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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/03/2025, n. 2137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2137 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18679 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Giovanni GRASSI, visto l'art. 281-sexies, III comma, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa dal:
CONDOMINIO DI VIA PRIVATA DELLA TORRE N. 15 IN MILANO, CF/PI: , P.IVA_1 con gli avv. PIZZAGALLI FRANCESCA e MAGGIO NICOLA AMEDEO, domicilio eletto presso il loro studio in Milano, viale Certosa n. 1;
-attore-
CONTRO
(già ), CF/PI: Controparte_1 Controparte_2
, con l'avv. MAGLI LUCA ABELE, indirizzo di posta elettronica certificata: P.IVA_2
Email_1
, CF/PI: con gli avv. FACCOLI TE C.F._1
MATTEO e SCHIAVO MARIA LUISA, indirizzi di posta elettronica certificata:
e Email_2 Email_3
-convenuti-
E NEI CONFRONTI DI
CF/PI: , con l'avv. SASSANI ALESSANDRO, domicilio Controparte_3 P.IVA_3
eletto presso il suo studio in Milano, via Felice Cavallotti n. 13;
-terzo chiamato-
Conclusioni: come precisate all'udienza del 3 dicembre 2024.
§ § §
Concise ragioni della decisione
1. Sui fatti di causa.
Il ricorrente ha agito in giudizio nei confronti dei due convenuti, con ricorso introduttivo di
1 procedimento semplificato di cognizione, deducendo di avere conferito l'incarico al convenuto
[...] di compiere l'opera di manutenzione straordinaria di rifacimento balconi e terrazze, Controparte_1 suddivisa in due lotti, tramite due contratti. Il ricorrente ha allegato che il convenuto TE fu incaricato di progettare l'intervento di manutenzione e di dirigere i lavori.
[...]
Il ricorrente ha dedotto che, a seguito del completamento delle opere di manutenzione straordinaria di cui al secondo lotto, emersero vizi imputabili sia al progetto di raccolta acqua delle terrazze dal lato di via della Torre, sia alla erronea esecuzione dei lavori;
ha inoltre dedotto che il collegio peritale nominato in sede di procedimento ex art. 696-bis c.p.c. ha riscontrato l'effettiva presenza dei vizi denunciati e ha individuato opere rimediali per € 56.337,29, cui dovrebbero aggiungersi € 1.678,00 per opere urgenti già compiute negli immobili di proprietà e . CP_4 Persona_1
Su tali basi il ricorrente ha concluso, in ricorso, perché i convenuti siano condannati, in solido fra loro, a pagare a suo favore la somma di € 58.015,29, oltre al rimborso delle spese legali e di compenso del CTU del procedimento di istruzione preventiva e del presente giudizio di merito, con distrazione delle spese in favore dei procuratori antistatari.
Il convenuto tempestivamente costituitosi in giudizio, non ha negato di avere Controparte_1 ricevuto l'incarico di compiere le opere di cui al secondo lotto, oggetto del contratto di appalto posto a fondamento dell'azione nei suoi confronti. Ha piuttosto allegato che i vizi lamentati dal ricorrente dipesero da errori progettuali contenuti nel progetto redatto dallo studio “Nolli Muschio” e che, comunque, nel corso dell'anno 2019 l'appaltatore si adoperò per eliminarli, formulando un'offerta di opera rimediale a pagamento, di interesse del Condominio e significata al suo direttore dei lavori convenuto , che però non la inoltrò mai al suo mandante. TE
Il convenuto ha chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa del proprio Controparte_1 assicuratore;
ha concluso, in comparsa di risposta, perché le domande nei suoi confronti siano respinte e perché, in subordine, il terzo chiamato sia condannato a manlevarlo e tenerlo indenne, anche delle spese legali e di procedura che dovesse essere condannato a rifondere.
Il convenuto ER ND Muschio, tempestivamente costituitosi nel giudizio, ha dedotto quanto segue. Il convenuto iniziò a collaborare con lo studio “Spazioroma28” TE condotto dall'Arch. sito in Orzinuovi, via Roma n. 28, a partire dal mese di Persona_2 gennaio 2013; l'Arch. oltre a essere titolare dello studio di Orzinuovi, era pure Persona_2 socio e amministratore unico dell'impresa edile condotta dalla società Gruppo Censeo S.r.l., con sede operativa presso lo stesso indirizzo di Orzinuovi, impresa che spesso si trovò a operare presso
Condominî amministrati dal medesimo amministratore del Condominio ricorrente, Avv. Francesca
Pizzagalli; gli incarichi di progettazione, direzione lavori e sicurezza connessi agli appalti ottenuti da
Gruppo Censeo S.r.l. venivano svolti dai professionisti operanti presso lo studio professionale
2 “Spazioroma28”, vale a dire dal medesimo Arch. e dai suoi collaboratori;
quale Persona_2 collaboratore dell'Arch. il convenuto si occupava di Persona_2 TE redigere documenti tecnici (cila, capitolati, computi metrici), mentre la direzione lavori veniva svolta esclusivamente dal titolare;
dopo alcuni anni, l'Arch. decise di affidare Persona_2 progettazione, direzione lavori e sicurezza dei cantieri in cui operava l'impresa edile Gruppo Censeo
S.r.l. a un altro professionista, vale a dire l'Ing. di Cremona, e all'uopo fu istituito lo Persona_3 studio ” con specifica carta intestata e indirizzo di posta elettronica dedicato;
il CP_5 compenso del convenuto veniva pagato tramite emissione di fatture ai TE clienti degli studi “Spazioroma28” e “Nolli Muschio”, compresa la società Gruppo Censeo S.r.l.; la collaborazione del convenuto con l'Arch. cessava TE Persona_2 definitivamente alla fine dell'anno 2019; negli ultimi anni di collaborazione mai il convenuto
[...]
svolse attività in cantiere a Milano, essendo sempre impegnato nello studio di TE
Orzinuovi.
Quanto alla vicenda per cui è causa, il convenuto ha negato di avere assunto TE il ruolo di progettista e direttore dei lavori, tanto che le fatture relative alla direzione lavori furono emesse dall'Arch. e pagate, con compenso commisurato all'importo complessivo Persona_2 dei due lotti corrispondenti ai due contratti d'appalto. Il convenuto ha TE affermato di essersi limitato e redigere il capitolato.
Su tali basi il convenuto ha eccepito la propria carenza di legittimazione TE passiva, in quanto egli non assunse né il ruolo di direttore dei lavori, né quello di progettista, disconoscendo in particolare timbro e sottoscrizione dei documenti prodotti dal ricorrente, affermando al riguardo che trattasi sì della sua firma e del suo timbro, applicati però da terzi illegittimamente.
Ha formulato istanza di chiamata in causa dell'Arch. e di condanna del ricorrente Persona_2 al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., concludendo perché le domande avanzate nei suoi confronti siano respinte.
Con provvedimento del 15 settembre 2023 è stata autorizzata la chiamata in causa dell'assicuratore del convenuto mentre è stata negata l'autorizzazione alla chiamata in causa del Controparte_1 terzo Arch. Persona_2
Il terzo chiamato, tempestivamente costituitosi in giudizio, ha aderito alla difese del proprio assicurato convenuto Quanto al rapporto di garanzia, non ha negato la conclusione della Controparte_1 polizza e la relativa operatività, precisando tuttavia come essa, per il caso di specie, preveda talune esclusioni, un massimale di € 100.000,00 e uno scoperto del 10% dell'importo da indennizzare, con il minimo di € 250,00 per sinistro.
3 La causa è stata istruita tramite acquisizione del fascicolo del procedimento di istruzione preventiva,
e della relazione conclusiva depositata dai tre CTU, e giunge in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 3 dicembre 2024, previa discussione orale nelle forme di cui all'art. 281- sexies c.p.c. e provvedimento ex art. 281-sexies, III comma, c.p.c..
*
2. Sulla domanda avanzata contro il convenuto Controparte_1
Si prenderanno le mosse dalla domanda avanzata contro l'appaltatore convenuto Controparte_1
Come visto, l'istruttoria della causa si è svolta mediante acquisizione della consulenza tecnica d'ufficio svolta ante causaum nel contraddittorio fra le parti. Dalle conclusioni dei consulenti Ing.
, Arch. e Geom. non si ha motivo di dissentire, Persona_4 Persona_5 Persona_6 in quanto l'elaborato peritale ha vagliato -con i dovuti approfondimenti, con ampia motivazione e rimettendo al giudice le decisioni di diritto- ogni profilo tecnico della controversia, tenendo in considerazione tutte le osservazioni delle parti, ad esse replicando con puntuale attenzione.
Il Tribunale dunque -aderendo alle conclusioni dei CTU che hanno tenuto conto dei rilievi dei CTP, replicandovi- «esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non è necessario che si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte» (cfr. Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 2618/16, in cui si richiama Cass. sentenza n. 10222/2009).
Pertanto le motivazioni della CTU si intendono qui integralmente richiamate, attesa la legittimità della motivazione per relationem all'intero elaborato della CTU come affermato dalla Sentenza della
Corte di Appello di Milano, n. 2607/2017.
Le doglianze del ricorrente in punto di vizi dell'opera compiuta in esecuzione del contratto d'appalto di cui al II lotto hanno dunque trovato pieno riscontro, con computo di opere rimediali quantificate nella somma di € 56.337,29.
