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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 05/03/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Barbara Del Bono Presidente
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Mariangela Fuina Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in II grado iscritta al n. 824 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da con sede in Arce (FR) via Valle 182 (C.F. Parte_1
e P.I. ) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avv. Giuseppe Sacco come in atti
-APPELLANTE-
CONTRO con sede in Pescara c.so Vittorio Emanuele n 10 Controparte_1
(C.F. e P.I. : ) in persona del legale rappresentante p.t. Ing. P.IVA_2 CP_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Tittaferrante e dall'Avv. Guido
[...]
La Morgia, come in atti
-APPELLATA –
, con sede presso il Palazzo Municipale piazza Controparte_3
Umberto I n. 7 (P.I. : ) in persona del Sindaco p.t. , P.IVA_3 CP_4 rappresentato e difeso dall'Avv. Donato Di Campli come in atti
-APPELLATO- ING. residente in [...]
Gasperi n. 10, (C.F.: ) rappresentato e difeso unitamente e C.F._1 disgiuntamente dall'Avv. Salvatore Mezzanotte e dall'Avv. Monica Di Toro
Mammarella, come in atti
-APPELLATO-
C.F. ) in persona della Controparte_5 P.IVA_4
Dott.ssa rappresentata e difesa dall'Avv. Silvio Piero Lessona e Controparte_6 dall'Avv. Alessandro Paglino, come in atti
-APPELLATA-
( società che ha incorporato per fusione HDI AL s.p.a, Controparte_7
già , in persona del Dott. (C.F. e P.I.. Controparte_8 CP_9
) corrente in Roma P.zza G. Marconi n. 25, rappresentata e difesa P.IVA_5 dall'Avv. Corrado Del Peschio Liberatore come in atti
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso sentenza del IB di Chieti- Sezione Distaccata di Ortona n. 70/2023 pubblicata in data 13.06.2023.
Conclusioni delle parti:
Per l' LA : Voglia l'Ecc.ma Corte Parte_1
di Appello, contrariis reiectis: in via principale e nel merito, respinta ogni contraria istanza, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello ed in riforma della sentenza del IB di Chieti – Sezione Distaccata di Ortona n.
70/2023 pubblicata il 13/06/2023 nel giudizio RG n. 570/2020 notificata il
22.6.2023, rigettate tutte le domande ed eccezioni anche riconvenzionali spiegate dalle parti convenute, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e per l'effetto: Accertato e dichiarato che tra le parti si è concluso un contratto di fornitura di calcestruzzo formalizzato con la sottoscrizione della proposta d'ordine accettata;
accertato l'inadempimento della società convenuta rispetto all'accordo come sottoscritto per le motivazioni esplicitate in premessa, dichiarare risolto il contratto di fornitura di calcestruzzo per fatto e colpa esclusiva della
[...] con contestuale condanna della medesima convenuta alla Controparte_1
restituzione dell'importo di Euro Euro 882,67 quale prezzo di acquisto versato in acconto, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo;
con condanna della
- ovvero, con condanna di coloro che saranno ritenuti Controparte_1 responsabili all'esito del giudizio, anche sulla scorta delle difese operate dalle parti costituite - al risarcimento dei danni causati alla società attrice, determinati in Euro
138.132,53, ovvero a quella diversa somma maggior e o minore ritenuta di giustizia da determinarsi anche a mezzo CTU tecnica che fin da ora si richiede;
con condanna della - ovvero, con condanna di coloro che saranno ritenuti Controparte_1 responsabili all'esito del giudizio anche sulla scorta delle difese operate dalle parti costituite - al risarcimento del danno commisurato alle conseguenze economiche pregiudizievoli connesse al ritardo nell'esecuzione dell'appalto, nonché commisurato alla lesione all'immagine imprenditoriale ed alla perdita di chance da determinarsi in via equitativa, salvo il maggior danno per ulteriori ritardi ovvero ulteriori esborsi in corso d'opera, causalmente riferiti e riferibili alla vicenda esposta e conseguentemente disattendere tutte le domande, eccezioni e istanze sollevate dalle parti appellate dinanzi il IB di Chieti Sezione di Ortona per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellata ( : In ottemperanza al provvedimento del Controparte_1
15 dicembre 2023, con cui la Dott.ssa Del Bono ha concesso i termini ex art. 352
c.p.c., assegnando termine alle parti sino al 27 settembre 2024 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, la Controparte_1
nel riportarsi ai propri scritti difensivi, dichiara di non accettare il contraddittorio su nuove domande e/o eccezioni e con riserva di repliche alle eccezioni formulate dalle controparti, precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione in appello che di seguito si ripropongono: rappresentata, difesa e Controparte_1 domiciliata come in atti, nel riproporre anche agli effetti dell'art. 346 C.p.c., tutte le domande, eccezioni e difese spiegate in primo grado, ivi inclusa quella di pagamento del residuo prezzo della fornitura oggetto di contestazione, confida nel rigetto dell'interposto gravame, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.”
Per l'appellato ( Ing. : I sottoscritti difensori si riportano Persona_1
integralmente a quanto richiesto, dedotto, eccepito e prodotto nei propri atti e scritti difensivi e precisano le conclusioni come rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta di seguito riportate.
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: in via principale rigettare l'appello proposto dalla Parte_1
in quanto infondato in fatto e in diritto;
in via gradata e condizionata
[...] all'accoglimento della domanda formulata nei confronti dell'Ing. _1
, dichiarare la compagnia tenuta a garantire e
[...] Controparte_7
manlevare il medesimo da ogni responsabilità e conseguenza pregiudizievole in ordine ai fatti dannosi per cui è causa. Con ogni consequenziale statuizione in ordine anche alle spese di lite.
Dichiarano di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande ed eccezioni.
Per l'appellato ( ): In ossequio al provvedimento del 15 Controparte_3
dicembre 2023, con il quale è stata disposta la trattazione con modalità scritta dell'udienza del 26 novembre 2024, il si riporta al contenuto Controparte_3
delle conclusioni rassegnate nella comparsa di risposta depositata il 21 novembre
2023 e nelle note scritte dell'udienza del 12 dicembre 2023 che si riportano di seguito: - in via preliminare, accertare e dichiarare la decadenza ex art. 346 c.p.c. della domanda di garanzia e manleva proposta dalla nei Controparte_1
confronti del in quanto non espressamente riproposta in Controparte_3 appello e, di conseguenza, dichiarare inammissibile l'estensione della domanda risarcitoria operata dall'LA nei confronti Parte_1
del ; - sempre in via preliminare, accertare e dichiarare il Controparte_3
difetto di legittimazione attiva della e passiva del Controparte_1 [...]
in ordine alle domande svolte dalla prima nei confronti del secondo e, CP_3 per l'effetto, dichiarare l'estromissione del dal presente Controparte_3
giudizio; - nel merito rigettare l'appello proposto dalla Parte_1 nei confronti del e, per l'effetto, confermare sul
[...] Controparte_3
punto la sentenza n. 570/2020 del IB di Chieti, sezione distaccata di Ortona;
- in subordine, e nella denegata ipotesi di accoglimento dell'interposto appello nei confronti del , dichiarare l'Ing. tenuto a Controparte_3 Persona_1
garantire e manlevare esso da ogni responsabilità e ritenerlo responsabile CP_3
dei fatti dannosi dedotti dalla e dichiarare la Parte_1 tenuta a garantire e manlevare il Controparte_5 CP_3
in merito a tutti i profili di responsabilità contestati. Con beneficio delle
[...]
spese del doppio grado di giudizio.
Per l'appellata (HDI ITALIA s.p.a.) : , in ossequio al Controparte_7
provvedimento reso da Questa Ecc.ma Corte, richiamata ogni difesa sia di primo che secondo grado e premesso di non accettare il contraddittorio su eventuali domande ed eccezioni nuove e/o modificate, insiste a che vengano accolte le conclusioni rassegnate nella comparsa di risposta che di seguito si riportano .Voglia l'Ecc.ma
Corte di L'Aquila :- respingere l'appello siccome inammissibile improponibile improcedibile ed infondato, con integrale conferma della sentenza gravata e rivalsa di spese e competenze del doppio grado;
- in subordine ed in via condizionata all'accoglimento (anche solo parziale) del gravame, ritenere comunque esente da ogni responsabilità il progettista Ing. e rigettare sul punto ogni Persona_1
domanda, anche trasversale, nei suoi confronti da chiunque proposta siccome inammissibile ed infondata, ritenendo conseguentemente priva di effetto la domanda di manleva verso l'Assicurazione, con rivalsa di spese e competenze del doppio grado;
in ulteriore subordine ed in via condizionata all'eventuale declaratoria di responsabilità del predetto Ing. , previo riesame di tutte le difese Persona_1 eccezioni e conclusioni avverso la domanda di manleva assicurativa da quest'ultimo azionata che in questa sede vengono espressamente riproposte ai sensi dell'art. 346
c.p.c., affermare l'inoperatività della garanzia di cui alla polizza R.C. Professionista
n. 801275279 e pertanto, fermi in ogni caso massimale franchigie e condizioni contrattuali che si intendono opposti ad ogni effetto di legge, respingere la manleva da questi attivata nei confronti di (già HDI AL SpA, Controparte_7
, ex ) siccome inammissibile improponibile Controparte_8 Controparte_10 ed infondata, fatto comunque salvo il diritto di regresso dell'Assicurazione per quelle somme che fosse eventualmente tenuta a pagare in eccesso rispetto alla ipotetica responsabilità dell' ed alle previsioni contrattuali di polizza. Con rivalsa di Parte_2
spese ed onorario del doppio grado. Chiede in questi termini che la causa sia trattenuta a decisione.
Per l'appellata ( : Voglia Codesta Controparte_5
Illustrissima Corte d'Appello de L'Aquila, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così giudicare.
Nel merito delle domande proposte contro il accertare e Controparte_3
dichiarare la carenza di qualsivoglia profilo di responsabilità imputabile al
[...]
in relazione agli eventi per cui è causa e a tutto quanto dedotto da CP_3
e / o da e / o da Controparte_1 Parte_1
qualunque altra parte nel presente procedimento e per l'effetto rigettare ogni domanda, anche trasversale o in via di appello incidentale, svolta da
[...]
e / o da e / o da qualunque Controparte_1 Parte_1
altra parte nel presente procedimento nei confronti del per Controparte_3
qualsiasi titolo o ragione, siccome infondata in fatto ed errata in diritto e comunque non provata, in forza delle argomentazioni di cui alle deduzioni svolte dalla difesa del e di quelle svolte nell'interesse di Controparte_3 Controparte_5
on riferimento al rischio assunto con il Certificato n. DL048009117-
[...]
Co
e per l'effetto respingere l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 70 / 2023 del IB di Chieti - Sezione distaccata di
[...]
Ortona, pubblicata in data 13.06.2023 resa a definizione del giudizio rubricato al
R.G. n. 570 / 2020 nella parte in cui il Giudice di primo grado ha rigettato tutte le domande risarcitorie svolte nei confronti del con conseguente Controparte_3 assorbimento della domanda di garanzia spiegata dall' nei confronti Parte_3 di con riferimento al rischio assunto con il Controparte_5 Certificato n. DL048009117-LB, respingere eventuali appelli incidentali per la modifica della sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato tutte le domande risarcitorie svolte nei confronti del , confermare la Controparte_3
sentenza n. 70 / 2023 del IB di Chieti - Sezione distaccata di Ortona, pubblicata in data 13.06.2023 resa a definizione del giudizio rubricato al R.G. n. 570
/ 2020 nella parte in cui il Giudice di primo grado ha rigettato tutte le domande risarcitorie svolte nei confronti del con conseguente Controparte_3 assorbimento della domanda di garanzia spiegata dall' nei confronti Parte_3 di con riferimento al rischio assunto con il Controparte_5
Certificato n. DL048009117-LB .
Nel merito della domanda di garanzia svolta dal nei confronti Controparte_3 di con riferimento al rischio assunto con il Controparte_5
Certificato n. DL048009117-LB nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte da e Controparte_1
/ o da e / o da qualunque altra parte nel Parte_1
presente procedimento nei confronti del , ai sensi e per gli Controparte_3 effetti di cui all'art. 346 c.p.c., accertare e dichiarare, per le motivazioni svolte nell'interesse di con riferimento al rischio assunto Controparte_5
con il Certificato n. DL048009117-LB la definitiva inoperatività di tale contratto assicurativo in ordine a tutti gli eventi e i fatti per cui è causa, a tutte le ipotesi di responsabilità e a tutte le voci di danno da qualsiasi parte dedotte e che saranno dedotte in giudizio e per l'effetto rigettare, ove fosse riproposta, la domanda di manleva ed indennizzo dal nei confronti di Controparte_3 Controparte_5
on riferimento al rischio assunto con il Certificato n. DL048009117-
[...]
LB e per l'effetto mandare indenne da ogni pretesa dell'
[...] con riferimento al rischio assunto con il Certificato Controparte_12
n. DL048009117-LB; in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte da e Controparte_1
/ o da e / o da qualunque altra parte nel Parte_1
presente procedimento nei confronti del e di ritenuta Controparte_3 operatività a copertura degli eventi per cui è causa della Polizza n. DL048009117-LB
e pertanto nell'eventualità in cui venisse ritenuto sussistente l'obbligo della
Compagnia di Assicurazione che ha assunto il relativo rischio, di manlevare e tenere indenne l'Ente Assicurato accertare e dichiarare che, ai sensi e per gli Parte_3 effetti di cui all'art. 1892 c.c. l'Assicuratore non è tenuto a pagare la somma assicurata o, in subordine, accertare e dichiarare che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1893 c.c. che l'indennizzo dovuto sia ridotto in proporzione alla differenza fra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se l'assicuratore avesse conosciuto il reale stato del rischio in ogni caso, tenuto conto della operatività a secondo rischio della Polizza, con l'espresso limite del massimale di polizza e con espressa esclusione della somma prevista quale franchigia contrattuale e accertato e dichiarato il diritto di surrogazione della Compagnia di Assicurazioni nel diritto di regresso spettante all'Assicurato e, in ogni caso, subordinatamente all'avvenuta dimostrazione dell'effettivo pagamento da parte del in favore Controparte_3 dell'avente diritto. in via ulteriormente subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte da e Controparte_1
/ o da e / o da qualunque altra parte nel Parte_1
presente procedimento nei confronti del e di ritenuta Controparte_3
operatività a copertura degli eventi per cui è causa della Polizza n. DL048009117-LB
e pertanto nell'eventualità in cui venisse ritenuto sussistente l'obbligo della
Compagnia di Assicurazione che ha assunto il relativo rischio, di manlevare e tenere indenne l' accertare e dichiarare preliminarmente la Controparte_12
eventuale concorrenza di ipotesi di responsabilità imputabili a soggetti diversi dall' , con conseguente graduazione della responsabilità Controparte_12
di ciascuno dei soggetti responsabili ed indicazione della quota di risarcimento dei danni a ognuno di essi imputabile, con conseguente precisa indicazione delle somme eventualmente poste a carico della Compagnia di Assicurazione .in ogni caso, tenuto conto della operatività a secondo rischio della Polizza, con l'espresso limite del massimale di polizza e con espressa esclusione della somma prevista quale franchigia contrattuale e accertato e dichiarato il diritto di surrogazione della Compagnia di
Assicurazioni nel diritto di regresso spettante all'Assicurato e, in ogni caso, subordinatamente all'avvenuta dimostrazione dell'effettivo pagamento da parte del in favore dell'avente diritto .In ogni caso condannare Controparte_3
e / o e / o il Parte_1 Controparte_1
e / o chi risulterà soccombente all'esito del giudizio alla Controparte_3
refusione di spese e competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio in favore di con riferimento al rischio assunto con il Certificato Controparte_5
n. DL048009117-LB
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La citava in giudizio avanti al IB di Parte_1
Chieti- sezione Distaccata di Ortona la per l'accertamento Controparte_1 dell'inadempimento della convenuta in ordine alla fornitura del materiale non conforme a quello previsto in contratto, con condanna alla restituzione dell'acconto di € 882,67 già versato;
chiedeva il risarcimento del danno determinato in €
138.132,53 comprensivo dei costi per la demolizione delle opere non conformi, per l'esecuzione dei test e per la redazione delle perizie di parte oltre che per le ulteriori conseguenze economiche pregiudizievoli connesse al ritardo nell'esecuzione dell'appalto e alla lesione all'immagine.
Esponeva di essere rimasta aggiudicataria di un contratto di appalto con il Comune di per la realizzazione della sopraelevazione di una scuola e di aver CP_3
commissionato alla la fornitura del calcestruzzo necessario Controparte_1 per l'esecuzione delle opere.
Aggiungeva che nel corso dell'esecuzione del getto del solaio per il terzo impalcato,
a seguito del verificarsi di una deformazione del secondo impalcato, il D.L. disponeva la sospensione dei lavori e il RUP predisponeva alcuni test per la verifica della qualità del materiale fornito dalla convenuta all'esito dei quali veniva evidenziato l'inidoneità della miscela fornita dalla per l'uso Controparte_1
al quale era destinato il materiale e gli stessi risultati si ottenevano anche in relazione ai materiali utilizzati per il terzo impalcato;
di conseguenza il D.L. disponeva la demolizione delle opere realizzate con il calcestruzzo dichiarato inidoneo.
Esponeva di aver eseguito la demolizione tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020 e di aver provveduto a proprie spese anche alla riedificazione degli impalcati demoliti ed ad ultimare l'opera pubblica commissionata.
Si costituiva la convenuta sostenendo che le risultanze dei test Controparte_1
effettuati in laboratorio erano inidonee a supportare le richieste attoree in quanto i campioni erano stati prelevati e conservati in difformità delle norme tecniche in materia;
inoltre sosteneva che l'inidoneità del materiale era dovuta all'errata progettazione ed esecuzione dei lavori e pertanto chiamava in causa la committente
, responsabile della progettazione dell'opera. Controparte_3
Il si costitutiva eccependo il difetto di legittimazione passiva Controparte_3
non avendo alcun rapporto contrattuale con la convenuta;
chiamava in causa il
Direttore dei Lavori Ing. e la propria compagnia di assicurazione _1 [...]
per essere manlevata da eventuali condanne a suo carico. Controparte_5
Si costituiva l'Ing. eccependo che i cedimenti della struttura erano _1
imputabili alla non conformità al contratto del materiale fornito dalla
[...]
chiamava in causa la propria compagnia di assicurazioni CP_1 [...]
per essere manlevato da eventuali condanne al risarcimento del Controparte_13
danno.
Si costituivano le assicurazioni eccependo l'infondatezza delle domande e l'inoperatività delle polizze .
Rigettate le richieste di prove orali formulate dalle parti in quanto sovrabbondanti avendo la causa ad oggetto questioni tecniche, il G.I. con ordinanza del 20.06.22 disponeva una CTU tecnica e, all'esito del deposito della relazione peritale, rinviava per la discussione ex art 281 sexies c.p.c all'udienza del 08.05.23 differita al
12.06.23 assegnando alle parti termine fino al 15.05.23 per il deposito di memorie conclusive. 1.1Il IB di Chieti Sezione Distaccata di Ortona con la sentenza n. 70/2023 pubblicata il 13.06.23 rigettava la domanda principale di risoluzione del contratto di fornitura di calcestruzzo per inadempimento della in quanto in Controparte_1 base all'istruttoria espletata e alla CTU, non era stata dimostrata l'imputabilità dei vizi del calcestruzzo alla ditta fornitrice.
Secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta ex art 1490 c.c., l'onere della prova della sussistenza dei vizi del materiale fornito spetta all'acquirente, mentre il venditore deve offrire la prova liberatoria della mancanza di colpa quando la controparte abbia preventivamente dimostrato l'effettiva sussistenza dell'inadempienza.
Nel caso di specie Il Primo Giudice evidenziava come il CTU avesse rilevato che i test eseguiti prima della posa in opera del calcestruzzo non fossero stati effettuati a regola d'arte.
Nella relazione peritale il CTU, esaminando le prove “a schiacciamento” effettuate dalla “Tecnolab” di su campioni prelevati prima del getto, aveva infatti Pt_4
rilevato che la preparazione e conservazione dei sei provini non erano state eseguite secondo la regola d'arte, ossia secondo le prescrizioni di cui al paragrafo 11.2.4. delle N.T.C ovvero nelle norme UNI EN 12390-1-:2012 e UNI EN 12390-2:2009 e ciò in quanto la corretta preparazione e osservazione degli stessi avrebbero dovuto produrre risultati di prova di schiacciamento omogenei tra loro compatibili, con valori di resistenza aventi differenze non sostanziali;
in particolare i primi due provini effettuati durante il getto dei pilastri del secondo impalcato presentavano differenze notevoli rispetto i valori di Massa-Volumica che denotavano, secondo il
CTU, la presenza di bolle d'aria dovute ad una inadeguata costipazione del calcestruzzo al momento del prelievo.
In sede di risposta alle osservazioni il CTU, evidenziava il Primo Giudice, aveva illustrato che il D.L. ha dovuto procedere ad effettuare le prove distruttive in situ ( come previsto dalla norma) in quanto non era riuscito ad effettuare regolarmente il controllo di accettazione di tipo “A” né con le prime tre coppie di provini cubici ( prova di schiacciamento eseguita in data 09.09.19) né con le seconde tre coppie ( prova di schiacciamento eseguita il 05.11.19) dal momento che in entrambi i casi una coppia di provini non era risultata idonea.
Come spiegato dal CTU, secondo la normativa di riferimento (paragrafo 11.2.5.3
“Prescrizioni comuni per entrambi i criteri di controllo” del DM 17.01.18) le prove di controllo di tipo A devono essere eseguite entro 45 giorni dalla data di prelievo, dovendosi in caso non si rispetti tale termine ultimo integrare le prove di compressione con le prove di controllo della resistenza del calcestruzzo in opera: nel caso di specie le due coppie di provini relativi al 3° impalcato ( in particolare al getto del solaio) ( effettuato il 16.09.19 ) e l'unico provino relativo al getto dei pilastri ( effettuato il 28.08.19) erano stati sottoposti a prova di schiacciamento in data
05.11.19 quindi oltre il termine massimo di 45 giorni con la conseguenza che tali prove di schiacciamento risultando irregolari ( e quindi da non considerarsi per “il controllo di accettazione di tipo A) dovevano essere integrate con l'effettuazione del controllo della resistenza del calcestruzzo “in opera”.
Precisava inoltre il CTU che secondo il par. “C11.2.6 del D.M. 17.01.8 le prove sul calcestruzzo in opera (carotaggi) non sono sostitutive dei controlli di accettazione potendo servire al D.L. o al collaudatore per formulare un giudizio sul calcestruzzo in opera;
di conseguenza solo attraverso la valutazione dei dati di resistenza a compressione, misurati sui cubetti prelevati a “bocca di betoniera” e maturati secondo norma, era possibile stabilire se la convenuta avesse fornito il calcestruzzo con la resistenza, denominata “resistenza potenziale”, conforme a quella indicata nel progetto strutturale e pattuita in contratto.
Secondo il IB non era poi possibile dimostrare l'imputabilità dell'esistenza di quantità di acqua eccessiva nella miscela ( a cui secondo il CTU potrebbero essere dovute le problematiche riscontrate nei test eseguiti sui campioni prelevati successivamente alla posa in opera) alla ditta fornitrice non potendo determinarsi il momento in cui era stata effettuata l'aggiunta di acqua.
Di conseguenza il Primo Giudice rigettava la domanda di risoluzione per inadempimento della convenuta e accoglieva la domanda riconvenzionale di quest'ultima di condanna dell'attrice al pagamento del prezzo residuo per la fornitura di materiale
Il IB rigettava anche la domanda risarcitoria relativa alla demolizione di parte dell'edificio realizzato, avendo il CTU rilevato che la deformazione del secondo solaio ( che aveva determinato la necessità della demolizione) era dovuto in parte alla qualità del calcestruzzo utilizzato e in parte al difetto di progettazione (essendo i due impalcati in cemento armato, da realizzare in sopraelevazione del piano seminterrato già esistente, costituiti da pilastri, setti e solai interpiano a piastra da 22 cm di spessore privi di materiale di alleggerimento). Nella relazione peritale veniva evidenziato che le deformazioni subite dal solaio del secondo impalcato , verificatosi a seguito del getto del calcestruzzo per la costruzione del sovrastante solaio del terzo implacato, erano state causate da errori di progettazione ( carenze delle armature) delle strutture portanti in c.a. di cui al progetto di Variante del 2019.
Da ciò derivava, secondo il Primo Giudice, il rigetto della domanda risarcitoria proposta contro la convenuta non essendovi prova, anche in tal Controparte_1 caso, dell'imputabilità della scarsa qualità del calcestruzzo alla ditta fornitrice.
Il IB rigettava la domanda risarcitoria anche nei riguardi dei chiamati ( nei cui confronti la domanda era stata estesa nella prima memoria ex art 183 c.pc.) non avendo parte attrice basato la sua domanda risarcitoria sulla sussistenza di vizi di progettazione;
inoltre, riportando la giurisprudenza di legittimità sul punto, riteneva operante il c.d. principio di “autoresponsabilità” ex art 1227 c.c. , secondo il quale l'appaltatore non può invocare la responsabilità del progettista per ottenere il risarcimento del danno connesso alla demolizione dell'opera, essendo il difetto di progettazione anche a lui imputabile salvo che non agisca come nudus minister che ha manifestato il suo dissenso.
Non essendo emersa la prova dell'imputabilità delle problematiche relative al materiale fornito né alla convenuta né all'attrice, il Primo Giudice rigettava la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno ( per i costi delle perizie effettuate) avanzata dalla convenuta principale, affermando l'infondatezza della domanda anche in relazione ai terzi chiamati non essendovi alcun nesso di causalità tra gli errori di progettazione e l'inidoneità del calcestruzzo usato in cantiere.
Quanto alle spese, stante l'incertezza emersa in sede istruttoria e considerando l'imputabilità dei danni ad una pluralità di cause, il IB ne disponeva l'integrale compensazione fra tutte le parti.
Il IB concludeva quindi con il rigetto delle domande attoree, accoglieva la prima domanda riconvenzionale di parte convenuta condannando la
[...]
al pagamento in favore della della Parte_1 Controparte_1 somma di € 17.495,15 oltre interessi come da domanda;
rigettava la seconda domanda riconvenzionale della convenuta;
compensava fra le parti le spese e poneva le spese di CTU a carico di tutte le parti in misura uguale tra di loro nei rapporti interni.
2. Avverso la sentenza n. 70/2023 del IB di Chieti Sezione Distaccata di
Ortona ha proposto appello per i seguenti Parte_1
motivi:
2.1 Con il primo motivo l'LA impugna il capo A della sentenza ove il Primo
Giudice ha ritenuto che non fosse stata dimostrata l'imputabilità dei vizi del calcestruzzo alla ditta fornitrice, avendo il CTU rilevato che i test effettuati prima della posa in opera del calcestruzzo non erano stati eseguiti a regola d'arte.
Secondo l'LA, sebbene il CTU nei chiarimenti introduca quale possibile causa della difformità l'eccessiva presenza di acqua ( mentre nella bozza aveva indicato la presenza eccessiva di vuoti d'aria nei provini) distinguendo fra l'ipotesi in cui l'acqua fosse già contenuta nell'impasto prima del getto ( con responsabilità in tale caso in capo alla fornitrice) e quella alternativa di un'aggiunta in fase di getto ( con responsabilità in capo all'impresa appaltatrice), risulta evidente l'imputabilità del vizio alla emergendo dalla stessa CTU che il materiale Controparte_1 fornito dall'appellata non fosse conforme alle prescrizioni progettuali e pattizie.
Ritiene non condivisibile quanto sostenuto dal CTU in ordine all'impossibilità di effettuare “l'accettazione del materiale” da parte del D.L. dal momento che le prove a compressione effettuate sui provini cubici (prelievo in fase di getto) e sui provini cilindrici (prelevati in situ) avrebbero certificato che il calcestruzzo impiegato non poteva ritenersi conforme ai controlli di accettazione secondo le prescrizioni delle
N.T.C.(D.M. 17.01.18).
Secondo l'LA, riferendosi alla CTP in atti, le norme vigenti in materia sono costituite dalla 11 e la relativa Circolare Esplicativa n. 7 del C.F._2
C.S.L.L.P.P. DEL 21.01.19 applicando le quali il controllo di accettazione di tipo A è da ritenersi eseguito secondo le prescrizioni normative vigenti sui provini cubici prelevati in cantiere durante i giorni di getto.
Ciò comporta di conseguenza la violazione di legge da parte del Primo Giudice e la non accettabilità della miscela di calcestruzzo fornita dall'appellata ; aggiunge che allo stesso risultato si perviene anche con le prove distruttive ( compressione) fatte in sito mediante il prelievo di provini cilindrici.
Avendo i risultati delle prove di laboratorio mostrato una differenza tra le caratteristiche del calcestruzzo previste nel progetto e i risultati ottenuti in tutte le prove , contrariamente a quanto asserito dal CTU ( per il quale a causa del mancato rispetto delle procedure di campionamento dei provini non era possibile certificare l'inidoneità del materiale fornito), la CTP ha evidenziato che il materiale raccolto fosse sufficiente ai fini della verifica;
ed anche seguendo le argomentazioni del CTU
(che ha ritenuto impossibile operare un controllo di tipo “A” sull'accettazione del materiale) quello che è certo, secondo l'LA è che il valore della resistenza caratteristica di progetto non è mai risultato accettabile e che quindi la responsabilità della mancata conformità del calcestruzzo alle norme vigenti è ascrivibile alla ditta fornitrice Controparte_1
2.2 Con il secondo motivo censura il capo B della sentenza avendo il Primo Giudice affermato l'impossibilità di ritenere il materiale non conforme anche considerando la precisazione del CTU per il quale le problematiche, rilevate in seguito ai test eseguiti su campioni prelevati dopo la posa in opera, potevano dipendere da una eccessiva presenza di acqua nella miscela di calcestruzzo, pur non potendone stabilire il momento in cui era stata effettuata l'aggiunta. L'LA contesta le risultanze della CTU che, pur avendo asserito che il calcestruzzo non era conforme alle norme vigenti in riferimento al valore della resistenza caratteristica di progetto, ha ritenuto non attribuibile la responsabilità alla per l'inidoneità dei provini cubici effettuati prima dei getti a Controparte_1
determinare se il calcestruzzo in questione al momento della fornitura fosse scadente o meno.
In realtà secondo l'LA la presenza eccessiva di acqua nella miscela cementizia comporta la responsabilità della ditta fornitrice non essendo ipotizzabile l'aggiunta di acqua in fase di getto senza una specifica annotazione certificata dal responsabile della fornitura al momento dello scarico;
infatti le bolle utilizzate dalla CP_1 riportano una sezione destinata all'annotazione di eventuali aggiunte d'acqua ( e nel caso di specie, precisa l'LA, non risulta alcuna annotazione in quanto non richiesta in cantiere).
Essendo possibili aggiunte di componenti nel calcestruzzo da parte del personale del fornitore solo se espressamente previste al momento del progetto del calcestruzzo ( e riportate nel documento di trasporto o in altro documento del fornitore), ne consegue, secondo l'LA, che l'unica giustificazione del valore della resistenza “in opera
“ anomalo fosse un eccessivo apporto di acqua presente nell'impasto già prima del getto e quindi imputabile alla ditta appellata che aveva fornito materiale non conforme.
In ogni caso ritiene che non possano esserci dubbi riguardo la scarsa qualità del materiale impiegato dal momento che le risultanze delle prove, che il CTU non ha validato, sono in linea con i risultati registrati con lo schiacciamento delle carote e considerando che le medesime anomalie si erano presentate anche in occasione di altri appalti in cui era stato coinvolta la stessa ditta fornitrice Controparte_1
2.3 Con il terzo motivo l'LA censura il punto C della sentenza del IB di Chieti sezione distaccata di Ortona che ha rigettato la domanda di risoluzione per inadempimento della convenuta ( non considerando la Controparte_1 sussistenza della prova dell'inidoneità del calcestruzzo fornito dall'appellata e che l'inidoneità del materiale era causalmente riconducibile alla e ciò a CP_1
prescindere dai controlli di accettazione .
Di conseguenza chiede la riforma della sentenza di Primo Grado nella parte che ha rigettato la domanda principale e accolto quella riconvenzionale della
[...]
CP_1
2.4 Contesta il capo D della sentenza impugnata che ha rigettato la domanda risarcitoria connessa alla demolizione di parte dell'edificio sia nei confronti della convenuta principale sia nei confronti degli altri chiamati
Quanto alla posizione della ditta appellata avendo il CTU rilevato che la deformazione del secondo solaio che ha determinato la necessità della demolizione era dovuta in parte alla qualità del calcestruzzo in parte ad un difetto di progettazione, il Primo Giudice aveva rigettato la domanda risarcitoria non essendoci prova della riconducibilità della scarsa qualità del calcestruzzo impiegato in capo alla ditta fornitrice.
Quanto ai chiamati ( nei cui confronti era stata estesa nella prima memoria ex art 183
c.p.c) il rigetto della domanda risarcitoria era stato determinato dal fatto che parte attrice ( LA) non aveva fondato la sua richiesta risarcitoria sulla sussistenza di vizi di progettazione e che l'appaltatore non poteva invocare la responsabilità del progettista per ottenere il risarcimento del danno connesso alla demolizione dell'opera operando il c.d. principio di “autoresponsabilità” ex art. 1227 c.c. ( con imputabilità del difetto di progettazione anche all'appaltatore).
Secondo l'LA la sentenza è errata in quanto nella memoria ex art 183 c.p.c ( ove vi è il riferimento , a supporto dell'estensione della domanda ai chiamati in causa- ad “ulteriori e diversi profili di responsabilità eventualmente ascrivibili alle altre parti intervenute o chiamate in causa”) la domanda risarcitoria risulta estesa anche nei confronti dei chiamati in causa ( e Ing. CP_3 CP_3 _1
) e risulta allegato, a sostegno dell'estensione della domanda risarcitoria, lo
[...] stesso fatto costitutivo, ossia il vizio di progettazione dell'opera, introdotto dal convenuto Controparte_1 Ritiene l'LA pacifico che, ex art 183 co. 1 c.p.c., la modifica della domanda può riguardare sia il petitum sia la causa petendi purché la domanda risulti connessa alla vicenda sostanziale fatta valere in giudizio;
inoltre quando il convenuto chiama il terzo ritenendolo il soggetto effettivamente e direttamente obbligato alla prestazione pretesa dall'attore , la domanda di quest'ultimo si estende automaticamente al terzo senza necessità di una istanza espressa in quanto si tratta di individuare il vero responsabile nell'ambito di un rapporto oggettivamente unico ( estensione che non opera invece in caso di assicurazione per la responsabilità civile).
Da ciò deriva che, nel caso di specie, vi è stata la proposizione nei confronti dei chiamati in causa della domanda risarcitoria anche se in via alternativa e mediante il rinvio per relationem al fatto costitutivo, cioè l'errore progettuale, introdotto dalla convenuta Controparte_1
L'LA contesta anche l'operatività , sostenuta dal Primo Giudice, nel caso di specie del c.d. “principio di autoresponsabilità” ex art 1227 c.c. per cui non potrebbe invocarsi l'errore progettuale essendo un vizio dell'opera imputabile anche all'appaltatore (gravando sullo stesso un obbligo di controllo sul progetto del committente).
Nel caso in questione, argomenta, il predetto principio non può trovare applicazione in quanto è l'appaltatore e non il committente a sostenere di essere stato danneggiato dai costi affrontati per l'esecuzione e la demolizione di opere citando il fornitore del calcestruzzo che a sua volta chiamava in causa committente e progettista/direttore dei lavori.
Inoltre l'obbligo di controllo sulla bontà del progetto o delle istruzioni impartite vige, secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata dall'LA, solo in caso di manifesta evidenza dell'erroneità del progetto che nel caso di specie non sussisteva, tant'è che per accertare il vizio progettuale era stato necessario ricorrere ad una CTU
e lo stesso LA aveva introdotto il giudizio nei confronti del solo fornitore;
a ciò si aggiunga l'impossibilità per l'appaltatrice di avvedersi delle carenze di armatura dal momento che il progetto aveva ottenuto l'autorizzazione sismica da parte del Genio civile regionale e superato , trattandosi di un'opera pubblica ( sopraelevazione di struttura già esistente) controlli particolarmente accurati da parte del Genio civile;
rammenta l'LA che lo stesso CTU aveva concordato (con il
CTP) sulla necessità di tenere conto del principio di ordinaria diligenza ed escludere la responsabilità dell'appaltatrice riguardo gli errori di calcolo nella definizione delle armature metalliche.
3. Si è costituita in appello la società contestando Controparte_1
illimitatamente e punto per punto il gravame chiedendo integrale conferma della sentenza di primo grado.
Quanto al primo motivo, sostiene che le argomentazioni dell'LA non possono mettere in discussione le risultanze della CTU condivise dal Primo Giudice.
Nella relazione peritale era stato evidenziato che sia le prove a compressione effettuate sui provini cubici nella fase di getto sia su quelli cilindrici ( carote prelevate in situ) avevano certificato la non conformità del materiale fornito ai controlli di accettazione secondo quanto previsto nelle prescrizioni N.T.C (D.M.
17.1.18): dalle prove di schiacciamento dei provini cubici erano emerse carenze nel confezionamento degli stessi che avevano determinato la necessità di effettuare le prove distruttive in situ (prelievo di carote e schiacciamento) che però non avevano consentito l'accettazione del materiale;
al riguardo il CTU aveva precisato che secondo la normativa di riferimento (par. C11.2.6. N.T.C.) le prove distruttive
(carotaggi) non sono sostitutive dei controlli di accettazione essendo la valutazione del calcestruzzo in sito prevista ai soli fini della sicurezza e non anche in riferimento alla qualità della fornitura che può valutarsi solo all'esito dei controlli di accettazione eseguiti sul materiale prima della posa in opera.
Ciò significa che , secondo la normativa di riferimento, la qualità della fornitura del materiale (calcestruzzo) deve valutarsi esclusivamente con riferimento alla c.d. resistenza potenziale ( schiacciamento cubetti prelevati secondo la normativa di settore) e non con riferimento alla resistenza c.d. in situ ( prelievo carote e successivo schiacciamento).
Ribadisce la correttezza delle conclusioni della CTU che ha considerato pertanto inattendibili gli esiti delle verifiche effettuate sui provini cubici dal D.L. “ a bocca di betoniera” prima dei getti e che ha ritenuto non potesse trarsi alcun elemento, in merito alla “resistenza potenziale” del materiale de quo, dalle successive verifiche effettuate sul calcestruzzo in opera.
