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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 19/04/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
composta dai Signori magistrati:
Dott. Silvia Rita Fabrizio Presidente relatore
Dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Dott. Marco Bartoli Consigliere
riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1134/2023 R.G., posta in deliberazione all'udienza collegiale del 26 marzo 2025 con trattazione scritta
TRA
e rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 dall'Avv.to Fabio Giorgi del Foro di Ascoli Piceno, con lo stesso domiciliati presso il di lui studio sito in Ascoli Piceno, Corso Mazzini 170, a cui tutte le comunicazioni e notificazioni potranno essere fatte al Fax 0736.252540 o all'indirizzo Pec: in virtù di procura apposta in calce Email_1
alla comparsa di costituzione del 22/23.1.2024;
APPELLANTI
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Luc- Controparte_1
citti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Danilo Iannarelli sito in L'Aquila, alla Via Guido Polidoro n. 1
APPELLATA- APPELLANTE INCIDENTALE in qualità di cessionaria del credito, rappresentata e di- CP_2 fesa dall' Avv. Andrea Luccitti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Danilo Iannarelli sito in L'Aquila, alla Via Guido Polidoro n. 1
INTERVENUTA IN APPELLO- APELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiec- tis: 1) in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel pre- sente atto;
2) in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedot- ti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
1241/2023 (Rep. n. 2134/2023) del Tribunale di Pescara Giudice Dott.ssa S.
Ursoleo, pubblicata in data 27/09/2023 in causa RG n. 2185/2020 e notificata il 13.10.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure di “di- chiarare la nullità del contratto di mutuo fondiario di euro 424.824,00, Rep.
N.°102294 , Race. N.° 19620 a rogito del notaio Dott.ssa Persona_1
in Pescara (PE), per violazione del limite di finanziabilità, ex art. 38 TUB e delibera CICR del 22 aprile 1995, conseguendone la nullità della fideiussione, delle garanzie e dell'ipoteca rilasciata” e/o ex art. 1418 c.c. in relazione all'art. 1421 c.c. e di “condannare la Banca convenuta al risarcimento dei danni patiti dall'attrice, in relazione agli artt. 1337,1338, 1366, 1376 c.c., da determinarsi in via equitativa;
Porre a carico della convenuta le spese di CTP e CTU” e, conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellanti dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente at- to;
3) Con vittoria delle spese di lite d'entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”;
L'appellata e l'intervenuta : “Voglia l'Ecc.ma Controparte_1 CP_2
Corte adita, in accoglimento dei suesposti motivi e rigettata ogni contraria
2 domanda, eccezione, deduzione, istanza e produzione, in via preliminare, ri- gettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
in via principale, rigettare l'appello proposto perché inammissi- bile e comunque infondato in punto di diritto e di fatto così confermando la sentenza n. 1241/2023 del Tribunale di Pescara, nel giudizio iscritto al n.
2185/2020 RG;
in ogni caso, rigettare integralmente tutte le domande propo- ste dall'appellante, poiché inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto;
in via subordinata ed in via incidentale condizionata all'accoglimento, anche parziale, dell'atto di appello proposto dagli appellanti, accogliere la richiesta di riforma dei capi della sentenza non definitiva n. 384/2022, pubblicata in data 25 marzo 2022, che, anche solo parzialmente, ha accolto la doglianza degli appellanti, come di seguito riproposta: “a prescindere da tali aspetti le doglianze lamentante dalla parte attrice sul mancato rispetto dei limiti impo- sti dalla legge per la concessione di un mutuo fondiario sin da ora risultereb- bero fondate laddove emergesse l'errore predominante fatto dal perito della
Banca. In tale ipotesi in ragione della grave condotta della banca nell'avere di fatto concesso un credito molto al di sopra del valore del bene acquistato ha sicuramente generato nei riguardi degli odierni opponenti, che peraltro assumono la veste di meri consumatori, un grave errore anche nella loro de- terminazione all'acquisto del bene, poiché di certo fondavano in modo pre- gnante la loro determinazione e volontà a pagare il prezzo di acquisto, sulla scorta della perizia svolta da un tecnico professionale incaricato dalla CP_3
e che si pone in modo strumentale alla concessione del credito. Infatti, i beni venivano acquistati il 26.7.2010 in pari data alla concessione del mutuo e il prezzo di acquisto era raggiunto grazie all'acquisto del prodotto finanziario propinato della banca. In tal senso il danno cagionato nei loro confronti dall'istituto potrà essere ancorato a quel che è il deprezzamento del bene nel- la misura accertata dalla CTU (pari al 56,60%); tuttavia la base di calcolo non può essere la stima del bene al 2021, ma riferito al suo autentico e fedele
3 valore al 2010.In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite di en- trambi i gradi di giudizio”.
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pescara
n.1241/2023 pubblicata il 27.09.2023
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Pescara, nel decidere l'opposizione a precetto promossa da e , Parte_1 Parte_2
ha rigettato la domanda da essi proposta, finalizzata alla dichiarazione di nullità del mutuo per superamento del limite di finanziabilità con conseguen- te risarcimento dei danni, compensando tra le parti le spese in ragione del
50% e condannando gli opponenti alla rifusione in favore della convenuta della restante parte, liquidandole per l'intero in € 22.457,00 oltre 15% per rimborso forfettario, iva e cap. Le spese di CTU venivano poste definitiva- mente a carico di entrambe parti nella misura del 50%.
1.1 Il giudice di prima istanza, in particolare, ha rigettato l'eccezione di nul- lità del mutuo sulla scorta dell'intervenuto arresto giurisprudenziale delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.33719 del 16 novembre 2022, che, alla luce della presenza di contrapposti orientamenti, ha definitivamente sta- tuito che, in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità stabilito dall'art. 38 comma 2 del D.Lgs n.385/1993, non costituendo un elemento es- senziale del contratto, è insuscettibile di determinarne la nullità e il conse- guente venir meno della garanzia ipotecaria, essendo tale norma, disposta dall'organismo di vigilanza del sistema bancario, priva di valore di norma imperativa.
1.2.Nelle more del giudizio di primo grado, il Tribunale, in data 25.3.2022, emetteva sentenza parziale rigettando le contestazioni di parte opponente relative al lamentato anatocismo e all'indeterminatezza delle condizioni
4 contrattuali con specifico riferimento al richiamo del parametro Euribor, procedendo, in ordine all'eccezione di violazione dei limiti di finanziabilità, ad una articolata disamina dei fatti e prospettando la fondatezza delle do- glianze poste dagli odierni appellanti sul mancato rispetto dei limiti imposti dalla legge per la concessione del mutuo fondiario nell'ipotesi di emersione della preponderanza dell'errore di valutazione da parte del perito della CP_4
[..
, rilevando, quindi, l'opportunità di rimettere la causa in istruttoria al fine di accertare il valore dei beni riferito al luglio 2010, anno di stipula del con- tratto di mutuo.
1.2.1 Entrambe le parti formulavano riserva d'appello alla predetta pronun- cia, nella prima udienza utile successiva.
1.3 Nel proporre appello, e hanno censu- Parte_1 Parte_2
rato la decisione per non avere il Tribunale ritenuto vincolante la ricostru- zione dei fatti operata da esso stesso nella precedente sentenza non definitiva resa nel medesimo giudizio, laddove aveva omesso di considerare le diri- menti valutazioni ivi contenute in punto di responsabilità della banca, che, con la propria grave condotta causata dall'erronea stima del bene, aveva de- terminato in essi appellanti la volontà di pagare il prezzo d'acquisto dell'immobile grazie al finanziamento rilasciato dal medesimo istituto di credito. Inoltre, il Tribunale avrebbe dovuto valutare quale fosse la comune volontà delle parti in ordine alla stipulazione del contratto anziché presumer- la, in palese violazione dei criteri ermeneutici indicati dall'art 1362 e segg c.c. Infine, il giudice di prima istanza avrebbe errato non considerando, nei propri passaggi motivazionali, la valutazione operata nel corso del giudizio dal Ctu nominato, della stima dei beni riferita all'anno di concessione del mutuo fondiario. Hanno quindi concluso come in epigrafe.
