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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/02/2025, n. 1760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1760 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 38335/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott. ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 15 ottobre 2022 e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] Cod. Fisc. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' avv. Cinzia Bianca ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano, alla via Campania n. 33 come da procura in atti.
ATTORE
E
nato a [...] il [...] Cod. Fisc. Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
E
(nate in data 14.11.2007) e (nata in [...] Controparte_2 Controparte_3
9.9.2009) rappresentate dal Curatore Speciale Avv. FEDERICA GABRIELLI nominata con ordinanza del 21 settembre 2023 e costituitasi con memoria del 9 ottobre 2023.
Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del
Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71
c.p.c e dell'ordinanza presidenziale ex art. 709 comma 1 c.p.c.
OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE pagina 1 di 18 - Quanto alle minori e (che nel 2025 diventeranno maggiorenni) e alla minore si CP_2 CP_2 CP_3 chiede che vengano affidate in via esclusiva alla madre con collocazione presso l'abitazione materna, revocando il provvedimento di affidamento all'ente ma mantenendo gli interventi dei Servizi sociali solo come supporto sia per le minori che per la sig.ra . Pt_1
- Stante il disinteresse del padre sig. , e all'esito delle audizioni delle minori all'udienza del Controparte_1
23.10.2024, disporsi gli incontri con lo stesso solo in spazio neutro e solamente se esplicitamente richiesti dalle minori;
- Disporsi la corresponsione da parte del sig. , della somma di € 800,00 mensile a titolo di Controparte_1 mantenimento delle figlie minori da versarsi entro il 5 di ogni mese con rivalutazione annuale ISTAT
In via subordinata: nella denegata ipotesi di rigetto delle richieste in via principale, si chiede che le minori vengano collocate presso la madre e affidate ai servizi sociali di ZA, mantenendo in essere gli interventi ad hoc, sia per le minori che per la madre;
- porre a carico del sig. il versamento entro il cinque di ogni mese l'importo di € 800,00 a titolo di CP_1 mantenimento delle figlie, rivalutabile annualmente secondo indice Istat;
- Stante il totale disinteresse del sig. le figlie lo frequenteranno solo ed esclusivamente se lo CP_1 desidereranno, previo accordo, con modalità che saranno determinate dai competenti Servizi sociali ed in spazio neutro;
Con vittoria di spese e onorari.
CONCLUSIONI DELLA CURATRICE SPECIALE
Per le minori e : CP_2 Controparte_2
CONFERMARE l'affido delle due minori all'Ente Comune di ZA perché le mantenga collocate presso la madre, con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori in relazione alle scelte in tema di cure, educazione, istruzione e residenza.
Per la minore : Controparte_3
CONFERMARE l'affido della minore all'Ente Comune di ZA perché la mantenga collocata presso la madre, con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori in relazione alle scelte in tema di cure, educazione, istruzione e residenza, garantendole ampi tempi di frequentazione – anche per più giorni consecutivi e nei fine settimana - con la zia materna . Persona_1
CONFERMARE ai Servizi Sociali dell'Ente affidatario – ove ritenuto opportuno e funzionale ai bisogni di
– la facoltà di regolamentare ed eventualmente ampliare la frequentazione della minore con il CP_3 CP_3 padre al di fuori dello Spazio Neutro ma sempre con la supervisione di un educatore.
Per tutte e tre le minori: CONFERMARE tutti gli incarichi già conferiti ai Servizi, tutti gli interventi avviati nell'interesse delle minori e tutte le prescrizioni impartite ai genitori
*******************************************************************************
pagina 2 di 18 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali, la pronuncia sullo status e gli ulteriori provvedimenti del
Giudice Istruttore
Con ricorso iscritto a ruolo in data 15 ottobre 2022, ritualmente notificato, , premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio concordatario in Pantigliate in data 12 aprile 2008 (trascritto negli Uffici dello Stato
Civile del Comune di Pantigliate all'anno 2008, parte 2, serie A, numero 2) con , dalla cui Controparte_1 unione sono nate le figlie gemelle (in data 14 novembre 2007) e (in data 9 Controparte_2 CP_3 settembre 2009) e dal quale si è separata a seguito della pronuncia da parte del Tribunale di Milano della sentenza di separazione personale n. 1644/2019, nel procedimento recante RG n. 7354/2016, pubblicata il 20 febbraio 2019 e passata in giudicato, chiedeva la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. In punto di responsabilità genitoriale parte attrice dava, più nello specifico atto, che la sentenza di separazione aveva disposto l'affidamento delle tre figlie minori della coppia al Comune di ZA, con limitazione della responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di maggior interesse per le figlie nonché la loro collocazione, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre nella casa coniugale sita in ZA via
Ginestre n. 7 e aveva posto a carico del padre un contributo mensile di € 300,00 per il mantenimento delle tre figlie. Tutto ciò premesso la GN allegava di essersi successivamente rivolta ai Servizi Sociali per Pt_1 essere sostenuta e assistita in quanto il marito aveva abbandonato la famiglia e si era completamente disinteressato della gestione familiare;
in conseguenza di ciò si era aperto il procedimento R.G. 1265/20 innanzi al Tribunale per i minorenni che, con decreto provvisorio n. 1899/2021 del 12 marzo 2021, tra l'altro aveva così disposto:” “AFFIDA Le minori , e Controparte_2 Controparte_2 Controparte_3 all'Ente, individuato nel Comune di ZA o nel diverso comune nel quale dovesse in futuro essere trasferita la residenza delle minori,
l'esercizio della responsabilità genitoriale dei genitori per le decisioni in materia di salute, educazione, Per_2 cura, istruzione delle minori, nonché con riferimento al collocamento delle stesse ed agli incarichi conferiti all'Ente, come di seguito indicati.
INCARICA l'Ente affidatario, anche in collaborazione con i Servizi Specialistici del Territorio cui l'Ente affidatario avrà cura di inviare copia del presente decreto, di:
-collocare le minori presso idonea comunità, capace di fare fronte alle esigenze delle medesime, anche mediante
l'ausilio della forza pubblica, ove ritenuto necessario;
-regolamentare i rapporti con i genitori e con gli altri familiari che ne faranno richiesta, secondo modalità protette ed osservate, anche in Spazio Neutro;
-proseguire la valutazione psicodiagnostica dei genitori;
-favorire la prosecuzione del percorso di cura della madre presso il CPS territorialmente competente, nonché delle minori presso la UONPIA di competenza;
-individuare ed attivare gli interventi e i supporti, anche di tipo psicologico, ritenuti più opportuni nell'interesse delle minori”.
pagina 3 di 18 La parte ricorrente chiedeva, quindi nel presente giudizio, che, previa acquisizione degli atti del procedimento
RG n. 1265/2020 VG pendente dinnanzi al Tribunale per i minorenni di Milano e previa audizione delle minori e della ricorrente, fosse disposta la riunione dei procedimenti inter partes e fosse revocato e/o modificato il suddetto decreto numero 1899/2021 emesso dal Tribunale dei Minori ed ordinato il collocamento delle minori e presso la casa materna sita in ZA via Ginestre 7; domandava, infine, che CP_2 CP_2 CP_3 fosse posto a carico del padre un contributo mensile per il mantenimento delle tre figlie di euro 600,00.
All'udienza presidenziale del 21 marzo 2023, il Presidente f.f., verificata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo, rilevato che il convenuto non si era costituito né era comparso in udienza e preso atto dell'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione per tali motivi, procedeva all'audizione della ricorrente e all'esito si riservava.
Con ordinanza emessa in pari data, a scioglimento della riserva assunta, il Presidente f.f. così provvedeva:
“Rilevato che le parti si sono separate con sentenza n. 1644/2019, del Tribunale di Milano del 13.02/20.02.2019
(passata in giudicato, v. documenti in atti) che aveva disposto l'affido delle figlie minori e nate CP_2 CP_2 il 14.11.2007 e nata il [...] al Comune di ZA con collocamento presso la madre nella casa di CP_3
ZA, con incarico ai Servizi Sociali anche di regolamentazione delle frequentazioni con il padre in Spazio neutro con tutti gli ulteriori incarichi e ponendo a carico del padre un assegno di mantenimento nella misura di euro 300 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie e assegnazione alla madre della casa ex coniugale.
Rilevato altresì come risulti documentalmente che a seguito di segnalazione veniva aperto procedimento presso il Tribunale per i minorenni di Milano (N. 1265 del 2020) che emetteva un primo decreto provvisorio il 26 giugno 2020 e successivo decreto provvisorio del 4 Marzo/ 9 Marzo 2021 che confermava l'affido all'ente delle figlie minori e, stante la situazione di “particolare pregiudizio con condotte inappropriate poste in essere dalla madre nei confronti delle figlie che avevano rinnovato la richiesta di essere allontanate dal contesto domestico a fronte di una condizione di importante malessere da loro sperimentate con comportamenti altresì anche gravemente oppositivi e minatori assunti dalla madre nei confronti degli assistenti sociali con l'interruzione di qualsiasi rapporto delle figlie con i rispettivi educativi di riferimento e impedendo loro di frequentare il centro diurno”, disponeva il collocamento di tutte e tre le figlie presso comunità, dove anche attualmente si trovano, le gemelle in una comunità Pavia e a Coppiano. CP_3
Rilevato, pertanto, che sotto il profilo della responsabilità genitoriale, essendo ancora pendente procedimento presso il Tribunale dei Minorenni di Milano anteriormente iscritto rispetto alla data di deposito del presente procedimento (e anteriormente al 22 giugno 2022), nell'ambito del quale è stato già emesso il citato decreto provvisorio, questo Tribunale non può che necessariamente sollevare sotto tale profilo l'incompetenza funzionale del T.O. ex art. 38 disp. att. c.c. e allo stato limitarsi a prendere atto delle statuizioni dell'A.G. minorile, con richiesta all'Ente di trasmissione di una relazione di aggiornamento;
Parte_2
Riservata, altresì, nel prosieguo, ove dovesse sussistere la competenza funzionale di questo Tribunale in punto di responsabilità genitoriale con le eventuali determinazioni definitive dell'AG minorile, la nomina anche nel presente procedimento del curatore speciale e l'ascolto delle minori;
pagina 4 di 18 Considerato, sotto il profilo economico, come risulti che la ricorrente lavori presso varie società, attualmente due con uno stipendio che ha riferito di € 1.100/1200 al mese;
Dal CU 22 presso YN TA AG risulta per
72 gg un reddito di € 867,91 dal CU 2022 presso ST srl per 122 gg un reddito di € 1663; al CU 2022 presso Gi Group SPA per 250 gg un reddito di € 4382,11; dal CU 2022 presso Astrea per 365 gg un reddito di €
1939,73 per un complessivo per l'anno 2021 di € 8.852.75, come anche indicato nella disclosure;
vive nella CP_ casa ex coniugale con canone di circa € 180 al mese;
le minori sono in comunità e vedono la madre il sabato ogni 15 giorni, andando un sabato al mese la madre a trovarle nelle due distinte comunità trascorrendo del tempo fuori dalle 10 alle 17,00 e l'altro sabato andandole a prendere e portandole nella casa di ZA dalle 10 alle 19,00, quando le deve riaccompagnare in comunità avvalendosi di amici che la accompagnino in macchina, non avendo la GN la patente, dovendo pagare la benzina circa € 20/30, provvedendo altresì anche a dar loro da mangiare nei sabati in cui le vede e a coprire le spese di abbigliamento e altre spese non coperte dalla comunità e/o altre loro esigenze. Quanto al resistente risulta svolgere attività come muratore, in qualità di dipendente di ditte edili, pur non essendo noto al momento nessun dato certo, avendo comunque piena capacità lavorativa e dovendo contribuire al mantenimento delle figlie minori;
Ritenuto pertanto, allo stato, tenuto conto che le figlie non abitano più con la madre che però provvede alle varie spese durante i sabati in cui le stesse stanno a casa e comunque quando le va a trovare durante i weekend
e a tutte le esigenze non coperte dalla comunità, di confermare comunque l'onere economico previsto a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento delle figlie come da richiesta formalizzata in udienza dal difensore.
P.Q.M.
1) Solleva sin d'ora ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c l'incompetenza funzionale del Tribunale Ordinario adito in ordine alle domande relative alla responsabilità genitoriale, essendo competente il Tribunale per i Minorenni di
Milano che nel proc. n. 1256/20 ha emesso decreto provvisorio del 4 Marzo/ 9 Marzo 2021 che ha confermato
l'affido all'ente delle figlie minori e disposto il loro collocamento presso la comunità dove anche attualmente si trovano, conferendo specifici incarichi ai Servizi Sociali e Specialistici;
2) Conferma le statuizioni, per quanto attuali, di cui alla sentenza di separazione n. 1644/2019, del Tribunale di
Milano del 13.02/20.02.2019 (passata in giudicato) in punto di contributo al mantenimento indiretto delle figlie
a carico del padre da versare alla GN come previsto;
Pt_1
3) Dispone che l'Ente Affidatario trasmetta entro e non oltre il 4 settembre 2023 una relazione di aggiornamento in ordine a quanto attuato in adempimento degli incarichi conferiti dal Tribunale per i
Minorenni di Milano e in generale in ordine alla situazione del nucleo familiare, alle condizioni dei genitori, agli interventi attuati in favore dei genitori, alla attuali condizione delle minori, all'avvio degli incontri con il padre e in generale sul progetto a lungo termine elaborato.”
