Art. 1. Articolo unico.
Il limite di eta' per i concorsi dei sanitari previsto dal secondo comma dell'art. 85 del testo unico delle leggi sanitarie , approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 , e portato da 32 a 35 anni.
Il limite di eta' per i concorsi dei sanitari previsto dal secondo comma dell'art. 85 del testo unico delle leggi sanitarie , approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 , e portato da 32 a 35 anni.