Sentenza 4 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 04/05/2021, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/05/2021
N. 00640/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00559/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 559 del 2015, proposto da
IO Di EN, rappresentato e difeso dagli avvocati Claudiahilde Perugini e Simona Gentile, con domicilio eletto presso lo studio Claudiahilde Perugini in Firenze, via Masaccio 175 e domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
Comune di Agliana, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Magrini, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Gabbrielli in Firenze, via Cavour n. 32 e domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
per l'annullamento
- dell'ordinanza n. 290/SU del 18.12.2014, a firma del Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Agliana avente a oggetto "Urbanistica - Demolizione e ripristino dello stato dei luoghi delle opere eseguite in assenza di Comunicazione di Inizio di Attività Edilizia Libera in Agliana, via Deledda, immobile censito al Catasto nel foglio di mappa 10, particella 263" con la quale è stata ordinata la demolizione delle opere abusivamente realizzate ed il ripristino dello stato dei luoghi entro il termine perentorio di 120 (centoventi) giorni, ai sensi dell'art. 201 della L.R. n. 10.11.2015 n. 65; nonché di ogni ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, e, segnatamente, per quanto occorrer possa, della nota prot. n. 10457 del 13.6.2014, a firma del responsabile del procedimento, recante "comunicazione di avvio del procedimento".
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Agliana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2021 il dott. Gianluca Bellucci e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, e s.m.i.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Comune di Agliana, con nota del 13.6.2014, ha comunicato al signor IO Di EN l’avvio del procedimento di verifica della conformità urbanistica ed edilizia di un manufatto avente struttura e tamponatura metallica, lungo 9 metri e largo 5,70, con altezza variabile tra 2,50 e 3 metri, utilizzato (come da dichiarazione dell’interessato in data 2.12.2014) per riparo di attrezzi dell’azienda agricola. Stando alle controdeduzioni presentate dall’interessato, si tratterebbe di box metallico da cantiere poggiato sul suolo.
Il responsabile del servizio urbanistica, con ordinanza del 18.12.2014, ha ingiunto la demolizione del suddetto manufatto, quale intervento riconducibile all’art. 136, comma 2, lett. f, della L.R. n. 65/2014 (manufatti temporanei a uso agricolo ancorati al suolo senza opere murarie) ma privo di conformità urbanistica ed edilizia, assegnando per la rimessa in pristino il termine di 120 giorni ex art. 201 della L.R. n. 65/2014.
Avverso tale provvedimento il ricorrente è insorto deducendo:
1) Violazione dell’art. 136 della L.R. n. 65/2014 anche in relazione all’art. 201; violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 anche in relazione all’art. 24 della Costituzione; eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà e travisamento, insufficiente motivazione, difetto dei presupposti.
L’atto impugnato non qualifica il presunto abuso (è omessa l’indicazione della consistenza del manufatto e delle norme che sono state ritenute violate); è viziato da carenza di motivazione il generico riferimento alla mancanza di conformità urbanistica ed edilizia.
2) Violazione degli artt. 7 ss. della legge n. 241/1990; eccesso di potere per violazione del giusto procedimento e del principio del contraddittorio.
Il Comune non ha messo l’interessato in condizione di espletare un’adeguata difesa in sede di partecipazione al procedimento, considerato che egli ha tra l’altro presentato se del caso richiesta di regolarizzazione.
Si è costituito in giudizio il Comune di Agliana.
All’udienza del 23 marzo 2021 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1. La prima censura è fondata.
Contrariamente a quanto deduce il ricorrente, il Comune ha identificato l’abuso edilizio in questione, talché non sussiste alcuna incertezza circa l’opera da demolire.
Tuttavia nell’atto impugnato non è data contezza di quale sia la disciplina urbanistica ed edilizia violata. Il rinvio alla mancata conformità urbanistica ed edilizia, operato genericamente nell’impugnata ordinanza, non consente di comprendere il motivo per cui l’intervento in questione, ritenuto riconducibile all’attività edilizia libera, non rispetti le condizioni di conformità edilizia e urbanistica delineate dall’art. 136, comma 1, della L.R. n. 65/2014.
Né la motivazione è desumibile dalla comunicazione di avvio del procedimento, la quale richiama l’art. 78, comma 1, lett. b, della L.R. n. 1/2005, riguardante l’opposto caso delle trasformazioni soggette a permesso di costruire.
2. La difesa del Comune, nella memoria di replica depositata in giudizio il 2.3.2021, sostiene che il deducente non ha dimostrato l’esistenza dell’impegno a rimuovere il manufatto entro 2 anni e il possesso dei requisiti necessari allo svolgimento dell’attività agricola alla quale deve essere destinato il manufatto medesimo.
Ad avviso del Collegio, tale deduzione difensiva costituisce un’inammissibile modificazione postuma della motivazione dell’impugnato provvedimento, in quanto la mancanza dell’impegno a rimuovere il manufatto entro 2 anni e la mancanza dei suddetti requisiti sottrarrebbe del tutto l’abuso edilizio all’applicazione del richiamato art. 136, comma 2, lett. f, della L.R. n. 65/2014.
In altri termini, le considerazioni espresse dalla difesa del Comune non sono compatibili con la riconduzione dell’abuso edilizio, espressa nell’impugnata ordinanza, all’art. 136, comma 2, lett. f, della L.R. n. 65/2014 (il quale riguarda l’installazione temporanea di manufatti funzionali all’attività agricola, con impegno alla rimozione entro un biennio), né la mancanza dell’impegno a rimuovere il box metallico entro 2 anni o la mancanza dei requisiti necessari all’attività agricola attiene alla difformità urbanistica ed edilizia evidenziata genericamente nell’atto impugnato.
3. La tesi difensiva propugnata dall’amministrazione smentisce la qualificazione come attività edilizia libera (dichiarata illecita per accertata incompatibilità urbanistica ed edilizia ma non per mancanza dei requisiti soggettivi e oggettivi) addotta nell’atto impugnato, sovvertendo la motivazione dell’atto stesso.
Orbene, la modifica postuma della motivazione, non prevedibile né intuibile al momento della conoscenza dell’atto impugnato, concreterebbe una violazione del diritto di difesa. Si tratterebbe sostanzialmente della inammissibile introduzione di una istruttoria diversa, operata dalla difesa del Comune, sostitutiva di quella svolta dal Servizio urbanistica ed edilizia e finalizzata a legittimare (rectius: originare) un vero e proprio irrituale ripensamento della qualificazione dell’abuso edilizio e, quindi, della gravata ordinanza.
4. La seconda censura non ha alcun pregio.
Ad esito delle osservazioni dell’interessato l’amministrazione ha qualificato l’opera in questione come frutto di attività edilizia libera soggetta a comunicazione di inizio lavori, da ricondurre all’art. 136, comma 2, lett. f, della L.R. n. 65/2014.
Irrilevante è la richiesta di regolarizzazione citata nella censura in esame, in quanto il ricorrente ha formulato una irrituale istanza di autorizzazione (“se da voi per così poco ci vuole un’autorizzazione, nell’occasione vi richiedo l’autorizzazione”: allegato n. 4 depositato in giudizio dal Comune), priva della relazione descrittiva e della dimostrazione dell’uso del manufatto a fini agricoli e così generica da non essere riconoscibile nei contenuti e nella sua qualificazione giuridica.
5. Il ricorrente ha eccepito la tardività del deposito, in data 2.3.2021, del verbale di sopralluogo.
Ad avviso del Collegio la questione è irrilevante, trattandosi di documento che non influisce sulla decisione della causa.
6. In conclusione, stante la fondatezza della prima doglianza, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dell’impugnata ordinanza.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie. Condanna il Comune di Agliana a corrispondere al ricorrente la somma di euro 3.000 (tremila) oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, a titolo di spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto previsto dall'art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 convertito con modificazioni nella legge n. 176/2020 e come modificato dall’art. 1 del d.l. n. 183/2020, con l'intervento dei magistrati:
Eleonora Di Santo, Presidente
Gianluca Bellucci, Consigliere, Estensore
Silvia De Felice, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianluca Bellucci | Eleonora Di Santo |
IL SEGRETARIO