Il Presidente f.f. nominava quindi Giudice Istruttore sé stesso e fissava udienza per il 21 settembre 2023, sostituita dal deposito ex art. 127 ter c.p.c. di note scritte, incaricando la parte ricorrente di notificare l'ordinanza al convenuto non comparso entro il termine perentorio del 10 maggio 2023.
pagina 5 di 18 Con provvedimento del 21 settembre 2023, il Giudice Istruttore, lette le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. di parte ricorrente, così disponeva:
“Lette le note di trattazione scritte ex art. 127 ter c.p.c di parte ricorrente con le istanze e conclusioni, senza la richiesta di concessione dei termini istruttori ex art. 183, 6° comma c.p.c.;
Rilevato che parte convenuta pur destinataria di regolare e tempestiva notifica dell'ordinanza presidenziale
(come da relata di notifica depositata in telematico) non si è costituita con memoria difensiva, per cui va dichiara contumace
Rilevato, altresì, a chiusura del procedimento presso il Tribunale per i minorenni di Milano (N. 1265 del 2020),
è stato emesso dall'AG minorile decreto definitivo del 15/17 Marzo 2023 che ha confermato l'affido delle minori
e nate il 14.11.2007 e nata il [...] al Comune di ZA limitando l'esercizio CP_2 CP_2 CP_3 della responsabilità di genitoriale di entrambi i genitori e ha incaricato i Servizi sociali del Comune affidatario, in collaborazione con i Servizi specialistici di mantenere le minori collocate presso le attuali comunità favorendo gradualmente dei rientri presso l'abitazione familiare e nell'interesse delle minori stesse, ha regolamentato i rapporti con i genitori secondo le modalità più adeguate a tutelare il loro benessere psicofisico
e ha infine favorito la prosecuzione del percorso di cura della madre presso il CPS territorialmente competente, trasmettendo pertanto il decreto al T.O. per quanto di sua competenza funzionale;
Rilevato, pertanto che, sotto il profilo della responsabilità genitoriale, alla luce del grave quadro come emerso ed emergente dagli atti, ritenuta a questo punto la competenza funzionale del Tribunale Ordinario, debbono essere confermate integralmente le statuizioni del Tribunale per i Minorenni, essendo l'assetto disposto del tutto corrispondente all'interesse delle minori, anche nella auspicabile prospettiva di favorire dei rientri delle minori
a casa della madre, con tutti gli ulteriori incarichi e deleghe come meglio specificati in dispositivo;
Rilevato come la complessità e precarietà del quandro familiare, come emerso anche dagli esiti delle relazioni dei Servizi, rende oltremodo urgente la nomina di un curatore speciale delle figlie minori, risultando al momento i genitori incapaci di rappresentare concretamente gli interessi delle figlie, con la necessità di garantire che tutti gli interventi che dovranno essere disposti a tutela delle figlie medesime siano attuati sin da subito con un fattivo e responsabile impegno dai genitori e un efficiente lavoro di rete e coordinamento;
Ritenuto, pertanto, che deve essere nominato alle medesime una curatrice speciale qui nominata dal Tribunale nella persona dell'avvocato FEDERICA GABRIELLI del Foro di Milano, che dovrà rappresentare le minori anche in giudizio, costituendosi nel presente procedimento e ben potendolo fare in proprio, data la sua qualifica professionale;
Osservato, pertanto, che deve essere assegnato un termine al curatore speciale per costituirsi e rinviata
l'udienza per esame delle relazioni, con riserva di procedere poi all'ascolto giudiziale delle minori;
PQM
1) DICHIARA la contumacia di parte convenuta ai sensi dell'art. 171 c.p.c., verificata la regolarità del contraddittorio
pagina 6 di 18 2) CONFERMA integralmente le statuizioni di cui al decreto definitivo del Tribunale per i Minorenni di Milano del 15/17 Marzo 2023 e, per l'effetto,
3) DISPONE l'affido delle minori e nate il 14.11.2007 e nata il [...] al Comune di CP_2 CP_2 CP_3
ZA, limitando l'esercizio della responsabilità di genitoriale di entrambi i genitori, incaricando i Servizi sociali del Comune affidatario, in collaborazione con i Servizi specialistici e con tutte le ulteriori strutture specialistiche sul territorio, di mantenere le minori collocate presso le attuali comunità favorendo gradualmente dei rientri presso l'abitazione familiare e nell'interesse delle minori stesse, di regolamentare i rapporti con i genitori secondo le modalità più adeguate a tutelare il loro benessere psicofisico, favorendo la prosecuzione del percorso di cura della madre presso il CPS territorialmente competente e di tutti gli interventi a tutela delle minori e dei genitori, fornendo pertanto al Tribunale tutti gli elementi utili per assumere le determinazioni anche definitive nell'interesse delle minori, se debbano o meno essere apportate eventualmente modifiche all'assetto attualmente disposto in punto di responsabilità (in specie sul collocamento), con l'elaborazione di un progetto a lungo termine, con tutti i suggerimenti e le indicazioni e con relazione di aggiornamento da far pervenire entro e non oltre il 25 GENNAIO 2024;
4) NOMINA in favore delle minori e nate il 14.11.2007 e nata il [...] una CP_2 CP_2 CP_3 curatrice speciale, individuata nella persona dell'avvocato FEDERICA GABRIELLI iscritta all'albo degli
Avvocati di Milano, che, previa anche l'audizione ex art. 315 bis c.c. delle minori, avrà il compito di rappresentare e tutelare le minori nel corso degli ulteriori incarichi conferiti ai Servizi incaricati, di gestire nell'interesse delle minori i rapporti con gli operatori dei Servizi Sociali e dei Servizi Specialistici dell'ASST incaricati, in modo da assicurare anche la tempestiva adozione e attuazione di tutte le decisioni relative alle minori medesimi, attivandosi anche e favorendo i rientri delle minori nell'abitazione familiare ove rispondente ai loro interessi;
5) ASSEGNA al curatore speciale termine fino al 31 OTTOBRE 2023 per il deposito di memoria difensiva;
5) RINVIA la causa al 29 FEBBRAIO 2024 ore 9,30 per esame delle relazioni dei Servizi Sociali e per ulteriore trattazione, anche in ordine all'ascolto giudiziale delle minori”.
Alla successiva udienza del 29 febbraio 2024, come sopra fissata, il G.I. sentiva la GN Parte_1 nonché il convenuto signor , già dichiarato contumace ma che si era presentato personalmente Controparte_1 in udienza, nonché la Curatrice Speciale e, su domanda della parte ricorrente di pronuncia di sentenza parziale sullo status, rimetteva la causa in decisione dinnanzi al Collegio limitatamente allo status, con riserva di riferire in camera di consiglio, riservando alla successiva ordinanza di rimessione della causa sul ruolo la delega, richiesta dalle parti, per il completamento degli accertamenti da parte dei Servizi e l'ascolto delle minori.
In data 6 marzo 2024, veniva pronunciata sentenza N. 38335/2023 non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio resa pubblica in data 8 marzo 2024. In pari data, il Collegio pronunciava ordinanza di rimessione della causa sul ruolo con cui disponeva che Servizi Sociali dell'Ente affidatario procedessero negli incarichi già loro conferiti facendo e rinviava per esame della relazione all'udienza sostituita dal deposito di note scritte da effettuarsi entro il termine del 18 settembre 2024.
pagina 7 di 18 Perveniva in data 3 settembre 2024 la relazione dei Servizi Sociali del Comune di ZA
Con provvedimento del 18 settembre il G.I., lette le note scritte della Curatrice e preso atto del Pt_3 contenuto della relazione di aggiornamento, fissava per l'audizione delle minori l'udienza del 23 ottobre 2024 e per la precisazione delle conclusioni l'udienza sostituita dal deposito di note scritte da effettuarsi entro l'11 dicembre 2024.
A detta udienza si procedeva all'ascolto delle minori e all'esito il G.I. confermava la già fissata udienza per la precisazione delle conclusioni con le prescritte modalità.
Con provvedimento del 11 dicembre 2024, il G.I, lette note scritte depositate da parte attrice e dalla Curatrice
Speciale assegnava termine per il deposito di comparse conclusionali, rimettendo la causa in decisione dinnanzi al Collegio.
La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025.
Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulle domande svolte da parte attrice, non avendo peraltro la RA articolato istanze istruttorie. Pt_1
Ciò posto e relativamente alla responsabilità genitoriale sulle figlie minori (di cui due, e CP_2 CP_2 gemelle, comunque, ormai davvero prossime alla maggiore età), le ampie risultanze acquisite dai Servizi Sociali dell'Ente affidatario che ormai da cinque anni hanno in carico e seguono le complesse vicende di questo nucleo familiare essendo stati attivati come meglio infra si dirà già nel 2020 dal Tribunale per i Minorenni di Milano, le risultanze degli interventi dai medesimi attivati, gli ulteriori elementi valutativi acquisite anche per il tramite della Curatrice Speciale, offrono al Collegio elementi più che adeguati e completi per decidere nell'interesse di e CP_2 CP_2 CP_3
Le minori sono state inoltre anche sentite dal Giudice, peraltro nel corso di un'udienza molto complessa e delicata, atteso che all'esito veniva accertato che le stesse, senza autorizzazione alcuna, avevano ritenuto di registrare la loro audizione in presenza della loro curatrice speciale, avendo così questo Tribunale potuto acquisire ulteriori e utili elementi per l'assunzione delle determinazioni definitive.
Anche dal punto di vista economico nessun ulteriore dato deve essere acquisito essendo sufficiente quello in atti per addivenire ad una determinazione anche relativamente a tale aspetto.
Deve, quindi infine, chiarirsi che il materiale probatorio documentale che verrà posto a fondamento della decisione è quello introdotto in giudizio nel rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio
La domanda di divorzio
Ciò premesso, nulla deve essere disposto in ordine alla domanda di divorzio, essendo stata già pronunciata da questo Tribunale in data 6 marzo 2024, sentenza N. 38335/2023 non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio resa pubblica in data 8 marzo 2024.
pagina 8 di 18 La responsabilità genitoriale
All'esito del giudizio, ritiene il Tribunale che alla luce della grave situazione di disagio familiare e delle rilevanti criticità emerse in entrambi i genitori e della persistente criticità in capo alle minori (come d'altronde emerso anche nel corso del loro ascolto giudiziario), che debba necessariamente essere confermato ex art. 333 c.c.
l'affidamento delle figlie minori e (nate in data 14 novembre 2007), queste ultime peraltro CP_2 CP_2 ormai davvero prossime alla maggiore età nonché di (in data 9 settembre 2009) al Servizio Sociale del CP_3
Comune di ZA (luogo di attuale residenza delle minori) essendo ancora più che attuali le ragioni che avevano determinato le statuizioni assunte dapprima dal Tribunale ordinario in sede di separazione e poi, con l'apertura di nuovo procedimento a tutela, dal Tribunale per i Minorenni (che ve aveva anche disposto il collocamento comunitario) e poi confermate nel presente procedimento dopo la chiusura del procedimento da parte dell'Ag minorile.
La situazione del nucleo familiare, infatti, nonostante l'intervento dei Servizi Sociali che molto si sono spesi in questi anni per offrire tutela e sostegno alla famiglia e nonostante anche l'impegno della curatrice speciale, rimane critica e precaria soprattutto per il futuro di queste ragazze che sono inserite in un contesto familiare e sociale di rilevante disagio e che soprattutto si è dimostrato non all'altezza di poter rappresentare per le stesse un valido punto di riferimento educativo ed affettivo e di orientarne in senso positivo e responsabilizzante le scelte ed i comportamenti. L'acuirsi di questa situazione, assai difficile e precaria, aveva più nello specifico portato il
Tribunale per i minorenni, autorità che per prima si era interfacciata con le complesse e precarie vicende di questo nucleo familiare, a dover intervenire più volte per implementare le misure di protezione per le minori che versavano in quantomai preoccupanti condizioni di complessiva trascuratezza arrivando anche a disporre ad un certo punto il loro collocamento comunitario da attuarsi anche a mezzo della forza pubblica. ( v. decreto provvisorio T.M. del 26 giugno 2020 e decreto provvisorio T.M. del 12 marzo 2021 con inserimento in
Comunità).
A tale esito si era giunti - secondo quanto motivato nei richiamati provvedimenti dell'Ag minorile - a causa dell'estrema precarietà delle relazioni familiari e delle rilevanti criticità di entrambi i genitori impattanti, seppur con modalità e intensità differenti, sulle rispettive risorse genitoriale compromettendole pressoché integralmente.
Il padre, difatti, legalmente separato dalla moglie dal 2020 e con problemi legati alla dipendenza da sostanze stupefacenti, è sempre stato molto discontinuo nel rapporto con le figlie, alternando momenti di presenza ad altri anche molto prolungati di completa assenza, disinteressandosi sostanzialmente di loro e della loro vita tanto che oggi le ragazze, quantomeno le due gemelle, rifiutano categoricamente l'idea di riprendere i rapporti con lui.
D'altro canto, la madre, pur essendo figura più presente nella vita delle figlie e al momento rappresentando l'unico genitore che riconoscono, anche per via di un quadro suo personale di maggiore difficoltà e disagio (la GN è infatti affetta da un ritardo cognitivo e da depressione maggiore per cui era stata anche in carico al
CPS), è parsa lontana dal poter rappresentare per le figlie un valido punto di riferimento genitoriale ed educativo e molto in difficoltà anche nella stessa gestione delle figlie, peraltro, anch'esse portatrici di un quadro di importante difficoltà personale. Tutte e tre le sorelle nel 2020 erano infatti già in carico all , le gemelle CP_5
pagina 9 di 18 per disturbo misto delle abilità scolastiche e per una sindrome di adattamento e per disabilità intellettiva. CP_3
In questo quadro il T.M. riteneva quindi evidentemente opportuno apprestare misure di sostegno al nucleo familiare e alle minori che venivano affidate al Servizio Sociale del Comune di ZA ed in quella fase collocate presso la madre con incarico ai Servizi Sociali di individuare comunque una famiglia di appoggio che potesse sostenere la madre nell'esercizio delle sue funzioni che da sola non riusciva a gestire. (v. decreti del
T.M. del 2020 e del 2021).
Nel proseguo la situazione familiare non solo non migliorava ma, financhè significativamente si aggravava. Non si rinveniva alcuna risorsa genitoriale vicariante, la conflittualità infra-familiare tra madre e figlie causata dalle difficolta della madre di gestire le ragazze e di imporre regole e paletti aumentava esponenzialmente innescando continui litigi, frequenti allontanamenti delle minori anche per periodi di tempo prolungati (in una occasione era anche scappata di casa ed era andata dal padre), assoluta liberà delle ragazze nelle uscite e nei rientri CP_2 ad es. molto spesso è stata trovata a vagare a tarda notte vestita in modo non adeguato alla stagione e CP_3 non intenzionata a rientrare in casa), diversi episodi segnalati di aggressioni verbali e financhè anche fisica della madre assolutamente frustrata dal non riuscire a porsi come figura autorevole nei confronti delle figlie, per cui erano stati chiamati ad intervenire anche le forze dell'ordine. A fronte di una tale situazione, resa ancor più delicata e complessa dal fatto che, in quella fase, la madre aveva assunto comportamenti gravemente oppositivi e non collaboranti nei confronti degli assistenti sociali ed in considerazione della condizione di importante malessere sperimentata dalle ragazze che chiedevano in quel momento di essere allontanate dal contesto materno, il Tribunale per i Minorenni interveniva e disponeva quindi che le stesse fossero quanto prima inserite in una struttura comunitaria. (v. decreto T.M. del 4 marzo 2021 e decreto T.M. del 12 marzo 2021).
La minore veniva quindi inserita presso una comunità a Coppiano, mentre le gemelle in un'altra CP_3 struttura a Pavia.
Con provvedimento poi del 15/17 marzo 2023 il T.M., in considerazione del fatto che, nel frattempo era sorto il presente procedimento, emetteva decreto definitivo a chiusura di quello minorile con cui confermava l'affidamento delle minore all'Ente, il collocamento comunitario delle minori presso le relative strutture e conferiva precisi incarichi ai Servizi Sociali e Specialistici anche relativamente alla regolamentazione di graduali rientri delle ragazze presso la casa familiare con la prosecuzione di tutti gli interventi già in essere anche per la madre con la presa in carico presso il CPS. Dichiarava quindi la propria incompetenza funzionale ex art. 38 disp att. c.c. a favore de T.O. a cui trasmetteva gli atti (v. decreto T.M. 15/17 marzo 2023). L'assetto di tutele veniva quindi confermato e recepito dal G.I. con provvedimento del 21 settembre 2022 ed altresì implementato con la nomina nell'interesse delle minori di una Curatrice Speciale individuata nella persona dell'Avv. Federica
Gabrielli.
Ciò posto e nel proseguo i Servizi Sociali dell'Ente affidatario con relazione pervenuta in data 30 gennaio 2024, così come la stessa Curatrice all'udienza del 29 febbraio 2024 davano atto che, nel frattempo tutte e tre Pt_3 le minori, anche dopo un'escalation di comportamenti provocatori e oppositivi attuati all'interno della comunità soprattutto da che poi aveva influenzato la sorella e poi a ruota anche la più piccola si CP_2 CP_2 CP_3
pagina 10 di 18 erano allontanate dalle rispettive comunità abbandonando così il prescritto percorso ed erano rientrate a vivere con la madre che le aveva riaccolte in casa acconsentendo ed, anzi, avallando la scelta delle figlie di interrompere il percorso nonostante le grandi preoccupazione che le venivano riportate dai Servizi Sociali per la situazione complessiva delle figlie. In un passaggio abbastanza emblematico di tale relazione gli operatori sociali riferiscono infatti che “le minori hanno trovato accoglienza dalla madre che è risultata incapace di allinearsi con gli adulti di riferimento delle minori ma si è posizionata in modo paritario alle provocazioni e richieste delle minori non assumendo né un ruolo adulto né genitoriale. Successivamente anche la più piccola CP_3 apparentemente influenzata e indotta alla fuga dalla famiglia, si è allontanata dalla comunità mettendosi in pericolo – stante la fragilità cognitiva della minore stessa – e ha raggiunto la casa familiare ricongiungendosi con la madre e le sorelle. In seguito, stante la posizione della famiglia che ha “acconsentito” l'interruzione dei percorsi comunitari - di fatto non allineandosi ai rimandi del servizio scrivente e della comunità sulla necessità di terminare i percorsi – le minori non hanno dato disponibilità a proseguire verbalizzando che “se costrette” sarebbero scappate nuovamente”. (v. rel. pervenuta 30.01.2024).
Quanto al padre, si dava atto che il medesimo era stato inserito in una comunità per il trattamento della dipendenza da sostanze stupefacenti e che ne era però poi uscito solamente dopo pochi mesi ad ottobre 2023 e che aveva espresso il desiderio di riallacciare i rapporti con le figlie;
era, pertanto, stato attivato lo Spazio Neutro con programmati incontri mensili a cui, però, solo aveva chiesto di partecipare. Si evidenzia poi che il CP_3
Signor pur non essendosi mai formalmente costituito nel presente giudizio, si presentava CP_1 personalmente all'udienza del 29 febbraio 2024 fornendo una versione in parte diversa da quella riferita dai
Servizi Sociali. Il medesimo, infatti, rappresentava di aver sì effettivamente lasciato la comunità in cui si trovava dopo soli dieci mesi, ma di ivi essere stato collocato non in quanto soggetto tossicodipendente, ma dovendo scontare una pena pecuniaria per non aver contribuito al mantenimento delle figlie. Manca però qualsiasi documentazione a supporto di quanto dal medesimo riferito sia relativamente alle vicende del suo collocamento comunitario, sia sul suo attuale stato di dipendenza di cui nulla di preciso è dato sapere anche per quel che attiene ai problemi legati all'eccessivo uso di alcolici segnalati dai Servizi Sociali e di cui a breve si dirà. (v. comunque dichiarazioni del all' udienza 29 febbraio 2024). CP_1
Ad ogni modo il rientro delle minori nella casa familiare, dopo la fuga dalle rispettive comunità, ha comportato il ricrearsi di quelle stesse dinamiche altamente disfunzionali che avevano determinato il T.M. a procedere con il collocamento comunitario delle ragazze. Riferiscono infatti gli Assistenti sociali anche con l'ultima relazione di agosto 2024 che “ il rientro delle minori presso la casa materna ha comportato il configurarsi dei rischi che da sempre il servizio ha declinato, la principale criticità è il quadro psico-diagnostico critico della sig.ra Parte_1
(ritardo cognitivo) che comporta una grande difficoltà della madre nella gestione della complessità e
[...] la quotidianità delle figlie. Le minori, in piena età adolescenziale, alternano momenti di complicità a momenti di conflittualità, in alcune fasi le sorelle si alleano e altre si scontrano. A questo si aggiunge una scarsa rete familiare di supporto che è connotata da conflittualità intra familiare. (v. rel. 30 gennaio 2024 e 3 settembre
2024).
pagina 11 di 18 Su incarico del Tribunale è stato quindi articolato ed attuato dai Servizi Sociali un progetto a lungo termine per le ragazze che, pur tra disagi e malesseri vari segnalati, ha quantomeno reso possibile agganciare le minori all'interno di un articolato sistema di rete e tutele in grado di offrire loro adeguata protezione. Ad oggi, infatti, la situazione pur rimanendo evidentemente molto fragile e critica per tutto il pregresso così pesante e destabilizzante per il nucleo familiare, si sta però quantomeno normalizzando con le ragazze impegnate nei rispettivi percorsi scolastici e professionali.
La situazione attuale tra alti e bassi è oggi la seguente: che compirà a settembre prossimo 17 anni, CP_3 continua a frequentare la mattina la scuola (indirizzo cucina) ed il pomeriggio il centro diurno “il Balzo”; gli
Assistenti Sociali hanno riferito che la minore è attiva e partecipe ad entrambe le attività che le interessano molto. Anche sul versante dell'igiene personale, dopo la trascuratezza generale che era stata segnalata anche dalla scuola, la situazione è parsa da ultimo migliorare. Quanto ai rapporti con il padre è l'unica tra le CP_3 sorelle che continua a vedere regolarmente il padre in Spazio Neutro una volta al mese per circa un'ora e la relazione viene riscontrata positivamente dall'educatrice che riferisce di una buona complicità e intesa tra padre e figlia;
si segnala, tuttavia, che pur avendo espresso all'educatrice il desiderio di incontrare il padre CP_3 anche in contesti più quotidiani, ha però richiesto di organizzarli comunque sempre presenza dell'educativa in quanto molto preoccupata dell'utilizzo improprio di alcolici da parte del padre di cui ha molto sofferto in passato. È stato peraltro riferito che il padre, durante un incontro che era stato organizzato al bar limitrofo allo spazio Neutro, sebbene richiamato dall'operatrice, ha ritenuto comunque di consumare un amaro banalizzando altresì il gesto davanti alla figlia. (v. relazione dell'operatrice di Spazio Neutro allegata a relazione Ente affidatario 3.09.2024). Quanto invece al rapporto con la zia è stato dato atto che la ragazza frequenta poi anche con piacere la zia materna, che abita a Lodi e che, a giudizio degli assistenti sociali, appare Persona_1 essere una figura positiva per la minore ed in grado anche di individuare ed intercettare i bisogni della stessa dandole risposte adeguate (v. relazione del 3.09.2024). In questi termini la situazione è stata descritta anche dalla stessa sentita nel corso della sua audizione del 25 ottobre 2024. La ragazza in quella sede ha CP_3 riferito della sua organizzazione e routine quotidiana nei termini sopra indicati;
ha riferito poi di vivere con la mamma e con le sorelle, con cui ogni tanto litiga ma che, nel complesso, vanno d'accordo; di vedere il padre una volta al mese, ma, che le piacerebbe anche poterlo incontrare fuori dal contesto protetto, magari trascorrendo con lui qualche pomeriggio;
che con la zia che ha una bella casa con giardino, piscina e tre cani e un coniglio si trova molto bene e che le piacerebbe quindi trascorrere con lei più tempo anche nei fine settimana o durante la settimana così si toglie dalla testa un po' ZA. (v. dichiarazione all'udienza del 25 ottobre 2024). CP_3
Meno adesiva rispetto agli interventi che le sono stati proposti è stata la sorella che a breve compirà 18 CP_2 anni. Riferiscono infatti i Servizi Sociali che la ragazza, dopo essere uscita dalla Comunità, ha vissuto per un periodo presso la famiglia del fidanzato che si era dichiarata anche disponibile a tenerla con sé; che si è tentato, quindi, di tradurre tale disponibilità in un affido di prossimità progetto, che però poi è saltato per la mancata collaborazione di tutte le parti coinvolte;
che, a seguito di nuovi litigi con la madre, la ragazza, aveva ad un certo punto anche richiesto alle operatrici di essere reinserita in comunità, poi venendo meno anche a tale rinnovata pagina 12 di 18 disponibilità; che la ragazza ha molto faticato anche sul versante scolastico lasciando definitivamente la scuola a maggio dell'anno scorso;
e che le era stata quindi offerta la possibilità di essere inserita a settembre in un centro diurno che però la ragazza ha poi riferito nel corso della sua audizione di non essere intenzionata a frequentare.
Non vi è stata alcuna evoluzione neanche per quel che concerne i rapporti con il padre;
dopo alcuni segnali di apertura, la relazione si è nuovamente arenata tanto che gli assistenti sociali, pur avendo prospettato alla ragazza di supportarla a ricucire la relazione con il padre, hanno però riferito di non vederne allo stato i presupposti per una possibile ripresa. Del resto, anche la stessa nel corso della sua audizione, ha riferito di non voler CP_2 vedere il padre e di non considerarlo neanche tale;
ha invece riferito che la situazione con la madre è migliorata e che vorrebbe pertanto rimanere a vivere con il genitore con cui anche si confida e ha un buon rapporto, motivo per cui ha deciso di non frequentare il centro diurno;
sul versante scolastico ha invece precisato che dopo aver lasciato effettivamente la scuola nel maggio 2024 si è però poi riscritta e sta frequentando una scuola per diventare parrucchiera che le piace molto;
che a gennaio 2025 sempre con la scuola inizierà anche uno stage presso un salone che le darà l'opportunità poi a marzo 2025 di essere anche assunta con contratto di apprendistato e con retribuzione riferita di circa euro 600/800,00 mensili. (v. relazione Servizi Sociali pervenuta in data 3.09.2024 e audizione minore udienza del 25.10.2024).
Anche è oggi positivamente incanalata all'interno di uno strutturato percorso di studi CP_2 professionalizzante;
la ragazza, infatti, ha positivamente terminato il triennio scolastico previsto dall'indirizzo albergherò che prevede un 3+2 conseguendo il diploma triennale;
ha però deciso di proseguire e sta attualmente frequentando sempre la scuola APOLF a Pavia con indirizzo cucina;
anche lei, come la sorella non ha per il momento alcuna intenzione di riprendere i rapporti con il padre né di frequentare il centro diurno o altri interventi di supporto. (v. anche sue dichiarazioni all'udienza del 24.10.2024).
Così fotografata la complessa situazione familiare, è oltremodo evidente che l'unica soluzione allo stato possibile e tutelante per le minori (di cui due e ormai davvero prossime alla maggiore età), sia CP_2 CP_2 quella di mantenere ben salda e radicata la presenza dei Servizi Sociali nella loro vita ed invariato quindi l'assetto di tutele in essere, a partire dal loro affidamento ai Servizi Sociali del Comune di ZA che deve essere quindi senz'altro confermato. Rilevanti sono infatti le lacune e le criticità, non tanto e non solo del padre che sono assai evidenti in quanto del tutto assente ormai da tempo e con cui le gemelle rifiutano finanche ogni rapporto ma anche della madre, non riuscendo ancora ad assumere quel necessario ruolo genitoriale responsabile e non essendo ancora nelle condizioni di poter validamente rappresentare per le figlie un valido punto di riferimento affettivo, educativo e di guida.
La GN, infatti, nonostante sia nei fatti l'unica figura genitoriale presente per le figlie, non è stata però in grado di porsi nei loro confronti come una valida risorsa educativa ma, anzi, avallando ogni loro decisione anche quelle che le veniva rappresentato dai Servizi Sociali essere del tutto contrarie al loro interesse e pregiudizievoli per il loro futuro, finendo per deresponsabilizzarle.
