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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 25/03/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 295/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA
Il Tribunale Ordinario di Chieti, sezione distaccata di Ortona, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott.ssa Sofia Nanni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al N. 295/2024, promossa da:
, nata il [...] a [...] ed ivi residente a[...], Parte_1
C.F.: in qualità di chiamata alla eredità del di lei fratello nato a C.F._1 Persona_1
Pescara il 18/08/1963 (C.F.: ) e deceduto in Pescara in data 18/07/2023 (doc. C.F._2
2), rapp. e difesa dall'Avv. Roberto Di Loreto del Foro di Chieti (c.f.: ), C.F._3
elettivamente domiciliata presso e nello studio del predetto avvocato in Chieti al Corso Marrucino n.
153, per procura in atti
ATTRICE-OPPONENTE
Contro
(P.I.: ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t. e corr. in Francavilla al Mare (CH) alla Via F. P. Tosti n. 116, rapp.ta e difesa dall'Avv. Carmine DI RISIO (C.F.: ) e dall'Avv. Concetta DI RISIO (C.F.: C.F._4
), elettivamente domiciliata presso e nel loro studio sito in Vasto alla Via G.B. C.F._5
Vicon. 5, in virtù di procura in atti
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da relative note scritte (da intendersi qui integralmente richiamate per relationem)
pagina 1 di 10 in sostituzione di udienza di precisazione delle conclusioni e come da discussione ex art 281 sexies, con trattazione scritta.
FATTO E PROCESSO
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con contestuale istanza ex art. 649 c.p.c.
adiva codesto Tribunale al fine di veder accogliere le seguenti conclusioni: Parte_1
-“ in via preliminare: sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo odiernamente opposto, anche inaudita altera parte ai sensi dell'art. 669-sexies C.p.c. in quanto applicabile nella parte in cui permette l'adozione di provvedimenti prima della instaurazione del contraddittorio sull'istanza cautelare stessa salva loro conferma o modifica o revoca a contraddittorio pieno (in principio: Cass. Civ. n.
3979/2012), concorrendo i gravi motivi di cui all'art. 649, c.p.c., anche in considerazione dei caratteri di contestazione preliminare anzi menzionati;
− in via preliminare, revocare il decreto ingiuntivo opposto ovvero dichiararne la inefficacia e infondatezza nei confronti della opponente, stante quanto espresso nella narrazione al presente atto, e per l'effetto dichiarare, in considerazione della eccezione preliminare di incompetenza territoriale, la incompetenza territoriale del Giudice monitorio precedentemente adito ed emanante il Decreto
Ingiuntivo di cui al n. 189/2019 del 04/07/2019 nella proc. monitoria n. 366/2019 RG del Tribunale di
Chieti Sezione distaccata di Ortona, essendo competente per territorio ad emettere Decreto Ingiuntivo da valere agli effetti e nei confronti della istante il Tribunale civile di Pescara, ovvero il luogo di apertura della successione del compianto , fratello della esponente, il quale è deceduto in Persona_1
Pescara in data 18/07/2023, con ogni consequenziale provvedimento;
− parimenti in via preliminare, revocare il decreto ingiuntivo opposto ovvero dichiararne la inefficacia e infondatezza nei confronti della opponente, stante quanto espresso nella narrazione al presente atto, e per l'effetto dichiarare, in considerazione della eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva della opponente, il difetto di legittimazione passiva della medesima opponente, con ogni consequenziale provvedimento;
− in via gradata nel merito, revocare il decreto ingiuntivo opposto ovvero dichiararne la inefficacia e infondatezza nei confronti della opponente ovvero con qualsiasi altra formula, stante quanto espresso nella narrazione al presente atto ed al documento allegato di parte opponente indicizzato come doc. 5 in riferimento all'avvenuto pagamento delle fatture di cui ai nn. 91/1 del 19/10/17, n. 109/1 del 23/11/17,
n. 122/1 del 14/12/17, n. 135/1 del 31/12/17, n. 16/1 del 12/02/18, n. 24/1 del 28/02/18, n. 39/1 del
31/03/18, n. 53/1 del 30/04/18, 72/1 del 31/05/18, n. 85/1 del 03/07/18, 95/1 del 01/08/18, n. 106/1 del
31/08/18, n. 118/1 del 02/10/18, n. 134/1 del 05/11/18, 147/1 del 05/12/18, n. 160/1 del 31/12/18, n.
11/1 del 31/01/19, 20/02 del 28/02/19, n. 36/01 del 31/03/19, 48/01 del 30/04/19, con ogni pagina 2 di 10 conseguenziale provvedimento;
parimenti, in riferimento alle avverse fatture di cui rispettivamente ai numeri 65/1 del 15/05/2018 di € 1.439,98, n. 124/1 del 25/10/2018 di € 1.894,65, n. 27/1 del
13/03/2019 di € 5.974,90, così per un totale parziale di € 9.309,53, in quanto non dovute stante quanto espresso nella narrazione al presente atto, con ogni conseguenziale provvedimento;
− nel merito ed in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto delle eccezioni preliminari anzi indicate ovvero anche nel merito e di riconoscimento del debito in capo alla opponente, ridurre l'importo da corrispondere al netto di quanto documentalmente offerto ed attestante l'avvenuto pagamento delle quote di indennità di accompagnamento in periodo antecedente la rinotificazione della opposta azione monitoria alla esponente, così residuando una eventuale debenza pari alla minore somma di € 9.309,53 a solo titolo di spese per rivalsa compartecipazione sanitaria.
