TRIB
Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 11/02/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2683/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
PRESIDENZIALI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine Di Fulvio Presidente dott.ssa Villani Rossana Giudice dott.ssa L. Tiziana Marganella Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2683/2024 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Pescara alla via r. Margherita 112/1, presso e nello Studio dell'Avv. Martina Liberatore che la difende e rappresenta, giusta procura in atti.
RICORRENTE
contro nato il [...] in [...] (C.F. Controparte_1
), C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: separazione giudiziale e divorzio (scioglimento del matrimonio).
CONCLUSIONI: come in atti.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 18 settembre 2024 la sig.ra ha agito nei Parte_1
confronti del marito chiedendo che fosse pronunciata la separazione Controparte_1
personale dei coniugi alle condizioni indicate in ricorso e che successivamente fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti in Montesilvano (PE) il 04/07/2016, Atto N. 24 parte 1 - anno 2016 alle medesime condizioni indicate in ricorso.
2. La ricorrente premetteva in punto di fatto di avere contratto matrimonio civile con
[...]
in Montesilvano il 04/07/2016 a MONTESILVANO (PE) e che dalla unione Controparte_2
sono nati tre figli: Persona_1 Persona_2 [...]
tutti ancora di minore età. Persona_3
3. L'incompatibilità di carattere e le frequenti incomprensioni tra la ricorrente ed il sig.
[...]
rendevano insostenibile la convivenza, tanto che la ricorrente nell'anno 2022 Controparte_2
si allontanava dalla casa coniugale unitamente ai figli (con l'accordo del coniuge), stabilendo la propria residenza in Torre dei Passeri alla Via D'Annunzio 27, svolgendo lavori saltuari di pulizia che hanno garantito ai figli minori l'unico sostentamento economico.
4. La ricorrente, altresì, precisava che il figlio maggiore, per ragioni legate alla frequentazione scolastica della scuola con sede in Pescara, e limitatamente a tale periodo dimora presso la casa del padre sita in Pescara alla Via Ilaria Alpi 15.
5. Atteso che dopo tale allontanamento, fatta eccezione per il collocamento del figlio che nel Per_1
periodo scolastico vive con il padre, il sig. dal mese di aprile 2023 ha Controparte_1
smesso di parlare telefonicamente con i figli minori e e non li ha più visti né Per_2 Per_3
cercati dal mese di aprile 2024, la ricorrente, rilevando che l'affido condiviso si palesava incompatibile con il comportamento del resistente a causa del totale disinteressamento del padre ai bisogni morali e materiali dei figli, divenuto ormai un estraneo nella vita dei figli, chiedeva che con la pronuncia di separazione dei coniugi venisse disposto l'affido esclusivo della prole alla madre, con stabile collocazione abitativa dei medesimi presso la propria dimora sita in Torre dei Passeri, Via D'Annunzio
n.27, fatta eccezione per il minore che per ragioni legate alla frequentazione scolastica potrà Pt_1
stabilire il domicilio dimorando presso la casa del padre sita in Pescara, alla Via Alpi 15.
6. Quanto all'esercizio del diritto di visita dei minori con il padre, la ricorrente chiedeva disporsi il libero diritto di visita previo accordo con la madre e previa comunicazione del luogo presso cui i pagina 2 di 5 minori saranno collocati nel periodo di visita del padre;
medesima disciplina da applicarsi al periodo festivo, previo preavviso da parte del padre da comunicare alla madre di giorni 20 da ciascun evento.
7. Quanto al contributo al mantenimento dei minori da parte del sig. la Controparte_1
ricorrente deduceva di avere provveduto in via esclusiva al sostentamento economico dei minori fin dall'allontanamento dalla casa coniugale, fatta eccezione per il figlio convivente con il padre, e Per_1
di non avere contezza delle sostanze reddituali del marito, il quale risulta essere il percettore degli assegni familiari;
pertanto, chiedeva disporsi un assegno mensile a carico del resistente pari alla somma di 150,00 per ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli, previamente concordate e successivamente documentate coma d Protocollo
Famiglia del Tribunale di Pescara, nonché disporsi il totale versamento dell'assegno familiare in favore della ricorrente in ragione della minore capacità reddituale.
