TRIB
Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 03/07/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2325/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 2325/2025 promosso da: nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. DI Parte_1
BARTOLOMEO MARIA;
e
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_2 dall'avv. BENVENUTO RUGGERO.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - SCIOGLIMENTO MATRIMONIO/CESSAZIONE
EFFETTI CIVILI MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i Sig.ri Pt_1
e in data 06.03.2014 in 60044 Fabriano (AN), registrato presso gli
[...] Parte_2 uffici dello Stato Civile del medesimo comune al n. 5, parte 1, anno 2014; ordinando agli
Ufficiali dello Stato Civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza ed agli ulteriori incombenti di rito;
2) La Sig.ra si impegna ed obbliga a pagare in via esclusiva le rate del mutuo, sia Parte_1 scadute che a scadere, cointestato con il Sig. , stipulato con BANCA INTESA Parte_2
- 1 - SAN PAOLO S.P.A. n. 0E53021906496, per il quale grava l'ipoteca sull'immobile di sua esclusiva proprietà sito in 60044 Fabriano (AN), Fraz. Marischio, Via Fontenuova n. 43;
3) I Sig.ri e si impegnano ed obbligano, una volta pagate le Parte_1 Parte_2 rate scadute del mutuo e non onorate, a chiudere il conto corrente intestato al solo Sig.
[...]
, acceso presso Intesa San Paolo Spa agenzia di Fabriano il cui codice Iban è: Parte_2
“[...]”, sul quale vengono addebitate le rate mensili del mutuo di cui al punto n. 2 del presente ricorso e, al contempo, la Sig.ra provvederà ad Parte_1 aprire un nuovo conto corrente intestato soltanto alla stessa sul quale verranno addebitate le rate a scadere del predetto mutuo;
4) I Sig.ri e hanno effettuato lavori di ristrutturazione della casa familiare e il Sig. Pt_1 Pt_2
a decorrere da gennaio 2025 provvederà alla corresponsione in favore Parte_2 della Sig.ra del 50% del recupero fiscale spettante per tali opere. Pertanto, Parte_1 contestualmente agli adempimenti di cui al punto 3), il Sig. procederà alla corresponsione Pt_2 in favore della Sig.ra della somma di € 4.244,00 quale 50% della somma di € 8.488,00 Pt_1 da lui ottenuta relativamente all'anno 2025, come si può evincere dalla documentazione fiscale che allegata al presente accordo ne forma parte integrante. Il Sig. si obbliga e si impegna Pt_2 altresì per 10 anni decorrenti dal 2025 e quindi fino al 2035 ad inviare annualmente entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi annuale alla signora Pt_1
a mezzo raccomandata a/r la documentazione relativa al predetto recupero fiscale ottenuto per ogni annualità e conseguentemente a versarle entro e non oltre 10 giorni dal suo ricevimento il
50% della somma ricevuta ogni anno ivi indicata;
5) La Sig.ra provvederà a sua cura e spese a modificare l'intestazione del cane Parte_1
“Biscotto” e nel contempo il Sig. dichiara di prestare il suo consenso e dichiara altresì di Pt_2 rendersi disponibile a qualunque incombente sia necessario per consentire l'adempimento della predetta procedura di cambio intestazione;
6) La signora si impegna ed obbliga a consegnare al signor entro dieci giorni Pt_1 Pt_2 dalla sottoscrizione del presente accordo i seguenti beni: bike Italmoto T4 EB500W e accessori
(borse pelle, lucchetto, pompa a pedale) e FIAT Panda di proprietà di questo ultimo. La restituzione della predetta automobile comporterà comunque che i bolli, la revisione ed ogni altro costo passato e presente ad essa collegato rimarranno ad esclusivo carico del signor
; Pt_2
- 2 - 7) I coniugi essendo entrambi economicamente autosufficienti rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile;
8) I Sig.ri e si impegnano e si obbligano reciprocamente a Parte_1 Parte_2 rimettere tutte le querele sporte dall'uno all'altra parte e di rinunciare ad ogni eventuale successiva conseguente azione giudiziaria, ivi compresa la rinuncia alla costituzione quale parte civile qualora il procedimento penale dovesse procedere d'ufficio;
9) Le parti con la sottoscrizione del presente ricorso dichiarano e si danno reciprocamente atto di aver così regolato e definito ogni situazione e/o rapporto economico e/o patrimoniale tra di loro, direttamente od indirettamente riconducibile al matrimonio ovvero estraneo allo stesso, anche antecedente alla data di sottoscrizione del presente ricorso, e per l'effetto, dichiarano reciprocamente di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo e/o ragione, obbligandosi a non formulare nei confronti dell'altro qualunque richiesta e/o istanza;
10) Le spese del presente giudizio si intendono interamente compensate tra le parti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente Parte_1 Parte_2 hanno chiesto lo scioglimento del matrimonio contratto a Fabriano il 06/03/2014.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c..
4. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza n. 964/2024, pubblicata il 10/05/2024, il Tribunale di Ancona ha dichiarato la separazione consensuale dei coniugi. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza di comparizione dei coniugi richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
- 3 - Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto a Fabriano il 06/03/2014 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Fabriano al n. 5, parte 1 dell'anno 2014.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti che non hanno avuto figli.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1 Parte_2
a Fabriano il 06/03/2014 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
[...]
Fabriano al n. 5, parte 1 dell'anno 2014; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fabriano di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 02/07/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 4 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 2325/2025 promosso da: nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. DI Parte_1
BARTOLOMEO MARIA;
e
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_2 dall'avv. BENVENUTO RUGGERO.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - SCIOGLIMENTO MATRIMONIO/CESSAZIONE
EFFETTI CIVILI MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i Sig.ri Pt_1
e in data 06.03.2014 in 60044 Fabriano (AN), registrato presso gli
[...] Parte_2 uffici dello Stato Civile del medesimo comune al n. 5, parte 1, anno 2014; ordinando agli
Ufficiali dello Stato Civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza ed agli ulteriori incombenti di rito;
2) La Sig.ra si impegna ed obbliga a pagare in via esclusiva le rate del mutuo, sia Parte_1 scadute che a scadere, cointestato con il Sig. , stipulato con BANCA INTESA Parte_2
- 1 - SAN PAOLO S.P.A. n. 0E53021906496, per il quale grava l'ipoteca sull'immobile di sua esclusiva proprietà sito in 60044 Fabriano (AN), Fraz. Marischio, Via Fontenuova n. 43;
3) I Sig.ri e si impegnano ed obbligano, una volta pagate le Parte_1 Parte_2 rate scadute del mutuo e non onorate, a chiudere il conto corrente intestato al solo Sig.
[...]
, acceso presso Intesa San Paolo Spa agenzia di Fabriano il cui codice Iban è: Parte_2
“[...]”, sul quale vengono addebitate le rate mensili del mutuo di cui al punto n. 2 del presente ricorso e, al contempo, la Sig.ra provvederà ad Parte_1 aprire un nuovo conto corrente intestato soltanto alla stessa sul quale verranno addebitate le rate a scadere del predetto mutuo;
4) I Sig.ri e hanno effettuato lavori di ristrutturazione della casa familiare e il Sig. Pt_1 Pt_2
a decorrere da gennaio 2025 provvederà alla corresponsione in favore Parte_2 della Sig.ra del 50% del recupero fiscale spettante per tali opere. Pertanto, Parte_1 contestualmente agli adempimenti di cui al punto 3), il Sig. procederà alla corresponsione Pt_2 in favore della Sig.ra della somma di € 4.244,00 quale 50% della somma di € 8.488,00 Pt_1 da lui ottenuta relativamente all'anno 2025, come si può evincere dalla documentazione fiscale che allegata al presente accordo ne forma parte integrante. Il Sig. si obbliga e si impegna Pt_2 altresì per 10 anni decorrenti dal 2025 e quindi fino al 2035 ad inviare annualmente entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi annuale alla signora Pt_1
a mezzo raccomandata a/r la documentazione relativa al predetto recupero fiscale ottenuto per ogni annualità e conseguentemente a versarle entro e non oltre 10 giorni dal suo ricevimento il
50% della somma ricevuta ogni anno ivi indicata;
5) La Sig.ra provvederà a sua cura e spese a modificare l'intestazione del cane Parte_1
“Biscotto” e nel contempo il Sig. dichiara di prestare il suo consenso e dichiara altresì di Pt_2 rendersi disponibile a qualunque incombente sia necessario per consentire l'adempimento della predetta procedura di cambio intestazione;
6) La signora si impegna ed obbliga a consegnare al signor entro dieci giorni Pt_1 Pt_2 dalla sottoscrizione del presente accordo i seguenti beni: bike Italmoto T4 EB500W e accessori
(borse pelle, lucchetto, pompa a pedale) e FIAT Panda di proprietà di questo ultimo. La restituzione della predetta automobile comporterà comunque che i bolli, la revisione ed ogni altro costo passato e presente ad essa collegato rimarranno ad esclusivo carico del signor
; Pt_2
- 2 - 7) I coniugi essendo entrambi economicamente autosufficienti rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile;
8) I Sig.ri e si impegnano e si obbligano reciprocamente a Parte_1 Parte_2 rimettere tutte le querele sporte dall'uno all'altra parte e di rinunciare ad ogni eventuale successiva conseguente azione giudiziaria, ivi compresa la rinuncia alla costituzione quale parte civile qualora il procedimento penale dovesse procedere d'ufficio;
9) Le parti con la sottoscrizione del presente ricorso dichiarano e si danno reciprocamente atto di aver così regolato e definito ogni situazione e/o rapporto economico e/o patrimoniale tra di loro, direttamente od indirettamente riconducibile al matrimonio ovvero estraneo allo stesso, anche antecedente alla data di sottoscrizione del presente ricorso, e per l'effetto, dichiarano reciprocamente di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo e/o ragione, obbligandosi a non formulare nei confronti dell'altro qualunque richiesta e/o istanza;
10) Le spese del presente giudizio si intendono interamente compensate tra le parti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente Parte_1 Parte_2 hanno chiesto lo scioglimento del matrimonio contratto a Fabriano il 06/03/2014.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c..
4. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza n. 964/2024, pubblicata il 10/05/2024, il Tribunale di Ancona ha dichiarato la separazione consensuale dei coniugi. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza di comparizione dei coniugi richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
- 3 - Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto a Fabriano il 06/03/2014 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Fabriano al n. 5, parte 1 dell'anno 2014.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti che non hanno avuto figli.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1 Parte_2
a Fabriano il 06/03/2014 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
[...]
Fabriano al n. 5, parte 1 dell'anno 2014; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fabriano di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 02/07/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 4 -