Ordinanza cautelare 12 marzo 2025
Ordinanza collegiale 18 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
Decreto collegiale 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 31/07/2025, n. 1371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1371 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01371/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00321/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 321 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Nicolò Maria Vallini Vaccari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno - Questura di -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, piazza S. Marco n. 63 (Palazzo ex Rea);
per l’annullamento
del decreto della Questura di -OMISSIS- in data -OMISSIS- con cui è stata archiviata l’istanza di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata dal ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, Questura di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 luglio 2025 il dott. Andrea De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, cittadino -OMISSIS-, riferisce quanto segue:
- di aver fatto ingresso in Italia in data-OMISSIS-, di aver avviato un rapporto di lavoro a decorrere dal -OMISSIS- e di aver sottoscritto - a seguito di rilascio del prescritto nulla osta per lavoro stagionale, avvenuto in data-OMISSIS-, un contratto di soggiorno per lavoro subordinato;
- che sempre in data-OMISSIS- è stata trasmessa la documentazione necessaria per ottenere un permesso di soggiorno per lavoro stagionale;
- di aver presentato in data -OMISSIS- un’istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, allegando la documentazione attestante l’attività lavorativa svolta e la continuità occupazionale;
- che il Questore di -OMISSIS- con il provvedimento impugnato ha rigettato la predetta istanza, evidenziando in motivazione che: A) egli ha già fruito dell’intero periodo di soggiorno previsto per il visto rilasciatogli (visto di tipo “C”, per soggiorni di breve durata); B) per tale visto non è prevista la proroga del contratto di lavoro; C) egli non ha «presentato/ottenuto la c.d. quota di richiesta di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato» e, quindi egli «non si trova nelle condizioni previste dall’art. 24 co. 10 del D.Lgs. 286/98 e non ha più alcun titolo a soggiornare nel territorio nazionale» .
2. Del provvedimento impugnato il ricorrente chiede l’annullamento, deducendo i seguenti motivi:
2.1. Violazione dell’art. 7, l. n. 241/1990, perché non è stato comunicato l’avvio del procedimento;
2.2 . Difetto di istruttoria, perché l’Amministrazione non ha considerato la documentazione attestante della richiesta di conversione presentata dal ricorrente, che legittima il ricorrente medesimo a permanere sul territorio nazionale in attesa, quantomeno, di conoscere la disponibilità di quote per ottenere la conversione del titolo di soggiorno;
2.3. Difetto di motivazione : perché il provvedimento impugnato si basa su una motivazione ambigua (« non ha presentato/ottenuto la quota ») e l’Amministrazione ha omesso di verificare, d’ufficio, la disponibilità delle quote per la conversione del titolo di soggiorno.
3. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
4. Questo Tribunale con l’ordinanza n. 99 del 12 marzo 2025, non appellata, ha accolto la domanda cautelare, valorizzando in motivazione la circostanza che l’istanza di conversione del permesso di soggiorno «sembra legittimare il ricorrente a permanere nel territorio dello Stato italiano, in attesa quantomeno di conoscere dall’Amministrazione l’eventuale disponibilità delle relative quote» , e ordinando all’Amministrazione di riesaminare della posizione del ricorrente.
5. In esecuzione della predetta ordinanza cautelare, la Questura di -OMISSIS- ha riesaminato la posizione del ricorrente e con provvedimento del -OMISSIS- - prodotto in giudizio dall’Amministrazione resistente in data 20 giugno 2025 - ha confermato il rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per cui è causa, ma tale provvedimento sopravvenuto non risulta impugnato dal ricorrente.