Sul punto, le difese addotte dal convenuto sono evidentemente infondate: Controparte_1
l'intervento di manutenzione straordinaria proposto e attuato si è rilevato foriero di vizi;
al riguardo,
è irrilevante che il convenuto abbia proposto, solo dopo la denuncia dei vizi, un Controparte_1 intervento rimediale a pagamento, essendo lui invece tenuto alla garanzia legale di cui agli art. 1667
e 1668 c.c.. La prova per testimoni della proposta di tale intervento già nel corso dei lavori è inammissibile in quanto genericamente formulata;
e comunque irrilevante ai fini del decidere, posto che, nelle parole dello stesso appaltatore, tale soluzione fu proposta al convenuto TE
, e non invece al ricorrente, e comunque priva della chiara prospettazione delle conseguenze
[...] negative del compimento dell'opera così come invece concordata nel contratto d'appalto. In altre
4 parole, il generico invito rappresentato in atti dal convenuto non sarebbe Controparte_1 comunque tale da dare prova della sua riduzione a nudus minister del committente, e dunque non lo esonererebbe da responsabilità neppure ove fosse provato.
Quanto alla spesa aggiuntiva di € 1.678,00, trattasi di pretesa creditoria che si fonda su fatti che non hanno trovato contestazione specifica in giudizio. In particolare, il convenuto non Controparte_1 ha contestato né l'avvenuta spesa da parte del ricorrente, né che la somma fu impiegata per rimedio ai vizi dell'opera o alle relative conseguenze dannose.
Trattandosi di obbligazione risarcitoria, debito c.d. di valore, la somma di € 58.015,29 deve essere portata all'attualità tramite applicazione della rivalutazione monetaria dalla data della CTU (20 marzo
2023) sino alla data odierna;
e così per € 59.465,67 in moneta attuale.
*
3. Sulla domanda avanzata contro il convenuto . TE
La domanda avanzata contro il cconvenuto è del tutto infondata per le TE ragioni che seguono.
Il ricorrente ha allegato che il convenuto fu incaricato di progettare TE
l'intervento di manutenzione straordinaria e di dirigere i lavori.
Entrambi tali incarichi sono specificamente contestati dal professionista.
Ebbene, quanto alla progettazione, non vi è invero prova né dell'incarico (posto che il preventivo prodotto come doc. 2 ricorrente è privo di alcuna sottoscrizione) né del frutto di tale attività: il ricorrente ha persino mancato di produrre in giudizio il progetto che, in ipotesi, sarebbe stato negligentemente predisposto dal professionista. Del tutto inammissibili, perché generici e valutativi, sono i capitoli di prova per testimoni all'uopo formulati.
Quanto alla direzione dei lavori, in applicazione del criterio della decisione secondo la ragione più liquida, si ritiene che, anche a ritenere che il convenuto avesse TE effettivamente ricevuto tale incarico, comunque egli non risponderebbe dei vizi da cui è affetta l'opera compiuta dall'appaltatore: difatti, salva la allegazione e prova di uno specifico incarico di controllo, nel caso di specie assenti, il direttore dei lavori non risponde dei vizi progettuali dell'opera (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 29331 del 13/11/2024).
Il ricorrente non allega specifici inadempimenti al contratto d'opera professionale, pretendendo piuttosto di imputare al direttore dei lavori tutte le mancanze da cui è affetto il manufatto e le relative conseguenze dannose.
Occorre invece discostarsi dalla conclusione cui sono giunti i CTU: al loro condivisibile riscontro del fatto che i vizi di canalizzazione e impermeabilizzazione dipendono da errata progettazione (attività che deve essere riferita all'impresa, non essendovi prova del fatto che altri predisposero un progetto)
5 e che quelli di ammaloramento dei frontalini dipendono da problematiche prettamente esecutive delle maestranze, deve conseguire che è improprio attribuirne la responsabilità al convenuto
[...]
, il quale, non progettista, risponde eventualmente della sola direzione lavori. TE
Le domande contro il convenuto devono essere dunque tutte respinte. TE
*
4. Sulla domanda di manleva avanzata dal convenuto contro il terzo Controparte_1 chiamato.
Come visto, il terzo chiamato non ha contestato né l'esistenza della polizza né la relativa operatività per sinistri quali quello per cui è causa.
A sua volta, il convenuto non ha contestato l'esistenza ed efficacia della clausola Controparte_1 in punto di scoperto pari al 10%. Del resto, il contratto di assicurazione è documentato dal medesimo terzo chiamato (doc. 2 e 3).
Non viene in rilievo l'esclusione dell'indennizzo per i beni che hanno formato oggetto di manutenzione, né quella per la sostituzione o riparazione delle cose installate: il carente intervento dell'appaltatore ha condotto a diversi ammaloramenti e danni all'edificio condominiale, di fatto pregiudicando il sistema di impermeabilizzazione e raccolta acque che avrebbe dovuto rinnovare.
Trattasi dunque di danni che sono indennizzabili a termini di polizza.
Il terzo chiamato deve pertanto essere chiamato a manlevare e tenere indenne il convenuto
[...] di quanto questi dovesse pagare in favore del ricorrente in esecuzione della presente Controparte_1 sentenza, entro il limite di € 53.519,10 (90% di € 59.465,67).
Come da domanda del convenuto da inquadrarsi nel disposto dell'art. 1917, III Controparte_1 comma, c.c., il terzo chiamato deve inoltre essere condannato a manlevarlo e tenerlo indenne di quanto dovesse pagare al ricorrente per rifusione delle spese legali del procedimento di merito, del procedimento di istruzione preventiva e per compenso del CTU, comunque entro il limite di €
25.000,00 (quarto della somma assicurata di € 100.000,00).
Ritenuto in conclusione che
In accoglimento delle domande del ricorrente, il convenuto deve essere Controparte_1 condannato a pagare a suo favore la somma di € 59.465,67.
Le domande rivolte contro il convenuto devono essere respinte. TE
In parziale accoglimento della domanda di manleva, il terzo chiamato deve essere condannato a manlevare e tenere indenne il convenuto di quanto egli dovesse pagare al Controparte_1 ricorrente in esecuzione della presente sentenza, entro il limite di € 53.519,10.
Il terzo chiamato deve essere condannato a manlevare e tenere indenne il convenuto CP_1 di quanto egli dovesse pagare al ricorrente per rifusione delle spese legali del procedimento di
[...]
6 merito, del procedimento di istruzione preventiva e per compenso del CTU, comunque entro il limite di € 25.000,00 (quarto della somma assicurata di € 100.000,00).
Le spese processuali del giudizio di merito pendente fra il ricorrente e il convenuto CP_1 seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta dei D.M. 55/14,
[...]
37/18 e 147/22, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente compiuta, con distrazione in capo ai procuratori Avv. Francesca Pizzagalli e Nicola EO IO, dichiaratiti antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Le spese processuali del giudizio di merito pendente fra il ricorrente e il convenuto TE
seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta dei D.M. 55/14,
[...]
37/18 e 147/22, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente compiuta, comunque entro il limite della nota spese depositata.
Le spese processuali della causa di manleva pendente fra il convenuto e il terzo Controparte_1 chiamato seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta dei D.M. 55/14,
37/18 e 147/22, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente compiuta.
Le spese processuali del procedimento di istruzione preventiva, invocate dal ricorrente, seguono la soccombenza nel giudizio di merito del convenuto Questi deve dunque essere Controparte_1 condannato a rifondere le relative spese per avvocato e compenso del CTU in favore del ricorrente, con distrazione in capo ai procuratori Avv. Francesca Pizzagalli e Nicola EO IO, dichiaratiti antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c., spese che sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta dei
D.M. 55/14, 37/18 e 147/22, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente compiuta.
Non sussistono i presupposti di mala fede processuale o colpa grave tali da giustificare la richiesta condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con ricorso introduttivo di processo semplificato di cognizione depositato il 12 maggio 2023 dal Parte_2
in Milano nei confronti di e di , con la
[...] Controparte_1 TE
chiamata in causa di nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così Controparte_3
provvede:
1) condanna il convenuto a pagare in favore del ricorrente la somma di € Controparte_1
59.465,67;
2) condanna il terzo chiamato a manlevare e tenere indenne il convenuto di Controparte_1
quanto egli dovesse pagare al ricorrente in esecuzione del punto precedente del dispositivo della
7 presente sentenza, entro il limite di € 53.519,10;
3) condanna il terzo chiamato a manlevare e tenere indenne il convenuto di Controparte_1
quanto egli dovesse pagare al ricorrente per rifusione delle spese legali del procedimento di merito, del procedimento di istruzione preventiva e per compenso del CTU, entro il limite di €
25.000,00;
4) condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite del giudizio di merito Controparte_1
in favore del ricorrente, con distrazione in capo ai procuratori Avv. Francesca Pizzagalli e Nicola
EO IO, dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c., spese che si liquidano in €
359,70 per spese esenti ed € 11.810,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
5) condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto TE
che si liquidano in € 8.433,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario
[...]
spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
6) condanna il terzo chiamato alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto CP_1
che si liquidano in € 379,50 per spese esenti ed € 11.810,00 per compensi professionali,
[...]
oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
7) condanna il convenuto alla rifusione delle spese di avvocato del Controparte_1
procedimento di istruzione preventiva in favore del ricorrente, con distrazione in capo ai procuratori Avv. Francesca Pizzagalli e Nicola EO IO, dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c., spese che si liquidano in € 259,00 per spese esenti ed € 3.827,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e
CPA come per legge;
8) condanna il convenuto a pagare in favore del ricorrente € 4.114,64 a titolo Controparte_1
di rifusione dei compensi anticipati ai CTU, con distrazione in capo ai procuratori Avv. Francesca
Pizzagalli e Nicola EO IO, dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Così deciso in Milano il 14 marzo 2025.