1.4 Si sono costituite in giudizio e , che nelle Controparte_1 CP_2
more aveva acquistato il credito in oggetto, insistendo congiuntamente per il
5 rigetto del gravame e spiegando appello incidentale condizionato nel caso di accoglimento, anche parziale, dell'appello principale, al fine di ottenere la riforma del capo della sentenza non definitiva n.384/2022 che aveva ritenuto fondate le doglianze delle allora parti attrici in ordine al mancato rispetto dei limiti di finanziabilità imposti dalla legge.
1.5 Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa, all'udienza del 26 marzo2025, è stata riservata in decisione.
2. L' appello non merita accoglimento.
3. Deve, preliminarmente, osservarsi che, nell'impugnativa, nonostante la ri- serva d'appello formulata a seguito della pubblicazione della sentenza non de- finitiva, nessun argomento è stato speso da parte appellante a sostegno delle originarie eccezioni spiegate di nullità e/o inefficacia delle obbligazioni rela- tive al pagamento degli interessi ultra legali adempiuti dall'originaria parte opponente e di nullità ed inefficacia per violazione degli artt. 1283 e 1418 2 comma c.c. della capitalizzazione semestrale di interessi, spese e oneri appli- cate nel corso dell'intero rapporto, in relazione alle quali il Tribunale si è espresso rilevandone l'infondatezza; pertanto, deve dichiararsi la formazione del giudicato in relazione ai relativi capi della sentenza non oggetto ad impu- gnazione.
4.Vengono ora delibati i motivi d'appello.
5. Con il primo motivo, gli appellanti hanno censurato la sentenza per non avere il Tribunale vincolato la propria decisione alla ricostruzione dei fatti già effettuata nella pronuncia non definitiva, laddove, in ordine alla questione del- la nullità del mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità, era stata prospettata la fondatezza dell'eccezione, rimettendo la causa in istrutto- ria per decidere il quantum debeatur. Il Tribunale, inoltre, avrebbe errato nel
6 non far cenno alcuno, nella motivazione, alla Ctu estimativa disposta al fine di accertare il valore dei beni al momento della stipula del mutuo.
6. Le doglianze sono infondate.
7. Come noto, la questione della nullità del mutuo fondiario a causa del su- peramento dei limiti di finanziabilità ex art.38 del Testo Unico Bancario è stata negli anni oggetto di plurimi e contrapposti orientamenti giurispruden- ziali, composti, in via definitiva, dalla pronuncia delle Sezioni Unite n.
33719 del 16 novembre 2022, che ha fissato il seguente principio di diritto correttamente richiamato in primo grado: “…In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n.
385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specifica- tivo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma imperativa la disposizione – qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanzia- bilità nell'ambito della «vigilanza prudenziale» (cfr. artt. 51 ss. e 53 t.u.b.) – la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe consegui- re anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteg- gere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito”.
7.1. Sulla scorta del mutato orientamento nomofilattico su tale punto, che co- stituiva il thema decidendum della controversia anche oggi in esame, non può non rilevarsi che le statuizioni della sentenza, sul punto da ritenersi non defi- nitiva, emessa dal Tribunale di Pescara nel giudizio di primo grado, rese in un periodo antecedente il suindicato pronunciamento della Suprema Corte, non
7 potessero reputarsi vincolanti per il Tribunale chiamato a pronunciarsi, suc- cessivamente, nella sentenza definitiva, in ordine alla valutazione degli effetti del denunciato superamento del limite di finanziabilità del mutuo. Difatti, la precedente pronuncia aveva prospettato la fondatezza della predetta eccezio- ne, (aderendo, evidentemente ad un orientamento poi superato dalla pronuncia delle SS.UU), ma non aveva sul punto emesso alcuna statuizione. In proposi- to, è bene riportare il tenore del passo che tratta la questione: “A prescindere da tali aspetti le doglianze lamentante dalla parte attrice sul mancato rispetto dei limiti imposti dalla legge per la concessione di un mutuo fondiario sin da ora risulterebbero fondate laddove emergesse l'errore predominate fatto dal perito della Banca. In tale ipotesi in ragione della grave condotta della banca nell avere di fatto concesso un credito molto al di sopra del valore del bene acquistato ha sicuramente generato nei riguardi degli odierni opponenti, che peraltro assumono la veste di meri consumatori, un grave errore anche nella loro determinazione all acquisto del bene, poiché di certo fondavano in modo pregnante la loro determinazione e volontà a pagare il prezzo di acquisto, sul- la scorta della perizia svolta da un tecnico professionale incaricato dalla CP_4
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e che si pone in modo strumentale alla concessione del credito. Infatti i be- ni venivano acquistati il 26.7.2010 in pari data alla concessione del mutuo e il prezzo di acquisto era raggiunto grazie all acquisto del prodotto finanziario propinato della banca. In tal senso il danno cagionato nei loro confronti dall istituto potrà essere ancorato a quel che è il deprezzamento del bene nella mi- sura accertata dalla CTU (pari al 56,60%); tuttavia la base di calcolo non può essere la stima del bene al 2021, ma riferito al suo autentico e fedele valore al
2010. In tal senso la perizia della procedura esecutiva sicuramente è di d ausi- lio ai fini del decidere sul domanda in quanto a consentito di conoscere il de- prezzamento del bene sulla stima, ma la causa deve essere rimessa in istrutto- ria per accertare il valore dei beni riferito al luglio 2010.
8
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza di- sattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande avanzate dalla difesa op- ponente relativamente a interessi su interessi (anatocismo) e un TAEG diverso da quello convenuto. Riserva sulla statuizione delle spese con sentenza defini- tiva riguardo alle restanti domande. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale. Pescara, 25 mar- zo 2022”
E' evidente innanzitutto come il dispositivo non rechi alcuna statuizione in merito alla propugnata nullità del mutuo e altrettanto deve dirsi della motiva- zione, che anzi si caratterizza significativamente per il sintomatico uso del condizionale (“A prescindere da tali aspetti le doglianze lamentante dalla par- te attrice sul mancato rispetto dei limiti imposti dalla legge per la concessione di un mutuo fondiario sin da ora risulterebbero fondate laddove emergesse l' errore predominate fatto dal perito della …) e del potestativo ( “In tal CP_3
senso il danno cagionato nei loro confronti dall istituto potrà essere ancorato a quel che è il deprezzamento del bene nella misura accertata dalla CTU (pari al
56,60%)”) ma è evidente che nulla ivi si afferma circa le conseguenze sul contratto di un siffatto accertamento, che la Suprema Corte ha poi ritenuto non potersi configurare come nullità. Si vuole in sostanza significare che con la sentenza definitiva non si è andato oltre il dettato di quella non definitiva
(che è stata parziale solo in tema di Taeg e di anatocismo), posto che non si è sconfessato quell'accertamento, ma se ne sono tratte le conseguenze indicate dalle Sezioni Unite, che nel frattempo avevano chiarito qual era la giusta in- terpretazione della disposizione di cui all'art. 38, non configurante norma im- perativa, sicché la sua violazione non avrebbe potuto comportare la nullità del contratto di mutuo fondiario stipulato inter partes.
Va pertanto confermata la sentenza definitiva che, sul punto, ha correttamente opinato: “Circa la domanda di declaratoria di nullità del contratto di mutuo
9 fondiario ex art. 38 TUB, … il Tribunale ha disposto CTU al fine di accertare il valore dei beni al luglio 2010. Espletata dunque la CTU, all'udienza odier- na la causa è pervenuta in decisione. Ebbene, la domanda di nullità del con- tratto di mutuo fondiario del 26.7.2010 non può essere accolta. Va premesso che con la sentenza non definitiva, pur esaminando la questione del valore dei beni di cui al mutuo fondiario cennato e pur disponendo CTU estimativa, il
Tribunale non si è pronunciato in ordine alla fondatezza dell'eccezione rin- viando evidentemente la questione in punto di diritto all'esito dell'istruttoria comunque disposta.”
