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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/04/2025, n. 1732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1732 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro in persona della giudice, Federica Porcelli, a seguito del 16.4.2025, data fissata per l'udienza di discussione così come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 766/2024
TRA
, elettivamente domiciliato in Catania, via Asilo s'Agata, n. 26, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Carlo Maria Paratore, che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Francesco Paolo Sgroi, giusta procura in calce al ricorso.
Ricorrente
e
l' (cod. fisc. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Catania, Corso Italia, n. 46, presso lo studio dell'avv. Sergio
Cosentino, che la rappresenta e difende giusta procura congiunta alla memoria difensiva.
Resistente
Oggetto: differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori.
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione, da note autorizzate e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il giorno 24 gennaio 2024, ha adito il Parte_1
Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, esponendo:
- che dal 02.01.2004 sino al 30.09.2006 aveva svolto attività di lavoro subordinato in forza di un contratto a tempo determinato stipulato con l' in Controparte_1
esecuzione della delibera n. 62/2003;
1 - che, successivamente, dall'01.10.2006 al 15.12.2006 era stato assunto a tempo indeterminato dalla medesima giusta delibera n. 257/2006; Controparte_1
- che dal 16.12.2006 al 15.04.2007 aveva svolto attività presso l' Controparte_2
;
[...]
- che dal 16.04.2007, a seguito di procedura di mobilità, svolge la propria attività lavorativa presso l'Azienda Ospedaliera per l'emergenza Cannizzaro di Catania;
- di essere stato inquadrato con la posizione funzionale di Assistente Tecnico Geometra inquadrato nella categoria C;
- che il rapporto di lavoro è stato regolato dal CCNL Comparto Sanita 1.09.1999, dal
CCNL Sanità 2018 e, infine, dal CCNL Sanità 2019/2021;
- di avere svolto mansioni superiori sussumibili nel livello D o, quantomeno, nel livello DS del CCNL applicabile ed oggi rientranti tra le mansioni esigibili per la nuova Area dei
Funzionari;
- che sin dal 21.12.2011 aveva svolto mansioni di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione e anche mansione di Responsabile Unico del Procedimento e di
Direttore dei Lavori per come risultante da deliberazioni analiticvamente indicate in ricorso;
- che nel certificato di ultimazione lavori del contratto d'appalto avente ad oggetto i lavori di adeguamento dei locali destinati alla centrale operativa del Call Center Laico NUE 112 esso ricorrente era stato indicato quale Responsabile del procedimento;
- di essere stato nominato e prorogato nell'incarico di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione (SP) e Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione
(ASPP);
- di avere svolto compiti ulteriori rispetto al suo livello di inquadramento per aver ricevuto incarichi di progettista, direttore dei lavori e RUP in relazione alle seguenti attività: 1) lavori di manutenzione ordinaria periodica delle strutture edilizie dell' CP_3 nell'anno 2005; 2) lavori di ristrutturazione e adeguamento dei locali dell'edificio A/3 da destinare all' ; 3) lavori di adeguamento e Controparte_4 rimodulazione dell'U.O. Pediatria Edificio “F” 3; 4) lavori di adeguamento e rimodulazione dell'U.O. di Intramoenia edificio “F” 3; 5) lavori di ristrutturazione e adeguamento dei locali da destinarsi a malattie infettive edificio “L”; 6) lavori di ristrutturazione e adeguamento dei locali da destinarsi a medicina protetta edificio “F3”; 7) lavori di manutenzione ordinaria periodica ed adeguamento delle strutture edilizie dell'azienda ospedaliera l'emergenza “Cannizzaro” nella forma di contratto aperto;
8)
2 lavori di ripristino e rifacimento verniciatura delle strutture metalliche di protezione perimetrale delle terrazze degli edifici “F” e dei relativi corpi scala esterni sicurezza antincendio;
9) lavori di ristrutturazione della copertura dell'edificio “D” uffici amministrativi dell' ; 10) lavori di ristrutturazione ed adeguamento dei Controparte_3 locali al piano primo dell'edificio “E” da destinare all'U.O. di neonatologia (UTIN) 1° stralcio del P.O. ; 11) lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio “L” per CP_3
l'adeguamento delle degenze della U.O. di medicina generale e dei relativi servizi del P.O.
