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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/11/2025, n. 4019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4019 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari, Prima Sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici: Dr.ssa Rosella Nocera Presidente Dr.ssa Tiziana Di Gioia Giudice relatore Dr. Emanuele Pinto Giudice ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 11428/2024 R.G. pendente T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Marisa Clemente, in virtù di procura in Parte_1 atti;
- RICORRENTE -
E
, nata a [...] il [...] CP_1
- RESISTENTE CONTUMACE- N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO - Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio. CONCLUSIONI: All'udienza dell'8.10.2025 la causa veniva assegnata a sentenza immediata sulle conclusioni conformi declinate dal difensore di parte ricorrente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 4.11.2024 , premesso che: Parte_1
- in data 5.10.1988 aveva contratto matrimonio concordatario con CP_1
[...]
- dall'unione coniugale nasceva il 2.10.1989 la figlia Per_1
- venuta meno l'unione spirituale e materiale tra i coniugi, il chiedeva, Pt_1 dapprima, la separazione dal coniuge e, successivamente, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, pronunciata con sentenza n. 88 del 14.1.2003;
- con tale sentenza era posto a suo carico l'obbligo di corrispondere al coniuge la somma mensile di €413,17, di cui €206,58 quale concorso al mantenimento della figlia e €206,58 quale assegno divorzile;
- con decreto depositato il 16.7.2013 il Tribunale, adito in sede di modifica delle condizioni di divorzio, revocava l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia, avendo questa contratto matrimonio;
- le sue condizioni economiche erano peggiorate dovendo provvedere al pagamento delle spese universitarie del figlio nato dalla sua nuova Per_2 unione coniugale;
- egli era, inoltre, gravato dal pagamento della rata di €559,00 mensili circa relativa al mutuo contratto nel 2017 oltre al rimborso della rata di €250,00 mensili per un prestito Agos;
subiva, inoltre, una trattenuta del quinto della pensione, pari a €350,00 mensili, da parte dell' CP_2
- la sua pensione ammontava a circa €2.000,00 mensili ma doveva fare fronte a gravosi impegni economici;
- la svolgeva attività lavorativa come collaboratrice domestica, CP_1 circostanza che non poteva essere documentata essendo la stessa priva di regolari contratti;
- le condizioni economiche della erano migliorate, avendo questa CP_1 acquistato nel 2023 ben due immobili – uno adibito a magazzino e l'altro a civile abitazione – nel Comune di Corigliano – Rossano, come evincibile dalla visura in atti e dal contratto di compravendita;
tutto quanto premesso, chiedeva la revoca dell'assegno divorzile previsto con la sentenza di divorzio in favore del coniuge e, in subordine, la sua riduzione a €50,00. Fissata la comparizione personale delle parti e inoltrati gli atti al PM perché intervenisse in giudizio, disposta la rinnovazione della notifica del ricorso, nessuno si costituiva per e ne era dichiarata la contumacia. CP_1
All'udienza dell'11.6.2025, la causa veniva assegnata a sentenza immediata sulle conclusioni declinate dal procuratore di parte ricorrente, senza assegnazione di ulteriori termini. La causa, rimessa sul ruolo al fine di acquisire la sentenza di divorzio con attestazione del suo passaggio in giudicato, all'udienza dell'.
