando tale condotta omissiva abbia costituito l'occasione principale del sinistro.
Secondo l'orientamento più recente della giurisprudenza perché la PA possa andar esente dalla responsabilità nell'ipotesi di azione ai sensi dell'art. 2051 c.c. occorre avere riguardo alla causa concreta del danno (Cassazione, 6 giugno 2008,
n. 15042) così se quest'ultimo è stato determinato da cause intrinseche alla cosa,
8 come un vizio di costruzione o di manutenzione, va affermata la responsabilità dell'amministrazione, mentre se dagli atti del processo risulta che il danno è stato provocato da cause estrinseche e estemporanee, create da terzi che nell'immediatezza hanno occupato la sede stradale, nel caso in cui si tratti di fattori non conoscibili, né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, l'amministrazione sarà liberata dalla responsabilità per cose in custodia in relazione all'art. 2051 c.c.
Per consolidata giurisprudenza “Con una lettura costituzionalmente orientata delle norme di tutela riferite alla responsabilità civile della pubblica amministrazione in relazione alla non corretta manutenzione del manto stradale e del marciapiede , che costituisce il normale percorso di calpestio dei pedoni, la
Corte ha stabilito che la presunzione di responsabilità di danni alle cose si applica, ai sensi dell'art. 2051 c.c., per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, quando la custodia del bene, intesa quale potere di fatto sulla cosa legittimamente e doverosamente esercitato, sia esercitabile nel caso concreto, tenuto conto delle circostanze e della natura limitata del tratto di strada vigilato”
(Cass. Civ, sez. III, n. 21329/2010).
Orbene, alla luce di quanto sopra, ritenuta l'applicabilità al caso di specie dell'art. 2051 c.c., la scrivente ritiene che è stato dimostrato che la cattiva manutenzione del tratto di strada teatro del sinistro de quo, da parte della pubblica amministrazione, abbia costituito l'occasione principale del sinistro e che, quindi, nessun concorso di colpa può essere riconosciuto a carico del danneggiato, il quale, verosimilmente, faceva pieno affidamento sulla regolarità del manto stradale.
Né è in alcun modo emerso che l'odierno attore abbia fatto un uso anomalo o improprio della cosa, sì da escludere qualsiasi responsabilità del custode;
in particolare, a parere della scrivente, in questa sede, parte convenuta non ha provato che l'attore, al momento del verificarsi de quo tenesse una condotta di guida imprudente o, comunque, non idonea in relazione allo stato dei luoghi.
Inoltre, nell'ambito del presente giudizio la pubblica amministrazione convenuta alcuna valida prova ha fornito circa l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale ed avente, quindi, efficacia scriminante.
9 Relativamente al quantum della domanda avanzata da , Parte_1
avente ad oggetto il danno non patrimoniale, la scrivente condivide appieno le valutazioni effettuate dal consulente medico d'ufficio, Dr.ssa la Persona_1
quale ha, preliminarmente, accertato che l'evento traumatico accaduto in data
23/11/2020 ha avuto un indiscutibile rapporto patogenetico causale nel determinismo delle lesioni diagnosticate.
Quindi, il CTU, ha rilevato la permanenza di postumi nella specie rappresentati da: “Toracoalgie da valido trauma toracico chiuso con fratture costali multiple a destra (IV e V sull'arco ascellare, III sull'arco anteriore); -
Minuti esiti cicatriziali discromici il maggiore dei quali sull'ala nasale appena visibile a distanza ravvicinata.”.
La Dr.ssa ha quantificato un periodo di inabilità biologica temporanea Per_1
totale sia di 25 giorni, con ulteriori 20 giorni medialmente valutati al 50% ed altri 15 al 25%.
Inoltre, ha valutato i postumi riscontrati, in considerazione di quanto riportato nella specifica letteratura di riferimento (Linee Guida per la Valutazione Medico-
Legale del danno alla Persona in ambito Civilistico SIMLA Giuffrè Editore 2016), nella misura generica del 3% (tre) della totale.
Infine, ha affermato che, allo stato, non possono attendibilmente ammettersi spese future prevedibili inerenti la patologia de quo e che le spese medichie documentate ammontano ad € 396,00.
Al fine di quantificare il danno subito dall'odierno attore deve farsi riferimento alle Tabelle di Milano la cui applicabilità su tutto il territorio nazionale viene costantemente ribadita dalla Suprema Corte: “Le Tabelle di Milano rappresentano uno strumento per calcolare gli importi dovuti a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, a seguito di sinistri stradali o per responsabilità medica. Si tratta di un documento para-normativo (Cass. n.
12408/2011) che consente la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, in modo adeguato al singolo caso”.
Pertanto, le tabelle garantiscono la prevedibilità ed uniformità delle liquidazioni giudiziali su tutto territorio nazionale. Inoltre, rappresentano un parametro unitario e consentono di evitare sperequazioni. Infatti, la loro 10 applicazione impedisce che casi simili siano liquidati in modi differenti. In altre parole, le tabelle mirano a fornire un'uniformità pecuniaria di base.
Recentemente, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l'ord.
N. 8468/2020 ha enunciato il seguente principio: “Sebbene non abbiano carattere normativo, le tabelle di Milano costituiscono un criterio guida per la liquidazione del danno non patrimoniale. Il giudice di merito, chiamato a liquidare il danno non patrimoniale, deve tenere conto dei parametri forniti dalle tabelle meneghine”.
Pertanto, il danno non patrimoniale subito da può essere Parte_1 quantificato nei seguenti termini:
• € 4.408,00 per danno biologico nella misura accertata del 3%;
• € 2.875,00 per una ITT di gg. 25, quantificata in € 115,00 al giorno;
• € 1.150,00 per una ITP al 50% di gg. 20 quantificata in € 57,50 al giorno;
• € 431,25 per una ITP al 25% di gg. 15, quantificata in € 28,75 al giorno;
per un importo complessivo pari ad € 8.864,25, oltre interessi legali, da computarsi sugli importi devalutati al momento della commissione del fatto illecito, ovvero al 23.11.2020, e rivalutati d'anno in anno, sino all'effettivo soddisfo.
All'attore va, altresì, riconosciuto, a titolo di danno patrimoniale, l'importo di € 396,00, quali spese mediche documentate e ritenute congrue dal CTU, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto all'effettivo soddisfo.
Quanto alla domanda attorea avente ad oggetto il risarcimento dei danni al motociclo ed allo smartphone, la scrivente ritiene che, in assenza di riscontri probatori idonei a supportare e riscontrare tali voci di danno, la relativa domanda non può essere accolta in questa sede;
invero, non si ritiene sufficiente, a tal fine, il solo preventivo di spesa redatto dalla “ ”, Parte_2 prodotto in allegato all'atto di citazione (cfr. doc. in atti).
Stante il notevole ridimensionamento nel quantum della domanda attorea, si ritiene opportuno compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
11
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
1. Accoglie in parte la domanda attorea;
2. per l'effetto, condanna il in persona del Sindaco p.t., al Controparte_1
risarcimento dei danni subiti da , liquidati in € 9.260,25, Parte_1 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come innanzi descritto;
3. compensa integralmente le spese di lite fra le parti;
4. dichiara la presente sentenza esecutiva ex lege
Lecce, 2 dicembre 2025
Il Giudice Onorario
Dr.ssa Elena Di Noi
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