“ ”; 12) lavori di adeguamento antincendio degli edifici “E” ed “L” dell' CP_3 [...] di Catania;
13) lavori di rifacimento dei Controparte_1 prospetti di completamento del manto di copertura dell'edificio “L”;
- di avere trasmesso in data 8.4.2022 all'Azienda datrice di lavoro atto di diffida nel quale aveva evidenziato che sulla scorta delle mansioni e delle responsabilità affidate esso avrebbe avuto diritto ad essere inquadrato nella categoria DS del CCNL applicabile quale
“Collaboratore Tecnico Professionale Esperto”;
- che infatti aveva svolto attività che comportano l'espletamento di mansioni sussumibili nella categoria DS, avendo quale collaboratore espero tecnico professionale svolto attività che comportano autonoma elaborazione di atti preliminari ed istruttori dei provvedimenti di competenza dell'unità operativa di inserimento, nonché per aver collaborato con i dirigenti nello studio e nella programmazione, assicurando, oltre all'espletamento dei compiti direttamente affidati, il coordinamento ed il controllo delle attività tecniche, assumendo responsabilità diretta.
Tanto premesso, argomentato sul diritto a conseguire le differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori, l'istante ha rassegnato le seguenti conclusioni:
«accertare e dichiarare il diritto all'inquadramento del ricorrente nel Livello/Fascia DS, o in subordine D (poi Area Funzionari in base al CCNL 019/2021, livelli retributivi D in via principale e DS in via subordinata), dall'01.01.2011 e sino alla presentazione del ricorso,
e/o in ulteriore subordine, dal diverso periodo accertato da codesto Tribunale adito;
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire a fronte del superiore inquadramento nel livello DS del CCNL applicabile, a titolo di differenze retributive per mansioni superiori svolte, la complessiva somma di euro € 45.605,94, o la differente somma ritenuta, per il periodo intercorrente tra il 1.01.2011 e il deposito del ricorso, o per il differente periodo ritenuto, oltre le ulteriori somme maturate e maturande nel periodo successivo e sino a definizione del giudizio e al disposto corretto inquadramento, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal momento della maturazione sino
3 all'effettivo soddisfo;
accertare e dichiarare, in subordine il diritto del ricorrente a percepire a fronte del superiore inquadramento nel livello D (poi Area Funzionari in base al CCNL 2019/2021) del CCNL applicabile, a titolo di differenze retributive per mansioni superiori svolte, la complessiva somma di euro € 22.888,75 o la differente somma ritenuta, per il periodo intercorrente tra il 01.01.2011 e il deposito del ricorso, o per il differente periodo ritenuto, oltre le ulteriori somme maturate
e maturande nel periodo successivo e sino a definizione del giudizio e al disposto corretto inquadramento, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal momento della maturazione sino all'effettivo soddisfo;
per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del lavoratore delle somme su indicate per come verranno riconosciute in base al diritto alla qualifica e inquadramento effettivamente riconosciuti e accertati;
adottare, nei confronti dell'Amministrazione resistente, in persona del rappresentante legale pro tempore, qualunque altro provvedimento di accertamento, costitutivo o di condanna, richiesto dalla natura delle situazioni giuridiche soggettive vantate dalla ricorrente;
condannare l'Amministrazione resistente al pagamento delle competenze ed onorari di causa, oltre accessori come per legge, ed al rimborso del contributo unificato».
Con memoria depositata il 23.5.2024, si è costituita l' Controparte_1
, adducendo l'infondatezza della domanda attorea, per avere il
[...]
ricorrente svolto le mansioni rientranti nel livello di inquadramento, evidenziando la compatibilità delle attività espletate dal ricorrente con le mansioni di inquadramento contrattuale, la mancanza di prova dei fatti costitutivi delle mansioni superiori ed eccependo la prescrizione. Quindi l'ente resistente ha chiesto il rigetto del ricorso con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Svoltasi l'udienza del 5.6.2024, la causa, istruita mediante produzione documentale, è stata rinviata per discussione e decisione all'udienza del 16.4.2025. Sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., senza che le parti nulla abbiano osservato in ordine all'adozione di siffatte modalità di trattazione entro i cinque giorni all'uopo fissati dalla legge, acquisite le note autorizzate e le note sostitutive dell'udienza, depositate da entrambe le parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con sentenza resa all'esito del giorno fissato per l'udienza come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
4 2. Oggetto del presente giudizio è la pretesa creditoria di parte ricorrente, dipendente dell' ospedaliera resistente – con profilo professionale di assistente tecnico CP_1
geometra inquadrato nella categoria C – a vedersi riconosciute le differenze retributive spettanti per aver svolto mansioni superiori inquadrabili nel livello DS o, in subordine, nel livello D dall'1.1.2011 alla data di deposito del ricorso introduttivo.
