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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 07/01/2026, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 88/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
17/06/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PULEO STEFANO, Giudice
in data 17/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1339/2023 depositato il 02/03/2023
proposto da
Comune di Menfi - P.zza Vittorio Emanuele Iii, 1 92013 Menfi AG
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Società_1 Srl - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 34/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 3 e pubblicata il 04/01/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 23206 IMU 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Menfi propone appello avverso la sentenza n.34/2023 depositata il 04/01/2023 emessa a seguito di ricorso proposto dall'Azienda Società_1 srl, esponendo i seguenti motivi di appello:
1) Violazione della Legge n.296/2006, art. 1, comma 161 – Notifica oltre i termini di prescrizione:
Premesso che il comma 161 dell'articolo 1 della legge 296/2006 prevede che “Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”, ma che il D.
L. n. 18 del 2020, ha disposto la sospensione dei termini di notifica degli atti di accertamento (art. 67) e delle cartelle ed ingiunzioni fiscali (art. 68).
Nello specifico, l'art. 67 del D.L. n. 18 del 2020, dispone la sospensione “dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori”. Sul punto, il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 6/DF del 15 giugno 2020, ha precisato che la “norma non sospende l'attività degli enti impositori ma prevede esclusivamente la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza delle predette attività nel periodo individuato”.
La questione è stata affrontata anche dall'Agenzia delle entrate, con circolare n. 11/E del 6 maggio 2020, la quale osserva «che l'articolo 67, comma 1, del Decreto prevede la sospensione dei termini delle attività
(quindi non la sospensione delle attività) degli enti impositori dall'8 marzo al 31 maggio 2020. Tale sospensione, pertanto, già determina, in virtù di un principio generale, ribadito più volte nei documenti di prassi, lo spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione (nel caso di specie 84 giorni), anche se il termine di prescrizione o decadenza sospeso non scade entro il 2020».
La lettura data dall'Agenzia delle entrate è stata fatta propria anche dal Dipartimento delle finanze, che nella su citata risoluzione n. 6/DF del 15 giugno 2020 precisa che “l'effetto della disposizione in commento, pertanto, è quello di spostare in avanti il decorso dei suddetti termini per la stessa durata della sospensione”.
Pertanto, sulla base di quanto disposto dall'art. 67, del D.L. n. 18 del 2020, tutti i termini di decadenza pendenti alla data dell'8 marzo 2020, e quindi non solo di quelli che erano in scadenza nel 2020, sono prorogati di 85 giorni, pari al periodo di sospensione 8 marzo-31 maggio 2020.
Ciò implica, che ai termini di notifica previsti dall'art. 1, comma 161, legge n. 296 del 2006 devono essere aggiunti 85 giorni.
L'art. 68, del D.L. n. 18 del 2020, si occupa della riscossione coattiva e fin da subito ha generato incertezze interpretative il riferimento ivi contenuto non solo alle cartelle di pagamento ed alle ingiunzioni di pagamento, ma anche agli accertamenti esecutivi.
Le incertezze sono state subito risolte sia dall'Agenzia delle entrate (vedi Circolare n. 5/E del 20 marzo 2020) che dal Dipartimento delle finanze. Per quanto riguarda il termine di notifica delle ingiunzioni di pagamento, occorre considerare che l'art. 68 comma 2 rende applicabili le disposizioni recate dal comma
1 sia agli accertamenti esecutivi che alle ingiunzioni di pagamento di cui al r.d. n. 639 del 2010. Va inoltre rilevato, che alla decadenza si applica la scissione soggettiva degli effetti, in base alla quale, come evidenziato dalla Corte di Cassazione n. 21810 dell'11 luglio 2022 (Vedi anche sentenza n. 40543/2021), mentre per l'ente, ai fini della verifica del rispetto del termine, rileva il momento in cui ha consegnato l'atto da notificare all'agente notificatore, per il contribuente gli effetti decorrono dalla data di ricezione dell'atto. Sicchè, la consegna all'agente notificatore di un avviso di accertamento in scadenza il 31 dicembre entro tale data consente, qualora la notifica vada a buon fine, di considerare rispettato il termine decadenziale, pur se l'avviso è ricevuto dal contribuente dopo la fine dell'anno. Nel caso in questione, l'atto è stato inviato a mezzo raccomandata il 29/12/2021 (Allegato 1).
2) Violazione della Legge n.147/2013, art. 13, comma 708 – Mancato riconoscimento ai fini fiscali della qualifica di fabbricato rurale ad uso strumentale di cui all'art.9, comma 3 bis del D.L. n.557/1997.