Il Giudice
(Giovanni Grassi)
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Giovanni GRASSI, visto l'art. 281-sexies, III comma, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa dal:
CONDOMINIO DI VIA PRIVATA DELLA TORRE N. 15 IN MILANO, CF/PI: , P.IVA_1 con gli avv. PIZZAGALLI FRANCESCA e MAGGIO NICOLA AMEDEO, domicilio eletto presso il loro studio in Milano, viale Certosa n. 1;
-attore-
CONTRO
(già ), CF/PI: Controparte_1 Controparte_2
, con l'avv. MAGLI LUCA ABELE, indirizzo di posta elettronica certificata: P.IVA_2
Email_1
, CF/PI: con gli avv. FACCOLI TE C.F._1
MATTEO e SCHIAVO MARIA LUISA, indirizzi di posta elettronica certificata:
e Email_2 Email_3
-convenuti-
E NEI CONFRONTI DI
CF/PI: , con l'avv. SASSANI ALESSANDRO, domicilio Controparte_3 P.IVA_3
eletto presso il suo studio in Milano, via Felice Cavallotti n. 13;
-terzo chiamato-
Conclusioni: come precisate all'udienza del 3 dicembre 2024.
§ § §
Concise ragioni della decisione
1. Sui fatti di causa.
Il ricorrente ha agito in giudizio nei confronti dei due convenuti, con ricorso introduttivo di
1 procedimento semplificato di cognizione, deducendo di avere conferito l'incarico al convenuto
[...] di compiere l'opera di manutenzione straordinaria di rifacimento balconi e terrazze, Controparte_1 suddivisa in due lotti, tramite due contratti. Il ricorrente ha allegato che il convenuto TE fu incaricato di progettare l'intervento di manutenzione e di dirigere i lavori.
[...]
Il ricorrente ha dedotto che, a seguito del completamento delle opere di manutenzione straordinaria di cui al secondo lotto, emersero vizi imputabili sia al progetto di raccolta acqua delle terrazze dal lato di via della Torre, sia alla erronea esecuzione dei lavori;
ha inoltre dedotto che il collegio peritale nominato in sede di procedimento ex art. 696-bis c.p.c. ha riscontrato l'effettiva presenza dei vizi denunciati e ha individuato opere rimediali per € 56.337,29, cui dovrebbero aggiungersi € 1.678,00 per opere urgenti già compiute negli immobili di proprietà e . CP_4 Persona_1
Su tali basi il ricorrente ha concluso, in ricorso, perché i convenuti siano condannati, in solido fra loro, a pagare a suo favore la somma di € 58.015,29, oltre al rimborso delle spese legali e di compenso del CTU del procedimento di istruzione preventiva e del presente giudizio di merito, con distrazione delle spese in favore dei procuratori antistatari.
Il convenuto tempestivamente costituitosi in giudizio, non ha negato di avere Controparte_1 ricevuto l'incarico di compiere le opere di cui al secondo lotto, oggetto del contratto di appalto posto a fondamento dell'azione nei suoi confronti. Ha piuttosto allegato che i vizi lamentati dal ricorrente dipesero da errori progettuali contenuti nel progetto redatto dallo studio “Nolli Muschio” e che, comunque, nel corso dell'anno 2019 l'appaltatore si adoperò per eliminarli, formulando un'offerta di opera rimediale a pagamento, di interesse del Condominio e significata al suo direttore dei lavori convenuto , che però non la inoltrò mai al suo mandante. TE
Il convenuto ha chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa del proprio Controparte_1 assicuratore;
ha concluso, in comparsa di risposta, perché le domande nei suoi confronti siano respinte e perché, in subordine, il terzo chiamato sia condannato a manlevarlo e tenerlo indenne, anche delle spese legali e di procedura che dovesse essere condannato a rifondere.
Il convenuto ER ND Muschio, tempestivamente costituitosi nel giudizio, ha dedotto quanto segue. Il convenuto iniziò a collaborare con lo studio “Spazioroma28” TE condotto dall'Arch. sito in Orzinuovi, via Roma n. 28, a partire dal mese di Persona_2 gennaio 2013; l'Arch. oltre a essere titolare dello studio di Orzinuovi, era pure Persona_2 socio e amministratore unico dell'impresa edile condotta dalla società Gruppo Censeo S.r.l., con sede operativa presso lo stesso indirizzo di Orzinuovi, impresa che spesso si trovò a operare presso
Condominî amministrati dal medesimo amministratore del Condominio ricorrente, Avv. Francesca
Pizzagalli; gli incarichi di progettazione, direzione lavori e sicurezza connessi agli appalti ottenuti da
Gruppo Censeo S.r.l. venivano svolti dai professionisti operanti presso lo studio professionale
2 “Spazioroma28”, vale a dire dal medesimo Arch. e dai suoi collaboratori;
quale Persona_2 collaboratore dell'Arch. il convenuto si occupava di Persona_2 TE redigere documenti tecnici (cila, capitolati, computi metrici), mentre la direzione lavori veniva svolta esclusivamente dal titolare;
dopo alcuni anni, l'Arch. decise di affidare Persona_2 progettazione, direzione lavori e sicurezza dei cantieri in cui operava l'impresa edile Gruppo Censeo
S.r.l. a un altro professionista, vale a dire l'Ing. di Cremona, e all'uopo fu istituito lo Persona_3 studio ” con specifica carta intestata e indirizzo di posta elettronica dedicato;
il CP_5 compenso del convenuto veniva pagato tramite emissione di fatture ai TE clienti degli studi “Spazioroma28” e “Nolli Muschio”, compresa la società Gruppo Censeo S.r.l.; la collaborazione del convenuto con l'Arch. cessava TE Persona_2 definitivamente alla fine dell'anno 2019; negli ultimi anni di collaborazione mai il convenuto
[...]