3. Parte resistente non ha contestato il conferimento al ricorrente degli incarichi dallo stesso elencati in ricorso, ma ha dedotto che le funzioni di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione, di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione, di
Progettista, di Direttore dei Lavori e di Responsabile Unico del Procedimento espletate dal ricorrente erano compatibili con l'inquadramento nella categoria C, propria dell'istante.
Per tale ragione è stata ritenuta superflua e non è stata ammessa la prova per testi articolata da parte ricorrente, essendo i capitolati di prova orale volti a confermare l'attribuzione al ricorrente dei diversi incarichi di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, di
Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione, di Progettista, di Direttore dei Lavori e di
Responsabile Unico del Procedimento, non contestati dalla parte resistente.
Parte resistente ha altresì eccepito la prescrizione delle pretese economiche relative al periodo antecedente al quinquennio anteriore alla diffida dell'8.4.2022 (v. doc. n. 18, fasc. ricorrente).
4. Pertanto, tenuto conto della diffida dell'8.4.2022 e dovendosi ritenere operante la prescrizione in relazione alla stabilità correlata al rapporto di pubblico impiego contrattualizzato a tempo indeterminato, la materia controversa del presente giudizio è circoscritta al periodo ricompreso tra l'8.4.2017 e la data di deposito del ricorso introduttivo, essendo necessario verificare se in tale lasso temporale parte ricorrente abbia svolto mansioni superiori rientranti nella categoria DS o D del CCNL applicabile al rapporto per cui è causa e comunque corrispondenti alle mansioni di professionista dell'ambiente e della sicurezza dell'Area Funzionari di cui al CCNL 2019/2021.
5. A tal ultimo riguardo e più in generale sul tema dei presupposti per l'accoglimento della domanda volta ad ottenere il pagamento delle differenze retributive spettanti per le mansioni superiori, osserva il Tribunale che, trattandosi di dipendente pubblico, trova nel caso di specie applicazione l'art. 52 d.lgs. n. 165/2001.
Il comma primo della richiamata norma prevede che «L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione».
5 L'art. 52, al comma secondo, prevede la possibilità di adibire il pubblico dipendente a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore, per obbiettive esigenze di servizio, fissando tuttavia dei ben precisi limiti, indicati nelle lettere a) e b). Segnatamente, la lettera a) pone un limite oggettivo e temporale consistente nella presenza di una vacanza in organico e nell'assegnazione alle mansioni proprie della qualifica immeditatamente superiore per il tempo massimo di sei mesi prorogabili a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4. La lettera b), dal canto suo, prevede che la detta assegnazione sia possibile nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto per la durata dell'assenza, con esclusione dell'assenza per ferie.
In tali ipotesi è previsto, a mente del successivo comma quarto, che per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore abbia diritto al trattamento economico previsto per la qualifica superiore.
Qualora risultino insussistenti i presupposti per l'assegnazione alle mansioni superiori posti dal secondo comma, come ad esempio la carenza di esigenze obiettive di servizio oppure la copertura di un posto vacante per oltre un anno o ancora la sostituzione di altro dipendente assente per ferie, la norma in esame e, precisamente, il quinto comma stabilisce la nullità dell'assegnazione a mansioni di qualifica superiore, ma riconosce il diritto del lavoratore a percepire la differenza di trattamento economico rispetto alla qualifica superiore;
ferma la responsabilità del dirigente che ha disposto l'assegnazione per il maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.
Al riguardo, la Corte di cassazione ha chiarito che il diritto ad essere compensato per lo svolgimento di mansioni superiori non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità dell'assegnazione, ma allo svolgimento nella loro pienezza delle mansioni proprie della qualifica superiore e ciò in applicazione del principio di cui all'art. 36 Cost., senz'altro applicabile nel pubblico impiego.
L'insorgenza del diritto al trattamento economico corrispondente a quello previsto per le mansioni superiori è peraltro subordinata – secondo la previsione dell'art. 52 d.lgs. n.