Premesso che l'immobile ubicato al foglio 42 n. 298, così come si evince dalla visura storica in allegato
(Allegato 2), risulta:
- Dal 20/11/2001 al 1/03/2014 classificato con classamento D/1;
- Dal 18/03/2014 al 30/11/2018 classificato con classamento D/1;
- Dal 30/11/2018 al 21/08/2019 classificato con classamento D/10;
- Dal 21/08/2019 al 06/09/2019 classificato con classamento D/10;
- Dal 18/11/2019 al 13/11/2020 classificato con classamento D/10;
- Dal 13/11/2020 classificato con classamento D/2
Considerato che per fruire della detassazione ICI e IMU viene prescritto il censimento nella categoria D/10, la cui decorrenza della rendita dipende dal tipo di variazione proposta tramite la procedura DOC.FA.
Considerato inoltre, che i giudici di legittimità confermano il consolidato orientamento per cui le variazioni non possono considerarsi retroattive, anche se le situazioni di fatto che le hanno prodotte già erano presenti
(vedi sentenza della Corte di Cassazione n.21097 del 07.08.2019).
Considerato che ai sensi art. 15 legge n. 984/1977, i fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola sono considerati esenti se categoria D10 e se non sono censiti in questa categoria devono avere l'annotazione a catasto che ne attesti la ruralità.
Considerato che il fabbricato in questione alla data del 2016 appartiene alla categoria catastale D/1 e che non può godere dell'esenzione prevista per la categoria D/10 in quanto dalle visure, ivi allegate (Allegato
3), si evince che nell'anno in questione “pende il riconoscimento di ruralità” e che tuttavia nel 2019 la richiesta di ruralità è stata respinta.
Per tutte le motivazioni sopra dette, non si può riconoscere l'esenzione IMU per il fabbricato in questione e di conseguenza non si può disporre l'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo.
Con vittoria di spese, competenze e onorario per entrambi gradi di giudizio.
.La controparte non risulta costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio osserva che l'atto di appello non risulta notificato alla controparte.
Vi è un allegato (n. 1) che contiene la notifica del ricorso di primo grado da parte dell'appellato al Comune di Menfi, mentre gli altri non contengono la notifica dell'appello alal controparte.
Essendo l'atto di appello inammissibile per violazione del contraddittorio, nessun esame di merito può avere luogo.
Nulla per le spese per effetto della mancata costituzione in giudizio della parte appellata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello del Comune di Menfi. Nulla sulle spese
Palermo 17.6.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
17/06/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PULEO STEFANO, Giudice
in data 17/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1339/2023 depositato il 02/03/2023
proposto da
Comune di Menfi - P.zza Vittorio Emanuele Iii, 1 92013 Menfi AG
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Società_1 Srl - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 34/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 3 e pubblicata il 04/01/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 23206 IMU 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Menfi propone appello avverso la sentenza n.34/2023 depositata il 04/01/2023 emessa a seguito di ricorso proposto dall'Azienda Società_1 srl, esponendo i seguenti motivi di appello:
1) Violazione della Legge n.296/2006, art. 1, comma 161 – Notifica oltre i termini di prescrizione:
Premesso che il comma 161 dell'articolo 1 della legge 296/2006 prevede che “Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”, ma che il D.
L. n. 18 del 2020, ha disposto la sospensione dei termini di notifica degli atti di accertamento (art. 67) e delle cartelle ed ingiunzioni fiscali (art. 68).
Nello specifico, l'art. 67 del D.L. n. 18 del 2020, dispone la sospensione “dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori”. Sul punto, il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 6/DF del 15 giugno 2020, ha precisato che la “norma non sospende l'attività degli enti impositori ma prevede esclusivamente la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza delle predette attività nel periodo individuato”.
La questione è stata affrontata anche dall'Agenzia delle entrate, con circolare n. 11/E del 6 maggio 2020, la quale osserva «che l'articolo 67, comma 1, del Decreto prevede la sospensione dei termini delle attività
(quindi non la sospensione delle attività) degli enti impositori dall'8 marzo al 31 maggio 2020. Tale sospensione, pertanto, già determina, in virtù di un principio generale, ribadito più volte nei documenti di prassi, lo spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione (nel caso di specie 84 giorni), anche se il termine di prescrizione o decadenza sospeso non scade entro il 2020».
La lettura data dall'Agenzia delle entrate è stata fatta propria anche dal Dipartimento delle finanze, che nella su citata risoluzione n. 6/DF del 15 giugno 2020 precisa che “l'effetto della disposizione in commento, pertanto, è quello di spostare in avanti il decorso dei suddetti termini per la stessa durata della sospensione”.
