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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/01/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4121/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Amato Maria Laura Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 31/01/2023 da:
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
12.04.1984, rappresentata e difesa dall' avv. ADRIANA CICCARONE, nel cui studio sito in Via
Goffredo Mameli n. 20, MILANO è elettivamente domiciliata come da procura in atti
RICORRENTE
Contro
( C.F: ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
20.08.1986
RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 01.03.2023
OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI :
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
1 - dichiarare lo scioglimento del matrimonio a cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Marocco dai sig.ri e contratto a Milano con Parte_1 Controparte_1 rito civile in data 11 giugno 2007 (atto n. 1087, Parte 1, S., R01 anno 2007);
2 - disporre l'affidamento della figlia minore nata a Milano il [...], in [...]_1 super-esclusiva alla madre che eserciterà ex art. 337quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della pagina 1 di 5 residenza abituale della figlia e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che la riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio;
3 - disporre che la figlia sia collocata presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica;
4 - porre a carico di , con decorrenza dalla domanda, l'obbligo di contribuire al Controparte_1 mantenimento delle figlie, mediante versamento alla madre, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, della somma mensile omnicomprensiva di € 400,00 importo soggetto a rivalutazione annuale Istat (Foi). Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario e oneri accessori.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 31.01.2023, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio civile in Milano in data 11.06.2007 (atto iscritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Milano anno 2007, R. 01, atto n. 1087, parte I) con Controparte_1
dalla cui unione è nata (Milano, 23 giugno 2007) ha chiesto a questo Tribunale Persona_1
di dichiarare lo scioglimento del matrimonio, rappresentando di essersi già separata con sentenza emessa dal Tribunale di Milano n. 4471/2022 del 18 maggio 2022 e pubblicata in data 19 maggio 2022; chiedeva altresì la ricorrente di disporre l'affidamento della figlia minore in via super-esclusiva alla madre, con collocamento della stessa presso di sé anche ai fini della residenza anagrafica e di porre a carico di
[...]
, con decorrenza dalla data della domanda, l'obbligo di contribuire al mantenimento Controparte_1
della figlia, mediante versamento alla madre, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile omnicomprensiva di € 400,00.
All'udienza del 11.07.2023, il Presidente f.f. – rilevato che la notifica del ricorso e del decreto al resistente non era andata a buon fine – assegnava nuovo termine a parte ricorrente per rinnovare la notifica;
quindi all'udienza del 12.12.2023, verificata la regolarità della notificazione e sentita la parte ricorrente,
confermava provvisoriamente le condizioni della sentenza di separazione, nominava giudice istruttore sé stesso e fissava l'udienza di comparizione e trattazione all'8.05.2024 - di seguito differita, a fronte dell'imminente trasferimento del magistrato titolare - all'udienza cartolare del 26.06.2024.
Con ordinanza del 02.07.2024 il G.I. riassegnatario, rilevato che il convenuto non si era costituito nel termine assegnato e che la notifica del ricorso introduttivo effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. a mezzo posta non era andata a buon fine, essendo il destinatario era risultato “sconosciuto” all'ultimo indirizzo di residenza noto, disponeva il rinnovo della stessa, rinviando l'udienza di comparizione e trattazione al 13/11/2024 nelle forme delle trattazione scritta.
Con successiva ordinanza del 19.11.2024 il Giudice, rilevato l'avvenuto perfezionamento dell'ulteriore notifica resa ai sensi dell'art. 143 c.p.c. e lette le conclusioni depositate dalla sola parte ricorrente, sopra riportate in epigrafe – dichiarava la contumacia di parte resistente e rimetteva la causa pagina 2 di 5 al Collegio per la decisione, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. stante l'espressa rinuncia della parte
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 18/12/2024.
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e risiedendovi ancora la ricorrente.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera d) del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Giurisdizione e Legge Applicabile alla responsabilità genitoriale
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. CE 1111/2019 art. 8 in quanto la figlia risiede abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale della minore.
Giurisdizione e Legge Applicabile alle obbligazioni alimentari per la minore
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G..
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del
23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della Unione
Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
La domanda di divorzio
La domanda di divorzio avanzata dalla ricorrente è fondata e deve essere accolta.
I coniugi hanno contratto matrimonio civile in Milano (MI) il 11.06.2007 (atto iscritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Milano anno 2007, R. 01, atto n° 1087, Parte I); risultano essersi separati in virtù della sentenza n. 4471/2022 emessa dal Tribunale di Milano in data 18 maggio
2022, pubblicata in data 19 maggio 2022 e passata in giudicato.
Pertanto, si è protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi oltre il periodo previsto dalla legge
898/70 e successive modifiche, essendo stato depositato il ricorso per divorzio in data 31 gennaio 2023.
Non è stata eccepita l'intervenuta riconciliazione tra le parti e pertanto ricorrono gli estremi previsti pagina 3 di 5 dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.898/70 e successive modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sulla responsabilità genitoriale.
Il Collegio ritiene che debbano trovare conferma le statuizione già rese in via provvisoria, in punto affidamento super esclusivo della minore alla madre anche ai fini della residenza anagrafica, la quale eserciterà ex art. 337quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale della figlia e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che la riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio.
La madre è di fatti il genitore di riferimento della minore, di cui ha continuato ad occuparsi in maniera adeguata, mentre il padre, ormai da anni assente dalla vita della figlia, manca altresì di contribuire al suo mantenimento.
Devono essere pertanto parimenti confermate le disposizioni in ordine all'eventuale ripresa dei rapporti padre- figlia: tenuto conto della età della minore, ormai adolescente, qualora il padre dovesse manifestare la seria intenzione di riprendere stabilmente i rapporti con la figlia, dovrà farlo previo accordo con la madre e tenendo conto della volontà della ragazza.
Il mantenimento della prole.
Il Collegio ritiene che come da richiesta dalla ricorrente, vada confermato anche il contributo paterno al mantenimento di nella misura già determinata in separazione di € 400,00 mensili Per_1
omnicomprensivi, posto che la stessa non ha allegato mutamenti di fatto nelle condizioni economiche e lavorative delle parti rispetto al periodo della separazione: pertanto tale contributo deve ritersi tuttora equo e congruo, nonché in astratto proporzionata alla capacità lavorativa del marito.
Detto contributo è da intendersi già comprensivo delle spese straordinarie, posto che la mancanza di comunicazione tra i genitori rende impossibile la co-decisione relativa alle spese della minore .
Le spese di lite
Attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e la contumacia della parte convenuta, le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 4121/2023 R.G., nel procedimento pendente tra e Parte_1
pagina 4 di 5 , nella contumacia di parte convenuta, ogni altra e diversa domanda Controparte_1
disattesa o respinta:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da Parte_1
e che hanno celebrato matrimonio con rito civile in Milano in Controparte_1
data 11.06.2007 (atto iscritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Milano anno 2007,
R. 01, atto n. 1087, Parte I);
2. Conferma l'affido super esclusivo della minore alla madre, Persona_1
presso la quale rimarrà collocata anche ai fini della residenza anagrafica e che eserciterà ex art. 337quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale della figlia e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che la riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio;
3. Pone definitivamente a carico del sig. , con decorrenza dalla Controparte_1
domanda, l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore versando alla madre in via anticipata entro il 5 di ogni mese, l'importo di € 400,00 mensili omnicomprensivi. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (FOI).
4. dichiara irripetibili le spese di lite;
5. Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 18/12/2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
dott.ssa Valentina Di Peppe dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Amato Maria Laura Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 31/01/2023 da:
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
12.04.1984, rappresentata e difesa dall' avv. ADRIANA CICCARONE, nel cui studio sito in Via
Goffredo Mameli n. 20, MILANO è elettivamente domiciliata come da procura in atti
RICORRENTE
Contro
( C.F: ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
20.08.1986
RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 01.03.2023
OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI :
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
1 - dichiarare lo scioglimento del matrimonio a cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Marocco dai sig.ri e contratto a Milano con Parte_1 Controparte_1 rito civile in data 11 giugno 2007 (atto n. 1087, Parte 1, S., R01 anno 2007);
2 - disporre l'affidamento della figlia minore nata a Milano il [...], in [...]_1 super-esclusiva alla madre che eserciterà ex art. 337quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della pagina 1 di 5 residenza abituale della figlia e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che la riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio;
3 - disporre che la figlia sia collocata presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica;
4 - porre a carico di , con decorrenza dalla domanda, l'obbligo di contribuire al Controparte_1 mantenimento delle figlie, mediante versamento alla madre, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, della somma mensile omnicomprensiva di € 400,00 importo soggetto a rivalutazione annuale Istat (Foi). Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario e oneri accessori.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 31.01.2023, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio civile in Milano in data 11.06.2007 (atto iscritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Milano anno 2007, R. 01, atto n. 1087, parte I) con Controparte_1
dalla cui unione è nata (Milano, 23 giugno 2007) ha chiesto a questo Tribunale Persona_1
di dichiarare lo scioglimento del matrimonio, rappresentando di essersi già separata con sentenza emessa dal Tribunale di Milano n. 4471/2022 del 18 maggio 2022 e pubblicata in data 19 maggio 2022; chiedeva altresì la ricorrente di disporre l'affidamento della figlia minore in via super-esclusiva alla madre, con collocamento della stessa presso di sé anche ai fini della residenza anagrafica e di porre a carico di
[...]
, con decorrenza dalla data della domanda, l'obbligo di contribuire al mantenimento Controparte_1
della figlia, mediante versamento alla madre, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile omnicomprensiva di € 400,00.
All'udienza del 11.07.2023, il Presidente f.f. – rilevato che la notifica del ricorso e del decreto al resistente non era andata a buon fine – assegnava nuovo termine a parte ricorrente per rinnovare la notifica;
quindi all'udienza del 12.12.2023, verificata la regolarità della notificazione e sentita la parte ricorrente,
confermava provvisoriamente le condizioni della sentenza di separazione, nominava giudice istruttore sé stesso e fissava l'udienza di comparizione e trattazione all'8.05.2024 - di seguito differita, a fronte dell'imminente trasferimento del magistrato titolare - all'udienza cartolare del 26.06.2024.
Con ordinanza del 02.07.2024 il G.I. riassegnatario, rilevato che il convenuto non si era costituito nel termine assegnato e che la notifica del ricorso introduttivo effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. a mezzo posta non era andata a buon fine, essendo il destinatario era risultato “sconosciuto” all'ultimo indirizzo di residenza noto, disponeva il rinnovo della stessa, rinviando l'udienza di comparizione e trattazione al 13/11/2024 nelle forme delle trattazione scritta.
Con successiva ordinanza del 19.11.2024 il Giudice, rilevato l'avvenuto perfezionamento dell'ulteriore notifica resa ai sensi dell'art. 143 c.p.c. e lette le conclusioni depositate dalla sola parte ricorrente, sopra riportate in epigrafe – dichiarava la contumacia di parte resistente e rimetteva la causa pagina 2 di 5 al Collegio per la decisione, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. stante l'espressa rinuncia della parte
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 18/12/2024.
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e risiedendovi ancora la ricorrente.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera d) del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Giurisdizione e Legge Applicabile alla responsabilità genitoriale
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. CE 1111/2019 art. 8 in quanto la figlia risiede abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale della minore.
Giurisdizione e Legge Applicabile alle obbligazioni alimentari per la minore
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G..
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del
23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della Unione
Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
La domanda di divorzio
La domanda di divorzio avanzata dalla ricorrente è fondata e deve essere accolta.
I coniugi hanno contratto matrimonio civile in Milano (MI) il 11.06.2007 (atto iscritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Milano anno 2007, R. 01, atto n° 1087, Parte I); risultano essersi separati in virtù della sentenza n. 4471/2022 emessa dal Tribunale di Milano in data 18 maggio
2022, pubblicata in data 19 maggio 2022 e passata in giudicato.
Pertanto, si è protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi oltre il periodo previsto dalla legge
898/70 e successive modifiche, essendo stato depositato il ricorso per divorzio in data 31 gennaio 2023.
Non è stata eccepita l'intervenuta riconciliazione tra le parti e pertanto ricorrono gli estremi previsti pagina 3 di 5 dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.898/70 e successive modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sulla responsabilità genitoriale.
Il Collegio ritiene che debbano trovare conferma le statuizione già rese in via provvisoria, in punto affidamento super esclusivo della minore alla madre anche ai fini della residenza anagrafica, la quale eserciterà ex art. 337quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale della figlia e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che la riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio.
La madre è di fatti il genitore di riferimento della minore, di cui ha continuato ad occuparsi in maniera adeguata, mentre il padre, ormai da anni assente dalla vita della figlia, manca altresì di contribuire al suo mantenimento.
Devono essere pertanto parimenti confermate le disposizioni in ordine all'eventuale ripresa dei rapporti padre- figlia: tenuto conto della età della minore, ormai adolescente, qualora il padre dovesse manifestare la seria intenzione di riprendere stabilmente i rapporti con la figlia, dovrà farlo previo accordo con la madre e tenendo conto della volontà della ragazza.
Il mantenimento della prole.
Il Collegio ritiene che come da richiesta dalla ricorrente, vada confermato anche il contributo paterno al mantenimento di nella misura già determinata in separazione di € 400,00 mensili Per_1
omnicomprensivi, posto che la stessa non ha allegato mutamenti di fatto nelle condizioni economiche e lavorative delle parti rispetto al periodo della separazione: pertanto tale contributo deve ritersi tuttora equo e congruo, nonché in astratto proporzionata alla capacità lavorativa del marito.
Detto contributo è da intendersi già comprensivo delle spese straordinarie, posto che la mancanza di comunicazione tra i genitori rende impossibile la co-decisione relativa alle spese della minore .
Le spese di lite
Attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e la contumacia della parte convenuta, le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 4121/2023 R.G., nel procedimento pendente tra e Parte_1
pagina 4 di 5 , nella contumacia di parte convenuta, ogni altra e diversa domanda Controparte_1
disattesa o respinta:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da Parte_1
e che hanno celebrato matrimonio con rito civile in Milano in Controparte_1
data 11.06.2007 (atto iscritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Milano anno 2007,
R. 01, atto n. 1087, Parte I);
2. Conferma l'affido super esclusivo della minore alla madre, Persona_1
presso la quale rimarrà collocata anche ai fini della residenza anagrafica e che eserciterà ex art. 337quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale della figlia e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che la riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio;
3. Pone definitivamente a carico del sig. , con decorrenza dalla Controparte_1
domanda, l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore versando alla madre in via anticipata entro il 5 di ogni mese, l'importo di € 400,00 mensili omnicomprensivi. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (FOI).
4. dichiara irripetibili le spese di lite;
5. Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 18/12/2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
dott.ssa Valentina Di Peppe dott.ssa Maria Laura Amato
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