8.10.2025 era nuovamente rimessa al Collegio per la decisione. CONSIDERATO IN DIRITTO La richiesta di modifica delle condizioni di divorzio deve essere accolta nei termini di seguito precisati. Come noto, la possibilità di ottenere la modifica dei provvedimenti economici adottati con la sentenza di divorzio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione della decisione: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nell'art. 473 bis.29 c.p.c. che ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati al sopravvenire di “giustificati motivi”. La legge, infatti, non attribuisce al suddetto procedimento natura di revisio prioris istantiae, e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio di divorzio, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti economici (per quello che qui interessa) tra gli ex coniugi al mutamento della situazione di fatto, laddove una siffatta modificazione concretamente incida sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo. La S.C., reiterando in subiecta materia un orientamento ormai pacifico, ha affermato che:
“In tema di divorzio e di revisione delle statuizioni di carattere patrimoniale contenute nella sentenza di divorzio, con la domanda di cui all'art. 9 L. n. 898/70 il giudice non è chiamato ad un rinnovato accertamento della spettanza e ad una nuova quantificazione dell'assegno sulla base dei criteri indicati dall'art. 5, ma a valutare se siano sopravvenute circostanze tali da determinare la sua eliminazione o la modifica in aumento o in diminuzione, importando il riferimento alla sopravvenienza dei giustificati motivi l'essenziale valorizzazione delle variazioni patrimoniali intervenute successivamente al divorzio, dedotte dalla parte istante” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 13/2/2003 n. 2147). In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/2/2003 n. 600). Se tale è l'oggetto della delibazione in sede di giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento o la revoca dell'assegno e/o dei criteri per la sua determinazione deve intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze di fatto (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 24/9/2002 n. 13863). Nel caso di specie la richiesta di parte ricorrente di revoca (o riduzione) dell'assegno divorzile da egli dovuto in favore dell'ex coniuge si basa sui maggiori oneri economici sullo stesso gravanti, derivanti dalle più gravose spese da affrontare per il figlio studente universitario, e dalla contrazione di un mutuo e di diversi finanziamenti. Il Pt_1 assume, inoltre, il miglioramento delle condizioni economiche della resistente, la quale svolgerebbe attività di lavoro seppur non contrattualizzata. Ciò posto, è opportuno ricordare, come anche evidenziato dalla stessa parte ricorrente, che la revisione dell'assegno divorzile richiede la presenza di "giustificati motivi" e impone la verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi sulla base di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali;
ed invero, in sede di revisione, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata (cfr. Cass. 787/2017). A nulla rileva, pertanto, in questa sede l'orientamento giurisprudenziale richiamato dalla parte ricorrente in ordine alla duplice finalità dell'assegno divorzile. Venendo alla valutazione delle circostanze allegate dal ricorrente, risultano documentati in atti gli oneri economici gravanti sul legati al mutuo e ai finanziamenti, contratti Pt_1 successivamente alla pronuncia di divorzio. È altresì documentata la circostanza per cui il figlio – nato dalla nuova unione Per_2 coniugale – è studente universitario, come evincibile dalla documentazione attestante il pagamento delle relative tasse per gli anni 2023 e 2024. Il ha altresì documentato l'acquisto da parte della , nel 2023, di due Pt_1 CP_1 immobili;
in merito deve, tuttavia, evidenziarsi che trattasi di immobili di modestissimo valore, essendo nell'atto di compravendita dichiarato un prezzo complessivo di
€12.500,00. Non vi è, per contro, prova alcuna dello svolgimento di attività di lavoro da parte della , né dei redditi da questa asseritamente percepiti. CP_1
Le sopra esposte circostanze importano, quindi, a parere di questo Collegio, una revisione del quantum dell'assegno divorzile e non anche la sua elisione. Pur volendo ritenere, invero, un lieve miglioramento delle condizioni economiche della resistente, legate all'acquisto dei due immobili, ed essendo comprovate le maggiori spese all'attualità gravanti sul dalla documentazione allegata al ricorso (cfr. sentenze Pt_1
Corte d'Appello di Bari del 2013) emerge che questi era percettore, al momento della proposizione della prima istanza di modifica delle condizioni di divorzio, di una retribuzione mensile di circa €1.900,00 ed era gravato dal pagamento degli assegni stabiliti in sede di divorzio e dalle spese afferenti al nuovo nucleo familiare (ivi compreso quelle legate alla nascita del nuovo figlio, all'epoca di 11 anni) laddove all'attualità il ricorrente risulta percepire una pensione di circa €2.350,00 essendo l'importo di
€2.000,00 indicato in ricorso già al netto della trattenuta di €350,00 per la cessione del quinto;
oltretutto il non ha fornito prova dei redditi complessivi del suo attuale Pt_1 nucleo familiare (si osserva, ad esempio, che il contratto di mutuo è intestato altresì al coniuge del ricorrente, in relazione al quale non è dato sapere se svolga o meno attività lavorativa;
