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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/11/2025, n. 4650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4650 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 6930/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa EL SC ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6930/2021 promossa da: con il patrocinio degli Parte_1 avv.ti PELI SERENELLA e GUERINI ANNA
OPPONENTE contro con il patrocinio dell'avv. BROGGI PAOLO Controparte_1
OPPOSTA
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e il sig. in proprio Parte_1 Parte_1 hanno interposto tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 755/21 emesso in data
26.2.2021 dal Tribunale di Brescia con il quale era stato loro ingiunto il pagamento in favore di
( di seguito della somma di 5.093,13 euro oltre interessi e Controparte_1 Controparte_1 spese legali liquidate in 500,00 euro per onorari e 76,00 euro per esborsi, oltre il 12,5% per spese generali, Iva e cpa ed oltre alle successive occorrende a fronte di fatture insolute relative ad asseriti pregressi rapporti commerciali in essere tra le parti.
A sostegno della propria domanda, l'opponente ha disconosciuto la sottoscrizione posta in calce ai d.d.t. prodotti da parte di in quanto, non sarebbe riferibile alla propria firma e Controparte_1 neppure a quella dei dipendenti della società, pertanto, negava l'avvenuta ricezione delle merci
1 ivi descritte, di cui alle fatture n. 2669/17, n. 6334/17, n.10417/17,n.12378/17, n.13949/17,
n.15792/17,n. 1145/18 e n.2714/18.
Chiedeva in via preliminare di non concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito, dichiarare non dovute le somme ingiunte pari a 5.090,13 euro oltre interessi legali e conseguentemente, revocare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto.
ritualmente costituitasi in giudizio, ha dedotto la sussistenza del rapporto Controparte_1 commerciale tra le parti sin dall'anno 2011 (doc. 3) inoltre, sosteneva che anche in relazione a precedenti forniture di merci (doc. 4), la sottoscrizione dei relativi d.d.t. non sarebbe stata effettuata personalmente dall'opponente ma da soggetti diversi e che, il sig. non Parte_1 avrebbe sollevato contestazione alcuna in quelle occasioni ed avrebbe provveduto al pagamento delle relative fatture.
Deduceva altresì la genericità dell'opposizione in quanto, l'opponente nel disconoscere la sottoscrizione posta in calce ai d.d.t. non avrebbe neppure fatto riferimento ai singoli d.d.t. asseritamente contestati ed inoltre, il disconoscimento sarebbe avvenuto solo in relazione ai docc.
2,3,5,6,7,8,11 e 12 e nessuna contestazione sarebbe stata eseguita in merito ai docc. 4,9 e 10 che comproverebbero pertanto, l'avvenuta ricezione della merce da parte dell'opponente posto che risulterebbe documentalmente la fornitura e la consegna della merce e quindi la fatturazione che era pressoché mensile.
Chiedeva preliminarmente di concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito, respingere l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo n. 755/21 e rigettare tutte le domande proposte dall'opponente poiché infondate in fatto ed in diritto oltre alla condanna dell'opponente ex art 96 c.p.c.
In data 28.10.2021, veniva concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata istruita mediante prova testimoniale. All'esito della prova orale, la causa è stata fissata a precisazione delle conclusioni e, quindi, trattenuta in decisione con termini di legge per deposito di comparse conclusionali e di replica.
*
Dall'analisi degli atti e dei documenti di causa emerge quanto segue.
Risulta pienamente comprovata la fondatezza della pretesa creditoria azionata monitoriamente dalla posto che risulta provata la sussistenza di un rapporto commerciale tra le Controparte_1 parti e l'effettiva esecuzione delle forniture. Nello specifico, dal mastrino contabile prodotto dall'opposta si evince un rapporto in essere sin dal 2011, caratterizzato da ordini e consegne effettuate pressoché mensilmente (doc. 3 opposta).