165/2001 – all'attribuzione in modo prevalente, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
A tal ultimo proposito la Corte di cassazione ha più volte affermato che il dipendente pubblico assegnato allo svolgimento di mansioni corrispondenti ad una qualifica superiore rispetto a quella posseduta ha diritto, in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale (tra le altre, sentenze n. 908 del 1988; n. 57 del 1989; n. 236 del 1992; n.
6 296 del 1990), ad una retribuzione proporzionata e sufficiente secondo le previsioni dell'art. 36 Cost., «sempre che le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni (cfr. in tali esatti termini: Cass., Sez. Un., 11 dicembre 2007 n.
25837 cui adde, più di recente, Cass. 17 settembre 2008 n. 23741)» (Cass. 30 dicembre
2009, n. 27887; ma cfr. già Cass., sez. un., n. 25837/2007; e più di recente cfr. Cass. n.
24266/2016).
Nella prospettiva tracciata dalla giurisprudenza di legittimità ciò che rileva ai fini del riconoscimento del diritto a percepire la retribuzione di posizione è dunque l'assegnazione di fatto a funzioni di livello superiore in quanto collegata al livello di responsabilità conseguente alla natura dell'incarico, all'impegno richiesto, al grado di rilevanza, alla collocazione istituzionale dell'ufficio.
L'effettivo svolgimento – in maniera prevalente – dei compiti caratterizzanti le funzioni proprie della posizione del livello superiore, l'esercizio dei relativi poteri e l'assunzione della correlativa responsabilità sono, quindi, fatti costitutivi del diritto al trattamento economico previsto per le mansioni superiori.
Tali elementi devono, in ossequio alla regola dell'onere della prova, essere allegati e provati dal lavoratore che agisce in giudizio.
In definitiva, in materia di pubblico impiego è sì esclusa, secondo il disposto dell'art. 52
d.lgs. n. 165/2001, anche nei casi di un uso scorretto dello ius variandi, la stabilizzazione dell'inquadramento nelle mansioni superiori di cui all'art. 2103 c.c., ma la nullità dell'assegnazione alla qualifica superiore, al di fuori dei relativi presupposti, fa comunque sorgere il diritto del lavoratore alla «differenza di trattamento economico», computata secondo quanto percepito in relazione al livello di inquadramento contrattuale e quanto spettante in conseguenza dello svolgimento di fatto di mansioni superiori.
6. L'accertamento della corrispondenza tra l'attività espletata in concreto dal ricorrente e l'eventuale svolgimento di mansioni superiori a quelle proprie della qualifica ricoperta presuppone, quindi, l'individuazione del contenuto delle funzioni che esso assume di aver compiuto.
L'istante ha dedotto di aver svolto continuativamente – a partire dall'1.1.2011 e sino alla data di deposito del ricorso – mansioni nella sostanza corrispondenti a quelle di collaboratore tecnico professionale esperto di cui alla categoria DS oppure, in subordine, di
7 collaboratore tecnico professionale di cui alla categoria D, senza tuttavia ottenere la retribuzione prevista dalla legge.
7. Sul punto, occorre premettere che parte ricorrente ha sì addotto di aver ricoperto l'incarico, oltre che di SP, di e Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione, di RUP
e di Direttore dei lavori e progettista, ma ha omesso di allegare specificamente in cosa in concreto consistessero le mansioni proprie del suo profilo di inquadramento professionale, nonché di indicare in cosa si fosse concretato – escluse le funzioni di SP e di ASPP il cui contenuto almeno in astratto è ricavabile dalle previsioni di legge di cui agli artt. 2, lett.
f) e g), e 32 d.lgs. n. 81/2008 – l'espletamento delle dette mansioni di RUP e di Direttore dei lavori e progettista e, quindi, di evidenziare la differenza tra le attività concretamente svolte e quelle che avrebbe dovuto svolgere.
7.1. Volendo superare la predetta carenza assertiva, osserva il Tribunale che le risultanze della documentazione prodotta in atti (peraltro non corrispondenti a tutte le delibere elencate in ricorso) appaiono comunque insufficienti al fine del riconoscimento delle mansioni superiori.
7.2. La declaratoria relativa al CCNL pacificamente applicato al rapporto per cui è causa prevede che appartengo alla categoria D «i lavoratori che, ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titolo di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal livello organizzativo aziendale».
Inoltre, il CCNL stabilisce che appartengono al profilo economico D super i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che, oltre alle conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, richiedono a titolo esemplificativo e anche disgiuntamente: autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti;
ampia discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione;
funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane;
coordinamento di attività didattica;
iniziative di programmazione e proposta.
Elementi caratteristici di tale livello di inquadramento sono, quindi, il possesso di conoscenze teoriche specialistiche correlate a specifici titoli di studio e professionali,
l'esercizio di discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplice e lo svolgimento di compiti richiedenti autonomia, responsabilità e capacità organizzative e di coordinamento.
8 Tra i profili professionali caratterizzanti tale livello di inquadramento rientra, per quel che rileva in questa sede, la figura del «collaboratore tecnico professionale», che è descritta dalle parti sociali come la figura di colui che «svolge attività prevalentemente tecniche che comportano una autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza dell'unità operativa in cui è inserito;
collabora con il personale inserito nella posizione Ds e con i dirigenti nelle attività di studio e programmazione. Le attività lavorative del collaboratore tecnico- professionale si svolgono nell'ambito dei settori tecnico, informatico e professionale, secondo le esigenze organizzative e funzionali delle aziende ed enti ed i requisiti culturali
e professionali posseduti dal personale interessato».
La descrizione della categoria D corrisponde peraltro nella sostanza alla descrizione che le parti sociali nel nuovo CCNL triennio 2019-2021 per il personale del comparto sanità hanno assegnato all'Area funzionale dei professionisti dell'ambiente e della sicurezza. In particolare, la figura del Collaboratore tecnico professionale, che parte ricorrente assume di avere ricoperto, è descritta nel nuovo CCNL come segue: «Nelle Aziende ed Enti svolge attività prevalentemente tecniche che comportano una autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza dell'unità operativa in cui è inserito;
collabora con i titolari degli incarichi di funzione e con i dirigenti nelle attività di studio e programmazione. Le attività lavorative del collaboratore tecnico-professionale si svolgono nell'ambito dei settori tecnico, informatico e professionale, secondo le esigenze organizzative e funzionali delle Aziende o Enti ed i requisiti culturali e professionali posseduti dal personale interessato. Nelle ARPA svolge, per le proprie competenze, le attività e gli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo ambientale attribuite al Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente dalla Legge 28 giugno 2016, n. 132»
(v. fasc. ricorrente).
Ai fini dell'accesso alla categoria D dall'interno o comunque all'Area dei professionisti dell'ambiente e della sicurezza, il contratto collettivo prevede, dunque, il possesso del diploma di laura corrispondente allo specifico settore di attività di assegnazione tecnico, professionale, informatico, statistico.
8. Ora, parte ricorrente non solo ha totalmente omesso di allegare e comprovare il possesso del diploma di laurea corrispondente allo specifico settore di attività cui assume di essere stato adibito e così anche il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ma non ha dimostrato in giudizio lo svolgimento di attività comportanti
9 un'autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza dell'unità operativa di inserimento.
9. La disamina della prova documentale offerta, considerato che quella orale non è stata ammessa perché superflua, non essendo stata contestata da parte resistente l'attribuzione degli incarichi indicati in ricorso, non offre infatti elementi utili per ritenere fondata l'allegazione dello svolgimento continuativo di mansioni superiori così come dedotte nell'atto introduttivo.
9.1. In particolare, se è vero che parte ricorrente risulta essere stato nominato SP con deliberazione del 383 del 13.3.2013 e con deliberazione n. 2544 del 21.12.2011 (v. doc. n.
10 e 11, fasc. ricorrente), nonché risulta essere stato confermato in tale ruolo, giusta deliberazione n. 3160 del 27.7.2015 (v. doc. n. 9 e 11, fasc. ricorrente) e deliberazioni n.