7.2 Per lo stesso ordine di motivi, non coglie nel segno la doglianza degli ap- pellanti, che lamentano l'assenza di qualsivoglia riferimento da parte del Tri- bunale alla Ctu resa dall' Ing. nell'ambito del procedimen- Persona_2 to finalizzata all'accertamento della stima dei beni riferita all'anno di conces- sione del mutuo fondiario, atteso che il giudice di prime cure aveva citato la predetta consulenza sulla scorta delle proprie valutazioni rese nella pronuncia non definitiva, da intendersi, poi, superate dalla pubblicazione della sentenza delle SS.U.U., che, con tutta evidenza aveva, poi, reso superflue le valutazio- ni nelle more rese dal medesimo consulente incaricato.
8. Con il secondo motivo, si dolgono gli appellanti che il giudice di prima istanza si sarebbe limitato ad applicare i principi statuiti dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, mentre, invece, avrebbe dovuto verificare quale fosse la reale volontà delle parti in sede di pattuizione del mutuo anziché presumerla, violando in tal modo i criteri ermeneutici indicati dagli artt. 1362 e ss c.c. in tema di interpretazione dell'intenzione dei contraenti.
8.1 Difatti, deducono, ancora, gli impugnanti, il Tribunale ha errato laddove ha ritenuto pacifica la corrispondenza delle operazioni negoziali alla comune volontà dei contraenti, nonché valutato come non contestato dalle parti l'intento di stipulare un mutuo fondiario.
10 8.2 Inoltre, mediante una esposizione confusionaria posta al limite dell'intellegibilità, riportando degli stralci del rapporto di perizia e relativi al- legati del tutto scollegati tra loro, gli appellanti lamentano che il giudice di prima istanza non abbia tenuto conto degli imprecisati standard di autorego- lamentazione che la banca avrebbe dovuto rispettare anziché violare e, di fronte agli incontestati abusi insanabili dell'immobile, avrebbe dovuto vaglia- re se, con simili anomalie, si fosse potuta ritenere soddisfatta la ratio voluta dal legislatore di favorire la mobilizzazione della proprietà immobiliare.
8.3 Infine, il Tribunale non si sarebbe pronunciato su quel “che gli era stato domandato, ai fini dell'art 112 cpc, da Ctu e sulla scia, dagli appellanti, per- ché facesse conoscere la sua determinazione ( vista la natura giuridica) sul se gli immobili periziati possano essere trasferiti e/ o oggetto di future compra- vendite”; vi dovrà sopperire la Corte ecc.ma sulla rilevanza d'irregolarità edilizia insanabile che affligge gli immobili perché quello de qua possa essere un mutuo fondiario e possa essere tale da favorire la “ mobilizzazione della proprietà immobiliare”.
9. Le doglianze, oltre che inammissibili perché tardivamente formulate non ravvisandosi in primo grado, nell'atto introduttivo né tantomeno nella prima memoria ex art183 cpc, deduzioni o richieste in tal senso orientate, sono in ogni caso prive di fondamento.
10. Difatti, come noto, il thema decidendum della presente controversia è il dedotto superamento del limite di finanziabilità operato dalla banca appellata al momento di erogazione del credito, che avrebbe determinato la nullità del contratto di mutuo fondiario.
11. La Corte osserva che gli appellanti, nel secondo motivo, hanno spostato l'attenzione sulla necessità di interpretare la volontà delle parti (dalla quale, quindi, il primo giudice avrebbe dovuto dedurre la mancata volontà degli stes- si alla stipula del mutuo fondiario se avessero conosciuto la presenza di abusi insanabili presenti sui beni in oggetto) e sulla condotta dell'Istituto Bancario,
11 che avrebbe agito in violazione di non precisati “standard elaborati in sede di autoregolamentazione, affidabili per la valutazione dei beni immobili residen- ziali”.
12. Sul punto, costante giurisprudenza, nell'individuare le norme imperative la cui violazione determina la nullità del contratto essenzialmente in quelle che si riferiscono alla struttura o al contenuto del regolamento negoziale deli- neato dalle parti o (con diversa espressione) alle norme inderogabili concer- nenti la validità del contratto (cfr. Cass. Sez. Un. n. 26724 del 2007), ha inteso sottolineare l'estraneità ad esse delle regole di comportamento nella fase pre- contrattuale ed esecutiva del contratto, oltre che "nella fase (…) coincidente con la stipulazione del contratto" (cfr. Cass. n. 9468 del 2020).
12.1 Hanno affermato, peraltro, le stesse già richiamate Sezioni Unite che "E' arduo ritenere che una disposizione preveda un requisito a pena di nullità senza preoccuparsi di fornire elementi per definirlo, ogni qual volta esso non appaia di palmare e intuibile comprensione, come nel caso in esame. Né la norma primaria (articolo 38 del t.u.b.) né la norma secondaria attuativa (con deliberazione della Banca d'Italia) contengono, infatti, alcuna indicazione in ordine ai criteri di stima del valore dell'immobile, cui è rapportato in via per- centuale l'ammontare massimo del finanziamento, e all'epoca di riferimento della stima".
12.2 Né si può trascurare che la determinazione del valore del bene è oggetto di un comportamento dell'istituto di credito che si dispiega nella fase precon- trattuale e contrattuale, il cui esito, trasfuso nel testo negoziale, è suscettibile di un giudizio non rispondente a criteri di validità o invalidità contrattuale, ma appropriato alla valutazione di comportamenti negoziali delle parti.
12.3 Difatti, l'indicazione, nel contratto di mutuo fondiario, del valore del be- ne offerto in garanzia o del costo delle opere, non assurge a requisito di forma prescritto ad substantiam, non essendo previsto come tale dalla disciplina di cui agli artt. 38 e 117 t.u.b., poiché non rientra nell'ambito delle condizioni
12 contrattuali di carattere economico (cfr. Cass. n. 29745 del 2018), avendo, unicamente, le finalità di controllo e tutela - relative alla tenuta del sistema del credito complessivamente considerato - dello specifico limite di finanziabilità: ciò costituisce un ulteriore elemento contrario alla qualificazione dell'art. 38,
II co., in termini imperativi e determina la regolarità del mutuo fondiario.
13.In punto di fatto, si aggiunge che, correttamente il Tribunale ha ritenuto pacifico che le parti abbiano inteso stipulare proprio un contratto di mutuo fondiario, non avendo mai gli originari opponenti contestato la qualificazione del contratto secondo un altro tipo di riferimento e, di certo, non può essere rimessa alla valutazione dell'organo giudicante l'interpretazione di una volon- tà delle parti contraenti che le stesse non hanno mai ab origine inteso contesta- re.
14. Deve infine darsi atto che gli appellanti hanno chiesto, nelle conclusioni, la riforma della sentenza n. 1241/2023 nella parte in cui il giudicante ha re- spinto la domanda di risarcimento del danno e ha posto a carico delle parti, nella misura del 50%, le spese di CTU.