Aggiunge che con la consegna del calcestruzzo , ossia con l'ingresso della betoniera in cantiere, la responsabilità di ogni operazione successiva e delle variazioni della qualità del materiale spetta esclusivamente all'utilizzatore e non al fornitore che non può essere chiamato a rispondere delle condotte poste in essere successivamente, attinenti alla posa in opera della miscela cementizia.
Rammenta che lo stesso CTU aveva escluso la correlazione causale fra il difetto presentato dal calcestruzzo e la fornitura dello stesso da parte dell'
[...]
e precisato di non essere in grado di individuare la causa della presenza CP_1
di un quantitativo eccessivo di aria nel materiale analizzato, potenzialmente riconducibile anche a fasi di lavorazione del materiale di competenza dell'appaltatrice.
Secondo l'appellata appare evidente l'errore dell'LA nel voler riportarsi agli esiti delle prove eseguite sul materiale posato in opera (indicative solo del valore della resistenza caratteristica di progetto) che non possono essere utilizzate per affermare la difformità del materiale fornito dalla sia in Controparte_1
riferimento alle norme tecniche di settore sia alle specifiche progettuali, dal momento che la qualità del materiale ( valore della resistenza potenziale) può essere valutata solo mediante la campionatura del materiale prelevato “ a bocca di betoniera”.
Censura anche il secondo motivo di appello in quanto l'elemento fattuale della eccessiva presenza di acqua ( di cui non vi è in atti alcuna prova nel materiale prelevato) nella miscela cementizia posata in opera era stato addotto dal CTU quale ipotetica causa degli esiti delle verifiche eseguite sul materiale escludendosi ogni imputabilità alla ditta fornitrice, data l'impossibilità di risalire al momento in cui sarebbe stata effettuata l'aggiunta di acqua.
Ribadisce l'infondatezza della tesi sostenuta dall'LA , considerate le carenze probatorie conseguenza degli errori procedurali compiuti nelle fasi di campionatura del materiale prelevato e sottoposto ai controlli di accettazione e chiede quindi la conferma della condanna di al pagamento in favore della Parte_1 [...]
della residua somma ancora dovuta a titolo di corrispettivo della Controparte_1
fornitura di calcestruzzo.
4. Si è costituito in appello il contestando ogni avversa Controparte_3 domanda ed eccezione e riproponendo, in ossequio al disposto dell'art. 346 c.p.c., tutte le domande ed eccezioni assorbite dalla pronuncia di rigetto della domanda principale.
In particolare riguardo i primi due motivi di impugnazione ( in cui l'LA ha censurato la sentenza di primo grado per aver ritenuto non dimostrata l'imputabilità dei vizi del calcestruzzo alla fornitrice e ciò , secondo il CTU, sia perché i test eseguiti prima della posa in opera del calcestruzzo non sarebbero stati eseguiti a regola d'arte, sia perché le problematiche rilevate potrebbero essere dovute ad una eccessiva presenza di acqua nella miscela) deduce che l'accertamento della causa dell'inaccettabilità del calcestruzzo sia del tutto ininfluente per la posizione del
CP_3
Quanto alla censura relativa al punto della sentenza di primo grado in cui è stata esclusa la responsabilità dei chiamati in causa ( e Controparte_3 [...]
) per la mancata deduzione del vizio progettuale come danno lamentato e CP_14 per l'applicazione del principio di autoresponsabilità, rileva sotto il primo aspetto che il mero richiamo compiuto dall'LA nella prima memoria ex art 183 c.p.c.
a “ulteriori e diversi profili di responsabilità” non può individuare il fatto generativo di responsabilità da cui inferire la pretesa risarcitoria;
inoltre l'estensione automatica della domanda nei confronti del terzo chiamato, ritenuto unico responsabile da parte del convenuto, non può comportare la deduzione di un fatto diverso da parte dell'attore nei confronti del chiamato: nel caso di specie la responsabilità invocata dalla nei confronti della era riferita esclusivamente alla qualità Pt_1 CP_1
del calcestruzzo, mentre la responsabilità addotta dalla al terzo riguarda un CP_1 fatto diverso ossia l'attività del progettista e del direttore dei lavori .
Quanto all'applicazione del principio di autoresponsabilità, l'appellata evidenzia che le contestazioni effettuate al progettista e direttore dei lavori da parte della
[...] non possono comportare un obbligo di risarcimento da parte del CP_1 CP_3 nei confronti dell'LA stante la specifica competenza professionale della tale da consentirle di individuare eventuali errori progettuali e carenze Pt_1
del D.L.; né può imputarsi alcuna responsabilità al (stazione appaltante ) per CP_3
errori di calcolo strutturale, non rilevati neppure dal Genio Civile
Ripropone le domande ed eccezioni avanzate in primo grado e assorbite dalla pronuncia di rigetto della domanda attorea, quali in via preliminare il difetto di legittimazione passiva del attesa l'inesistenza di alcun Controparte_3 rapporto con la che aveva chiesto la condanna dell'appellata al Controparte_1
risarcimento dei danni subiti per le spese di sondaggi e per la consulenza specialistica
( dovendo tali richieste essere avanzate nei confronti della ) e, sempre in Pt_1
via preliminare, la carenza di legittimazione attiva della in Controparte_1
ordine alla domanda di accertamento della responsabilità in capo al CP_3
per i fatti dannosi dedotti dall'appallante, essendo la del tutto
[...] CP_1
estranea ai rapporti fra e il . Pt_1 Controparte_3
Nel merito sostiene che alcun titolo specifico di responsabilità era stato dedotto dalla o dalla nei confronti del e che, in ogni caso, l'Ing. CP_1 Pt_1 CP_3
era tenuto a garantire e manlevare l'amministrazione comunale da ogni _1
pretesa avanzata nei suoi confronti dalla ditta appaltatrice e dalla ditta fornitrice del calcestruzzo oltre ad essere garantita per ogni ipotesi di responsabilità civile dalla compagnia assicuratrice . Controparte_5
5. Si è costituito l'Ing. impugnando tutto quanto ex adverso Persona_1
dedotto, prodotto, eccepito, richiesto e concluso in quanto infondato in fatto e in diritto esponendo riguardo il primo motivo di appello di concordare con la tesi sostenuta dall'LA deducendo che i lavori per cui è causa sono stati caratterizzati da quattro getti con scarico di calcestruzzo fornito dalla
[...]
e che contestualmente ai giorni in cui sono stati eseguiti i getti erano CP_1
stati effettuati anche i prelievi in cantiere dei campioni di calcestruzzo a bocca di betoniera prima della posa in opera, come previsto dalla normativa vigente in materia , in sua presenza e redigendo specifici verbali. Aggiunge di concordare con la tesi dell'LA di cui al capo B osservando che anche qualora si consideri il calcestruzzo viziato ab origine ( il CTU ha ammesso di non essere stato in grado di stabilire l'origine dei vizi ) la responsabilità incombe sul fornitore;
così come nel caso si ipotizzi che i vizi del materiale siano dovuti ad un eccessivo rapporto acqua/cemento la responsabilità sarebbe sempre del fornitore in quanto dalle bolle di accompagnamento risulta che il materiale fornito e posato in opera non presentava alcuna aggiunta di acqua ( e quindi l'aggiunta poteva essere riconducibile a fatto della centrale di betonaggio o accaduto durante il percorso).
Quanto all'ammissibilità della nuova domanda formulata dall'LA ( di cui al motivo di appello relativo al capo “D” della sentenza ) osserva che la causa petendi della domanda spiegata in primo grado da nei confronti della Pt_1 [...] era costituita dall'inadempimento di quest'ultima ; mentre la causa Controparte_1
petendi della seconda domanda ( formulata nella prima memoria ex art 183 c.p.c in cui l'LA chiedeva la condanna della ovvero con condanna Controparte_1
di coloro che saranno ritenuti responsabili ) consiste nella negazione da parte di della propria responsabilità, nell'affermazione della Controparte_1 responsabilità della per l'inadempimento contrattuale ( con Pt_1
riconvenzionale di pagamento del saldo della fornitura) e nell'affermazione della responsabilità della unitamente al sia per i per i Pt_1 Controparte_3
danni subiti dalla ( per spese di sondaggi e consulenza Controparte_1 specialistica) sia per i danni reclamati dall'appaltatrice.
Deduce che si tratta di una mutatio libelli non consentita essendovi una sostanziale difformità fra la causa petendi della prima e della seconda domanda e contraddittorietà tra i presupposti su cui si fondano le domande stesse.
In ogni caso, argomenta ulteriormente, l'estensione automatica della domanda risarcitoria non può operare nei confronti dell'Ing. che è stato chiamato in _1
giudizio dal a titolo di manleva e garanzia avendo la Controparte_3
giurisprudenza di legittimità richiamata chiarito che nell'ipotesi di chiamata del terzo in garanzia l'estensione automatica non si verifica in ragione dell'autonomia sostanziale dei due rapporti. Ritiene evidente che la domanda de quo formulata dalla è inammissibile Pt_1 in quanto l'LA ha modificato nella memoria ex art 183 c.p.c. co. 6 n. 1 la causa petendi senza però sostituirla a quella iniziale e senza rinunciare a quest'ultima.
Quanto al principio di “autoresponsabilità” ex art 1227 c.c. ribadisce preliminarmente di essere stato citato in giudizio in garanzia e manleva dal
[...]
( terzo chiamato dal convenuto e non dal fornitore CP_3 Controparte_1
di calcestruzzo.
Concorda con il Primo Giudice secondo il quale nel caso de quo l'appaltatore non possa invocare la responsabilità del progettista per ottenere il risarcimento del danno connesso alla demolizione delle opere dal momento che il difetto di progettazione è imputabile allo stesso LA da cui è esigibile, quale professionista o imprenditore, nell'adempimento delle obbligazioni assunte nell'esercizio delle loro attività, una diligenza rafforzata e speciale ancor più superiore alla media nel caso dell'impresa che partecipa a pubblici appalti come nel caso di specie.
6. Si è costituita ( che con effetto dal 05.05.23 ha Controparte_7
incorporato per fusione HDI AL s.p.a già , subentrandone in Controparte_8 tutti i rapporti attivi e passivi) sostenendo l'infondatezza dell'impugnazione .
Quanto al rapporto assicurativo sulla cui base è stata azionata la manleva del
, ripropone ex art 346 c.p.c. le difese, domande ed eccezioni non Controparte_15
scrutinate e assorbite dalla pronuncia di rigetto di primo grado.
In particolare evidenzia l'inoperatività, nel caso di specie, della polizza R.C.
Professionale n. 801275279 che prevede una serie di coperture ulteriori non previste nella garanzia base e tra questi rischi esclusi, attivabili solo in via facoltativa , vi sono la Condizione aggiuntiva B (danno alle opere) non attivata dall' Parte_5
e la Condizione aggiuntiva D (gravi difetti nelle opere) che copre solo i
[...]
difetti sopravvenuti alla ultimazione delle opere progettate e/o dirette ( nel caso di specie le opere sono state demolite in costanza di cantiere) ribadendo quindi che i danni oggetto di causa non sono coperti dalla garanzia. 7. Si è costituita chiedendo il rigetto Controparte_5 dell'appello e ribadendo che in ogni caso le cause dell'inadeguatezza delle strutture realizzate con il cemento armato fornito dalla potevano derivare Controparte_1
da diversi fattori quali la qualità della miscela di calcestruzzo fornito, la non corretta posa in opera dello stesso da parte dell'LA Parte_1
da errori di progettazione: tutti sicuramente non imputabili al
[...] CP_3
.
[...]
Secondo l'appellata, in base alle pattuizioni contrattuali non possono esserci dubbi che la copertura assicurativa in favore del della polizza n. Controparte_3
DL048009117-LB riguardi solo le attività poste in essere dagli amministratori e dai funzionari tecnici assunti alle dipendenze dell' specificamente Parte_3 indicati nella Scheda di Copertura: nel caso di specie l'incarico di progettista e di
D.L delle opere strutturali ( Ing ) e di D.L. delle opere architettoniche _1
(Arch. erano stati assunti da liberi professionisti estranei all'organico del Per_2
che quindi non poteva invocare la copertura assicurativa. Controparte_3
Argomenta poi sull'inoperatività della polizza tanto in ragione della natura contrattuale ( inadempimento nell'ambito di un contratto di appalto) della responsabilità contestata in capo all'Ente, mentre nel caso di specie trattasi di polizza di assicurazione per responsabilità aquiliana ( art. 2043 e ss c.c.) nei confronti dei terzi, quanto in considerazione del fatto che il ( che pure al più CP_3
tardi nel mese di febbraio 2020 era a conoscenza di circostanze che avrebbero potuto generare richieste risarcitorie nei suoi confronti) non aveva riferito agli Parte_6
circostanze rilevanti ai fini della esatta determinazione del rischio assicurando, essendo il contraente tenuto nella fase delle trattative a rispettare il precetto di cui all'art. 1337 c.c. ed ad osservare la disciplina specifica del contratto di assicurazione riferendo fatti e circostanze suscettibili di incidere sulla probabilità di avveramento del rischio o sull'entità delle sue conseguenze.
Precisa la sussistenza , a fronte dell'indeterminatezza della domanda di garanzia svolta dal , di cause di esclusione , specificate nella polizza , Controparte_3
della garanzia assicurativa e di limiti del massimale della polizza. 8. Avendo le parti depositato le note di trattazione autorizzate entro il 26.11.2024, la causa è stata trattenuta a decisione ex art 352 c.p.c nuova formulazione, previa concessione dei termini ivi indicati, sulle conclusioni rassegnate dalle parti ed in epigrafe riportate.
5. L'appello è infondato e va pertanto rigettato, condividendo la Corte la decisione del IB di Chieti sezione distaccata di Ortona.
5.1 I primi due motivi di appello consentono una trattazione congiunta avendo con essi l'LA censurato la sentenza di primo grado che , basandosi sulle risultanze della CTU, ha ritenuto non dimostrata l'imputabilità dei vizi del calcestruzzo alla ditta fornitrice sia perché i test eseguiti prima della posa in opera del calcestruzzo non sarebbero stati eseguiti a regola d'arte, sia perché le problematiche rilevate potrebbero essere dovute ad una eccessiva presenza di acqua nella miscela ma con impossibilità di risalire al momento temporale dell'aggiunta.
Al riguardo la Corte ritiene infondate le censure mosse alla CTU svolta in primo grado non sussistendo ragioni per discostarsi dalle conclusioni dell'elaborato recepite dal IB : la relazione risulta puntuale ed esaustiva rispetto ai quesiti posti dal
Primo Giudice , svolta mediante la documentazione offerta dalle parti, con l'applicazione della normativa di riferimento, criteri tecnici e metodologici di settore non adeguatamente contrastati dalle osservazioni delle parti a cui il CTU ha puntualmente risposto facendone argomento di analisi specifica nell'ambito della relazione.
A fronte di una pronuncia di primo grado basata sulle risultanze della CTU, contenente una ricostruzione dettagliata della vicenda e delle ragioni normative e tecniche circa l'inattendibilità dei test eseguiti non a regola d'arte sul calcestruzzo ai fini dell'imputabilità dell'inidoneità della miscela, le censure mosse dall'LA appaiono generiche non supportate da riferimenti tecnici e metodologici tali da confutare gli esiti della relazione peritale, non offrendosi una valida ricostruzione alternativa a quella offerta dal CTU e dai chiarimenti dallo stesso forniti in primo grado. Nella relazione tecnica il CTU ha illustrato come gli esiti delle prove a schiacciamento dei provini cubici realizzati in sede di getto delle strutture in c.a. (test effettuati dalla Tecnolab s.r.l) “relativi al secondo impalcato (pilastri e solaio a piastra) non consentono di effettuare i necessari controlli di accettazione secondo la normativa vigente, ossia nel caso in specie “il controllo di accettazione di tipo A” di cui al paragrafo § 11.2.5.1 delle N.T.C..” (pag 16 CTU) “Tenuto conto dei risultati delle prove di laboratorio sopra descritte, a parere dello scrivente CTU la preparazione e conservazione dei sei provini di cui trattasi non sono state effettuate secondo la regola d'arte, ossia secondo le prescrizioni previste nel paragrafo §11.2.4 delle N.T.C. ovvero nelle norme UNI EN 12390-1:2012 e UNI EN 12390-2:2009, in quanto le corrette preparazione e conservazione degli stessi avrebbero dovuto comunque produrre risultati di prova di schiacciamento omogenei (tra loro compatibili) ossia con valori di resistenza aventi differenze non sostanziali, e ciò con particolare riferimento ai primi due provini relativi al prelievo effettuato durante il getto dei pilastri del secondo impalcato, che tra l'altro presentano differenze rilevanti anche nei rispettivi valori di Massa-Volumica, risultati pari a 2.264 Kg/m³ e 2.223
Kg/m³, entrambi inferiori alla Massa-Volumica “teorica” di 2.311 Kg/m³ ed a quella effettiva di circa 2.400 Kg/m³, rispettivamente indicata e desumibile nella certificazione di “Qualifica” della miscela di calcestruzzo “Rck 30 S4 D25” (in atti
– allegato n.9 della perizia di parte convenuta a firma dell'Ing. e Controparte_16 del Prof. , utilizzata nella costruzione di cui trattasi” . I citati Persona_3
risultati delle Masse-Volumiche consentono di affermare (tenuto conto della citata
“certificazione di “Qualifica” della miscela di calcestruzzo) che nei provini cubici sottoposti a prova di compressione c'era presenza eccessiva di bolle di aria, riconducibili ad una inadeguata costipazione del calcestruzzo al momento del prelievo” (pag. 16-17 CTU)
Il CTU illustrava (pag 17-18 CTU) la corretta procedura da seguire per la realizzazione dei provini da sottoporre alla prova di schiacciamento da eseguirsi “a bocca di betoniera” applicando le fasi di prelievo indicate nella normativa di settore. Anche riguardo i risultati della prova a compressione delle “carote” prelevate in situ
(eseguiti dalla LOGOS s.r.l.) il CTU (pag. 25 relazione) rilevava che “ il valore della resistenza caratteristica in opera derivante dalla prova distruttiva di cui trattasi non risulta accettabile” .
Quanto alle prove eseguite sul terzo impalcato (pilastri e solaio del terzo impalcato), oggetto di analisi del CTU (pag 26-27 relazione), è evidenziato che “Analizzando lo stesso certificato si evince che il provino n. 2 del prelievo n.3, relativo ai pilastri del terzo impalcato, risulta non essere stato sottoposto a schiacciamento” e “Tale circostanza (come per il 2° impalcato, dove la coppia di provini relativi al prelievo di calcestruzzo di cui al citato verbale n.1 hanno dato risultati di resistenza non utili al controllo di accettazione del materiale) determina, a parere dello scrivente,
l'impossibilità di poter effettuare, da parte del D.L., “il controllo di accettazione di tipo A” di cui al citato paragrafo § 11.2.5.1 delle N.T.C., in quanto la coppia obbligatoria di provini relativi al prelievo del 28/08/2019 da sottoporre a schiacciamento in sostanza non è risultata sussistente”. Anche riguardo le prove di schiacciamento dei campioni cilindrici (carote) sia del secondo che del terzo impalcato ( pag. 36 CTU) “ seppur di poco, il valore della resistenza caratteristica in opera derivante dalla prova distruttiva di cui trattasi non risulta accettabile”.
Concludeva il CTU affermando che per il “ calcestruzzo fornito dalla
[...]
e posto in opera dalla Controparte_1 Parte_1 non è stato possibile effettuare l'“accettazione del materiale” da parte del D.L.
[...]
