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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/02/2025, n. 1078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1078 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16605/2022 e N.R.G. 31337/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Caterina Spinnler ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili di I Grado riunite iscritte al n. r.g. 16605/2022 e r.g.n. 31337/2022 promosse da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Pt_2 C.F._1
con il patrocinio degli avv.ti TAVELLA GIOACCHINO MASSIMILIANO e D'AMBRA
VITO; con elezione di domicilio in VIA VISCONTI DI MODRONE, 2 20122 MILANO presso lo studio
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
CARRA' GABRIELE con elezione di domicilio in corso di Pta Vittoria n. 32 Milano presso lo studio dell'avvocato suddetto
CONVENUTO
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da fogli depositati in via telematica. pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società ed il sig. personalmente hanno convenuto in giudizio la Parte_1 Pt_2 società formulando le seguenti domande: “ Nel merito: - accertare e Controparte_1 dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 c.c., che il ritardato/inesatto adempimento di rispetto alle obbligazioni di cui al contratto del 01.02.2022, successivamente Parte_1 integrato dall'Addendum del 23.03.2021, è stato causato da impossibilità temporanea della prestazione per causa non imputabile a e, per l'effetto, - dichiarare inefficace e/o Parte_1 invalida l'invocata risoluzione per inadempimento dell'odierna esponente del contratto del
01.02.2021, come modificato dall'Addendum del 23.23.2021, che dovrà quindi ritenersi tutt'ora pienamente valido ed efficace, con conseguente diritto di ad adempiere alle proprie Parte_1 obbligazioni. In via subordinata, nel denegato caso in cui si ritenesse comunque imputabile Pt_1
il ritardato/inesatto adempimento: - accertare e dichiarare la nullità, invalidità e/o
[...] inefficacia, integrale o parziale, della clausola penale n. 9 del contratto quadro di fornitura del
01.02.2022 per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto. In via ulteriormente gradata: accertare e dichiarare, ex art. 1384 c.c., che: - l'obbligazione principale del contratto è stata eseguita in parte da - l'ammontare della penale di cui all'art. 9 del contratto quadro Parte_1 di fornitura del 01.02.2021 è manifestamente eccessiva, avuto riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento; e, per l'effetto, ridurre equamente la predetta penale. In ogni caso: accertare e dichiarare l'inopponibilità del contratto quadro di fornitura del 01.02.2021, successivamente integrato dall'Addendum del 23.03.2021, al Sig. non avendo quest'ultimo Pt_2 sottoscritto in proprio i predetti accordi e, per l'effetto, dichiarare che il Sig. nulla deve Pt_2 corrispondere a . In subordine: accertare e dichiarare la nullità assoluta, ovvero parziale, CP_1 della garanzia personale asseritamente rilasciata dal Sig. er violazione del disposto di cui Pt_2 all'art. 1938 c.c. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfettario,
CPA ed IVA di legge “
Si è costituita in giudizio la società convenuta chiedendo respingersi tutte le domande proposte dalla società attrice con condanna al pagamento delle spese del giudizio.
Con riferimento alla stessa pretesa oggetto di accertamento negativo del credito nel giudizio promosso dalla società nei confronti di quest'ultima ha Parte_1 Controparte_1
pagina 2 di 7 ottenuto dal Tribunale di Milano decreto ingiuntivo n. 9320/2022 per il pagamento della somma di euro 500.000 a titolo di penale contrattuale.
Ha proposto opposizione la società chiedendo, in via preliminare, di disporsi, in Parte_1 ragione della connessione, la riunione del procedimento r.g.n. 31337/2022 al giudizio
16605/2022 e, in subordine, di sospendersi ex art. 295 c.p.c. il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in attesa della decisione della causa r.g.n. 16605/2022, nel merito, previo rigetto della richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, di revocarsi il decreto opposto e, in ogni caso, di accertarsi e dichiararsi che il dedotto inadempimento contrattuale è stato causato da impossibilità temporanea della prestazione per causa non imputabile a e, per l'effetto, di dichiararsi inefficace la penale ex adverso azionata con Parte_1 diritto dell'attrice ad adempiere alle proprie obbligazioni, in subordine, di accertarsi la nullità/invalidità della clausola penale di cui all'art. 9 del contratto, in via ulteriormente subordinata, di ridursi equamente la penale, con vittoria delle spese del giudizio.
