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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Trento, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 72/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 1, riunita in udienza il 20/12/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SERAO GIUSEPPE, Presidente
DE AN, AT
CUCCARO MICHELE, Giudice
in data 20/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 251/2024 depositato il 26/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento - Via Brennero 38121 Trento TN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11220240002738326000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11220240002738326000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 142/2024 depositato il
20/12/2024
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 presenta ricorso avverso la cartella di pagamento N. 112 2024 0002738326 emessa a seguito dell'iscrizione a ruolo delle maggiori imposte accertate in sede controllo della dichiarazione dei redditi pro
2019, ai sensi dell'art. 36-ter del Dpr 600/73. Gli importi richiesti con l'atto di riscossione ammontano ad
€ 4.009,00 di maggiore imposta Irpef, sanzioni di € 1.202,70 ed interessi nella misura di € 599,26. L'Agenzia delle Entrate – DPT ha iscritto a ruolo le maggiori imposte, avendo disconosciuto le spese per il risparmio energetico, per le quali mancava la relativa documentazione di supporto.
Il ricorso si fonda su due ordini di motivi. Da una parte eccepisce il difetto di motivazione della cartella di pagamento, le modalità di calcolo della sanzione e la lesione del diritto di difesa.
Con il secondo motivo, nel merito, sostiene che la cartella scaturiva dal mancato riconoscimento delle detrazioni d'imposta per lavori su risparmio energetico essendo priva della comunicazione all'ENEA entro
90 giorni dalla fine dei lavori. Tale comunicazione è comunque avvenuta anche se in ritardo rispetto alla scadenza prestabilita. Mette in luce di non aversi potuto giovare dell'istituto della cd. remissione in bonis di cui all'art. 2, comma 1 DL 16/2012 essendosi resa conto dell'errore successivamente al termine ultimo di regolarizzazione del 30.9.2015.
Parte ricorrente fa espresso riferimento a precedenti sentenze di questa Corte che, per annualità diverse ma attinenti al medesimo motivo, ha accolto i ricorsi.
Nel costituirsi in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, l'Agenzia eccepiva in primo luogo l'insussistenza del difetto di motivazione. Nel merito non contesta che la contribuente avesse effettivamente svolto i lavori presso la sua abitazione, ma rilevava come l'omessa comunicazione all'Enea comportasse la decadenza dall'agevolazione fiscale, a nulla rilevando che l'invio fosse stato fatto successivamente alla constatazione dell'omissione da parte dell'Amministrazione. Richiamava numerose sentenze della CT di II grado di Trento che avevano accolto la tesi dell'Ufficio con riferimento al medesimo ricorrente e per la stessa materia.
Per tali ragioni chiede il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trento ritiene il ricorso fondato per cui lo accoglie.
Circa il primo motivo di ricorso, inerente il difetto di motivazione della cartella di pagamento, il collegio lo ritiene infondato. In primo luogo il contribuente aveva precedentemente ricevuto l'avviso bonario e quindi conosceva la pretesa dell'Ufficio. In secondo luogo il sig. Ricorrente_1 aveva già presentato analoghi ricorsi per annualità precedenti a quella oggetto del presente ricorso. Ne consegue che il contribuente era stato posto nella condizione di conoscere il motivo della cartella tant'è che ha depositato ricorso contestando le motivazioni dell'Ufficio.
Nel merito della questione si deve stabilire se il ritardo di trasmissione della comunicazione all'Enea comporti, la decadenza dall'agevolazione fiscale oppure no. A parere di questo collegio la soluzione si pone in contrasto con il ragionamento dell'Ufficio. Infatti, la sentenza del 21.3.2024 n. 7657 della Corte di Cassazione ha stabilito che, con riferimento alle detrazioni per lavori di efficientamento energetico cd. ecobonus, “non possa desumersi una comminatoria di decadenza, per il mancato rispetto del termine di novanta giorni dalla fine dei lavori previsto dalla norma per l'inoltro della comunicazione all'ENEA”.
Di analoga decisione è l'Ordinanza n. 19309/2024 della Corte di Cassazione che per il medesimo motivo di ricorso stabiliva che “Ai fini del riconoscimento della spettanza della detrazione deve riguardare la dimostrazione da parte del contribuente che le spese detratte siano state effettivamente sostenute in relazione agli interventi finalizzati al risparmio energetico (…), la comunicazione all'enea ha finalità essenzialmente statistiche, cioè di monitoraggio e di valutazione di detto risparmio energetico … Di
Conseguenza il ricorso deve essere accolto, avendo la CTR, nella sentenza impugnata, attribuito natura decadenziale al termine per la comunicazione all'enea (Nel caso di specie pacificamente intervenuta seppur oltre il termine di 90 giorni); la sentenza va pertanto cassata, non sussistendo necessità di ulteriori accertamenti in fatto ai sensi dell'articolo 384 secondo comma, del codice di procedura civile, va accolto il ricorso del contribuente in relazione alla questione rimasta oggetto di contenzioso.”
Alla luce di quanto sopra si può affermare la fondatezza del ricorso con il conseguente annullamento della cartella di pagamento qui impugnata.
Ricorrono, tuttavia, giustificati motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio, tenuto conto delle oscillazioni della giurisprudenza – anche locale – in materia.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 1, riunita in udienza il 20/12/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SERAO GIUSEPPE, Presidente
DE AN, AT
CUCCARO MICHELE, Giudice
in data 20/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 251/2024 depositato il 26/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento - Via Brennero 38121 Trento TN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11220240002738326000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11220240002738326000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 142/2024 depositato il
20/12/2024
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 presenta ricorso avverso la cartella di pagamento N. 112 2024 0002738326 emessa a seguito dell'iscrizione a ruolo delle maggiori imposte accertate in sede controllo della dichiarazione dei redditi pro
2019, ai sensi dell'art. 36-ter del Dpr 600/73. Gli importi richiesti con l'atto di riscossione ammontano ad
€ 4.009,00 di maggiore imposta Irpef, sanzioni di € 1.202,70 ed interessi nella misura di € 599,26. L'Agenzia delle Entrate – DPT ha iscritto a ruolo le maggiori imposte, avendo disconosciuto le spese per il risparmio energetico, per le quali mancava la relativa documentazione di supporto.
Il ricorso si fonda su due ordini di motivi. Da una parte eccepisce il difetto di motivazione della cartella di pagamento, le modalità di calcolo della sanzione e la lesione del diritto di difesa.
Con il secondo motivo, nel merito, sostiene che la cartella scaturiva dal mancato riconoscimento delle detrazioni d'imposta per lavori su risparmio energetico essendo priva della comunicazione all'ENEA entro
90 giorni dalla fine dei lavori. Tale comunicazione è comunque avvenuta anche se in ritardo rispetto alla scadenza prestabilita. Mette in luce di non aversi potuto giovare dell'istituto della cd. remissione in bonis di cui all'art. 2, comma 1 DL 16/2012 essendosi resa conto dell'errore successivamente al termine ultimo di regolarizzazione del 30.9.2015.
Parte ricorrente fa espresso riferimento a precedenti sentenze di questa Corte che, per annualità diverse ma attinenti al medesimo motivo, ha accolto i ricorsi.
Nel costituirsi in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, l'Agenzia eccepiva in primo luogo l'insussistenza del difetto di motivazione. Nel merito non contesta che la contribuente avesse effettivamente svolto i lavori presso la sua abitazione, ma rilevava come l'omessa comunicazione all'Enea comportasse la decadenza dall'agevolazione fiscale, a nulla rilevando che l'invio fosse stato fatto successivamente alla constatazione dell'omissione da parte dell'Amministrazione. Richiamava numerose sentenze della CT di II grado di Trento che avevano accolto la tesi dell'Ufficio con riferimento al medesimo ricorrente e per la stessa materia.
Per tali ragioni chiede il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trento ritiene il ricorso fondato per cui lo accoglie.
Circa il primo motivo di ricorso, inerente il difetto di motivazione della cartella di pagamento, il collegio lo ritiene infondato. In primo luogo il contribuente aveva precedentemente ricevuto l'avviso bonario e quindi conosceva la pretesa dell'Ufficio. In secondo luogo il sig. Ricorrente_1 aveva già presentato analoghi ricorsi per annualità precedenti a quella oggetto del presente ricorso. Ne consegue che il contribuente era stato posto nella condizione di conoscere il motivo della cartella tant'è che ha depositato ricorso contestando le motivazioni dell'Ufficio.
Nel merito della questione si deve stabilire se il ritardo di trasmissione della comunicazione all'Enea comporti, la decadenza dall'agevolazione fiscale oppure no. A parere di questo collegio la soluzione si pone in contrasto con il ragionamento dell'Ufficio. Infatti, la sentenza del 21.3.2024 n. 7657 della Corte di Cassazione ha stabilito che, con riferimento alle detrazioni per lavori di efficientamento energetico cd. ecobonus, “non possa desumersi una comminatoria di decadenza, per il mancato rispetto del termine di novanta giorni dalla fine dei lavori previsto dalla norma per l'inoltro della comunicazione all'ENEA”.
Di analoga decisione è l'Ordinanza n. 19309/2024 della Corte di Cassazione che per il medesimo motivo di ricorso stabiliva che “Ai fini del riconoscimento della spettanza della detrazione deve riguardare la dimostrazione da parte del contribuente che le spese detratte siano state effettivamente sostenute in relazione agli interventi finalizzati al risparmio energetico (…), la comunicazione all'enea ha finalità essenzialmente statistiche, cioè di monitoraggio e di valutazione di detto risparmio energetico … Di
Conseguenza il ricorso deve essere accolto, avendo la CTR, nella sentenza impugnata, attribuito natura decadenziale al termine per la comunicazione all'enea (Nel caso di specie pacificamente intervenuta seppur oltre il termine di 90 giorni); la sentenza va pertanto cassata, non sussistendo necessità di ulteriori accertamenti in fatto ai sensi dell'articolo 384 secondo comma, del codice di procedura civile, va accolto il ricorso del contribuente in relazione alla questione rimasta oggetto di contenzioso.”
Alla luce di quanto sopra si può affermare la fondatezza del ricorso con il conseguente annullamento della cartella di pagamento qui impugnata.
Ricorrono, tuttavia, giustificati motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio, tenuto conto delle oscillazioni della giurisprudenza – anche locale – in materia.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate.