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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 02/10/2025, n. 1015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1015 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 13/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
GI IS MB - Presidente
IN EN - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 13/2025 degli affari civili contenziosi
TRA
, nato ad [...] il [...] (Avv. Russo Santino) Parte_1
RICORRENTE
E
, nata ad [...] il [...] Controparte_1
CONVENUTA contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza del 30.09.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 03/01/2025, chiedeva che il Tribunale Parte_1 dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto, in data
11.04.2012, con Controparte_1
A sostegno della domanda parte ricorrente esponeva che la convivenza coniugale, dalla quale non erano nati figli, si era interrotta da molto tempo e non era più ripresa successivamente al 9.07.2019 allorché essi coniugi erano comparsi davanti al Presidente del Tribunale nell'ambito della procedura di separazione personale;
separazione successivamente pronunziata con sentenza n. 430 del 28-30 marzo 2022, passata in giudicato.
Nessuno si costituiva per sebbene ritualmente evocata in giudizio. Controparte_1
Nell'impossibilità di esperire il prescritto tentativo di conciliazione davanti al giudice delegato, ritenuto che non vi fossero i presupposti per l'adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti e in assenza di attività istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 30 settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di che non si è costituita Controparte_1 sebbene ritualmente evocata in giudizio.
Nel merito, la domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta, risulta che la separazione personale dei coniugi è stata pronunciata dal Tribunale di Agrigento con sentenza di separazione del 28-30 marzo 2022, passata in giudicato e che la comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella predetta procedura risale al 9.07.2019.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, come da ultimo modificata dalla legge n. 55/2015 e cioè la decorrenza del termine dilatorio annuale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e la pronuncia della separazione personale con sentenza passata in giudicato.
Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura materiale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della L. 74/87.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti.
La mancata opposizione alla domanda principale e la natura delle questioni fanno sì che le spese di lite debbano essere dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE
Uditi gli avvocati delle parti ed il Pubblico Ministero, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa rigettata
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Realmonte l' 11 aprile
2012 da , nato ad [...] il [...] e nata ad [...] Parte_1 Controparte_1
il 07/07/1984, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Realmonte al n. 1, parte II, serie A, anno 2012. DICHIARA
Irripetibili le spese del giudizio
DISPONE che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Realmonte, per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R.
03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 2.10.2025
L'ESTENSORE
IN EN
IL PRESIDENTE
GI IS MB
(atto firmato digitalmente)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
GI IS MB - Presidente
IN EN - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 13/2025 degli affari civili contenziosi
TRA
, nato ad [...] il [...] (Avv. Russo Santino) Parte_1
RICORRENTE
E
, nata ad [...] il [...] Controparte_1
CONVENUTA contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza del 30.09.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 03/01/2025, chiedeva che il Tribunale Parte_1 dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto, in data
11.04.2012, con Controparte_1
A sostegno della domanda parte ricorrente esponeva che la convivenza coniugale, dalla quale non erano nati figli, si era interrotta da molto tempo e non era più ripresa successivamente al 9.07.2019 allorché essi coniugi erano comparsi davanti al Presidente del Tribunale nell'ambito della procedura di separazione personale;
separazione successivamente pronunziata con sentenza n. 430 del 28-30 marzo 2022, passata in giudicato.
Nessuno si costituiva per sebbene ritualmente evocata in giudizio. Controparte_1
Nell'impossibilità di esperire il prescritto tentativo di conciliazione davanti al giudice delegato, ritenuto che non vi fossero i presupposti per l'adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti e in assenza di attività istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 30 settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di che non si è costituita Controparte_1 sebbene ritualmente evocata in giudizio.
Nel merito, la domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta, risulta che la separazione personale dei coniugi è stata pronunciata dal Tribunale di Agrigento con sentenza di separazione del 28-30 marzo 2022, passata in giudicato e che la comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella predetta procedura risale al 9.07.2019.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, come da ultimo modificata dalla legge n. 55/2015 e cioè la decorrenza del termine dilatorio annuale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e la pronuncia della separazione personale con sentenza passata in giudicato.
Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura materiale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della L. 74/87.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti.
La mancata opposizione alla domanda principale e la natura delle questioni fanno sì che le spese di lite debbano essere dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE
Uditi gli avvocati delle parti ed il Pubblico Ministero, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa rigettata
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Realmonte l' 11 aprile
2012 da , nato ad [...] il [...] e nata ad [...] Parte_1 Controparte_1
il 07/07/1984, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Realmonte al n. 1, parte II, serie A, anno 2012. DICHIARA
Irripetibili le spese del giudizio
DISPONE che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Realmonte, per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R.
03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 2.10.2025
L'ESTENSORE
IN EN
IL PRESIDENTE
GI IS MB
(atto firmato digitalmente)