Si è costituita la società chiedendo, previa concessione della Controparte_1 provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in via principale, di respingersi l'opposizione e, in subordine, di condannarsi la società opponente al pagamento della somma di euro 500.000 a titolo di penale contrattuale o al diverso importo che risulterà dovuto, con vittoria delle spese del giudizio.
Respinta la richiesta di concessione della PE del decreto ingiuntivo opposto, disposta la riunione delle cause ed omessa ogni attività istruttoria, all'udienza del 5.11.2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni ed il giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Il contratto stipulato tra le parti in data 1.2.2021, avente ad oggetto la fornitura di n.
4.017.000 occhiali protettivi, prevedeva i seguenti termini di consegna della merce: - N. 280.000 pezzi entro il 12.03.2021, a fronte di un corrispettivo di € 484.400,00, oltre IVA - N. 847.500 pezzi entro il
15.04.2021, a fronte di un corrispettivo di € 1.466.175,00, oltre IVA;
- N. 847.500 pezzi entro il
30.04.2021, a fronte di un corrispettivo di € 1.466.175,00, oltre IVA;
- N.
1.194.500 entro il
28.05.2021, a fronte di un corrispettivo di € 2.066.485,00, oltre IVA.
Il prezzo per la fornitura veniva concordato tra le parti in € 1,73 cadauno, oltre IVA.
Successivamente, in data 23.03.2021, e sottoscriveva un “addendum ad Parte_1 CP_1 integrazione e parziale modifica del contratto quadro di fornitura del 01.02.2021” con il quale ,
pagina 3 di 7 dopo aver dato atto dell'avvenuta consegna di 288.000 pezzi, ricalendarizzavano i termini delle consegne, prevedendo i seguenti nuovi termini : - N. 129.000 entro il 10.05.2021, per un corrispettivo di € 230.910, oltre IVA;
- N. 270.000 entro il 21.05.2021, per un corrispettivo di €
483.300, oltre IVA;
- N. 270.000 entro il 11.06.2021, per un corrispettivo di € 483.300, oltre IVA;
-
N. 270.000 entro il 25.06.2021, per un corrispettivo di € 483.300, oltre IVA;
- N. 270.000 entro il
09.07.2021, per un corrispettivo di € 483.300, oltre IVA;
- N. 270.000 entro il 23.07.2022, per un corrispettivo di € 483.300, oltre IVA;
- N. 450.000 entro il 03.09.2021, per un corrispettivo di €
805.500, oltre IVA;
- N. 450.000 entro il 10.09.2021, per un corrispettivo di € 805.500, oltre IVA;
-
N. 450.000 entro il 17.09.2021, per un corrispettivo di € 805.500, oltre IVA;
- N. 450.000 entro il
24.09.2021, per un corrispettivo di € 805.500, oltre IVA;
- N. 450.000 entro il 01.10.2021, per un corrispettivo di € 805.500, oltre IVA ( doc. 2 art. 2 ). Con il medesimo accordo rideterminavano il prezzo unitario del prodotto fornito nella somma € 1,79 cadauno, oltre IVA e prevedevano il pagamento di un acconto di € 2.500.000 sul prezzo complessivo, da versarsi nei seguenti termini:
€ 500.000 già versato il 16.03.2021; € 500.000 entro il 24.03.2021; € 1.500.000 entro il
29.03.2021 (art. 3 del doc. 2 )
Il contratto prevedeva una clausola risolutiva espressa ( doc. 1 clausola n. 8 ) azionabile al verificarsi, tra l'altro, di un ritardo nell'esecuzione della fornitura di oltre 7 giorni imputabile a
. Parte_1
Prevedeva inoltre una clausola penale secondo la quale “il ritardo non concordato di oltre 7 giorni nella consegna della merce, anche di ogni singolo slot, di cui al presente contratto costituisce inadempimento del fornitore e, pertanto, avrà la facoltà concessa da CP_1 Pt_1
con la firma del presente contratto, di richiedere a quest'ultima, ai sensi dell'art. 1382 c.c.,
[...] la somma di € 500.000,00 a titolo di penale, oltre al rimborso integrale dei compensi dei professionisti dovuti da e […], fatto salvo il risarcimento del maggior danno.” CP_1 CP_2
(cfr. doc. 1, clausola n. 9.1 ).