Ing. , come previsto dalla normativa vigente, in quanto le prove a _1
compressione effettuate sia sui provini cubici (relativi ai prelievi in fase di getto) sia su quelli cilindrici (carote prelevate in situ) hanno certificato che il calcestruzzo impiegato nella realizzazione dell'opera non è risultato conforme ai controlli di accettazione secondo le prescrizioni del N.T.C. (D.M. 17.01.2018). Infatti dalle prove di schiacciamento dei provini cubici sono emerse carenze nel campionamento del calcestruzzo (per i necessari controlli di accettazione del materiale) ossia nel loro confezionamento, tali da determinare la necessità di effettuare prove distruttive in situ, con prelievo di carote e successive prove di schiacciamento degli stessi provini cilindrici, al fine di valutarne le effettive caratteristiche di resistenza in opera e di massa volumica;
il tutto in conformità al sopra citato paragrafo “C11.2.6” del vigente N.T.C.. Ma anche i risultati delle prove fatte con i provini cilindrici non hanno consentito di effettuare l'accettazione del materiale. Al riguardo si evidenzia che nello stesso paragrafo, “C11.2.6”, la norma precisa che le prove “distruttive”
(carotaggi) “ (…) non sono, in ogni caso, sostitutive dei controlli di accettazione, ma potranno servire al Direttore dei Lavori od al collaudatore per formulare un giudizio sul calcestruzzo in opera.”.
Il CTU conferma tali conclusioni anche in sede di risposta alle osservazioni delle parti ove ha evidenziato come il D.L. non essendo riuscito a fare regolarmente il controllo di accettazione di tipo A ha dovuto procedere con le prove distruttive in situ ( che però non sono sostitutive dei controlli di accettazione ).
Le carenze procedurali nei prelievi dei campioni rilevate sono state illustrate dal consulente (pag. 4 e seg risposta alle osservazioni) prevedendo “il paragrafo 11.2.5.3
“PRESCRIZIONI COMUNI PER ENTRAMBI I CRITERI DI CONTROLLO” del
D.M. 17/01/2018 che le prove di laboratorio a compressione necessarie a detto
“controllo di tipo A” devono essere eseguite “conformemente alle norme UNI EN
12390-3:2009, tra il 28° e il 30° giorno di maturazione e comunque entro 45 giorni dalla data di prelievo. In caso di mancato rispetto di tali termini le prove di compressione vanno integrate da quelle riferite al controllo della resistenza del calcestruzzo in opera”.
Nel caso di specie, come rilevato dal CTU, “le due coppie di provini relativi al 3° impalcato ed in particolare al getto del solaio (effettuato in data 16/09/2019), oltre all'unico provino relativo al getto dei pilastri (effettuato in data 28/08/2019), sono stati sottoposti a prova di schiacciamento in data 05/11/2019, ossia oltre il termine massimo di 45 giorni previsto dalla norma. Di conseguenza, le stesse prove, risultando irregolari, non potevano essere prese in considerazione per “il controllo di accettazione di tipo A”,
Pertanto dal momento che solo attraverso la valutazione dei dati di resistenza a compressione misurati su cubetti prelevati “a bocca di betoniera” si può stabilire in base alla normativa di riferimento, come chiarito dal CTU, in maniera oggettiva se la miscela di calcestruzzo fornita dalla fosse dotata della resistenza Controparte_1
caratteristica (resistenza potenziale) conforme a quella utilizzata nel progetto strutturale e pattuita nel contratto ed essendo al contrario emersa l'irregolarità delle prove effettuate, tali da non poter essere prese in considerazione per il controllo di accettazione di tipo A, ne deriva che non è possibile ritenere dimostrata l'imputabilità dell'inadeguatezza della calcestruzzo alla ditta fornitrice.
Risulta pertanto infondato il riferimento compiuto dall'LA agli esiti delle prove eseguite sul materiale posato in opera, per sostenere la difformità del materiale fornito dalla dovendo considerarsi l'accertamento Controparte_1
della resistenza potenziale del materiale rilevabile solo attraverso la valutazione dei dati di resistenza a compressione eseguiti sui cubetti prelevati a bocca di betoniera che, però nel caso di specie, sono risultati inattendibili in quanto non eseguiti a regola d'arte.
Quanto all'ipotesi della presenza di acqua nella miscela, indicata dal CTU come possibile causa delle problematiche riscontrate negli esiti delle verifiche effettuate sul calcestruzzo in questione, la Corte ritiene , condividendo la statuizione del Primo
Giudice, che non sussiste agli atti la prova della riconducibilità di tale circostanza alla ditta fornitrice : in assenza di ulteriori riscontri oggettivi non appare dirimente al riguardo il riferimento alla mancata annotazione, nelle bolle di trasporto utilizzate dalla , di modifiche apportate alla miscela non essendo utile ai fini CP_1 dell'individuazione del momento in cui sarebbe stata effettuata l'aggiunta di acqua, esponendosi tale circostanza all'opposta lettura offerta dalle parti (per l'LA la circostanza dimostrerebbe che l'aggiunta risalirebbe a prima dell'arrivo in cantiere , per l'appellata costituirebbe prova che nessuna modifica della miscela sia stata effettuata in loco).
5.2 Quanto all'estensione della domanda risarcitoria dell'LA nei confronti dei chiamati, rigettata dal Primo Giudice sull'assunto che la non avesse Pt_1
fondata la sua richiesta risarcitoria sulla sussistenza di vizi di progettazione e operando nel caso di specie il c,d. principio di autoresponsabilità ex art 1227 c.c., la Corte osserva come il presupposto della estensione automatica della domanda originaria dell'attore (ora LA) nei confronti dei chiamati sia l'unicità del rapporto controverso tant'è che secondo l'insegnamento della Suprema Corte (Cass.
n 11103/20) “la presunzione di estensione "automatica" della domanda nei confronti del terzo, opera soltanto quando ricorra il presupposto della chiamata in causa del terzo con indicazione di esclusiva o concorrente responsabilità, ma non anche nel caso in cui la chiamata sia stata svolta solo a titolo di garanzia impropria o di regresso, ossia allorquando il chiamante faccia valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall'attore come "causa petendi" che nel caso di azione risarcitoria si traduce nell'ipotesi che il chiamante indichi un titolo di responsabilità diverso da quello dedotto dall'attore: con la conseguenza che tale situazione rientra nell'ambito della chiamata in garanzia impropria in quanto la chiamata in causa fondandosi su un titolo diverso da quello invocato dall'attore nei confronti del convenuto ( dà luogo a cause distinte e scindibili Controparte_1 mentre come già evidenziato, l'estensione automatica della domanda impone che il chiamante non faccia valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall'attore ( ) come causa petendi della domanda e nel caso di Pt_1
azione risarcitoria il chiamante non deduca un titolo di responsabilità differente da quello dedotto dall'attore.
Poiché nel caso in esame la domanda dell'attore (LA ) risulta fondata su un titolo diverso (inadempimento contrattuale del fornitore) da quello sul quale si fonda la chiamata del terzo ( vizio di progettazione),trovando la responsabilità fatta valere dalla nei confronti dei chiamati fondamento in un titolo Pt_1
indipendente ed autonomo rispetto a quello posto a base della domanda principale nei confronti del convenuto, ne consegue che non possa trovare applicazione il principio dell'estensione automatica stante l'autonomia sostanziale dei due rapporti anche se confluiti nello stesso processo , secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. 15232/21) per il quale “diversamente dall'ipotesi in cui il convenuto in giudizio chiami in causa un terzo, indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore (caso, questo, in cui la domanda attorea si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario), nell'ipotesi della chiamata del terzo in garanzia la predetta estensione automatica non si verifica, in ragione dell'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo (v., tra le altre, le sentenze 5 marzo 2013, n. 5400, 13 novembre 2015, n. 23213, ordinanze 8 marzo 2018, n. 5580, e 28 novembre 2019, n.
31066, e sentenza 15 gennaio 2020, n. 516).
Una volta qualificata la domanda svolta dal convenuto nei confronti del terzo come garanzia impropria ne consegue l'inoperatività del principio della automatica estensione della domanda risarcitoria con la conseguenza che se l'LA
(CO.GE.CO attore in primo grado) avesse voluto proporre domanda anche nei confronti del terzo chiamato avrebbe dovuto formulare nei suoi confronti una espressa e autonoma domanda che poteva trovare fondamento anche su fatti diversi da quelli posti a fondamento del rapporto di garanzia.
Come chiarito dalla Suprema Corte (Cass n. 30601/18 in parte motiva) “la chiamata effettuata al solo fine della indicazione del terzo (esclusivo) responsabile, che determina una posizione processuale del terzo oggettivamente incompatibile con quella del convenuto, ponendosi in termini di alternatività, in quanto l'accertamento della responsabilità dell'uno esclude quella dell'altro (aut-aut),” rappresenta “l ipotesi alla quale la regola della estensione automatica della domanda, invece, si applica, atteso che in tal caso l'originario oggetto del giudizio non viene ad essere modificato, unico rimanendo l'accertamento del rapporto principale, non essendo fatto valere nei confronti del convenuto "o" del terzo chiamato un distinto titolo di responsabilità.
Correttamente, quindi, il Primo Giudice ha ritenuto che la convenuta (
[...]
avesse chiamato in causa il terzo ( ) contestando CP_1 Controparte_3
il proprio titolo di responsabilità e deducendo il difetto di progettazione per cui il terzo era stato chiamato in posizione di alternatività-incompatibilità con l'affermazione di responsabilità della ditta fornitrice del cemento armato oggetto del rapporto principale. La Suprema Corte (Cass. 30601/2018 sopra citata) ha ricordato che “ La giurisprudenza di legittimità è assolutamente univoca nell'affermare che la estensione automatica della domanda implica che la chiamata in causa venga effettuata dal convenuto al fine di sottrarsi alla pretesa risarcitoria con "indicazione del terzo quale esclusivo responsabile" del danno : in tal senso l'automatico coinvolgimento del terzo nell'accertamento dello stesso rapporto obbligatorio che è già oggetto del giudizio, si giustifica pienamente, poiché essendo "unico" il rapporto da accertare (tale essendo il rapporto tra il danneggiato-attore e l'autore della condotta da cui è derivato il danno), si tratta solo di stabilire chi tra i due soggetti che negano di essere entrambi l'effettivo destinatario della pretesa risarcitoria sia il vero responsabile in via alternativa (il convenuto o il terzo”
Nondimeno nel caso di specie la chiamata del terzo è stata effettuata dal convenuto per ottenere la sua liberazione dalla pretesa attorea in base però ad un titolo diverso da quello dedotto con il rapporto principale per cui non si determina l'estensione automatica della domanda : in tal caso un ampliamento dell'oggetto del giudizio con l'instaurazione di un nuovo rapporto processuale fra l'attore e il terzo chiamato
“potrà verificarsi soltanto se venendo a dubitare, in base ad allegazioni in fatto dell'atto di chiamato in causa, del soggetto effettivo autore dell'illecito al quale riferire la pretesa risarcitoria e ravvisando una situazione di potenziale incompatibilità tra l'affermazione di responsabilità del convenuto o del terzo, tale per cui la fondatezza della domanda risarcitoria nei confronti dell'uno comporterebbe la infondatezza della domanda nei confronti dell'altro, l'attore -nel rispetto delle fasi e dei termini di decadenza processuali- scelga di proporre una nuova domanda anche contro il terzo chiamato, onde far valere la responsabilità alternativa o dell'uno o dell'altro” (Cass. n. 30601/18).
E tale ( nuova domanda verso il terzo) non può considerarsi il riferimento effettuato dall'attrice oggi LA ad “ ulteriori e diversi profili di responsabilità eventualmente ascrivibili alle altre parti intervenute chiamate in causa” introdotto nella memoria ex art 183 primo termine c,p,c, stante la genericità della stessa
(dovendo l'attore, qualora avesse inteso estendere la propria azione risarcitoria nei confronti del terzo, formulare specifica domanda di condanna anche nei confronti dei chiamati) non superabile considerando che è stata espressa all'esito delle avvenute costituzioni in giudizio di tutte le parti e quindi quando era già stata dedotta dal convenuto, nel chiamare in causa il terzo, la sussistenza di vizi di progettazione.
Con la conseguenza che sebbene lo stesso CTU avesse evidenziato ( pag. 45 relazione) che “ il motivo dell'avvenuto dissesto è dunque riconducibile all'errata realizzazione/progettazione delle armature metalliche del solaio in corrispondenza/prossimità dei pilastri dove le sollecitazioni di “taglio” sono massime ed in minor misura alla mancata corretta posa in opera del calcestruzzo non adeguatamente “vibrato”/costipato, mentre non è dato sapere l'effettiva qualità originaria del calcestruzzo e, dunque, la sussistenza di un vizio nella sua qualità, rilevata la non accettabilità delle prove effettuate sui provini cubici realizzati prima della posa in opera dello stesso materiale”, correttamente il Primo Giudice ha rigettato la domanda risarcitoria formulata dalla Parte_1
sia nei confronti della convenuta non essendoci prova Controparte_1 dell'imputabilità alla stessa della scarsa qualità del calcestruzzo sia nei confronti dei chiamati non avendo l'attrice mai basato la sua richiesta sulla sussistenza di vizi di progettazione .
Quanto al c.d. principio di autoresponsabilità ex art 1227 c.c.. evocato dal IB, va ricordato che in tema di responsabilità dell'appaltatore si è ripetutamente espressa la Suprema Corte (Cass. n. 17819/21) sostenendo che la prestazione dello stesso consiste nell'adempimento di un'obbligazione di risultato per cui questi “è tenuto ad assolvere ai propri obblighi osservando i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, rispondendo per le imperfezioni o i vizi dell'opera, di cui deve garantire l'assenza”. Il contenuto dell'obbligazione non è dato solo dalle previsioni contrattuali, dovendo l'appaltatore conformarsi nell'attuazione delle opere commissionate, “ alla regola d'arte, ossia alle conoscenze tecnico-scientifiche di settore, ai principi tecnici e agli usi che presiedono all'esecuzione nel momento storico e nel
luogo in cui l'opera deve essere realizzata. Le regole tecniche riguardano principalmente la sicurezza la stabilità e l'utilizzabilità dell'opera ma possono concerne anche l'aspetto estetico” .
Precisa la Suprema Corte che “il rispetto di tali regole prescinde da una specifica previsione del contratto e deriva direttamente dal canone della diligenza, cui
l'assuntore deve adeguarsi alla stregua della natura dell'attività esercitata. La qualità di imprenditore dell'appaltatore e l'elevato tasso tecnico della prestazione alla quale è obbligato gli impongono di adottare una particolare perizia in fase esecutiva” che non rientra nella diligenza dell'uomo medio richiedendosi “ una attenzione notevole tale da esigere l'adeguamento ad un modello di diligenza professionale del buon appaltatore nel soddisfare le utilità connesse alla funzione esplicitata nel contratto”. Dalla natura del contratto di appalto che ha ad oggetto lo svolgimento di un'attività da eseguire a regola d'arte con l'ausilio di regole tecniche discende che “l'esecuzione dei lavori non solo deve avvenire con l'osservanza della perizia che inerisce a ciascun campo di attività, ma anche che l'opera stessa, nella progettazione ed esecuzione, deve corrispondere alla funzionalità ed utilizzabilità previste dal contratto, con le conseguenza che l'appaltatore ha l'obbligo di consegnare l'opera conforme a quanto pattuito ed, in ogni caso, eseguita a regola
d'arte. All'appaltatore competono le scelte delle tecniche realizzative, anche in ragione delle proprie opzioni gestionali e produttive.
Secondo l'indirizzo univoco della giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. n.
17819/21 sopra menzionata) “in tema di contratto di appalto, la diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c., che impone all'appaltatore (sia egli professionista o imprenditore) di realizzare l'opera a regola d'arte, impiegando le energie ed i mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata, onde soddisfare l'interesse creditorio ed evitare possibili eventi dannosi,
rileva anche se egli si attenga alle previsioni di un progetto altrui, sicché,,ove sia il
committente a predisporre il progetto e a fornire indicazioni per la sua realizzazione,
l'appaltatore risponde dei vizi dell'opera se, fedelmente eseguendo il progetto e le
indicazioni ricevute, non ne segnali eventuali carenze ed errori, il cui controllo e
correzione rientrano nella sua prestazione, mentre - come già sottolineato - è esente da responsabilità ove committente, edotto di tali carenze ed errori, richieda di dare egualmente esecuzione al progetto o ribadisca le indicazioni, riducendo così
l'appaltatore proprio mero "nudus• minister", direttamente e totalmente condizionato dalle istruzioni ricevute senza possibilità di iniziativa o vaglio critico”.
Come ribadito da successiva pronuncia (Cass. n. 31273/22) “l'appaltatore deve
comunque segnalare al committente le carenze e gli errori progettuali al fine di poter realizzare l'opera a regola d'arte, con la conseguenza che, in caso contrario, egli è
comunque responsabile anche se hai eseguito fedelmente il progetto e le indicazioni”.
In conclusione secondo la Suprema Corte nell'appalto ed in ipotesi di responsabilità per vizi dell'opera “l'appaltatore, anche quando sia chiamato a realizzare un progetto altrui, è sempre tenuto a rispettare le regole dell'arte, e in caso di loro violazione, è responsabile delle relative conseguenze con il conseguente obbligo risarcitorio il quale non viene meno neppure in caso di possibili vizi imputabili ad errori del progettista o del direttore dei lavori (eseguendone comunque le relative disposizioni) se egli, accortosi dei vizi, non li abbia tempestivamente denunciati al committente manifestando formalmente il proprio dissenso ovvero non abbia rilevato
i vizi pur potendo e dovendo riconoscerli in relazione alla perizia e alla capacità tecnica da lui esigibili nel caso concreto” (Cass. n. 17819/21)
Nel caso di specie non può escludersi un coinvolgimento dell'impresa appaltatrice nel controllo delle attività del progettista e del direttore dei lavori, non risultando in atti che abbia manifestato alcun dissenso rispetto ad alcuna soluzione progettuale ed esecutiva,
sebbene si fossero manifestate delle problematiche durante l'esecuzione dei lavori, omettendo di vigilare sulla corretta esecuzione delle opere commissionate, e di controllare e di correggere gli errori del progetto fornitogli assicurando un risultato tecnico conforme alle esigenze del committente, non potendo escludersi la responsabilità dell'appaltatore che nell'assolvere al proprio obbligo di adottare i criteri della tecnica relativi al particolare lavoro commissionato è tenuto a controllare nei limiti della sue conoscenze la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente
(Cass.n.31273/22): dunque stante la responsabilità che incombe sull'appaltatore nei termini anzidetti, appare condivisibile la statuizione del Primo Giudice di rigetto della domanda di risarcimento del danno connesso alla demolizione dell'opera . 6. Le considerazioni sopra esposte rendono evidenza dell'infondatezza del gravame proposto, ritenuta assorbita ogni altra questione compreso l'esame delle domande di chiamata in garanzia delle assicurazioni, e senza necessità dei richiesti approfondimenti istruttori superflui ai fini della decisione.
7. Al rigetto dell'appello, consegue la condanna dell' LA in favore degli appellati, delle spese del presente grado, liquidate come da dispositivo ex D.M.
55/2014 con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento
(cause di valore da € 52.001 ad € 260.000) con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione istruzione.
7. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, consegue inoltre la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA l'LA al pagamento, in favore degli appellati delle spese di lite che liquida per ognuno di essi, in complessivi Euro 9.991,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge.
