Sentenza 1 giugno 2022
Ordinanza collegiale 13 dicembre 2022
Ordinanza collegiale 28 agosto 2023
Ordinanza collegiale 7 marzo 2024
Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 14/01/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00368/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05483/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5483 del 2021, proposto da
HE IA Liguori, in proprio e quale erede di VA Liguori, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Liguori e Vincenzo Liguori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico legale in Napoli, via A. Diaz n. 11;
per l’ottemperanza
al decreto della Corte d’Appello di Napoli n. 1379 del 17 giugno 2020, confermato in sede di opposizione dal decreto collegiale n. 2302 del 20 ottobre 2020;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visto l’articolo 114 del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2024 la dott.ssa Valeria Ianniello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che la Sezione:
a) con la sentenza n. 3753 del 1° giugno 2022, in accoglimento del ricorso, ha:
- dichiarato “ l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare esecuzione al decreto azionato ”, nonché di corrispondere “ l’eventuale somma di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nella misura … specificata ”;
- nominato, per il caso di ulteriore inottemperanza, quale Commissario ad acta un dirigente amministrativo dell’amministrazione giudiziaria, con facoltà di subdelega, da individuarsi a cura del capo Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria presso il Ministero della Giustizia, “ senza diritto al compenso ”;
- condannato il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, con attribuzione ai procuratori antistatari;
b) con l’ordinanza n. 4898 del 28 agosto 2023, in accoglimento del reclamo presentato dalla parte ricorrente, ha ordinato al Commissario ad acta (nominato con pec del 26 gennaio 2023, in sostituzione del precedente) di “ fornire documentati chiarimenti in ordine alla perdurante inottemperanza ” e di “ dare piena, completa e concreta esecuzione al decreto emesso dalla Corte di Appello di Napoli 17/6/2020 n. cronol. 1379/2020, divenuto irrevocabile, come già disposto con sentenza … depositata in data 1/6/2022 n. 3753 ”;
c) con l’ordinanza n. 1542 del 7 marzo 2024, aderendo in parte alle conclusioni di cui alla memoria depositata il 24 novembre 2023 (con la quale la parte ricorrente lamentava “ la parziale esecuzione al decreto emesso dalla Corte di Appello di Napoli depositato in data 17/6/2020 n. cronol. 1379/2020 e alla sentenza di questo Tribunale Amministrativo Regionale, depositata in data 1/6/2022 n. 3753 mediante il pagamento del solo importo di € 8.562,61 ”), ha ordinato al Commissario ad acta “ di dare piena, completa e concreta esecuzione, … limitatamente al calcolo degli interessi legali, al decreto emesso dalla Corte di Appello di Napoli 17/6/2020 n. cronol. 1379/2020, divenuto irrevocabile, la cui esatta ottemperanza è stata già disposta con sentenza di questo tribunale, n. 3753 del 1/06/2022 ”;
Considerato che, con memoria del 18 novembre 2024, la parte ricorrente ha rappresentato che il Ministero della Giustizia “ soltanto in data 19/3/2024 ha provveduto a dare completa esecuzione alle decisioni innanzi indicate mediante il pagamento dell’ulteriore importo indicato … con ordinanza del 7/3/2024 ”, insistendo per la condanna del medesimo Ministero al pagamento delle spese di lite relative alla proposizione del reclamo;
Ritenuto, alla luce di tutto quanto sopra, di dover dichiarare cessata la materia del contendere;
Ritenuto, altresì, di non accogliere la domanda di ulteriore condanna del Ministero alle spese, atteso che il Commissario ad acta agisce come ausiliario del giudice, non potendoglisi riconoscere, “ nemmeno in via "aggiuntiva", la natura di organo straordinario dell’amministrazione ” (Adunanza plenaria, sentenza 25 maggio 2021, n. 8);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Carlo Dell'Olio, Presidente FF
Rosalba Giansante, Consigliere
Valeria Ianniello, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Ianniello | Carlo Dell'Olio |
IL SEGRETARIO