6. In particolare nella motivazione di tale provvedimento sopravvenuto si legge che: A) il ricorrente ha fatto ingresso in Italia con un visto di tipo “C”, rilasciato dalle competenti Autorità Consolari, per motivi di lavoro stagionale, per la durata di 90 giorni, ha sottoscritto il contratto di soggiorno presso in data-OMISSIS- ed ha presentato istanza di rilascio di permesso di soggiorno in pari data; B) dalle visure eseguite nella Banca Dati del Ministero del Lavoro risulta che il ricorrente ha svolto attività lavorativa «dal 11/06/2024 al 11/09/2024 (3 mesi) presso la ditta -OMISSIS- dal 07/09/2024 al 31/12/2024 (3 mesi) presso la ditta -OMISSIS-, dal 07/09/2024 al 31/12/2024 presso la ditta -OMISSIS-, dal 10/12/2024 al 31/01/2025 presso la ditta -OMISSIS-» ; C) «un rapporto di lavoro in corso di validità all’atto della notifica del provvedimento, non può giustificare la permanenza dell’interessato nel territorio nazionale in quanto, alla data della notifica del provvedimento questorile, aveva già fruito del periodo massimo di soggiorno, in relazione al visto di ingresso ottenuto» ; D) l’art. 24, commi 7 e 8, del D.Lgs. n. 286/1998 non è applicabile nel caso del ricorrente, il quale «ha fatto ingresso con visto C - per soggiorni di breve durata, in quanto in relazione all’improrogabilità del visto stesso, come indicato nel regolamento CE 810/2009 e dal Decreto Interministeriale 11/05/2011, non è prevista, di conseguenza, la proroga del Nulla Osta al lavoro, e conseguentemente nemmeno la proroga dell’autorizzazione al soggiorno nel territorio nazionale per lavoro stagionale» ; E) sebbene ai titolari di visto di tipo “C” sia «concessa sin da subito la possibilità di poter richiedere la c.d. quota di conversione a lavoro subordinato» , come previsto dall’art. 24, comma 10 del D.Lgs. n. 286/1998, tuttavia la previsione dell’art. 24, comma 7, del medesimo D.Lgs. n. 286/1998 ( “il nulla osta al lavoro stagionale autorizza lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio nazionale fino ad un massimo di nove mesi in un periodo di dodici mesi” ) si riferisce «esclusivamente a coloro che abbiano fatto ingresso con visto di tipo “D”, prorogabile, per il soggiorno nel territorio nazionale fino a 270 giorni» ; F) l’art. 42, commi 2 e 4 del D.L. n. 73/2022 «autorizza l’interessato allo svolgimento di regolare attività lavorativa nel territorio nazionale in attesa di definizione del procedimento amministrativo di rilascio del titolo di soggiorno» , ma la richiesta di quota - come indicato nella ricevuta nr P-VR/L/Q/2024/130423 presentata in data 31/10/2024 - «non autorizza il soggiorno in Italia né l’istaurazione di un rapporto di lavoro», e comunque «tale quota risulta nello stato non disponibile» .
Tenuto conto di quanto precede, con il sopravvenuto provvedimento del -OMISSIS- l’istanza di conversione per cui è causa è stata respinta con le seguenti motivazioni: A) le disposizioni sui visti di ingresso in area Schengen, di cui al regolamento CE 810/2009 e al Decreto Interministeriale in data 11 maggio 2011, «non consentono in nessun caso l’estensione della validità di un visto di tipo “C” per soggiorni fino a 90 giorni. … il datore di lavoro avrebbe dovuto fare richiesta di un diverso tipo di visto di ingresso (tipo D per soggiorni superiori a 90 giorni), qualora avesse necessitato di impiegare il lavoratore straniero per un periodo maggiore nella sua impresa»; B) «non essendo possibile estendere/prorogare la durata di un visto di tipo C, conseguentemente, non è consentito estendere il periodo del nulla osta al lavoro stagionale» ; C) la ricevuta di richiesta di una quota non autorizza il soggiorno nel territorio nazionale, posto che ai sensi dell’art. 24, comma 8, del D.Lgs. n. 286/1998, “al termine del periodo di cui al comma 7, il lavoratore deve rientrare nello Stato di provenienza, salvo che sia in possesso di permesso di soggiorno rilasciato per motivi diversi dal lavoro stagionale” ; D) le sole disposizioni che consentono il soggiorno legale nel territorio nazionale al cittadino straniero in possesso di una c.d. ricevuta sono previste dalla Circolare Ministeriale del 12 dicembre 2007 recante «agevolazioni per i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale in possesso della sola ricevuta attestante l’avvenuta presentazione dell’istanza di rinnovo del titolo di soggiorno», nonché dall’art. 5, comma 9 bis, del D.lgs. n. 286/1998; E) la richiesta quota presentata dal ricorrente in data -OMISSIS- e richiamata nell’ordinanza cautelare n. 99 del 12 marzo 2025 «non poteva essere comunque tenuta valida ed in considerazione, atteso che la stessa non è stata presentata in relazione al Decreto Flussi DPCM del 27/09/2023 e, pertanto, al di fuori delle previste giornate c.d. click days e quindi, come indicato nel Portale SPI 2.0, nello stato attuale di quota non disponibile» .