In questa prospettiva non può quindi esser accolta la domanda di affidamento super esclusivo avanzata dalla
RA , tenendo conto delle emerse ed indubbie difficoltà incontrate nel corso degli anni e ancora non Pt_1
pagina 13 di 18 del tutto risolte nella gestione delle figlie sia sotto il profilo della cura e dell'accudimento che in quello della capacità di sintonizzarsi al loro vissuto e alle loro esigenze.
Va, pertanto, confermato l'assetto vigente con l'affido all'Ente che tenuto conto dell'età delle minori, in specie di può ritenersi opportuno mantenere per la durata di mesi 18, in modo da accompagnarla verso la CP_3 maggiore età, auspicando che anche la ragazza presti l'assenso al proseguo amministrativo.
In merito al collocamento delle minori è opportuno differenziare le rispettive situazioni. e a CP_2 CP_2 novembre prossimo compiranno 18 anni ed hanno riferito, anche da ultimo nel corso della loro audizione, che la situazione in casa con la madre sta procedendo positivamente rispetto a prima e di voler pertanto rimanere a vivere con il genitore. In considerazione, dell'assenza di qualsivoglia opzione non vi è pertanto allo stato altra possibilità se non quella di mantenere il collocamento delle ragazze presso la madre. Del resto, le gemelle e tra pochi mesi diventeranno maggiorenni e non è certamente pensabile poter imporre soluzioni CP_2 CP_2 che non siano da loro condivise e accettate e che, in ogni caso, non sono state neanche da nessuno prospettate.
Il Collegio non può quindi che limitarsi ad invitare le ragazze a proseguire nei rispettivi percorsi formativi scolastici e professionali auspicandosi che le stesse possano realizzare le proprie aspirazioni ed inclinazioni. In tal senso si reputa fondamentale che le stesse valutino la possibilità di rimanere in carico ai Servizi Sociali anche una volta diventate maggiorenni dando l'assenso al proseguo amministrativo che si ritiene per loro davvero fondamentale anche per consolidare la siutazione di maggiore equilibrio di cui oggi le stesse stanno beneficiando.
Quanto a invece, la stessa compirà invece 17 anni il prossimo settembre 2025 e ha espresso il desiderio CP_3 di trascorrere più tempo con la zia materna, RA , figura che è stata riscontrata positivamente Persona_1 anche dai Servizi Sociali e che, soprattutto anche a detta della ragazza, è in grado di garantirle un ambiente più disteso e tranquillo rispetto a quello familiare. Pur mantenendosi quindi il collocamento di ai fini della CP_3 residenza anagrafica presso la madre, si demanda all'Ente affidatario di valutare la possibilità, una volta preso contatti con la RA e accertata la sua disponibilità e valutato sempre che ciò risponda al Persona_1 prevalente interesse della minore e sia compatibile con le sue esigenze ed impegni, di introdurre maggiori spazi di frequentazione con la zia anche per più giorni consecutivi durante la settimana e nei fine settimana, regolamentandone in tal caso accuratamente le modalità, i tempi e i momenti di passaggio da un contesto abitativo all'altro.
Quanto alle frequentazioni con il padre, e in considerazione della prossima maggiore età, CP_2 CP_2 gestiranno in autonomia i rapporti con il genitore. I Servizi Sociali hanno già offerto alle gemelle la loro disponibilità a supportare la ripresa della relazione con il padre;
il Tribunale non può quindi che invitare le ragazze a cogliere tale l'opportunità e a rivalutare quando e se si sentiranno pronte di affidarsi ai Servizi Sociali per ricucire la relazione con il padre.
Relativamente a che attualmente vede il padre una volta al mese in Spazio Neutro si ritiene di dover CP_3 confermare l'incarico ai Servizi Sociali dell'ente affidatario di continuare a regolamentare le relative frequentazioni mantenendo le attuali modalità osservate e protette in Spazio Neutro e con facoltà di procedere ad pagina 14 di 18 un graduale ampliamento e liberalizzazione con possibilità di incontri anche all'esterno dello Spazio Neutro sempre alla presenza e sotto la supervisione di un educatore e solo nel caso in cui il padre dia prova di affidabilità anche per quel che attiene al consumo di alcolici e serietà nel voler mantenere un rapporto stabile e duraturo con la figlia e ovviamente sempre che ciò sia valutato rispondente all'interesse ed alla volontà della minore.
Infine, in considerazione della complessità e della delicatezza della situazione familiare, si ritiene indispensabile che venga mantenuta un'effettiva ed efficace presa in carico del nucleo familiare con l'avvio/prosecuzione di tutti gli interventi di supporto ritenuti necessario o anche solo opportuni di sostegno per i genitori e per le minori, meglio in dispositivo indicati.
Il contributo al mantenimento delle figlie
Con l'ordinanza presidenziale del 21 marzo 2023, il Presidente f.f. confermava quanto disposto con la sentenza di separazione che aveva stabilito in euro 300,00 la misura del contributo paterno per il mantenimento delle figlie oltre al 50% delle spese straordinarie.
Quanto alle attuali condizioni economiche delle parti richiamato quanto già dedotto con la puntuale ordinanza presidenziale si osserva quanto segue.
La situazione della RA non ha subito sostanziali modificazioni. Parte_4
La stessa lavora per conto della cooperativa e ha percepito nell'anno di imposta del 2022 un reddito Pt_5 annuo di euro 11.139,33 e nell'anno successivo del 2023 di euro 10.952,47 (v. C.U. 2023 e C.U. 2024) pari a circa 850/900,00 mensili. Ha riferito però in udienza presidenziale di svolgere anche lavori di pulizie e di poter contare su di una disponibilità mensile dai vari lavori complessiva pari ad euro 1.100,00 – 1.200,00 mensili. CP_ Co Vive in una casa per cui corrisponde un canone di euro 180,00 mensili. vi abita con le tre figlie di cui però due, e sono attualmente all'interno di percorsi scolastici formativi professionalizzanti che CP_2 CP_2 dovrebbero presto garantire loro l'accesso al mondo del lavoro sebbene inizialmente anche per il tramite di stage, contratti di apprendistato ecc. infatti, a gennaio 2025 ha iniziato uno stage presso un salone di CP_2 parrucchiera Milano Reportage che dovrebbe condurre all'assunzione con contratto di apprendistato nel marzo del 2025 e con retribuzione di euro 600,00/800,00 mensili;
anche ha riferito di essere in attesa di CP_2 stipulare contratto di apprendistato e ha già effettuato esperienze lavorative ancorchè non regolari (v. dichiarazioni all'udienza del 25 ottobre 2024).
Ha riferito all'udienza presidenziale del 21 marzo 2023 che l'ex coniuge non le avrebbe mai corrisposto l'assegno di mantenimento stabilito in sentenza e che per questo sarebbe anche stato condannato con sentenza definitiva per omesso versamento, circostanza questa che è stata riferita anche dal diretto interessato all'udienza del 29 febbraio 2024 in cui è comparso personalmente.
A detta udienza il Signor ha poi riferito di vivere con la madre per cui non sostiene oneri abitativi e di CP_1 svolgere lavoretti saltuari non regolari da cui percepisce somme limitate. La sua situazione non è comunque stata in alcun modo documentata essendo rimasto contumace nel presente giudizio.
pagina 15 di 18 Lo stesso è comunque inderogabilmente chiamato a partecipare economicamente al mantenimento indiretto delle figlie, tanto più considerando che non contribuisce neppure in alcun modo al loro mantenimento diretto non avendo sostanzialmente alcun rapporto con loro, se non con che vede una volta al mese in Spazio CP_3
Neutro.
Così fotografata la situazione delle parti ritiene il Tribunale che, in considerazione dell'aumento delle esigenze delle figlie in relazione all'età, dovendo ancora le figlie più grandi essere supportate per il loro inserimento stabile nel mondo del lavoro, ciò comunque fino al raggiungimento dell'indipendenza economica comunque prossima, tenuto conto del fatto che il sig. in alcun modo provvede al loro mantenimento diretto né ha CP_1 mai corrisposto, oltrechè all'assegno ordinario, neppure la sua quota del 50% delle spese straordinarie, che debba essere rideterminata l'entità del suo contributo in una somma quasi del tutto omnicomprensiva, stante l'assenza di ogni comunicazione e partecipazione, pari a euro 450,00 che il medesimo, con decorrenza dalla mensilità di pubblicazione delle presente sentenza, dovrà rimettere alla madre RA entro Parte_1 il 5 di ogni mese oltre a rivalutazione ISTAT oltre al 50% delle sole spese mediche obbligatorie.
L'assegno unico dovrà continuare ad essere interamente percepito dalla madre con cui le figlie attualmente vivono.
Le spese di lite e della Curatrice Speciale
Nulla sulle spese di lite, che debbono considerarsi irripetibili, stante la contumacia della parte convenuta che non ha spiegato difese e tenuto conto anche del tenore della presente decisione.
Il Tribunale provvederà poi con separato provvedimento a liquidare il compenso in favore della Curatrice
Speciale nominata Avvocato FEDERICA GABRIELLI che dovrà essere posto a carico dell'Erario ex art. 133 DPR
115/2002, stante l'ammissione al gratuito patrocinio delle minori (come da delibera in atti).
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e/o eccezione rigettata e disattesa, dato atto che è stata già pronunciata da questo Tribunale in data 6 marzo 2024, sentenza N. 38335/2023 non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio resa pubblica in data 8 marzo 2024, così decide:
1) CONFERMA L'AFFIDO ex art. 333 c.c. di e (entrambe nata il [...] e prossime CP_2 CP_2 alla maggiore età) e di (nata il [...]) al Servizio Sociale del Comune di ZA CP_3 competente territorialmente, per un periodo di mesi 18, con limitazione della responsabilità genitoriale quanto pagina 16 di 18 alle decisioni di maggior interesse per le minori relative alla salute, istruzione ed educazione, residenza abituale,
tempi e modalità di frequentazione del genitore non collocatario prevalente e pratiche amministrative;
2) DISPONE che l'Ente Affidatario – Comune di ZA mantenga le minori collocate anche ai fini della residenza anagrafica presso la madre, GN nella casa di ZA via Ginestre 7, in cui Parte_1 attualmente sono rientrate a vivere;
3) DISPONE che le decisioni di maggior interesse per le minori e (per quest'ultima fino al CP_2 CP_2 raggiungimento della maggiore età) relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza, tempi e modalità di frequentazione del genitore non collocatario prevalente e pratiche amministrative, vengano concretamente ed effettivamente assunte dall'Ente Affidatario e che gli eventuali relativi oneri economici siano a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
4) DISPONE che le sole scelte inerenti all'ordinaria amministrazione non riguardanti la salute, la residenza e le scelte scolastiche, nonché quelle urgenti inerenti la salute siano assunte dalla madre quale genitore collocatorio delle minori;
5) DISPONE che l'Ente Affidatario provveda a mantenere un'attenta presa in carico delle minori e del nucleo familiare demandando all'Ente medesimo per il tramite dei Servizi Sociali e dei Servizi Specialistici ASST, ciascuno per la parte di rispettiva competenza di:
- valutare quanto a la possibilità di garantire alla minore maggiori spazi di frequentazione con la zia CP_3 materna, RA una volta accertata la disponibilità di quest'ultima e sempre che ciò sia ritenuto Persona_1 conforme al suo prioritario interesse, regolamentandone, in caso positivo accuratamente le modalità, i tempi e i momenti di passaggio da un contesto abitativo all'altro.
- regolamentare le frequentazioni di con il padre mantenendo le attuali modalità osservate e protette in CP_3
Spazio Neutro e con facoltà di procedere ad un graduale ampliamento e liberalizzazione e/o rimodulazione con possibilità di incontri anche all'esterno dello Spazio Neutro sempre alla presenza e sotto la supervisione di un educatore e solo nel caso in cui il padre dia concreta prova di affidabilità anche per quel che attiene al consumo di alcolici e serietà nel voler mantenere un rapporto stabile e duraturo con la figlia e ovviamente sempre che ciò sia valutato rispondente all'interesse della minore.
- supportare le minori e ove intendano riprendere una relazione con il padre e favorirne un CP_2 CP_2 acceso sereno, sempre nel rispetto della loro volontà, tenuto conto dell'età;
- avviare/proseguire nell'interesse delle minori (anche di e qualora le stesse prestino CP_2 CP_2 auspicabilmente il consenso al proseguo amministrativo), ogni intervento di supporto socioeducativo e/o di supporto psicologico/psichiatrico ritenuto necessario o anche solo opportuno nell'esclusivo interesse delle medesime.
- avviare/proseguire tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto per entrambi i genitori favorendo per la madre la prosecuzione del percorso di cura presso il CPS territorialmente competente nonché ogni altro intervento ritenuto necessario per il padre anche per favorire la ripresa della relazione con le figlie con presa in carico preso il Noa ove accetti;
pagina 17 di 18 - svolgere un'attenta e marcata attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione delle minori,
segnalando in ogni caso immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori, Autorità
Giudiziaria competente, eventuali situazioni di grave pregiudizio per le minori, in particolare anche prima della scadenza del periodo sopra fissato ove sorgano di necessità di urgenti interventi;
6) INVITA entrambi i genitori di attenersi, nell'esclusivo interesse delle figlie e in quanto funzionale ad un loro equilibrato percorso di crescita, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori dei Servizi Sociali dell'Ente Affidatario e agli operatori dei Servizi Specialistici;
7) PONE a carico di , con decorrenza dalla mensilità di pubblicazione della presente Controparte_1 sentenza l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie, fino al raggiungimento della loro indipendenza economica, mediante versamento alla madre , in via anticipata ed entro il giorno 5 di ogni Parte_1 mese, dell'importo mensile di € 450,00 (euro 150,00 per figlia) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat, oltre al 50% delle sole spese straordinarie mediche obbligatorie secondo quanto disposto dalle Linee Guida del Tribunale di Milano del 14 novembre 2017.
8) DISPONE che l'Assegno Unico Universale sia percepito per intero dalla madre;
9) DICHIARA irripetibili le spese di lite;
10) PROVVEDE separatamente alla liquidazione delle spese del Curatore Speciale;
11) SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege;
[... MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti all'Ente affidatario Comune
Pt_6
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025
IL PRESIDENTE RELATORE EST.