ha fornito regolarmente 3.762.573 occhiali, residuando da fornire 254.427 pezzi. Parte_1
La società convenuta, con lettera del 21.3.2022 ha invocato la risoluzione di diritto del contratto ed ha chiesto il pagamento della penale ( cfr lettera sub. doc. 3 di parte attrice ).
La società attrice con comunicazione del 24.3.2022 ha offerto alla convenuta la consegna di
106.600 pezzi entro 3 settimane, tempo necessario per organizzare la prenotazione ed il trasporto aereo ( cfr doc. 4 di parte attrice ) . La proposta è stata rifiutata dalla società convenuta con comunicazione del 30.3.2022 ( cfr doc. 5 di parte attrice )
pagina 4 di 7 1 - E' incontestato il ritardo della società attrice nella consegna di 254.427 pezzi su una fornitura di 4.017.000 pezzi. Tale ritardo riguarda una parte dell'ultimo lotto di pezzi ( il lotto complessivo era di 450.000 pezzi per un corrispettivo di euro 805.500 oltre IVA ) che avrebbe dovuto venire consegnato il 1.10.2021 e che a distanza di 172 giorni dalla data prevista per la consegna ( dal
1.10.2021 al 21.3.2022 ) non era stato ancora consegnato.
La società che assume che il ritardo nella consegna sarebbe dovuto a causa a lei Parte_1 non imputabile ( art. 1218 c.c. ), essendo ““dipesi unicamente da problematiche attinenti ai trasporti internazionali, gravemente condizionati nel periodo di riferimento delle stringenti misure adottate dai vari Stati per la prevenzione del contagio da Covid-19” (cfr. atto di citazione, pag. 7), non ha adempiuto all'onere probatorio, non avendo superato la presunzione di imputabilità dell'inadempimento contrattuale dimostrando che il ritardo nell'inadempimento sia derivato da fatti imprevedibili, inevitabili e non imputabili e di avere fatto tutto il possibile per eseguire tempestivamente l'intera prestazione ( art. 1256 c.c. ). In proposito va evidenziato che il contratto ed il successivo addendum sono stati stipulati nel 2021, quando già era in corso l'emergenza Covid-19 e le importanti restrizioni a ciò conseguenti soprattutto per quanto riguarda la Cina territorio dal quale la società convenuta importava le mascherine oggetto del contratto, di conseguenza le problematiche attinenti alle difficoltà dei trasporti erano già in atto al momento della stipulazione del contratto, così da non essere né imprevedibili né inevitabili e la società attrice, consapevole del problema, si era impegnata alle consegne secondo le scadenze previste nel contratto . Tanto meno la società attrice ha dimostrato di avere fatto tutto il possibile per adempiere al contratto, approvvigionandosi da altri mercati o organizzando i trasporti con i mezzi disponibili alternativi.
Il ritardo nell'adempimento contrattuale, che la convenuta ha inizialmente tollerato ( con condotta che certamente non dimostra la non essenzialità del termine, essendo bensì motivata dalla necessità di ottenere la consegna della merce per adempiere al contratto stipulato con la società Two Trees s.r.l. ), giustifica la pronuncia di risoluzione di diritto del contratto in forza di clausola risolutiva espressa che la società convenuta ha azionato con lettera del 21.3.2022.
2 - E' infondata la contestazione della società attrice di nullità della clausola penale per essere la sua operatività rimessa al mero arbitrio di e per essere indeterminata nel suo ammontare. CP_1
Quanto al primo profilo si osserva che è evidente che, essendo la funzione della clausola penale quella di determinare in via anticipata il risarcimento del danno spettante in caso di pagina 5 di 7 inadempimento contrattuale, così da rafforzare il vincolo contrattuale e da garantire alla parte adempiente di ottenere il pagamento di una somma certa e concordata a titolo di risarcimento del danno ( art. 1382 c.c. ), è facoltà della parte adempiente quella di azionare la clausola penale al verificarsi delle condizioni previste dal contratto ( “ritardo non concordato di 7 giorni nella consegna della merce “). Del resto l'art.
9.2. del contratto prevedeva analoga clausola penale in favore della società attrice per il caso di inadempimento della società convenuta.
La clausola penale non è indeterminata, essendo quantificata in un importo preciso di euro
500.000,00, somma che è stato chiesta dalla società convenuta con il decreto ingiuntivo opposto.
3 - Ricorrono le condizioni per ridurre l'importo della penale a norma dell'art. 1384 c.c. che prevede che “la penale può essere diminuita equamente dal giudice, se l'obbligazione principale
è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento.”
Nel caso in esame la prestazione è stata parzialmente adempiuta, essendo l'inadempimento circoscritto alla mancata consegna di 254.427 pezzi su una fornitura complessiva di 4.017.000 occhiali protettivi, equivalente a circa il 6% dell'intera fornitura.
La penale è stata parametrata al valore della fornitura intera , pari a complessivi di euro
6.674.410,00 oltre IVA, laddove il valore della merce non consegnata è pari ad euro 445.424,33, così da risultare evidente il carattere eccessivo della penale richiesta che risulta superiore al valore stesso della merce non consegnata.
In conclusione va ridotta ex art. 1324 c.c. la penale contrattuale alla minore somma di euro
50.000,00, corrispondente al 10% del valore della penale.
E' infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del sig. Pt_2
La clausola 9.1. del contratto prevede, come da aggiunta manoscritta, la responsabilità solidale del sig. per il pagamento della penale dell'importo di euro 500.000. Analoga Pt_2 responsabilità solidale del dott. per la società è prevista Controparte_3 Controparte_1 dall'art.
9.2. del contratto con riferimento alla penale in favore della società attrice.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla società attrice il contratto porta la duplice sottoscrizione del legale rappresentante della società e del sig. in Parte_1 Pt_2 proprio, così da rendere quest'ultimo solidalmente responsabile con la società Parte_1 per il pagamento della penale contrattuale. Non risulta violato il disposto di cui all'art. 1938 c.c., essendo stata la garanzia fideiussoria prestata per l' importo massimo della penale indicato nella somma di euro 500.000.
pagina 6 di 7 In applicazione del principio della soccombenza ( art. 91 c.p.c. ) gli attori vanno condannati al pagamento delle spese di lite in favore della società convenuta, come liquidate in dispositivo, a norma del d.m. 147/2022, applicati i compensi medi tariffari corrispondenti al valore della causa
( 26.000/52.000 ).
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo, così, provvede: revoca il decreto ingiuntivo n. 9320/2022 reso dal Tribunale di Milano il 7.6.2022, condanna la società al pagamento della somma di euro 50.000,00 oltre interessi Parte_1
a norma dell'art. 1284 comma 4° c.c. con decorrenza dalla domanda al saldo, respinge ogni altra domanda, condanna gli attori a rifondere alla società convenuta le spese del giudizio liquidate in euro
7.616,00 per compensi, oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali Cpa ed Iva.
Milano, 6 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Caterina Spinnler
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Caterina Spinnler ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili di I Grado riunite iscritte al n. r.g. 16605/2022 e r.g.n. 31337/2022 promosse da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Pt_2 C.F._1
con il patrocinio degli avv.ti TAVELLA GIOACCHINO MASSIMILIANO e D'AMBRA
VITO; con elezione di domicilio in VIA VISCONTI DI MODRONE, 2 20122 MILANO presso lo studio
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
CARRA' GABRIELE con elezione di domicilio in corso di Pta Vittoria n. 32 Milano presso lo studio dell'avvocato suddetto
CONVENUTO
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da fogli depositati in via telematica. pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società ed il sig. personalmente hanno convenuto in giudizio la Parte_1 Pt_2 società formulando le seguenti domande: “ Nel merito: - accertare e Controparte_1 dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 c.c., che il ritardato/inesatto adempimento di rispetto alle obbligazioni di cui al contratto del 01.02.2022, successivamente Parte_1 integrato dall'Addendum del 23.03.2021, è stato causato da impossibilità temporanea della prestazione per causa non imputabile a e, per l'effetto, - dichiarare inefficace e/o Parte_1 invalida l'invocata risoluzione per inadempimento dell'odierna esponente del contratto del
01.02.2021, come modificato dall'Addendum del 23.23.2021, che dovrà quindi ritenersi tutt'ora pienamente valido ed efficace, con conseguente diritto di ad adempiere alle proprie Parte_1 obbligazioni. In via subordinata, nel denegato caso in cui si ritenesse comunque imputabile Pt_1
il ritardato/inesatto adempimento: - accertare e dichiarare la nullità, invalidità e/o
[...] inefficacia, integrale o parziale, della clausola penale n. 9 del contratto quadro di fornitura del
01.02.2022 per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto. In via ulteriormente gradata: accertare e dichiarare, ex art. 1384 c.c., che: - l'obbligazione principale del contratto è stata eseguita in parte da - l'ammontare della penale di cui all'art. 9 del contratto quadro Parte_1 di fornitura del 01.02.2021 è manifestamente eccessiva, avuto riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento; e, per l'effetto, ridurre equamente la predetta penale. In ogni caso: accertare e dichiarare l'inopponibilità del contratto quadro di fornitura del 01.02.2021, successivamente integrato dall'Addendum del 23.03.2021, al Sig. non avendo quest'ultimo Pt_2 sottoscritto in proprio i predetti accordi e, per l'effetto, dichiarare che il Sig. nulla deve Pt_2 corrispondere a . In subordine: accertare e dichiarare la nullità assoluta, ovvero parziale, CP_1 della garanzia personale asseritamente rilasciata dal Sig. er violazione del disposto di cui Pt_2 all'art. 1938 c.c. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfettario,
CPA ed IVA di legge “
Si è costituita in giudizio la società convenuta chiedendo respingersi tutte le domande proposte dalla società attrice con condanna al pagamento delle spese del giudizio.
Con riferimento alla stessa pretesa oggetto di accertamento negativo del credito nel giudizio promosso dalla società nei confronti di quest'ultima ha Parte_1 Controparte_1
pagina 2 di 7 ottenuto dal Tribunale di Milano decreto ingiuntivo n. 9320/2022 per il pagamento della somma di euro 500.000 a titolo di penale contrattuale.
Ha proposto opposizione la società chiedendo, in via preliminare, di disporsi, in Parte_1 ragione della connessione, la riunione del procedimento r.g.n. 31337/2022 al giudizio
16605/2022 e, in subordine, di sospendersi ex art. 295 c.p.c. il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in attesa della decisione della causa r.g.n. 16605/2022, nel merito, previo rigetto della richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, di revocarsi il decreto opposto e, in ogni caso, di accertarsi e dichiararsi che il dedotto inadempimento contrattuale è stato causato da impossibilità temporanea della prestazione per causa non imputabile a e, per l'effetto, di dichiararsi inefficace la penale ex adverso azionata con Parte_1 diritto dell'attrice ad adempiere alle proprie obbligazioni, in subordine, di accertarsi la nullità/invalidità della clausola penale di cui all'art. 9 del contratto, in via ulteriormente subordinata, di ridursi equamente la penale, con vittoria delle spese del giudizio.
Si è costituita la società chiedendo, previa concessione della Controparte_1 provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in via principale, di respingersi l'opposizione e, in subordine, di condannarsi la società opponente al pagamento della somma di euro 500.000 a titolo di penale contrattuale o al diverso importo che risulterà dovuto, con vittoria delle spese del giudizio.
Respinta la richiesta di concessione della PE del decreto ingiuntivo opposto, disposta la riunione delle cause ed omessa ogni attività istruttoria, all'udienza del 5.11.2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni ed il giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Il contratto stipulato tra le parti in data 1.2.2021, avente ad oggetto la fornitura di n.
4.017.000 occhiali protettivi, prevedeva i seguenti termini di consegna della merce: - N. 280.000 pezzi entro il 12.03.2021, a fronte di un corrispettivo di € 484.400,00, oltre IVA - N. 847.500 pezzi entro il
15.04.2021, a fronte di un corrispettivo di € 1.466.175,00, oltre IVA;
- N. 847.500 pezzi entro il
30.04.2021, a fronte di un corrispettivo di € 1.466.175,00, oltre IVA;
- N.
1.194.500 entro il
28.05.2021, a fronte di un corrispettivo di € 2.066.485,00, oltre IVA.
Il prezzo per la fornitura veniva concordato tra le parti in € 1,73 cadauno, oltre IVA.
Successivamente, in data 23.03.2021, e sottoscriveva un “addendum ad Parte_1 CP_1 integrazione e parziale modifica del contratto quadro di fornitura del 01.02.2021” con il quale ,
pagina 3 di 7 dopo aver dato atto dell'avvenuta consegna di 288.000 pezzi, ricalendarizzavano i termini delle consegne, prevedendo i seguenti nuovi termini : - N. 129.000 entro il 10.05.2021, per un corrispettivo di € 230.910, oltre IVA;
- N. 270.000 entro il 21.05.2021, per un corrispettivo di €
483.300, oltre IVA;
- N. 270.000 entro il 11.06.2021, per un corrispettivo di € 483.300, oltre IVA;
-
N. 270.000 entro il 25.06.2021, per un corrispettivo di € 483.300, oltre IVA;
- N. 270.000 entro il
09.07.2021, per un corrispettivo di € 483.300, oltre IVA;
- N. 270.000 entro il 23.07.2022, per un corrispettivo di € 483.300, oltre IVA;
- N. 450.000 entro il 03.09.2021, per un corrispettivo di €
805.500, oltre IVA;
- N. 450.000 entro il 10.09.2021, per un corrispettivo di € 805.500, oltre IVA;
-
N. 450.000 entro il 17.09.2021, per un corrispettivo di € 805.500, oltre IVA;
- N. 450.000 entro il
24.09.2021, per un corrispettivo di € 805.500, oltre IVA;
- N. 450.000 entro il 01.10.2021, per un corrispettivo di € 805.500, oltre IVA ( doc. 2 art. 2 ). Con il medesimo accordo rideterminavano il prezzo unitario del prodotto fornito nella somma € 1,79 cadauno, oltre IVA e prevedevano il pagamento di un acconto di € 2.500.000 sul prezzo complessivo, da versarsi nei seguenti termini:
€ 500.000 già versato il 16.03.2021; € 500.000 entro il 24.03.2021; € 1.500.000 entro il
29.03.2021 (art. 3 del doc. 2 )
Il contratto prevedeva una clausola risolutiva espressa ( doc. 1 clausola n. 8 ) azionabile al verificarsi, tra l'altro, di un ritardo nell'esecuzione della fornitura di oltre 7 giorni imputabile a
. Parte_1
Prevedeva inoltre una clausola penale secondo la quale “il ritardo non concordato di oltre 7 giorni nella consegna della merce, anche di ogni singolo slot, di cui al presente contratto costituisce inadempimento del fornitore e, pertanto, avrà la facoltà concessa da CP_1 Pt_1
con la firma del presente contratto, di richiedere a quest'ultima, ai sensi dell'art. 1382 c.c.,
[...] la somma di € 500.000,00 a titolo di penale, oltre al rimborso integrale dei compensi dei professionisti dovuti da e […], fatto salvo il risarcimento del maggior danno.” CP_1 CP_2
(cfr. doc. 1, clausola n. 9.1 ).
ha fornito regolarmente 3.762.573 occhiali, residuando da fornire 254.427 pezzi. Parte_1
La società convenuta, con lettera del 21.3.2022 ha invocato la risoluzione di diritto del contratto ed ha chiesto il pagamento della penale ( cfr lettera sub. doc. 3 di parte attrice ).
La società attrice con comunicazione del 24.3.2022 ha offerto alla convenuta la consegna di
106.600 pezzi entro 3 settimane, tempo necessario per organizzare la prenotazione ed il trasporto aereo ( cfr doc. 4 di parte attrice ) . La proposta è stata rifiutata dalla società convenuta con comunicazione del 30.3.2022 ( cfr doc. 5 di parte attrice )
pagina 4 di 7 1 - E' incontestato il ritardo della società attrice nella consegna di 254.427 pezzi su una fornitura di 4.017.000 pezzi. Tale ritardo riguarda una parte dell'ultimo lotto di pezzi ( il lotto complessivo era di 450.000 pezzi per un corrispettivo di euro 805.500 oltre IVA ) che avrebbe dovuto venire consegnato il 1.10.2021 e che a distanza di 172 giorni dalla data prevista per la consegna ( dal
1.10.2021 al 21.3.2022 ) non era stato ancora consegnato.
La società che assume che il ritardo nella consegna sarebbe dovuto a causa a lei Parte_1 non imputabile ( art. 1218 c.c. ), essendo ““dipesi unicamente da problematiche attinenti ai trasporti internazionali, gravemente condizionati nel periodo di riferimento delle stringenti misure adottate dai vari Stati per la prevenzione del contagio da Covid-19” (cfr. atto di citazione, pag. 7), non ha adempiuto all'onere probatorio, non avendo superato la presunzione di imputabilità dell'inadempimento contrattuale dimostrando che il ritardo nell'inadempimento sia derivato da fatti imprevedibili, inevitabili e non imputabili e di avere fatto tutto il possibile per eseguire tempestivamente l'intera prestazione ( art. 1256 c.c. ). In proposito va evidenziato che il contratto ed il successivo addendum sono stati stipulati nel 2021, quando già era in corso l'emergenza Covid-19 e le importanti restrizioni a ciò conseguenti soprattutto per quanto riguarda la Cina territorio dal quale la società convenuta importava le mascherine oggetto del contratto, di conseguenza le problematiche attinenti alle difficoltà dei trasporti erano già in atto al momento della stipulazione del contratto, così da non essere né imprevedibili né inevitabili e la società attrice, consapevole del problema, si era impegnata alle consegne secondo le scadenze previste nel contratto . Tanto meno la società attrice ha dimostrato di avere fatto tutto il possibile per adempiere al contratto, approvvigionandosi da altri mercati o organizzando i trasporti con i mezzi disponibili alternativi.
Il ritardo nell'adempimento contrattuale, che la convenuta ha inizialmente tollerato ( con condotta che certamente non dimostra la non essenzialità del termine, essendo bensì motivata dalla necessità di ottenere la consegna della merce per adempiere al contratto stipulato con la società Two Trees s.r.l. ), giustifica la pronuncia di risoluzione di diritto del contratto in forza di clausola risolutiva espressa che la società convenuta ha azionato con lettera del 21.3.2022.