2 Anche le risultanze testimoniali hanno confermato l'esistenza del rapporto commerciale tra la e l'opponente nello specifico, il teste , ragioniere della Controparte_1 Testimone_1 CP_1 ha confermato che dall'anno 2011 all'anno 2018 gli ordini della merce venivano eseguiti
[...] telefonicamente da parte del sig. al sig. il quale agiva in Parte_1 Persona_1 qualità di agente della inoltre, lo stesso confermava l'effettuazione dell'ordine da Controparte_1 parte del sig. delle merci di cui ai d.d.t. n.3020, 4161, 4667, 8794, 10242, 12083, Parte_1
13611, 15438, 18415, 20263, 23407, 25984, 30314, 33882, 1117, 4179 e l'avvenuta consegna delle stesse con l'emissione delle fatture n. 2669 del 28.2.2017, n.6344 del 30.4.2017, n.8369 del
31.5.2017, n.10417 del 30.6.2017, n.12378 del 31.7.2017, n.13949 del 31.8.2017, n.15792 del
30.9.2017, n.19586 del 30.11.2017, n.21389 del 31.12.2017, n.1145 del 31.1.2018 e n.2714 del
28.2.2018 (docc. da 1 a 12 fascicolo monitorio). Sul punto, il teste ha confermato di Tes_1 essere stato presente alle telefonate che si svolgevano in viva voce tra il sig. e il Persona_1 sig. con le quali, quest'ultimo comunicava al sig. che avrebbe provveduto al Parte_1 CP_1 pagamento dilazionato delle suddette fatture.
Di particolare rilievo appare altresì la testimonianza resa dal sig. il quale ha Persona_1 confermato la sussistenza del rapporto commerciale tra le parti dichiarando “il rapporto prevedeva consegne mensili o quindicinali a seconda delle esigenze del cliente” ed inoltre, in merito all'opponente ha affermato “quando passavo dal ristorante , l'ordine lo faceva Parte_2 direttamente a me. Se non passavo, telefonava in ufficio” e ha altresì confermato l'ordine da parte dell'opponente di cui ai d.d.t. n.3020, 4161, 4667, 8794, 10242, 12083, 13611, 15438, 18415,
20263, 23407, 25984, 30314, 33882, 1117, 4179 e l'avvenuta consegna della merce dichiarando altresì“ noto che nei d.d.t. sono segnati anche i vuoti ritirati” inoltre, ha confermato di aver telefonato mensilmente il sig. al fine di ottenere il pagamento delle succitate fatture e Parte_1 che lo stesso temporeggiava poiché non poteva pagare in un'unica soluzione.
Non coglie nel segno la tesi sostenuta dall'opponente volta a dimostrare la mancata ordinazione della merce e conseguentemente la non avvenuta ricezione della stessa a causa della mancata riferibilità al sig. o a dipendenti della propria società della firma posta in calce ai Parte_1
d.d.t. in primo luogo, tale tesi risulta sconfessata dalle precedenti forniture effettuate in favore dell'opponente (doc. 4 opposta) i cui d.d.t. venivano sottoscritti da soggetti diversi dal sig.
e per i quali, lo stesso non ha sollevato alcuna rimostranza provvedendo al pagamento Parte_1 delle relative fatture. In secondo luogo, l'opponente ha effettuato una contestazione generica pertanto, priva di efficacia in quanto “Il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti;
inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato, sicché non vale, ove venga dedotta preventivamente, a fini solo esplorativi e senza riferimento circoscritto al determinato
3 documento, ma con riguardo ad ogni eventuale produzione in copia che sia stata o possa essere effettuata da controparte” (Cass. civ., sez. V, 17.6.2021, n.17313).
Da quanto detto ne consegue che parte opponente non ha assolto l'onere probatorio gravante a suo carico.
Non sussistono i presupposti di cui alla condanna ex art. 96 c.p.c. in considerazione della mancanza di prova dell'an e quantum dei pregiudizi derivati sull'istante dall'esercizio dell'azione e diversi da quelli che possano essere ristorati mediante la condanna al pagamento delle spese processuali, né il potere del giudice di liquidare il danno anche d'ufficio esime l'interessato dall'onere di fornire la prova circa la sussistenza del danno subito e del collegamento di questo con le condotte considerate illecite dalla norma.
Le spese di lite seguono la soccombenza con condanna di parte opponente alla rifusione in favore di parte opposta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.957,30 di cui euro 1.702,00 per compenso professionale (considerati valori medi per fase studio ed introduttiva e minimi per istruttoria e decisionale in ragione dell'attività concretamente svolta e del valore della causa) ed euro 255,30 per spese generali oltre iva e cpa di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
Respinge l'opposizione a decreto ingiuntivo e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.
755/2021, già dichiarato provvisoriamente esecutivo;
Condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite, liquidate come in parte motiva.
Brescia, 3 novembre 2025
Il Giudice
EL SC
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa EL SC ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6930/2021 promossa da: con il patrocinio degli Parte_1 avv.ti PELI SERENELLA e GUERINI ANNA
OPPONENTE contro con il patrocinio dell'avv. BROGGI PAOLO Controparte_1
OPPOSTA
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e il sig. in proprio Parte_1 Parte_1 hanno interposto tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 755/21 emesso in data
26.2.2021 dal Tribunale di Brescia con il quale era stato loro ingiunto il pagamento in favore di
( di seguito della somma di 5.093,13 euro oltre interessi e Controparte_1 Controparte_1 spese legali liquidate in 500,00 euro per onorari e 76,00 euro per esborsi, oltre il 12,5% per spese generali, Iva e cpa ed oltre alle successive occorrende a fronte di fatture insolute relative ad asseriti pregressi rapporti commerciali in essere tra le parti.
A sostegno della propria domanda, l'opponente ha disconosciuto la sottoscrizione posta in calce ai d.d.t. prodotti da parte di in quanto, non sarebbe riferibile alla propria firma e Controparte_1 neppure a quella dei dipendenti della società, pertanto, negava l'avvenuta ricezione delle merci
1 ivi descritte, di cui alle fatture n. 2669/17, n. 6334/17, n.10417/17,n.12378/17, n.13949/17,
n.15792/17,n. 1145/18 e n.2714/18.
Chiedeva in via preliminare di non concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito, dichiarare non dovute le somme ingiunte pari a 5.090,13 euro oltre interessi legali e conseguentemente, revocare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto.
ritualmente costituitasi in giudizio, ha dedotto la sussistenza del rapporto Controparte_1 commerciale tra le parti sin dall'anno 2011 (doc. 3) inoltre, sosteneva che anche in relazione a precedenti forniture di merci (doc. 4), la sottoscrizione dei relativi d.d.t. non sarebbe stata effettuata personalmente dall'opponente ma da soggetti diversi e che, il sig. non Parte_1 avrebbe sollevato contestazione alcuna in quelle occasioni ed avrebbe provveduto al pagamento delle relative fatture.
Deduceva altresì la genericità dell'opposizione in quanto, l'opponente nel disconoscere la sottoscrizione posta in calce ai d.d.t. non avrebbe neppure fatto riferimento ai singoli d.d.t. asseritamente contestati ed inoltre, il disconoscimento sarebbe avvenuto solo in relazione ai docc.
2,3,5,6,7,8,11 e 12 e nessuna contestazione sarebbe stata eseguita in merito ai docc. 4,9 e 10 che comproverebbero pertanto, l'avvenuta ricezione della merce da parte dell'opponente posto che risulterebbe documentalmente la fornitura e la consegna della merce e quindi la fatturazione che era pressoché mensile.
Chiedeva preliminarmente di concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito, respingere l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo n. 755/21 e rigettare tutte le domande proposte dall'opponente poiché infondate in fatto ed in diritto oltre alla condanna dell'opponente ex art 96 c.p.c.
In data 28.10.2021, veniva concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata istruita mediante prova testimoniale. All'esito della prova orale, la causa è stata fissata a precisazione delle conclusioni e, quindi, trattenuta in decisione con termini di legge per deposito di comparse conclusionali e di replica.
*
Dall'analisi degli atti e dei documenti di causa emerge quanto segue.
Risulta pienamente comprovata la fondatezza della pretesa creditoria azionata monitoriamente dalla posto che risulta provata la sussistenza di un rapporto commerciale tra le Controparte_1 parti e l'effettiva esecuzione delle forniture. Nello specifico, dal mastrino contabile prodotto dall'opposta si evince un rapporto in essere sin dal 2011, caratterizzato da ordini e consegne effettuate pressoché mensilmente (doc. 3 opposta).