neppure sono documentate le ragioni sottostanti i finanziamenti, diversi dal mutuo, contratti dal . Pt_1
Conclusivamente, valutate le accresciute esigenze del figlio studente Per_2 universitario, e la contrazione del mutuo nel 2017 (oltre agli ulteriori finanziamenti), va, pertanto, disposta una riduzione dell'assegno divorzile da egli dovuto in favore dell'ex coniuge. Tenuto conto che all'attualità tale assegno, in ragione della rivalutazione monetaria istat, ammonta a circa €343,54 mensili (come precisato nella sentenza di divorzio, la rivalutazione monetaria ha decorrenza dall'1.7.1998), appare congrua, considerati i redditi del ricorrente e gli oneri sullo stesso gravanti, la sua riduzione a €180,00 mensili, oltre adeguamento annuale istat. Conseguentemente, con decorrenza dalla proposizione della presente domanda, l'assegno divorzile dovuto dal alla deve essere stabilito nella misura di €180,00 Pt_1 CP_1 mensili, oltre adeguamento annuale istat. Le spese di lite seguono la soccombenza (essendo stata accolta la domanda subordinata del ricorrente) e devono porsi a carico della;
tali spese si determinano in base CP_1 ai valori medi stabiliti dal dm 147/2022 per le cause di valore ricompreso tra €5.200,01 e
€26.000,00, ridotti del 50% in ragione dell'attività in concreto svolta e della non complessità delle questioni emerse, con esclusione della fase istruttoria, di fatto non tenutasi (€459,50 per la fase di studio, €388,50 per la fase introduttiva e €850,50 per la fase decisoria). La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti di , così provvede:
[...] CP_1
1. accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, a modifica delle condizioni di divorzio recepite con sentenza n. 88/2003 del 14.1.2003, come già modificate con decreto del 28.6.2012:
- riduce, con decorrenza dalla presente domanda, all'importo di €180,00 mensili, oltre rivalutazione annuale istat, l'assegno divorzile dovuto dal in favore della;
Parte_1 CP_1
- condanna la resistente a rimborsare le spese di lite sostenute dalla ricorrente, che si liquidano in complessivi €1.698,50, oltre rimborso spese forfettarie (15%) cap e iva come per legge;
2. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sezione I Civile del Tribunale, il 4 novembre 2025. Il Giudice estensore
Dr.ssa Tiziana Di Gioia
Il Presidente
Dr.ssa Rosella Nocera
, rappresentato e difeso dall'avv. Marisa Clemente, in virtù di procura in Parte_1 atti;
- RICORRENTE -
E
, nata a [...] il [...] CP_1
- RESISTENTE CONTUMACE- N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO - Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio. CONCLUSIONI: All'udienza dell'8.10.2025 la causa veniva assegnata a sentenza immediata sulle conclusioni conformi declinate dal difensore di parte ricorrente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 4.11.2024 , premesso che: Parte_1
- in data 5.10.1988 aveva contratto matrimonio concordatario con CP_1
[...]
- dall'unione coniugale nasceva il 2.10.1989 la figlia Per_1
- venuta meno l'unione spirituale e materiale tra i coniugi, il chiedeva, Pt_1 dapprima, la separazione dal coniuge e, successivamente, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, pronunciata con sentenza n. 88 del 14.1.2003;
- con tale sentenza era posto a suo carico l'obbligo di corrispondere al coniuge la somma mensile di €413,17, di cui €206,58 quale concorso al mantenimento della figlia e €206,58 quale assegno divorzile;
- con decreto depositato il 16.7.2013 il Tribunale, adito in sede di modifica delle condizioni di divorzio, revocava l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia, avendo questa contratto matrimonio;
- le sue condizioni economiche erano peggiorate dovendo provvedere al pagamento delle spese universitarie del figlio nato dalla sua nuova Per_2 unione coniugale;
- egli era, inoltre, gravato dal pagamento della rata di €559,00 mensili circa relativa al mutuo contratto nel 2017 oltre al rimborso della rata di €250,00 mensili per un prestito Agos;
subiva, inoltre, una trattenuta del quinto della pensione, pari a €350,00 mensili, da parte dell' CP_2
- la sua pensione ammontava a circa €2.000,00 mensili ma doveva fare fronte a gravosi impegni economici;
- la svolgeva attività lavorativa come collaboratrice domestica, CP_1 circostanza che non poteva essere documentata essendo la stessa priva di regolari contratti;
- le condizioni economiche della erano migliorate, avendo questa CP_1 acquistato nel 2023 ben due immobili – uno adibito a magazzino e l'altro a civile abitazione – nel Comune di Corigliano – Rossano, come evincibile dalla visura in atti e dal contratto di compravendita;
tutto quanto premesso, chiedeva la revoca dell'assegno divorzile previsto con la sentenza di divorzio in favore del coniuge e, in subordine, la sua riduzione a €50,00. Fissata la comparizione personale delle parti e inoltrati gli atti al PM perché intervenisse in giudizio, disposta la rinnovazione della notifica del ricorso, nessuno si costituiva per e ne era dichiarata la contumacia. CP_1
All'udienza dell'11.6.2025, la causa veniva assegnata a sentenza immediata sulle conclusioni declinate dal procuratore di parte ricorrente, senza assegnazione di ulteriori termini. La causa, rimessa sul ruolo al fine di acquisire la sentenza di divorzio con attestazione del suo passaggio in giudicato, all'udienza dell'.