2 - E' infondata la contestazione della società attrice di nullità della clausola penale per essere la sua operatività rimessa al mero arbitrio di e per essere indeterminata nel suo ammontare. CP_1
Quanto al primo profilo si osserva che è evidente che, essendo la funzione della clausola penale quella di determinare in via anticipata il risarcimento del danno spettante in caso di pagina 5 di 7 inadempimento contrattuale, così da rafforzare il vincolo contrattuale e da garantire alla parte adempiente di ottenere il pagamento di una somma certa e concordata a titolo di risarcimento del danno ( art. 1382 c.c. ), è facoltà della parte adempiente quella di azionare la clausola penale al verificarsi delle condizioni previste dal contratto ( “ritardo non concordato di 7 giorni nella consegna della merce “). Del resto l'art.
9.2. del contratto prevedeva analoga clausola penale in favore della società attrice per il caso di inadempimento della società convenuta.
La clausola penale non è indeterminata, essendo quantificata in un importo preciso di euro
500.000,00, somma che è stato chiesta dalla società convenuta con il decreto ingiuntivo opposto.
3 - Ricorrono le condizioni per ridurre l'importo della penale a norma dell'art. 1384 c.c. che prevede che “la penale può essere diminuita equamente dal giudice, se l'obbligazione principale
è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento.”
Nel caso in esame la prestazione è stata parzialmente adempiuta, essendo l'inadempimento circoscritto alla mancata consegna di 254.427 pezzi su una fornitura complessiva di 4.017.000 occhiali protettivi, equivalente a circa il 6% dell'intera fornitura.
La penale è stata parametrata al valore della fornitura intera , pari a complessivi di euro
6.674.410,00 oltre IVA, laddove il valore della merce non consegnata è pari ad euro 445.424,33, così da risultare evidente il carattere eccessivo della penale richiesta che risulta superiore al valore stesso della merce non consegnata.
In conclusione va ridotta ex art. 1324 c.c. la penale contrattuale alla minore somma di euro
50.000,00, corrispondente al 10% del valore della penale.
E' infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del sig. Pt_2
La clausola 9.1. del contratto prevede, come da aggiunta manoscritta, la responsabilità solidale del sig. per il pagamento della penale dell'importo di euro 500.000. Analoga Pt_2 responsabilità solidale del dott. per la società è prevista Controparte_3 Controparte_1 dall'art.
9.2. del contratto con riferimento alla penale in favore della società attrice.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla società attrice il contratto porta la duplice sottoscrizione del legale rappresentante della società e del sig. in Parte_1 Pt_2 proprio, così da rendere quest'ultimo solidalmente responsabile con la società Parte_1 per il pagamento della penale contrattuale. Non risulta violato il disposto di cui all'art. 1938 c.c., essendo stata la garanzia fideiussoria prestata per l' importo massimo della penale indicato nella somma di euro 500.000.
pagina 6 di 7 In applicazione del principio della soccombenza ( art. 91 c.p.c. ) gli attori vanno condannati al pagamento delle spese di lite in favore della società convenuta, come liquidate in dispositivo, a norma del d.m. 147/2022, applicati i compensi medi tariffari corrispondenti al valore della causa
( 26.000/52.000 ).
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo, così, provvede: revoca il decreto ingiuntivo n. 9320/2022 reso dal Tribunale di Milano il 7.6.2022, condanna la società al pagamento della somma di euro 50.000,00 oltre interessi Parte_1
a norma dell'art. 1284 comma 4° c.c. con decorrenza dalla domanda al saldo, respinge ogni altra domanda, condanna gli attori a rifondere alla società convenuta le spese del giudizio liquidate in euro
7.616,00 per compensi, oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali Cpa ed Iva.
Milano, 6 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Caterina Spinnler
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