3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno 24.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Mariangela Fuina Dott. Barbara Del Bono
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Barbara Del Bono Presidente
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Mariangela Fuina Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in II grado iscritta al n. 824 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da con sede in Arce (FR) via Valle 182 (C.F. Parte_1
e P.I. ) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avv. Giuseppe Sacco come in atti
-APPELLANTE-
CONTRO con sede in Pescara c.so Vittorio Emanuele n 10 Controparte_1
(C.F. e P.I. : ) in persona del legale rappresentante p.t. Ing. P.IVA_2 CP_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Tittaferrante e dall'Avv. Guido
[...]
La Morgia, come in atti
-APPELLATA –
, con sede presso il Palazzo Municipale piazza Controparte_3
Umberto I n. 7 (P.I. : ) in persona del Sindaco p.t. , P.IVA_3 CP_4 rappresentato e difeso dall'Avv. Donato Di Campli come in atti
-APPELLATO- ING. residente in [...]
Gasperi n. 10, (C.F.: ) rappresentato e difeso unitamente e C.F._1 disgiuntamente dall'Avv. Salvatore Mezzanotte e dall'Avv. Monica Di Toro
Mammarella, come in atti
-APPELLATO-
C.F. ) in persona della Controparte_5 P.IVA_4
Dott.ssa rappresentata e difesa dall'Avv. Silvio Piero Lessona e Controparte_6 dall'Avv. Alessandro Paglino, come in atti
-APPELLATA-
( società che ha incorporato per fusione HDI AL s.p.a, Controparte_7
già , in persona del Dott. (C.F. e P.I.. Controparte_8 CP_9
) corrente in Roma P.zza G. Marconi n. 25, rappresentata e difesa P.IVA_5 dall'Avv. Corrado Del Peschio Liberatore come in atti
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso sentenza del IB di Chieti- Sezione Distaccata di Ortona n. 70/2023 pubblicata in data 13.06.2023.
Conclusioni delle parti:
Per l' LA : Voglia l'Ecc.ma Corte Parte_1
di Appello, contrariis reiectis: in via principale e nel merito, respinta ogni contraria istanza, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello ed in riforma della sentenza del IB di Chieti – Sezione Distaccata di Ortona n.
70/2023 pubblicata il 13/06/2023 nel giudizio RG n. 570/2020 notificata il
22.6.2023, rigettate tutte le domande ed eccezioni anche riconvenzionali spiegate dalle parti convenute, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e per l'effetto: Accertato e dichiarato che tra le parti si è concluso un contratto di fornitura di calcestruzzo formalizzato con la sottoscrizione della proposta d'ordine accettata;
accertato l'inadempimento della società convenuta rispetto all'accordo come sottoscritto per le motivazioni esplicitate in premessa, dichiarare risolto il contratto di fornitura di calcestruzzo per fatto e colpa esclusiva della
[...] con contestuale condanna della medesima convenuta alla Controparte_1
restituzione dell'importo di Euro Euro 882,67 quale prezzo di acquisto versato in acconto, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo;
con condanna della
- ovvero, con condanna di coloro che saranno ritenuti Controparte_1 responsabili all'esito del giudizio, anche sulla scorta delle difese operate dalle parti costituite - al risarcimento dei danni causati alla società attrice, determinati in Euro
138.132,53, ovvero a quella diversa somma maggior e o minore ritenuta di giustizia da determinarsi anche a mezzo CTU tecnica che fin da ora si richiede;
con condanna della - ovvero, con condanna di coloro che saranno ritenuti Controparte_1 responsabili all'esito del giudizio anche sulla scorta delle difese operate dalle parti costituite - al risarcimento del danno commisurato alle conseguenze economiche pregiudizievoli connesse al ritardo nell'esecuzione dell'appalto, nonché commisurato alla lesione all'immagine imprenditoriale ed alla perdita di chance da determinarsi in via equitativa, salvo il maggior danno per ulteriori ritardi ovvero ulteriori esborsi in corso d'opera, causalmente riferiti e riferibili alla vicenda esposta e conseguentemente disattendere tutte le domande, eccezioni e istanze sollevate dalle parti appellate dinanzi il IB di Chieti Sezione di Ortona per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellata ( : In ottemperanza al provvedimento del Controparte_1
15 dicembre 2023, con cui la Dott.ssa Del Bono ha concesso i termini ex art. 352
c.p.c., assegnando termine alle parti sino al 27 settembre 2024 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, la Controparte_1
nel riportarsi ai propri scritti difensivi, dichiara di non accettare il contraddittorio su nuove domande e/o eccezioni e con riserva di repliche alle eccezioni formulate dalle controparti, precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione in appello che di seguito si ripropongono: rappresentata, difesa e Controparte_1 domiciliata come in atti, nel riproporre anche agli effetti dell'art. 346 C.p.c., tutte le domande, eccezioni e difese spiegate in primo grado, ivi inclusa quella di pagamento del residuo prezzo della fornitura oggetto di contestazione, confida nel rigetto dell'interposto gravame, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.”
Per l'appellato ( Ing. : I sottoscritti difensori si riportano Persona_1
integralmente a quanto richiesto, dedotto, eccepito e prodotto nei propri atti e scritti difensivi e precisano le conclusioni come rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta di seguito riportate.
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: in via principale rigettare l'appello proposto dalla Parte_1
in quanto infondato in fatto e in diritto;
in via gradata e condizionata
[...] all'accoglimento della domanda formulata nei confronti dell'Ing. _1
, dichiarare la compagnia tenuta a garantire e
[...] Controparte_7
manlevare il medesimo da ogni responsabilità e conseguenza pregiudizievole in ordine ai fatti dannosi per cui è causa. Con ogni consequenziale statuizione in ordine anche alle spese di lite.
Dichiarano di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande ed eccezioni.
Per l'appellato ( ): In ossequio al provvedimento del 15 Controparte_3
dicembre 2023, con il quale è stata disposta la trattazione con modalità scritta dell'udienza del 26 novembre 2024, il si riporta al contenuto Controparte_3
delle conclusioni rassegnate nella comparsa di risposta depositata il 21 novembre
2023 e nelle note scritte dell'udienza del 12 dicembre 2023 che si riportano di seguito: - in via preliminare, accertare e dichiarare la decadenza ex art. 346 c.p.c. della domanda di garanzia e manleva proposta dalla nei Controparte_1
confronti del in quanto non espressamente riproposta in Controparte_3 appello e, di conseguenza, dichiarare inammissibile l'estensione della domanda risarcitoria operata dall'LA nei confronti Parte_1
del ; - sempre in via preliminare, accertare e dichiarare il Controparte_3
difetto di legittimazione attiva della e passiva del Controparte_1 [...]
in ordine alle domande svolte dalla prima nei confronti del secondo e, CP_3 per l'effetto, dichiarare l'estromissione del dal presente Controparte_3
giudizio; - nel merito rigettare l'appello proposto dalla Parte_1 nei confronti del e, per l'effetto, confermare sul
[...] Controparte_3
punto la sentenza n. 570/2020 del IB di Chieti, sezione distaccata di Ortona;
- in subordine, e nella denegata ipotesi di accoglimento dell'interposto appello nei confronti del , dichiarare l'Ing. tenuto a Controparte_3 Persona_1
garantire e manlevare esso da ogni responsabilità e ritenerlo responsabile CP_3
dei fatti dannosi dedotti dalla e dichiarare la Parte_1 tenuta a garantire e manlevare il Controparte_5 CP_3
in merito a tutti i profili di responsabilità contestati. Con beneficio delle
[...]
spese del doppio grado di giudizio.
Per l'appellata (HDI ITALIA s.p.a.) : , in ossequio al Controparte_7
provvedimento reso da Questa Ecc.ma Corte, richiamata ogni difesa sia di primo che secondo grado e premesso di non accettare il contraddittorio su eventuali domande ed eccezioni nuove e/o modificate, insiste a che vengano accolte le conclusioni rassegnate nella comparsa di risposta che di seguito si riportano .Voglia l'Ecc.ma
Corte di L'Aquila :- respingere l'appello siccome inammissibile improponibile improcedibile ed infondato, con integrale conferma della sentenza gravata e rivalsa di spese e competenze del doppio grado;
- in subordine ed in via condizionata all'accoglimento (anche solo parziale) del gravame, ritenere comunque esente da ogni responsabilità il progettista Ing. e rigettare sul punto ogni Persona_1
domanda, anche trasversale, nei suoi confronti da chiunque proposta siccome inammissibile ed infondata, ritenendo conseguentemente priva di effetto la domanda di manleva verso l'Assicurazione, con rivalsa di spese e competenze del doppio grado;
in ulteriore subordine ed in via condizionata all'eventuale declaratoria di responsabilità del predetto Ing. , previo riesame di tutte le difese Persona_1 eccezioni e conclusioni avverso la domanda di manleva assicurativa da quest'ultimo azionata che in questa sede vengono espressamente riproposte ai sensi dell'art. 346
c.p.c., affermare l'inoperatività della garanzia di cui alla polizza R.C. Professionista
n. 801275279 e pertanto, fermi in ogni caso massimale franchigie e condizioni contrattuali che si intendono opposti ad ogni effetto di legge, respingere la manleva da questi attivata nei confronti di (già HDI AL SpA, Controparte_7
, ex ) siccome inammissibile improponibile Controparte_8 Controparte_10 ed infondata, fatto comunque salvo il diritto di regresso dell'Assicurazione per quelle somme che fosse eventualmente tenuta a pagare in eccesso rispetto alla ipotetica responsabilità dell' ed alle previsioni contrattuali di polizza. Con rivalsa di Parte_2
spese ed onorario del doppio grado. Chiede in questi termini che la causa sia trattenuta a decisione.
Per l'appellata ( : Voglia Codesta Controparte_5
Illustrissima Corte d'Appello de L'Aquila, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così giudicare.
Nel merito delle domande proposte contro il accertare e Controparte_3
dichiarare la carenza di qualsivoglia profilo di responsabilità imputabile al
[...]
in relazione agli eventi per cui è causa e a tutto quanto dedotto da CP_3
e / o da e / o da Controparte_1 Parte_1
qualunque altra parte nel presente procedimento e per l'effetto rigettare ogni domanda, anche trasversale o in via di appello incidentale, svolta da
[...]
e / o da e / o da qualunque Controparte_1 Parte_1
altra parte nel presente procedimento nei confronti del per Controparte_3
qualsiasi titolo o ragione, siccome infondata in fatto ed errata in diritto e comunque non provata, in forza delle argomentazioni di cui alle deduzioni svolte dalla difesa del e di quelle svolte nell'interesse di Controparte_3 Controparte_5
on riferimento al rischio assunto con il Certificato n. DL048009117-
[...]
Co
e per l'effetto respingere l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 70 / 2023 del IB di Chieti - Sezione distaccata di
[...]
Ortona, pubblicata in data 13.06.2023 resa a definizione del giudizio rubricato al
R.G. n. 570 / 2020 nella parte in cui il Giudice di primo grado ha rigettato tutte le domande risarcitorie svolte nei confronti del con conseguente Controparte_3 assorbimento della domanda di garanzia spiegata dall' nei confronti Parte_3 di con riferimento al rischio assunto con il Controparte_5 Certificato n. DL048009117-LB, respingere eventuali appelli incidentali per la modifica della sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato tutte le domande risarcitorie svolte nei confronti del , confermare la Controparte_3
sentenza n. 70 / 2023 del IB di Chieti - Sezione distaccata di Ortona, pubblicata in data 13.06.2023 resa a definizione del giudizio rubricato al R.G. n. 570
/ 2020 nella parte in cui il Giudice di primo grado ha rigettato tutte le domande risarcitorie svolte nei confronti del con conseguente Controparte_3 assorbimento della domanda di garanzia spiegata dall' nei confronti Parte_3 di con riferimento al rischio assunto con il Controparte_5
Certificato n. DL048009117-LB .
Nel merito della domanda di garanzia svolta dal nei confronti Controparte_3 di con riferimento al rischio assunto con il Controparte_5
Certificato n. DL048009117-LB nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte da e Controparte_1
/ o da e / o da qualunque altra parte nel Parte_1
presente procedimento nei confronti del , ai sensi e per gli Controparte_3 effetti di cui all'art. 346 c.p.c., accertare e dichiarare, per le motivazioni svolte nell'interesse di con riferimento al rischio assunto Controparte_5
con il Certificato n. DL048009117-LB la definitiva inoperatività di tale contratto assicurativo in ordine a tutti gli eventi e i fatti per cui è causa, a tutte le ipotesi di responsabilità e a tutte le voci di danno da qualsiasi parte dedotte e che saranno dedotte in giudizio e per l'effetto rigettare, ove fosse riproposta, la domanda di manleva ed indennizzo dal nei confronti di Controparte_3 Controparte_5
on riferimento al rischio assunto con il Certificato n. DL048009117-
[...]
LB e per l'effetto mandare indenne da ogni pretesa dell'
[...] con riferimento al rischio assunto con il Certificato Controparte_12
n. DL048009117-LB; in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte da e Controparte_1
/ o da e / o da qualunque altra parte nel Parte_1
presente procedimento nei confronti del e di ritenuta Controparte_3 operatività a copertura degli eventi per cui è causa della Polizza n. DL048009117-LB
e pertanto nell'eventualità in cui venisse ritenuto sussistente l'obbligo della
Compagnia di Assicurazione che ha assunto il relativo rischio, di manlevare e tenere indenne l'Ente Assicurato accertare e dichiarare che, ai sensi e per gli Parte_3 effetti di cui all'art. 1892 c.c. l'Assicuratore non è tenuto a pagare la somma assicurata o, in subordine, accertare e dichiarare che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1893 c.c. che l'indennizzo dovuto sia ridotto in proporzione alla differenza fra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se l'assicuratore avesse conosciuto il reale stato del rischio in ogni caso, tenuto conto della operatività a secondo rischio della Polizza, con l'espresso limite del massimale di polizza e con espressa esclusione della somma prevista quale franchigia contrattuale e accertato e dichiarato il diritto di surrogazione della Compagnia di Assicurazioni nel diritto di regresso spettante all'Assicurato e, in ogni caso, subordinatamente all'avvenuta dimostrazione dell'effettivo pagamento da parte del in favore Controparte_3 dell'avente diritto. in via ulteriormente subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte da e Controparte_1
/ o da e / o da qualunque altra parte nel Parte_1
presente procedimento nei confronti del e di ritenuta Controparte_3
operatività a copertura degli eventi per cui è causa della Polizza n. DL048009117-LB
e pertanto nell'eventualità in cui venisse ritenuto sussistente l'obbligo della
Compagnia di Assicurazione che ha assunto il relativo rischio, di manlevare e tenere indenne l' accertare e dichiarare preliminarmente la Controparte_12
eventuale concorrenza di ipotesi di responsabilità imputabili a soggetti diversi dall' , con conseguente graduazione della responsabilità Controparte_12
di ciascuno dei soggetti responsabili ed indicazione della quota di risarcimento dei danni a ognuno di essi imputabile, con conseguente precisa indicazione delle somme eventualmente poste a carico della Compagnia di Assicurazione .in ogni caso, tenuto conto della operatività a secondo rischio della Polizza, con l'espresso limite del massimale di polizza e con espressa esclusione della somma prevista quale franchigia contrattuale e accertato e dichiarato il diritto di surrogazione della Compagnia di
Assicurazioni nel diritto di regresso spettante all'Assicurato e, in ogni caso, subordinatamente all'avvenuta dimostrazione dell'effettivo pagamento da parte del in favore dell'avente diritto .In ogni caso condannare Controparte_3
e / o e / o il Parte_1 Controparte_1
e / o chi risulterà soccombente all'esito del giudizio alla Controparte_3
refusione di spese e competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio in favore di con riferimento al rischio assunto con il Certificato Controparte_5
n. DL048009117-LB
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La citava in giudizio avanti al IB di Parte_1
Chieti- sezione Distaccata di Ortona la per l'accertamento Controparte_1 dell'inadempimento della convenuta in ordine alla fornitura del materiale non conforme a quello previsto in contratto, con condanna alla restituzione dell'acconto di € 882,67 già versato;
chiedeva il risarcimento del danno determinato in €
138.132,53 comprensivo dei costi per la demolizione delle opere non conformi, per l'esecuzione dei test e per la redazione delle perizie di parte oltre che per le ulteriori conseguenze economiche pregiudizievoli connesse al ritardo nell'esecuzione dell'appalto e alla lesione all'immagine.
Esponeva di essere rimasta aggiudicataria di un contratto di appalto con il Comune di per la realizzazione della sopraelevazione di una scuola e di aver CP_3
commissionato alla la fornitura del calcestruzzo necessario Controparte_1 per l'esecuzione delle opere.
Aggiungeva che nel corso dell'esecuzione del getto del solaio per il terzo impalcato,
a seguito del verificarsi di una deformazione del secondo impalcato, il D.L. disponeva la sospensione dei lavori e il RUP predisponeva alcuni test per la verifica della qualità del materiale fornito dalla convenuta all'esito dei quali veniva evidenziato l'inidoneità della miscela fornita dalla per l'uso Controparte_1
al quale era destinato il materiale e gli stessi risultati si ottenevano anche in relazione ai materiali utilizzati per il terzo impalcato;
di conseguenza il D.L. disponeva la demolizione delle opere realizzate con il calcestruzzo dichiarato inidoneo.
Esponeva di aver eseguito la demolizione tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020 e di aver provveduto a proprie spese anche alla riedificazione degli impalcati demoliti ed ad ultimare l'opera pubblica commissionata.
Si costituiva la convenuta sostenendo che le risultanze dei test Controparte_1
effettuati in laboratorio erano inidonee a supportare le richieste attoree in quanto i campioni erano stati prelevati e conservati in difformità delle norme tecniche in materia;
inoltre sosteneva che l'inidoneità del materiale era dovuta all'errata progettazione ed esecuzione dei lavori e pertanto chiamava in causa la committente
, responsabile della progettazione dell'opera. Controparte_3
Il si costitutiva eccependo il difetto di legittimazione passiva Controparte_3
non avendo alcun rapporto contrattuale con la convenuta;
chiamava in causa il
Direttore dei Lavori Ing. e la propria compagnia di assicurazione _1 [...]
per essere manlevata da eventuali condanne a suo carico. Controparte_5
Si costituiva l'Ing. eccependo che i cedimenti della struttura erano _1
imputabili alla non conformità al contratto del materiale fornito dalla
[...]
chiamava in causa la propria compagnia di assicurazioni CP_1 [...]
per essere manlevato da eventuali condanne al risarcimento del Controparte_13
danno.
Si costituivano le assicurazioni eccependo l'infondatezza delle domande e l'inoperatività delle polizze .
Rigettate le richieste di prove orali formulate dalle parti in quanto sovrabbondanti avendo la causa ad oggetto questioni tecniche, il G.I. con ordinanza del 20.06.22 disponeva una CTU tecnica e, all'esito del deposito della relazione peritale, rinviava per la discussione ex art 281 sexies c.p.c all'udienza del 08.05.23 differita al
12.06.23 assegnando alle parti termine fino al 15.05.23 per il deposito di memorie conclusive. 1.1Il IB di Chieti Sezione Distaccata di Ortona con la sentenza n. 70/2023 pubblicata il 13.06.23 rigettava la domanda principale di risoluzione del contratto di fornitura di calcestruzzo per inadempimento della in quanto in Controparte_1 base all'istruttoria espletata e alla CTU, non era stata dimostrata l'imputabilità dei vizi del calcestruzzo alla ditta fornitrice.
Secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta ex art 1490 c.c., l'onere della prova della sussistenza dei vizi del materiale fornito spetta all'acquirente, mentre il venditore deve offrire la prova liberatoria della mancanza di colpa quando la controparte abbia preventivamente dimostrato l'effettiva sussistenza dell'inadempienza.
Nel caso di specie Il Primo Giudice evidenziava come il CTU avesse rilevato che i test eseguiti prima della posa in opera del calcestruzzo non fossero stati effettuati a regola d'arte.
Nella relazione peritale il CTU, esaminando le prove “a schiacciamento” effettuate dalla “Tecnolab” di su campioni prelevati prima del getto, aveva infatti Pt_4
rilevato che la preparazione e conservazione dei sei provini non erano state eseguite secondo la regola d'arte, ossia secondo le prescrizioni di cui al paragrafo 11.2.4. delle N.T.C ovvero nelle norme UNI EN 12390-1-:2012 e UNI EN 12390-2:2009 e ciò in quanto la corretta preparazione e osservazione degli stessi avrebbero dovuto produrre risultati di prova di schiacciamento omogenei tra loro compatibili, con valori di resistenza aventi differenze non sostanziali;
in particolare i primi due provini effettuati durante il getto dei pilastri del secondo impalcato presentavano differenze notevoli rispetto i valori di Massa-Volumica che denotavano, secondo il
CTU, la presenza di bolle d'aria dovute ad una inadeguata costipazione del calcestruzzo al momento del prelievo.
In sede di risposta alle osservazioni il CTU, evidenziava il Primo Giudice, aveva illustrato che il D.L. ha dovuto procedere ad effettuare le prove distruttive in situ ( come previsto dalla norma) in quanto non era riuscito ad effettuare regolarmente il controllo di accettazione di tipo “A” né con le prime tre coppie di provini cubici ( prova di schiacciamento eseguita in data 09.09.19) né con le seconde tre coppie ( prova di schiacciamento eseguita il 05.11.19) dal momento che in entrambi i casi una coppia di provini non era risultata idonea.
Come spiegato dal CTU, secondo la normativa di riferimento (paragrafo 11.2.5.3
“Prescrizioni comuni per entrambi i criteri di controllo” del DM 17.01.18) le prove di controllo di tipo A devono essere eseguite entro 45 giorni dalla data di prelievo, dovendosi in caso non si rispetti tale termine ultimo integrare le prove di compressione con le prove di controllo della resistenza del calcestruzzo in opera: nel caso di specie le due coppie di provini relativi al 3° impalcato ( in particolare al getto del solaio) ( effettuato il 16.09.19 ) e l'unico provino relativo al getto dei pilastri ( effettuato il 28.08.19) erano stati sottoposti a prova di schiacciamento in data
05.11.19 quindi oltre il termine massimo di 45 giorni con la conseguenza che tali prove di schiacciamento risultando irregolari ( e quindi da non considerarsi per “il controllo di accettazione di tipo A) dovevano essere integrate con l'effettuazione del controllo della resistenza del calcestruzzo “in opera”.
Precisava inoltre il CTU che secondo il par. “C11.2.6 del D.M. 17.01.8 le prove sul calcestruzzo in opera (carotaggi) non sono sostitutive dei controlli di accettazione potendo servire al D.L. o al collaudatore per formulare un giudizio sul calcestruzzo in opera;
di conseguenza solo attraverso la valutazione dei dati di resistenza a compressione, misurati sui cubetti prelevati a “bocca di betoniera” e maturati secondo norma, era possibile stabilire se la convenuta avesse fornito il calcestruzzo con la resistenza, denominata “resistenza potenziale”, conforme a quella indicata nel progetto strutturale e pattuita in contratto.
Secondo il IB non era poi possibile dimostrare l'imputabilità dell'esistenza di quantità di acqua eccessiva nella miscela ( a cui secondo il CTU potrebbero essere dovute le problematiche riscontrate nei test eseguiti sui campioni prelevati successivamente alla posa in opera) alla ditta fornitrice non potendo determinarsi il momento in cui era stata effettuata l'aggiunta di acqua.
Di conseguenza il Primo Giudice rigettava la domanda di risoluzione per inadempimento della convenuta e accoglieva la domanda riconvenzionale di quest'ultima di condanna dell'attrice al pagamento del prezzo residuo per la fornitura di materiale
Il IB rigettava anche la domanda risarcitoria relativa alla demolizione di parte dell'edificio realizzato, avendo il CTU rilevato che la deformazione del secondo solaio ( che aveva determinato la necessità della demolizione) era dovuto in parte alla qualità del calcestruzzo utilizzato e in parte al difetto di progettazione (essendo i due impalcati in cemento armato, da realizzare in sopraelevazione del piano seminterrato già esistente, costituiti da pilastri, setti e solai interpiano a piastra da 22 cm di spessore privi di materiale di alleggerimento). Nella relazione peritale veniva evidenziato che le deformazioni subite dal solaio del secondo impalcato , verificatosi a seguito del getto del calcestruzzo per la costruzione del sovrastante solaio del terzo implacato, erano state causate da errori di progettazione ( carenze delle armature) delle strutture portanti in c.a. di cui al progetto di Variante del 2019.
Da ciò derivava, secondo il Primo Giudice, il rigetto della domanda risarcitoria proposta contro la convenuta non essendovi prova, anche in tal Controparte_1 caso, dell'imputabilità della scarsa qualità del calcestruzzo alla ditta fornitrice.
Il IB rigettava la domanda risarcitoria anche nei riguardi dei chiamati ( nei cui confronti la domanda era stata estesa nella prima memoria ex art 183 c.pc.) non avendo parte attrice basato la sua domanda risarcitoria sulla sussistenza di vizi di progettazione;
inoltre, riportando la giurisprudenza di legittimità sul punto, riteneva operante il c.d. principio di “autoresponsabilità” ex art 1227 c.c. , secondo il quale l'appaltatore non può invocare la responsabilità del progettista per ottenere il risarcimento del danno connesso alla demolizione dell'opera, essendo il difetto di progettazione anche a lui imputabile salvo che non agisca come nudus minister che ha manifestato il suo dissenso.
Non essendo emersa la prova dell'imputabilità delle problematiche relative al materiale fornito né alla convenuta né all'attrice, il Primo Giudice rigettava la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno ( per i costi delle perizie effettuate) avanzata dalla convenuta principale, affermando l'infondatezza della domanda anche in relazione ai terzi chiamati non essendovi alcun nesso di causalità tra gli errori di progettazione e l'inidoneità del calcestruzzo usato in cantiere.
Quanto alle spese, stante l'incertezza emersa in sede istruttoria e considerando l'imputabilità dei danni ad una pluralità di cause, il IB ne disponeva l'integrale compensazione fra tutte le parti.
Il IB concludeva quindi con il rigetto delle domande attoree, accoglieva la prima domanda riconvenzionale di parte convenuta condannando la
[...]
al pagamento in favore della della Parte_1 Controparte_1 somma di € 17.495,15 oltre interessi come da domanda;
rigettava la seconda domanda riconvenzionale della convenuta;
compensava fra le parti le spese e poneva le spese di CTU a carico di tutte le parti in misura uguale tra di loro nei rapporti interni.
2. Avverso la sentenza n. 70/2023 del IB di Chieti Sezione Distaccata di
Ortona ha proposto appello per i seguenti Parte_1
motivi:
2.1 Con il primo motivo l'LA impugna il capo A della sentenza ove il Primo
Giudice ha ritenuto che non fosse stata dimostrata l'imputabilità dei vizi del calcestruzzo alla ditta fornitrice, avendo il CTU rilevato che i test effettuati prima della posa in opera del calcestruzzo non erano stati eseguiti a regola d'arte.
Secondo l'LA, sebbene il CTU nei chiarimenti introduca quale possibile causa della difformità l'eccessiva presenza di acqua ( mentre nella bozza aveva indicato la presenza eccessiva di vuoti d'aria nei provini) distinguendo fra l'ipotesi in cui l'acqua fosse già contenuta nell'impasto prima del getto ( con responsabilità in tale caso in capo alla fornitrice) e quella alternativa di un'aggiunta in fase di getto ( con responsabilità in capo all'impresa appaltatrice), risulta evidente l'imputabilità del vizio alla emergendo dalla stessa CTU che il materiale Controparte_1 fornito dall'appellata non fosse conforme alle prescrizioni progettuali e pattizie.
Ritiene non condivisibile quanto sostenuto dal CTU in ordine all'impossibilità di effettuare “l'accettazione del materiale” da parte del D.L. dal momento che le prove a compressione effettuate sui provini cubici (prelievo in fase di getto) e sui provini cilindrici (prelevati in situ) avrebbero certificato che il calcestruzzo impiegato non poteva ritenersi conforme ai controlli di accettazione secondo le prescrizioni delle
N.T.C.(D.M. 17.01.18).
Secondo l'LA, riferendosi alla CTP in atti, le norme vigenti in materia sono costituite dalla 11 e la relativa Circolare Esplicativa n. 7 del C.F._2
C.S.L.L.P.P. DEL 21.01.19 applicando le quali il controllo di accettazione di tipo A è da ritenersi eseguito secondo le prescrizioni normative vigenti sui provini cubici prelevati in cantiere durante i giorni di getto.
Ciò comporta di conseguenza la violazione di legge da parte del Primo Giudice e la non accettabilità della miscela di calcestruzzo fornita dall'appellata ; aggiunge che allo stesso risultato si perviene anche con le prove distruttive ( compressione) fatte in sito mediante il prelievo di provini cilindrici.
Avendo i risultati delle prove di laboratorio mostrato una differenza tra le caratteristiche del calcestruzzo previste nel progetto e i risultati ottenuti in tutte le prove , contrariamente a quanto asserito dal CTU ( per il quale a causa del mancato rispetto delle procedure di campionamento dei provini non era possibile certificare l'inidoneità del materiale fornito), la CTP ha evidenziato che il materiale raccolto fosse sufficiente ai fini della verifica;
ed anche seguendo le argomentazioni del CTU
(che ha ritenuto impossibile operare un controllo di tipo “A” sull'accettazione del materiale) quello che è certo, secondo l'LA è che il valore della resistenza caratteristica di progetto non è mai risultato accettabile e che quindi la responsabilità della mancata conformità del calcestruzzo alle norme vigenti è ascrivibile alla ditta fornitrice Controparte_1
2.2 Con il secondo motivo censura il capo B della sentenza avendo il Primo Giudice affermato l'impossibilità di ritenere il materiale non conforme anche considerando la precisazione del CTU per il quale le problematiche, rilevate in seguito ai test eseguiti su campioni prelevati dopo la posa in opera, potevano dipendere da una eccessiva presenza di acqua nella miscela di calcestruzzo, pur non potendone stabilire il momento in cui era stata effettuata l'aggiunta. L'LA contesta le risultanze della CTU che, pur avendo asserito che il calcestruzzo non era conforme alle norme vigenti in riferimento al valore della resistenza caratteristica di progetto, ha ritenuto non attribuibile la responsabilità alla per l'inidoneità dei provini cubici effettuati prima dei getti a Controparte_1
determinare se il calcestruzzo in questione al momento della fornitura fosse scadente o meno.
In realtà secondo l'LA la presenza eccessiva di acqua nella miscela cementizia comporta la responsabilità della ditta fornitrice non essendo ipotizzabile l'aggiunta di acqua in fase di getto senza una specifica annotazione certificata dal responsabile della fornitura al momento dello scarico;
infatti le bolle utilizzate dalla CP_1 riportano una sezione destinata all'annotazione di eventuali aggiunte d'acqua ( e nel caso di specie, precisa l'LA, non risulta alcuna annotazione in quanto non richiesta in cantiere).
Essendo possibili aggiunte di componenti nel calcestruzzo da parte del personale del fornitore solo se espressamente previste al momento del progetto del calcestruzzo ( e riportate nel documento di trasporto o in altro documento del fornitore), ne consegue, secondo l'LA, che l'unica giustificazione del valore della resistenza “in opera
“ anomalo fosse un eccessivo apporto di acqua presente nell'impasto già prima del getto e quindi imputabile alla ditta appellata che aveva fornito materiale non conforme.
In ogni caso ritiene che non possano esserci dubbi riguardo la scarsa qualità del materiale impiegato dal momento che le risultanze delle prove, che il CTU non ha validato, sono in linea con i risultati registrati con lo schiacciamento delle carote e considerando che le medesime anomalie si erano presentate anche in occasione di altri appalti in cui era stato coinvolta la stessa ditta fornitrice Controparte_1
2.3 Con il terzo motivo l'LA censura il punto C della sentenza del IB di Chieti sezione distaccata di Ortona che ha rigettato la domanda di risoluzione per inadempimento della convenuta ( non considerando la Controparte_1 sussistenza della prova dell'inidoneità del calcestruzzo fornito dall'appellata e che l'inidoneità del materiale era causalmente riconducibile alla e ciò a CP_1
prescindere dai controlli di accettazione .
Di conseguenza chiede la riforma della sentenza di Primo Grado nella parte che ha rigettato la domanda principale e accolto quella riconvenzionale della
[...]
CP_1
2.4 Contesta il capo D della sentenza impugnata che ha rigettato la domanda risarcitoria connessa alla demolizione di parte dell'edificio sia nei confronti della convenuta principale sia nei confronti degli altri chiamati
Quanto alla posizione della ditta appellata avendo il CTU rilevato che la deformazione del secondo solaio che ha determinato la necessità della demolizione era dovuta in parte alla qualità del calcestruzzo in parte ad un difetto di progettazione, il Primo Giudice aveva rigettato la domanda risarcitoria non essendoci prova della riconducibilità della scarsa qualità del calcestruzzo impiegato in capo alla ditta fornitrice.
Quanto ai chiamati ( nei cui confronti era stata estesa nella prima memoria ex art 183
c.p.c) il rigetto della domanda risarcitoria era stato determinato dal fatto che parte attrice ( LA) non aveva fondato la sua richiesta risarcitoria sulla sussistenza di vizi di progettazione e che l'appaltatore non poteva invocare la responsabilità del progettista per ottenere il risarcimento del danno connesso alla demolizione dell'opera operando il c.d. principio di “autoresponsabilità” ex art. 1227 c.c. ( con imputabilità del difetto di progettazione anche all'appaltatore).
Secondo l'LA la sentenza è errata in quanto nella memoria ex art 183 c.p.c ( ove vi è il riferimento , a supporto dell'estensione della domanda ai chiamati in causa- ad “ulteriori e diversi profili di responsabilità eventualmente ascrivibili alle altre parti intervenute o chiamate in causa”) la domanda risarcitoria risulta estesa anche nei confronti dei chiamati in causa ( e Ing. CP_3 CP_3 _1
) e risulta allegato, a sostegno dell'estensione della domanda risarcitoria, lo
[...] stesso fatto costitutivo, ossia il vizio di progettazione dell'opera, introdotto dal convenuto Controparte_1 Ritiene l'LA pacifico che, ex art 183 co. 1 c.p.c., la modifica della domanda può riguardare sia il petitum sia la causa petendi purché la domanda risulti connessa alla vicenda sostanziale fatta valere in giudizio;
inoltre quando il convenuto chiama il terzo ritenendolo il soggetto effettivamente e direttamente obbligato alla prestazione pretesa dall'attore , la domanda di quest'ultimo si estende automaticamente al terzo senza necessità di una istanza espressa in quanto si tratta di individuare il vero responsabile nell'ambito di un rapporto oggettivamente unico ( estensione che non opera invece in caso di assicurazione per la responsabilità civile).
Da ciò deriva che, nel caso di specie, vi è stata la proposizione nei confronti dei chiamati in causa della domanda risarcitoria anche se in via alternativa e mediante il rinvio per relationem al fatto costitutivo, cioè l'errore progettuale, introdotto dalla convenuta Controparte_1
L'LA contesta anche l'operatività , sostenuta dal Primo Giudice, nel caso di specie del c.d. “principio di autoresponsabilità” ex art 1227 c.c. per cui non potrebbe invocarsi l'errore progettuale essendo un vizio dell'opera imputabile anche all'appaltatore (gravando sullo stesso un obbligo di controllo sul progetto del committente).
Nel caso in questione, argomenta, il predetto principio non può trovare applicazione in quanto è l'appaltatore e non il committente a sostenere di essere stato danneggiato dai costi affrontati per l'esecuzione e la demolizione di opere citando il fornitore del calcestruzzo che a sua volta chiamava in causa committente e progettista/direttore dei lavori.
Inoltre l'obbligo di controllo sulla bontà del progetto o delle istruzioni impartite vige, secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata dall'LA, solo in caso di manifesta evidenza dell'erroneità del progetto che nel caso di specie non sussisteva, tant'è che per accertare il vizio progettuale era stato necessario ricorrere ad una CTU
e lo stesso LA aveva introdotto il giudizio nei confronti del solo fornitore;
a ciò si aggiunga l'impossibilità per l'appaltatrice di avvedersi delle carenze di armatura dal momento che il progetto aveva ottenuto l'autorizzazione sismica da parte del Genio civile regionale e superato , trattandosi di un'opera pubblica ( sopraelevazione di struttura già esistente) controlli particolarmente accurati da parte del Genio civile;
rammenta l'LA che lo stesso CTU aveva concordato (con il
CTP) sulla necessità di tenere conto del principio di ordinaria diligenza ed escludere la responsabilità dell'appaltatrice riguardo gli errori di calcolo nella definizione delle armature metalliche.
3. Si è costituita in appello la società contestando Controparte_1
illimitatamente e punto per punto il gravame chiedendo integrale conferma della sentenza di primo grado.
Quanto al primo motivo, sostiene che le argomentazioni dell'LA non possono mettere in discussione le risultanze della CTU condivise dal Primo Giudice.
Nella relazione peritale era stato evidenziato che sia le prove a compressione effettuate sui provini cubici nella fase di getto sia su quelli cilindrici ( carote prelevate in situ) avevano certificato la non conformità del materiale fornito ai controlli di accettazione secondo quanto previsto nelle prescrizioni N.T.C (D.M.
17.1.18): dalle prove di schiacciamento dei provini cubici erano emerse carenze nel confezionamento degli stessi che avevano determinato la necessità di effettuare le prove distruttive in situ (prelievo di carote e schiacciamento) che però non avevano consentito l'accettazione del materiale;
al riguardo il CTU aveva precisato che secondo la normativa di riferimento (par. C11.2.6. N.T.C.) le prove distruttive
(carotaggi) non sono sostitutive dei controlli di accettazione essendo la valutazione del calcestruzzo in sito prevista ai soli fini della sicurezza e non anche in riferimento alla qualità della fornitura che può valutarsi solo all'esito dei controlli di accettazione eseguiti sul materiale prima della posa in opera.
Ciò significa che , secondo la normativa di riferimento, la qualità della fornitura del materiale (calcestruzzo) deve valutarsi esclusivamente con riferimento alla c.d. resistenza potenziale ( schiacciamento cubetti prelevati secondo la normativa di settore) e non con riferimento alla resistenza c.d. in situ ( prelievo carote e successivo schiacciamento).
Ribadisce la correttezza delle conclusioni della CTU che ha considerato pertanto inattendibili gli esiti delle verifiche effettuate sui provini cubici dal D.L. “ a bocca di betoniera” prima dei getti e che ha ritenuto non potesse trarsi alcun elemento, in merito alla “resistenza potenziale” del materiale de quo, dalle successive verifiche effettuate sul calcestruzzo in opera.