1180 del 31.3.2020, n. 2354 del 29.9.2020 e n. 955 del 1.6.2021 (v. doc. n. 5, 6 e 7), altrettanto vero è che i fatti rappresentati nei documenti prodotti non sono sufficienti a dimostrare che il ricorrente abbia effettivamente svolto in via prevalente e continuativa mansioni inquadrabili nel livello superiore, non evincendosi quali attività connesse all'espletamento della funzione di SP hanno comportato l'esercizio di mansioni superiori di livello D o livello DS, tenuto anche conto che la figura dell'assistente tecnico di cui alla categoria C di inquadramento contrattuale, corrispondente alla figura dell'Assistente Tecnico dell'Area Assistenti di cui al nuovo CCNL del personale del comparto sanità triennio 2019-2021, ha – secondo la declaratoria contrattuale – il compito di eseguire operazioni di rilevanza, curando la tenuta delle prescritte documentazioni, sovrintendendo alla esecuzione dei lavori assegnati e garantendo l'osservanza delle norme di sicurezza, attività quest'ultima rientrante certamente tra le attività dell'SP, nonché il compito di assistere il personale delle posizioni superiori nelle progettazioni e nei collaudi di opere e procedimenti, nella predisposizione di capitolati, nell'effettuazione di operazioni funzionali al controllo, alle analisi e alla protezione dell'ambiente, alla prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, attività anche queste rientranti nei compiti dell'SP
o dell'ASPP.
9.2. Incoducente è inoltre, al fine di comprovare l'espletamento delle mansioni superiori,
l'attribuzione del ruolo di RUP in relazione ai procedimenti di appalto di lavoro di seguito indicati, in quanto, per un verso, le stesse Linee guida n. 3 di attuazione del d.lgs. n.
50/2016 prevedono la possibilità di assegnare tale ruolo alla figura professionale del geometra (v. doc. n. 4, fasc. resistente) e in quanto, per altro verso, non emergono da tali documenti né lo svolgimento di attività di complessità tali da richiedere conoscenze
10 teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio professionali (questi ultimi va ribadito né allegati, né prodotti dal ricorrente) proprie della categoria D, né la prevalenza e la continuità di tali compiti – in thesi riconducibili al livello superiore – rispetto a quelli propri della mansione di inquadramento contrattuale;
compiti questi ultimi neppure descritti da parte ricorrente.
9.2.1. Ora, con deliberazione n. 38 del 13.1.2017 è stato conferito a parte ricorrente l'incarico di Progettista e Direttore dei Lavori unitamente alla dipendente Parte_2
in relazione ai lavori di rifacimento dei prospetti e della mano di copertura
[...] dell'edificio “L”, di ammontare pari ad euro 481.930,36 oltre IVA (v. doc. n. 16, fasc. ricorrente).
Con deliberazione n. 4041 del 6.12.2017 è stato conferito a parte ricorrente l'incarico di
RUP in relazione ai lavori di rimodulazione dell'ufficio Ticket, del CUP e dell'area ingresso dell'edificio F2, di ammontare pari ad euro 200.000,00 (v. doc. n. 15, fasc. ricorrente).
Inoltre, con deliberazione n. 310 del 31.1.2018 è stato conferito a parte ricorrente l'incarico di RUP in relazione ai lavori di adeguamento antincendio degli edifici “E” ed “L” dell' di ammontare pari ad euro 861.000,00 (v. doc. n. 14, fasc. CP_5
ricorrente).
Ancora, con deliberazione n. 2605 del 24.7.2018 è stato conferito a parte ricorrente l'incarico di RUP in relazione ai lavori di adeguamento antincendio dell'edificio “F” – II
Lotto funzionale, corpi “F2 (ex b)” e “C” del F1 – Progetto Stralcio, piani 3° e 4°, di ammontare pari ad euro 1.340.000,00 (v. doc. n. 12, fasc. ricorrente).
Inoltre, con deliberazione n. 1812 del 25.10.2021 è stato conferito a parte ricorrente l'incarico di RUP in relazione ai lavori di rifacimento e ripristino della copertura del corpo
“D” dell'edificio “F” di ammontare pari ad euro 327.000,00 (v. doc. n. 13, fasc. ricorrente).
9.2.2. Ebbene, l'esame di tale documentazione e i fatti ivi rappresentati non sono idonei a dimostrare la prevalenza dell'esercizio di mansioni superiori a quelle di categoria C (o di assistente tecnico nella classificazione di cui al CCNL per il triennio 2019-2021), anche considerando che, come accennato, le Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile
Contr 2016, n. 50, stabiliscono che per i lavori di importi inferiori a 1.000.000.000 euro il deve essere in possesso di un diploma rilasciato da un istituto tecnico superiore di secondo grado al termine di un corso di studi quinquennale quale quello di geometra e di anzianità di servizio ed esperienza almeno decennale nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori.