− Con vittoria delle spese e competenze tutte di lite, 15,00% per spese generali e fiscali.
Sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge”.
2.A sostegno della domanda deduceva che:
- il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso nei confronti del di lei fratello, era Parte_2
stato ricoverato presso la struttura convenuta- per le fatture indicate in ricorso per l'importo complessivo di € 20.821,26, emesse a titolo di compartecipazione e di indennità di accompagnamento per gli anni 2017/2019;
-il decreto ingiuntivo recante il n. 189/2019, notificato in data 12.07.2019 a presso il Persona_1 luogo di residenza in Pescara alla Via Fermi n 8, non veniva opposto da quest'ultimo per cui ne veniva dichiarata l'esecutorietà in data 11.09.2023; nelle more, in data 18.07.23 avveniva il decesso di R_
;
[...]
- la convenuta opposta provvedeva a notificare alla odierna opponente il richiamato decreto ingiuntivo in e relativo precetto,
- preliminamente eccepiva l'incompetenza territoriale del Giudice monitorio precedentemente adito ed emanante il D.I. opposto essendo competente il Tribunale di Pescara ovvero il luogo di apertura della successione di , deceduto in Pescara oltre che ivi residente in [...], indirizzo Persona_1
presso cui gli è stato notificato il richiamato decreto ingiuntivo;
pertanto, chiedeva la revoca del D.I. n
189/2019 per incompetenza territoriale invocando la disciplina dell'art. 22 primo comma n 3 c.p.c. che prevede la competenza del Giudice dell'apertura della successione;
- eccepiva altresì il difetto di legittimazione passiva non avendo ancora accettato l'eredità del fratello rivestendo quindi al momento della notificazione nei propri confronti del decreto ingiuntivo la qualifica di mera chiamata all'eredità; pertanto ha chiesto dichiararsi la revoca del decreto ingiuntivo in esame ovvero la declaratoria di inefficacia, nullità ed inammissibilità e/o infondatezza dello stesso in quanto pagina 3 di 10 riproposto nei confronti di un soggetto non legittimato passivo. Adduceva che la prova della qualità di erede incombe alla convenuta opposta quale attrice sostanziale che non ha offerto prova in merito e nè può sollevare rilievo di accettazione tacita dell'eredità non avendo l'opponente preso possesso dei beni ricompresi nella massa ereditaria e comunque non avendone dato prova parte opposta;
nè l'opposizione al decreto ingiuntivo può considerarsi come volontà di accettazione dell'eredità del fratello poichè
l'opposizione è stata necessaria per scongiurare la definitività del decreto ingiuntivo opposto nei confronti della medesima;
-nel merito contestava la debenza essendo stati regolarmente pagati gli importi con rimesse periodiche nel corso degli anni 2019-2020 ed ammontanti alle somme fatturate come da doc. n 5 oltre al pagamento delle indennità relative ai mesi successivi da maggio ad agosto 2019 per un totale di euro
13.826,66 come risulta dal predetto doc. n 5;
-rilevava l'infondatezza della richiesta delle restanti somme ingiunte e relative alle spese di compartecipazione per un totale parziale di euro 9.309,53 tenuto conto del dettato normativo ( art. 9 del
DPCM 5.12.2013 n 159 e Decreto 23.12.2014 n 6Reg. Linee Guida) e dell'inerzia della opposta e atteso che le prestazioni rese al - riconosciuto invalido al 100% con necessità di Persona_1 assistenza continua in trattamento riabilitativo- durante la degenza presso l'istituto CP_1
fossero quelle ad elevata integrazione sanitaria di cui al comma 3 del DPCM 14.2.2021.
3. La si costituiva in giudizio contestando ogni avverso assunto e Controparte_1
formulando le seguenti conclusioni:
-“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata l'istanza di sospensione dell'esecuzione, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione e domanda:
1. In via preliminare e pregiudiziale, ritenere e dichiarare, per i motivi in premessa, inammissibile l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo dichiarato esecutivo dal Tribunale di Chieti sez. dist. di Ortona con il Decreto di esecutorietà
n. cronol. 1679/2023 del 11/09/2023 RG n. 366/2019 Repert. n. 252/2023 del 11/09/2023 con vittoria di spese;
2. In via gradata, per tutte le motivazioni di cui al presente atto, in primis rigettare le eccezioni e le domande, le pregiudiziali di rito, di merito, proposte dall'opponente, infondate in fatto e in diritto, con conseguente rigetto dell'avversa opposizione e condanna di controparte al pagamento delle spese di lite;
3. Ritenere e dichiarare per i motivi in premessa infondata, in fatto e in diritto, e/o inammissibile, o come meglio, l'avversa opposizione e confermare il decreto ingiuntivo n. 189/2019 del 4.07.2019 (Rg 366/2019) del Tribunale di Chieti, sezione distaccata di Ortona 4.07.2019 e dichiarare sussistente il credito azionato dall'opposta;
4. Ritenere e dichiarare, in ogni caso, per tutti i motivi e causali di cui al suesteso atto, l'opponente obbligata al pagamento della somma di €.
20821,26, oltre, interessi, o altra somma maggiore o minore come ritenuto di giustizia e per l'effetto pagina 4 di 10 condannare l'opponente al pagamento di detta somma in favore della in Controparte_2
persona del legale rapp.te pro-tempore;
5. Condannare l'opposta al risarcimento del danno ex art 96 cpc;
6. Condannare, in ogni caso, l'opponente al pagamento delle spese, diritti e onorari di causa”.
A fondamento delle proprie ragioni esponeva che:
- in via preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo poichè il decreto ingiuntivo, a seguito di mancata opposizione del debitore , è stato munito di esecutorietà Persona_1
con decreto n. cronol. 1679/2023 del 11/09/2023 ed a seguito del decesso del predetto debitore, in data
24.05.2024 il D.I. n. 189/2019 veniva notificato ai sensi dell'art. 477 c.p.c. all'erede, sig.ra Pt_1
al fine di permettere alla stessa di prendere atto del debito del defunto e, al contempo, al
[...]
creditore – in difetto di pagamento - di procedere con l'esecuzione;
- la dichiarazione di esecutorietà, ai sensi dell'art. 647 c.p.c, sancisce che il decreto è passato in giudicato e, come tale, non più opponibile;
- che la controparte nulla eccepiva sull'originaria notifica effettuata nei confronti del sig. R_
;
[...]
- rilevava, per mero scrupolo difensivo e senza accettazione del contraddittorio, l'infondatezza e/o inammissibilità della sollevata eccezione di incompetenza territoriale in quanto ricorre la competenza territoriale del Tribunale di Chieti, sezione distaccata di Ortona, che ebbe ad emettere il decreto ingiuntivo per cui è causa. In effetti, la struttura ospedaliera che fa capo alla Controparte_3
ha sede in Francavilla Al Mare alla Via FP Tosti, 116. Trattandosi di obbligazione avente a
[...]
oggetto una somma di denaro, la stessa va adempiuta al domicilio del creditore che, nella specie, coincide con la sede legale. Rimarcava altresì che quella azionata, è un'obbligazione “portable” e non
“querable” e che ha avuto assistenza in Francavilla al Mare;
Persona_1
-rilevava altresì che l'eccezione di incompetenza territoriale così come avanzata dall'opponente è inammissibile in quanto non proposta tenendo conto di tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18,
19 e 20 c.p.c.;
- rilevava che del tutto inconferente è il richiamo al foro relativo all'apertura della successione, posto che il decreto ingiuntivo n. 189/2019 del 4.07.2019 prima del decesso del sig. era stato emesso, R_
notificato e dotato di esecutorietà;
- rimarcava l'infondatezza dell'eccezione di legittimazione passiva sollevata dall'opponente poichè
ha presentato la dichiarazione di apertura della successione quale erede e non quale Parte_1 soggetto chiamato all'eredità; ciò si evince chiaramente dall'esame dalla dichiarazione in atti ove nella sezione riferita al soggetto dichiarante e alla sua qualità, nello specifico alla voce “tipo soggetto”, ha indicato il numero 1 corrispondente alla qualifica di “erede” e non il n 3 che corrisponde al chiamato pagina 5 di 10 all'eredità ed ha chiesto la voltura a suo nome dell'immobile caduto in successione, tant'è che ne risulta esclusiva proprietaria per successione di , come si evince dalla visura catastale in Persona_1
atti;
- risultando pacifica la qualità di erede della sig.ra , ricorrono i presupposti per la Parte_1 condanna della stessa per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. poichè la predetta ha negato la sua qualità di erede che, al contrario, risulta attestata nella dichiarazione di apertura della successione e nell'intestazione dell'immobile del de cuius e ha opposto un decreto ingiuntivo già passato in gudicato e munito di dichiarazione di esecutorietà.
-per tutte le ragioni dedotte si impone il rigetto dell'avversa opposizione e la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite e al risarcimento dei danni per lite temeraria.
4. Le parti depositavano le memorie istruttorie e all'udienza del 27.1.25 la causa veniva ritenuta matura per la decisione con rinvio al 3.3.25 per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c, udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c con note scritte sintetiche da depositarsi entro il termine perentorio della fissata data di udienza con termine per note conclusionali fino al 20.2.25.
5. La causa è stata istruita a mezzo produzione documentale, utilizzabile ai fini dell'odierna decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente questo Tribunale è chiamato a pronunciarsi sulla inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo avanzata dalla sig.ra . Parte_1
Tale eccezione, formulata dalla convenuta opposta, è fondata e merita accoglimento per le ragioni che di seguito si diranno e pertanto la richiesta di sospensione della esecutorietà del decreto ingiuntivo in esame va rigettata.
Ebbene, si osserva che il decreto ingiuntivo n 189/2019 è stato emesso in data 4.7.2019 nei confronti del sig. (fratello della odierna opponente) nella procedura RG 366/2019 sulla base di Persona_1 fatture emesse dalla per l'assistenza che il predetto ha ricevuto Controparte_1
durante la degenza presso tale istituto e per la compartecipazione del Comune di Pescara.
Il decreto ingiuntivo è stato notificato in data 19.7.2019 al con le formalità di cui Persona_1 all'art. 140 c.p.c. Non sussiste alcun dubbio circa la regolarità della notificazione effettuata, circostanza che, peraltro, non è stata contestata dall'opponente. Il decreto ingiuntivo non è stato mai opposto da per cui è divenuto esecutivo;
in effetti, la ne Persona_1 Controparte_1 otteneva in data 11.09.23 l'esecutorietà, acquisendo così il decreto l'efficacia di giudicato, non più opponibile, secondo il disposto dell'art. 647 c.p.c. Si ricorda che, in caso di decreto ingiuntivo non esecutivo dall'origine, come quello in esame, il passaggio in giudicato è da individuarsi nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la notificazione, lo dichiari esecutivo ai sensi dell'art. 647
pagina 6 di 10 c.p.c. Si tratta di un'attività giurisdizionale di verifica del contraddittorio che si pone come ultimo atto del giudice all'interno del processo d'ingiunzione.
Si evidenzia inoltre che sull'efficacia di giudicato del decreto ingiuntivo non opposto si è espressa la
Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 8937/2024, condivisa dalla scrivente, ribadendo il principio per cui un decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso. Il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto e, pertanto, riguarda non solo le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia.
La statuizione intervenuta preclude ogni ulteriore accertamento e pertanto tutte le eccezioni avanzate da di incompetenza territoriale del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo in Parte_1 esame e di legittimazione passiva dell'odierna opponente nonchè le deduzioni di merito non possono trovare accoglimento e l'opposizione va rigettata con ogni conseguenza di legge.
A tal proposito, deve confermarsi il principio di diritto secondo cui “l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico, e che trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro;
il quale, ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda” (cfr. ex plurimis: Cass. n. 18725/2007; id. n.
18791/2009).
E' da tenere in conto anche che la domanda di condanna proposta dal creditore con il ricorso dotato dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c., passata in giudicato è pienamente equiparata della efficacia di giudicato ai sensi dell'art. 2909 c.c. Tale articolo statuisce che “l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”. Alla luce di ciò
l'ingiunzione di pagamento di cui al decreto n 189/2019 fa stato a ogni effetto anche nei confronti della sig.ra , erede di per cui correttamente parte opposta ha notificato il Parte_1 Persona_1
decreto ingiuntivo n. 189/2019 passato in giudicato alla . Si evidenzia che la predetta Parte_1
notifica è avvenuta in data 24.5.2024 mentre la dichiarazione di apertura della successione è avvenuta nel novembre 2023 laddove l'odierna opponente già si era dichiarata erede.
pagina 7 di 10 Pacificamente quindi va considerata quale erede del di lei fratello Parte_1 Persona_1 poichè, come innanzi anticipato, la medesima si è qualificata “erede” nella dichiarazione di apertura della successione (cfr doc. n 3 di parte opponente), ciò, mettendo la crocetta al n. 1 corrispondente alla qualità di erede e non al n. 3 che è corrispondente alla qualità di chiamato ed ha provveduto alla voltura a suo nome del bene caduto in successione (cfr doc. n. 4 di parte opposta).
Infine, per quanto riguarda la richiesta di parte opposta di condanna alla lite temeraria questo giudicante ritiene che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti previsti dall'art. 96, 3 comma c.p.c. posto che l'opponente ha azionato l'opposizione a decreto ingiuntivo e di poi ha resistito in giudizio pur sapendo che il decreto ingiuntivo n. 189/2019 era già passato in giudicato e pur consapevole della sua qualità di erede, emersa proprio dalla dichiarazione di apertura della successione dalla medesima fornita.
Nell'ipotesi di cui all'art. 96, 3 comma c.p.c. il Giudice può pronunciarsi anche d'ufficio per la tutela di una giustizia sana e funzionale.
Si osserva da ultimo che la “La soccombenza dolosa o gravemente colposa, deve valutarsi riguardo all'esito globale della controversia e, quindi, rispetto al ricorso nella sua interezza;
inoltre il ricorso può considerarsi temerario solo allorquando, oltre ad essere erroneo in diritto, sia tale da palesare la consapevolezza della non spettanza del diritto fatto valere, o evidenzi un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormali” (Cass. n. 18859/2015). Nel caso in esame, dalla documentazione offerta dalle parti, è emersa in modo inequivocabile la pretestuosità dell'opposizione ed il fine palesemente dilatorio della stessa;
pertano, va condannata per lite temeraria Parte_1
ex art. 96, 3 comma c.p.c. al pagamento della somma di euro 3.000,00, liquidata in maniera equitativa, in favore della convenuta opposta.
Le spese e competenze del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo applicando i valori medi previsti dal DM 55/2014 per le cause di valore ricompreso nello scaglione tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 per le 4 fasi,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n 189/2019 emesso dal Tribunale di Chieti sez. Distaccata di Ortona in data 4.7.2019 nei confronti del sig. nella procedura RG 366/2019, dichiarato esecutivo dal Persona_1
Tribunale di Chieti sez. dist. di Ortona con il decreto di esecutorietà n. cronol. 1679/2023 del
11/09/2023 RG n. 366/2019 Repert. n. 252/2023 del 11/09/2023 e per l'effetto conferma il pagina 8 di 10 decreto ingiuntivo n. 189/2019 del 4.07.2019 (Rg 366/2019) del Tribunale di Chieti, sezione distaccata di Ortona 4.07.2019 e dichiara sussistente il credito azionato dall'opposta;
2. condanna ex art. 96, 3 comma c.p.c. al pagamento, in favore della opposta Parte_1
, in persona del leg. rappr. p.t. della somma di euro 3.000,00 CP_1 Controparte_1
determinata equitativamente;
3. condanna alle spese di lite che si liquidano in euro 5.077,00 oltre rimborso Parte_1
forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge, se dovuti.
Sentenza resa in base al combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., in assenza di discussione orale e lettura alle parti.
Ortona 25 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Sofia Nanni
pagina 9 di 10
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA
Il Tribunale Ordinario di Chieti, sezione distaccata di Ortona, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott.ssa Sofia Nanni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al N. 295/2024, promossa da:
, nata il [...] a [...] ed ivi residente a[...], Parte_1
C.F.: in qualità di chiamata alla eredità del di lei fratello nato a C.F._1 Persona_1
Pescara il 18/08/1963 (C.F.: ) e deceduto in Pescara in data 18/07/2023 (doc. C.F._2
2), rapp. e difesa dall'Avv. Roberto Di Loreto del Foro di Chieti (c.f.: ), C.F._3
elettivamente domiciliata presso e nello studio del predetto avvocato in Chieti al Corso Marrucino n.
153, per procura in atti
ATTRICE-OPPONENTE
Contro
(P.I.: ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t. e corr. in Francavilla al Mare (CH) alla Via F. P. Tosti n. 116, rapp.ta e difesa dall'Avv. Carmine DI RISIO (C.F.: ) e dall'Avv. Concetta DI RISIO (C.F.: C.F._4
), elettivamente domiciliata presso e nel loro studio sito in Vasto alla Via G.B. C.F._5
Vicon. 5, in virtù di procura in atti
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da relative note scritte (da intendersi qui integralmente richiamate per relationem)
pagina 1 di 10 in sostituzione di udienza di precisazione delle conclusioni e come da discussione ex art 281 sexies, con trattazione scritta.
FATTO E PROCESSO
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con contestuale istanza ex art. 649 c.p.c.
adiva codesto Tribunale al fine di veder accogliere le seguenti conclusioni: Parte_1
-“ in via preliminare: sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo odiernamente opposto, anche inaudita altera parte ai sensi dell'art. 669-sexies C.p.c. in quanto applicabile nella parte in cui permette l'adozione di provvedimenti prima della instaurazione del contraddittorio sull'istanza cautelare stessa salva loro conferma o modifica o revoca a contraddittorio pieno (in principio: Cass. Civ. n.
3979/2012), concorrendo i gravi motivi di cui all'art. 649, c.p.c., anche in considerazione dei caratteri di contestazione preliminare anzi menzionati;
− in via preliminare, revocare il decreto ingiuntivo opposto ovvero dichiararne la inefficacia e infondatezza nei confronti della opponente, stante quanto espresso nella narrazione al presente atto, e per l'effetto dichiarare, in considerazione della eccezione preliminare di incompetenza territoriale, la incompetenza territoriale del Giudice monitorio precedentemente adito ed emanante il Decreto
Ingiuntivo di cui al n. 189/2019 del 04/07/2019 nella proc. monitoria n. 366/2019 RG del Tribunale di
Chieti Sezione distaccata di Ortona, essendo competente per territorio ad emettere Decreto Ingiuntivo da valere agli effetti e nei confronti della istante il Tribunale civile di Pescara, ovvero il luogo di apertura della successione del compianto , fratello della esponente, il quale è deceduto in Persona_1
Pescara in data 18/07/2023, con ogni consequenziale provvedimento;
− parimenti in via preliminare, revocare il decreto ingiuntivo opposto ovvero dichiararne la inefficacia e infondatezza nei confronti della opponente, stante quanto espresso nella narrazione al presente atto, e per l'effetto dichiarare, in considerazione della eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva della opponente, il difetto di legittimazione passiva della medesima opponente, con ogni consequenziale provvedimento;
− in via gradata nel merito, revocare il decreto ingiuntivo opposto ovvero dichiararne la inefficacia e infondatezza nei confronti della opponente ovvero con qualsiasi altra formula, stante quanto espresso nella narrazione al presente atto ed al documento allegato di parte opponente indicizzato come doc. 5 in riferimento all'avvenuto pagamento delle fatture di cui ai nn. 91/1 del 19/10/17, n. 109/1 del 23/11/17,
n. 122/1 del 14/12/17, n. 135/1 del 31/12/17, n. 16/1 del 12/02/18, n. 24/1 del 28/02/18, n. 39/1 del
31/03/18, n. 53/1 del 30/04/18, 72/1 del 31/05/18, n. 85/1 del 03/07/18, 95/1 del 01/08/18, n. 106/1 del
31/08/18, n. 118/1 del 02/10/18, n. 134/1 del 05/11/18, 147/1 del 05/12/18, n. 160/1 del 31/12/18, n.
11/1 del 31/01/19, 20/02 del 28/02/19, n. 36/01 del 31/03/19, 48/01 del 30/04/19, con ogni pagina 2 di 10 conseguenziale provvedimento;
parimenti, in riferimento alle avverse fatture di cui rispettivamente ai numeri 65/1 del 15/05/2018 di € 1.439,98, n. 124/1 del 25/10/2018 di € 1.894,65, n. 27/1 del
13/03/2019 di € 5.974,90, così per un totale parziale di € 9.309,53, in quanto non dovute stante quanto espresso nella narrazione al presente atto, con ogni conseguenziale provvedimento;
− nel merito ed in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto delle eccezioni preliminari anzi indicate ovvero anche nel merito e di riconoscimento del debito in capo alla opponente, ridurre l'importo da corrispondere al netto di quanto documentalmente offerto ed attestante l'avvenuto pagamento delle quote di indennità di accompagnamento in periodo antecedente la rinotificazione della opposta azione monitoria alla esponente, così residuando una eventuale debenza pari alla minore somma di € 9.309,53 a solo titolo di spese per rivalsa compartecipazione sanitaria.
− Con vittoria delle spese e competenze tutte di lite, 15,00% per spese generali e fiscali.
Sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge”.
2.A sostegno della domanda deduceva che:
- il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso nei confronti del di lei fratello, era Parte_2
stato ricoverato presso la struttura convenuta- per le fatture indicate in ricorso per l'importo complessivo di € 20.821,26, emesse a titolo di compartecipazione e di indennità di accompagnamento per gli anni 2017/2019;
-il decreto ingiuntivo recante il n. 189/2019, notificato in data 12.07.2019 a presso il Persona_1 luogo di residenza in Pescara alla Via Fermi n 8, non veniva opposto da quest'ultimo per cui ne veniva dichiarata l'esecutorietà in data 11.09.2023; nelle more, in data 18.07.23 avveniva il decesso di R_
;
[...]
- la convenuta opposta provvedeva a notificare alla odierna opponente il richiamato decreto ingiuntivo in e relativo precetto,
- preliminamente eccepiva l'incompetenza territoriale del Giudice monitorio precedentemente adito ed emanante il D.I. opposto essendo competente il Tribunale di Pescara ovvero il luogo di apertura della successione di , deceduto in Pescara oltre che ivi residente in [...], indirizzo Persona_1
presso cui gli è stato notificato il richiamato decreto ingiuntivo;
pertanto, chiedeva la revoca del D.I. n
189/2019 per incompetenza territoriale invocando la disciplina dell'art. 22 primo comma n 3 c.p.c. che prevede la competenza del Giudice dell'apertura della successione;
- eccepiva altresì il difetto di legittimazione passiva non avendo ancora accettato l'eredità del fratello rivestendo quindi al momento della notificazione nei propri confronti del decreto ingiuntivo la qualifica di mera chiamata all'eredità; pertanto ha chiesto dichiararsi la revoca del decreto ingiuntivo in esame ovvero la declaratoria di inefficacia, nullità ed inammissibilità e/o infondatezza dello stesso in quanto pagina 3 di 10 riproposto nei confronti di un soggetto non legittimato passivo. Adduceva che la prova della qualità di erede incombe alla convenuta opposta quale attrice sostanziale che non ha offerto prova in merito e nè può sollevare rilievo di accettazione tacita dell'eredità non avendo l'opponente preso possesso dei beni ricompresi nella massa ereditaria e comunque non avendone dato prova parte opposta;
nè l'opposizione al decreto ingiuntivo può considerarsi come volontà di accettazione dell'eredità del fratello poichè
l'opposizione è stata necessaria per scongiurare la definitività del decreto ingiuntivo opposto nei confronti della medesima;
-nel merito contestava la debenza essendo stati regolarmente pagati gli importi con rimesse periodiche nel corso degli anni 2019-2020 ed ammontanti alle somme fatturate come da doc. n 5 oltre al pagamento delle indennità relative ai mesi successivi da maggio ad agosto 2019 per un totale di euro
13.826,66 come risulta dal predetto doc. n 5;
-rilevava l'infondatezza della richiesta delle restanti somme ingiunte e relative alle spese di compartecipazione per un totale parziale di euro 9.309,53 tenuto conto del dettato normativo ( art. 9 del
DPCM 5.12.2013 n 159 e Decreto 23.12.2014 n 6Reg. Linee Guida) e dell'inerzia della opposta e atteso che le prestazioni rese al - riconosciuto invalido al 100% con necessità di Persona_1 assistenza continua in trattamento riabilitativo- durante la degenza presso l'istituto CP_1
fossero quelle ad elevata integrazione sanitaria di cui al comma 3 del DPCM 14.2.2021.
3. La si costituiva in giudizio contestando ogni avverso assunto e Controparte_1
formulando le seguenti conclusioni:
-“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata l'istanza di sospensione dell'esecuzione, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione e domanda:
1. In via preliminare e pregiudiziale, ritenere e dichiarare, per i motivi in premessa, inammissibile l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo dichiarato esecutivo dal Tribunale di Chieti sez. dist. di Ortona con il Decreto di esecutorietà
n. cronol. 1679/2023 del 11/09/2023 RG n. 366/2019 Repert. n. 252/2023 del 11/09/2023 con vittoria di spese;
2. In via gradata, per tutte le motivazioni di cui al presente atto, in primis rigettare le eccezioni e le domande, le pregiudiziali di rito, di merito, proposte dall'opponente, infondate in fatto e in diritto, con conseguente rigetto dell'avversa opposizione e condanna di controparte al pagamento delle spese di lite;
3. Ritenere e dichiarare per i motivi in premessa infondata, in fatto e in diritto, e/o inammissibile, o come meglio, l'avversa opposizione e confermare il decreto ingiuntivo n. 189/2019 del 4.07.2019 (Rg 366/2019) del Tribunale di Chieti, sezione distaccata di Ortona 4.07.2019 e dichiarare sussistente il credito azionato dall'opposta;
4. Ritenere e dichiarare, in ogni caso, per tutti i motivi e causali di cui al suesteso atto, l'opponente obbligata al pagamento della somma di €.
