Articolo 2 della Legge 4 marzo 1958, n. 191
Articolo 1Articolo 3
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10 aprile 1958
Art. 2.
Le societa', aziende, enti di cui all'art. 1 sono tenuti ad ordinare e coordinare la propria contabilita' sistematica e le altre opportune rilevazioni aziendali in guisa da consentire ai competenti organi un facile controllo della corretta rilevazione, classificazione e sintesi dei valori esposti nei modelli indicati nell'art. 1.
Le societa', aziende, enti predetti debbono trasmettere, entro trenta giorni dall'approvazione, copia del proprio bilancio d'esercizio ai Ministero dell'industria e del commercio.
Entrata in vigore il 10 aprile 1958
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