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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 19/02/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5007/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al N.R.G. 5007/2024 VG promossa congiuntamente da:
(C.F. ), e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. Sabina Sagripanti - giusta procura C.F._2 depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo - ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa sito a Magliano di Tenna in Via San Filippo n. 57;
***
i quali hanno contratto matrimonio a Magliano di Tenna il 28/2/1987 (atto trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Magliano di Tenna, Anno 1987, N. 1, Parte II, Serie A,
Ufficio 1) - separati consensualmente con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Fermo in data 30/6/2022.
*** pagina 1 di 4 E con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi sopra indicati - e - con ricorso ex Parte_1 Parte_2 art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10/12/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario nel Comune di
Magliano di Tenna (FM) il 28/02/1987, Atto di matrimonio anno 1987, n. 1, parte II serie A,
2) Revocare le condizioni di separazione essendosi modificate e pertanto prendere atto dei nuovi accordi intervenuti tra le parti alle seguenti
CONDIZIONI:
3) I coniugi, godendo entrambi di redditi autonomi, dichiarano di revocare il contributo mensile di Euro 300,00 da parte del SI. in favore della SI.ra , che pertanto non sarà più dovuto a far data Parte_1 Parte_2 dal 1 aprile 2024.
4) La SI.ra concede in comodato d'uso gratuito al SI. la stanza posta al piano interrato Parte_2 Pt_1 dell'immobile sito in Torre San Patrizio, Piazza Bramante n.2, separata dal resto dell'immobile e con ingresso autonomo, alle condizioni di seguito riportate:
a) Il comodato avrà la durata di anni 9 rinnovabili tacitamente per lo stesso periodo in caso di mancata disdetta da formalizzare almeno 3 mesi prima della scadenza a mezzo lettera raccomandata.
b) Il SI. potrà utilizzare il bene quale magazzino, cantina, luogo per eseguire eventuali lavori manuali e Pt_1 comunque per le sue eSIenze giornaliere.
c) Non è consentita alcuna modifica del bene, salvo espressa autorizzazione della SI.ra e le modifiche Parte_2 apportate, ancorché con la dovuta autorizzazione, dovranno essere rimosse alla risoluzione dell'accordo.
d) Alla cessazione di efficacia del contratto l'immobile dovrà essere restituito nello stato di fatto in cui era al momento della conclusione dell'accordo salvo il normale deperimento dovuto al tempo e all'uso.
5) I mobili presenti nella casa in comproprietà saranno divisi secondo le rispettive eSIenze e quote di proprietà.
6) Per quanto riguarda gli investimenti economici che non sono già stati divisi fra le parti, spetteranno al soggetto al cui nome sono stati intestati. pagina 2 di 4 7) Le parti danno il reciproco consenso all'espatrio.
8) I coniugi dichiarano di aver transatto definitivamente tra loro ogni rapporto di qualsiasi genere, ivi compreso quello patrimoniale, e di non aver più null'altro a pretendere l'una dall'altro in relazione al loro rapporto matrimoniale.
9) Le spese legali del presente procedimento saranno a carico delle parti”.
2. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed insistito nel recepimento da parte del Collegio dell'accordo raggiunto.
Degli atti è stata data comunicazione al PM, il quale in data 16/12/2024 ha espresso “parere favorevole”.
3. Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici, con statuizioni che non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla sulle spese considerata la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Magliano di Tenna il
28/2/1987 tra e - atto trascritto nei Registri degli Parte_1 Parte_2
Atti di Matrimonio del Comune di Magliano di Tenna, Anno 1987, N. 1, Parte II, Serie A, Ufficio
1;
OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle predette condizioni - da intendersi ivi trascritte;
PRENDE ATTO delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
MANDA la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Magliano di Tenna affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
pagina 3 di 4 Così deciso in Fermo, nella Camera di ConSIlio del 13/2/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Rocchi Dott.ssa Sara Marzialetti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al N.R.G. 5007/2024 VG promossa congiuntamente da:
(C.F. ), e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. Sabina Sagripanti - giusta procura C.F._2 depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo - ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa sito a Magliano di Tenna in Via San Filippo n. 57;
***
i quali hanno contratto matrimonio a Magliano di Tenna il 28/2/1987 (atto trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Magliano di Tenna, Anno 1987, N. 1, Parte II, Serie A,
Ufficio 1) - separati consensualmente con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Fermo in data 30/6/2022.