Pertanto, sulla base di quanto disposto dall'art. 67, del D.L. n. 18 del 2020, tutti i termini di decadenza pendenti alla data dell'8 marzo 2020, e quindi non solo di quelli che erano in scadenza nel 2020, sono prorogati di 85 giorni, pari al periodo di sospensione 8 marzo-31 maggio 2020.
Ciò implica, che ai termini di notifica previsti dall'art. 1, comma 161, legge n. 296 del 2006 devono essere aggiunti 85 giorni.
L'art. 68, del D.L. n. 18 del 2020, si occupa della riscossione coattiva e fin da subito ha generato incertezze interpretative il riferimento ivi contenuto non solo alle cartelle di pagamento ed alle ingiunzioni di pagamento, ma anche agli accertamenti esecutivi.
Le incertezze sono state subito risolte sia dall'Agenzia delle entrate (vedi Circolare n. 5/E del 20 marzo 2020) che dal Dipartimento delle finanze. Per quanto riguarda il termine di notifica delle ingiunzioni di pagamento, occorre considerare che l'art. 68 comma 2 rende applicabili le disposizioni recate dal comma
1 sia agli accertamenti esecutivi che alle ingiunzioni di pagamento di cui al r.d. n. 639 del 2010. Va inoltre rilevato, che alla decadenza si applica la scissione soggettiva degli effetti, in base alla quale, come evidenziato dalla Corte di Cassazione n. 21810 dell'11 luglio 2022 (Vedi anche sentenza n. 40543/2021), mentre per l'ente, ai fini della verifica del rispetto del termine, rileva il momento in cui ha consegnato l'atto da notificare all'agente notificatore, per il contribuente gli effetti decorrono dalla data di ricezione dell'atto. Sicchè, la consegna all'agente notificatore di un avviso di accertamento in scadenza il 31 dicembre entro tale data consente, qualora la notifica vada a buon fine, di considerare rispettato il termine decadenziale, pur se l'avviso è ricevuto dal contribuente dopo la fine dell'anno. Nel caso in questione, l'atto è stato inviato a mezzo raccomandata il 29/12/2021 (Allegato 1).
2) Violazione della Legge n.147/2013, art. 13, comma 708 – Mancato riconoscimento ai fini fiscali della qualifica di fabbricato rurale ad uso strumentale di cui all'art.9, comma 3 bis del D.L. n.557/1997.
Premesso che l'immobile ubicato al foglio 42 n. 298, così come si evince dalla visura storica in allegato
(Allegato 2), risulta:
- Dal 20/11/2001 al 1/03/2014 classificato con classamento D/1;
- Dal 18/03/2014 al 30/11/2018 classificato con classamento D/1;
- Dal 30/11/2018 al 21/08/2019 classificato con classamento D/10;
- Dal 21/08/2019 al 06/09/2019 classificato con classamento D/10;
- Dal 18/11/2019 al 13/11/2020 classificato con classamento D/10;
- Dal 13/11/2020 classificato con classamento D/2
Considerato che per fruire della detassazione ICI e IMU viene prescritto il censimento nella categoria D/10, la cui decorrenza della rendita dipende dal tipo di variazione proposta tramite la procedura DOC.FA.
Considerato inoltre, che i giudici di legittimità confermano il consolidato orientamento per cui le variazioni non possono considerarsi retroattive, anche se le situazioni di fatto che le hanno prodotte già erano presenti
(vedi sentenza della Corte di Cassazione n.21097 del 07.08.2019).
Considerato che ai sensi art. 15 legge n. 984/1977, i fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola sono considerati esenti se categoria D10 e se non sono censiti in questa categoria devono avere l'annotazione a catasto che ne attesti la ruralità.
Considerato che il fabbricato in questione alla data del 2016 appartiene alla categoria catastale D/1 e che non può godere dell'esenzione prevista per la categoria D/10 in quanto dalle visure, ivi allegate (Allegato
3), si evince che nell'anno in questione “pende il riconoscimento di ruralità” e che tuttavia nel 2019 la richiesta di ruralità è stata respinta.
Per tutte le motivazioni sopra dette, non si può riconoscere l'esenzione IMU per il fabbricato in questione e di conseguenza non si può disporre l'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo.
Con vittoria di spese, competenze e onorario per entrambi gradi di giudizio.
.La controparte non risulta costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio osserva che l'atto di appello non risulta notificato alla controparte.
Vi è un allegato (n. 1) che contiene la notifica del ricorso di primo grado da parte dell'appellato al Comune di Menfi, mentre gli altri non contengono la notifica dell'appello alal controparte.
Essendo l'atto di appello inammissibile per violazione del contraddittorio, nessun esame di merito può avere luogo.
Nulla per le spese per effetto della mancata costituzione in giudizio della parte appellata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello del Comune di Menfi. Nulla sulle spese
Palermo 17.6.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE