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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 17/07/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
25/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Silvia Cavallari ha pronunciato all'esito della discussione orale la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Andrea Consolini del foro di Reggio
Emilia ricorrente contro
. DELLA PREVIDENZA SOCIALE Controparte_1
(C.F. ) P.IVA_1
Rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Basile e Valeria Giroldi resistente
OGGETTO: Assegno sociale
Conclusioni
Per il ricorrente: “- accertare e dichiarare che, con riferimento al periodo dal
01/01/2018 al 31/12/2018, parte ricorrente ha diritto all'assegno sociale n.
04012947; conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto dal ricorrente, in quanto non v'è stata indebita percezione di somme non dovute, come invece comunicato da con provvedimento del 09/08/2022, nonché CP_1 - dichiarare tenuto a condannare l' in persona del legale rappresentante pro- CP_1
tempore, a rifondere al ricorrente quanto già eventualmente trattenuto a titolo di recupero del debito con riferimento all'anno 2018, con maggiorazione di interessi legali della data del disposto recupero sino alla data effettiva di refusione.
Con vittoria di spese e compensi professionali tutti di lite, di cui si chiede la distrazione a favore del sottoscritto difensore il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscossi i secondi.”
Per l' : “Si richiede il rigetto del ricorso di controparte. Spese secondo CP_1
giustizia”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. , titolare di assegno sociale, n. 0401247 dal 2016, ha convenuto in giudizio Parte_1
l' chiedendo di accertare il proprio diritto al beneficio per l'anno 2018, sulla base del CP_1
possesso dei requisiti reddituali previsti dalla normativa vigente.
Il ricorrente ha esposto che, in data 9/08/2022, l' gli aveva comunicato la revoca del CP_1 trattamento assistenziale per l'anno 2018, contestandogli la mancata trasmissione delle dichiarazioni reddituali richieste dall'Istituto e richiedendo la restituzione della somma di euro 8.370,83 erogata a tale titolo. (doc. 2 ric.)
Il ricorrente ha esposto di non aver mai ricevuto solleciti né alcuna comunicazione di sospensione;
di non aver mai superato i limiti reddituali previsti per la corresponsione della prestazione assistenziale e di non aver mai avuto redditi rilevanti ai fini della stessa: non possedendo, nel 2017, altri redditi oltre alla pensione oggetto di causa non era tenuto a comunicare alcunché all'Istituto (e tantomeno il mod. RED) atteso che non risulta neppure coniugato;
che pertanto ha diritto a percepire l'assegno sociale, in misura intera per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018, come per gli anni precedenti e per gli anni successivi, con condanna dell' alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto a titolo di CP_1 recupero, oltre interessi legali.
Pag. 2 di 5 2. Si è costituito l' chiedendo il rigetto del ricorso. e la conferma della legittimità della CP_1
revoca e della pretesa restitutoria.
L' allega che la revoca della prestazione era avvenuta in applicazione dell'art. 35, CP_1 comma 10-bis, del D.L. n. 207/2008, conv. in L. n. 14/2009, secondo cui la mancata trasmissione delle dichiarazioni reddituali costituisce legittima causa di sospensione e revoca delle prestazioni assistenziali collegate al reddito. Il ricorrente non ha ottemperato, per l'anno 2018, all'obbligo di dichiarare la propria situazione reddituale, nonostante i ripetuti solleciti inviati all'indirizzo presso cui aveva ricevuto tutte le altre raccomandate
A/R inviate dell'Istituto.
3. Tanto premesso, all'esito della discussione orale, la causa viene decisa.
4. Il ricorso è fondato.
Nel caso di specie è pacifico che il ricorrente non avesse redditi incidenti sul diritto alla prestazione in godimento poi revocata.
L'art 13, comma 6 lett.c) D.L. 78/2010 conv. in L 122/2010, che ha modificato l'art. 35 del
D.L. n. 207 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 2009, introducendo il comma 10 bis, così dispone: “i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa”.
Pag. 3 di 5 Il titolare ha l'onere di comunicare all' i redditi percepiti in ciascun anno, nonché le CP_1 variazioni rilevanti idonee ad incidere sul diritto alla prestazione in godimento. In caso di mancata comunicazione, l' procede alla sospensione della prestazione. CP_1
La sospensione deve essere comunicata onde consentire al titolare della prestazione di mettersi in regola.
Nel caso di specie non è documentata la sospensione e la relativa comunicazione.
Va poi ricordato che nella Circolare 195/2015 ove vengono illustrate le nuove modalità di effettuazione della campagna RED ITA a partire da quella relativa al 2015 per i redditi prodotti nel 2014.
Si legge che i titolari delle prestazioni elencate nella tabella 1 sono obbligati a far conoscere la propria situazione reddituale all' laddove i loro redditi incidano sul diritto o sulla CP_1
misura di tali prestazioni;
tale obbligo deve essere assolto da coloro che hanno altri redditi oltre a quello da pensione ovvero da coloro la cui situazione reddituale è mutata rispetto a quella dichiarata l'anno precedente, ancorché non possiedano più altri redditi oltre quelli da pensione.
Al punto 3.3 della citata Circolare (“ Assenza di redditi ulteriori oltre le pensioni”), è previsto che: “nel caso in cui ai fini della comunicazione all'Istituto della situazione reddituale rilevante ai fini della determinazione del diritto e misura della prestazione collegata, non vi siano redditi incidenti ulteriori rispetto alla/e pensione/i erogata/e dall'istituto e più in generale rispetto alle prestazioni presenti nel Casellario centrale dei pensionati e conosciute dall' il titolare non è tenuto a effettuare nessuna dichiarazione CP_1
reddituale all'Istituto (…)”.
Esaminate le minuziose istruzioni contenute nella circolare, si deve escludere che il ricorrente si trovasse in una situazione di obbligo di comunicazione dei redditi all' . CP_1
5.Va richiamata, ai sensi dell'art 118 disp. att. cpc, la sentenza n. 408/2025 di questo
Tribunale depositata dal ricorrente
6.È quindi illegittima la revoca dell'assegno sociale disposta nei confronti di Parte_1 per l'anno 2018.
Pag. 4 di 5 Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata nella causa n. 25/2025:
1) Accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'assegno sociale per il periodo
01/01/2018 al 31/12/2018 e illegittima l'intervenuta revoca.
2) Condanna l' al pagamento delle spese di causa, che si liquidano in euro 1.800,00 per CP_1
spese legali oltre spese generali del 15% iva e cpa come per legge, con distrazione a favore del difensore antistatario Avv. Andrea Consolini.
Reggio Emilia, così deciso il 17 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Silvia Cavallari ha pronunciato all'esito della discussione orale la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Andrea Consolini del foro di Reggio
Emilia ricorrente contro
. DELLA PREVIDENZA SOCIALE Controparte_1
(C.F. ) P.IVA_1
Rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Basile e Valeria Giroldi resistente
OGGETTO: Assegno sociale
Conclusioni
Per il ricorrente: “- accertare e dichiarare che, con riferimento al periodo dal
01/01/2018 al 31/12/2018, parte ricorrente ha diritto all'assegno sociale n.
04012947; conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto dal ricorrente, in quanto non v'è stata indebita percezione di somme non dovute, come invece comunicato da con provvedimento del 09/08/2022, nonché CP_1 - dichiarare tenuto a condannare l' in persona del legale rappresentante pro- CP_1
tempore, a rifondere al ricorrente quanto già eventualmente trattenuto a titolo di recupero del debito con riferimento all'anno 2018, con maggiorazione di interessi legali della data del disposto recupero sino alla data effettiva di refusione.
Con vittoria di spese e compensi professionali tutti di lite, di cui si chiede la distrazione a favore del sottoscritto difensore il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscossi i secondi.”
Per l' : “Si richiede il rigetto del ricorso di controparte. Spese secondo CP_1
giustizia”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. , titolare di assegno sociale, n. 0401247 dal 2016, ha convenuto in giudizio Parte_1
l' chiedendo di accertare il proprio diritto al beneficio per l'anno 2018, sulla base del CP_1
possesso dei requisiti reddituali previsti dalla normativa vigente.
Il ricorrente ha esposto che, in data 9/08/2022, l' gli aveva comunicato la revoca del CP_1 trattamento assistenziale per l'anno 2018, contestandogli la mancata trasmissione delle dichiarazioni reddituali richieste dall'Istituto e richiedendo la restituzione della somma di euro 8.370,83 erogata a tale titolo. (doc. 2 ric.)
Il ricorrente ha esposto di non aver mai ricevuto solleciti né alcuna comunicazione di sospensione;
di non aver mai superato i limiti reddituali previsti per la corresponsione della prestazione assistenziale e di non aver mai avuto redditi rilevanti ai fini della stessa: non possedendo, nel 2017, altri redditi oltre alla pensione oggetto di causa non era tenuto a comunicare alcunché all'Istituto (e tantomeno il mod. RED) atteso che non risulta neppure coniugato;
che pertanto ha diritto a percepire l'assegno sociale, in misura intera per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018, come per gli anni precedenti e per gli anni successivi, con condanna dell' alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto a titolo di CP_1 recupero, oltre interessi legali.
Pag. 2 di 5 2. Si è costituito l' chiedendo il rigetto del ricorso. e la conferma della legittimità della CP_1
revoca e della pretesa restitutoria.
L' allega che la revoca della prestazione era avvenuta in applicazione dell'art. 35, CP_1 comma 10-bis, del D.L. n. 207/2008, conv. in L. n. 14/2009, secondo cui la mancata trasmissione delle dichiarazioni reddituali costituisce legittima causa di sospensione e revoca delle prestazioni assistenziali collegate al reddito. Il ricorrente non ha ottemperato, per l'anno 2018, all'obbligo di dichiarare la propria situazione reddituale, nonostante i ripetuti solleciti inviati all'indirizzo presso cui aveva ricevuto tutte le altre raccomandate
A/R inviate dell'Istituto.
3. Tanto premesso, all'esito della discussione orale, la causa viene decisa.
4. Il ricorso è fondato.
Nel caso di specie è pacifico che il ricorrente non avesse redditi incidenti sul diritto alla prestazione in godimento poi revocata.
L'art 13, comma 6 lett.c) D.L. 78/2010 conv. in L 122/2010, che ha modificato l'art. 35 del
D.L. n. 207 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 2009, introducendo il comma 10 bis, così dispone: “i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa”.
Pag. 3 di 5 Il titolare ha l'onere di comunicare all' i redditi percepiti in ciascun anno, nonché le CP_1 variazioni rilevanti idonee ad incidere sul diritto alla prestazione in godimento. In caso di mancata comunicazione, l' procede alla sospensione della prestazione. CP_1
La sospensione deve essere comunicata onde consentire al titolare della prestazione di mettersi in regola.
Nel caso di specie non è documentata la sospensione e la relativa comunicazione.
Va poi ricordato che nella Circolare 195/2015 ove vengono illustrate le nuove modalità di effettuazione della campagna RED ITA a partire da quella relativa al 2015 per i redditi prodotti nel 2014.
Si legge che i titolari delle prestazioni elencate nella tabella 1 sono obbligati a far conoscere la propria situazione reddituale all' laddove i loro redditi incidano sul diritto o sulla CP_1
misura di tali prestazioni;
tale obbligo deve essere assolto da coloro che hanno altri redditi oltre a quello da pensione ovvero da coloro la cui situazione reddituale è mutata rispetto a quella dichiarata l'anno precedente, ancorché non possiedano più altri redditi oltre quelli da pensione.
Al punto 3.3 della citata Circolare (“ Assenza di redditi ulteriori oltre le pensioni”), è previsto che: “nel caso in cui ai fini della comunicazione all'Istituto della situazione reddituale rilevante ai fini della determinazione del diritto e misura della prestazione collegata, non vi siano redditi incidenti ulteriori rispetto alla/e pensione/i erogata/e dall'istituto e più in generale rispetto alle prestazioni presenti nel Casellario centrale dei pensionati e conosciute dall' il titolare non è tenuto a effettuare nessuna dichiarazione CP_1
reddituale all'Istituto (…)”.
Esaminate le minuziose istruzioni contenute nella circolare, si deve escludere che il ricorrente si trovasse in una situazione di obbligo di comunicazione dei redditi all' . CP_1
5.Va richiamata, ai sensi dell'art 118 disp. att. cpc, la sentenza n. 408/2025 di questo
Tribunale depositata dal ricorrente
6.È quindi illegittima la revoca dell'assegno sociale disposta nei confronti di Parte_1 per l'anno 2018.
Pag. 4 di 5 Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata nella causa n. 25/2025:
1) Accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'assegno sociale per il periodo
01/01/2018 al 31/12/2018 e illegittima l'intervenuta revoca.
2) Condanna l' al pagamento delle spese di causa, che si liquidano in euro 1.800,00 per CP_1
spese legali oltre spese generali del 15% iva e cpa come per legge, con distrazione a favore del difensore antistatario Avv. Andrea Consolini.
Reggio Emilia, così deciso il 17 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
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