7. All’esito della pubblica udienza del 9 luglio 2025 il Collegio, con ordinanza n. 1271 del 18 luglio 2025, ha sottoposto ai sensi dell’art. 73 comma 3 c.p.a. alla parte ricorrente possibili profili di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, considerato che il provvedimento di archiviazione originariamente impugnato risulta oramai superato dal sopravvenuto diniego adottato dalla Questura di -OMISSIS- in data -OMISSIS-.
8. Il ricorrente non ha svolto attività difensiva sul punto nel termine all’uopo concesso ai sensi dell’art. 73 comma 3 c.p.a.
9. Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
10. Preliminarmente il Collegio osserva che il deposito del provvedimento del -OMISSIS- - con il quale la Questura di -OMISSIS- ha rigettato l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per cui è causa - pur essendo avvenuto in data 20 giugno 2025, ossia dopo la scadenza del termine per il deposito di documenti di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a. - non può essere ritenuto inammissibile.
Difatti non si tratta di un documento prodotto in giudizio per finalità difensive, ossia per confutare le censure dedotte con il ricorso, bensì di un provvedimento sopravvenuto, con il quale l’Amministrazione, a seguito della suddetta ordinanza cautelare di questo Tribunale, ha proceduto ad un complessivo riesame della posizione del ricorrente, pervenendo a confermare la propria precedente statuizione, impugnata con il ricorso in esame.
11. Inoltre il sopravvenuto provvedimento del -OMISSIS- si configura come una nuova manifestazione del potere dell’Amministrazione, che non ha effetti meramente confermativi della precedente statuizione, trattandosi piuttosto di un provvedimento di conferma in senso proprio, come tale idoneo ad incidere sulla persistenza dell’interesse al ricorso (sulla distinzione tra provvedimento di conferma e atto con effetti meramente confermativi si veda, ex multis , T.A.R. Veneto, Sez. III, 12 maggio 2025, n. 720).
Difatti, come emerge palesemente dal confronto tra la motivazione del provvedimento di archiviazione del -OMISSIS-, impugnato con il presente ricorso, e il sopravvenuto provvedimento del -OMISSIS-, l’adozione di tale provvedimento è stata preceduta da un complessivo riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento, mediante una nuova valutazione degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie, ed è giustificata da una motivazione che analiticamente illustra le ragioni del rigetto dell’istanza di conversione presentata dal ricorrente.
Dunque il provvedimento di archiviazione originariamente impugnato risulta oramai superato dal sopravvenuto provvedimento di diniego e, quindi, il ricorrente ha non ha più interesse all’esame del presente ricorso, dal cui eventuale accoglimento non potrebbe più trarre alcuna utilità.
Ne consegue che il presente ricorso dev’essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
12. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite in quanto - stante la non manifesta infondatezza del ricorso, palesata dall’ordinanza di accoglimento della domanda cautelare - il ricorrente dev’essere definitivamente ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, previa revoca del decreto della competente Commissione n. 33 del 10 marzo 2025 (con cui il beneficio era stato negato).
Difatti, secondo la giurisprudenza ( ex multis , Cass. civ., Sez. I, 5 marzo 2024, n. 5834), nel caso di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002, ossia con istanza rivolta al giudice del procedimento.
Alla liquidazione del compenso spettante al difensore del ricorrente, per l’attività svolta a titolo di patrocinio a spese dello Stato, si provvederà con separato decreto, a seguito della presentazione di apposita parcella.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Revoca il decreto della competente Commissione n. 33 del 10 marzo 2025 e ammette il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 9 luglio 2025 e del 29 luglio 2025, con l’intervento dei magistrati:
Carlo Polidori, Presidente
Andrea De Col, Primo Referendario, Estensore
Giampaolo De Piazzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea De Col | Carlo Polidori |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.