8. Il resistente non si costituiva, nonostante la regolarità della notifica, ed all'udienza del 29 gennaio
2025 veniva dichiarata la sua contumacia mentre la ricorrente insisteva per l'accoglimento da parte del
Tribunale della proposta domanda.
9. La domanda di separazione giudiziale deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151, co. 1, cc. Infatti, le prospettazioni difensive formulate dalla ricorrente ed il totale disinteresse mostrato dalla parte resistente, rimasta del tutto estranea al presente procedimento, consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale e da giustificare la pronuncia della separazione personale, ai sensi del richiamato articolo.
10. Di qui la chiesta pronuncia, con le statuizioni conseguenti circa gli atti dello stato civile.
11.Quanto alle ulteriori statuizioni, la domanda di affidamento esclusivo dei figli minori
[...]
avanzata dalla Persona_1 Persona_2 Persona_3
ricorrente merita di essere accolta, secondo le motivazioni che seguono.
12. L'articolo 337 quater del codice civile prevede che il Giudice possa disporre l'affidamento dei figli minorenni ad uno solo dei genitori quando l'affidamento condiviso sia contrario ai loro interessi e, nei casi di maggiore gravità e sempre nell'ottica di tutelare il prevalente interesse del minore, di richiedere e riconoscere in capo ad uno solo dei genitori l'affido super esclusivo, ovvero di consentire ad un unico genitore di adottare, senza dover consultare l'altro genitore o chiedere il suo consenso, tutte le decisioni pagina 3 di 5 per i figli per le questioni di maggior interesse per la vita degli stessi, rimettendo, quindi, al genitore mono affidatario l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale.
13. Ebbene, nel caso di specie, si palesa con palmare evidenza che il comportamento perpetrato dal resistente, il quale non ha più contribuito al mantenimento dei minori disinteressandosi ai bisogni degli stessi, finanche al presente processo, possa compromettere gravemente il benessere psicofisico dei minori e rendere oltremodo difficile per l'altro genitore assumere decisioni anche importanti per la loro vita.
14. Sul punto, è dominante l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui "integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso" (Cass. Civ. 17 dicembre 2009 n. 26587", si vedano anche
Cass. n. 24256/2010; n. 17089/2013; n. 977/2017 e n. 21823/22).
16. Va, pertanto, disposto l'affido esclusivo dei figli minori alla , Parte_1
con la quale potranno trasferire la loro residenza nella casa sita in Torre dei Passeri, Via D'Annunzio
n.27, con possibilità per il figlio minore di stabilire il proprio domicilio presso la Parte_1
casa del padre sita in Pescara, alla Via Alpi n. 15, in ragione delle predette esigenze scolastiche.
17. Quanto alla domanda di assegno di mantenimento dei figli, non avendosi alcuna notizia sulla situazione economica del resistente e non avendo la ricorrente nemmeno specificato se il
[...] all'epoca del matrimonio e dell'allontanamento dalla casa coniugale lavorasse Controparte_1
o comunque disponesse di redditi, il contributo al mantenimento va determinato nella misura minima di
€ 150,00 mensili per ciascun figlio, oltre l'assegno unico familiare e il 50 % delle spese straordinarie come da Protocollo Famiglia di questo Tribunale.
18. Le spese processuali vanno dichiarate compensate, non essendosi la parte resistente opposta ad alcuna domanda e non essendo, quindi, ipotizzabile una sua soccombenza
.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, così dispone:
pagina 4 di 5 a) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
coniugati con matrimonio civile in Montesilvano il 04/07/2016 a Controparte_1
Montesilvano (PE). Atto N. 24 parte 1.
b) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Montesilvano di procedere all'annotazione della presente sentenza;
c) affida i figli minori Persona_1 Persona_2 [...]
in via esclusiva alla madre , con la Persona_3 Parte_1
quale andranno a vivere nella casa sita in Torre dei Passeri, Via D'Annunzio n.27;
d) dispone che versi entro il 5 di ogni mese a Controparte_1 [...]
, con decorrenza dal mese di settembre 2024, quale contributo al Parte_1 mantenimento dei figli minori, la somma di € 150,00 per ciascun figlio rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie, come individuate e specificate nel
Protocollo Famiglia di questo Tribunale;
e) Dispone la prosecuzione del giudizio, come da verbale di udienza del 29 gennaio 2025.