svolse attività in cantiere a Milano, essendo sempre impegnato nello studio di TE
Orzinuovi.
Quanto alla vicenda per cui è causa, il convenuto ha negato di avere assunto TE il ruolo di progettista e direttore dei lavori, tanto che le fatture relative alla direzione lavori furono emesse dall'Arch. e pagate, con compenso commisurato all'importo complessivo Persona_2 dei due lotti corrispondenti ai due contratti d'appalto. Il convenuto ha TE affermato di essersi limitato e redigere il capitolato.
Su tali basi il convenuto ha eccepito la propria carenza di legittimazione TE passiva, in quanto egli non assunse né il ruolo di direttore dei lavori, né quello di progettista, disconoscendo in particolare timbro e sottoscrizione dei documenti prodotti dal ricorrente, affermando al riguardo che trattasi sì della sua firma e del suo timbro, applicati però da terzi illegittimamente.
Ha formulato istanza di chiamata in causa dell'Arch. e di condanna del ricorrente Persona_2 al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., concludendo perché le domande avanzate nei suoi confronti siano respinte.
Con provvedimento del 15 settembre 2023 è stata autorizzata la chiamata in causa dell'assicuratore del convenuto mentre è stata negata l'autorizzazione alla chiamata in causa del Controparte_1 terzo Arch. Persona_2
Il terzo chiamato, tempestivamente costituitosi in giudizio, ha aderito alla difese del proprio assicurato convenuto Quanto al rapporto di garanzia, non ha negato la conclusione della Controparte_1 polizza e la relativa operatività, precisando tuttavia come essa, per il caso di specie, preveda talune esclusioni, un massimale di € 100.000,00 e uno scoperto del 10% dell'importo da indennizzare, con il minimo di € 250,00 per sinistro.
3 La causa è stata istruita tramite acquisizione del fascicolo del procedimento di istruzione preventiva,
e della relazione conclusiva depositata dai tre CTU, e giunge in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 3 dicembre 2024, previa discussione orale nelle forme di cui all'art. 281- sexies c.p.c. e provvedimento ex art. 281-sexies, III comma, c.p.c..
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2. Sulla domanda avanzata contro il convenuto Controparte_1
Si prenderanno le mosse dalla domanda avanzata contro l'appaltatore convenuto Controparte_1
Come visto, l'istruttoria della causa si è svolta mediante acquisizione della consulenza tecnica d'ufficio svolta ante causaum nel contraddittorio fra le parti. Dalle conclusioni dei consulenti Ing.
, Arch. e Geom. non si ha motivo di dissentire, Persona_4 Persona_5 Persona_6 in quanto l'elaborato peritale ha vagliato -con i dovuti approfondimenti, con ampia motivazione e rimettendo al giudice le decisioni di diritto- ogni profilo tecnico della controversia, tenendo in considerazione tutte le osservazioni delle parti, ad esse replicando con puntuale attenzione.
Il Tribunale dunque -aderendo alle conclusioni dei CTU che hanno tenuto conto dei rilievi dei CTP, replicandovi- «esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non è necessario che si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte» (cfr. Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 2618/16, in cui si richiama Cass. sentenza n. 10222/2009).
Pertanto le motivazioni della CTU si intendono qui integralmente richiamate, attesa la legittimità della motivazione per relationem all'intero elaborato della CTU come affermato dalla Sentenza della
Corte di Appello di Milano, n. 2607/2017.
Le doglianze del ricorrente in punto di vizi dell'opera compiuta in esecuzione del contratto d'appalto di cui al II lotto hanno dunque trovato pieno riscontro, con computo di opere rimediali quantificate nella somma di € 56.337,29.