20821,26, oltre, interessi, o altra somma maggiore o minore come ritenuto di giustizia e per l'effetto pagina 4 di 10 condannare l'opponente al pagamento di detta somma in favore della in Controparte_2
persona del legale rapp.te pro-tempore;
5. Condannare l'opposta al risarcimento del danno ex art 96 cpc;
6. Condannare, in ogni caso, l'opponente al pagamento delle spese, diritti e onorari di causa”.
A fondamento delle proprie ragioni esponeva che:
- in via preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo poichè il decreto ingiuntivo, a seguito di mancata opposizione del debitore , è stato munito di esecutorietà Persona_1
con decreto n. cronol. 1679/2023 del 11/09/2023 ed a seguito del decesso del predetto debitore, in data
24.05.2024 il D.I. n. 189/2019 veniva notificato ai sensi dell'art. 477 c.p.c. all'erede, sig.ra Pt_1
al fine di permettere alla stessa di prendere atto del debito del defunto e, al contempo, al
[...]
creditore – in difetto di pagamento - di procedere con l'esecuzione;
- la dichiarazione di esecutorietà, ai sensi dell'art. 647 c.p.c, sancisce che il decreto è passato in giudicato e, come tale, non più opponibile;
- che la controparte nulla eccepiva sull'originaria notifica effettuata nei confronti del sig. R_
;
[...]
- rilevava, per mero scrupolo difensivo e senza accettazione del contraddittorio, l'infondatezza e/o inammissibilità della sollevata eccezione di incompetenza territoriale in quanto ricorre la competenza territoriale del Tribunale di Chieti, sezione distaccata di Ortona, che ebbe ad emettere il decreto ingiuntivo per cui è causa. In effetti, la struttura ospedaliera che fa capo alla Controparte_3
ha sede in Francavilla Al Mare alla Via FP Tosti, 116. Trattandosi di obbligazione avente a
[...]
oggetto una somma di denaro, la stessa va adempiuta al domicilio del creditore che, nella specie, coincide con la sede legale. Rimarcava altresì che quella azionata, è un'obbligazione “portable” e non
“querable” e che ha avuto assistenza in Francavilla al Mare;
Persona_1
-rilevava altresì che l'eccezione di incompetenza territoriale così come avanzata dall'opponente è inammissibile in quanto non proposta tenendo conto di tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18,
19 e 20 c.p.c.;
- rilevava che del tutto inconferente è il richiamo al foro relativo all'apertura della successione, posto che il decreto ingiuntivo n. 189/2019 del 4.07.2019 prima del decesso del sig. era stato emesso, R_
notificato e dotato di esecutorietà;
- rimarcava l'infondatezza dell'eccezione di legittimazione passiva sollevata dall'opponente poichè
ha presentato la dichiarazione di apertura della successione quale erede e non quale Parte_1 soggetto chiamato all'eredità; ciò si evince chiaramente dall'esame dalla dichiarazione in atti ove nella sezione riferita al soggetto dichiarante e alla sua qualità, nello specifico alla voce “tipo soggetto”, ha indicato il numero 1 corrispondente alla qualifica di “erede” e non il n 3 che corrisponde al chiamato pagina 5 di 10 all'eredità ed ha chiesto la voltura a suo nome dell'immobile caduto in successione, tant'è che ne risulta esclusiva proprietaria per successione di , come si evince dalla visura catastale in Persona_1
atti;
- risultando pacifica la qualità di erede della sig.ra , ricorrono i presupposti per la Parte_1 condanna della stessa per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. poichè la predetta ha negato la sua qualità di erede che, al contrario, risulta attestata nella dichiarazione di apertura della successione e nell'intestazione dell'immobile del de cuius e ha opposto un decreto ingiuntivo già passato in gudicato e munito di dichiarazione di esecutorietà.
-per tutte le ragioni dedotte si impone il rigetto dell'avversa opposizione e la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite e al risarcimento dei danni per lite temeraria.
4. Le parti depositavano le memorie istruttorie e all'udienza del 27.1.25 la causa veniva ritenuta matura per la decisione con rinvio al 3.3.25 per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c, udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c con note scritte sintetiche da depositarsi entro il termine perentorio della fissata data di udienza con termine per note conclusionali fino al 20.2.25.
5. La causa è stata istruita a mezzo produzione documentale, utilizzabile ai fini dell'odierna decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente questo Tribunale è chiamato a pronunciarsi sulla inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo avanzata dalla sig.ra . Parte_1
Tale eccezione, formulata dalla convenuta opposta, è fondata e merita accoglimento per le ragioni che di seguito si diranno e pertanto la richiesta di sospensione della esecutorietà del decreto ingiuntivo in esame va rigettata.
Ebbene, si osserva che il decreto ingiuntivo n 189/2019 è stato emesso in data 4.7.2019 nei confronti del sig. (fratello della odierna opponente) nella procedura RG 366/2019 sulla base di Persona_1 fatture emesse dalla per l'assistenza che il predetto ha ricevuto Controparte_1
durante la degenza presso tale istituto e per la compartecipazione del Comune di Pescara.
Il decreto ingiuntivo è stato notificato in data 19.7.2019 al con le formalità di cui Persona_1 all'art. 140 c.p.c. Non sussiste alcun dubbio circa la regolarità della notificazione effettuata, circostanza che, peraltro, non è stata contestata dall'opponente. Il decreto ingiuntivo non è stato mai opposto da per cui è divenuto esecutivo;
in effetti, la ne Persona_1 Controparte_1 otteneva in data 11.09.23 l'esecutorietà, acquisendo così il decreto l'efficacia di giudicato, non più opponibile, secondo il disposto dell'art. 647 c.p.c. Si ricorda che, in caso di decreto ingiuntivo non esecutivo dall'origine, come quello in esame, il passaggio in giudicato è da individuarsi nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la notificazione, lo dichiari esecutivo ai sensi dell'art. 647
pagina 6 di 10 c.p.c. Si tratta di un'attività giurisdizionale di verifica del contraddittorio che si pone come ultimo atto del giudice all'interno del processo d'ingiunzione.