11 9.3. Non dirimente poi in senso contrario è la certificazione di cui alla delibera di ultimazione dei lavori di cui alla delibera n. 671 del 2016 (v. doc. n. 17, fasc. ricorrente), rappresentando quest'ultima la sola attribuzione a parte ricorrente della funzione di RUP, peraltro in relazione ad un periodo coperto da prescrizione.
9.4. Inconferente, al fine di comprovare l'espletamento delle mansioni superiori per cui è causa, è il verbale (del 18.5.2018) della riunione periodica della sicurezza di cui al doc. n.
8 del fascicolo di parte ricorrente, rientrando tale attività nei compiti previsti dall'art. 50
d.lgs. n. 81/2008 e non rappresentando di per sé tale verbale fatti idonei a comprovare né
l'esercizio di discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici, né lo svolgimento di compiti richiedenti autonomia, responsabilità e capacità organizzative e di coordinamento, né ancora la collaborazione con il personale inserito nella posizione Ds e con i dirigenti nelle attività di studio e programmazione.
10. A tali considerazioni si aggiunge quella per cui, tenuto conto della maturata ed eccepita prescrizione relativa alle differenze retributive maturate nel periodo antecedente all'8.4.2017, parte ricorrente risulta già aver ricevuto la corresponsione di somme di un valore complessivamente pari quasi a quello richiesto in relazione all'inquadramento nel livello DS per l'intero periodo dall'1.1.2011 alla data del deposito del ricorso introduttivo
(ossia l'importo di euro 45.605,94) e comunque superiore a quello richiesto in relazione all'inquadramento nel livello D per l'intero periodo dall'1.1.2011 alla data del deposito del ricorso introduttivo (ossia l'importo di euro 22.888,75).
10.1. Ed invero dalla documentazione prodotta in atti dalla stessa parte ricorrente emerge che l'istante in relazione allo svolgimento delle attività proprie della funzione di SP, anche in forza dell'espletamento della quale, giova ricordarlo, parte ricorrente agisce per ottenere le differenze retributive correlate all'asserito esercizio di mansioni superiori, ha ricevuto il corrispettivo di euro 15.000,00 su base annua in forza della deliberazione n.
1180 del 31.3.2020, della deliberazione n. 2354 del 29.9.2020 e della deliberazione n. 955 del 1.6.2021, per un totale – per quanto risulta dagli atti di causa – di euro 45.000,00 (v. doc. n.. 7, 6 e 5, fasc. ricorrente).
Segnatamente, con la deliberazione n. 1180 del 31.3.2020 con cui è stata deliberata la proroga dell'incarico di SP al ricorrente (sino al 30.9.2020), l' resistente ha CP_1
altresì disposto, quale corrispettivo per lo svolgimento delle attività connesse a tale ulteriore funzione, il riconoscimento all'istante su base annua della somma di euro
15.000,00 (v. doc. n. 7, fasc. ricorrente).
12 Ancora, con la deliberazione n. 2354 del 29.9.2020, l' resistente ha deliberato la CP_1 proroga dell'incarico di SP al ricorrente (sino al 31.3.2021) ed ha altresì disposto, quale corrispettivo per lo svolgimento delle attività connesse a tale ulteriore funzione, il riconoscimento su base annua della somma di euro 15.000,00 (v. doc. n. 6, fasc. ricorrente).
Analogamente, con la deliberazione n. 955 del 1.6.2021, l' resistente ha deliberato CP_1 la proroga dell'incarico di SP al ricorrente (sino al 30.9.2021) ed ha altresì disposto, quale corrispettivo per lo svolgimento delle attività connesse a tale ulteriore funzione, il riconoscimento su base annua della somma di euro 15.000,00 (v. doc. n. 5, fasc. ricorrente).
10.2. Tanto evidenzia l'infondatezza della pretesa creditoria di parte ricorrente.
11. Alla luce delle sopraesposte argomentazioni, non essendo le mansioni svolte dal ricorrente sussumibili nel superiore inquadramento professionale, la domanda deve essere respinta.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della parte ricorrente nella misura liquidata in dispositivo sulla base dei criteri di cui al d.m. n.
55/2014, come aggiornato dal d.M. n. 147/2022, alla luce dei minimi, in ragione della qualità delle parti, tenuto conto della natura e del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso.
- condanna alla rifusione in favore dell' Parte_1 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di
[...]
lite, che liquida in complessivi euro 3.688,5 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 %, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, il 17.4.2025
La giudice
Federica Porcelli
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