Articolo 37 della Legge 26 febbraio 1952, n. 67
Articolo 36Articolo 38
Versione
1 marzo 1952
Art. 37.
L'inquadramento professionale e l'importo della paga spettante ai salariati permanenti ed agli incaricati stabili in applicazione delle norme transitorie previste dalla presente legge, debbono essere stabiliti con decreto Ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti.
Entrata in vigore il 1 marzo 1952