Si evidenzia inoltre che sull'efficacia di giudicato del decreto ingiuntivo non opposto si è espressa la
Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 8937/2024, condivisa dalla scrivente, ribadendo il principio per cui un decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso. Il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto e, pertanto, riguarda non solo le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia.
La statuizione intervenuta preclude ogni ulteriore accertamento e pertanto tutte le eccezioni avanzate da di incompetenza territoriale del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo in Parte_1 esame e di legittimazione passiva dell'odierna opponente nonchè le deduzioni di merito non possono trovare accoglimento e l'opposizione va rigettata con ogni conseguenza di legge.
A tal proposito, deve confermarsi il principio di diritto secondo cui “l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico, e che trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro;
il quale, ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda” (cfr. ex plurimis: Cass. n. 18725/2007; id. n.
18791/2009).
E' da tenere in conto anche che la domanda di condanna proposta dal creditore con il ricorso dotato dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c., passata in giudicato è pienamente equiparata della efficacia di giudicato ai sensi dell'art. 2909 c.c. Tale articolo statuisce che “l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”. Alla luce di ciò
l'ingiunzione di pagamento di cui al decreto n 189/2019 fa stato a ogni effetto anche nei confronti della sig.ra , erede di per cui correttamente parte opposta ha notificato il Parte_1 Persona_1
decreto ingiuntivo n. 189/2019 passato in giudicato alla . Si evidenzia che la predetta Parte_1
notifica è avvenuta in data 24.5.2024 mentre la dichiarazione di apertura della successione è avvenuta nel novembre 2023 laddove l'odierna opponente già si era dichiarata erede.
pagina 7 di 10 Pacificamente quindi va considerata quale erede del di lei fratello Parte_1 Persona_1 poichè, come innanzi anticipato, la medesima si è qualificata “erede” nella dichiarazione di apertura della successione (cfr doc. n 3 di parte opponente), ciò, mettendo la crocetta al n. 1 corrispondente alla qualità di erede e non al n. 3 che è corrispondente alla qualità di chiamato ed ha provveduto alla voltura a suo nome del bene caduto in successione (cfr doc. n. 4 di parte opposta).
Infine, per quanto riguarda la richiesta di parte opposta di condanna alla lite temeraria questo giudicante ritiene che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti previsti dall'art. 96, 3 comma c.p.c. posto che l'opponente ha azionato l'opposizione a decreto ingiuntivo e di poi ha resistito in giudizio pur sapendo che il decreto ingiuntivo n. 189/2019 era già passato in giudicato e pur consapevole della sua qualità di erede, emersa proprio dalla dichiarazione di apertura della successione dalla medesima fornita.
Nell'ipotesi di cui all'art. 96, 3 comma c.p.c. il Giudice può pronunciarsi anche d'ufficio per la tutela di una giustizia sana e funzionale.
Si osserva da ultimo che la “La soccombenza dolosa o gravemente colposa, deve valutarsi riguardo all'esito globale della controversia e, quindi, rispetto al ricorso nella sua interezza;
inoltre il ricorso può considerarsi temerario solo allorquando, oltre ad essere erroneo in diritto, sia tale da palesare la consapevolezza della non spettanza del diritto fatto valere, o evidenzi un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormali” (Cass. n. 18859/2015). Nel caso in esame, dalla documentazione offerta dalle parti, è emersa in modo inequivocabile la pretestuosità dell'opposizione ed il fine palesemente dilatorio della stessa;
pertano, va condannata per lite temeraria Parte_1
ex art. 96, 3 comma c.p.c. al pagamento della somma di euro 3.000,00, liquidata in maniera equitativa, in favore della convenuta opposta.
Le spese e competenze del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo applicando i valori medi previsti dal DM 55/2014 per le cause di valore ricompreso nello scaglione tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 per le 4 fasi,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n 189/2019 emesso dal Tribunale di Chieti sez. Distaccata di Ortona in data 4.7.2019 nei confronti del sig. nella procedura RG 366/2019, dichiarato esecutivo dal Persona_1
Tribunale di Chieti sez. dist. di Ortona con il decreto di esecutorietà n. cronol. 1679/2023 del
11/09/2023 RG n. 366/2019 Repert. n. 252/2023 del 11/09/2023 e per l'effetto conferma il pagina 8 di 10 decreto ingiuntivo n. 189/2019 del 4.07.2019 (Rg 366/2019) del Tribunale di Chieti, sezione distaccata di Ortona 4.07.2019 e dichiara sussistente il credito azionato dall'opposta;
2. condanna ex art. 96, 3 comma c.p.c. al pagamento, in favore della opposta Parte_1
, in persona del leg. rappr. p.t. della somma di euro 3.000,00 CP_1 Controparte_1
determinata equitativamente;
3. condanna alle spese di lite che si liquidano in euro 5.077,00 oltre rimborso Parte_1
forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge, se dovuti.
Sentenza resa in base al combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., in assenza di discussione orale e lettura alle parti.
Ortona 25 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Sofia Nanni
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