Aggiunge che con la consegna del calcestruzzo , ossia con l'ingresso della betoniera in cantiere, la responsabilità di ogni operazione successiva e delle variazioni della qualità del materiale spetta esclusivamente all'utilizzatore e non al fornitore che non può essere chiamato a rispondere delle condotte poste in essere successivamente, attinenti alla posa in opera della miscela cementizia.
Rammenta che lo stesso CTU aveva escluso la correlazione causale fra il difetto presentato dal calcestruzzo e la fornitura dello stesso da parte dell'
[...]
e precisato di non essere in grado di individuare la causa della presenza CP_1
di un quantitativo eccessivo di aria nel materiale analizzato, potenzialmente riconducibile anche a fasi di lavorazione del materiale di competenza dell'appaltatrice.
Secondo l'appellata appare evidente l'errore dell'LA nel voler riportarsi agli esiti delle prove eseguite sul materiale posato in opera (indicative solo del valore della resistenza caratteristica di progetto) che non possono essere utilizzate per affermare la difformità del materiale fornito dalla sia in Controparte_1
riferimento alle norme tecniche di settore sia alle specifiche progettuali, dal momento che la qualità del materiale ( valore della resistenza potenziale) può essere valutata solo mediante la campionatura del materiale prelevato “ a bocca di betoniera”.
Censura anche il secondo motivo di appello in quanto l'elemento fattuale della eccessiva presenza di acqua ( di cui non vi è in atti alcuna prova nel materiale prelevato) nella miscela cementizia posata in opera era stato addotto dal CTU quale ipotetica causa degli esiti delle verifiche eseguite sul materiale escludendosi ogni imputabilità alla ditta fornitrice, data l'impossibilità di risalire al momento in cui sarebbe stata effettuata l'aggiunta di acqua.
Ribadisce l'infondatezza della tesi sostenuta dall'LA , considerate le carenze probatorie conseguenza degli errori procedurali compiuti nelle fasi di campionatura del materiale prelevato e sottoposto ai controlli di accettazione e chiede quindi la conferma della condanna di al pagamento in favore della Parte_1 [...]
della residua somma ancora dovuta a titolo di corrispettivo della Controparte_1
fornitura di calcestruzzo.
4. Si è costituito in appello il contestando ogni avversa Controparte_3 domanda ed eccezione e riproponendo, in ossequio al disposto dell'art. 346 c.p.c., tutte le domande ed eccezioni assorbite dalla pronuncia di rigetto della domanda principale.
In particolare riguardo i primi due motivi di impugnazione ( in cui l'LA ha censurato la sentenza di primo grado per aver ritenuto non dimostrata l'imputabilità dei vizi del calcestruzzo alla fornitrice e ciò , secondo il CTU, sia perché i test eseguiti prima della posa in opera del calcestruzzo non sarebbero stati eseguiti a regola d'arte, sia perché le problematiche rilevate potrebbero essere dovute ad una eccessiva presenza di acqua nella miscela) deduce che l'accertamento della causa dell'inaccettabilità del calcestruzzo sia del tutto ininfluente per la posizione del
CP_3
Quanto alla censura relativa al punto della sentenza di primo grado in cui è stata esclusa la responsabilità dei chiamati in causa ( e Controparte_3 [...]
) per la mancata deduzione del vizio progettuale come danno lamentato e CP_14 per l'applicazione del principio di autoresponsabilità, rileva sotto il primo aspetto che il mero richiamo compiuto dall'LA nella prima memoria ex art 183 c.p.c.
a “ulteriori e diversi profili di responsabilità” non può individuare il fatto generativo di responsabilità da cui inferire la pretesa risarcitoria;
inoltre l'estensione automatica della domanda nei confronti del terzo chiamato, ritenuto unico responsabile da parte del convenuto, non può comportare la deduzione di un fatto diverso da parte dell'attore nei confronti del chiamato: nel caso di specie la responsabilità invocata dalla nei confronti della era riferita esclusivamente alla qualità Pt_1 CP_1
del calcestruzzo, mentre la responsabilità addotta dalla al terzo riguarda un CP_1 fatto diverso ossia l'attività del progettista e del direttore dei lavori .
Quanto all'applicazione del principio di autoresponsabilità, l'appellata evidenzia che le contestazioni effettuate al progettista e direttore dei lavori da parte della
[...] non possono comportare un obbligo di risarcimento da parte del CP_1 CP_3 nei confronti dell'LA stante la specifica competenza professionale della tale da consentirle di individuare eventuali errori progettuali e carenze Pt_1
del D.L.; né può imputarsi alcuna responsabilità al (stazione appaltante ) per CP_3
errori di calcolo strutturale, non rilevati neppure dal Genio Civile
Ripropone le domande ed eccezioni avanzate in primo grado e assorbite dalla pronuncia di rigetto della domanda attorea, quali in via preliminare il difetto di legittimazione passiva del attesa l'inesistenza di alcun Controparte_3 rapporto con la che aveva chiesto la condanna dell'appellata al Controparte_1
risarcimento dei danni subiti per le spese di sondaggi e per la consulenza specialistica
( dovendo tali richieste essere avanzate nei confronti della ) e, sempre in Pt_1
via preliminare, la carenza di legittimazione attiva della in Controparte_1
ordine alla domanda di accertamento della responsabilità in capo al CP_3
per i fatti dannosi dedotti dall'appallante, essendo la del tutto
[...] CP_1
estranea ai rapporti fra e il . Pt_1 Controparte_3
Nel merito sostiene che alcun titolo specifico di responsabilità era stato dedotto dalla o dalla nei confronti del e che, in ogni caso, l'Ing. CP_1 Pt_1 CP_3
era tenuto a garantire e manlevare l'amministrazione comunale da ogni _1
pretesa avanzata nei suoi confronti dalla ditta appaltatrice e dalla ditta fornitrice del calcestruzzo oltre ad essere garantita per ogni ipotesi di responsabilità civile dalla compagnia assicuratrice . Controparte_5
5. Si è costituito l'Ing. impugnando tutto quanto ex adverso Persona_1
dedotto, prodotto, eccepito, richiesto e concluso in quanto infondato in fatto e in diritto esponendo riguardo il primo motivo di appello di concordare con la tesi sostenuta dall'LA deducendo che i lavori per cui è causa sono stati caratterizzati da quattro getti con scarico di calcestruzzo fornito dalla
[...]
e che contestualmente ai giorni in cui sono stati eseguiti i getti erano CP_1
stati effettuati anche i prelievi in cantiere dei campioni di calcestruzzo a bocca di betoniera prima della posa in opera, come previsto dalla normativa vigente in materia , in sua presenza e redigendo specifici verbali. Aggiunge di concordare con la tesi dell'LA di cui al capo B osservando che anche qualora si consideri il calcestruzzo viziato ab origine ( il CTU ha ammesso di non essere stato in grado di stabilire l'origine dei vizi ) la responsabilità incombe sul fornitore;
così come nel caso si ipotizzi che i vizi del materiale siano dovuti ad un eccessivo rapporto acqua/cemento la responsabilità sarebbe sempre del fornitore in quanto dalle bolle di accompagnamento risulta che il materiale fornito e posato in opera non presentava alcuna aggiunta di acqua ( e quindi l'aggiunta poteva essere riconducibile a fatto della centrale di betonaggio o accaduto durante il percorso).
Quanto all'ammissibilità della nuova domanda formulata dall'LA ( di cui al motivo di appello relativo al capo “D” della sentenza ) osserva che la causa petendi della domanda spiegata in primo grado da nei confronti della Pt_1 [...] era costituita dall'inadempimento di quest'ultima ; mentre la causa Controparte_1
petendi della seconda domanda ( formulata nella prima memoria ex art 183 c.p.c in cui l'LA chiedeva la condanna della ovvero con condanna Controparte_1
di coloro che saranno ritenuti responsabili ) consiste nella negazione da parte di della propria responsabilità, nell'affermazione della Controparte_1 responsabilità della per l'inadempimento contrattuale ( con Pt_1
riconvenzionale di pagamento del saldo della fornitura) e nell'affermazione della responsabilità della unitamente al sia per i per i Pt_1 Controparte_3
danni subiti dalla ( per spese di sondaggi e consulenza Controparte_1 specialistica) sia per i danni reclamati dall'appaltatrice.
Deduce che si tratta di una mutatio libelli non consentita essendovi una sostanziale difformità fra la causa petendi della prima e della seconda domanda e contraddittorietà tra i presupposti su cui si fondano le domande stesse.
In ogni caso, argomenta ulteriormente, l'estensione automatica della domanda risarcitoria non può operare nei confronti dell'Ing. che è stato chiamato in _1
giudizio dal a titolo di manleva e garanzia avendo la Controparte_3
giurisprudenza di legittimità richiamata chiarito che nell'ipotesi di chiamata del terzo in garanzia l'estensione automatica non si verifica in ragione dell'autonomia sostanziale dei due rapporti. Ritiene evidente che la domanda de quo formulata dalla è inammissibile Pt_1 in quanto l'LA ha modificato nella memoria ex art 183 c.p.c. co. 6 n. 1 la causa petendi senza però sostituirla a quella iniziale e senza rinunciare a quest'ultima.
Quanto al principio di “autoresponsabilità” ex art 1227 c.c. ribadisce preliminarmente di essere stato citato in giudizio in garanzia e manleva dal
[...]
( terzo chiamato dal convenuto e non dal fornitore CP_3 Controparte_1
di calcestruzzo.
Concorda con il Primo Giudice secondo il quale nel caso de quo l'appaltatore non possa invocare la responsabilità del progettista per ottenere il risarcimento del danno connesso alla demolizione delle opere dal momento che il difetto di progettazione è imputabile allo stesso LA da cui è esigibile, quale professionista o imprenditore, nell'adempimento delle obbligazioni assunte nell'esercizio delle loro attività, una diligenza rafforzata e speciale ancor più superiore alla media nel caso dell'impresa che partecipa a pubblici appalti come nel caso di specie.
6. Si è costituita ( che con effetto dal 05.05.23 ha Controparte_7
incorporato per fusione HDI AL s.p.a già , subentrandone in Controparte_8 tutti i rapporti attivi e passivi) sostenendo l'infondatezza dell'impugnazione .
Quanto al rapporto assicurativo sulla cui base è stata azionata la manleva del
, ripropone ex art 346 c.p.c. le difese, domande ed eccezioni non Controparte_15
scrutinate e assorbite dalla pronuncia di rigetto di primo grado.
In particolare evidenzia l'inoperatività, nel caso di specie, della polizza R.C.
Professionale n. 801275279 che prevede una serie di coperture ulteriori non previste nella garanzia base e tra questi rischi esclusi, attivabili solo in via facoltativa , vi sono la Condizione aggiuntiva B (danno alle opere) non attivata dall' Parte_5
e la Condizione aggiuntiva D (gravi difetti nelle opere) che copre solo i
[...]
difetti sopravvenuti alla ultimazione delle opere progettate e/o dirette ( nel caso di specie le opere sono state demolite in costanza di cantiere) ribadendo quindi che i danni oggetto di causa non sono coperti dalla garanzia. 7. Si è costituita chiedendo il rigetto Controparte_5 dell'appello e ribadendo che in ogni caso le cause dell'inadeguatezza delle strutture realizzate con il cemento armato fornito dalla potevano derivare Controparte_1
da diversi fattori quali la qualità della miscela di calcestruzzo fornito, la non corretta posa in opera dello stesso da parte dell'LA Parte_1
da errori di progettazione: tutti sicuramente non imputabili al
[...] CP_3
.
[...]
Secondo l'appellata, in base alle pattuizioni contrattuali non possono esserci dubbi che la copertura assicurativa in favore del della polizza n. Controparte_3
DL048009117-LB riguardi solo le attività poste in essere dagli amministratori e dai funzionari tecnici assunti alle dipendenze dell' specificamente Parte_3 indicati nella Scheda di Copertura: nel caso di specie l'incarico di progettista e di
D.L delle opere strutturali ( Ing ) e di D.L. delle opere architettoniche _1
(Arch. erano stati assunti da liberi professionisti estranei all'organico del Per_2
che quindi non poteva invocare la copertura assicurativa. Controparte_3
Argomenta poi sull'inoperatività della polizza tanto in ragione della natura contrattuale ( inadempimento nell'ambito di un contratto di appalto) della responsabilità contestata in capo all'Ente, mentre nel caso di specie trattasi di polizza di assicurazione per responsabilità aquiliana ( art. 2043 e ss c.c.) nei confronti dei terzi, quanto in considerazione del fatto che il ( che pure al più CP_3
tardi nel mese di febbraio 2020 era a conoscenza di circostanze che avrebbero potuto generare richieste risarcitorie nei suoi confronti) non aveva riferito agli Parte_6
circostanze rilevanti ai fini della esatta determinazione del rischio assicurando, essendo il contraente tenuto nella fase delle trattative a rispettare il precetto di cui all'art. 1337 c.c. ed ad osservare la disciplina specifica del contratto di assicurazione riferendo fatti e circostanze suscettibili di incidere sulla probabilità di avveramento del rischio o sull'entità delle sue conseguenze.
Precisa la sussistenza , a fronte dell'indeterminatezza della domanda di garanzia svolta dal , di cause di esclusione , specificate nella polizza , Controparte_3
della garanzia assicurativa e di limiti del massimale della polizza. 8. Avendo le parti depositato le note di trattazione autorizzate entro il 26.11.2024, la causa è stata trattenuta a decisione ex art 352 c.p.c nuova formulazione, previa concessione dei termini ivi indicati, sulle conclusioni rassegnate dalle parti ed in epigrafe riportate.
5. L'appello è infondato e va pertanto rigettato, condividendo la Corte la decisione del IB di Chieti sezione distaccata di Ortona.
5.1 I primi due motivi di appello consentono una trattazione congiunta avendo con essi l'LA censurato la sentenza di primo grado che , basandosi sulle risultanze della CTU, ha ritenuto non dimostrata l'imputabilità dei vizi del calcestruzzo alla ditta fornitrice sia perché i test eseguiti prima della posa in opera del calcestruzzo non sarebbero stati eseguiti a regola d'arte, sia perché le problematiche rilevate potrebbero essere dovute ad una eccessiva presenza di acqua nella miscela ma con impossibilità di risalire al momento temporale dell'aggiunta.
Al riguardo la Corte ritiene infondate le censure mosse alla CTU svolta in primo grado non sussistendo ragioni per discostarsi dalle conclusioni dell'elaborato recepite dal IB : la relazione risulta puntuale ed esaustiva rispetto ai quesiti posti dal
Primo Giudice , svolta mediante la documentazione offerta dalle parti, con l'applicazione della normativa di riferimento, criteri tecnici e metodologici di settore non adeguatamente contrastati dalle osservazioni delle parti a cui il CTU ha puntualmente risposto facendone argomento di analisi specifica nell'ambito della relazione.
A fronte di una pronuncia di primo grado basata sulle risultanze della CTU, contenente una ricostruzione dettagliata della vicenda e delle ragioni normative e tecniche circa l'inattendibilità dei test eseguiti non a regola d'arte sul calcestruzzo ai fini dell'imputabilità dell'inidoneità della miscela, le censure mosse dall'LA appaiono generiche non supportate da riferimenti tecnici e metodologici tali da confutare gli esiti della relazione peritale, non offrendosi una valida ricostruzione alternativa a quella offerta dal CTU e dai chiarimenti dallo stesso forniti in primo grado. Nella relazione tecnica il CTU ha illustrato come gli esiti delle prove a schiacciamento dei provini cubici realizzati in sede di getto delle strutture in c.a. (test effettuati dalla Tecnolab s.r.l) “relativi al secondo impalcato (pilastri e solaio a piastra) non consentono di effettuare i necessari controlli di accettazione secondo la normativa vigente, ossia nel caso in specie “il controllo di accettazione di tipo A” di cui al paragrafo § 11.2.5.1 delle N.T.C..” (pag 16 CTU) “Tenuto conto dei risultati delle prove di laboratorio sopra descritte, a parere dello scrivente CTU la preparazione e conservazione dei sei provini di cui trattasi non sono state effettuate secondo la regola d'arte, ossia secondo le prescrizioni previste nel paragrafo §11.2.4 delle N.T.C. ovvero nelle norme UNI EN 12390-1:2012 e UNI EN 12390-2:2009, in quanto le corrette preparazione e conservazione degli stessi avrebbero dovuto comunque produrre risultati di prova di schiacciamento omogenei (tra loro compatibili) ossia con valori di resistenza aventi differenze non sostanziali, e ciò con particolare riferimento ai primi due provini relativi al prelievo effettuato durante il getto dei pilastri del secondo impalcato, che tra l'altro presentano differenze rilevanti anche nei rispettivi valori di Massa-Volumica, risultati pari a 2.264 Kg/m³ e 2.223
Kg/m³, entrambi inferiori alla Massa-Volumica “teorica” di 2.311 Kg/m³ ed a quella effettiva di circa 2.400 Kg/m³, rispettivamente indicata e desumibile nella certificazione di “Qualifica” della miscela di calcestruzzo “Rck 30 S4 D25” (in atti
– allegato n.9 della perizia di parte convenuta a firma dell'Ing. e Controparte_16 del Prof. , utilizzata nella costruzione di cui trattasi” . I citati Persona_3
risultati delle Masse-Volumiche consentono di affermare (tenuto conto della citata
“certificazione di “Qualifica” della miscela di calcestruzzo) che nei provini cubici sottoposti a prova di compressione c'era presenza eccessiva di bolle di aria, riconducibili ad una inadeguata costipazione del calcestruzzo al momento del prelievo” (pag. 16-17 CTU)
Il CTU illustrava (pag 17-18 CTU) la corretta procedura da seguire per la realizzazione dei provini da sottoporre alla prova di schiacciamento da eseguirsi “a bocca di betoniera” applicando le fasi di prelievo indicate nella normativa di settore. Anche riguardo i risultati della prova a compressione delle “carote” prelevate in situ
(eseguiti dalla LOGOS s.r.l.) il CTU (pag. 25 relazione) rilevava che “ il valore della resistenza caratteristica in opera derivante dalla prova distruttiva di cui trattasi non risulta accettabile” .
Quanto alle prove eseguite sul terzo impalcato (pilastri e solaio del terzo impalcato), oggetto di analisi del CTU (pag 26-27 relazione), è evidenziato che “Analizzando lo stesso certificato si evince che il provino n. 2 del prelievo n.3, relativo ai pilastri del terzo impalcato, risulta non essere stato sottoposto a schiacciamento” e “Tale circostanza (come per il 2° impalcato, dove la coppia di provini relativi al prelievo di calcestruzzo di cui al citato verbale n.1 hanno dato risultati di resistenza non utili al controllo di accettazione del materiale) determina, a parere dello scrivente,
l'impossibilità di poter effettuare, da parte del D.L., “il controllo di accettazione di tipo A” di cui al citato paragrafo § 11.2.5.1 delle N.T.C., in quanto la coppia obbligatoria di provini relativi al prelievo del 28/08/2019 da sottoporre a schiacciamento in sostanza non è risultata sussistente”. Anche riguardo le prove di schiacciamento dei campioni cilindrici (carote) sia del secondo che del terzo impalcato ( pag. 36 CTU) “ seppur di poco, il valore della resistenza caratteristica in opera derivante dalla prova distruttiva di cui trattasi non risulta accettabile”.
Concludeva il CTU affermando che per il “ calcestruzzo fornito dalla
[...]
e posto in opera dalla Controparte_1 Parte_1 non è stato possibile effettuare l'“accettazione del materiale” da parte del D.L.
[...]