Pescara, 4 febbraio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa L.Tiziana Marganella dott. Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
PRESIDENZIALI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine Di Fulvio Presidente dott.ssa Villani Rossana Giudice dott.ssa L. Tiziana Marganella Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2683/2024 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Pescara alla via r. Margherita 112/1, presso e nello Studio dell'Avv. Martina Liberatore che la difende e rappresenta, giusta procura in atti.
RICORRENTE
contro nato il [...] in [...] (C.F. Controparte_1
), C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: separazione giudiziale e divorzio (scioglimento del matrimonio).
CONCLUSIONI: come in atti.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 18 settembre 2024 la sig.ra ha agito nei Parte_1
confronti del marito chiedendo che fosse pronunciata la separazione Controparte_1
personale dei coniugi alle condizioni indicate in ricorso e che successivamente fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti in Montesilvano (PE) il 04/07/2016, Atto N. 24 parte 1 - anno 2016 alle medesime condizioni indicate in ricorso.
2. La ricorrente premetteva in punto di fatto di avere contratto matrimonio civile con
[...]
in Montesilvano il 04/07/2016 a MONTESILVANO (PE) e che dalla unione Controparte_2
sono nati tre figli: Persona_1 Persona_2 [...]
tutti ancora di minore età. Persona_3
3. L'incompatibilità di carattere e le frequenti incomprensioni tra la ricorrente ed il sig.
[...]
rendevano insostenibile la convivenza, tanto che la ricorrente nell'anno 2022 Controparte_2
si allontanava dalla casa coniugale unitamente ai figli (con l'accordo del coniuge), stabilendo la propria residenza in Torre dei Passeri alla Via D'Annunzio 27, svolgendo lavori saltuari di pulizia che hanno garantito ai figli minori l'unico sostentamento economico.
4. La ricorrente, altresì, precisava che il figlio maggiore, per ragioni legate alla frequentazione scolastica della scuola con sede in Pescara, e limitatamente a tale periodo dimora presso la casa del padre sita in Pescara alla Via Ilaria Alpi 15.
5. Atteso che dopo tale allontanamento, fatta eccezione per il collocamento del figlio che nel Per_1
periodo scolastico vive con il padre, il sig. dal mese di aprile 2023 ha Controparte_1
smesso di parlare telefonicamente con i figli minori e e non li ha più visti né Per_2 Per_3
cercati dal mese di aprile 2024, la ricorrente, rilevando che l'affido condiviso si palesava incompatibile con il comportamento del resistente a causa del totale disinteressamento del padre ai bisogni morali e materiali dei figli, divenuto ormai un estraneo nella vita dei figli, chiedeva che con la pronuncia di separazione dei coniugi venisse disposto l'affido esclusivo della prole alla madre, con stabile collocazione abitativa dei medesimi presso la propria dimora sita in Torre dei Passeri, Via D'Annunzio
n.27, fatta eccezione per il minore che per ragioni legate alla frequentazione scolastica potrà Pt_1
stabilire il domicilio dimorando presso la casa del padre sita in Pescara, alla Via Alpi 15.
6. Quanto all'esercizio del diritto di visita dei minori con il padre, la ricorrente chiedeva disporsi il libero diritto di visita previo accordo con la madre e previa comunicazione del luogo presso cui i pagina 2 di 5 minori saranno collocati nel periodo di visita del padre;
medesima disciplina da applicarsi al periodo festivo, previo preavviso da parte del padre da comunicare alla madre di giorni 20 da ciascun evento.
7. Quanto al contributo al mantenimento dei minori da parte del sig. la Controparte_1
ricorrente deduceva di avere provveduto in via esclusiva al sostentamento economico dei minori fin dall'allontanamento dalla casa coniugale, fatta eccezione per il figlio convivente con il padre, e Per_1
di non avere contezza delle sostanze reddituali del marito, il quale risulta essere il percettore degli assegni familiari;
pertanto, chiedeva disporsi un assegno mensile a carico del resistente pari alla somma di 150,00 per ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli, previamente concordate e successivamente documentate coma d Protocollo
Famiglia del Tribunale di Pescara, nonché disporsi il totale versamento dell'assegno familiare in favore della ricorrente in ragione della minore capacità reddituale.
8. Il resistente non si costituiva, nonostante la regolarità della notifica, ed all'udienza del 29 gennaio
2025 veniva dichiarata la sua contumacia mentre la ricorrente insisteva per l'accoglimento da parte del
Tribunale della proposta domanda.
9. La domanda di separazione giudiziale deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151, co. 1, cc. Infatti, le prospettazioni difensive formulate dalla ricorrente ed il totale disinteresse mostrato dalla parte resistente, rimasta del tutto estranea al presente procedimento, consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale e da giustificare la pronuncia della separazione personale, ai sensi del richiamato articolo.
10. Di qui la chiesta pronuncia, con le statuizioni conseguenti circa gli atti dello stato civile.
11.Quanto alle ulteriori statuizioni, la domanda di affidamento esclusivo dei figli minori
[...]
avanzata dalla Persona_1 Persona_2 Persona_3
ricorrente merita di essere accolta, secondo le motivazioni che seguono.
12. L'articolo 337 quater del codice civile prevede che il Giudice possa disporre l'affidamento dei figli minorenni ad uno solo dei genitori quando l'affidamento condiviso sia contrario ai loro interessi e, nei casi di maggiore gravità e sempre nell'ottica di tutelare il prevalente interesse del minore, di richiedere e riconoscere in capo ad uno solo dei genitori l'affido super esclusivo, ovvero di consentire ad un unico genitore di adottare, senza dover consultare l'altro genitore o chiedere il suo consenso, tutte le decisioni pagina 3 di 5 per i figli per le questioni di maggior interesse per la vita degli stessi, rimettendo, quindi, al genitore mono affidatario l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale.
13. Ebbene, nel caso di specie, si palesa con palmare evidenza che il comportamento perpetrato dal resistente, il quale non ha più contribuito al mantenimento dei minori disinteressandosi ai bisogni degli stessi, finanche al presente processo, possa compromettere gravemente il benessere psicofisico dei minori e rendere oltremodo difficile per l'altro genitore assumere decisioni anche importanti per la loro vita.
14. Sul punto, è dominante l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui "integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso" (Cass. Civ. 17 dicembre 2009 n. 26587", si vedano anche
Cass. n. 24256/2010; n. 17089/2013; n. 977/2017 e n. 21823/22).
16. Va, pertanto, disposto l'affido esclusivo dei figli minori alla , Parte_1
con la quale potranno trasferire la loro residenza nella casa sita in Torre dei Passeri, Via D'Annunzio
n.27, con possibilità per il figlio minore di stabilire il proprio domicilio presso la Parte_1
casa del padre sita in Pescara, alla Via Alpi n. 15, in ragione delle predette esigenze scolastiche.
17. Quanto alla domanda di assegno di mantenimento dei figli, non avendosi alcuna notizia sulla situazione economica del resistente e non avendo la ricorrente nemmeno specificato se il
[...] all'epoca del matrimonio e dell'allontanamento dalla casa coniugale lavorasse Controparte_1
o comunque disponesse di redditi, il contributo al mantenimento va determinato nella misura minima di
€ 150,00 mensili per ciascun figlio, oltre l'assegno unico familiare e il 50 % delle spese straordinarie come da Protocollo Famiglia di questo Tribunale.
18. Le spese processuali vanno dichiarate compensate, non essendosi la parte resistente opposta ad alcuna domanda e non essendo, quindi, ipotizzabile una sua soccombenza
.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, così dispone:
pagina 4 di 5 a) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
coniugati con matrimonio civile in Montesilvano il 04/07/2016 a Controparte_1
Montesilvano (PE). Atto N. 24 parte 1.
b) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Montesilvano di procedere all'annotazione della presente sentenza;
c) affida i figli minori Persona_1 Persona_2 [...]
in via esclusiva alla madre , con la Persona_3 Parte_1
quale andranno a vivere nella casa sita in Torre dei Passeri, Via D'Annunzio n.27;
d) dispone che versi entro il 5 di ogni mese a Controparte_1 [...]
, con decorrenza dal mese di settembre 2024, quale contributo al Parte_1 mantenimento dei figli minori, la somma di € 150,00 per ciascun figlio rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie, come individuate e specificate nel
Protocollo Famiglia di questo Tribunale;
e) Dispone la prosecuzione del giudizio, come da verbale di udienza del 29 gennaio 2025.
Pescara, 4 febbraio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa L.Tiziana Marganella dott. Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 5 di 5