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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 26/08/2025, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. 122/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA Sezione III Civile-FAMIGLIA
composta dai signori Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente rel. est. Francesca Caprioli Consigliere Simona Bruzzese Consigliere aus.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio in grado di appello proposto con ricorso depositato il 18.2.2025
da
, nato a [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Riccardo Vescia e Francesco Vescia, del Foro di Brescia, presso il cui studio ha eletto domicilio appellante nei confronti di
nata a [...] il [...], rappresentato e CP_1 difeso dall'Avv. Antonella Podavitte, del Foro di Brescia, presso il cui studio ha eletto domicilio, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del COA dell'11.3.2025 appellata
Con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 3767/2024 emessa dal Tribunale di Brescia il 20.09.2024 e pubblicata in pari data (non notificata) in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. 122/2025 RG
Parte appellante:
“IN VIA PRELIMINARE AL MERITO: rimettersi la causa in fase istruttoria mediante l'audizione dei testimoni nonché delle prove per interpello sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che, dall'anno 1986 all'anno 2018, i Sigg.ri
e ristabilivano la convivenza Parte_1 CP_1 matrimoniale presso l'immobile sito in FR (Bs) Via Donizzetti n°36? 2) Vero che, dall'anno 1986 all'anno 2018, i Sigg.ri e Parte_1
festeggiavano tutti gli anni l'anniversario di matrimonio il giorno 31 CP_1
Gennaio di ciascun anno? 3) Vero che, dall'anno 1986 all'anno 2018, i Sigg.ri
e , organizzavano a cadenza settimanale Parte_1 CP_1 feste e/o cene con amici e/o parenti? 4) Vero che, dall'anno 1986 all'anno 2018, i Sigg.ri e trascorrevano insieme il Parte_1 CP_1 periodo delle vacanze estive a Misano Adriatico, Hotel Cristallo? 5) Vero che, dall'anno 1986 all'anno 2018, i Sigg.ri e Parte_1 CP_1 trascorrevano insieme il periodo delle vacanze estive a Monno (Bs) presso gli immobili di proprietà? 6) Vero che, dall'anno 1986 all'anno 2018, i Sigg.ri
e partecipavano insieme a tutte le Parte_1 CP_1 cerimonie (battesimi, comunioni, cresime, matrimoni, ecc…) dei propri familiari? 7) Vero che i soggetti che mi si rammostrano nelle foto di cui al doc.1 sono i Sigg.ri
e ?; Parte_1 CP_1
NEL MERITO: previo rigetto di ogni avversa eccezione, deduzione ed istanza, riformarsi la sentenza di Prime Cure DEL TRIBUNALE DI BRESCIA, GIUDICE DOTT. A. TINELLI, N°3767/2024 PUBBLICATA IL 20.09.2024, N°930/2024 R.G., come in narrativa, riconoscendosi e dichiarandosi l'intervenuta riconciliazione dei coniugi, con contestuale dichiarazione di inefficacia della sentenza di separazione, e riformandosi la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 31 gennaio 1971, nella Parrocchia di San Lorenzo in Comune di Urago d'Oglio e trascritto nell'apposito Registro del Comune di Urago d'Oglio il 2 febbraio 1970 al n.1 Parte II Serie A, confermandosi la vigenza del rapporto matrimoniale. Ordinarsi pertanto all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto di cancellare l'annotazione laddove già avvenuta, ovvero di non procedere ad annotazione alcuna. IN OGNI CASO: rifuse le spese di primo e di secondo grado, seguenti la soccombenza, in favore del procuratore antistatario”.
Parte appellata:
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO Rigettare l'appello ex adverso proposto perché inammissibile ed infondato e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado. Spese di lite ed onorari integralmente rifusi. In via istruttoria: Si ribadisce ogni fera opposizione all'ammissione delle prove orali ex adverso dedotte perché inammissibili per tutte le ragioni e già esposte in primo
2 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. 122/2025 RG grado. Solo per scrupolo meramente difensivo e senza intendere invertire l'onere probatorio, qua ora venisse ammesso anche sono un capitolo ex adverso formulato si chiede l'ammissione alla prova contraria indiretta nonché diretta sui seguenti capitoli già dedotti nel procedimento di I grado nella memoria ex art. 473 bis 17 c.p.c. 1) Vero che dopo la separazione avvenuta nell'ottobre 1986 i coniugi hanno sempre abitato in due differenti abitazioni nella medesima palazzina in FR, senza più convivere e ciò sino a quando nel 2018 il Sig. si è Parte_2 trasferito altrove. 2) Vero che anche dopo la separazione il sig. ha Parte_2 picchiato e usato violenza fisica nei confronti della moglie in molte occasioni e che i figli hanno chiesto più e più volte alla mamma di trovare il coraggio per denunziarlo.”
P.G.
chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza n. 3767/2024 emessa in data 20/07/2025 dal Tribunale di Brescia, in quanto la medesima appare ampiamente e correttamente motivata e perviene a conclusioni giuridicamente fondate e condivisibili.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In data 31.1.1970 e contraevano matrimonio Parte_1 CP_1
e dalla loro unione nascevano quattro figli, oggi tutti maggiorenni, sposati e autonomi economicamente.
2. In data 29.11.1986 il Tribunale di Brescia omologava la separazione consensuale tra i coniugi alle seguenti condizioni: affidamento dei figli alla madre con diritto di visita del padre;
assegnazione della casa familiare alla moglie mentre il marito si sarebbe trasferito nell'appartamento ad est - piano rialzato - del medesimo stabile;
onere in capo al di versare alla moglie a titolo di mantenimento dei Parte_1 quattro figli l'importo di Lire 2 milioni.