8.10.2025 era nuovamente rimessa al Collegio per la decisione. CONSIDERATO IN DIRITTO La richiesta di modifica delle condizioni di divorzio deve essere accolta nei termini di seguito precisati. Come noto, la possibilità di ottenere la modifica dei provvedimenti economici adottati con la sentenza di divorzio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione della decisione: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nell'art. 473 bis.29 c.p.c. che ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati al sopravvenire di “giustificati motivi”. La legge, infatti, non attribuisce al suddetto procedimento natura di revisio prioris istantiae, e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio di divorzio, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti economici (per quello che qui interessa) tra gli ex coniugi al mutamento della situazione di fatto, laddove una siffatta modificazione concretamente incida sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo. La S.C., reiterando in subiecta materia un orientamento ormai pacifico, ha affermato che:
“In tema di divorzio e di revisione delle statuizioni di carattere patrimoniale contenute nella sentenza di divorzio, con la domanda di cui all'art. 9 L. n. 898/70 il giudice non è chiamato ad un rinnovato accertamento della spettanza e ad una nuova quantificazione dell'assegno sulla base dei criteri indicati dall'art. 5, ma a valutare se siano sopravvenute circostanze tali da determinare la sua eliminazione o la modifica in aumento o in diminuzione, importando il riferimento alla sopravvenienza dei giustificati motivi l'essenziale valorizzazione delle variazioni patrimoniali intervenute successivamente al divorzio, dedotte dalla parte istante” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 13/2/2003 n. 2147). In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/2/2003 n. 600). Se tale è l'oggetto della delibazione in sede di giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento o la revoca dell'assegno e/o dei criteri per la sua determinazione deve intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze di fatto (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 24/9/2002 n. 13863). Nel caso di specie la richiesta di parte ricorrente di revoca (o riduzione) dell'assegno divorzile da egli dovuto in favore dell'ex coniuge si basa sui maggiori oneri economici sullo stesso gravanti, derivanti dalle più gravose spese da affrontare per il figlio studente universitario, e dalla contrazione di un mutuo e di diversi finanziamenti. Il Pt_1 assume, inoltre, il miglioramento delle condizioni economiche della resistente, la quale svolgerebbe attività di lavoro seppur non contrattualizzata. Ciò posto, è opportuno ricordare, come anche evidenziato dalla stessa parte ricorrente, che la revisione dell'assegno divorzile richiede la presenza di "giustificati motivi" e impone la verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi sulla base di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali;
ed invero, in sede di revisione, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata (cfr. Cass. 787/2017). A nulla rileva, pertanto, in questa sede l'orientamento giurisprudenziale richiamato dalla parte ricorrente in ordine alla duplice finalità dell'assegno divorzile. Venendo alla valutazione delle circostanze allegate dal ricorrente, risultano documentati in atti gli oneri economici gravanti sul legati al mutuo e ai finanziamenti, contratti Pt_1 successivamente alla pronuncia di divorzio. È altresì documentata la circostanza per cui il figlio – nato dalla nuova unione Per_2 coniugale – è studente universitario, come evincibile dalla documentazione attestante il pagamento delle relative tasse per gli anni 2023 e 2024. Il ha altresì documentato l'acquisto da parte della , nel 2023, di due Pt_1 CP_1 immobili;
in merito deve, tuttavia, evidenziarsi che trattasi di immobili di modestissimo valore, essendo nell'atto di compravendita dichiarato un prezzo complessivo di
€12.500,00. Non vi è, per contro, prova alcuna dello svolgimento di attività di lavoro da parte della , né dei redditi da questa asseritamente percepiti. CP_1
Le sopra esposte circostanze importano, quindi, a parere di questo Collegio, una revisione del quantum dell'assegno divorzile e non anche la sua elisione. Pur volendo ritenere, invero, un lieve miglioramento delle condizioni economiche della resistente, legate all'acquisto dei due immobili, ed essendo comprovate le maggiori spese all'attualità gravanti sul dalla documentazione allegata al ricorso (cfr. sentenze Pt_1
Corte d'Appello di Bari del 2013) emerge che questi era percettore, al momento della proposizione della prima istanza di modifica delle condizioni di divorzio, di una retribuzione mensile di circa €1.900,00 ed era gravato dal pagamento degli assegni stabiliti in sede di divorzio e dalle spese afferenti al nuovo nucleo familiare (ivi compreso quelle legate alla nascita del nuovo figlio, all'epoca di 11 anni) laddove all'attualità il ricorrente risulta percepire una pensione di circa €2.350,00 essendo l'importo di
€2.000,00 indicato in ricorso già al netto della trattenuta di €350,00 per la cessione del quinto;
oltretutto il non ha fornito prova dei redditi complessivi del suo attuale Pt_1 nucleo familiare (si osserva, ad esempio, che il contratto di mutuo è intestato altresì al coniuge del ricorrente, in relazione al quale non è dato sapere se svolga o meno attività lavorativa;
neppure sono documentate le ragioni sottostanti i finanziamenti, diversi dal mutuo, contratti dal . Pt_1
Conclusivamente, valutate le accresciute esigenze del figlio studente Per_2 universitario, e la contrazione del mutuo nel 2017 (oltre agli ulteriori finanziamenti), va, pertanto, disposta una riduzione dell'assegno divorzile da egli dovuto in favore dell'ex coniuge. Tenuto conto che all'attualità tale assegno, in ragione della rivalutazione monetaria istat, ammonta a circa €343,54 mensili (come precisato nella sentenza di divorzio, la rivalutazione monetaria ha decorrenza dall'1.7.1998), appare congrua, considerati i redditi del ricorrente e gli oneri sullo stesso gravanti, la sua riduzione a €180,00 mensili, oltre adeguamento annuale istat. Conseguentemente, con decorrenza dalla proposizione della presente domanda, l'assegno divorzile dovuto dal alla deve essere stabilito nella misura di €180,00 Pt_1 CP_1 mensili, oltre adeguamento annuale istat. Le spese di lite seguono la soccombenza (essendo stata accolta la domanda subordinata del ricorrente) e devono porsi a carico della;
tali spese si determinano in base CP_1 ai valori medi stabiliti dal dm 147/2022 per le cause di valore ricompreso tra €5.200,01 e
€26.000,00, ridotti del 50% in ragione dell'attività in concreto svolta e della non complessità delle questioni emerse, con esclusione della fase istruttoria, di fatto non tenutasi (€459,50 per la fase di studio, €388,50 per la fase introduttiva e €850,50 per la fase decisoria). La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti di , così provvede:
[...] CP_1
1. accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, a modifica delle condizioni di divorzio recepite con sentenza n. 88/2003 del 14.1.2003, come già modificate con decreto del 28.6.2012:
- riduce, con decorrenza dalla presente domanda, all'importo di €180,00 mensili, oltre rivalutazione annuale istat, l'assegno divorzile dovuto dal in favore della;
Parte_1 CP_1
- condanna la resistente a rimborsare le spese di lite sostenute dalla ricorrente, che si liquidano in complessivi €1.698,50, oltre rimborso spese forfettarie (15%) cap e iva come per legge;
2. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sezione I Civile del Tribunale, il 4 novembre 2025. Il Giudice estensore
Dr.ssa Tiziana Di Gioia
Il Presidente
Dr.ssa Rosella Nocera