*** pagina 1 di 4 E con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi sopra indicati - e - con ricorso ex Parte_1 Parte_2 art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10/12/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario nel Comune di
Magliano di Tenna (FM) il 28/02/1987, Atto di matrimonio anno 1987, n. 1, parte II serie A,
2) Revocare le condizioni di separazione essendosi modificate e pertanto prendere atto dei nuovi accordi intervenuti tra le parti alle seguenti
CONDIZIONI:
3) I coniugi, godendo entrambi di redditi autonomi, dichiarano di revocare il contributo mensile di Euro 300,00 da parte del SI. in favore della SI.ra , che pertanto non sarà più dovuto a far data Parte_1 Parte_2 dal 1 aprile 2024.
4) La SI.ra concede in comodato d'uso gratuito al SI. la stanza posta al piano interrato Parte_2 Pt_1 dell'immobile sito in Torre San Patrizio, Piazza Bramante n.2, separata dal resto dell'immobile e con ingresso autonomo, alle condizioni di seguito riportate:
a) Il comodato avrà la durata di anni 9 rinnovabili tacitamente per lo stesso periodo in caso di mancata disdetta da formalizzare almeno 3 mesi prima della scadenza a mezzo lettera raccomandata.
b) Il SI. potrà utilizzare il bene quale magazzino, cantina, luogo per eseguire eventuali lavori manuali e Pt_1 comunque per le sue eSIenze giornaliere.
c) Non è consentita alcuna modifica del bene, salvo espressa autorizzazione della SI.ra e le modifiche Parte_2 apportate, ancorché con la dovuta autorizzazione, dovranno essere rimosse alla risoluzione dell'accordo.
d) Alla cessazione di efficacia del contratto l'immobile dovrà essere restituito nello stato di fatto in cui era al momento della conclusione dell'accordo salvo il normale deperimento dovuto al tempo e all'uso.
5) I mobili presenti nella casa in comproprietà saranno divisi secondo le rispettive eSIenze e quote di proprietà.
6) Per quanto riguarda gli investimenti economici che non sono già stati divisi fra le parti, spetteranno al soggetto al cui nome sono stati intestati. pagina 2 di 4 7) Le parti danno il reciproco consenso all'espatrio.
8) I coniugi dichiarano di aver transatto definitivamente tra loro ogni rapporto di qualsiasi genere, ivi compreso quello patrimoniale, e di non aver più null'altro a pretendere l'una dall'altro in relazione al loro rapporto matrimoniale.
9) Le spese legali del presente procedimento saranno a carico delle parti”.
2. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed insistito nel recepimento da parte del Collegio dell'accordo raggiunto.
Degli atti è stata data comunicazione al PM, il quale in data 16/12/2024 ha espresso “parere favorevole”.
3. Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici, con statuizioni che non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla sulle spese considerata la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Magliano di Tenna il
28/2/1987 tra e - atto trascritto nei Registri degli Parte_1 Parte_2
Atti di Matrimonio del Comune di Magliano di Tenna, Anno 1987, N. 1, Parte II, Serie A, Ufficio
1;
OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle predette condizioni - da intendersi ivi trascritte;
PRENDE ATTO delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
MANDA la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Magliano di Tenna affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
pagina 3 di 4 Così deciso in Fermo, nella Camera di ConSIlio del 13/2/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Rocchi Dott.ssa Sara Marzialetti
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