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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 13/01/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Verbale di udienza
Il giorno 13 gennaio 2025, alle ore 10,42 innanzi al G.O. P. dott.ssa
Sonia Spallitta, viene chiamata la causa R.G. n. 1417 dell'anno 2021
Si dà atto che sono presenti l'avv. RUSSELLO ANNALISA anche in sostituzione dell'avv Fulco per la parte attrice e l'avv. Simona Barba anche in sostituzione dell'avv GUCCIARDO GAETANO per la parte convenuta, che discutono e chiedono che la causa venga posta in decisione.
Il Giudice
Pone la causa in decisione.
Verbale chiuso alle ore 10,45
il GO.P.
dott.ssa Sonia Spallitta
R.G.N. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Sonia Spallitta, in funzione di Giudice Onorario presso il
Tribunale di Agrigento, dopo la camera di consiglio nella quale si è ritirata alle ore 18,45 all'udienza del 13-01-2025, al termine della stessa alle ore
22,00 ha emesso ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.,
la seguente
SENTENZA
NELLA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. 1417 DEL RUOLO
GENERALE DEGLI AFFARI CONTENZIOSI CIVILI DELL'ANNO 2021
TRA
nato a [...] il [...] (CF Parte_1
), residente a[...]
Mattarella n 77, rappresentato e difeso, dall'avv. Simona Grazia Fulco e dall'avv. Annalisa Russello, presso il cui studio sito in Agrigento via Papa Luciani 75 è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti,.
(ATTORE)
CONTRO
, nato il [...] in [...] ove risiede in CP_1
Viale della Vittoria n.319, (C.F. , rappresentato e C.F._2 difeso, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Simona Antonia Barba e dall'Avv. AN RD, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Agrigento, Piazza Vittorio Emanuele n. 24, giusta procura in atti
(CONVENUTO)
OGGETTO: AZIONE RISARCITORIA PER DIFFAMAZIONE
CONCLUSONI: COME DA ATTI E VERBALI DI CAUSA
R.G.N. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 06.05.2021, l'attore ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere la condanna dell'avv CP_1
al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dal
[...] Parte_1
da liquidarsi nella misura di Euro 20.000,00 o in quella
[...] maggiore o minore somma da determinarsi secondo equità o conforme a
Giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, per avere redatto atti illeciti inoltrati a mezzo querela alla Autorità Giudiziaria aventi contenuto lesivo della immagine, dell'onore e della reputazione personale dell'attore. Il tutto con vittoria di spese.
L'attore quale antefatto, rispetto alla vicenda processuale che occupa, premette che in data 06.02,2019 veniva notificato al un avviso di Pt_1 richiesta di proroga del termine di chiusura delle indagini preliminari.
Grazie al suddetto avviso l'attore apprendeva che pendeva nei propri confronti una indagine afferente reati a carico dello stesso di cui ex artt 594
c.p., 595 c.p., 610 c.p., , 629 c.p.. Successivamente l'attore appurava che era stato emesso in suo favore un decreto di archiviazione in data
03.11.2019.
Il procedimento penale a suo carico era scaturito da una denuncia presentata il 21.05.2018 dall'avv , con cui quest'ultimo, che aveva in CP_1 precedenza rappresentato l'attore in due processi civili, si lamentava di essere stato abbindolato dal e dalla sua famiglia con inviti a feste e Pt_1 pranzi al solo scopo di non pagarne gli onorari professionali. L'avv CP_1 aveva accusato, altresì, l'attore di avere dimostrato di essere insolvente.
Circostanza non vera, in quanto deduce l'attore di avere sempre corrisposto gli onorari di avvocato e anticipato le spese nei due procedimenti trattati presso il Tribunale di Agrigento rgn 1320.15 e rgn. 77.14, come da ricevute prodotte agli atti da parte attrice.
Deduce l'attore che nessuna responsabilità penale è emersa a carico del
, in quanto è stata ritenuta insussistente l'accusa formulata in Pt_1 ordine alla commissione del delitto di cui all'art 595 cp poiché difettava l'elemento psicologico del reato. Quanto al denunciato inoltro di una missiva con frasi diffamatorie la Procura di Agrigento ha accertato che la missiva è stata inviata al destinatario esclusivamente, mancando la comunicazione nei confronti di più persone elemento necessario per l'integrazione del reato di diffamazione. E' stata altresì accertata insussistente l'accusa formulata in ordine alla commissione del delitto di
R.G.N. cui all'art 598 cp mancando anche in questo caso l'elemento psicologico del reato. Destituita d fondamento è stata altresì ritenuta l'accusa di tentata estorsione subita per aver minacciato la denuncia alla PA.
Per i suddetti fatti l'attore motiva in diritto la richiesta risarcitoria per lesione della reputazione, onore e integrità morale della persona.
Con comparsa di costituzione contenente domanda riconvenzionale in data
15.06.2021 si è costituito , il quale narra di avere per più CP_1 tempo e per molti incarichi ricevuti a partire dal 2010/2011 rappresentato giudizialmente e stragiudizialmente il Sig. . Il rapporto Pt_1 professionale, inizialmente ispirato a reciproca fiducia si è deteriorato allorquando l'Avv. ha richiesto, a suo dire legittimamente, il CP_1 pagamento dei compensi professionali. Afferma che nel Gennaio 2014 il
, con il patrocinio dell'Avv. , ha convenuto in Parte_1 CP_1 giudizio davanti al Tribunale di Agrigento la 2 al fine di vederla CP_2 condannata all'esecuzione dei lavori necessari ad eliminare i vizi relativi ad un immobile acquistato dal . La controversia fu definìta con Pt_1 sentenza n. 1320/2015 dell'08/10/2015 con la quale la 2 è stata CP_2 condannata al pagamento in favore del della somma di Parte_1
€ 17.000,00, oltre le spese legali. Deduce ancora il convenuto che altro giudizio fu intrapreso dal contro gli eredi del Sig. Parte_1 [...] al fine di vedersi restituita la somma di Euro 9.296,22 versata a Per_1 titolo di acconto per la compravendita di un magazzino. Vendita mai perfezionatasi. Giudizio definito con ordinanza Rg n. 77/2014 del
02/05/2018 con la quale veniva riconosciuto al il diritto alla Pt_1 restituzione della somma richiesta e compensate le spese di giudizio. Per il primo procedimento l'Avv. si era dichiarato distrattario e l'onorario CP_1 liquidato in sentenza fu di € 2.500,00, oltre accessori. Tuttavia la CP_3
[...
nel frattempo era divenuta insolvente. Conseguentemente sia il Pt_1 che l'Avv. non poterono recuperare quanto a loro dovuto. E il CP_1
versò in tre soluzioni la complessiva somma di € 1.500,00 per la Pt_1 prestazione professionale. Per il secondo giudizio, ovvero quello contro gli eredi , afferma il convenuto che nessun acconto o compenso fu Per_1 versato all'Avv. . CP_1
I rapporti tra le parti divennero conflittuali e l'avv fu costretto a CP_1 querelare il per le accuse mosse al resistente di aver evaso il fisco CP_4
e di aver commesso il reato di falso ideologico, con atteggiamento, a suo dire, lesivo del decoro dell'onore e della reputazione-
R.G.N. Secondo la difesa del l'Autorità Giudiziaria, ha ritenuto di dover CP_1 archiviare il procedimento in quanto fatti quelli descritti non costituenti fattispecie di reato, ma verosimilmente idonei ad integrare profili di carattere civilistico.
Deduce che la domanda azionata in sede civilistica dall'attore è infondata in fatto e in diritto atteso che le circostanze rappresentate dall'Avv. CP_1 in querela sono tutte reali. Chi, in effetti, avrebbe subito tali lesioni è proprio l'Avv. al quale sono state mosse delle accuse assolutamente CP_1 non veritiere e gravemente offensive. Pertanto formula domanda riconvenzionale con richiesta di condanna dell'attore al risarcimento dei danni in favore del convenuto da liquidarsi equitativamente. Il convenuto chiede altresì, sempre in linea riconvenzionale la condanna del al Pt_1 pagamento degli onorari relativi ai due procedimenti sopra citati previa liquidazione secondo quanto previsto dalla tariffa professionale.