14.1. Va all'uopo premesso che non emerge alcun profilo di danno a carico degli appellanti, i quali, di fatto, si sono avvantaggiati del maggior importo (€
424.824,00) finanziato per l'acquisto del bene, essendo la norma invocata preposta alla tutela degli interessi della banca e non del cliente, mirando a preservare la stabilità patrimoniale degli istituti di credito e impedire il verifi- carsi di situazioni di squilibrio tra garanzie acquisite e concessione di credito
(cfr Cass. n. 26672/2013; 27380/2013). In ogni caso, le citate domande sono proposte solamente nelle conclusioni dell'atto d'appello, senza alcuna dedu- zione difensiva nella parte espositiva. Ed infatti, con riferimento a tale richie- sta di riforma, l'appello non risulta motivato, non avendo gli appellanti indica- to né i relativi capi della decisione, né le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudicante, né le violazioni di legge denunciate e la loro
13 rilevanza ai fini della decisione impugnata, sicché il motivo è inammissibile stante la patente violazione dell'art. 342 cpc.
15.Da ultimo deve affrontarsi la questione della legittimazione della interve- nuta , posta in discussione, nelle note successive alla sua costitu- CP_2
zione ( note del 13.3.2024) dagli appellanti.
15.1. Va all'uopo premesso che la giurisprudenza di legittimità è concorde – nonostante alcuni apparenti contrasti – nell'affermare che: a) la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) va tenuta distinta dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.; b) in relazione alla prima questione «opera certamente il principio di non contestazione» (per cui in mancanza di contestazioni speci- ficamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato) e comunque, ove contestazione specifica vi sia, «la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a par- ticolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualun- que mezzo di prova, anche indiziario» (così, tra le più recenti, Cass.
17944/2023); c) in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione, poiché il fatto da provare ai fini della titolarità del credito in capo alla cessionaria è costituito dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, dalla esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che in- dividuano i crediti oggetto della cessione in blocco), l'indicazione delle ca- ratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblica- to dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale (come confermato anche dalle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia con circolare n. 229 del
14 21/4/1999, secondo cui per “rapporti giuridici individuabili in blocco” devo- no intendersi “i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune ele- mento distintivo”, che “può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti”), può costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazio- ne, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di tra- sferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete, con la conse- guenza che, laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dal- le suddette indicazioni, sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo (oltre all'arresto già citato, e tra altri, Cass. 21821/2023; 4277/2023; 15884/2019; 31188/2017);
d) tra gli elementi indiziari della inclusione del credito tra quelli ceduti in blocco, può assumere valenza «rilevante e potenzialmente decisiva», la «di- chiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio» (Cass. 10200/2021).
15.2. Ebbene, in via preliminare va evidenziato il difetto di interesse a solle- vare l'eccezione, visto che la questione riguardante la successione del titolo controverso non ha alcun rilievo nell'odierno giudizio, poiché il diritto con- troverso è stato trasferito nel corso del processo. Ed infatti, come precisato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. 14480/18), in caso di trasferimento nel corso del processo del diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il pro- cesso comunque prosegue tra le parti originarie e restano ininfluenti - anche ai fini della verifica del credito ceduto - le vicende attinenti a posizioni giuridi- che attive o passive successive all'inizio della causa.
15 15.3. In ogni caso, con l'atto introduttivo, la ha depositato Controparte_2 la Gazzetta Ufficiale con cui è stata data notizia dell'avvenuta cessione dei crediti. La ha dato altresì notizia dell'avvenuta cessione mediante iscri- CP_3 zione nel registro delle imprese e l'esame dell'estratto della Gazzetta Ufficiale prodotto evidenzia come l'avviso di cessione soddisfi i requisiti di specificità nell'individuazione del credito ceduto, visto che reca la descrizione delle ca- ratteristiche dei crediti oggetto di cessione (titoli originari del credito, arco temporale, classificazione a sofferenza) attraverso le quali è possibile risalire ai crediti inclusi nel perimetro della cessione, e l'indicazione del sito internet
(con apposito link – vd. pag. 2) dove è possibile reperire la lista dei codici identificativi dei rapporti ceduti. Peraltro, gli appellati non si sono limitati a richiamare il link, ove è rinvenibile la lista dei crediti ceduti, ma hanno pro- dotto detta lista, che consente di accertare che il credito di cui oggi si discute
è compreso nel perimetro della cessione, avendo gli appellati sin dalla costitu- zione (v. comparsa) individuato sia gli estremi della posizione “Ndg n.
7595852960000”, sia il numero della sofferenza del rapporto ceduto “n.
600060783994” (mutuo n. 0813060783994) e dall'esame dell'elenco dei cre- diti ceduti emerge chiaramente, a pag. 1891, la ricomprensione nella cessione degli estremi del credito oggetto di causa (nello specifico si rinviene il “n.
7595852960000” nella colonna riportante la NDG ed anche il “n” nella co- lonna che riporta analiticamente gli estremi dei singoli rapporti ceduti).
15.4. Ciò non bastasse, è stata depositata, unitamente all'elenco dei crediti ce- duti da a (estratto dal sito www.intesasanpaolo.com Controparte_5 CP_2
utilizzando il seguente link https://www.intesasanpaolo.com/content/dam/vetrina/documenti/operazioni - cessione/2022/elenco-crediti-ceduti-a-organa-spv-srl.pdf), anche la dichiara- zione del 29 gennaio 2024 di cessione di credito di cui è causa a firma della cedente , che individua il credito ceduto di cui oggi si Controparte_6 discute (“Ndg n. 7595852960000” e rapporto n. “600060783994”).
16 15.5. Più precisamente, , nel citato documento a sua fir- Controparte_7
ma, dichiara espressamente che il rapporto di mutuo n. 600060783994 (nume- ro che peraltro si legge anche nell'intestazione del contratto di mutuo, all. 1 fascicolo di parte convenuta di primo grado), riferito alla posizione che ci oc- cupa (NDG 7595852960000), è stato ceduto alla in forza CP_2 dell'operazione di cessione del 19 aprile 2022.
15.6. Orbene, la dichiarazione del cedente è considerata un elemento rilevan- te, e anzi “potenzialmente decisivo” ai fini della prova della cessione del cre- dito (Cass. Civ. n. 102200/21, id Cass n. 17944/2023: “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debi- tore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del ci- tato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo del- le risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente.”).
15.7. E' stata infine fornita la prova anche con riferimento alla eccepita assen- za di iscrizione all'Albo ex art. 106 T.U.B e alla conseguente carenza di legit- timazione nel presente giudizio di , quale mandataria di Controparte_8 [...]
posto che l'avviso di cessione dei crediti pubblicato in G.U. Parte_3
indica espressamente, quale servicer (c.d. master servicer) e incaricato della gestione, amministrazione, recupero e riscossione dei crediti cartolarizzati, la iscritta all'albo ex art. 106 T.U.B., e, Controparte_9
quale soggetto cui è stata delegata la specifica attività di riscossione (c.d. spe- cial servicer), la , senza considerare che (Cass. n. Controparte_8
7243/2024) l'assenza di iscrizione all'albo non comporta invalidità degli atti di riscossione compiuti, avendo semmai rilievo disciplinare (da parte dell'autorità di vigilanza).
17 15. L'appello è, pertanto, infondato e deve essere respinto.
16. Il rigetto dell'appello principale determina l'assorbimento delle questioni poste nell'appello incidentale in quanto condizionate all'accoglimento del gravame.
17.Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in conformità dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come ag- giornati al D.M. n.147 del 13/8/2022, tenuto conto del valore della causa e della non complessità delle questioni trattate, il che autorizza a discostarsi dai parametri medi.
18. Attesa la soccombenza integrale dell'appellante ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1, comma 17 L. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n.
1241/2023 (Rep. n. 2134/2023) pubblicata in data 27/09/2023 così decide nel contraddittorio delle parti:
- rigetta l'appello;
- condanna gli appellanti a rimborsare alle appellate le spese del presente giudizio che liquida in Euro 10.060,00, oltre spese forfettarie nella misura del
15% IVA e CPA;
- dichiara le parti appellanti tenute, in solido, al pagamento di una somma pari a quella già versata a titolo di contributo unificato ex art. 1, comma 17, L.
228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 16 aprile 2025.