3. Con ricorso depositato in data 16.10.2020 adiva il Tribunale di CP_1
Brescia rappresentando che durante il rapporto matrimoniale ella aveva subito violenze e minacce dal marito il quale, tra l'altro, non aveva mai ottemperato agli obblighi di mantenimento nei confronti dei figli e della famiglia e non aveva lasciato il tetto coniugale dopo la pronuncia di separazione, pretendendo che le sue numerose donne e amanti che frequentava abitassero lì. Ella allora era stata costretta a presentare domanda di allontanamento ex art. 736 bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Brescia - procedimento n. 2422/2018 - e dal 2018 il viveva in un'altra Parte_1 abitazione con la sua nuova compagna e da quel momento non c'erano stati più
3 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. 122/2025 RG contatti tra i due. La ricorrente si limitava a chiedere solo una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, consapevole di aver diritto pure a percepire un assegno divorzile, per essersi sempre occupata da sola della famiglia e dei figli così da non maturare alcun diritto alla pensione e per i gravi problemi di salute che l'affliggevano, ma che tanto anche qualora questo fosse stato disposto, il Parte_1 non avrebbe ottemperato a tale onere.
4. Si costituiva in giudizio rappresentando che la separazione Parte_1 dalla moglie era intervenuta unicamente quale strumento finalizzato a preservare l'ambiente familiare da eventuali problematiche imprenditoriali che potevano sorgere nella gestione della propria società edile denominata “EDIL 98 di Parte_1
” ma che di fatto la convivenza era sempre proseguita sino al 2018 quando
[...] egli, a causa di incomprensioni dovute principalmente ad alcuni atteggiamenti sbagliati della moglie, aveva lasciato la casa familiare ove vantava un diritto di usufrutto nella misura del 25%. Egli inoltre aveva sempre contribuito al ménage familiare con la propria attività lavorativa tant'è che la moglie nulla aveva eccepito dal 1970 al 2018.
Per questi motivi
, chiedeva il rigetto della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio stante la allora intervenuta riconciliazione tra i coniugi che poneva nel nulla gli effetti della sentenza di separazione dell'anno 1986; in via istruttoria, chiedeva prova per testi.
5. La causa veniva istruita documentalmente e le istanze istruttorie dedotte da ambo le parti venivano rigettate perché superflue. Ritenuta la causa matura per la decisione, le parti si riportavano alle conclusioni già dedotte nei rispettivi atti introduttivi del giudizio.
6. Con sentenza del 20.9.2024 il Tribunale di Brescia così statuiva: “1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alla motivazione;
2. condanna la parte resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 5.261,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa, con pagamento da eseguirsi da parte del resistente direttamente a favore dello Stato italiano ex art. 133 d.p.r. n. 115/2002; 3. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.” Il Tribunale osservava che non vi erano dubbi che ad oggi l'unione coniugale risultava compromessa atteso l'avvio del presente giudizio;
il problema era capire se tale condizione risaliva al tempo della separazione consensuale intercorsa tra i coniugi nel 1986. Sul punto, il resistente era andato incontro ad una contraddizione: da un lato aveva ritenuto che la separazione fosse stata meramente fittizia;
dall'altro lato rappresentava una ripresa della coabitazione, lasciando intendere che la separazione in effetti vi era stata, ma che era stata poi superata dall'intervenuta riconciliazione. Ad ogni modo, l'avvenuta riconciliazione cozzava con quanto era emerso in fase istruttoria nel procedimento per ordine di protezione n. 2422/2018
4 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. 122/2025 RG proposto dalla signora e, in particolare, con le dichiarazioni rese sia dalla CP_1 figlia la quale aveva dichiarato che “da quando i genitori si Testimone_1 sono separati, il padre ha assunto un atteggiamento di indifferenza nei confronti della madre”; sia con le dichiarazioni rese dallo stesso resistente nel procedimento per reclamo, dalle quali emergeva che le unità immobiliari dei coniugi erano distinte e che non vi era alcuna coabitazione (I hanno stabilito ed occupano DUE Per_1 appartamenti distinti, tra di loro indipendenti ed autonomi. In particolare, il Resistente occupa l'appartamento del genero IG con il consenso Parte_3 dello stesso. Mentre la Ricorrente/Reclamante occupa altro appartamento. Il Giudice ha accertato e giustamente assunto che ciascun Coniuge gode di distinte unità immobiliari il che, di per sé, pone in essere una situazione di NON CONVIVENZA. Il Resistente utilizza la abitazione di FR posta al PIANO TERRA mentre la Ricorrente/Reclamante abita al PIANO PRIMO»). In conclusione, il Tribunale ha ritenuto provata l'insussistenza di una riconciliazione, andava accolta la domanda della ricorrente di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con condanna del resistente alle spese di lite.
7. Con ricorso in appello depositato in data 18.2.2025 ha Parte_1 impugnato la succitata sentenza chiedendone l'integrale riforma, previa rimessione della causa in istruttoria per procedere a prova per testimoni nonché prove per interpello. Si è costituita chiedendo il rigetto l'appello in quanto inammissibile CP_1
e comunque infondato anche in punto di istanze istruttorie.
