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Sentenza 19 settembre 2024
Sentenza 19 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/09/2024, n. 9061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9061 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Anna Pagotto, a seguito del deposto di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di data 18.9.2024, nella causa n. 8089/2024 R.G.A.C., con contestuale motivazione, emette la seguente
SENTENZA
tra ricorrente Parte_1
Avv. Daniela Ferrera
e resistente CP_1
Funz. Anna Tufo
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, l'istante chiede il riconoscimento del suo diritto all'indennità di accompagnamento nella misura di legge e a decorrere dal 01/06/2022, con la condanna del convenuto a corrisponderle i ratei maturati e maturandi, oltre accessori.
Costituitasi, parte convenuta, chiede la declaratoria di cessazione della materia del contendere in relazione alla circostanza che, con liquidazione del 22/03/2024, ha già provveduto alla liquidazione degli importi spettanti, comprensivi degli arretrati.
Anche parte ricorrente nelle note depositate per la prima udienza di data 18.9.2024, sostituita dal CP_ deposito di note di trattazione scritta , ex art 127 ter cpc, conferma l'assunto dell' e formula la stessa conclusione di declaratoria di cessazione della materia del contendere, rimanendo controversia tra le parti solamente in ordine alle spese processuali.
Le stesse, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico del convenuto, che ha provveduto a liquidare la prestazione successivamente al termine di legge ed anche alla notificazione del ricorso introduttivo in data 8.3.2024, anteriormente alla nota di liquidazione dell' di data 22.3.2024. CP_1
PQM
Il tribunale dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso depositato da CP_ nei confronti dell' Parte_1
Condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 1700,00 oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Roma, 19.9.2024 il Giudice