Il Presidente estensore
Silvia Rita Fabrizio
18 19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
composta dai Signori magistrati:
Dott. Silvia Rita Fabrizio Presidente relatore
Dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Dott. Marco Bartoli Consigliere
riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1134/2023 R.G., posta in deliberazione all'udienza collegiale del 26 marzo 2025 con trattazione scritta
TRA
e rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 dall'Avv.to Fabio Giorgi del Foro di Ascoli Piceno, con lo stesso domiciliati presso il di lui studio sito in Ascoli Piceno, Corso Mazzini 170, a cui tutte le comunicazioni e notificazioni potranno essere fatte al Fax 0736.252540 o all'indirizzo Pec: in virtù di procura apposta in calce Email_1
alla comparsa di costituzione del 22/23.1.2024;
APPELLANTI
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Luc- Controparte_1
citti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Danilo Iannarelli sito in L'Aquila, alla Via Guido Polidoro n. 1
APPELLATA- APPELLANTE INCIDENTALE in qualità di cessionaria del credito, rappresentata e di- CP_2 fesa dall' Avv. Andrea Luccitti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Danilo Iannarelli sito in L'Aquila, alla Via Guido Polidoro n. 1
INTERVENUTA IN APPELLO- APELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiec- tis: 1) in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel pre- sente atto;
2) in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedot- ti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
1241/2023 (Rep. n. 2134/2023) del Tribunale di Pescara Giudice Dott.ssa S.
Ursoleo, pubblicata in data 27/09/2023 in causa RG n. 2185/2020 e notificata il 13.10.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure di “di- chiarare la nullità del contratto di mutuo fondiario di euro 424.824,00, Rep.
N.°102294 , Race. N.° 19620 a rogito del notaio Dott.ssa Persona_1
in Pescara (PE), per violazione del limite di finanziabilità, ex art. 38 TUB e delibera CICR del 22 aprile 1995, conseguendone la nullità della fideiussione, delle garanzie e dell'ipoteca rilasciata” e/o ex art. 1418 c.c. in relazione all'art. 1421 c.c. e di “condannare la Banca convenuta al risarcimento dei danni patiti dall'attrice, in relazione agli artt. 1337,1338, 1366, 1376 c.c., da determinarsi in via equitativa;
Porre a carico della convenuta le spese di CTP e CTU” e, conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellanti dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente at- to;
3) Con vittoria delle spese di lite d'entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”;
L'appellata e l'intervenuta : “Voglia l'Ecc.ma Controparte_1 CP_2
Corte adita, in accoglimento dei suesposti motivi e rigettata ogni contraria
2 domanda, eccezione, deduzione, istanza e produzione, in via preliminare, ri- gettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
in via principale, rigettare l'appello proposto perché inammissi- bile e comunque infondato in punto di diritto e di fatto così confermando la sentenza n. 1241/2023 del Tribunale di Pescara, nel giudizio iscritto al n.
2185/2020 RG;
in ogni caso, rigettare integralmente tutte le domande propo- ste dall'appellante, poiché inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto;
in via subordinata ed in via incidentale condizionata all'accoglimento, anche parziale, dell'atto di appello proposto dagli appellanti, accogliere la richiesta di riforma dei capi della sentenza non definitiva n. 384/2022, pubblicata in data 25 marzo 2022, che, anche solo parzialmente, ha accolto la doglianza degli appellanti, come di seguito riproposta: “a prescindere da tali aspetti le doglianze lamentante dalla parte attrice sul mancato rispetto dei limiti impo- sti dalla legge per la concessione di un mutuo fondiario sin da ora risultereb- bero fondate laddove emergesse l'errore predominante fatto dal perito della
Banca. In tale ipotesi in ragione della grave condotta della banca nell'avere di fatto concesso un credito molto al di sopra del valore del bene acquistato ha sicuramente generato nei riguardi degli odierni opponenti, che peraltro assumono la veste di meri consumatori, un grave errore anche nella loro de- terminazione all'acquisto del bene, poiché di certo fondavano in modo pre- gnante la loro determinazione e volontà a pagare il prezzo di acquisto, sulla scorta della perizia svolta da un tecnico professionale incaricato dalla CP_3
e che si pone in modo strumentale alla concessione del credito. Infatti, i beni venivano acquistati il 26.7.2010 in pari data alla concessione del mutuo e il prezzo di acquisto era raggiunto grazie all'acquisto del prodotto finanziario propinato della banca. In tal senso il danno cagionato nei loro confronti dall'istituto potrà essere ancorato a quel che è il deprezzamento del bene nel- la misura accertata dalla CTU (pari al 56,60%); tuttavia la base di calcolo non può essere la stima del bene al 2021, ma riferito al suo autentico e fedele
3 valore al 2010.In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite di en- trambi i gradi di giudizio”.
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pescara
n.1241/2023 pubblicata il 27.09.2023
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Pescara, nel decidere l'opposizione a precetto promossa da e , Parte_1 Parte_2
ha rigettato la domanda da essi proposta, finalizzata alla dichiarazione di nullità del mutuo per superamento del limite di finanziabilità con conseguen- te risarcimento dei danni, compensando tra le parti le spese in ragione del
50% e condannando gli opponenti alla rifusione in favore della convenuta della restante parte, liquidandole per l'intero in € 22.457,00 oltre 15% per rimborso forfettario, iva e cap. Le spese di CTU venivano poste definitiva- mente a carico di entrambe parti nella misura del 50%.
1.1 Il giudice di prima istanza, in particolare, ha rigettato l'eccezione di nul- lità del mutuo sulla scorta dell'intervenuto arresto giurisprudenziale delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.33719 del 16 novembre 2022, che, alla luce della presenza di contrapposti orientamenti, ha definitivamente sta- tuito che, in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità stabilito dall'art. 38 comma 2 del D.Lgs n.385/1993, non costituendo un elemento es- senziale del contratto, è insuscettibile di determinarne la nullità e il conse- guente venir meno della garanzia ipotecaria, essendo tale norma, disposta dall'organismo di vigilanza del sistema bancario, priva di valore di norma imperativa.
1.2.Nelle more del giudizio di primo grado, il Tribunale, in data 25.3.2022, emetteva sentenza parziale rigettando le contestazioni di parte opponente relative al lamentato anatocismo e all'indeterminatezza delle condizioni
4 contrattuali con specifico riferimento al richiamo del parametro Euribor, procedendo, in ordine all'eccezione di violazione dei limiti di finanziabilità, ad una articolata disamina dei fatti e prospettando la fondatezza delle do- glianze poste dagli odierni appellanti sul mancato rispetto dei limiti imposti dalla legge per la concessione del mutuo fondiario nell'ipotesi di emersione della preponderanza dell'errore di valutazione da parte del perito della CP_4
[..
, rilevando, quindi, l'opportunità di rimettere la causa in istruttoria al fine di accertare il valore dei beni riferito al luglio 2010, anno di stipula del con- tratto di mutuo.
1.2.1 Entrambe le parti formulavano riserva d'appello alla predetta pronun- cia, nella prima udienza utile successiva.
1.3 Nel proporre appello, e hanno censu- Parte_1 Parte_2
rato la decisione per non avere il Tribunale ritenuto vincolante la ricostru- zione dei fatti operata da esso stesso nella precedente sentenza non definitiva resa nel medesimo giudizio, laddove aveva omesso di considerare le diri- menti valutazioni ivi contenute in punto di responsabilità della banca, che, con la propria grave condotta causata dall'erronea stima del bene, aveva de- terminato in essi appellanti la volontà di pagare il prezzo d'acquisto dell'immobile grazie al finanziamento rilasciato dal medesimo istituto di credito. Inoltre, il Tribunale avrebbe dovuto valutare quale fosse la comune volontà delle parti in ordine alla stipulazione del contratto anziché presumer- la, in palese violazione dei criteri ermeneutici indicati dall'art 1362 e segg c.c. Infine, il giudice di prima istanza avrebbe errato non considerando, nei propri passaggi motivazionali, la valutazione operata nel corso del giudizio dal Ctu nominato, della stima dei beni riferita all'anno di concessione del mutuo fondiario. Hanno quindi concluso come in epigrafe.