2 Anche le risultanze testimoniali hanno confermato l'esistenza del rapporto commerciale tra la e l'opponente nello specifico, il teste , ragioniere della Controparte_1 Testimone_1 CP_1 ha confermato che dall'anno 2011 all'anno 2018 gli ordini della merce venivano eseguiti
[...] telefonicamente da parte del sig. al sig. il quale agiva in Parte_1 Persona_1 qualità di agente della inoltre, lo stesso confermava l'effettuazione dell'ordine da Controparte_1 parte del sig. delle merci di cui ai d.d.t. n.3020, 4161, 4667, 8794, 10242, 12083, Parte_1
13611, 15438, 18415, 20263, 23407, 25984, 30314, 33882, 1117, 4179 e l'avvenuta consegna delle stesse con l'emissione delle fatture n. 2669 del 28.2.2017, n.6344 del 30.4.2017, n.8369 del
31.5.2017, n.10417 del 30.6.2017, n.12378 del 31.7.2017, n.13949 del 31.8.2017, n.15792 del
30.9.2017, n.19586 del 30.11.2017, n.21389 del 31.12.2017, n.1145 del 31.1.2018 e n.2714 del
28.2.2018 (docc. da 1 a 12 fascicolo monitorio). Sul punto, il teste ha confermato di Tes_1 essere stato presente alle telefonate che si svolgevano in viva voce tra il sig. e il Persona_1 sig. con le quali, quest'ultimo comunicava al sig. che avrebbe provveduto al Parte_1 CP_1 pagamento dilazionato delle suddette fatture.
Di particolare rilievo appare altresì la testimonianza resa dal sig. il quale ha Persona_1 confermato la sussistenza del rapporto commerciale tra le parti dichiarando “il rapporto prevedeva consegne mensili o quindicinali a seconda delle esigenze del cliente” ed inoltre, in merito all'opponente ha affermato “quando passavo dal ristorante , l'ordine lo faceva Parte_2 direttamente a me. Se non passavo, telefonava in ufficio” e ha altresì confermato l'ordine da parte dell'opponente di cui ai d.d.t. n.3020, 4161, 4667, 8794, 10242, 12083, 13611, 15438, 18415,
20263, 23407, 25984, 30314, 33882, 1117, 4179 e l'avvenuta consegna della merce dichiarando altresì“ noto che nei d.d.t. sono segnati anche i vuoti ritirati” inoltre, ha confermato di aver telefonato mensilmente il sig. al fine di ottenere il pagamento delle succitate fatture e Parte_1 che lo stesso temporeggiava poiché non poteva pagare in un'unica soluzione.
Non coglie nel segno la tesi sostenuta dall'opponente volta a dimostrare la mancata ordinazione della merce e conseguentemente la non avvenuta ricezione della stessa a causa della mancata riferibilità al sig. o a dipendenti della propria società della firma posta in calce ai Parte_1
d.d.t. in primo luogo, tale tesi risulta sconfessata dalle precedenti forniture effettuate in favore dell'opponente (doc. 4 opposta) i cui d.d.t. venivano sottoscritti da soggetti diversi dal sig.
e per i quali, lo stesso non ha sollevato alcuna rimostranza provvedendo al pagamento Parte_1 delle relative fatture. In secondo luogo, l'opponente ha effettuato una contestazione generica pertanto, priva di efficacia in quanto “Il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti;
inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato, sicché non vale, ove venga dedotta preventivamente, a fini solo esplorativi e senza riferimento circoscritto al determinato
3 documento, ma con riguardo ad ogni eventuale produzione in copia che sia stata o possa essere effettuata da controparte” (Cass. civ., sez. V, 17.6.2021, n.17313).
Da quanto detto ne consegue che parte opponente non ha assolto l'onere probatorio gravante a suo carico.
Non sussistono i presupposti di cui alla condanna ex art. 96 c.p.c. in considerazione della mancanza di prova dell'an e quantum dei pregiudizi derivati sull'istante dall'esercizio dell'azione e diversi da quelli che possano essere ristorati mediante la condanna al pagamento delle spese processuali, né il potere del giudice di liquidare il danno anche d'ufficio esime l'interessato dall'onere di fornire la prova circa la sussistenza del danno subito e del collegamento di questo con le condotte considerate illecite dalla norma.
Le spese di lite seguono la soccombenza con condanna di parte opponente alla rifusione in favore di parte opposta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.957,30 di cui euro 1.702,00 per compenso professionale (considerati valori medi per fase studio ed introduttiva e minimi per istruttoria e decisionale in ragione dell'attività concretamente svolta e del valore della causa) ed euro 255,30 per spese generali oltre iva e cpa di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
Respinge l'opposizione a decreto ingiuntivo e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.
755/2021, già dichiarato provvisoriamente esecutivo;
Condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite, liquidate come in parte motiva.
Brescia, 3 novembre 2025
Il Giudice
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