8. In data 30.5.2025 il PG ha chiesto il rigetto dell'appello.
9. All'udienza del 3.6.2025 i difensori delle parti hanno insistito nelle rispettive domande e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
10. Preliminarmente si osserva che l'appellante, in relazione alla pronuncia del Tribunale, lamenta: a. l'errata interpretazione dei dati temporali, in quanto fino a metà del 2017 le parti avrebbero convissuto in armonia;
solo dopo erano iniziati i litigi che avevano portato al loro allontanamento in due immobili separati. Il Tribunale aveva erroneamente interpretato le risultanze del procedimento di protezione n°2422/2018 R.G in quanto quel procedimento era stato incardinato dalla signora per allontanarlo dalla CP_1 abitazione all'interno della quale si era trasferito a far data dagli ultimi mesi dell'anno 2017. In particolare, il Tribunale aveva collocato la testimonianza resa in quel giudizio dalla figlia a un periodo antecedente il 2017 e invece la figlia Tes_1 intendeva per “separazione” il periodo immediatamente successivo all'allontanamento della metà/fine del 2017 e non il periodo che andava dal 1986 al 2017. La medesima teste in quella occasione aveva altresì affermato che “in molte occasioni, da settembre/ottobre 2017, hanno litigato in mia presenza…a Maggio
5 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. 122/2025 RG
2018 mia madre è andata a recuperare vestiti a casa”, ciò confermava la circostanza che, sino alla metà dell'anno 2017, le parti avevano convissuto. Anche le proprie dichiarazioni, rese sempre nel procedimento n°2422/2018, erano da riferirsi a un periodo successivo alla rottura del 2018, e non al fatto che sin dal 1986 le parti avevano vissuto in appartamenti diversi. Pertanto, la riconciliazione era pacifica;
quindi, i coniugi abitavano sotto lo stesso tetto sino alla metà del 2017 e la sentenza di separazione non aveva effetto per comportamenti concludenti della coppia. Andava quindi pronunciata una nuova separazione prima di poter chiedere lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio. b. La mancata rimessione della causa in istruttoria sulle prove orali da egli richieste anche in sede di ultime note scritte. Preliminarmente, dunque, anche in queste sede, l'appellante ha chiesto la rimessione della causa in istruttoria qualora il Collegio non ritenga sufficiente la documentazione già depositata in primo grado. c. in punto di spese di lite, stante la soccombenza di controparte, le spese andavano fissate a suo carico.
11. Di contro, parte appellata, deduce l'infondatezza dell'appello, evidenziando: a. la separazione tra i coniugi era avvenuta per le continue violenze subite dalla moglie da parte del marito durante la vita matrimoniale e tali condotte non erano cessate neanche dopo la pronuncia di separazione, tant'è che la signora CP_1 aveva proposto ricorso ex art. 736 bis c.p.c. al Tribunale di Brescia. In quella sede, il Tribunale aveva respinto il ricorso perché mancava un presupposto, ovvero la convivenza tra i coniugi giacché con l'istruttoria esperita era pacificamente emerso che non vi fosse più convivenza, tant'è che i due coniugi abitavano in due appartamenti distinti. Pertanto, dagli atti di quel procedimento era emersa la mancata riconciliazione tra i coniugi ed era stato lo stesso a sostenere a chiare Parte_1 lettere che i coniugi non si erano mai riconciliati e non avevano più convissuto dal 1986. Più precisamente in sede di memoria, controparte aveva dichiarato “il Giudice in sede di interrogatorio dei due Soggetti e per espressa assunzione di questa difesa ed avvenuta conferma anche di Controparte, ha accertato che, essendo venuta meno la affectio coniugalis, i hanno stabilito ed occupano DUE appartamenti Per_1 distinti, tra di loro indipendenti ed autonomi. In particolare, il Resistente occupa l'appartamento del genero IG con il consenso dello stesso. Parte_3
Mentre la Ricorrente/Reclamante occupa altro appartamento. Il Giudice ha accertato e giustamente assunto che ciascun Coniuge gode di distinte unità immobiliari il che, di per sé, pone in essere una situazione di NON CONVIVENZA.” Pertanto, la doglianza di controparte andava rigettata e nessuna prova testimoniale ex adverso dedotta poteva scalfire la realtà processuale accertata con provvedimento definitivo in seno al procedimento ex art. 736 bis c.p.c. b. errata interpretazione da parte dell'appellante delle dichiarazioni rese dalla figlia e dal medesimo in seno al procedimento n°2422/2018. In particolare, in merito alle dichiarazioni della figlia, l'interpretazione delle parole della testimone era del tutto personale e sfornita di qualsiasi elemento probatorio e/o presuntivo tale da suffragare
6 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. 122/2025 RG la tesi opposta in base alla quale con il termine separazione la figlia avrebbe fatto riferimento al periodo successivo al 2017; così come l'affermazione “a maggio 2018 mia madre è andata a recuperare i vestiti a casa” non provava assolutamente né una ripresa della convivenza né tantomeno un'avvenuta precedente riconciliazione. c. inammissibilità dell'atto di appello per carenza di interesse ex art 100 cpc. L'appellante non spiega quale sarebbe il suo interesse e/o vantaggio a far accertare questa presunta riconciliazione. In particolare, il lamenta un vizio Parte_1 processuale, ritenendo che la separazione già pronunciata nel 1986 non abbia più efficacia attesa la riconciliazione tra le parti, per cui sarebbe necessaria un'altra pronuncia prima di giungere alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ma anche qualora l'appello venisse accolto, ciò non porterebbe sul piano pratico alcun vantaggio all'appellante non avendo egli chiesto l'accertamento del ripristino del rapporto matrimoniale per poter chiedere il riconoscimento di obblighi assistenziali a suo favore o altro. Quindi l'appellata potrebbe comunque richiedere e ottenere una pronuncia di separazione e divorzio, con l'unica differenza, rispetto ad ora, che si allungherebbero i tempi di definizione.
12. La Corte ritiene che l'appello, al limite della ammissibilità, sia infondato. Preliminarmente le prove orali dedotte (peraltro senza indicazione dei testimoni) sono inammissibili in quanto inidonee a dimostrare la tesi sostenuta dall'appellante, giacché non appaiono idonee a superare e contrastare la documentazione in atti. La Corte condivide integralmente la motivazione del Tribunale, sopra riassunta, e il contenuto della memoria della appellata, del pari sopra riassunto. Particolarmente significativo è il contenuto del provvedimento del 23.7.2018 del Questore della Provincia di Brescia con cui, esaminata la documentazione esibita dalla persona offesa, ammonisce “a tenere un comportamento Parte_1 conforme alla legge, desistendo da qualsivoglia condotta che, attraverso atteggiamenti persecutori, vessatori e violenti, anche sotto forma di minaccia e molestia, comportino alla parte offesa un disagio psichico e fisico, nonché un ragionevole senso di timore”. Dal contenuto del provvedimento di ammonimento emerge che:
‣ dal 29.10.1986 e erano in regime di Parte_1 CP_1 separazione personale;
‣ nel 1988 aveva denunciato agiti violenti del marito (che non aveva CP_1 abbandonato la casa familiare assegnata alla moglie) e la signora aveva CP_1 ottenuto che egli si allontanasse per qualche mese dalla casa familiare “tuttavia la presenza dei quattro figli e le insistenti richieste di essere perdonato avanzate dal spingevano la donna a riaccogliere il marito presso la abitazione Parte_4 familiare”;
‣ non era però intervenuto alcun cambiamento e “da allora fino a febbraio 2018 è stata sistematicamente sottoposta a una convivenza contraddistinta CP_1 da aggressioni verbali e fisiche, con percosse inferte a mani nude, bottiglie di vino, attrezzi del caminetto e altro, nonché bersaglio di oggetti lanciati dallo stesso. Tali
7 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. 122/2025 RG maltrattamenti coinvolgevano spesso, inoltre, la figlia maggiore della coppia che si frapponeva fisicamente tra i genitori nel tentativo di proteggere la madre”;
‣ le condotte che hanno ulteriormente segnato l'equilibrio psicofisico della richiedente sono riconducibili a insulti quotidiani e alla scoperta di relazioni con altre donne, delle quali il lasciava segni visibili e inequivocabili nella casa Parte_4 familiare. Appare evidente come, in realtà, mai vi sia stata alcuna riconciliazione tra i coniugi, intesa come ricomposizione di quella unione materiale e spirituale che caratterizza il matrimonio. Il breve periodi di ripresa della convivenza è stato solo subito dalla moglie, fino alla prima denuncia. Come evidenziato dal Tribunale, la signora nel 2018 ha infine promosso un CP_1 procedimento ai sensi degli artt. 342 bis e ter, 736 bis comma 4 Cpc chiedendo l'allontanamento del marito dalla casa familiare e quest'ultimo, nella sua memoria di costituzione del 17.9.2018, aveva sottolineato come mai vi fosse stata una ripresa della convivenza con la moglie (“La posizione assunta da circa la CP_1 coabitazione è risultata del tutto sfornita di realtà sostanziale per come assunta e chiaramente emersa in corso di causa, ricordando che il Giudice in sede di interrogatorio dei due Soggetti e per espressa assunzione di questa difesa ed avvenuta conferma anche di Controparte, ha accertato che, essendo venuta meno la affectio coniugalis, i hanno stabilito ed occupano DUE appartamenti Per_1 distinti, tra di loro indipendenti ed autonomi. In particolare il Resistente occupa l'appartamento del genero IG con il consenso dello stesso. Parte_3
Mentre la Ricorrente/Reclamante occupa altro appartamento. Il Giudice ha accertato e giustamente assunto che ciascun Coniuge gode di distinte unità immobiliari il che, di per sé, pone in essere una situazione di NON CONVIVENZA. Il Resistente utilizza la abitazione di FR posta al mentre la CP_2
Ricorrente/Reclamante abita al . Ciò ha trovato conferma da quanto CP_3 emerso in corso di causa e cioè la volontà del Sig. di escludere Parte_1
dalla abitazione al laddove la stessa intendeva, di CP_1 CP_2 fatto, entrare e dalla quale Ella pretende l'allontanamento. Risulta evidente che se
rimanesse nel suo ambito abitativo e rispettasse la situazione CP_1 consolidatasi, il Sig. non avrebbe motivo di lamentare la Parte_1 indebita intrusione e quindi, giustamente, pretendere il rispetto dei suoi diritti e prerogative. Infatti le circostanze che hanno indotto la Ricorrente ad adire il Tribunale si sono materializzate presso la abitazione del Resistente con l'intento di provocarlo e di creare gli inveritieri presupposti per privarlo della SUA casa di abitazione….”.). Del tutto inverosimile che, come sostenuto dall'appellante, la separazione fosse intervenuta unicamente quale strumento finalizzato a preservare l'ambiente familiare da eventuali problematiche imprenditoriali. Le deduzioni dell'appellante sono, oltre che inverosimili e smentite dalle emergenze processuali, anche contraddittorie, come bene ha evidenziato il Tribunale. Nè è chiaro l'interesse sotteso alla domanda dell'appellante, se non quello di recare disturbo alla
8 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. 122/2025 RG controparte, che peraltro non ha avanzato alcuna altra domanda, se non quella di divorzio. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo il parametro dei giudizi avanti alla Corte di Appello, valore indeterminabile, complessità bassa, valori medi (euro 2058 per studio;
euro 1418 per fase introduttiva;
euro 3470 per fase decisionale). Le spese vanno corrisposte dall'appellante all'erario ex art. 131 dpr 115/2002. Si dà inoltre atto che è dovuto dall'appellante l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sul ricorso in appello proposto da avverso la sentenza n. 3767/2024 emessa dal Tribunale di Parte_1
Brescia il 20.09.2024 e pubblicata in pari data, nel contraddittorio delle parti e acquisito il parere del P.G. così provvede:
- RIGETTA l'appello e conferma la sentenza impugnata
- CONDANNA a rifondere le spese di questo grado di Parte_1 giudizio che liquida in complessivi euro 6.946,00, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA da corrispondersi all'Erario per essere stata ammessa la parte appellate al patrocinio a spese dello Stato
- DA' ATTO che ricorrono i presupposti per il pagamento del doppio contributo da parte dell'appellante ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002.
Così deciso in Brescia, Camera di Consiglio del 3.6.2025
Pres. est. Maria Grazia Domanico
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA Sezione III Civile-FAMIGLIA
composta dai signori Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente rel. est. Francesca Caprioli Consigliere Simona Bruzzese Consigliere aus.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio in grado di appello proposto con ricorso depositato il 18.2.2025
da
, nato a [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Riccardo Vescia e Francesco Vescia, del Foro di Brescia, presso il cui studio ha eletto domicilio appellante nei confronti di
nata a [...] il [...], rappresentato e CP_1 difeso dall'Avv. Antonella Podavitte, del Foro di Brescia, presso il cui studio ha eletto domicilio, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del COA dell'11.3.2025 appellata
Con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 3767/2024 emessa dal Tribunale di Brescia il 20.09.2024 e pubblicata in pari data (non notificata) in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. 122/2025 RG
Parte appellante:
“IN VIA PRELIMINARE AL MERITO: rimettersi la causa in fase istruttoria mediante l'audizione dei testimoni nonché delle prove per interpello sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che, dall'anno 1986 all'anno 2018, i Sigg.ri
e ristabilivano la convivenza Parte_1 CP_1 matrimoniale presso l'immobile sito in FR (Bs) Via Donizzetti n°36? 2) Vero che, dall'anno 1986 all'anno 2018, i Sigg.ri e Parte_1
festeggiavano tutti gli anni l'anniversario di matrimonio il giorno 31 CP_1
Gennaio di ciascun anno? 3) Vero che, dall'anno 1986 all'anno 2018, i Sigg.ri
e , organizzavano a cadenza settimanale Parte_1 CP_1 feste e/o cene con amici e/o parenti? 4) Vero che, dall'anno 1986 all'anno 2018, i Sigg.ri e trascorrevano insieme il Parte_1 CP_1 periodo delle vacanze estive a Misano Adriatico, Hotel Cristallo? 5) Vero che, dall'anno 1986 all'anno 2018, i Sigg.ri e Parte_1 CP_1 trascorrevano insieme il periodo delle vacanze estive a Monno (Bs) presso gli immobili di proprietà? 6) Vero che, dall'anno 1986 all'anno 2018, i Sigg.ri
e partecipavano insieme a tutte le Parte_1 CP_1 cerimonie (battesimi, comunioni, cresime, matrimoni, ecc…) dei propri familiari? 7) Vero che i soggetti che mi si rammostrano nelle foto di cui al doc.1 sono i Sigg.ri
e ?; Parte_1 CP_1
NEL MERITO: previo rigetto di ogni avversa eccezione, deduzione ed istanza, riformarsi la sentenza di Prime Cure DEL TRIBUNALE DI BRESCIA, GIUDICE DOTT. A. TINELLI, N°3767/2024 PUBBLICATA IL 20.09.2024, N°930/2024 R.G., come in narrativa, riconoscendosi e dichiarandosi l'intervenuta riconciliazione dei coniugi, con contestuale dichiarazione di inefficacia della sentenza di separazione, e riformandosi la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 31 gennaio 1971, nella Parrocchia di San Lorenzo in Comune di Urago d'Oglio e trascritto nell'apposito Registro del Comune di Urago d'Oglio il 2 febbraio 1970 al n.1 Parte II Serie A, confermandosi la vigenza del rapporto matrimoniale. Ordinarsi pertanto all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto di cancellare l'annotazione laddove già avvenuta, ovvero di non procedere ad annotazione alcuna. IN OGNI CASO: rifuse le spese di primo e di secondo grado, seguenti la soccombenza, in favore del procuratore antistatario”.
Parte appellata:
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO Rigettare l'appello ex adverso proposto perché inammissibile ed infondato e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado. Spese di lite ed onorari integralmente rifusi. In via istruttoria: Si ribadisce ogni fera opposizione all'ammissione delle prove orali ex adverso dedotte perché inammissibili per tutte le ragioni e già esposte in primo
2 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. 122/2025 RG grado. Solo per scrupolo meramente difensivo e senza intendere invertire l'onere probatorio, qua ora venisse ammesso anche sono un capitolo ex adverso formulato si chiede l'ammissione alla prova contraria indiretta nonché diretta sui seguenti capitoli già dedotti nel procedimento di I grado nella memoria ex art. 473 bis 17 c.p.c. 1) Vero che dopo la separazione avvenuta nell'ottobre 1986 i coniugi hanno sempre abitato in due differenti abitazioni nella medesima palazzina in FR, senza più convivere e ciò sino a quando nel 2018 il Sig. si è Parte_2 trasferito altrove. 2) Vero che anche dopo la separazione il sig. ha Parte_2 picchiato e usato violenza fisica nei confronti della moglie in molte occasioni e che i figli hanno chiesto più e più volte alla mamma di trovare il coraggio per denunziarlo.”
P.G.
chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza n. 3767/2024 emessa in data 20/07/2025 dal Tribunale di Brescia, in quanto la medesima appare ampiamente e correttamente motivata e perviene a conclusioni giuridicamente fondate e condivisibili.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In data 31.1.1970 e contraevano matrimonio Parte_1 CP_1
e dalla loro unione nascevano quattro figli, oggi tutti maggiorenni, sposati e autonomi economicamente.
2. In data 29.11.1986 il Tribunale di Brescia omologava la separazione consensuale tra i coniugi alle seguenti condizioni: affidamento dei figli alla madre con diritto di visita del padre;
assegnazione della casa familiare alla moglie mentre il marito si sarebbe trasferito nell'appartamento ad est - piano rialzato - del medesimo stabile;
onere in capo al di versare alla moglie a titolo di mantenimento dei Parte_1 quattro figli l'importo di Lire 2 milioni.
3. Con ricorso depositato in data 16.10.2020 adiva il Tribunale di CP_1
Brescia rappresentando che durante il rapporto matrimoniale ella aveva subito violenze e minacce dal marito il quale, tra l'altro, non aveva mai ottemperato agli obblighi di mantenimento nei confronti dei figli e della famiglia e non aveva lasciato il tetto coniugale dopo la pronuncia di separazione, pretendendo che le sue numerose donne e amanti che frequentava abitassero lì. Ella allora era stata costretta a presentare domanda di allontanamento ex art. 736 bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Brescia - procedimento n. 2422/2018 - e dal 2018 il viveva in un'altra Parte_1 abitazione con la sua nuova compagna e da quel momento non c'erano stati più
3 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. 122/2025 RG contatti tra i due. La ricorrente si limitava a chiedere solo una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, consapevole di aver diritto pure a percepire un assegno divorzile, per essersi sempre occupata da sola della famiglia e dei figli così da non maturare alcun diritto alla pensione e per i gravi problemi di salute che l'affliggevano, ma che tanto anche qualora questo fosse stato disposto, il Parte_1 non avrebbe ottemperato a tale onere.
4. Si costituiva in giudizio rappresentando che la separazione Parte_1 dalla moglie era intervenuta unicamente quale strumento finalizzato a preservare l'ambiente familiare da eventuali problematiche imprenditoriali che potevano sorgere nella gestione della propria società edile denominata “EDIL 98 di Parte_1
” ma che di fatto la convivenza era sempre proseguita sino al 2018 quando
[...] egli, a causa di incomprensioni dovute principalmente ad alcuni atteggiamenti sbagliati della moglie, aveva lasciato la casa familiare ove vantava un diritto di usufrutto nella misura del 25%. Egli inoltre aveva sempre contribuito al ménage familiare con la propria attività lavorativa tant'è che la moglie nulla aveva eccepito dal 1970 al 2018.
Per questi motivi
, chiedeva il rigetto della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio stante la allora intervenuta riconciliazione tra i coniugi che poneva nel nulla gli effetti della sentenza di separazione dell'anno 1986; in via istruttoria, chiedeva prova per testi.
5. La causa veniva istruita documentalmente e le istanze istruttorie dedotte da ambo le parti venivano rigettate perché superflue. Ritenuta la causa matura per la decisione, le parti si riportavano alle conclusioni già dedotte nei rispettivi atti introduttivi del giudizio.
6. Con sentenza del 20.9.2024 il Tribunale di Brescia così statuiva: “1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alla motivazione;
2. condanna la parte resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 5.261,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa, con pagamento da eseguirsi da parte del resistente direttamente a favore dello Stato italiano ex art. 133 d.p.r. n. 115/2002; 3. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.” Il Tribunale osservava che non vi erano dubbi che ad oggi l'unione coniugale risultava compromessa atteso l'avvio del presente giudizio;
il problema era capire se tale condizione risaliva al tempo della separazione consensuale intercorsa tra i coniugi nel 1986. Sul punto, il resistente era andato incontro ad una contraddizione: da un lato aveva ritenuto che la separazione fosse stata meramente fittizia;
dall'altro lato rappresentava una ripresa della coabitazione, lasciando intendere che la separazione in effetti vi era stata, ma che era stata poi superata dall'intervenuta riconciliazione. Ad ogni modo, l'avvenuta riconciliazione cozzava con quanto era emerso in fase istruttoria nel procedimento per ordine di protezione n. 2422/2018
4 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. 122/2025 RG proposto dalla signora e, in particolare, con le dichiarazioni rese sia dalla CP_1 figlia la quale aveva dichiarato che “da quando i genitori si Testimone_1 sono separati, il padre ha assunto un atteggiamento di indifferenza nei confronti della madre”; sia con le dichiarazioni rese dallo stesso resistente nel procedimento per reclamo, dalle quali emergeva che le unità immobiliari dei coniugi erano distinte e che non vi era alcuna coabitazione (I hanno stabilito ed occupano DUE Per_1 appartamenti distinti, tra di loro indipendenti ed autonomi. In particolare, il Resistente occupa l'appartamento del genero IG con il consenso Parte_3 dello stesso. Mentre la Ricorrente/Reclamante occupa altro appartamento. Il Giudice ha accertato e giustamente assunto che ciascun Coniuge gode di distinte unità immobiliari il che, di per sé, pone in essere una situazione di NON CONVIVENZA. Il Resistente utilizza la abitazione di FR posta al PIANO TERRA mentre la Ricorrente/Reclamante abita al PIANO PRIMO»). In conclusione, il Tribunale ha ritenuto provata l'insussistenza di una riconciliazione, andava accolta la domanda della ricorrente di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con condanna del resistente alle spese di lite.
7. Con ricorso in appello depositato in data 18.2.2025 ha Parte_1 impugnato la succitata sentenza chiedendone l'integrale riforma, previa rimessione della causa in istruttoria per procedere a prova per testimoni nonché prove per interpello. Si è costituita chiedendo il rigetto l'appello in quanto inammissibile CP_1
e comunque infondato anche in punto di istanze istruttorie.
8. In data 30.5.2025 il PG ha chiesto il rigetto dell'appello.
9. All'udienza del 3.6.2025 i difensori delle parti hanno insistito nelle rispettive domande e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
10. Preliminarmente si osserva che l'appellante, in relazione alla pronuncia del Tribunale, lamenta: a. l'errata interpretazione dei dati temporali, in quanto fino a metà del 2017 le parti avrebbero convissuto in armonia;
solo dopo erano iniziati i litigi che avevano portato al loro allontanamento in due immobili separati. Il Tribunale aveva erroneamente interpretato le risultanze del procedimento di protezione n°2422/2018 R.G in quanto quel procedimento era stato incardinato dalla signora per allontanarlo dalla CP_1 abitazione all'interno della quale si era trasferito a far data dagli ultimi mesi dell'anno 2017. In particolare, il Tribunale aveva collocato la testimonianza resa in quel giudizio dalla figlia a un periodo antecedente il 2017 e invece la figlia Tes_1 intendeva per “separazione” il periodo immediatamente successivo all'allontanamento della metà/fine del 2017 e non il periodo che andava dal 1986 al 2017. La medesima teste in quella occasione aveva altresì affermato che “in molte occasioni, da settembre/ottobre 2017, hanno litigato in mia presenza…a Maggio
5 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. 122/2025 RG
2018 mia madre è andata a recuperare vestiti a casa”, ciò confermava la circostanza che, sino alla metà dell'anno 2017, le parti avevano convissuto. Anche le proprie dichiarazioni, rese sempre nel procedimento n°2422/2018, erano da riferirsi a un periodo successivo alla rottura del 2018, e non al fatto che sin dal 1986 le parti avevano vissuto in appartamenti diversi. Pertanto, la riconciliazione era pacifica;
quindi, i coniugi abitavano sotto lo stesso tetto sino alla metà del 2017 e la sentenza di separazione non aveva effetto per comportamenti concludenti della coppia. Andava quindi pronunciata una nuova separazione prima di poter chiedere lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio. b. La mancata rimessione della causa in istruttoria sulle prove orali da egli richieste anche in sede di ultime note scritte. Preliminarmente, dunque, anche in queste sede, l'appellante ha chiesto la rimessione della causa in istruttoria qualora il Collegio non ritenga sufficiente la documentazione già depositata in primo grado. c. in punto di spese di lite, stante la soccombenza di controparte, le spese andavano fissate a suo carico.
11. Di contro, parte appellata, deduce l'infondatezza dell'appello, evidenziando: a. la separazione tra i coniugi era avvenuta per le continue violenze subite dalla moglie da parte del marito durante la vita matrimoniale e tali condotte non erano cessate neanche dopo la pronuncia di separazione, tant'è che la signora CP_1 aveva proposto ricorso ex art. 736 bis c.p.c. al Tribunale di Brescia. In quella sede, il Tribunale aveva respinto il ricorso perché mancava un presupposto, ovvero la convivenza tra i coniugi giacché con l'istruttoria esperita era pacificamente emerso che non vi fosse più convivenza, tant'è che i due coniugi abitavano in due appartamenti distinti. Pertanto, dagli atti di quel procedimento era emersa la mancata riconciliazione tra i coniugi ed era stato lo stesso a sostenere a chiare Parte_1 lettere che i coniugi non si erano mai riconciliati e non avevano più convissuto dal 1986. Più precisamente in sede di memoria, controparte aveva dichiarato “il Giudice in sede di interrogatorio dei due Soggetti e per espressa assunzione di questa difesa ed avvenuta conferma anche di Controparte, ha accertato che, essendo venuta meno la affectio coniugalis, i hanno stabilito ed occupano DUE appartamenti Per_1 distinti, tra di loro indipendenti ed autonomi. In particolare, il Resistente occupa l'appartamento del genero IG con il consenso dello stesso. Parte_3
Mentre la Ricorrente/Reclamante occupa altro appartamento. Il Giudice ha accertato e giustamente assunto che ciascun Coniuge gode di distinte unità immobiliari il che, di per sé, pone in essere una situazione di NON CONVIVENZA.” Pertanto, la doglianza di controparte andava rigettata e nessuna prova testimoniale ex adverso dedotta poteva scalfire la realtà processuale accertata con provvedimento definitivo in seno al procedimento ex art. 736 bis c.p.c. b. errata interpretazione da parte dell'appellante delle dichiarazioni rese dalla figlia e dal medesimo in seno al procedimento n°2422/2018. In particolare, in merito alle dichiarazioni della figlia, l'interpretazione delle parole della testimone era del tutto personale e sfornita di qualsiasi elemento probatorio e/o presuntivo tale da suffragare
6 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. 122/2025 RG la tesi opposta in base alla quale con il termine separazione la figlia avrebbe fatto riferimento al periodo successivo al 2017; così come l'affermazione “a maggio 2018 mia madre è andata a recuperare i vestiti a casa” non provava assolutamente né una ripresa della convivenza né tantomeno un'avvenuta precedente riconciliazione. c. inammissibilità dell'atto di appello per carenza di interesse ex art 100 cpc. L'appellante non spiega quale sarebbe il suo interesse e/o vantaggio a far accertare questa presunta riconciliazione. In particolare, il lamenta un vizio Parte_1 processuale, ritenendo che la separazione già pronunciata nel 1986 non abbia più efficacia attesa la riconciliazione tra le parti, per cui sarebbe necessaria un'altra pronuncia prima di giungere alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ma anche qualora l'appello venisse accolto, ciò non porterebbe sul piano pratico alcun vantaggio all'appellante non avendo egli chiesto l'accertamento del ripristino del rapporto matrimoniale per poter chiedere il riconoscimento di obblighi assistenziali a suo favore o altro. Quindi l'appellata potrebbe comunque richiedere e ottenere una pronuncia di separazione e divorzio, con l'unica differenza, rispetto ad ora, che si allungherebbero i tempi di definizione.