Sul punto, le difese addotte dal convenuto sono evidentemente infondate: Controparte_1
l'intervento di manutenzione straordinaria proposto e attuato si è rilevato foriero di vizi;
al riguardo,
è irrilevante che il convenuto abbia proposto, solo dopo la denuncia dei vizi, un Controparte_1 intervento rimediale a pagamento, essendo lui invece tenuto alla garanzia legale di cui agli art. 1667
e 1668 c.c.. La prova per testimoni della proposta di tale intervento già nel corso dei lavori è inammissibile in quanto genericamente formulata;
e comunque irrilevante ai fini del decidere, posto che, nelle parole dello stesso appaltatore, tale soluzione fu proposta al convenuto TE
, e non invece al ricorrente, e comunque priva della chiara prospettazione delle conseguenze
[...] negative del compimento dell'opera così come invece concordata nel contratto d'appalto. In altre
4 parole, il generico invito rappresentato in atti dal convenuto non sarebbe Controparte_1 comunque tale da dare prova della sua riduzione a nudus minister del committente, e dunque non lo esonererebbe da responsabilità neppure ove fosse provato.
Quanto alla spesa aggiuntiva di € 1.678,00, trattasi di pretesa creditoria che si fonda su fatti che non hanno trovato contestazione specifica in giudizio. In particolare, il convenuto non Controparte_1 ha contestato né l'avvenuta spesa da parte del ricorrente, né che la somma fu impiegata per rimedio ai vizi dell'opera o alle relative conseguenze dannose.
Trattandosi di obbligazione risarcitoria, debito c.d. di valore, la somma di € 58.015,29 deve essere portata all'attualità tramite applicazione della rivalutazione monetaria dalla data della CTU (20 marzo
2023) sino alla data odierna;
e così per € 59.465,67 in moneta attuale.
*
3. Sulla domanda avanzata contro il convenuto . TE
La domanda avanzata contro il cconvenuto è del tutto infondata per le TE ragioni che seguono.
Il ricorrente ha allegato che il convenuto fu incaricato di progettare TE
l'intervento di manutenzione straordinaria e di dirigere i lavori.
Entrambi tali incarichi sono specificamente contestati dal professionista.
Ebbene, quanto alla progettazione, non vi è invero prova né dell'incarico (posto che il preventivo prodotto come doc. 2 ricorrente è privo di alcuna sottoscrizione) né del frutto di tale attività: il ricorrente ha persino mancato di produrre in giudizio il progetto che, in ipotesi, sarebbe stato negligentemente predisposto dal professionista. Del tutto inammissibili, perché generici e valutativi, sono i capitoli di prova per testimoni all'uopo formulati.
Quanto alla direzione dei lavori, in applicazione del criterio della decisione secondo la ragione più liquida, si ritiene che, anche a ritenere che il convenuto avesse TE effettivamente ricevuto tale incarico, comunque egli non risponderebbe dei vizi da cui è affetta l'opera compiuta dall'appaltatore: difatti, salva la allegazione e prova di uno specifico incarico di controllo, nel caso di specie assenti, il direttore dei lavori non risponde dei vizi progettuali dell'opera (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 29331 del 13/11/2024).
Il ricorrente non allega specifici inadempimenti al contratto d'opera professionale, pretendendo piuttosto di imputare al direttore dei lavori tutte le mancanze da cui è affetto il manufatto e le relative conseguenze dannose.
Occorre invece discostarsi dalla conclusione cui sono giunti i CTU: al loro condivisibile riscontro del fatto che i vizi di canalizzazione e impermeabilizzazione dipendono da errata progettazione (attività che deve essere riferita all'impresa, non essendovi prova del fatto che altri predisposero un progetto)
5 e che quelli di ammaloramento dei frontalini dipendono da problematiche prettamente esecutive delle maestranze, deve conseguire che è improprio attribuirne la responsabilità al convenuto
[...]
, il quale, non progettista, risponde eventualmente della sola direzione lavori. TE
Le domande contro il convenuto devono essere dunque tutte respinte. TE
*
4. Sulla domanda di manleva avanzata dal convenuto contro il terzo Controparte_1 chiamato.
Come visto, il terzo chiamato non ha contestato né l'esistenza della polizza né la relativa operatività per sinistri quali quello per cui è causa.
A sua volta, il convenuto non ha contestato l'esistenza ed efficacia della clausola Controparte_1 in punto di scoperto pari al 10%. Del resto, il contratto di assicurazione è documentato dal medesimo terzo chiamato (doc. 2 e 3).
Non viene in rilievo l'esclusione dell'indennizzo per i beni che hanno formato oggetto di manutenzione, né quella per la sostituzione o riparazione delle cose installate: il carente intervento dell'appaltatore ha condotto a diversi ammaloramenti e danni all'edificio condominiale, di fatto pregiudicando il sistema di impermeabilizzazione e raccolta acque che avrebbe dovuto rinnovare.
Trattasi dunque di danni che sono indennizzabili a termini di polizza.
Il terzo chiamato deve pertanto essere chiamato a manlevare e tenere indenne il convenuto
[...] di quanto questi dovesse pagare in favore del ricorrente in esecuzione della presente Controparte_1 sentenza, entro il limite di € 53.519,10 (90% di € 59.465,67).
