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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 17/07/2025, n. 1127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1127 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI PADOVA
Sezione II civile
in persona del Giudice Unico dott.ssa Manuela Elburgo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 3345/2021 R.G. promossa atto di citazione notificato il 6
maggio 2021
da
, anche quale titolare dell'omonima impresa individuale, Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giancarlo Di Liberto ed Elena Baù, del Foro
di Treviso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi, giusta mandato in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore datato 28 febbraio
2023
ATTRICE
contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Simioni, del Foro di PA
Treviso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
e contro
rappresentato e difeso dagli avv.ti Pierfrancesco Zen ed Controparte_2
Alberto Parolin, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso,
giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
1 CONVENUTO
e con la chiamata in causa di rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Bottazzoli e Controparte_3
Mariachiara Brunetti, del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
TERZA CHIAMATA
e di rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Bottazzoli e CP_4
Mariachiara Brunetti, del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
TERZA CHIAMATA
Oggetto: responsabilità extracontrattuale
Conclusioni:
per parte attrice: “Nel merito Per le ragioni tutte esposte in atti, accertata e dichiarata la responsabilità del convenuto SI. , già titolare PA
dell'impresa P.G. Restauri, in relazione ai vizi e difetti costruttivi riscontrati presso l'immobile sito in San Martino di Lupari (PD), via Montegrappa n. 62,
condannarlo al pagamento, in favore della SI.ra , in Parte_1
qualità di comodataria dell'immobile oggetto di causa, della somma di euro
4.000,00, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia dal Giudice, anche in via equitativa, quale ristoro del danno patrimoniale sofferto. In via istruttoria:
previa rimessione della causa in istruttoria, si chiede l'accoglimento di tutte le istanze istruttorie già formulate in atti, nessuna esclusa e, quindi,
l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. del 30.05.2022 e nella terza memoria ex art. 183,
2 comma 6, c.p.c del 16.06.2022. In particolare, si chiede l'ammissione della prova per testi sui capitoli di prova dal n. 1) al n. 33), formulati nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. del 30.05.2022, da intendersi qui integralmente trascritti, con i testi ivi indicati. Si ribadisce l'opposizione all'ammissione delle prove orali richieste dal convenuto per i motivi già
esplicitati in atti, chiedendo, nella denegata ipotesi di loro ammissione, di essere abilitati a prova contraria con i medesimi testi indicati in memoria a prova diretta. Nella denegatissima e non creduta ipotesi in cui il Giudicante
non dovesse ritenere la CTU resa nel procedimento avanti il Tribunale di
VA R.G. N. 656/2017 riunito al procedimento R.G. N. 9387/2018 (e già
tempestivamente acquisita) opponibile all'odierno convenuto, si chiede che venga disposta la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, al fine di accertare: a) i difetti riguardanti l'area del centro estetico;
b) se nonostante tali difetti sia possibile esercitare presso il locale menzionato l'attività di estetista;
c) le cause dei difetti riscontrati;
d) le relative responsabilità. In ogni caso, si chiede l'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio volta a corroborare,
ulteriormente, anche nel quantum i danni subiti dalla sig.ra Parte_1
in conseguenza dei vizi riscontrati nell'immobile adibito a centro estetico: si chiede che il CTU verifichi la quantificazione sia in relazione al danno emergente determinato dalla rovina dei beni installati nel centro estetico di
San Martino di Lupari (PD), via Montegrappa n. 62 o comunque costituito dal complesso di beni realizzati su misura per l'immobile de quo, e non più
riutilizzato dalla sig.ra ed in ogni caso anche il danno costituito Parte_1
dalle spese sostenute per ottenere dei finanziamenti volti all'acquisto dei menzionati beni, sia in relazione al lucro cessante, cioè il mancato guadagno cagionato dall'impossibilità di condurre l'attività di estetista presso l'immobile summenzionato. In ogni caso Spese e competenze di lite interamente rifuse,
3 con distrazione a favore degli scriventi procuratori che si dichiarano antistatari.”.
per parte convenuta: “In via pregiudiziale di rito Previo rigetto di ogni contraria istanza e/o domanda e/o eccezione e/o conclusione: - accertarsi e/o dichiararsi il difetto di legittimazione attiva della sig.ra e/o Parte_1
di legittimazione passiva del sig. ; - conseguentemente, PA
dichiararsi la inammissibilità delle domande attoree. In via preliminare di merito Previo rigetto di ogni contraria istanza e/o domanda e/o eccezione e/o conclusione, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle eccezioni pregiudiziali di cui sopra: - accertarsi e/o dichiararsi la intervenuta prescrizione del diritto fatto valere dalla sig.ra ; - conseguentemente, Parte_1
rigettarsi le domande attoree. Nel merito Previo rigetto di ogni contraria istanza e/o domanda e/o eccezione e/o conclusione, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni pregiudiziali e preliminari di cui sopra: - rigettarsi, comunque, le domande formulate dalla sig.ra nei confronti del sig. , in quanto del Parte_1 PA
tutto prive di fondamento in fatto e in diritto;
- in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di una qualche responsabilità del sig.
nella causazione degli asseriti danni lamentati dalla sig.ra PA
, limitarsi, per tutte le ragioni dedotte in atti, la condanna Parte_1
del medesimo al pagamento di quelle sole somme che saranno ritenute dovute alla sig.ra tenuto conto delle deduzioni formulate in Parte_1
atti anche circa le responsabilità concorrenti del sig. e/o Parte_2
del Progettista e Direttore dei Lavori geom. nonché del fatto Controparte_2
colposo della sig.ra ; - spese e compensi professionali di Parte_1
lite integralmente rifusi, con distrazione degli stessi in favore del procuratore antistatario avv. Luca Simioni ex art. 93 c.p.c. che non ha riscosso i compensi
4 professionali ed ha anticipato le spese di lite. In via istruttoria Senza con ciò
voler invertire l'onere della prova, ai fini della dimostrazione del fatto che,
comunque, è anche intervenuta prescrizione del preteso diritto al risarcimento dei danni, si chiede l'ammissione di prova per interrogatorio formale della sig.ra e per testimoni sul seguente capitolo di prova: - Parte_1
vero che il sig. ha eseguito i lavori di cui alle fatture che si PA
rammostrano al testimone (cfr. docc. 11 - 13 qui prodotti) nel periodo compreso tra i mesi di ottobre del 2014 e gennaio del 2015. Si indicano come testimoni i sig.ri , e , tutti Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
domiciliati in San Martino di Lupari (PD). Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione delle prove testimoniali formulate dalla sig.ra Parte_1
e dal geom. si chiede di essere abilitati a prova
[...] Controparte_2
contraria con i testimoni indicati a prova diretta”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, , anche Parte_1
quale titolare dell'omonima impresa individuale, ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di VA , già titolare della cessata PA
impresa individuale P.G. Restauri di Parolin Giacomo, e il geom.
[...]
per sentirli condannare al pagamento dell'importo di € 127.904,05, a CP_2
titolo di perdite economiche e mancato guadagno (somma, poi, ridotta ad €
4.000,00 in sede di precisazione delle conclusioni).
A fondamento della propria domanda ha dedotto di agire Parte_1
in qualità di comodataria dell'immobile sito in San Martino di Lupari (PD), via
Montegrappa n. 62, concessole, appunto, sin dal 2014, in comodato d'uso gratuito a tempo indeterminato dal proprio padre, il proprietario
[...]
, per adibirlo a sede del nuovo Centro Estetico Beauty Fly;
ha Parte_2
dedotto, altresì, che il proprietario aveva affidato Parte_2
5 all'impresa P.G. Restauri di Parolin Giacomo, con la progettazione e la direzione dei lavori del geom. opere di ampliamento dei locali Controparte_2
e di cambiamento di destinazione d'uso consistenti in posa del tetto in travi di legno, pareti in muratura e cartongesso, rifacimento dei pavimenti ed adeguamento dell'impianto fognario, cui si erano aggiunte opere di completamento e di finitura dei locali;
ha dedotto, inoltre, che le contestazioni sollevate dal proprietario in relazione alla mancanza della denuncia delle opere strutturali obbligatoria in area sismica, alle infiltrazioni d'acqua con distacco, alla rovina delle perline di rivestimento, al danneggiamento della pittura delle pareti sottostanti, alle criticità nel deflusso delle acque di scarico ed alle inefficienze dell'impianto fognario avevano trovato conferma nella consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del procedimento n. 656/2017
R.G., riunito alla causa n. 9387/2018 R.G. del Tribunale di VA, promosso da nei confronti dei detti professionisti. Parte_2
L'attrice, sul presupposto della responsabilità dei convenuti per i vizi e difetti accertati nell'immobile, ha chiesto il risarcimento del danno derivatole consistente nelle spese sostenute (pari ad € 30.775,37) per l'acquisto di arredi ed attrezzature non più utilizzabili;
nel mutuo (€ 50.000,00, di cui solo €
7.500,00 a fondo perduto) che aveva dovuto contrarre per l'acquisto di arredi ed attrezzature;
nei canoni di locazione (€ 610,00 mensili per 20 mensilità)
che aveva dovuto sostenere in conseguenza della necessità di spostare la sede del centro estetico in altro immobile;
negli oneri ed interessi passivi dei prestiti che aveva dovuto contrarre con gli istituti bancari e nella perdita dell'avviamento commerciale, così per un totale di € 127.904,05.
1.2 Con comparsa di risposta del 24 settembre 2021 si è costituito in giudizio
, contestando le domande attoree e chiedendone il rigetto. PA
6 ha, anzitutto, eccepito il difetto di legittimazione attiva di PA
sia per la mancanza di un contratto con la stessa Parte_1
riguardante la commissione delle opere oggetto del giudizio, sia non per essere intervenuta la registrazione di detto contratto di comodato e,
comunque, per essere il detto contratto di comodato privo di data certa;
ha inoltre eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, giacché anche nei contratti di appalto, il proprietario/committente mantiene la custodia del bene,
cosicché l'attrice avrebbe dovuto rivolgere la propria domanda di risarcimento danni al proprietario;
ha eccepito anche la prescrizione, Parte_2
essendo stati i lavori ultimati nel mese di gennaio 2015; nel merito ha comunque negato qualsivoglia responsabilità in capo a sé, contestando anche la quantificazione dei danni esposta dall'attrice.
1.3 Anche costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto delle Controparte_2
domande svolte nei propri confronti, eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di legittimazione attiva di;
chiedendo la sospensione della Parte_1
presente causa ai sensi dell'art. 295 c.p.c., stante la pendenza della causa n.
656/2017 R.G. – cui era stata riunita la causa n. 9387/2018 R.G. – tra l medesimo e per i medesimi fatti costitutivi;
CP_2 Parte_2
deducendo nel merito l'infondatezza delle pretese attoree, sia nell'an, che nel
quantum.
Il convenuto ha chiesto anche la chiamata in causa della propria CP_2
compagnia di assicurazione e di Controparte_5 CP_4
1.4 La compagnia assicuratrice terza chiamata dopo avere Controparte_3
eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'attrice e chiesto la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ha eccepito la mancanza di copertura assicurativa del convenuto per il periodo relativo ai fatti di causa e la CP_2
sottrazione della lite da parte del geom. in violazione dell'art 6 del CP_2
7 contratto di assicurazione;
nel merito ha comunque dedotto l'infondatezza delle pretese attoree.
parimenti citata in causa da ha eccepito il Controparte_6 Controparte_2
proprio difetto di legittimazione passiva, rilevando di svolgere attività di intermediazione assicurativa e di essersi, nella specie, limitata a consentire la negoziazione della polizza della Compagnia di Assicurazioni Controparte_3
1.6 Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.,
la causa è stata istruita documentalmente ed è stata oggetto di plurimi rinvii
(cfr. verbale udienza del 25.10.2022, 4.11.2022, 17.5.2023, 6.6.2023,
11.7.2023, 23.11.2023, 11.4.2024, 3.10.2024), avendo le parti prospettato la pendenza di trattative.
All'udienza del 17 ottobre 2024 il difensore attoreo ha dichiarato che era stato raggiunto un accordo tra l'attrice ed il convenuto Parte_1 [...]
nonché con le società e grazie anche CP_2 Controparte_3 CP_4
alla proposta formulata dal Giudice a verbale dell'udienza del 5.7.2022.
La causa passa ora in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe e rassegnate dalle parti all'udienza del 27 marzo 2025, all'esito della quale sono stati concessi i termini per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
La domanda attorea non può essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
2.1 Come emerge dalla esposizione che precede, il presente giudizio trae origine dall'esecuzione, negli anni 2014 e 2015, di interventi edilizi nell'immobile sito in San Martino di Lupari (PD), via Montegrappa n. 62,
concesso in comodato gratuito all'attrice dal di lei padre, Parte_1
, in quanto proprietario del bene (doc. 1 attoreo). Parte_2
L'immobile era stato fatto oggetto di opere di ampliamento e cambio di destinazione d'uso da residenziale a commerciale, la cui progettazione e direzione era stata affidata al geom. e la cui esecuzione era Controparte_2
8 stata commissionata all'impresa P.G. Restauri di Giacomo Parolin. Gli
interventi in questione hanno rappresentato l'oggetto del contendere nella causa n. 656/2017 R.G., cui è stata riunita la causa n. 9387/2018 R.G.,
promossa da in opposizione ai due decreti ingiuntivi Parte_2
ottenuti nei suoi confronti dal geom. e da per Controparte_2 PA
il pagamento dei compensi asseritamente dovuti per l'esecuzione nell'immobile delle opere di cui sopra.
2.2 Ciò posto, mette conto osservare che nelle note d'udienza redatte per l'udienza del 27 marzo 2025, il difensore attoreo ha dichiarato quanto segue:
“Si dà atto che è intervenuta transazione tra parte attrice e i convenuti Dott.
e le compagnie assicurative convenute e Controparte_2 Controparte_3
con conseguente cessazione della materia del contendere nei CP_4
loro confronti e spese di lite integralmente compensate tra le medesime parti”.
Essendo venuto meno l'interesse di parte attrice di coltivare la causa nei confronti del convenuto e delle terze chiamate, si può Controparte_2
dichiarare l'estinzione del processo a spese compensate.
2.3 La causa prosegue, pertanto, nel solo rapporto tra l'attrice Parte_1
e e va subito esaminata, per il suo carattere
[...] PA
potenzialmente assorbente, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'attrice sollevata dal convenuto sin dalla sua Parte_1 CP_1
costituzione in giudizio.
Come evidenziato dal convenuto, tra e Parte_1 PA
non è intervenuto alcun contratto di opera o di appalto o comunque un contratto in forza del quale la prima commissionò al secondo l'esecuzione di lavori nell'immobile sito in San Martino di Lupari;
infatti, è pacifico in causa che i lavori in questione furono commissionati dal proprietario del bene,
[...]
. Parte_2
9 Del resto, la stessa attrice ha precisato, sin dall'atto di citazione (cfr. pagg. 4 e
5), di agire in giudizio facendo valere un titolo extracontrattuale: ella ha, infatti,
chiesto il risarcimento dei danni patiti in ragione dei vizi e difetti delle lavorazioni eseguite dal sull'immobile in questione, precisando di CP_1
esercitare su detto immobile una detenzione qualificata in forza del contratto di comodato dimesso sub documento n.
1. Al riguardo l'attrice ha sin da subito richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui, non essendo l'azione risarcitoria di natura petitoria, essa può essere promossa da chiunque abbia la disponibilità di fatto della cosa, ben potendo tale disponibilità derivare anche da un contratto di comodato (Cass. 20.12.2017 n. 30550).
Ma se è indubbio che la disponibilità di fatto sulla cosa possa derivare anche da un contratto di comodato, è indubbio che anche il comodatario possa agire nei confronti del terzo che (come nella prospettazione di specie), eseguendo dei lavori sulla cosa, abbia cagionato danni al detentore qualificato della cosa stessa;
il comodatario, infatti, può agire anche in via extracontrattuale nei confronti dell'esecutore di opere viziate se il vizio dell'opera lede il suo personale diritto di godimento sull'immobile, causandogli un danno diretto, in quanto l'appaltatore è tenuto a risarcire il danno cagionato a terzi (ossia al comodatario) dall'esecuzione di opere viziate a titolo di responsabilità
extracontrattuale, anche nell'ipotesi in cui il contratto sia stato stipulato con il proprietario dell'immobile.
2.4 Tuttavia, non è contestabile che chi deduce la propria qualifica di comodatario e fonda su tale qualifica la propria legittimazione attiva, deve fornirne la prova.
Proprio con riferimento al contratto di comodato dimesso dall'attrice sub documento n. 1, il convenuto ne ha eccepito, anzitutto, la nullità in CP_1
quanto non registrato e, comunque, il difetto di data certa.
10 Orbene, partendo da quest'ultimo rilievo va ricordato che, ai sensi dell'art. 2704 c.c., la questione della data certa si pone proprio con riferimento ai terzi,
nel senso che l'articolo appena citato enuncia quali siano i presupposti per poter considerare certa la data anche nei confronti dei terzi e va subito detto che, a fronte di tale rilievo, nulla è stato dedotto dall'attrice al fine di dimostrare la certezza della data del contratto di comodato de quo.
Si osserva che, sebbene nei rapporti tra i contraenti e Parte_1
possa considerarsi che la stipulazione del contratto di Parte_2
comodato risalga al 25 novembre 2014 (cit. doc. 1), dalle allegazioni e,
comunque, più in generale, dai documenti e dagli elementi probatori di causa,
non emerge la sussistenza di nessuno dei fatti in base ai quali, ai sensi del citato art. 2704 c.c., possa ritenersi che, anche nei confronti del terzo , CP_1
il contratto sia stato stipulato il 25 novembre 2014.
Ma se così è, come in effetti, non vi è prova che avesse, Parte_1
in quanto comodataria, la detenzione qualificata dell'immobile de quo sin dal momento in cui furono eseguiti i lavori da cui sono scaturiti i danni di cui viene ora chiesto il risarcimento, così come non è stata comunque fornita la prova certa del momento preciso a partire dal quale sarebbe iniziata tale detenzione qualificata.
Ne consegue che non essendovi la prova della certezza della data, rispetto al terzo assunto responsabile, del titolo sul quale la fonda la propria Parte_1
legittimazione attiva nei confronti del , va accolta l'eccezione in CP_1
questione.
L'accoglimento di tale eccezione comporta l'assorbimento di tutte le altre questioni.
3.1 Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo nei valori medi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale e
11 minimi per la fase istruttoria, consistita nella mera produzione di documenti,
avuto riguardo allo scaglione di valore tra € 52.001,00 ed € 260.000,00 in conformità all'originaria domanda svolta dall'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 3345/2022 R.G.,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara l'estinzione del processo tra , da una parte, e Parte_1
e e dall'altra, a spese Controparte_2 Controparte_3 CP_4
compensate;
2) rigetta la domanda attorea nei confronti di;
PA
2) condanna a rifondere a le spese di lite Parte_1 PA
che si liquidano in € 11.268,00, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a., se dovuti per legge, con distrazione in favore dell'avv. Luca Simioni dichiaratosi antistatario.
VA, 17 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Manuela Elburgo
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