Ing. , come previsto dalla normativa vigente, in quanto le prove a _1
compressione effettuate sia sui provini cubici (relativi ai prelievi in fase di getto) sia su quelli cilindrici (carote prelevate in situ) hanno certificato che il calcestruzzo impiegato nella realizzazione dell'opera non è risultato conforme ai controlli di accettazione secondo le prescrizioni del N.T.C. (D.M. 17.01.2018). Infatti dalle prove di schiacciamento dei provini cubici sono emerse carenze nel campionamento del calcestruzzo (per i necessari controlli di accettazione del materiale) ossia nel loro confezionamento, tali da determinare la necessità di effettuare prove distruttive in situ, con prelievo di carote e successive prove di schiacciamento degli stessi provini cilindrici, al fine di valutarne le effettive caratteristiche di resistenza in opera e di massa volumica;
il tutto in conformità al sopra citato paragrafo “C11.2.6” del vigente N.T.C.. Ma anche i risultati delle prove fatte con i provini cilindrici non hanno consentito di effettuare l'accettazione del materiale. Al riguardo si evidenzia che nello stesso paragrafo, “C11.2.6”, la norma precisa che le prove “distruttive”
(carotaggi) “ (…) non sono, in ogni caso, sostitutive dei controlli di accettazione, ma potranno servire al Direttore dei Lavori od al collaudatore per formulare un giudizio sul calcestruzzo in opera.”.
Il CTU conferma tali conclusioni anche in sede di risposta alle osservazioni delle parti ove ha evidenziato come il D.L. non essendo riuscito a fare regolarmente il controllo di accettazione di tipo A ha dovuto procedere con le prove distruttive in situ ( che però non sono sostitutive dei controlli di accettazione ).
Le carenze procedurali nei prelievi dei campioni rilevate sono state illustrate dal consulente (pag. 4 e seg risposta alle osservazioni) prevedendo “il paragrafo 11.2.5.3
“PRESCRIZIONI COMUNI PER ENTRAMBI I CRITERI DI CONTROLLO” del
D.M. 17/01/2018 che le prove di laboratorio a compressione necessarie a detto
“controllo di tipo A” devono essere eseguite “conformemente alle norme UNI EN
12390-3:2009, tra il 28° e il 30° giorno di maturazione e comunque entro 45 giorni dalla data di prelievo. In caso di mancato rispetto di tali termini le prove di compressione vanno integrate da quelle riferite al controllo della resistenza del calcestruzzo in opera”.
Nel caso di specie, come rilevato dal CTU, “le due coppie di provini relativi al 3° impalcato ed in particolare al getto del solaio (effettuato in data 16/09/2019), oltre all'unico provino relativo al getto dei pilastri (effettuato in data 28/08/2019), sono stati sottoposti a prova di schiacciamento in data 05/11/2019, ossia oltre il termine massimo di 45 giorni previsto dalla norma. Di conseguenza, le stesse prove, risultando irregolari, non potevano essere prese in considerazione per “il controllo di accettazione di tipo A”,
Pertanto dal momento che solo attraverso la valutazione dei dati di resistenza a compressione misurati su cubetti prelevati “a bocca di betoniera” si può stabilire in base alla normativa di riferimento, come chiarito dal CTU, in maniera oggettiva se la miscela di calcestruzzo fornita dalla fosse dotata della resistenza Controparte_1
caratteristica (resistenza potenziale) conforme a quella utilizzata nel progetto strutturale e pattuita nel contratto ed essendo al contrario emersa l'irregolarità delle prove effettuate, tali da non poter essere prese in considerazione per il controllo di accettazione di tipo A, ne deriva che non è possibile ritenere dimostrata l'imputabilità dell'inadeguatezza della calcestruzzo alla ditta fornitrice.
Risulta pertanto infondato il riferimento compiuto dall'LA agli esiti delle prove eseguite sul materiale posato in opera, per sostenere la difformità del materiale fornito dalla dovendo considerarsi l'accertamento Controparte_1
della resistenza potenziale del materiale rilevabile solo attraverso la valutazione dei dati di resistenza a compressione eseguiti sui cubetti prelevati a bocca di betoniera che, però nel caso di specie, sono risultati inattendibili in quanto non eseguiti a regola d'arte.
Quanto all'ipotesi della presenza di acqua nella miscela, indicata dal CTU come possibile causa delle problematiche riscontrate negli esiti delle verifiche effettuate sul calcestruzzo in questione, la Corte ritiene , condividendo la statuizione del Primo
Giudice, che non sussiste agli atti la prova della riconducibilità di tale circostanza alla ditta fornitrice : in assenza di ulteriori riscontri oggettivi non appare dirimente al riguardo il riferimento alla mancata annotazione, nelle bolle di trasporto utilizzate dalla , di modifiche apportate alla miscela non essendo utile ai fini CP_1 dell'individuazione del momento in cui sarebbe stata effettuata l'aggiunta di acqua, esponendosi tale circostanza all'opposta lettura offerta dalle parti (per l'LA la circostanza dimostrerebbe che l'aggiunta risalirebbe a prima dell'arrivo in cantiere , per l'appellata costituirebbe prova che nessuna modifica della miscela sia stata effettuata in loco).
5.2 Quanto all'estensione della domanda risarcitoria dell'LA nei confronti dei chiamati, rigettata dal Primo Giudice sull'assunto che la non avesse Pt_1
fondata la sua richiesta risarcitoria sulla sussistenza di vizi di progettazione e operando nel caso di specie il c,d. principio di autoresponsabilità ex art 1227 c.c., la Corte osserva come il presupposto della estensione automatica della domanda originaria dell'attore (ora LA) nei confronti dei chiamati sia l'unicità del rapporto controverso tant'è che secondo l'insegnamento della Suprema Corte (Cass.
n 11103/20) “la presunzione di estensione "automatica" della domanda nei confronti del terzo, opera soltanto quando ricorra il presupposto della chiamata in causa del terzo con indicazione di esclusiva o concorrente responsabilità, ma non anche nel caso in cui la chiamata sia stata svolta solo a titolo di garanzia impropria o di regresso, ossia allorquando il chiamante faccia valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall'attore come "causa petendi" che nel caso di azione risarcitoria si traduce nell'ipotesi che il chiamante indichi un titolo di responsabilità diverso da quello dedotto dall'attore: con la conseguenza che tale situazione rientra nell'ambito della chiamata in garanzia impropria in quanto la chiamata in causa fondandosi su un titolo diverso da quello invocato dall'attore nei confronti del convenuto ( dà luogo a cause distinte e scindibili Controparte_1 mentre come già evidenziato, l'estensione automatica della domanda impone che il chiamante non faccia valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall'attore ( ) come causa petendi della domanda e nel caso di Pt_1
azione risarcitoria il chiamante non deduca un titolo di responsabilità differente da quello dedotto dall'attore.
Poiché nel caso in esame la domanda dell'attore (LA ) risulta fondata su un titolo diverso (inadempimento contrattuale del fornitore) da quello sul quale si fonda la chiamata del terzo ( vizio di progettazione),trovando la responsabilità fatta valere dalla nei confronti dei chiamati fondamento in un titolo Pt_1
indipendente ed autonomo rispetto a quello posto a base della domanda principale nei confronti del convenuto, ne consegue che non possa trovare applicazione il principio dell'estensione automatica stante l'autonomia sostanziale dei due rapporti anche se confluiti nello stesso processo , secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. 15232/21) per il quale “diversamente dall'ipotesi in cui il convenuto in giudizio chiami in causa un terzo, indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore (caso, questo, in cui la domanda attorea si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario), nell'ipotesi della chiamata del terzo in garanzia la predetta estensione automatica non si verifica, in ragione dell'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo (v., tra le altre, le sentenze 5 marzo 2013, n. 5400, 13 novembre 2015, n. 23213, ordinanze 8 marzo 2018, n. 5580, e 28 novembre 2019, n.
31066, e sentenza 15 gennaio 2020, n. 516).
Una volta qualificata la domanda svolta dal convenuto nei confronti del terzo come garanzia impropria ne consegue l'inoperatività del principio della automatica estensione della domanda risarcitoria con la conseguenza che se l'LA
(CO.GE.CO attore in primo grado) avesse voluto proporre domanda anche nei confronti del terzo chiamato avrebbe dovuto formulare nei suoi confronti una espressa e autonoma domanda che poteva trovare fondamento anche su fatti diversi da quelli posti a fondamento del rapporto di garanzia.
Come chiarito dalla Suprema Corte (Cass n. 30601/18 in parte motiva) “la chiamata effettuata al solo fine della indicazione del terzo (esclusivo) responsabile, che determina una posizione processuale del terzo oggettivamente incompatibile con quella del convenuto, ponendosi in termini di alternatività, in quanto l'accertamento della responsabilità dell'uno esclude quella dell'altro (aut-aut),” rappresenta “l ipotesi alla quale la regola della estensione automatica della domanda, invece, si applica, atteso che in tal caso l'originario oggetto del giudizio non viene ad essere modificato, unico rimanendo l'accertamento del rapporto principale, non essendo fatto valere nei confronti del convenuto "o" del terzo chiamato un distinto titolo di responsabilità.
Correttamente, quindi, il Primo Giudice ha ritenuto che la convenuta (
[...]
avesse chiamato in causa il terzo ( ) contestando CP_1 Controparte_3
il proprio titolo di responsabilità e deducendo il difetto di progettazione per cui il terzo era stato chiamato in posizione di alternatività-incompatibilità con l'affermazione di responsabilità della ditta fornitrice del cemento armato oggetto del rapporto principale. La Suprema Corte (Cass. 30601/2018 sopra citata) ha ricordato che “ La giurisprudenza di legittimità è assolutamente univoca nell'affermare che la estensione automatica della domanda implica che la chiamata in causa venga effettuata dal convenuto al fine di sottrarsi alla pretesa risarcitoria con "indicazione del terzo quale esclusivo responsabile" del danno : in tal senso l'automatico coinvolgimento del terzo nell'accertamento dello stesso rapporto obbligatorio che è già oggetto del giudizio, si giustifica pienamente, poiché essendo "unico" il rapporto da accertare (tale essendo il rapporto tra il danneggiato-attore e l'autore della condotta da cui è derivato il danno), si tratta solo di stabilire chi tra i due soggetti che negano di essere entrambi l'effettivo destinatario della pretesa risarcitoria sia il vero responsabile in via alternativa (il convenuto o il terzo”
Nondimeno nel caso di specie la chiamata del terzo è stata effettuata dal convenuto per ottenere la sua liberazione dalla pretesa attorea in base però ad un titolo diverso da quello dedotto con il rapporto principale per cui non si determina l'estensione automatica della domanda : in tal caso un ampliamento dell'oggetto del giudizio con l'instaurazione di un nuovo rapporto processuale fra l'attore e il terzo chiamato
“potrà verificarsi soltanto se venendo a dubitare, in base ad allegazioni in fatto dell'atto di chiamato in causa, del soggetto effettivo autore dell'illecito al quale riferire la pretesa risarcitoria e ravvisando una situazione di potenziale incompatibilità tra l'affermazione di responsabilità del convenuto o del terzo, tale per cui la fondatezza della domanda risarcitoria nei confronti dell'uno comporterebbe la infondatezza della domanda nei confronti dell'altro, l'attore -nel rispetto delle fasi e dei termini di decadenza processuali- scelga di proporre una nuova domanda anche contro il terzo chiamato, onde far valere la responsabilità alternativa o dell'uno o dell'altro” (Cass. n. 30601/18).
E tale ( nuova domanda verso il terzo) non può considerarsi il riferimento effettuato dall'attrice oggi LA ad “ ulteriori e diversi profili di responsabilità eventualmente ascrivibili alle altre parti intervenute chiamate in causa” introdotto nella memoria ex art 183 primo termine c,p,c, stante la genericità della stessa
(dovendo l'attore, qualora avesse inteso estendere la propria azione risarcitoria nei confronti del terzo, formulare specifica domanda di condanna anche nei confronti dei chiamati) non superabile considerando che è stata espressa all'esito delle avvenute costituzioni in giudizio di tutte le parti e quindi quando era già stata dedotta dal convenuto, nel chiamare in causa il terzo, la sussistenza di vizi di progettazione.
Con la conseguenza che sebbene lo stesso CTU avesse evidenziato ( pag. 45 relazione) che “ il motivo dell'avvenuto dissesto è dunque riconducibile all'errata realizzazione/progettazione delle armature metalliche del solaio in corrispondenza/prossimità dei pilastri dove le sollecitazioni di “taglio” sono massime ed in minor misura alla mancata corretta posa in opera del calcestruzzo non adeguatamente “vibrato”/costipato, mentre non è dato sapere l'effettiva qualità originaria del calcestruzzo e, dunque, la sussistenza di un vizio nella sua qualità, rilevata la non accettabilità delle prove effettuate sui provini cubici realizzati prima della posa in opera dello stesso materiale”, correttamente il Primo Giudice ha rigettato la domanda risarcitoria formulata dalla Parte_1
sia nei confronti della convenuta non essendoci prova Controparte_1 dell'imputabilità alla stessa della scarsa qualità del calcestruzzo sia nei confronti dei chiamati non avendo l'attrice mai basato la sua richiesta sulla sussistenza di vizi di progettazione .
Quanto al c.d. principio di autoresponsabilità ex art 1227 c.c.. evocato dal IB, va ricordato che in tema di responsabilità dell'appaltatore si è ripetutamente espressa la Suprema Corte (Cass. n. 17819/21) sostenendo che la prestazione dello stesso consiste nell'adempimento di un'obbligazione di risultato per cui questi “è tenuto ad assolvere ai propri obblighi osservando i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, rispondendo per le imperfezioni o i vizi dell'opera, di cui deve garantire l'assenza”. Il contenuto dell'obbligazione non è dato solo dalle previsioni contrattuali, dovendo l'appaltatore conformarsi nell'attuazione delle opere commissionate, “ alla regola d'arte, ossia alle conoscenze tecnico-scientifiche di settore, ai principi tecnici e agli usi che presiedono all'esecuzione nel momento storico e nel
luogo in cui l'opera deve essere realizzata. Le regole tecniche riguardano principalmente la sicurezza la stabilità e l'utilizzabilità dell'opera ma possono concerne anche l'aspetto estetico” .
Precisa la Suprema Corte che “il rispetto di tali regole prescinde da una specifica previsione del contratto e deriva direttamente dal canone della diligenza, cui
l'assuntore deve adeguarsi alla stregua della natura dell'attività esercitata. La qualità di imprenditore dell'appaltatore e l'elevato tasso tecnico della prestazione alla quale è obbligato gli impongono di adottare una particolare perizia in fase esecutiva” che non rientra nella diligenza dell'uomo medio richiedendosi “ una attenzione notevole tale da esigere l'adeguamento ad un modello di diligenza professionale del buon appaltatore nel soddisfare le utilità connesse alla funzione esplicitata nel contratto”. Dalla natura del contratto di appalto che ha ad oggetto lo svolgimento di un'attività da eseguire a regola d'arte con l'ausilio di regole tecniche discende che “l'esecuzione dei lavori non solo deve avvenire con l'osservanza della perizia che inerisce a ciascun campo di attività, ma anche che l'opera stessa, nella progettazione ed esecuzione, deve corrispondere alla funzionalità ed utilizzabilità previste dal contratto, con le conseguenza che l'appaltatore ha l'obbligo di consegnare l'opera conforme a quanto pattuito ed, in ogni caso, eseguita a regola
d'arte. All'appaltatore competono le scelte delle tecniche realizzative, anche in ragione delle proprie opzioni gestionali e produttive.
Secondo l'indirizzo univoco della giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. n.
17819/21 sopra menzionata) “in tema di contratto di appalto, la diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c., che impone all'appaltatore (sia egli professionista o imprenditore) di realizzare l'opera a regola d'arte, impiegando le energie ed i mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata, onde soddisfare l'interesse creditorio ed evitare possibili eventi dannosi,
rileva anche se egli si attenga alle previsioni di un progetto altrui, sicché,,ove sia il
committente a predisporre il progetto e a fornire indicazioni per la sua realizzazione,
l'appaltatore risponde dei vizi dell'opera se, fedelmente eseguendo il progetto e le
indicazioni ricevute, non ne segnali eventuali carenze ed errori, il cui controllo e
correzione rientrano nella sua prestazione, mentre - come già sottolineato - è esente da responsabilità ove committente, edotto di tali carenze ed errori, richieda di dare egualmente esecuzione al progetto o ribadisca le indicazioni, riducendo così
l'appaltatore proprio mero "nudus• minister", direttamente e totalmente condizionato dalle istruzioni ricevute senza possibilità di iniziativa o vaglio critico”.
Come ribadito da successiva pronuncia (Cass. n. 31273/22) “l'appaltatore deve
comunque segnalare al committente le carenze e gli errori progettuali al fine di poter realizzare l'opera a regola d'arte, con la conseguenza che, in caso contrario, egli è
comunque responsabile anche se hai eseguito fedelmente il progetto e le indicazioni”.
In conclusione secondo la Suprema Corte nell'appalto ed in ipotesi di responsabilità per vizi dell'opera “l'appaltatore, anche quando sia chiamato a realizzare un progetto altrui, è sempre tenuto a rispettare le regole dell'arte, e in caso di loro violazione, è responsabile delle relative conseguenze con il conseguente obbligo risarcitorio il quale non viene meno neppure in caso di possibili vizi imputabili ad errori del progettista o del direttore dei lavori (eseguendone comunque le relative disposizioni) se egli, accortosi dei vizi, non li abbia tempestivamente denunciati al committente manifestando formalmente il proprio dissenso ovvero non abbia rilevato
i vizi pur potendo e dovendo riconoscerli in relazione alla perizia e alla capacità tecnica da lui esigibili nel caso concreto” (Cass. n. 17819/21)
Nel caso di specie non può escludersi un coinvolgimento dell'impresa appaltatrice nel controllo delle attività del progettista e del direttore dei lavori, non risultando in atti che abbia manifestato alcun dissenso rispetto ad alcuna soluzione progettuale ed esecutiva,
sebbene si fossero manifestate delle problematiche durante l'esecuzione dei lavori, omettendo di vigilare sulla corretta esecuzione delle opere commissionate, e di controllare e di correggere gli errori del progetto fornitogli assicurando un risultato tecnico conforme alle esigenze del committente, non potendo escludersi la responsabilità dell'appaltatore che nell'assolvere al proprio obbligo di adottare i criteri della tecnica relativi al particolare lavoro commissionato è tenuto a controllare nei limiti della sue conoscenze la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente
(Cass.n.31273/22): dunque stante la responsabilità che incombe sull'appaltatore nei termini anzidetti, appare condivisibile la statuizione del Primo Giudice di rigetto della domanda di risarcimento del danno connesso alla demolizione dell'opera . 6. Le considerazioni sopra esposte rendono evidenza dell'infondatezza del gravame proposto, ritenuta assorbita ogni altra questione compreso l'esame delle domande di chiamata in garanzia delle assicurazioni, e senza necessità dei richiesti approfondimenti istruttori superflui ai fini della decisione.
7. Al rigetto dell'appello, consegue la condanna dell' LA in favore degli appellati, delle spese del presente grado, liquidate come da dispositivo ex D.M.
55/2014 con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento
(cause di valore da € 52.001 ad € 260.000) con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione istruzione.
7. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, consegue inoltre la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA l'LA al pagamento, in favore degli appellati delle spese di lite che liquida per ognuno di essi, in complessivi Euro 9.991,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge.
3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno 24.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Mariangela Fuina Dott. Barbara Del Bono