Conclude il convenuto chiedendo In via riconvenzionale:
- Accertare e dichiarare che le affermazione del Sig. , contenute Pt_1 nella missiva del 20/02/2018, sono gravemente lesive del decoro e dell'onore dell'odierno convenuto, da qualificarsi come diffamatorie e ingiuriose, e per l'effetto condannare l'attore al risarcimento dei danni in favore dell'Avv. nella misura prudenzialmente indicata in € CP_1
16.000,00 o in quella maggiore o minore che il Giudice riterrà di liquidare equitativamente.
- Accertare e dichiarare che l'Avv. ha diritto al pagamento degli CP_1 onorari relativi ai due procedimenti in narrativa indicati e per l'effetto condannare l'odierno attore al pagamento degli stessi, previa liquidazione secondo quanto previsto dalla tariffa professionale, quantificati prudenzialmente in Euro 9.670,00 – 1.500,00, o in quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia.
Con vittoria di spese del giudizio.
Istruito il giudizio solo documentalmente, rigettate le richieste istruttorie che articolavano prove orali in quanto ininfluenti al fine del decidere e ammessa invece tutta la documentazione, e precisate le conclusioni, la causa è stata rinviata per discussione e decisione alla udienza del
13.01.2025 ex art 281 sexies cpc e infine deciso.
L'azione prende le mosse dalle condotte che l'attore considera lesive della propria reputazione , onore e integrità morale consistenti genericamente nel contenuto dell'atto di denuncia querela depositato dal all'attenzione CP_1
R.G.N. della Procura della Repubblica di Agrigento depositato in data 21.05.2018
e dichiarazioni rese nei sit dei Carbinieri. Tuttavia, non viene specificata né individuata la frase offensiva dell'onore e della reputazione ma solo il contesto.
Preliminarmente, occorre delineare la cornice normativo-giurisprudenziale formatasi in materia di diffamazione al fine di valutare se il caso che occupa possa esservi ricompreso. La diffamazione, a norma dell'art. 595
c.p., punisce la condotta consistente nell'“offendere l'altrui reputazione”, comunicando con più persone”. L'offesa dell'altrui reputazione deve essere intesa come una lesione delle qualità personali, morali, sociali e professionali di un individuo e si concretizza quando sono lesi l'immagine, l'onore o il decoro di una determinata persona. Esiste un vero e proprio diritto soggettivo perfetto alla reputazione personale anche al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge ordinaria, che va inquadrato nel sistema di tutela costituzionale della persona umana. Il suo fondamento normativo è da rinvenirsi negli artt. 2 e 3 della Costituzione (cfr. Corte cost. n. 184 del 1986, n. 479 del 1987). La reputazione trova tutela sia in ambito penalistico sia in ambito civilistico.
Talvolta l'esigenza di evitare le offese all'altrui reputazione incontra e si scontra con differenti interessi, di importanza pari o maggiore, i quali rendono necessario stabilire quale di essi debba essere privilegiato.
Assume, in tal caso, peculiare rilievo il bilanciamento effettuato dal legislatore tra il reato di diffamazione da un lato (di cui all'art. 595 c.p.) e la libertà della manifestazione del proprio pensiero dall'altro (tutelata dagli artt. 21 Cost. e 51c.p.).
Tornando al caso che occupa, l'attore si ritiene leso dal contenuto asseritamente non veritiero della denuncia querela proposta dal e poi CP_1 archiviata per insussistenza dei profili atti a configurare i reati denunciata.
Ma la eccepita non corrispondenza al vero dei fatti narrati in querela di per sé non è sufficiente a integrare dal punto di vista civilistico l'illecito civile foriero di risarcimento.
Il danno all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non
è in re ipsa, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione tout court dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima. Solo una volta
R.G.N. soddisfatti dall'interessato tali oneri di allegazione e prova del danno, la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice sulla base, non di valutazioni astratte ma del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato. (in tal senso cfr Corte appello L'Aquila sez. I, 10/12/2021, n.1776).
Onere probatorio nel caso che occupa non soddisfatto.
Nel caso oggetto di giudizio l'attore non contesta il contenuto
(precisandole) di alcune frasi dal contenuto asseritamente lesivo della propria dignità e del proprio onore, bensì contesta l'intera ricostruzione della vicenda come articolata nell'atto denuncia/querela, atto, dunque, che non è stato oggetto di divulgazione, ma rivolto esclusivamente alla
Autorità Giudiziaria.
Ebbene in questo particolare caso affinchè il destinatario di una querela, rivelatasi non fondata e pertanto archiviata, possa ottenere il risarcimento del danno è necessario che sussistano gli estremi della calunnia, ovvero si provi il dolo della denuncia falsa o il querelato sia stato assolto a seguito di processo penale.
In tal senso si è pronunciato anche il Consiglio di Stato sentenza n. 5134 7 novembre 2017secondo cui la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio o la proposizione di una querela per un reato perseguibile solo su iniziativa di parte possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante (o querelante), in caso di successivo proscioglimento o assoluzione, solo ove contengano sia l'elemento oggettivo che l'elemento soggettivo del reato di calunnia, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante (o querelante), interrompendo ogni nesso causale tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato
(o querelato).
Nel caso sottoposto alla attenzione di questo Tribunale la querela è stata immediatamente archiviata con provvedimento del GIP del Tribunale di
Agrigento che ha accolto le ragioni del PM contenute nella richiesta di archiviazione da questo formulata.
D'altra parte leggendo proprio la richiesta di archiviazione in atti, il PM motiva la detta istanza sostenendo non la non veridicità dei fatti rappresentati nella querela, alla luce degli atti prodotti sostanzialmente analoghi a quelli esaminati nel presente giudizio civile, bensì la insussistenza dei profili soggettivi o oggettivi perché il reato denunciato
R.G.N. potesse ritenersi integrato a carico del e, dunque, potesse Pt_1 sostenersi l'accusa a suo carico.
Ed ancora sotto il profilo strettamente civilistico si osserva che la denuncia riporta fedelmente il contenuto delle missive scambiate tra le parti nel rapporto professionale interrotto e evidenzia l'incrinarsi reciproco del rapporto professionale.
Alla luce di quanto sopra, non avendo l'attore meglio specificato il denunciato profilo di danno risarcibile, la domanda non può essere accolta.
Le stesse motivazioni a supporto del rigetto articolate per il Pt_1 valgono vieppiù per il resistente il quale si ritiene danneggiato dal contenuto delle note inviate al suo indirizzo dall'attore ma che non presentano i caratteri di lesività forieri del risarcimento richiesto in questa
Sede, in quanto missive inviate direttamente al destinatario e non divulgate a terzi. Missive peraltro portate all'attenzione dell'Autorità Giudiziaria dallo stesso resistente e non ritenute passibili di responsabilità penale dalla predetta Autorità. E non risulta fatta opposizione avverso la richiesta di archiviazione della denuncia da parte del PM. Anche nei confronti del va detto che il danno da lesione della reputazione non è in sé bensi CP_1 andava dimostrato, circostanza non verificatasi nel processo civile per entrambe le parti.
Pertanto, la domanda a tale titolo articolata dal resistente va respinta.
Analogamemte va respinta la domanda di pagamento di spese legali, non essendovi agli atti alcun progetto di parcella o preventivo emesso dal resistente nei confronti dell'attore prima di affrontare ogni giudizio per cui oggi chiede il saldo delle spettanze, né fatture emessa all'esisto delle varie cause, al di là delle ricevute allegate dall'attore da cui si evincono alcuni pagamenti da parte dell'attore, né visto del Consiglio dell'ordine di appartenenza di appartenenza.
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, per le motivazioni di cui nelle premesse, reietta ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, rigetta la domanda attorea, rigetta le domande riconvenzionali formulate da parte resistente. Compensa le spese.
Agrigento, 13/01/2025
R.G.N. Il G.O.P.
Dott.ssa Sonia Spallitta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal GOP dott.ssa Sonia Spallitta, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010, n. 24 e del
D.Lgs. 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21/02/2011 n. 44.
R.G.N.