12. La Corte ritiene che l'appello, al limite della ammissibilità, sia infondato. Preliminarmente le prove orali dedotte (peraltro senza indicazione dei testimoni) sono inammissibili in quanto inidonee a dimostrare la tesi sostenuta dall'appellante, giacché non appaiono idonee a superare e contrastare la documentazione in atti. La Corte condivide integralmente la motivazione del Tribunale, sopra riassunta, e il contenuto della memoria della appellata, del pari sopra riassunto. Particolarmente significativo è il contenuto del provvedimento del 23.7.2018 del Questore della Provincia di Brescia con cui, esaminata la documentazione esibita dalla persona offesa, ammonisce “a tenere un comportamento Parte_1 conforme alla legge, desistendo da qualsivoglia condotta che, attraverso atteggiamenti persecutori, vessatori e violenti, anche sotto forma di minaccia e molestia, comportino alla parte offesa un disagio psichico e fisico, nonché un ragionevole senso di timore”. Dal contenuto del provvedimento di ammonimento emerge che:
‣ dal 29.10.1986 e erano in regime di Parte_1 CP_1 separazione personale;
‣ nel 1988 aveva denunciato agiti violenti del marito (che non aveva CP_1 abbandonato la casa familiare assegnata alla moglie) e la signora aveva CP_1 ottenuto che egli si allontanasse per qualche mese dalla casa familiare “tuttavia la presenza dei quattro figli e le insistenti richieste di essere perdonato avanzate dal spingevano la donna a riaccogliere il marito presso la abitazione Parte_4 familiare”;
‣ non era però intervenuto alcun cambiamento e “da allora fino a febbraio 2018 è stata sistematicamente sottoposta a una convivenza contraddistinta CP_1 da aggressioni verbali e fisiche, con percosse inferte a mani nude, bottiglie di vino, attrezzi del caminetto e altro, nonché bersaglio di oggetti lanciati dallo stesso. Tali
7 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. 122/2025 RG maltrattamenti coinvolgevano spesso, inoltre, la figlia maggiore della coppia che si frapponeva fisicamente tra i genitori nel tentativo di proteggere la madre”;
‣ le condotte che hanno ulteriormente segnato l'equilibrio psicofisico della richiedente sono riconducibili a insulti quotidiani e alla scoperta di relazioni con altre donne, delle quali il lasciava segni visibili e inequivocabili nella casa Parte_4 familiare. Appare evidente come, in realtà, mai vi sia stata alcuna riconciliazione tra i coniugi, intesa come ricomposizione di quella unione materiale e spirituale che caratterizza il matrimonio. Il breve periodi di ripresa della convivenza è stato solo subito dalla moglie, fino alla prima denuncia. Come evidenziato dal Tribunale, la signora nel 2018 ha infine promosso un CP_1 procedimento ai sensi degli artt. 342 bis e ter, 736 bis comma 4 Cpc chiedendo l'allontanamento del marito dalla casa familiare e quest'ultimo, nella sua memoria di costituzione del 17.9.2018, aveva sottolineato come mai vi fosse stata una ripresa della convivenza con la moglie (“La posizione assunta da circa la CP_1 coabitazione è risultata del tutto sfornita di realtà sostanziale per come assunta e chiaramente emersa in corso di causa, ricordando che il Giudice in sede di interrogatorio dei due Soggetti e per espressa assunzione di questa difesa ed avvenuta conferma anche di Controparte, ha accertato che, essendo venuta meno la affectio coniugalis, i hanno stabilito ed occupano DUE appartamenti Per_1 distinti, tra di loro indipendenti ed autonomi. In particolare il Resistente occupa l'appartamento del genero IG con il consenso dello stesso. Parte_3
Mentre la Ricorrente/Reclamante occupa altro appartamento. Il Giudice ha accertato e giustamente assunto che ciascun Coniuge gode di distinte unità immobiliari il che, di per sé, pone in essere una situazione di NON CONVIVENZA. Il Resistente utilizza la abitazione di FR posta al mentre la CP_2
Ricorrente/Reclamante abita al . Ciò ha trovato conferma da quanto CP_3 emerso in corso di causa e cioè la volontà del Sig. di escludere Parte_1
dalla abitazione al laddove la stessa intendeva, di CP_1 CP_2 fatto, entrare e dalla quale Ella pretende l'allontanamento. Risulta evidente che se
rimanesse nel suo ambito abitativo e rispettasse la situazione CP_1 consolidatasi, il Sig. non avrebbe motivo di lamentare la Parte_1 indebita intrusione e quindi, giustamente, pretendere il rispetto dei suoi diritti e prerogative. Infatti le circostanze che hanno indotto la Ricorrente ad adire il Tribunale si sono materializzate presso la abitazione del Resistente con l'intento di provocarlo e di creare gli inveritieri presupposti per privarlo della SUA casa di abitazione….”.). Del tutto inverosimile che, come sostenuto dall'appellante, la separazione fosse intervenuta unicamente quale strumento finalizzato a preservare l'ambiente familiare da eventuali problematiche imprenditoriali. Le deduzioni dell'appellante sono, oltre che inverosimili e smentite dalle emergenze processuali, anche contraddittorie, come bene ha evidenziato il Tribunale. Nè è chiaro l'interesse sotteso alla domanda dell'appellante, se non quello di recare disturbo alla
8 Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. 122/2025 RG controparte, che peraltro non ha avanzato alcuna altra domanda, se non quella di divorzio. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo il parametro dei giudizi avanti alla Corte di Appello, valore indeterminabile, complessità bassa, valori medi (euro 2058 per studio;
euro 1418 per fase introduttiva;
euro 3470 per fase decisionale). Le spese vanno corrisposte dall'appellante all'erario ex art. 131 dpr 115/2002. Si dà inoltre atto che è dovuto dall'appellante l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sul ricorso in appello proposto da avverso la sentenza n. 3767/2024 emessa dal Tribunale di Parte_1
Brescia il 20.09.2024 e pubblicata in pari data, nel contraddittorio delle parti e acquisito il parere del P.G. così provvede:
- RIGETTA l'appello e conferma la sentenza impugnata
- CONDANNA a rifondere le spese di questo grado di Parte_1 giudizio che liquida in complessivi euro 6.946,00, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA da corrispondersi all'Erario per essere stata ammessa la parte appellate al patrocinio a spese dello Stato
- DA' ATTO che ricorrono i presupposti per il pagamento del doppio contributo da parte dell'appellante ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002.
Così deciso in Brescia, Camera di Consiglio del 3.6.2025
Pres. est. Maria Grazia Domanico
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