Come da domanda del convenuto da inquadrarsi nel disposto dell'art. 1917, III Controparte_1 comma, c.c., il terzo chiamato deve inoltre essere condannato a manlevarlo e tenerlo indenne di quanto dovesse pagare al ricorrente per rifusione delle spese legali del procedimento di merito, del procedimento di istruzione preventiva e per compenso del CTU, comunque entro il limite di €
25.000,00 (quarto della somma assicurata di € 100.000,00).
Ritenuto in conclusione che
In accoglimento delle domande del ricorrente, il convenuto deve essere Controparte_1 condannato a pagare a suo favore la somma di € 59.465,67.
Le domande rivolte contro il convenuto devono essere respinte. TE
In parziale accoglimento della domanda di manleva, il terzo chiamato deve essere condannato a manlevare e tenere indenne il convenuto di quanto egli dovesse pagare al Controparte_1 ricorrente in esecuzione della presente sentenza, entro il limite di € 53.519,10.
Il terzo chiamato deve essere condannato a manlevare e tenere indenne il convenuto CP_1 di quanto egli dovesse pagare al ricorrente per rifusione delle spese legali del procedimento di
[...]
6 merito, del procedimento di istruzione preventiva e per compenso del CTU, comunque entro il limite di € 25.000,00 (quarto della somma assicurata di € 100.000,00).
Le spese processuali del giudizio di merito pendente fra il ricorrente e il convenuto CP_1 seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta dei D.M. 55/14,
[...]
37/18 e 147/22, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente compiuta, con distrazione in capo ai procuratori Avv. Francesca Pizzagalli e Nicola EO IO, dichiaratiti antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Le spese processuali del giudizio di merito pendente fra il ricorrente e il convenuto TE
seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta dei D.M. 55/14,
[...]
37/18 e 147/22, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente compiuta, comunque entro il limite della nota spese depositata.
Le spese processuali della causa di manleva pendente fra il convenuto e il terzo Controparte_1 chiamato seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta dei D.M. 55/14,
37/18 e 147/22, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente compiuta.
Le spese processuali del procedimento di istruzione preventiva, invocate dal ricorrente, seguono la soccombenza nel giudizio di merito del convenuto Questi deve dunque essere Controparte_1 condannato a rifondere le relative spese per avvocato e compenso del CTU in favore del ricorrente, con distrazione in capo ai procuratori Avv. Francesca Pizzagalli e Nicola EO IO, dichiaratiti antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c., spese che sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta dei
D.M. 55/14, 37/18 e 147/22, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente compiuta.
Non sussistono i presupposti di mala fede processuale o colpa grave tali da giustificare la richiesta condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con ricorso introduttivo di processo semplificato di cognizione depositato il 12 maggio 2023 dal Parte_2
in Milano nei confronti di e di , con la
[...] Controparte_1 TE
chiamata in causa di nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così Controparte_3
provvede:
1) condanna il convenuto a pagare in favore del ricorrente la somma di € Controparte_1
59.465,67;
2) condanna il terzo chiamato a manlevare e tenere indenne il convenuto di Controparte_1
quanto egli dovesse pagare al ricorrente in esecuzione del punto precedente del dispositivo della
7 presente sentenza, entro il limite di € 53.519,10;
3) condanna il terzo chiamato a manlevare e tenere indenne il convenuto di Controparte_1
quanto egli dovesse pagare al ricorrente per rifusione delle spese legali del procedimento di merito, del procedimento di istruzione preventiva e per compenso del CTU, entro il limite di €
25.000,00;
4) condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite del giudizio di merito Controparte_1
in favore del ricorrente, con distrazione in capo ai procuratori Avv. Francesca Pizzagalli e Nicola
EO IO, dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c., spese che si liquidano in €
359,70 per spese esenti ed € 11.810,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
5) condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto TE
che si liquidano in € 8.433,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario
[...]
spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
6) condanna il terzo chiamato alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto CP_1
che si liquidano in € 379,50 per spese esenti ed € 11.810,00 per compensi professionali,
[...]
oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
7) condanna il convenuto alla rifusione delle spese di avvocato del Controparte_1
procedimento di istruzione preventiva in favore del ricorrente, con distrazione in capo ai procuratori Avv. Francesca Pizzagalli e Nicola EO IO, dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c., spese che si liquidano in € 259,00 per spese esenti ed € 3.827,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e
CPA come per legge;
8) condanna il convenuto a pagare in favore del ricorrente € 4.114,64 a titolo Controparte_1
di rifusione dei compensi anticipati ai CTU, con distrazione in capo ai procuratori Avv. Francesca
Pizzagalli e Nicola EO IO, dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Così deciso in Milano il 14 marzo 2025.
Il Giudice
(Giovanni Grassi)
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