1.4 Si sono costituite in giudizio e , che nelle Controparte_1 CP_2
more aveva acquistato il credito in oggetto, insistendo congiuntamente per il
5 rigetto del gravame e spiegando appello incidentale condizionato nel caso di accoglimento, anche parziale, dell'appello principale, al fine di ottenere la riforma del capo della sentenza non definitiva n.384/2022 che aveva ritenuto fondate le doglianze delle allora parti attrici in ordine al mancato rispetto dei limiti di finanziabilità imposti dalla legge.
1.5 Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa, all'udienza del 26 marzo2025, è stata riservata in decisione.
2. L' appello non merita accoglimento.
3. Deve, preliminarmente, osservarsi che, nell'impugnativa, nonostante la ri- serva d'appello formulata a seguito della pubblicazione della sentenza non de- finitiva, nessun argomento è stato speso da parte appellante a sostegno delle originarie eccezioni spiegate di nullità e/o inefficacia delle obbligazioni rela- tive al pagamento degli interessi ultra legali adempiuti dall'originaria parte opponente e di nullità ed inefficacia per violazione degli artt. 1283 e 1418 2 comma c.c. della capitalizzazione semestrale di interessi, spese e oneri appli- cate nel corso dell'intero rapporto, in relazione alle quali il Tribunale si è espresso rilevandone l'infondatezza; pertanto, deve dichiararsi la formazione del giudicato in relazione ai relativi capi della sentenza non oggetto ad impu- gnazione.
4.Vengono ora delibati i motivi d'appello.
5. Con il primo motivo, gli appellanti hanno censurato la sentenza per non avere il Tribunale vincolato la propria decisione alla ricostruzione dei fatti già effettuata nella pronuncia non definitiva, laddove, in ordine alla questione del- la nullità del mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità, era stata prospettata la fondatezza dell'eccezione, rimettendo la causa in istrutto- ria per decidere il quantum debeatur. Il Tribunale, inoltre, avrebbe errato nel
6 non far cenno alcuno, nella motivazione, alla Ctu estimativa disposta al fine di accertare il valore dei beni al momento della stipula del mutuo.
6. Le doglianze sono infondate.
7. Come noto, la questione della nullità del mutuo fondiario a causa del su- peramento dei limiti di finanziabilità ex art.38 del Testo Unico Bancario è stata negli anni oggetto di plurimi e contrapposti orientamenti giurispruden- ziali, composti, in via definitiva, dalla pronuncia delle Sezioni Unite n.
33719 del 16 novembre 2022, che ha fissato il seguente principio di diritto correttamente richiamato in primo grado: “…In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n.
385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specifica- tivo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma imperativa la disposizione – qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanzia- bilità nell'ambito della «vigilanza prudenziale» (cfr. artt. 51 ss. e 53 t.u.b.) – la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe consegui- re anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteg- gere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito”.
7.1. Sulla scorta del mutato orientamento nomofilattico su tale punto, che co- stituiva il thema decidendum della controversia anche oggi in esame, non può non rilevarsi che le statuizioni della sentenza, sul punto da ritenersi non defi- nitiva, emessa dal Tribunale di Pescara nel giudizio di primo grado, rese in un periodo antecedente il suindicato pronunciamento della Suprema Corte, non
7 potessero reputarsi vincolanti per il Tribunale chiamato a pronunciarsi, suc- cessivamente, nella sentenza definitiva, in ordine alla valutazione degli effetti del denunciato superamento del limite di finanziabilità del mutuo. Difatti, la precedente pronuncia aveva prospettato la fondatezza della predetta eccezio- ne, (aderendo, evidentemente ad un orientamento poi superato dalla pronuncia delle SS.UU), ma non aveva sul punto emesso alcuna statuizione. In proposi- to, è bene riportare il tenore del passo che tratta la questione: “A prescindere da tali aspetti le doglianze lamentante dalla parte attrice sul mancato rispetto dei limiti imposti dalla legge per la concessione di un mutuo fondiario sin da ora risulterebbero fondate laddove emergesse l'errore predominate fatto dal perito della Banca. In tale ipotesi in ragione della grave condotta della banca nell avere di fatto concesso un credito molto al di sopra del valore del bene acquistato ha sicuramente generato nei riguardi degli odierni opponenti, che peraltro assumono la veste di meri consumatori, un grave errore anche nella loro determinazione all acquisto del bene, poiché di certo fondavano in modo pregnante la loro determinazione e volontà a pagare il prezzo di acquisto, sul- la scorta della perizia svolta da un tecnico professionale incaricato dalla CP_4
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e che si pone in modo strumentale alla concessione del credito. Infatti i be- ni venivano acquistati il 26.7.2010 in pari data alla concessione del mutuo e il prezzo di acquisto era raggiunto grazie all acquisto del prodotto finanziario propinato della banca. In tal senso il danno cagionato nei loro confronti dall istituto potrà essere ancorato a quel che è il deprezzamento del bene nella mi- sura accertata dalla CTU (pari al 56,60%); tuttavia la base di calcolo non può essere la stima del bene al 2021, ma riferito al suo autentico e fedele valore al
2010. In tal senso la perizia della procedura esecutiva sicuramente è di d ausi- lio ai fini del decidere sul domanda in quanto a consentito di conoscere il de- prezzamento del bene sulla stima, ma la causa deve essere rimessa in istrutto- ria per accertare il valore dei beni riferito al luglio 2010.
8
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza di- sattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande avanzate dalla difesa op- ponente relativamente a interessi su interessi (anatocismo) e un TAEG diverso da quello convenuto. Riserva sulla statuizione delle spese con sentenza defini- tiva riguardo alle restanti domande. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale. Pescara, 25 mar- zo 2022”
E' evidente innanzitutto come il dispositivo non rechi alcuna statuizione in merito alla propugnata nullità del mutuo e altrettanto deve dirsi della motiva- zione, che anzi si caratterizza significativamente per il sintomatico uso del condizionale (“A prescindere da tali aspetti le doglianze lamentante dalla par- te attrice sul mancato rispetto dei limiti imposti dalla legge per la concessione di un mutuo fondiario sin da ora risulterebbero fondate laddove emergesse l' errore predominate fatto dal perito della …) e del potestativo ( “In tal CP_3
senso il danno cagionato nei loro confronti dall istituto potrà essere ancorato a quel che è il deprezzamento del bene nella misura accertata dalla CTU (pari al
56,60%)”) ma è evidente che nulla ivi si afferma circa le conseguenze sul contratto di un siffatto accertamento, che la Suprema Corte ha poi ritenuto non potersi configurare come nullità. Si vuole in sostanza significare che con la sentenza definitiva non si è andato oltre il dettato di quella non definitiva
(che è stata parziale solo in tema di Taeg e di anatocismo), posto che non si è sconfessato quell'accertamento, ma se ne sono tratte le conseguenze indicate dalle Sezioni Unite, che nel frattempo avevano chiarito qual era la giusta in- terpretazione della disposizione di cui all'art. 38, non configurante norma im- perativa, sicché la sua violazione non avrebbe potuto comportare la nullità del contratto di mutuo fondiario stipulato inter partes.
Va pertanto confermata la sentenza definitiva che, sul punto, ha correttamente opinato: “Circa la domanda di declaratoria di nullità del contratto di mutuo
9 fondiario ex art. 38 TUB, … il Tribunale ha disposto CTU al fine di accertare il valore dei beni al luglio 2010. Espletata dunque la CTU, all'udienza odier- na la causa è pervenuta in decisione. Ebbene, la domanda di nullità del con- tratto di mutuo fondiario del 26.7.2010 non può essere accolta. Va premesso che con la sentenza non definitiva, pur esaminando la questione del valore dei beni di cui al mutuo fondiario cennato e pur disponendo CTU estimativa, il
Tribunale non si è pronunciato in ordine alla fondatezza dell'eccezione rin- viando evidentemente la questione in punto di diritto all'esito dell'istruttoria comunque disposta.”