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott. ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 15 ottobre 2022 e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] Cod. Fisc. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' avv. Cinzia Bianca ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano, alla via Campania n. 33 come da procura in atti.
ATTORE
E
nato a [...] il [...] Cod. Fisc. Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
E
(nate in data 14.11.2007) e (nata in [...] Controparte_2 Controparte_3
9.9.2009) rappresentate dal Curatore Speciale Avv. FEDERICA GABRIELLI nominata con ordinanza del 21 settembre 2023 e costituitasi con memoria del 9 ottobre 2023.
Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del
Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71
c.p.c e dell'ordinanza presidenziale ex art. 709 comma 1 c.p.c.
OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE pagina 1 di 18 - Quanto alle minori e (che nel 2025 diventeranno maggiorenni) e alla minore si CP_2 CP_2 CP_3 chiede che vengano affidate in via esclusiva alla madre con collocazione presso l'abitazione materna, revocando il provvedimento di affidamento all'ente ma mantenendo gli interventi dei Servizi sociali solo come supporto sia per le minori che per la sig.ra . Pt_1
- Stante il disinteresse del padre sig. , e all'esito delle audizioni delle minori all'udienza del Controparte_1
23.10.2024, disporsi gli incontri con lo stesso solo in spazio neutro e solamente se esplicitamente richiesti dalle minori;
- Disporsi la corresponsione da parte del sig. , della somma di € 800,00 mensile a titolo di Controparte_1 mantenimento delle figlie minori da versarsi entro il 5 di ogni mese con rivalutazione annuale ISTAT
In via subordinata: nella denegata ipotesi di rigetto delle richieste in via principale, si chiede che le minori vengano collocate presso la madre e affidate ai servizi sociali di ZA, mantenendo in essere gli interventi ad hoc, sia per le minori che per la madre;
- porre a carico del sig. il versamento entro il cinque di ogni mese l'importo di € 800,00 a titolo di CP_1 mantenimento delle figlie, rivalutabile annualmente secondo indice Istat;
- Stante il totale disinteresse del sig. le figlie lo frequenteranno solo ed esclusivamente se lo CP_1 desidereranno, previo accordo, con modalità che saranno determinate dai competenti Servizi sociali ed in spazio neutro;
Con vittoria di spese e onorari.
CONCLUSIONI DELLA CURATRICE SPECIALE
Per le minori e : CP_2 Controparte_2
CONFERMARE l'affido delle due minori all'Ente Comune di ZA perché le mantenga collocate presso la madre, con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori in relazione alle scelte in tema di cure, educazione, istruzione e residenza.
Per la minore : Controparte_3
CONFERMARE l'affido della minore all'Ente Comune di ZA perché la mantenga collocata presso la madre, con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori in relazione alle scelte in tema di cure, educazione, istruzione e residenza, garantendole ampi tempi di frequentazione – anche per più giorni consecutivi e nei fine settimana - con la zia materna . Persona_1
CONFERMARE ai Servizi Sociali dell'Ente affidatario – ove ritenuto opportuno e funzionale ai bisogni di
– la facoltà di regolamentare ed eventualmente ampliare la frequentazione della minore con il CP_3 CP_3 padre al di fuori dello Spazio Neutro ma sempre con la supervisione di un educatore.
Per tutte e tre le minori: CONFERMARE tutti gli incarichi già conferiti ai Servizi, tutti gli interventi avviati nell'interesse delle minori e tutte le prescrizioni impartite ai genitori
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pagina 2 di 18 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali, la pronuncia sullo status e gli ulteriori provvedimenti del
Giudice Istruttore
Con ricorso iscritto a ruolo in data 15 ottobre 2022, ritualmente notificato, , premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio concordatario in Pantigliate in data 12 aprile 2008 (trascritto negli Uffici dello Stato
Civile del Comune di Pantigliate all'anno 2008, parte 2, serie A, numero 2) con , dalla cui Controparte_1 unione sono nate le figlie gemelle (in data 14 novembre 2007) e (in data 9 Controparte_2 CP_3 settembre 2009) e dal quale si è separata a seguito della pronuncia da parte del Tribunale di Milano della sentenza di separazione personale n. 1644/2019, nel procedimento recante RG n. 7354/2016, pubblicata il 20 febbraio 2019 e passata in giudicato, chiedeva la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. In punto di responsabilità genitoriale parte attrice dava, più nello specifico atto, che la sentenza di separazione aveva disposto l'affidamento delle tre figlie minori della coppia al Comune di ZA, con limitazione della responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di maggior interesse per le figlie nonché la loro collocazione, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre nella casa coniugale sita in ZA via
Ginestre n. 7 e aveva posto a carico del padre un contributo mensile di € 300,00 per il mantenimento delle tre figlie. Tutto ciò premesso la GN allegava di essersi successivamente rivolta ai Servizi Sociali per Pt_1 essere sostenuta e assistita in quanto il marito aveva abbandonato la famiglia e si era completamente disinteressato della gestione familiare;
in conseguenza di ciò si era aperto il procedimento R.G. 1265/20 innanzi al Tribunale per i minorenni che, con decreto provvisorio n. 1899/2021 del 12 marzo 2021, tra l'altro aveva così disposto:” “AFFIDA Le minori , e Controparte_2 Controparte_2 Controparte_3 all'Ente, individuato nel Comune di ZA o nel diverso comune nel quale dovesse in futuro essere trasferita la residenza delle minori,
l'esercizio della responsabilità genitoriale dei genitori per le decisioni in materia di salute, educazione, Per_2 cura, istruzione delle minori, nonché con riferimento al collocamento delle stesse ed agli incarichi conferiti all'Ente, come di seguito indicati.
INCARICA l'Ente affidatario, anche in collaborazione con i Servizi Specialistici del Territorio cui l'Ente affidatario avrà cura di inviare copia del presente decreto, di:
-collocare le minori presso idonea comunità, capace di fare fronte alle esigenze delle medesime, anche mediante
l'ausilio della forza pubblica, ove ritenuto necessario;
-regolamentare i rapporti con i genitori e con gli altri familiari che ne faranno richiesta, secondo modalità protette ed osservate, anche in Spazio Neutro;
-proseguire la valutazione psicodiagnostica dei genitori;
-favorire la prosecuzione del percorso di cura della madre presso il CPS territorialmente competente, nonché delle minori presso la UONPIA di competenza;
-individuare ed attivare gli interventi e i supporti, anche di tipo psicologico, ritenuti più opportuni nell'interesse delle minori”.
pagina 3 di 18 La parte ricorrente chiedeva, quindi nel presente giudizio, che, previa acquisizione degli atti del procedimento
RG n. 1265/2020 VG pendente dinnanzi al Tribunale per i minorenni di Milano e previa audizione delle minori e della ricorrente, fosse disposta la riunione dei procedimenti inter partes e fosse revocato e/o modificato il suddetto decreto numero 1899/2021 emesso dal Tribunale dei Minori ed ordinato il collocamento delle minori e presso la casa materna sita in ZA via Ginestre 7; domandava, infine, che CP_2 CP_2 CP_3 fosse posto a carico del padre un contributo mensile per il mantenimento delle tre figlie di euro 600,00.
All'udienza presidenziale del 21 marzo 2023, il Presidente f.f., verificata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo, rilevato che il convenuto non si era costituito né era comparso in udienza e preso atto dell'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione per tali motivi, procedeva all'audizione della ricorrente e all'esito si riservava.
Con ordinanza emessa in pari data, a scioglimento della riserva assunta, il Presidente f.f. così provvedeva:
“Rilevato che le parti si sono separate con sentenza n. 1644/2019, del Tribunale di Milano del 13.02/20.02.2019
(passata in giudicato, v. documenti in atti) che aveva disposto l'affido delle figlie minori e nate CP_2 CP_2 il 14.11.2007 e nata il [...] al Comune di ZA con collocamento presso la madre nella casa di CP_3
ZA, con incarico ai Servizi Sociali anche di regolamentazione delle frequentazioni con il padre in Spazio neutro con tutti gli ulteriori incarichi e ponendo a carico del padre un assegno di mantenimento nella misura di euro 300 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie e assegnazione alla madre della casa ex coniugale.
Rilevato altresì come risulti documentalmente che a seguito di segnalazione veniva aperto procedimento presso il Tribunale per i minorenni di Milano (N. 1265 del 2020) che emetteva un primo decreto provvisorio il 26 giugno 2020 e successivo decreto provvisorio del 4 Marzo/ 9 Marzo 2021 che confermava l'affido all'ente delle figlie minori e, stante la situazione di “particolare pregiudizio con condotte inappropriate poste in essere dalla madre nei confronti delle figlie che avevano rinnovato la richiesta di essere allontanate dal contesto domestico a fronte di una condizione di importante malessere da loro sperimentate con comportamenti altresì anche gravemente oppositivi e minatori assunti dalla madre nei confronti degli assistenti sociali con l'interruzione di qualsiasi rapporto delle figlie con i rispettivi educativi di riferimento e impedendo loro di frequentare il centro diurno”, disponeva il collocamento di tutte e tre le figlie presso comunità, dove anche attualmente si trovano, le gemelle in una comunità Pavia e a Coppiano. CP_3
Rilevato, pertanto, che sotto il profilo della responsabilità genitoriale, essendo ancora pendente procedimento presso il Tribunale dei Minorenni di Milano anteriormente iscritto rispetto alla data di deposito del presente procedimento (e anteriormente al 22 giugno 2022), nell'ambito del quale è stato già emesso il citato decreto provvisorio, questo Tribunale non può che necessariamente sollevare sotto tale profilo l'incompetenza funzionale del T.O. ex art. 38 disp. att. c.c. e allo stato limitarsi a prendere atto delle statuizioni dell'A.G. minorile, con richiesta all'Ente di trasmissione di una relazione di aggiornamento;
Parte_2
Riservata, altresì, nel prosieguo, ove dovesse sussistere la competenza funzionale di questo Tribunale in punto di responsabilità genitoriale con le eventuali determinazioni definitive dell'AG minorile, la nomina anche nel presente procedimento del curatore speciale e l'ascolto delle minori;
pagina 4 di 18 Considerato, sotto il profilo economico, come risulti che la ricorrente lavori presso varie società, attualmente due con uno stipendio che ha riferito di € 1.100/1200 al mese;
Dal CU 22 presso YN TA AG risulta per
72 gg un reddito di € 867,91 dal CU 2022 presso ST srl per 122 gg un reddito di € 1663; al CU 2022 presso Gi Group SPA per 250 gg un reddito di € 4382,11; dal CU 2022 presso Astrea per 365 gg un reddito di €
1939,73 per un complessivo per l'anno 2021 di € 8.852.75, come anche indicato nella disclosure;
vive nella CP_ casa ex coniugale con canone di circa € 180 al mese;
le minori sono in comunità e vedono la madre il sabato ogni 15 giorni, andando un sabato al mese la madre a trovarle nelle due distinte comunità trascorrendo del tempo fuori dalle 10 alle 17,00 e l'altro sabato andandole a prendere e portandole nella casa di ZA dalle 10 alle 19,00, quando le deve riaccompagnare in comunità avvalendosi di amici che la accompagnino in macchina, non avendo la GN la patente, dovendo pagare la benzina circa € 20/30, provvedendo altresì anche a dar loro da mangiare nei sabati in cui le vede e a coprire le spese di abbigliamento e altre spese non coperte dalla comunità e/o altre loro esigenze. Quanto al resistente risulta svolgere attività come muratore, in qualità di dipendente di ditte edili, pur non essendo noto al momento nessun dato certo, avendo comunque piena capacità lavorativa e dovendo contribuire al mantenimento delle figlie minori;
Ritenuto pertanto, allo stato, tenuto conto che le figlie non abitano più con la madre che però provvede alle varie spese durante i sabati in cui le stesse stanno a casa e comunque quando le va a trovare durante i weekend
e a tutte le esigenze non coperte dalla comunità, di confermare comunque l'onere economico previsto a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento delle figlie come da richiesta formalizzata in udienza dal difensore.
P.Q.M.
1) Solleva sin d'ora ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c l'incompetenza funzionale del Tribunale Ordinario adito in ordine alle domande relative alla responsabilità genitoriale, essendo competente il Tribunale per i Minorenni di
Milano che nel proc. n. 1256/20 ha emesso decreto provvisorio del 4 Marzo/ 9 Marzo 2021 che ha confermato
l'affido all'ente delle figlie minori e disposto il loro collocamento presso la comunità dove anche attualmente si trovano, conferendo specifici incarichi ai Servizi Sociali e Specialistici;
2) Conferma le statuizioni, per quanto attuali, di cui alla sentenza di separazione n. 1644/2019, del Tribunale di
Milano del 13.02/20.02.2019 (passata in giudicato) in punto di contributo al mantenimento indiretto delle figlie
a carico del padre da versare alla GN come previsto;
Pt_1
3) Dispone che l'Ente Affidatario trasmetta entro e non oltre il 4 settembre 2023 una relazione di aggiornamento in ordine a quanto attuato in adempimento degli incarichi conferiti dal Tribunale per i
Minorenni di Milano e in generale in ordine alla situazione del nucleo familiare, alle condizioni dei genitori, agli interventi attuati in favore dei genitori, alla attuali condizione delle minori, all'avvio degli incontri con il padre e in generale sul progetto a lungo termine elaborato.”
Il Presidente f.f. nominava quindi Giudice Istruttore sé stesso e fissava udienza per il 21 settembre 2023, sostituita dal deposito ex art. 127 ter c.p.c. di note scritte, incaricando la parte ricorrente di notificare l'ordinanza al convenuto non comparso entro il termine perentorio del 10 maggio 2023.
pagina 5 di 18 Con provvedimento del 21 settembre 2023, il Giudice Istruttore, lette le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. di parte ricorrente, così disponeva:
“Lette le note di trattazione scritte ex art. 127 ter c.p.c di parte ricorrente con le istanze e conclusioni, senza la richiesta di concessione dei termini istruttori ex art. 183, 6° comma c.p.c.;
Rilevato che parte convenuta pur destinataria di regolare e tempestiva notifica dell'ordinanza presidenziale
(come da relata di notifica depositata in telematico) non si è costituita con memoria difensiva, per cui va dichiara contumace
Rilevato, altresì, a chiusura del procedimento presso il Tribunale per i minorenni di Milano (N. 1265 del 2020),
è stato emesso dall'AG minorile decreto definitivo del 15/17 Marzo 2023 che ha confermato l'affido delle minori
e nate il 14.11.2007 e nata il [...] al Comune di ZA limitando l'esercizio CP_2 CP_2 CP_3 della responsabilità di genitoriale di entrambi i genitori e ha incaricato i Servizi sociali del Comune affidatario, in collaborazione con i Servizi specialistici di mantenere le minori collocate presso le attuali comunità favorendo gradualmente dei rientri presso l'abitazione familiare e nell'interesse delle minori stesse, ha regolamentato i rapporti con i genitori secondo le modalità più adeguate a tutelare il loro benessere psicofisico
e ha infine favorito la prosecuzione del percorso di cura della madre presso il CPS territorialmente competente, trasmettendo pertanto il decreto al T.O. per quanto di sua competenza funzionale;
Rilevato, pertanto che, sotto il profilo della responsabilità genitoriale, alla luce del grave quadro come emerso ed emergente dagli atti, ritenuta a questo punto la competenza funzionale del Tribunale Ordinario, debbono essere confermate integralmente le statuizioni del Tribunale per i Minorenni, essendo l'assetto disposto del tutto corrispondente all'interesse delle minori, anche nella auspicabile prospettiva di favorire dei rientri delle minori
a casa della madre, con tutti gli ulteriori incarichi e deleghe come meglio specificati in dispositivo;
Rilevato come la complessità e precarietà del quandro familiare, come emerso anche dagli esiti delle relazioni dei Servizi, rende oltremodo urgente la nomina di un curatore speciale delle figlie minori, risultando al momento i genitori incapaci di rappresentare concretamente gli interessi delle figlie, con la necessità di garantire che tutti gli interventi che dovranno essere disposti a tutela delle figlie medesime siano attuati sin da subito con un fattivo e responsabile impegno dai genitori e un efficiente lavoro di rete e coordinamento;
Ritenuto, pertanto, che deve essere nominato alle medesime una curatrice speciale qui nominata dal Tribunale nella persona dell'avvocato FEDERICA GABRIELLI del Foro di Milano, che dovrà rappresentare le minori anche in giudizio, costituendosi nel presente procedimento e ben potendolo fare in proprio, data la sua qualifica professionale;
Osservato, pertanto, che deve essere assegnato un termine al curatore speciale per costituirsi e rinviata
l'udienza per esame delle relazioni, con riserva di procedere poi all'ascolto giudiziale delle minori;
PQM
1) DICHIARA la contumacia di parte convenuta ai sensi dell'art. 171 c.p.c., verificata la regolarità del contraddittorio
pagina 6 di 18 2) CONFERMA integralmente le statuizioni di cui al decreto definitivo del Tribunale per i Minorenni di Milano del 15/17 Marzo 2023 e, per l'effetto,
3) DISPONE l'affido delle minori e nate il 14.11.2007 e nata il [...] al Comune di CP_2 CP_2 CP_3
ZA, limitando l'esercizio della responsabilità di genitoriale di entrambi i genitori, incaricando i Servizi sociali del Comune affidatario, in collaborazione con i Servizi specialistici e con tutte le ulteriori strutture specialistiche sul territorio, di mantenere le minori collocate presso le attuali comunità favorendo gradualmente dei rientri presso l'abitazione familiare e nell'interesse delle minori stesse, di regolamentare i rapporti con i genitori secondo le modalità più adeguate a tutelare il loro benessere psicofisico, favorendo la prosecuzione del percorso di cura della madre presso il CPS territorialmente competente e di tutti gli interventi a tutela delle minori e dei genitori, fornendo pertanto al Tribunale tutti gli elementi utili per assumere le determinazioni anche definitive nell'interesse delle minori, se debbano o meno essere apportate eventualmente modifiche all'assetto attualmente disposto in punto di responsabilità (in specie sul collocamento), con l'elaborazione di un progetto a lungo termine, con tutti i suggerimenti e le indicazioni e con relazione di aggiornamento da far pervenire entro e non oltre il 25 GENNAIO 2024;
4) NOMINA in favore delle minori e nate il 14.11.2007 e nata il [...] una CP_2 CP_2 CP_3 curatrice speciale, individuata nella persona dell'avvocato FEDERICA GABRIELLI iscritta all'albo degli
Avvocati di Milano, che, previa anche l'audizione ex art. 315 bis c.c. delle minori, avrà il compito di rappresentare e tutelare le minori nel corso degli ulteriori incarichi conferiti ai Servizi incaricati, di gestire nell'interesse delle minori i rapporti con gli operatori dei Servizi Sociali e dei Servizi Specialistici dell'ASST incaricati, in modo da assicurare anche la tempestiva adozione e attuazione di tutte le decisioni relative alle minori medesimi, attivandosi anche e favorendo i rientri delle minori nell'abitazione familiare ove rispondente ai loro interessi;
5) ASSEGNA al curatore speciale termine fino al 31 OTTOBRE 2023 per il deposito di memoria difensiva;
5) RINVIA la causa al 29 FEBBRAIO 2024 ore 9,30 per esame delle relazioni dei Servizi Sociali e per ulteriore trattazione, anche in ordine all'ascolto giudiziale delle minori”.
Alla successiva udienza del 29 febbraio 2024, come sopra fissata, il G.I. sentiva la GN Parte_1 nonché il convenuto signor , già dichiarato contumace ma che si era presentato personalmente Controparte_1 in udienza, nonché la Curatrice Speciale e, su domanda della parte ricorrente di pronuncia di sentenza parziale sullo status, rimetteva la causa in decisione dinnanzi al Collegio limitatamente allo status, con riserva di riferire in camera di consiglio, riservando alla successiva ordinanza di rimessione della causa sul ruolo la delega, richiesta dalle parti, per il completamento degli accertamenti da parte dei Servizi e l'ascolto delle minori.
In data 6 marzo 2024, veniva pronunciata sentenza N. 38335/2023 non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio resa pubblica in data 8 marzo 2024. In pari data, il Collegio pronunciava ordinanza di rimessione della causa sul ruolo con cui disponeva che Servizi Sociali dell'Ente affidatario procedessero negli incarichi già loro conferiti facendo e rinviava per esame della relazione all'udienza sostituita dal deposito di note scritte da effettuarsi entro il termine del 18 settembre 2024.
pagina 7 di 18 Perveniva in data 3 settembre 2024 la relazione dei Servizi Sociali del Comune di ZA
Con provvedimento del 18 settembre il G.I., lette le note scritte della Curatrice e preso atto del Pt_3 contenuto della relazione di aggiornamento, fissava per l'audizione delle minori l'udienza del 23 ottobre 2024 e per la precisazione delle conclusioni l'udienza sostituita dal deposito di note scritte da effettuarsi entro l'11 dicembre 2024.
A detta udienza si procedeva all'ascolto delle minori e all'esito il G.I. confermava la già fissata udienza per la precisazione delle conclusioni con le prescritte modalità.
Con provvedimento del 11 dicembre 2024, il G.I, lette note scritte depositate da parte attrice e dalla Curatrice
Speciale assegnava termine per il deposito di comparse conclusionali, rimettendo la causa in decisione dinnanzi al Collegio.
La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025.
Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulle domande svolte da parte attrice, non avendo peraltro la RA articolato istanze istruttorie. Pt_1
Ciò posto e relativamente alla responsabilità genitoriale sulle figlie minori (di cui due, e CP_2 CP_2 gemelle, comunque, ormai davvero prossime alla maggiore età), le ampie risultanze acquisite dai Servizi Sociali dell'Ente affidatario che ormai da cinque anni hanno in carico e seguono le complesse vicende di questo nucleo familiare essendo stati attivati come meglio infra si dirà già nel 2020 dal Tribunale per i Minorenni di Milano, le risultanze degli interventi dai medesimi attivati, gli ulteriori elementi valutativi acquisite anche per il tramite della Curatrice Speciale, offrono al Collegio elementi più che adeguati e completi per decidere nell'interesse di e CP_2 CP_2 CP_3
Le minori sono state inoltre anche sentite dal Giudice, peraltro nel corso di un'udienza molto complessa e delicata, atteso che all'esito veniva accertato che le stesse, senza autorizzazione alcuna, avevano ritenuto di registrare la loro audizione in presenza della loro curatrice speciale, avendo così questo Tribunale potuto acquisire ulteriori e utili elementi per l'assunzione delle determinazioni definitive.
Anche dal punto di vista economico nessun ulteriore dato deve essere acquisito essendo sufficiente quello in atti per addivenire ad una determinazione anche relativamente a tale aspetto.
Deve, quindi infine, chiarirsi che il materiale probatorio documentale che verrà posto a fondamento della decisione è quello introdotto in giudizio nel rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio
La domanda di divorzio
Ciò premesso, nulla deve essere disposto in ordine alla domanda di divorzio, essendo stata già pronunciata da questo Tribunale in data 6 marzo 2024, sentenza N. 38335/2023 non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio resa pubblica in data 8 marzo 2024.
pagina 8 di 18 La responsabilità genitoriale
All'esito del giudizio, ritiene il Tribunale che alla luce della grave situazione di disagio familiare e delle rilevanti criticità emerse in entrambi i genitori e della persistente criticità in capo alle minori (come d'altronde emerso anche nel corso del loro ascolto giudiziario), che debba necessariamente essere confermato ex art. 333 c.c.
l'affidamento delle figlie minori e (nate in data 14 novembre 2007), queste ultime peraltro CP_2 CP_2 ormai davvero prossime alla maggiore età nonché di (in data 9 settembre 2009) al Servizio Sociale del CP_3
Comune di ZA (luogo di attuale residenza delle minori) essendo ancora più che attuali le ragioni che avevano determinato le statuizioni assunte dapprima dal Tribunale ordinario in sede di separazione e poi, con l'apertura di nuovo procedimento a tutela, dal Tribunale per i Minorenni (che ve aveva anche disposto il collocamento comunitario) e poi confermate nel presente procedimento dopo la chiusura del procedimento da parte dell'Ag minorile.
La situazione del nucleo familiare, infatti, nonostante l'intervento dei Servizi Sociali che molto si sono spesi in questi anni per offrire tutela e sostegno alla famiglia e nonostante anche l'impegno della curatrice speciale, rimane critica e precaria soprattutto per il futuro di queste ragazze che sono inserite in un contesto familiare e sociale di rilevante disagio e che soprattutto si è dimostrato non all'altezza di poter rappresentare per le stesse un valido punto di riferimento educativo ed affettivo e di orientarne in senso positivo e responsabilizzante le scelte ed i comportamenti. L'acuirsi di questa situazione, assai difficile e precaria, aveva più nello specifico portato il
Tribunale per i minorenni, autorità che per prima si era interfacciata con le complesse e precarie vicende di questo nucleo familiare, a dover intervenire più volte per implementare le misure di protezione per le minori che versavano in quantomai preoccupanti condizioni di complessiva trascuratezza arrivando anche a disporre ad un certo punto il loro collocamento comunitario da attuarsi anche a mezzo della forza pubblica. ( v. decreto provvisorio T.M. del 26 giugno 2020 e decreto provvisorio T.M. del 12 marzo 2021 con inserimento in
Comunità).
A tale esito si era giunti - secondo quanto motivato nei richiamati provvedimenti dell'Ag minorile - a causa dell'estrema precarietà delle relazioni familiari e delle rilevanti criticità di entrambi i genitori impattanti, seppur con modalità e intensità differenti, sulle rispettive risorse genitoriale compromettendole pressoché integralmente.
Il padre, difatti, legalmente separato dalla moglie dal 2020 e con problemi legati alla dipendenza da sostanze stupefacenti, è sempre stato molto discontinuo nel rapporto con le figlie, alternando momenti di presenza ad altri anche molto prolungati di completa assenza, disinteressandosi sostanzialmente di loro e della loro vita tanto che oggi le ragazze, quantomeno le due gemelle, rifiutano categoricamente l'idea di riprendere i rapporti con lui.
D'altro canto, la madre, pur essendo figura più presente nella vita delle figlie e al momento rappresentando l'unico genitore che riconoscono, anche per via di un quadro suo personale di maggiore difficoltà e disagio (la GN è infatti affetta da un ritardo cognitivo e da depressione maggiore per cui era stata anche in carico al
CPS), è parsa lontana dal poter rappresentare per le figlie un valido punto di riferimento genitoriale ed educativo e molto in difficoltà anche nella stessa gestione delle figlie, peraltro, anch'esse portatrici di un quadro di importante difficoltà personale. Tutte e tre le sorelle nel 2020 erano infatti già in carico all , le gemelle CP_5
pagina 9 di 18 per disturbo misto delle abilità scolastiche e per una sindrome di adattamento e per disabilità intellettiva. CP_3
In questo quadro il T.M. riteneva quindi evidentemente opportuno apprestare misure di sostegno al nucleo familiare e alle minori che venivano affidate al Servizio Sociale del Comune di ZA ed in quella fase collocate presso la madre con incarico ai Servizi Sociali di individuare comunque una famiglia di appoggio che potesse sostenere la madre nell'esercizio delle sue funzioni che da sola non riusciva a gestire. (v. decreti del
T.M. del 2020 e del 2021).
Nel proseguo la situazione familiare non solo non migliorava ma, financhè significativamente si aggravava. Non si rinveniva alcuna risorsa genitoriale vicariante, la conflittualità infra-familiare tra madre e figlie causata dalle difficolta della madre di gestire le ragazze e di imporre regole e paletti aumentava esponenzialmente innescando continui litigi, frequenti allontanamenti delle minori anche per periodi di tempo prolungati (in una occasione era anche scappata di casa ed era andata dal padre), assoluta liberà delle ragazze nelle uscite e nei rientri CP_2 ad es. molto spesso è stata trovata a vagare a tarda notte vestita in modo non adeguato alla stagione e CP_3 non intenzionata a rientrare in casa), diversi episodi segnalati di aggressioni verbali e financhè anche fisica della madre assolutamente frustrata dal non riuscire a porsi come figura autorevole nei confronti delle figlie, per cui erano stati chiamati ad intervenire anche le forze dell'ordine. A fronte di una tale situazione, resa ancor più delicata e complessa dal fatto che, in quella fase, la madre aveva assunto comportamenti gravemente oppositivi e non collaboranti nei confronti degli assistenti sociali ed in considerazione della condizione di importante malessere sperimentata dalle ragazze che chiedevano in quel momento di essere allontanate dal contesto materno, il Tribunale per i Minorenni interveniva e disponeva quindi che le stesse fossero quanto prima inserite in una struttura comunitaria. (v. decreto T.M. del 4 marzo 2021 e decreto T.M. del 12 marzo 2021).
La minore veniva quindi inserita presso una comunità a Coppiano, mentre le gemelle in un'altra CP_3 struttura a Pavia.
Con provvedimento poi del 15/17 marzo 2023 il T.M., in considerazione del fatto che, nel frattempo era sorto il presente procedimento, emetteva decreto definitivo a chiusura di quello minorile con cui confermava l'affidamento delle minore all'Ente, il collocamento comunitario delle minori presso le relative strutture e conferiva precisi incarichi ai Servizi Sociali e Specialistici anche relativamente alla regolamentazione di graduali rientri delle ragazze presso la casa familiare con la prosecuzione di tutti gli interventi già in essere anche per la madre con la presa in carico presso il CPS. Dichiarava quindi la propria incompetenza funzionale ex art. 38 disp att. c.c. a favore de T.O. a cui trasmetteva gli atti (v. decreto T.M. 15/17 marzo 2023). L'assetto di tutele veniva quindi confermato e recepito dal G.I. con provvedimento del 21 settembre 2022 ed altresì implementato con la nomina nell'interesse delle minori di una Curatrice Speciale individuata nella persona dell'Avv. Federica
Gabrielli.
Ciò posto e nel proseguo i Servizi Sociali dell'Ente affidatario con relazione pervenuta in data 30 gennaio 2024, così come la stessa Curatrice all'udienza del 29 febbraio 2024 davano atto che, nel frattempo tutte e tre Pt_3 le minori, anche dopo un'escalation di comportamenti provocatori e oppositivi attuati all'interno della comunità soprattutto da che poi aveva influenzato la sorella e poi a ruota anche la più piccola si CP_2 CP_2 CP_3
pagina 10 di 18 erano allontanate dalle rispettive comunità abbandonando così il prescritto percorso ed erano rientrate a vivere con la madre che le aveva riaccolte in casa acconsentendo ed, anzi, avallando la scelta delle figlie di interrompere il percorso nonostante le grandi preoccupazione che le venivano riportate dai Servizi Sociali per la situazione complessiva delle figlie. In un passaggio abbastanza emblematico di tale relazione gli operatori sociali riferiscono infatti che “le minori hanno trovato accoglienza dalla madre che è risultata incapace di allinearsi con gli adulti di riferimento delle minori ma si è posizionata in modo paritario alle provocazioni e richieste delle minori non assumendo né un ruolo adulto né genitoriale. Successivamente anche la più piccola CP_3 apparentemente influenzata e indotta alla fuga dalla famiglia, si è allontanata dalla comunità mettendosi in pericolo – stante la fragilità cognitiva della minore stessa – e ha raggiunto la casa familiare ricongiungendosi con la madre e le sorelle. In seguito, stante la posizione della famiglia che ha “acconsentito” l'interruzione dei percorsi comunitari - di fatto non allineandosi ai rimandi del servizio scrivente e della comunità sulla necessità di terminare i percorsi – le minori non hanno dato disponibilità a proseguire verbalizzando che “se costrette” sarebbero scappate nuovamente”. (v. rel. pervenuta 30.01.2024).
Quanto al padre, si dava atto che il medesimo era stato inserito in una comunità per il trattamento della dipendenza da sostanze stupefacenti e che ne era però poi uscito solamente dopo pochi mesi ad ottobre 2023 e che aveva espresso il desiderio di riallacciare i rapporti con le figlie;
era, pertanto, stato attivato lo Spazio Neutro con programmati incontri mensili a cui, però, solo aveva chiesto di partecipare. Si evidenzia poi che il CP_3
Signor pur non essendosi mai formalmente costituito nel presente giudizio, si presentava CP_1 personalmente all'udienza del 29 febbraio 2024 fornendo una versione in parte diversa da quella riferita dai
Servizi Sociali. Il medesimo, infatti, rappresentava di aver sì effettivamente lasciato la comunità in cui si trovava dopo soli dieci mesi, ma di ivi essere stato collocato non in quanto soggetto tossicodipendente, ma dovendo scontare una pena pecuniaria per non aver contribuito al mantenimento delle figlie. Manca però qualsiasi documentazione a supporto di quanto dal medesimo riferito sia relativamente alle vicende del suo collocamento comunitario, sia sul suo attuale stato di dipendenza di cui nulla di preciso è dato sapere anche per quel che attiene ai problemi legati all'eccessivo uso di alcolici segnalati dai Servizi Sociali e di cui a breve si dirà. (v. comunque dichiarazioni del all' udienza 29 febbraio 2024). CP_1
Ad ogni modo il rientro delle minori nella casa familiare, dopo la fuga dalle rispettive comunità, ha comportato il ricrearsi di quelle stesse dinamiche altamente disfunzionali che avevano determinato il T.M. a procedere con il collocamento comunitario delle ragazze. Riferiscono infatti gli Assistenti sociali anche con l'ultima relazione di agosto 2024 che “ il rientro delle minori presso la casa materna ha comportato il configurarsi dei rischi che da sempre il servizio ha declinato, la principale criticità è il quadro psico-diagnostico critico della sig.ra Parte_1
(ritardo cognitivo) che comporta una grande difficoltà della madre nella gestione della complessità e
[...] la quotidianità delle figlie. Le minori, in piena età adolescenziale, alternano momenti di complicità a momenti di conflittualità, in alcune fasi le sorelle si alleano e altre si scontrano. A questo si aggiunge una scarsa rete familiare di supporto che è connotata da conflittualità intra familiare. (v. rel. 30 gennaio 2024 e 3 settembre
2024).
pagina 11 di 18 Su incarico del Tribunale è stato quindi articolato ed attuato dai Servizi Sociali un progetto a lungo termine per le ragazze che, pur tra disagi e malesseri vari segnalati, ha quantomeno reso possibile agganciare le minori all'interno di un articolato sistema di rete e tutele in grado di offrire loro adeguata protezione. Ad oggi, infatti, la situazione pur rimanendo evidentemente molto fragile e critica per tutto il pregresso così pesante e destabilizzante per il nucleo familiare, si sta però quantomeno normalizzando con le ragazze impegnate nei rispettivi percorsi scolastici e professionali.
La situazione attuale tra alti e bassi è oggi la seguente: che compirà a settembre prossimo 17 anni, CP_3 continua a frequentare la mattina la scuola (indirizzo cucina) ed il pomeriggio il centro diurno “il Balzo”; gli
Assistenti Sociali hanno riferito che la minore è attiva e partecipe ad entrambe le attività che le interessano molto. Anche sul versante dell'igiene personale, dopo la trascuratezza generale che era stata segnalata anche dalla scuola, la situazione è parsa da ultimo migliorare. Quanto ai rapporti con il padre è l'unica tra le CP_3 sorelle che continua a vedere regolarmente il padre in Spazio Neutro una volta al mese per circa un'ora e la relazione viene riscontrata positivamente dall'educatrice che riferisce di una buona complicità e intesa tra padre e figlia;
si segnala, tuttavia, che pur avendo espresso all'educatrice il desiderio di incontrare il padre CP_3 anche in contesti più quotidiani, ha però richiesto di organizzarli comunque sempre presenza dell'educativa in quanto molto preoccupata dell'utilizzo improprio di alcolici da parte del padre di cui ha molto sofferto in passato. È stato peraltro riferito che il padre, durante un incontro che era stato organizzato al bar limitrofo allo spazio Neutro, sebbene richiamato dall'operatrice, ha ritenuto comunque di consumare un amaro banalizzando altresì il gesto davanti alla figlia. (v. relazione dell'operatrice di Spazio Neutro allegata a relazione Ente affidatario 3.09.2024). Quanto invece al rapporto con la zia è stato dato atto che la ragazza frequenta poi anche con piacere la zia materna, che abita a Lodi e che, a giudizio degli assistenti sociali, appare Persona_1 essere una figura positiva per la minore ed in grado anche di individuare ed intercettare i bisogni della stessa dandole risposte adeguate (v. relazione del 3.09.2024). In questi termini la situazione è stata descritta anche dalla stessa sentita nel corso della sua audizione del 25 ottobre 2024. La ragazza in quella sede ha CP_3 riferito della sua organizzazione e routine quotidiana nei termini sopra indicati;
ha riferito poi di vivere con la mamma e con le sorelle, con cui ogni tanto litiga ma che, nel complesso, vanno d'accordo; di vedere il padre una volta al mese, ma, che le piacerebbe anche poterlo incontrare fuori dal contesto protetto, magari trascorrendo con lui qualche pomeriggio;
che con la zia che ha una bella casa con giardino, piscina e tre cani e un coniglio si trova molto bene e che le piacerebbe quindi trascorrere con lei più tempo anche nei fine settimana o durante la settimana così si toglie dalla testa un po' ZA. (v. dichiarazione all'udienza del 25 ottobre 2024). CP_3
Meno adesiva rispetto agli interventi che le sono stati proposti è stata la sorella che a breve compirà 18 CP_2 anni. Riferiscono infatti i Servizi Sociali che la ragazza, dopo essere uscita dalla Comunità, ha vissuto per un periodo presso la famiglia del fidanzato che si era dichiarata anche disponibile a tenerla con sé; che si è tentato, quindi, di tradurre tale disponibilità in un affido di prossimità progetto, che però poi è saltato per la mancata collaborazione di tutte le parti coinvolte;
che, a seguito di nuovi litigi con la madre, la ragazza, aveva ad un certo punto anche richiesto alle operatrici di essere reinserita in comunità, poi venendo meno anche a tale rinnovata pagina 12 di 18 disponibilità; che la ragazza ha molto faticato anche sul versante scolastico lasciando definitivamente la scuola a maggio dell'anno scorso;
e che le era stata quindi offerta la possibilità di essere inserita a settembre in un centro diurno che però la ragazza ha poi riferito nel corso della sua audizione di non essere intenzionata a frequentare.
Non vi è stata alcuna evoluzione neanche per quel che concerne i rapporti con il padre;
dopo alcuni segnali di apertura, la relazione si è nuovamente arenata tanto che gli assistenti sociali, pur avendo prospettato alla ragazza di supportarla a ricucire la relazione con il padre, hanno però riferito di non vederne allo stato i presupposti per una possibile ripresa. Del resto, anche la stessa nel corso della sua audizione, ha riferito di non voler CP_2 vedere il padre e di non considerarlo neanche tale;
ha invece riferito che la situazione con la madre è migliorata e che vorrebbe pertanto rimanere a vivere con il genitore con cui anche si confida e ha un buon rapporto, motivo per cui ha deciso di non frequentare il centro diurno;
sul versante scolastico ha invece precisato che dopo aver lasciato effettivamente la scuola nel maggio 2024 si è però poi riscritta e sta frequentando una scuola per diventare parrucchiera che le piace molto;
che a gennaio 2025 sempre con la scuola inizierà anche uno stage presso un salone che le darà l'opportunità poi a marzo 2025 di essere anche assunta con contratto di apprendistato e con retribuzione riferita di circa euro 600/800,00 mensili. (v. relazione Servizi Sociali pervenuta in data 3.09.2024 e audizione minore udienza del 25.10.2024).
Anche è oggi positivamente incanalata all'interno di uno strutturato percorso di studi CP_2 professionalizzante;
la ragazza, infatti, ha positivamente terminato il triennio scolastico previsto dall'indirizzo albergherò che prevede un 3+2 conseguendo il diploma triennale;
ha però deciso di proseguire e sta attualmente frequentando sempre la scuola APOLF a Pavia con indirizzo cucina;
anche lei, come la sorella non ha per il momento alcuna intenzione di riprendere i rapporti con il padre né di frequentare il centro diurno o altri interventi di supporto. (v. anche sue dichiarazioni all'udienza del 24.10.2024).
Così fotografata la complessa situazione familiare, è oltremodo evidente che l'unica soluzione allo stato possibile e tutelante per le minori (di cui due e ormai davvero prossime alla maggiore età), sia CP_2 CP_2 quella di mantenere ben salda e radicata la presenza dei Servizi Sociali nella loro vita ed invariato quindi l'assetto di tutele in essere, a partire dal loro affidamento ai Servizi Sociali del Comune di ZA che deve essere quindi senz'altro confermato. Rilevanti sono infatti le lacune e le criticità, non tanto e non solo del padre che sono assai evidenti in quanto del tutto assente ormai da tempo e con cui le gemelle rifiutano finanche ogni rapporto ma anche della madre, non riuscendo ancora ad assumere quel necessario ruolo genitoriale responsabile e non essendo ancora nelle condizioni di poter validamente rappresentare per le figlie un valido punto di riferimento affettivo, educativo e di guida.
La GN, infatti, nonostante sia nei fatti l'unica figura genitoriale presente per le figlie, non è stata però in grado di porsi nei loro confronti come una valida risorsa educativa ma, anzi, avallando ogni loro decisione anche quelle che le veniva rappresentato dai Servizi Sociali essere del tutto contrarie al loro interesse e pregiudizievoli per il loro futuro, finendo per deresponsabilizzarle.
In questa prospettiva non può quindi esser accolta la domanda di affidamento super esclusivo avanzata dalla
RA , tenendo conto delle emerse ed indubbie difficoltà incontrate nel corso degli anni e ancora non Pt_1
pagina 13 di 18 del tutto risolte nella gestione delle figlie sia sotto il profilo della cura e dell'accudimento che in quello della capacità di sintonizzarsi al loro vissuto e alle loro esigenze.
Va, pertanto, confermato l'assetto vigente con l'affido all'Ente che tenuto conto dell'età delle minori, in specie di può ritenersi opportuno mantenere per la durata di mesi 18, in modo da accompagnarla verso la CP_3 maggiore età, auspicando che anche la ragazza presti l'assenso al proseguo amministrativo.
In merito al collocamento delle minori è opportuno differenziare le rispettive situazioni. e a CP_2 CP_2 novembre prossimo compiranno 18 anni ed hanno riferito, anche da ultimo nel corso della loro audizione, che la situazione in casa con la madre sta procedendo positivamente rispetto a prima e di voler pertanto rimanere a vivere con il genitore. In considerazione, dell'assenza di qualsivoglia opzione non vi è pertanto allo stato altra possibilità se non quella di mantenere il collocamento delle ragazze presso la madre. Del resto, le gemelle e tra pochi mesi diventeranno maggiorenni e non è certamente pensabile poter imporre soluzioni CP_2 CP_2 che non siano da loro condivise e accettate e che, in ogni caso, non sono state neanche da nessuno prospettate.
Il Collegio non può quindi che limitarsi ad invitare le ragazze a proseguire nei rispettivi percorsi formativi scolastici e professionali auspicandosi che le stesse possano realizzare le proprie aspirazioni ed inclinazioni. In tal senso si reputa fondamentale che le stesse valutino la possibilità di rimanere in carico ai Servizi Sociali anche una volta diventate maggiorenni dando l'assenso al proseguo amministrativo che si ritiene per loro davvero fondamentale anche per consolidare la siutazione di maggiore equilibrio di cui oggi le stesse stanno beneficiando.
Quanto a invece, la stessa compirà invece 17 anni il prossimo settembre 2025 e ha espresso il desiderio CP_3 di trascorrere più tempo con la zia materna, RA , figura che è stata riscontrata positivamente Persona_1 anche dai Servizi Sociali e che, soprattutto anche a detta della ragazza, è in grado di garantirle un ambiente più disteso e tranquillo rispetto a quello familiare. Pur mantenendosi quindi il collocamento di ai fini della CP_3 residenza anagrafica presso la madre, si demanda all'Ente affidatario di valutare la possibilità, una volta preso contatti con la RA e accertata la sua disponibilità e valutato sempre che ciò risponda al Persona_1 prevalente interesse della minore e sia compatibile con le sue esigenze ed impegni, di introdurre maggiori spazi di frequentazione con la zia anche per più giorni consecutivi durante la settimana e nei fine settimana, regolamentandone in tal caso accuratamente le modalità, i tempi e i momenti di passaggio da un contesto abitativo all'altro.
Quanto alle frequentazioni con il padre, e in considerazione della prossima maggiore età, CP_2 CP_2 gestiranno in autonomia i rapporti con il genitore. I Servizi Sociali hanno già offerto alle gemelle la loro disponibilità a supportare la ripresa della relazione con il padre;
il Tribunale non può quindi che invitare le ragazze a cogliere tale l'opportunità e a rivalutare quando e se si sentiranno pronte di affidarsi ai Servizi Sociali per ricucire la relazione con il padre.
Relativamente a che attualmente vede il padre una volta al mese in Spazio Neutro si ritiene di dover CP_3 confermare l'incarico ai Servizi Sociali dell'ente affidatario di continuare a regolamentare le relative frequentazioni mantenendo le attuali modalità osservate e protette in Spazio Neutro e con facoltà di procedere ad pagina 14 di 18 un graduale ampliamento e liberalizzazione con possibilità di incontri anche all'esterno dello Spazio Neutro sempre alla presenza e sotto la supervisione di un educatore e solo nel caso in cui il padre dia prova di affidabilità anche per quel che attiene al consumo di alcolici e serietà nel voler mantenere un rapporto stabile e duraturo con la figlia e ovviamente sempre che ciò sia valutato rispondente all'interesse ed alla volontà della minore.
Infine, in considerazione della complessità e della delicatezza della situazione familiare, si ritiene indispensabile che venga mantenuta un'effettiva ed efficace presa in carico del nucleo familiare con l'avvio/prosecuzione di tutti gli interventi di supporto ritenuti necessario o anche solo opportuni di sostegno per i genitori e per le minori, meglio in dispositivo indicati.
Il contributo al mantenimento delle figlie
Con l'ordinanza presidenziale del 21 marzo 2023, il Presidente f.f. confermava quanto disposto con la sentenza di separazione che aveva stabilito in euro 300,00 la misura del contributo paterno per il mantenimento delle figlie oltre al 50% delle spese straordinarie.
Quanto alle attuali condizioni economiche delle parti richiamato quanto già dedotto con la puntuale ordinanza presidenziale si osserva quanto segue.
La situazione della RA non ha subito sostanziali modificazioni. Parte_4
La stessa lavora per conto della cooperativa e ha percepito nell'anno di imposta del 2022 un reddito Pt_5 annuo di euro 11.139,33 e nell'anno successivo del 2023 di euro 10.952,47 (v. C.U. 2023 e C.U. 2024) pari a circa 850/900,00 mensili. Ha riferito però in udienza presidenziale di svolgere anche lavori di pulizie e di poter contare su di una disponibilità mensile dai vari lavori complessiva pari ad euro 1.100,00 – 1.200,00 mensili. CP_ Co Vive in una casa per cui corrisponde un canone di euro 180,00 mensili. vi abita con le tre figlie di cui però due, e sono attualmente all'interno di percorsi scolastici formativi professionalizzanti che CP_2 CP_2 dovrebbero presto garantire loro l'accesso al mondo del lavoro sebbene inizialmente anche per il tramite di stage, contratti di apprendistato ecc. infatti, a gennaio 2025 ha iniziato uno stage presso un salone di CP_2 parrucchiera Milano Reportage che dovrebbe condurre all'assunzione con contratto di apprendistato nel marzo del 2025 e con retribuzione di euro 600,00/800,00 mensili;
anche ha riferito di essere in attesa di CP_2 stipulare contratto di apprendistato e ha già effettuato esperienze lavorative ancorchè non regolari (v. dichiarazioni all'udienza del 25 ottobre 2024).
Ha riferito all'udienza presidenziale del 21 marzo 2023 che l'ex coniuge non le avrebbe mai corrisposto l'assegno di mantenimento stabilito in sentenza e che per questo sarebbe anche stato condannato con sentenza definitiva per omesso versamento, circostanza questa che è stata riferita anche dal diretto interessato all'udienza del 29 febbraio 2024 in cui è comparso personalmente.
A detta udienza il Signor ha poi riferito di vivere con la madre per cui non sostiene oneri abitativi e di CP_1 svolgere lavoretti saltuari non regolari da cui percepisce somme limitate. La sua situazione non è comunque stata in alcun modo documentata essendo rimasto contumace nel presente giudizio.
pagina 15 di 18 Lo stesso è comunque inderogabilmente chiamato a partecipare economicamente al mantenimento indiretto delle figlie, tanto più considerando che non contribuisce neppure in alcun modo al loro mantenimento diretto non avendo sostanzialmente alcun rapporto con loro, se non con che vede una volta al mese in Spazio CP_3
Neutro.
Così fotografata la situazione delle parti ritiene il Tribunale che, in considerazione dell'aumento delle esigenze delle figlie in relazione all'età, dovendo ancora le figlie più grandi essere supportate per il loro inserimento stabile nel mondo del lavoro, ciò comunque fino al raggiungimento dell'indipendenza economica comunque prossima, tenuto conto del fatto che il sig. in alcun modo provvede al loro mantenimento diretto né ha CP_1 mai corrisposto, oltrechè all'assegno ordinario, neppure la sua quota del 50% delle spese straordinarie, che debba essere rideterminata l'entità del suo contributo in una somma quasi del tutto omnicomprensiva, stante l'assenza di ogni comunicazione e partecipazione, pari a euro 450,00 che il medesimo, con decorrenza dalla mensilità di pubblicazione delle presente sentenza, dovrà rimettere alla madre RA entro Parte_1 il 5 di ogni mese oltre a rivalutazione ISTAT oltre al 50% delle sole spese mediche obbligatorie.
L'assegno unico dovrà continuare ad essere interamente percepito dalla madre con cui le figlie attualmente vivono.
Le spese di lite e della Curatrice Speciale
Nulla sulle spese di lite, che debbono considerarsi irripetibili, stante la contumacia della parte convenuta che non ha spiegato difese e tenuto conto anche del tenore della presente decisione.
Il Tribunale provvederà poi con separato provvedimento a liquidare il compenso in favore della Curatrice
Speciale nominata Avvocato FEDERICA GABRIELLI che dovrà essere posto a carico dell'Erario ex art. 133 DPR
115/2002, stante l'ammissione al gratuito patrocinio delle minori (come da delibera in atti).
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e/o eccezione rigettata e disattesa, dato atto che è stata già pronunciata da questo Tribunale in data 6 marzo 2024, sentenza N. 38335/2023 non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio resa pubblica in data 8 marzo 2024, così decide:
1) CONFERMA L'AFFIDO ex art. 333 c.c. di e (entrambe nata il [...] e prossime CP_2 CP_2 alla maggiore età) e di (nata il [...]) al Servizio Sociale del Comune di ZA CP_3 competente territorialmente, per un periodo di mesi 18, con limitazione della responsabilità genitoriale quanto pagina 16 di 18 alle decisioni di maggior interesse per le minori relative alla salute, istruzione ed educazione, residenza abituale,
tempi e modalità di frequentazione del genitore non collocatario prevalente e pratiche amministrative;
2) DISPONE che l'Ente Affidatario – Comune di ZA mantenga le minori collocate anche ai fini della residenza anagrafica presso la madre, GN nella casa di ZA via Ginestre 7, in cui Parte_1 attualmente sono rientrate a vivere;
3) DISPONE che le decisioni di maggior interesse per le minori e (per quest'ultima fino al CP_2 CP_2 raggiungimento della maggiore età) relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza, tempi e modalità di frequentazione del genitore non collocatario prevalente e pratiche amministrative, vengano concretamente ed effettivamente assunte dall'Ente Affidatario e che gli eventuali relativi oneri economici siano a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
4) DISPONE che le sole scelte inerenti all'ordinaria amministrazione non riguardanti la salute, la residenza e le scelte scolastiche, nonché quelle urgenti inerenti la salute siano assunte dalla madre quale genitore collocatorio delle minori;
5) DISPONE che l'Ente Affidatario provveda a mantenere un'attenta presa in carico delle minori e del nucleo familiare demandando all'Ente medesimo per il tramite dei Servizi Sociali e dei Servizi Specialistici ASST, ciascuno per la parte di rispettiva competenza di:
- valutare quanto a la possibilità di garantire alla minore maggiori spazi di frequentazione con la zia CP_3 materna, RA una volta accertata la disponibilità di quest'ultima e sempre che ciò sia ritenuto Persona_1 conforme al suo prioritario interesse, regolamentandone, in caso positivo accuratamente le modalità, i tempi e i momenti di passaggio da un contesto abitativo all'altro.
- regolamentare le frequentazioni di con il padre mantenendo le attuali modalità osservate e protette in CP_3
Spazio Neutro e con facoltà di procedere ad un graduale ampliamento e liberalizzazione e/o rimodulazione con possibilità di incontri anche all'esterno dello Spazio Neutro sempre alla presenza e sotto la supervisione di un educatore e solo nel caso in cui il padre dia concreta prova di affidabilità anche per quel che attiene al consumo di alcolici e serietà nel voler mantenere un rapporto stabile e duraturo con la figlia e ovviamente sempre che ciò sia valutato rispondente all'interesse della minore.
- supportare le minori e ove intendano riprendere una relazione con il padre e favorirne un CP_2 CP_2 acceso sereno, sempre nel rispetto della loro volontà, tenuto conto dell'età;
- avviare/proseguire nell'interesse delle minori (anche di e qualora le stesse prestino CP_2 CP_2 auspicabilmente il consenso al proseguo amministrativo), ogni intervento di supporto socioeducativo e/o di supporto psicologico/psichiatrico ritenuto necessario o anche solo opportuno nell'esclusivo interesse delle medesime.
- avviare/proseguire tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto per entrambi i genitori favorendo per la madre la prosecuzione del percorso di cura presso il CPS territorialmente competente nonché ogni altro intervento ritenuto necessario per il padre anche per favorire la ripresa della relazione con le figlie con presa in carico preso il Noa ove accetti;
pagina 17 di 18 - svolgere un'attenta e marcata attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione delle minori,
segnalando in ogni caso immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori, Autorità
Giudiziaria competente, eventuali situazioni di grave pregiudizio per le minori, in particolare anche prima della scadenza del periodo sopra fissato ove sorgano di necessità di urgenti interventi;
6) INVITA entrambi i genitori di attenersi, nell'esclusivo interesse delle figlie e in quanto funzionale ad un loro equilibrato percorso di crescita, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori dei Servizi Sociali dell'Ente Affidatario e agli operatori dei Servizi Specialistici;
7) PONE a carico di , con decorrenza dalla mensilità di pubblicazione della presente Controparte_1 sentenza l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie, fino al raggiungimento della loro indipendenza economica, mediante versamento alla madre , in via anticipata ed entro il giorno 5 di ogni Parte_1 mese, dell'importo mensile di € 450,00 (euro 150,00 per figlia) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat, oltre al 50% delle sole spese straordinarie mediche obbligatorie secondo quanto disposto dalle Linee Guida del Tribunale di Milano del 14 novembre 2017.
8) DISPONE che l'Assegno Unico Universale sia percepito per intero dalla madre;
9) DICHIARA irripetibili le spese di lite;
10) PROVVEDE separatamente alla liquidazione delle spese del Curatore Speciale;
11) SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege;
[... MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti all'Ente affidatario Comune
Pt_6
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025
IL PRESIDENTE RELATORE EST.
Dott.ssa Maria Laura Amato
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