7.2 Per lo stesso ordine di motivi, non coglie nel segno la doglianza degli ap- pellanti, che lamentano l'assenza di qualsivoglia riferimento da parte del Tri- bunale alla Ctu resa dall' Ing. nell'ambito del procedimen- Persona_2 to finalizzata all'accertamento della stima dei beni riferita all'anno di conces- sione del mutuo fondiario, atteso che il giudice di prime cure aveva citato la predetta consulenza sulla scorta delle proprie valutazioni rese nella pronuncia non definitiva, da intendersi, poi, superate dalla pubblicazione della sentenza delle SS.U.U., che, con tutta evidenza aveva, poi, reso superflue le valutazio- ni nelle more rese dal medesimo consulente incaricato.
8. Con il secondo motivo, si dolgono gli appellanti che il giudice di prima istanza si sarebbe limitato ad applicare i principi statuiti dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, mentre, invece, avrebbe dovuto verificare quale fosse la reale volontà delle parti in sede di pattuizione del mutuo anziché presumerla, violando in tal modo i criteri ermeneutici indicati dagli artt. 1362 e ss c.c. in tema di interpretazione dell'intenzione dei contraenti.
8.1 Difatti, deducono, ancora, gli impugnanti, il Tribunale ha errato laddove ha ritenuto pacifica la corrispondenza delle operazioni negoziali alla comune volontà dei contraenti, nonché valutato come non contestato dalle parti l'intento di stipulare un mutuo fondiario.
10 8.2 Inoltre, mediante una esposizione confusionaria posta al limite dell'intellegibilità, riportando degli stralci del rapporto di perizia e relativi al- legati del tutto scollegati tra loro, gli appellanti lamentano che il giudice di prima istanza non abbia tenuto conto degli imprecisati standard di autorego- lamentazione che la banca avrebbe dovuto rispettare anziché violare e, di fronte agli incontestati abusi insanabili dell'immobile, avrebbe dovuto vaglia- re se, con simili anomalie, si fosse potuta ritenere soddisfatta la ratio voluta dal legislatore di favorire la mobilizzazione della proprietà immobiliare.
8.3 Infine, il Tribunale non si sarebbe pronunciato su quel “che gli era stato domandato, ai fini dell'art 112 cpc, da Ctu e sulla scia, dagli appellanti, per- ché facesse conoscere la sua determinazione ( vista la natura giuridica) sul se gli immobili periziati possano essere trasferiti e/ o oggetto di future compra- vendite”; vi dovrà sopperire la Corte ecc.ma sulla rilevanza d'irregolarità edilizia insanabile che affligge gli immobili perché quello de qua possa essere un mutuo fondiario e possa essere tale da favorire la “ mobilizzazione della proprietà immobiliare”.
9. Le doglianze, oltre che inammissibili perché tardivamente formulate non ravvisandosi in primo grado, nell'atto introduttivo né tantomeno nella prima memoria ex art183 cpc, deduzioni o richieste in tal senso orientate, sono in ogni caso prive di fondamento.
10. Difatti, come noto, il thema decidendum della presente controversia è il dedotto superamento del limite di finanziabilità operato dalla banca appellata al momento di erogazione del credito, che avrebbe determinato la nullità del contratto di mutuo fondiario.
11. La Corte osserva che gli appellanti, nel secondo motivo, hanno spostato l'attenzione sulla necessità di interpretare la volontà delle parti (dalla quale, quindi, il primo giudice avrebbe dovuto dedurre la mancata volontà degli stes- si alla stipula del mutuo fondiario se avessero conosciuto la presenza di abusi insanabili presenti sui beni in oggetto) e sulla condotta dell'Istituto Bancario,
11 che avrebbe agito in violazione di non precisati “standard elaborati in sede di autoregolamentazione, affidabili per la valutazione dei beni immobili residen- ziali”.
12. Sul punto, costante giurisprudenza, nell'individuare le norme imperative la cui violazione determina la nullità del contratto essenzialmente in quelle che si riferiscono alla struttura o al contenuto del regolamento negoziale deli- neato dalle parti o (con diversa espressione) alle norme inderogabili concer- nenti la validità del contratto (cfr. Cass. Sez. Un. n. 26724 del 2007), ha inteso sottolineare l'estraneità ad esse delle regole di comportamento nella fase pre- contrattuale ed esecutiva del contratto, oltre che "nella fase (…) coincidente con la stipulazione del contratto" (cfr. Cass. n. 9468 del 2020).
12.1 Hanno affermato, peraltro, le stesse già richiamate Sezioni Unite che "E' arduo ritenere che una disposizione preveda un requisito a pena di nullità senza preoccuparsi di fornire elementi per definirlo, ogni qual volta esso non appaia di palmare e intuibile comprensione, come nel caso in esame. Né la norma primaria (articolo 38 del t.u.b.) né la norma secondaria attuativa (con deliberazione della Banca d'Italia) contengono, infatti, alcuna indicazione in ordine ai criteri di stima del valore dell'immobile, cui è rapportato in via per- centuale l'ammontare massimo del finanziamento, e all'epoca di riferimento della stima".
12.2 Né si può trascurare che la determinazione del valore del bene è oggetto di un comportamento dell'istituto di credito che si dispiega nella fase precon- trattuale e contrattuale, il cui esito, trasfuso nel testo negoziale, è suscettibile di un giudizio non rispondente a criteri di validità o invalidità contrattuale, ma appropriato alla valutazione di comportamenti negoziali delle parti.
12.3 Difatti, l'indicazione, nel contratto di mutuo fondiario, del valore del be- ne offerto in garanzia o del costo delle opere, non assurge a requisito di forma prescritto ad substantiam, non essendo previsto come tale dalla disciplina di cui agli artt. 38 e 117 t.u.b., poiché non rientra nell'ambito delle condizioni
12 contrattuali di carattere economico (cfr. Cass. n. 29745 del 2018), avendo, unicamente, le finalità di controllo e tutela - relative alla tenuta del sistema del credito complessivamente considerato - dello specifico limite di finanziabilità: ciò costituisce un ulteriore elemento contrario alla qualificazione dell'art. 38,
II co., in termini imperativi e determina la regolarità del mutuo fondiario.
13.In punto di fatto, si aggiunge che, correttamente il Tribunale ha ritenuto pacifico che le parti abbiano inteso stipulare proprio un contratto di mutuo fondiario, non avendo mai gli originari opponenti contestato la qualificazione del contratto secondo un altro tipo di riferimento e, di certo, non può essere rimessa alla valutazione dell'organo giudicante l'interpretazione di una volon- tà delle parti contraenti che le stesse non hanno mai ab origine inteso contesta- re.
14. Deve infine darsi atto che gli appellanti hanno chiesto, nelle conclusioni, la riforma della sentenza n. 1241/2023 nella parte in cui il giudicante ha re- spinto la domanda di risarcimento del danno e ha posto a carico delle parti, nella misura del 50%, le spese di CTU.
14.1. Va all'uopo premesso che non emerge alcun profilo di danno a carico degli appellanti, i quali, di fatto, si sono avvantaggiati del maggior importo (€
424.824,00) finanziato per l'acquisto del bene, essendo la norma invocata preposta alla tutela degli interessi della banca e non del cliente, mirando a preservare la stabilità patrimoniale degli istituti di credito e impedire il verifi- carsi di situazioni di squilibrio tra garanzie acquisite e concessione di credito
(cfr Cass. n. 26672/2013; 27380/2013). In ogni caso, le citate domande sono proposte solamente nelle conclusioni dell'atto d'appello, senza alcuna dedu- zione difensiva nella parte espositiva. Ed infatti, con riferimento a tale richie- sta di riforma, l'appello non risulta motivato, non avendo gli appellanti indica- to né i relativi capi della decisione, né le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudicante, né le violazioni di legge denunciate e la loro
13 rilevanza ai fini della decisione impugnata, sicché il motivo è inammissibile stante la patente violazione dell'art. 342 cpc.
15.Da ultimo deve affrontarsi la questione della legittimazione della interve- nuta , posta in discussione, nelle note successive alla sua costitu- CP_2
zione ( note del 13.3.2024) dagli appellanti.
15.1. Va all'uopo premesso che la giurisprudenza di legittimità è concorde – nonostante alcuni apparenti contrasti – nell'affermare che: a) la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) va tenuta distinta dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.; b) in relazione alla prima questione «opera certamente il principio di non contestazione» (per cui in mancanza di contestazioni speci- ficamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato) e comunque, ove contestazione specifica vi sia, «la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a par- ticolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualun- que mezzo di prova, anche indiziario» (così, tra le più recenti, Cass.
17944/2023); c) in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione, poiché il fatto da provare ai fini della titolarità del credito in capo alla cessionaria è costituito dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, dalla esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che in- dividuano i crediti oggetto della cessione in blocco), l'indicazione delle ca- ratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblica- to dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale (come confermato anche dalle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia con circolare n. 229 del
14 21/4/1999, secondo cui per “rapporti giuridici individuabili in blocco” devo- no intendersi “i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune ele- mento distintivo”, che “può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti”), può costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazio- ne, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di tra- sferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete, con la conse- guenza che, laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dal- le suddette indicazioni, sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo (oltre all'arresto già citato, e tra altri, Cass. 21821/2023; 4277/2023; 15884/2019; 31188/2017);
d) tra gli elementi indiziari della inclusione del credito tra quelli ceduti in blocco, può assumere valenza «rilevante e potenzialmente decisiva», la «di- chiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio» (Cass. 10200/2021).
15.2. Ebbene, in via preliminare va evidenziato il difetto di interesse a solle- vare l'eccezione, visto che la questione riguardante la successione del titolo controverso non ha alcun rilievo nell'odierno giudizio, poiché il diritto con- troverso è stato trasferito nel corso del processo. Ed infatti, come precisato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. 14480/18), in caso di trasferimento nel corso del processo del diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il pro- cesso comunque prosegue tra le parti originarie e restano ininfluenti - anche ai fini della verifica del credito ceduto - le vicende attinenti a posizioni giuridi- che attive o passive successive all'inizio della causa.
15 15.3. In ogni caso, con l'atto introduttivo, la ha depositato Controparte_2 la Gazzetta Ufficiale con cui è stata data notizia dell'avvenuta cessione dei crediti. La ha dato altresì notizia dell'avvenuta cessione mediante iscri- CP_3 zione nel registro delle imprese e l'esame dell'estratto della Gazzetta Ufficiale prodotto evidenzia come l'avviso di cessione soddisfi i requisiti di specificità nell'individuazione del credito ceduto, visto che reca la descrizione delle ca- ratteristiche dei crediti oggetto di cessione (titoli originari del credito, arco temporale, classificazione a sofferenza) attraverso le quali è possibile risalire ai crediti inclusi nel perimetro della cessione, e l'indicazione del sito internet
(con apposito link – vd. pag. 2) dove è possibile reperire la lista dei codici identificativi dei rapporti ceduti. Peraltro, gli appellati non si sono limitati a richiamare il link, ove è rinvenibile la lista dei crediti ceduti, ma hanno pro- dotto detta lista, che consente di accertare che il credito di cui oggi si discute
è compreso nel perimetro della cessione, avendo gli appellati sin dalla costitu- zione (v. comparsa) individuato sia gli estremi della posizione “Ndg n.
7595852960000”, sia il numero della sofferenza del rapporto ceduto “n.
600060783994” (mutuo n. 0813060783994) e dall'esame dell'elenco dei cre- diti ceduti emerge chiaramente, a pag. 1891, la ricomprensione nella cessione degli estremi del credito oggetto di causa (nello specifico si rinviene il “n.
7595852960000” nella colonna riportante la NDG ed anche il “n” nella co- lonna che riporta analiticamente gli estremi dei singoli rapporti ceduti).
15.4. Ciò non bastasse, è stata depositata, unitamente all'elenco dei crediti ce- duti da a (estratto dal sito www.intesasanpaolo.com Controparte_5 CP_2
utilizzando il seguente link https://www.intesasanpaolo.com/content/dam/vetrina/documenti/operazioni - cessione/2022/elenco-crediti-ceduti-a-organa-spv-srl.pdf), anche la dichiara- zione del 29 gennaio 2024 di cessione di credito di cui è causa a firma della cedente , che individua il credito ceduto di cui oggi si Controparte_6 discute (“Ndg n. 7595852960000” e rapporto n. “600060783994”).
16 15.5. Più precisamente, , nel citato documento a sua fir- Controparte_7
ma, dichiara espressamente che il rapporto di mutuo n. 600060783994 (nume- ro che peraltro si legge anche nell'intestazione del contratto di mutuo, all. 1 fascicolo di parte convenuta di primo grado), riferito alla posizione che ci oc- cupa (NDG 7595852960000), è stato ceduto alla in forza CP_2 dell'operazione di cessione del 19 aprile 2022.
15.6. Orbene, la dichiarazione del cedente è considerata un elemento rilevan- te, e anzi “potenzialmente decisivo” ai fini della prova della cessione del cre- dito (Cass. Civ. n. 102200/21, id Cass n. 17944/2023: “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debi- tore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del ci- tato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo del- le risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente.”).
15.7. E' stata infine fornita la prova anche con riferimento alla eccepita assen- za di iscrizione all'Albo ex art. 106 T.U.B e alla conseguente carenza di legit- timazione nel presente giudizio di , quale mandataria di Controparte_8 [...]
posto che l'avviso di cessione dei crediti pubblicato in G.U. Parte_3
indica espressamente, quale servicer (c.d. master servicer) e incaricato della gestione, amministrazione, recupero e riscossione dei crediti cartolarizzati, la iscritta all'albo ex art. 106 T.U.B., e, Controparte_9
quale soggetto cui è stata delegata la specifica attività di riscossione (c.d. spe- cial servicer), la , senza considerare che (Cass. n. Controparte_8
7243/2024) l'assenza di iscrizione all'albo non comporta invalidità degli atti di riscossione compiuti, avendo semmai rilievo disciplinare (da parte dell'autorità di vigilanza).
17 15. L'appello è, pertanto, infondato e deve essere respinto.
16. Il rigetto dell'appello principale determina l'assorbimento delle questioni poste nell'appello incidentale in quanto condizionate all'accoglimento del gravame.
17.Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in conformità dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come ag- giornati al D.M. n.147 del 13/8/2022, tenuto conto del valore della causa e della non complessità delle questioni trattate, il che autorizza a discostarsi dai parametri medi.
18. Attesa la soccombenza integrale dell'appellante ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1, comma 17 L. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n.
1241/2023 (Rep. n. 2134/2023) pubblicata in data 27/09/2023 così decide nel contraddittorio delle parti:
- rigetta l'appello;
- condanna gli appellanti a rimborsare alle appellate le spese del presente giudizio che liquida in Euro 10.060,00, oltre spese forfettarie nella misura del
15% IVA e CPA;
- dichiara le parti appellanti tenute, in solido, al pagamento di una somma pari a quella già versata a titolo di contributo unificato ex art. 1, comma 17, L.
228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 16 aprile 2025.
Il Presidente estensore
Silvia Rita Fabrizio
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